Sentenza 19 gennaio 2016
Massime • 1
La fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art.73 comma quinto d.P.R. n. 309 del 1990. (In motivazione, la Corte ha escluso la sussistenza dell'associazione minore valorizzando la concreta capacità operativa, il numero delle condotte, la diversa tipologia di sostanze trattate ed il quantitativo delle cessioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2016, n. 12537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12537 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2016 |
Testo completo
125 37/ 1 6 12537 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA Composta dai Sig.ri Magistrati DEL 19/01/2016 Dott. ANNA PETRUZZELLIS SENT.43 -- Presidente - Dott. ANGELO COSTANZO Dott. MASSIMO RICCIARELLI - Relatore R.G.N. 32511/2015 Dott. ANGELO CAPOZZI Dott. ERSILIA CALVANESE ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: BIONDI GIANLUCA, N. IL 25/11/1980 CASO FRANCESCO, N. IL 06/09/1965 COMMESSO GENNARO, N. IL 01/09/1970 COMMESSO RAFFAELINA, N. IL 25/04/1969 COMMESSO SALVATORE, N. IL 23/11/1975 DI RISI SALVATORE, N. IL 17/08/1973 MANZO NICOLA, N. IL 22/05/1970 MARAZITA GIUSEPPE, N. IL 18/03/1974 SCHETTINO ANTONIO, N. IL 01/09/1972 Avverso la sentenza n. 22582/2013 CORTE DI APPELLO DI NAPOLI DEL 30/10/2014 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso Udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO RICCIARELLI Udito il Procuratore Generale in persona del dott. LU Orsi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena inflitta a SO NA in relazione agli episodi di cui ai capi 7 lett. e e 26, con rigetto dei ricorsi nel resto 사 Uditi i difensori, Avv. SE Fusco, Avv. Giovanni Aricò, Avv. PE Perna, Avv. Domenico Di SOla, Avv. Moroni Roberto in sost. dell'Avv. Molinari, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/7/2013 il Tribunale di Torre Annunziata giudicava SO NA, SO AT, SO TE, SO LI, ND CA, SO AN, De RI AT, NZ CO, AZ PE, TI IO, SA AL e CI AR IA, chiamati a rispondere, con l'eccezione del SA e della CI, del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, nonché tutti di varie ipotesi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, indicate in genere in cocaina e nel capo 26 in canapa indiana, oltre che SO AT anche del reato di cui all'art. 697 cod. pen, contestato al capo 27. Il Tribunale riconosceva gli imputati, esclusi SO TE, SO LI e SO AN, colpevoli del reato di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309 del 1990 con esclusione delle aggravanti contestate, nonché di varie ipotesi di detenzione e spaccio a ciascuno di loro contestate, e, ravvisata la continuazione, condannava: SO NA alla pena di anni 11 di reclusione, SO AT alla pena di anni 9 mesi 6 di reclusione, AZ PE alla pena di anni 7 di reclusione, NZ CO e ND CA alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione, De RI AT e TI IO alla pena di anni 7 di reclusione, SO AN alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 25.000,00 di multa, SA AL alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, SO LI alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 25.000,00 di multa, SO TE alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 26.000,00 di multa, CI AR IA, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, alla pena di anni 1 mesi 10 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, con sospensione condizionale della pena per la CI, pene accessorie di legge per gli altri e revoca del beneficio della sospensione condizionale nei confronti di taluni imputati.
2. Con sentenza del 30 ottobre 2014 la Corte di appello di Napoli riduceva la pena inflitta a SA AL ad anni 3 mesi 4 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, tenendo conto che al predetto era stata contestata solo un'ipotesi riguardante canapa indiana per la quale era applicabile il nuovo regime sanzionatorio derivante dalla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale;
2 пр riduceva inoltre la pena inflitta a SO TE ad anni 4 mesi 6 di reclusione ed euro 24.000,00 di multa e quella inflitta a SO AN ad anni 5 mesi 4 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
3. La sentenza diveniva irrevocabile nei confronti di CI AR TE, SA AL e SO TE. Gli altri imputati invece presentavano ricorso per cassazione.
