Sentenza 17 giugno 2014
Massime • 1
L'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva.
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Massima È inammissibile il ricorso che deduca il legittimo impedimento senza prova dell'effettivo e tempestivo deposito/trasmissione dell'istanza (e senza allegazione del fax), e fondato su certificazione medica non indicativa di un'assoluta impossibilità a comparire. Nei reati di bancarotta il giudice penale non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto a presupposti oggettivi e soggettivi della fallibilità: le modifiche delle soglie di fallibilità non determinano “abolitio criminis” né incidono ex art. 2 c.p. sui procedimenti penali in corso. Non viola l'art. 521 c.p.p. la riqualificazione da bancarotta documentale fraudolenta a bancarotta documentale semplice quando …
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La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 3. Prescrizione e recidiva: l'approdo delle Sezioni Unite Schettino (pag. 3)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 4. Prescrizione e recidiva: l'approdo delle Sezioni Unite Schettino (pag. 4)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 5. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/2014, n. 38780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38780 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 17/06/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1033
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 18779/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AB CA N. IL 15/05/1983;
avverso la sentenza n. 420/2011 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 21/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. TO CA ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, in data 21-11-2012, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all'art. 337 c.p.. 2.11 ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione dell'art. 192 c.p.p., e art. 337 c.p., poiché, nonostante l'atteggiamento del
TO, i pubblici ufficiali hanno potuto completare l'espletamento degli adempimenti relativi all'irrogazione della sanzione amministrativa ed anche l'intervento della seconda pattuglia è avvenuto a titolo meramente precauzionale.
2.1. Con il secondo motivo, si assume che erroneamente il giudice a quo abbia fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge sull'asserita reiterazione di comportamenti delittuosi, da parte del TO, in danno di appartenenti alle Forze dell'ordine, in contrasto con le statuizioni del giudice di primo grado che ha escluso la recidiva.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso esula dal numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico - giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U.,13-12-1995, Clarke, Rv. 203428).
1.1. Nel caso di specie, la Corte d'appello, richiamando anche la motivazione della sentenza di primo grado, ha evidenziato come, durante la redazione del verbale di accertamento di infrazione amministrativa, l'imputato abbia dato in escandescenze e proferito espressioni intimidatorie nei confronti dei militari. Dunque il comportamento minaccioso posto in essere dal TO si manifestò non appena gli operanti dettero avvio agli adempimenti finalizzati ad elevare la contestazione dell'illecito amministrativo, sicché non può condividersi l'assunto difensivo secondo cui si tratterebbe di una condotta intervenuta successivamente alle operazioni dei pubblici ufficiali e di carattere meramente oltraggioso nei confronti di questi ultimi. L'azione dell'imputato intervenne infatti nel corso del compimento dell'atto d'ufficio, al chiaro fine di impedirne l'attuazione. Ed effettivamente gli operanti vennero intralciati nell'espletamento degli incombenti di loro competenza, tanto da dover richiedere l'invio di rinforzi. Solo dopo l'arrivo della seconda pattuglia fu possibile completare l'iter amministrativo iniziato e riconsegnare i documenti al TO.
1.2. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico - giuridico in nessun modo censurabile,sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U. 25-11-1995, Facchini, Rv. 203767). È poi appena il caso di ricordare che, assumendo rilevanza la mancata osservanza di una norma processuale soltanto laddove essa sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), non è ammissibile il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata (Cass. Sez.
6, 8-1-2004 n. 7336, Rv. 229159) e può essere dedotta soltanto come censura per vizio di motivazione.
2. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico - giuridici. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d'appello è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla gravita del fatto e alla non occasionalità dello stesso, atteso che l'imputato si era già reso protagonista di episodi similari. Nè vi è contraddizione alcuna con la mancata applicazione della recidiva, trattandosi di profili del tutto distinti, in quanto quest'ultima si basa su una valutazione in termini di maggior spessore criminale dell'imputato (Sez. 6, 16-7-2008 n. 34702, Rv n. 240706; Sez. 6, 27-2- 2007 n. 18302, Rv n 236426; Sez 2, 19-3-2008 n. 46452, Rv 242601), laddove, viceversa,la concessione delle attenuanti generiche e dei benefici di legge è correlata alla presenza di indici positivi di personalità dell'imputato, che legittimano un giudizio prognostico in termini di astensione dalla commissione di ulteriori reati (Sez 1,12-7-1989, Palamara, Giust. pen. 1991, II, 51; Sez 1, 25-6- 1991,Lapiccirella,Giust. pen. 1992, II, 8). Ne deriva che la reiterazione di condotte criminose specifiche ben può essere presa in considerazione, quale elemento negativo della personalità dell'imputato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, nonché quale elemento che fonda un giudizio prognostico sfavorevole, nell'ottica delineata dall'art. 164 cod. pen., anche qualora si ritenga che tale dato, sulla base di un giudizio complessivo in ordine al fatto- reato e alla personalità dell'imputato, non denoti, in quest'ultimo, uno spessore criminologico di tale rilievo da giustificare l'aumento di pena, a norma dell'art. 99 c.p.. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI Euro 1000,00 IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2014