4. Nell'interesse di SO NA presentava ricorso l'Avv. Claudio Davino.
4.1. Con il primo motivo denunciava violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309 del 1990, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Le intercettazioni avevano posto in luce contatti intercorsi tra una cerchia ristretta di tossicodipendenti in un lasso di tempo breve. Il ricorrente era affetto a sua volta da tossicodipendenza ed era in contatto con altri soggetti parimenti dediti all'uso di stupefacenti. Difettava l'elemento psicologico quanto ai reati di detenzione e spaccio. Relativamente al reato associativo non era stato tenuto conto della condizione di tossicodipendente. Inoltre non era ravvisabile la stabilità concorsuale del ricorrente nell'ambito di un esiguo sodalizio. Erano emerse semmai condotte di spaccio nei confronti del solo EL AU SE con rapporto al più coinvolgente ND, NZ e Di RI, parimenti tossicodipendenti. Non poteva dunque rilevare uno scambio di stupefacenti in un cerchio chiuso e ristretto, inconciliabile con una stabile struttura associativa, risultando illogica la motivazione della Corte sul punto, soprattutto con riferimento all'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, ravvisabile nella volontà di far parte dell'associazione e apportare un concreto contributo per la realizzazione dello scopo comune. Erroneamente era stata esclusa l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990, a fronte del carattere amicale/familiare dell'associazione e del carattere rudimentale del sodalizio. Non avrebbe dovuto darsi rilievo alla valutazione di ciascun singolo reato- fine, occorrendo invece una valutazione di tenuità del fatto. In ogni caso l'associazione era sorta per esigenze di autofinanziamento ai fini dell'uso di stupefacente e le cessioni erano tutte riferibili a modestissime quantità.
4.2. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. Non erano stati indicati i criteri in forza dei quali si era giunti ad una pena che si discostava dal minimo edittale, basata solo su un calcolo aritmetico.
5. Nell'interesse di SO NA presentava ricorso anche l'Avv. Giovanni Aricò.
5.1. Con il primo motivo denunciava violazione di legge penale e vizio di motivazione agli effetti dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al giudizio di colpevolezza riferito ai reati di detenzione e spaccio di stupefacenti con violazione e falsa applicazione degli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen. e 73 d.P.R. 309 del 1990. Con l'eccezione di alcune ipotesi nelle quali erano stati raccolti elementi ulteriori, peraltro privi di valore individualizzante nei confronti del ricorrente, la prova era stata desunta dalle conversazioni intercettate. Non veniva contestata la potenziale autosufficienza di queste ultime, ma, nel richiamare gli orientamenti giurisprudenziali in tema di valutazione della prova nei casi di c.d. droga parlata, si osservava come le captazioni non fossero dotate di univocità tale da legittimare l'astensione dall'accertamento dell'effettivo verificarsi dei dati storici mutuati dai colloqui intercettati. Non era stata vagliata la gravità, precisione e non equivocità del significato delle conversazioni e non erano stati indicati i criteri in base ai quali il contenuto delle intercettazioni era stato ritenuto espressione inequivoca del fatto che si trattasse di linguaggio criptico in relazione a droga parlata. La Corte alle pagg. da 27 a 30 si era limitata a convalidare l'impiego fatto dal Tribunale dei principi elaborati dalla Corte di cassazione ma senza sforzo critico e subito passando all'esame del tema dell'associazione. Era mancata una spiegazione persuasiva del contenuto dissimulato degli interessi illeciti degli interlocutori. Ne era derivata la concreta erroneità dell'affermazione per cui non erano necessari riscontri e la erronea applicazione della fattispecie incriminatrice. A fronte di conversazioni criptiche e ambigue il risultato della prova si sarebbe dovuto reputare meno certo, con conseguente necessità di elementi di conferma, tali da eliminare i possibili dubbi. ле In assenza di un apprezzamento e di una congrua motivazione sull'inequivocità del contenuto delle intercettazioni, i loro esiti avrebbero potuto avere semmai valenza indiziaria ma non rilievo probatorio. In assenza di elementi ulteriori il materiale probatorio si sarebbe dovuto considerare lacunoso e insufficiente per un'affermazione di penale responsabilità.
5.2. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. 309 del 1990. Richiamava le doglianze già formulate, osservando che vi era stata osmosi motivazionale tra lo sforzo dimostrativo svolto in ordine ai singoli fatti di detenzione e cessione e quello profuso in ordine alla partecipazione all'associazione contestata. Peraltro vi era stata violazione della fattispecie incriminatrice. Richiamati gli elementi ritenuti necessari ai fini della configurabilità del reato associativo sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il ricorrente segnalava che il reato associativo presuppone un contributo stabile alla vita dell'associazione e alla realizzazione dei suoi fini, con la conseguente necessità dell'accertamento di una condotta che trascenda dall'episodica commissione di reati fine ovvero integrante un perdurante contributo all'attività del sodalizio. Di qui la necessità di individuare dati di univoca significatività rispetto alla partecipazione all'associazione con risvolti sul criterio valutativo della prova. La Corte non aveva fornito adeguata risposta alle devoluzioni difensive, incentrate sul fatto che il limitato periodo in cui si erano protratti i rapporti commerciali e il modus operandi erano idonei a caratterizzare un semplice concorso di persone nel reato continuato, non essendosi spiegato perché mai fosse ravvisabile invece un sodalizio fondato sul programma di commettere un numero indefinito di reati, con la consapevolezza in capo ai sodali della permanenza del ruolo e del contributo nell'ambito del fenomeno associativo. Era mancato l'apprezzamento del coefficiente soggettivo, non essendo sufficiente l'individuazione esclusiva della materialità della fattispecie associativa, fermo restando che gli elementi posti in luce erano comunque compatibili con una continuità di azione riconducibile all'art. 81 cod. pen. Era rimasto inesplorato il tema dedotto nei motivi di appello riguardante la necessità di risalire alla struttura dell'associazione, autonoma e ulteriore rispetto ai reati fine, strumentale all'esistenza del vincolo associativo. Sotto il profilo soggettivo era necessario ricercare indici univoci di un coefficiente psicologico che preveda come scopo ulteriore quello di partecipare ad una struttura organizzata avente ad oggetto la commissione di una serie 5 ль indeterminata di delitti in materia di stupefacenti: la Corte territoriale invece non aveva individuato gli elementi da cui poter desumere la volontà di contribuire stabilmente al sodalizio e con motivazione apparente aveva fatto riferimento ad elementi privi di significato o alternativamente spiegabili nell'ottica di un concorso di persone nel reato continuato, come il riferimento al NZ come ragazzo suo», o nell'ambito di rapporti familiari, come quelli con il fratello AT.
5.3. Con il terzo motivo denunciava violazione di legge e vizio di & mo motivazione agli affetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990. Salvi i casi in cui si era proceduto a sequestro, negli altri, sulla base delle intercettazioni, era rimasta ignota la qualità della sostanza, solo affermata nelle imputazioni, nonché la stessa quantità oggetto di detenzione o cessione, fatta eccezione per il reato sub 26. Non era stato spiegato nella motivazione quali elementi conducessero a qualificare come cocaina la sostanza detenuta o ceduta. Nei motivi di appello era stata devoluta la questione del riconoscimento del fatto di lieve entità e non solo quella della qualificazione dell'associazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990. La Corte aveva esaminato solo quest'ultimo tema e non l'altro. Sul punto era ravvisabile vizio assoluto di motivazione con riguardo a ciascuno dei reati fine. Quanto al secondo profilo, l'impossibilità di accedere al dato quantitativo e a quello qualitativo, parametri da valutarsi congiuntamente a tutti gli altri previsti dalla norma, ai fini del giudizio sulla minima offensività, rendeva illogica e apparente la motivazione usata dalla Corte territoriale con conseguente erronea interpretazione e applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990. In pratica l'omesso apprezzamento dell'oggetto materiale del reato nella massima parte dei fatti oggetto di imputazione era tale da vulnerare il giudizio relativo alla non scarsa offensività di tali fatti, fermo restando che secondo consolidati principi giurisprudenziali la cessione continuativa di stupefacenti avrebbe potuto integrare il fatto di lieve entità, tenendo conto della quantità e qualità della sostanza, della complessità e ampiezza dell'organizzazione, del numero e qualità dei soggetti coinvolti e di ogni profilo della vicenda, idoneo ad incidere sull'entità del fatto. Conseguentemente la mera affermazione di profili strutturali e modalità attuative, con quantità e qualità non precisamente ricavabili dal dato probatorio, 6 non poteva assurgere a ragione ostativa al riconoscimento della ipotesi della lieve entità. Il vizio riguardava sia la valutazione dei reati fine sia la qualificazione dell'associazione.
5.4. Con il quarto motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 133 e 81 cod. pen. Deduceva che si imponeva l'annullamento della sentenza in ordine al trattamento sanzionatorio, in quanto vi era incertezza circa la qualità della sostanza oggetto della massima parte delle condotte di detenzione e di cessione, questione incidente anche sulla pena a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, la cui rilevanza si sarebbe dovuta riconoscere anche ai fini del computo dell'aumento di pena a titolo di continuazione con i vari reati satellite.
6. Presentava ricorso l'Avv. Giovanni Aricò anche nell'interesse di SO LI.
6.1. Con il primo motivo deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen. e 73 d.P.R. 309 del 1990 agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Identiche erano le premesse teoriche già esposte nel primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di SO NA. A partire da pag. 7 venivano sviluppati argomenti specificamente riguardanti la posizione della ricorrente. Veniva rilevato che erano state addebitate sulla base delle conversazioni intercettate condotte materiali di riscossione di somme in nome del fratello NA, in due occasioni da EL AU e in un'occasione da Di RI. Erano state dedotte nell'atto di appello chiavi di lettura alternativa in ordine all'utilizzo del linguaggio «dei fiori» ma la Corte aveva fornito al riguardo una motivazione tautologica e illogica, da un lato fornendo risposte che muovevano dal presupposto che si trattasse in realtà di operazioni illecite e dall'altro non . considerando che proprio nei confronti del EL AU e non di altri quel linguaggio avrebbe potuto essere utilizzato in modo pertinente per affari leciti, visto che il EL AU lavorava al mercato dei fiori. Quanto all'asserita mancata dimostrazione di rapporti commerciali leciti tra le parti coinvolte, la Corte non aveva attribuito alle conversazioni l'unico significato plausibile ma aveva invece optato per un'interpretazione anche 7 RR illogica, obliterando spiegazioni alternative e traendo le conclusioni a contrario sulla base dell'assenza di spiegazioni plausibili offerte dalla ricorrente. La Corte inoltre non aveva debitamente sondato il profilo dell'elemento psicologico, pur a fronte di un contesto di rapporti ritenuto illecito. La ricorrente infatti, assolta dal reato associativo, era stata coinvolta in tre soli episodi di riscossione di denaro, non essendo stata vagliata la sua consapevolezza della matrice illecita dei rapporti tra il fratello e il EL AU e il Di RI, in quanto originati da cessioni di stupefacente. Con motivazione apparente era stata esclusa l'ipotesi del favoreggiamento, sostenendosi che questa non ricorre nel caso di partecipazione anche ad una sola fase della condotta di vendita di stupefacente, compreso il ritiro del denaro, nel presupposto che sia comunque ravvisabile un concorso nell'attività delittuosa principale. Ma sarebbe stato onere dei giudici di apprezzare l'effettiva consapevolezza della SO circa le ragioni della riscossione e quindi circa i rapporti sottostanti, il tutto con valutazione formulata oltre ogni ragionevole dubbio.
6.2. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Sul punto venivano ripercorsi i medesimi argomenti formulati nel terzo motivo di ricorso nell'interesse di SO NA.
6.3. Con il terzo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 133 e 81 cod. pen. Non era stato formulato in punto di trattamento sanzionatorio un giudizio orientato ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in rapporto al disvalore penale della condotta. Non era stato inoltre spiegato il motivo di un differente trattamento riservato alla EL SO TE. Per il resto erano riprodotti gli argomenti del quarto motivo di ricorso nell'interesse di SO NA.
7. Presentava ricorso TI IO tramite l'Avv. PE Perna.
7.1. Il primo motivo di ricorso denunciava violazione di legge e vizio di ✗ motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al giudizio di penale responsabilità per i reati di detenzione e cessione di stupefacenti di cui ai capi 2,17 lett. a) e b), 2. Il motivo riproduceva gli argomenti del primo motivo di ricorso nell'interesse di SO NA. 800 7.2. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. 309 del 1990. Il motivo riproduceva gli argomenti del secondo motivo di ricorso nell'interesse di SO NA.
7.3. Con il terzo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990. Il motivo riproduceva gli argomenti del terzo motivo di ricorso nell'interesse di SO NA.
7.4. Con il quarto motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 133, 81 cod. pen. Il motivo riproduceva gli argomenti del quarto motivo di ricorso nell'interesse di SO NA.
8. Presentava ricorso ND CA tramite l'Avv. SE Fusco.
8.1. Con il primo motivo denunciava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990, 81 e 110 cod. pen. Osservava che la partecipazione all'associazione era stata desunta dalla realizzazione di episodi di spaccio con il NZ, dalle connotazioni della condotta del ND, ritenute sintomatiche della disponibilità del predetto ad effettuare le attività per cui riceveva incarico dal SO nonché dalla circostanza che l'imputato fosse in grado di operare le cessioni secondo le modalità tipiche dell'associazione. La prima considerazione non era dirimente ai fini del reato associativo. Con il NZ era stato commesso solo un reato e comunque non si comprendeva perché lo stesso fosse sintomatico dell'intraneità del ND, visto che comunque erano state seguite le direttive di SO NA, non rilevando il contatto con un terzo soggetto ai fini della rappresentazione della consapevolezza dell'imputato di agire per un'organizzazione. Le altre considerazioni parimenti non valevano a spiegare come potesse ricavarsi la prova del consapevole agire dell'imputato in ambito associativo, visto che il ND prestava la propria disponibilità al SO. EL resto il SO si avvaleva di pusher diversi, operando come intermediario. 나 Si trattava perciò di attività di spaccio individuale, peraltro compatibile con il paradigma di cui agli artt. 81, 110 cod. pen.
8.2. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990. Venivano contestate le motivazioni con cui la Corte territoriale aveva respinto la richiesta di riqualificazione del reato associativo ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990, incentrate sull'utilizzo di modalità e strategie collaudate e soprattutto sul rilievo che il fatto di cui al capo 26 aveva riguardato un quantitativo di g. 500 di droghe leggere. In realtà il primo elemento era in contrasto con il principio per cui la professionalità della condotta non era ostativa al riconoscimento dell'ipotesi attenuata. A fronte del secondo rilievo si sarebbe dovuta considerare anche la qualità della sostanza. Inoltre l'episodio era stato contestato ad altri coimputati e non al ND occorrendo invece la prova della consapevolezza da parte dell'imputato dell'avvenuta detenzione a fini di spaccio di quella quantità di stupefacenti.
9. Presentava ricorso personalmente SO AN. mancanza e manifesta illogicità della Con unico motivo denunciava motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La Corte non aveva valutato tutti gli elementi disponibili e non li aveva correttamente interpretati. Inoltre non aveva tenuto conto ai fini del trattamento sanzionatorio degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. 10. Presentava ricorso NZ CO. 10.1. Con il primo motivo denunciava vizio di motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La Corte territoriale non aveva fornito adeguata risposta alle censure che avevano formato oggetto dell'atto di appello. 10.2. Con il secondo motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192, comma 2, 546, 533, comma 1, cod. proc. pen., agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nonché insufficienza della motivazione in ordine alla valutazione dell'impianto probatorio, agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., e mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990. 10 사 La sentenza impugnata difettava di qualsiasi riferimento utile a ricostruire il reato associativo e a spiegare il ruolo attribuito al NZ. Il quadro indiziario non era risultato tale da superare il ragionevole dubbio. Era mancata una puntuale valutazione della prova indiziaria agli effetti dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. I risultati della valutazione della prova erano frammentari e non superavano le ambiguità e i dubbi sollevati. Erroneamente era stata esclusa l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990, che si fonda sulla minore offensività e il minore allarme sociale che il tipo di sodalizio provoca. Nel caso di specie il fatto era da ricondurre ad un gruppo modesto, non pericoloso, a fronte delle associazioni dedite al traffico di stupefacenti. Lo stesso primo Giudice aveva parlato di piccola squadra di carattere familiare o amicale, dedita allo spaccio al dettaglio di dosi da strada. Il P.M. aveva concluso per la ravvisabilità di tale ipotesi, da ritenersi giustificata dai mezzi, dalle modalità della condotta e dalla limitata capacità criminale dei soggetti coinvolti. I Giudici invece avevano applicato un meccanismo sanzionatorio non ancorato all'oggettiva gravità dei fatti. 11. Presentava ricorso SO AT tramite l'Avv. AT Irlando. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), sia in relazione all'art. 74, comma 2, che in relazione all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990. La lettura del compendio probatorio aveva consentito di desumere una gestione autonoma e separata tra due gruppi di persone di una modesta attività di cessione continuata di dosi di sostanze stupefacenti, che non si conciliava con un vincolo associativo qualificato da predisposizione di mezzi e modalità operative finalizzate alla commissione di fatti di detenzione e cessione di stupefacenti. I gruppi operavano autonomamente e affrontavano separatamente le vicende e problematiche connesse all'operatività dei nuclei. Non era condivisibile l'assunto della compatibilità delle due cellule con l'ipotesi associativa, nel presupposto di una trasversalità tale da rendere evidente il mutuo soccorso nelle situazioni di fibrillazione. In realtà le modalità esecutive dei reati avevano posto in luce la volontà di raggiungere fini particolari nell'ambito di ciascun gruppo. Non rilevavano le forniture reciproche senza suddivisione di compiti e di utili. 11 Il recupero dei crediti dopo l'arresto di SO AT era dipeso solo dall'esigenza di soddisfare necessità individuali di colui che era stato coinvolto nel singolo episodio. Non era rilevante la conversazione n. 260 del 5/4/2010 nella quale il SO AT aveva detto «io comando, non comanda lui»: la prova della partecipazione al sodalizio era stata desunta dal coinvolgimento dell'imputato nella cessione di vari quantitativi di stupefacente tra il febbraio e l'aprile 2010, senza indicare se e come tali cessioni potessero inserirsi nel quadro delle circostanze indicative dell'esistenza di una consapevole relazione di tipo associativo. La Corte aveva poi sottolineato che l'organizzazione non aveva caratteri di modestia né nei profili strutturali e nella sua operatività né nella quantità e qualità della sostanza trattata. Ma in concreto erano stati recuperati ogni volta quantitativi assai modesti: considerando il dato ponderale delle cessioni, nonché i mezzi e le modalità delle condotte (cessioni su strada senza particolari cautele), si sarebbe dovuto concludere che era ravvisabile una minima offensività della condotta, così da giustificare la riqualificazione del fatto associativo. 12. Presentava ricorso SO AT anche tramite atto a firma personale. 12.1. Con il primo motivo, formulato agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deduceva erronea applicazione della legge penale in ragione della ravvisata ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990. Richiamati i tratti del delitto di associazione dedita al narcotraffico anche alla luce degli orientamenti della giurisprudenza della Corte di cassazione, e segnalato l'oggetto del dolo di partecipazione, il ricorrente segnalava che in chiave probatoria devono aversi a disposizione segmenti di fatto chiaramente attribuibili a singoli associati. Occorreva dunque esaminare la singola condotta, il contributo reale registrato nel periodo storico di osservazione, l'esatta identificazione del soggetto. Dato atto della originaria impostazione, consacrata nell'imputazione sub 1, il ricorrente osservava che il Tribunale aveva escluso dal sodalizio alcuni imputati ed escluso altresì che SO NA e AT rivestissero il ruolo di capi e promotori. La Corte territoriale aveva assecondato l'impostazione del primo giudice dando rilievo anche ai rapporti parentali e coniugali che, sommandosi al vincolo associativo, potevano renderlo ancora più pericoloso. Aveva inoltre giudicato 12 He compatibile con l'unicità dell'associazione il fatto che la stessa si articolasse in due gruppi distinti operanti in ambienti diversi e con distinta clientela. Peraltro era ravvisabile vizio di motivazione in relazione al fatto che i due SO fossero stati riconosciuti partecipi essenziali e che fossero state ravvisate due cellule del sistema, fatto desumibile dalla circostanza che ognuno dei due SO avesse rapporti più intensi con taluni degli spacciatori al dettaglio. Sarebbe occorsa una puntuale motivazione sulla consapevolezza di ciascuno degli spacciatori al dettaglio di far parte di una cellula inserita in un organismo associativo. Era inoltre irrilevante, essendo sul punto viziata la motivazione della sentenza impugnata, la circostanza che il SO NA avesse in una conversazione parlato di un «suo» ragazzo, individuato in TA IO, soggetto che non faceva parte dell'associazione e non era stato attinto da indizi per il reato contestato. Era ravvisabile un travisamento della prova nella parte in cui a pag. 32 della sentenza impugnata, era stato richiamato lo stato di detenzione di NZ CO e si era fatto riferimento sulla base di una conversazione intercettata all'assistenza economica assicurata al detenuto, quando in realtà dalla conversazione si ricavava che il NZ non era detenuto e che la frase di NA lo sto mantenendo io» era riferibile a qualsiasi altra attività di assistenza. Si era fatta inoltre risalire l'associazione dall'attività di recupero di crediti, sintomatica di mutualità. Ma la Corte territoriale aveva omesso di rispondere ai rilievi defensionali sul punto. Era stata altresì dedotta, senza che di ciò si fosse tenuto conto, la modestia del periodo in contestazione al fine di poter desumere l'esistenza di un sodalizio. La sentenza era peraltro contraddittoria nella parte in cui aveva attribuito a SO AT il ruolo di vertice pur dopo l'assoluzione dello stesso in rapporto all'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 74. Quanto alle due cellule, la Corte avrebbe dovuto spiegare la mutualità tra le stesse e non solo l'interessamento di uno dei fratelli rispetto all'altro partecipe essenziale di una cellula. Richiamata la necessità di un patto associativo seppur non contestuale, che implichi la disponibilità di fatto delle risorse umane e materiali sufficienti per una credibile attuazione del programma, e segnalata la necessità della prova dell'affectio societatis, il ricorrente rilevava che la Corte territoriale aveva fatto 13 riferimento a due cellule senza specificare quali fossero i soggetti appartenenti alla singola cellula i profili soggettivi che facevano ritenere ciascun soggetto intraneo ad un organismo unitario, facente capo ai fratelli SO. 12.2. Con il secondo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990. Il ricorrente richiamava l'argomento già valorizzato nel grado precedente, incentrato sull'orientamento espresso dalla Suprema Corte di cassazione in ordine all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, valutata alla luce di quanto disposto dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 309: si desumeva che la professionalità è compatibile con la minima offensività che è riferita al c.d. piccolo spaccio, implicante anche operazioni organizzate e ripetute di cessione sulla base della disponibilità di una scorta corrispondente ad un numero non minimo di dosi. Il piccolo spaccio fotografa dunque una situazione caratterizzata da minore portata delle attività dello spacciatore e dei suoi complici con ridotta circolazione di merce e di denaro e guadagni limitati, posto che la redditività costituisce uno degli elementi qualificanti con la conseguenza che il venditore di sostanze di minor valore debba commerciare un maggior numero di dosi. In tale prospettiva si rilevava che la vicenda si inquadrava all'interno di tale orientamento tenendo conto che i sequestri avevano condotto al recupero di pochi grammi di stupefacente, che nel caso di CI AR IA era stata riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, che l'associazione era oggettivamente modesta e non particolarmente pericolosa, con riferimento a fatti rientranti nello schema dell'art. 73, comma 5, cit. Non era rilevante l'operazione riguardante la cessione di 500 grammi di canapa indiana, non potendo un solo fatto costituire elemento ostativo. Veniva invocato l'orientamento espresso in una sentenza della sesta sezione della Corte di cassazione che aveva escluso l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, sul rilievo degli immanenti collegamenti criminali di più vaste dimensioni che sorreggevano il fenomeno associativo, insistente su una specifica realtà territoriale, con stabile soddisfacimento della indeterminata clientela. Tale ipotesi non ricorreva nel caso di specie, né con riguardo all'approvvigionamento da organizzazioni criminali di più vaste dimensioni né con riguardo al contesto territoriale di cui venivano soddisfatte le esigenze. 13. Presentava ricorso AZ PE con atto a sua firma. 14 13.1. Con il primo motivo, formulato agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deduceva erronea applicazione della legge penale in ragione della ravvisata ipotesi di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990. Venivano per intero ripercorsi gli argomenti del primo motivo del ricorso personalmente presentato da SO AT. 13.2. Con il secondo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990. Anche in questo caso venivano riprodotti gli argomenti del secondo motivo di ricorso personalmente presentato da SO AT. 13.3. Con il terzo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in ordine alla ravvisata qualità di partecipe nell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990. Il ruolo attribuito dalla Corte territoriale al AZ, riguardante la liquidità in dare e avere, era stato sostenuto da una sola captazione, dato troppo modesto allo scopo. Nonostante la limitata presenza del AZ sul territorio era stato inoltre valorizzato il dato captativo, rispetto al quale peraltro l'imputato rispondeva di poche contestazioni in relazione ad un arco temporale di poco più di un mese. Inoltre la Corte territoriale aveva finito per attribuire al AZ un ruolo, quello inerente alla contabilità, che nel capo di imputazione era stato riferito invece alla EL dei SO, poi assolta. Non era stato debitamente provato il coinvolgimento del AZ, giacché il contributo arrecato a uno o più reati non implicava la prova della partecipazione dell'agente, nel caso di specie non potendosi sopravvalutare l'aderenza J dell'imputato al linguaggio criptico, a fronte del limitato lasso di tempo preso in : considerazione. 13.4. Con il quarto motivo denunciava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alle censure formulate con riguardo al capo 20 lett. b). Era mancata sul punto qualsiasi motivazione a fronte delle censure sollevate nell'atto di appello in ordine alla significatività delle relative captazioni. 13.5. Con il quinto motivo deduceva vizio di motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alle censure formulate in ordine al capo 11. 15 Anche in questo caso era mancata qualsiasi valutazione delle censure formulate in sede di appello in ordine alla ricostruzione dell'episodio di cui al capo 11, fondato sull'interpretazione delle conversazioni intercettate. 13.6. Con il sesto motivo denunciava manifesta illogicità della motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al capo 16 a) e b). Relativamente al capo 16 lett. a) si assumeva che il vizio si annidava nell'affermazione che il AZ raggiunge RC e concorda un appuntamento, quando nell'unica telefonata vi era stato solo l'invito del AZ a richiamarlo. Venivano riportate le conversazioni di interesse e si assumeva che ricorreva travisamento della prova, posto che sia il primo giudice sia la Corte territoriale erano incorsi nel medesimo travisamento in forma di manifesta evidenza, risultando la non corrispondenza delle motivazioni al compendio probatorio acquisito. Relativamente al capo 16 lett. b), venivano parimenti riportate le conversazioni di interesse e si assumeva che non era possibile desumere un'attività concorsuale del AZ, a fronte di plausibili ricostruzioni alternative. 14. Presentava ricorso Di RI AT con atto personalmente sottoscritto. 14.1. Con il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al reato associativo. La Corte territoriale aveva formulato una motivazione contraddittoria e illogica con riguardo alle censure sollevate in ordine alla configurabilità del reato associativo, essendosi sottolineato il ristretto lasso temporale nonché il difetto di una struttura gerarchica con ripartizione dei ruoli: vi era contraddizione tra la presa d'atto del carattere familiare e domestico di conoscenza tra i vari soggetti e l'assunto della sussistenza di un vincolo associativo, come tra il rilievo della mancanza di ruoli apicali e l'attribuzione a taluni soggetti, quale il Di RI, del 6 : ruolo di sottoposti. Non vi era stata una compiuta motivazione circa le doglianze riferite alla compartecipazione del Di RI. Erano emersi sporadici episodi di cessione nei confronti del medesimo soggetto senza consapevolezza di agire quale tassello di un più vasto ambito associativo e dunque senza affectio societatis. Nessuna risposta era stata fornita dalla Corte in ordine al preteso ruolo di vedetta svolto dal Di RI, ritenuto dal primo Giudice. 16 M E neppure era stato dato conto del riferimento al giudizio espresso dal G.I.P. in sede cautelare, allorché non era stato ravvisato un ruolo associativo. 14.2. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990. La Corte aveva ritenuto che l'organizzazione non avesse connotazioni di modestia nei profili strutturali, nelle modalità attuative, nel dato quantitativo e qualitativo. Aveva segnalato i fittissimi contatti, i sequestri eseguiti, le strategie collaudate. Aveva rilevato sulla scorta di arresti giurisprudenziali che il maggiore o minore grado di pericolosità dell'associazione non poteva essere legato a singoli episodi di cessione ma alle potenzialità dell'associazione di procurarsi quantitativi rilevanti. Ma nel caso di specie non si sarebbe potuto negare che l'associazione fosse nata per episodi di lieve entità, essendosi rilevato che le modalità e strategie consistevano nell'occultamento della sostanza in pacchetti di sigarette. L'unico episodio isolato di maggiore rilevanza quantitativa di cui al capo 26 aveva visto il coinvolgimento di SO NA, di NZ e di soggetti non facenti parte dell'associazione. Ma un singolo episodio non avrebbe potuto influire sulle caratteristiche genetiche dell'associazione né essere ritenuto un principio di evoluzione, a fronte di un gruppo costituito da soggetti uniti da legami familiari, con semplici referenti coordinatori. La stessa Corte in realtà aveva fornito il quadro di un'associazione rispondente ai tratti dell'ipotesi attenuata. 14.3. Con il terzo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. La Corte aveva omesso di motivare in ordine alla richiesta di applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 per i capi 4,10,11,12, ipotesi peraltro compatibile con attività continuativa. 15. Presentavano motivi nuovi, di contenuto speculare, SO AT e AZ PE, ribadendo gli argomenti già sviluppati nei primi due motivi di ricorso alla luce dell'orientamento in materia della sesta sezione della Corte di cassazione. 17 Presentava motivi nuovi nell'interesse di SO AT anche l'Avv. Irlando, che, richiamando gli arresti della sesta sezione della Corte di cassazione, segnalava l'erroneità dei rilievi sulla cui base la Corte territoriale aveva escluso l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990, dovendosi attribuire significato nel quadro del piccolo spaccio anche al profilo della redditività, implicante la compatibilità con l'ipotesi attenuata di un quantitativo maggiore, se riferito a stupefacenti di minor valore. 16. Presentava una memoria difensiva l'Avv. Pierfrancesco Molinari nell'interesse di SO AN, deducendo l'erroneità della valutazione formulata dalla Corte territoriale per escludere l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, in quanto non vi era prova della destinazione della droga ceduta all'interesse del gruppo, e segnalando l'eccessività della pena alla luce dei nuovi limiti edittali previsti dall'art. 73, comma 5 cit. 17. Presentava una memoria difensiva l'Avv. Pierfrancesco Molinari anche nell'interesse di NZ CO, soffermandosi sulla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990. 18. Presentava memoria con motivi nuovi l'Avv. Domenico Di SOla per Di RI. Ribadiva e specificava le doglianze formulate in ordine alla ritenuta compartecipazione del Di RI all'associazione, a fronte di contatti saltuari e sporadici, della mancanza di programmazione di quei contatti e dell'assenza di qualsivoglia valutazione circa la peraltro contestata attività di vedetta: non sarebbe stato dunque possibile attribuire al Di RI la volontà di far parte dell'organismo e di contribuire al suo illecito sviluppo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In primo luogo deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi presentati nell'interesse di SO AN e di NZ CO, non potendo rilevare in senso contrario la presentazione di memorie difensive o di motivi nuovi, ai quali si estende, secondo la previsione dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. l'inammissibilità dell'impugnazione.
1.2. Il SO AN, pur assolto dal reato associativo di cui al capo 1), è stato riconosciuto colpevole in ordine a due episodi di cessione di sostanza 18 ht stupefacente del tipo cocaina destinata a SO NA per il tramite di ND CA, contestati al capo 14). Il ricorso si articola in un unico motivo dal contenuto del tutto generico, privo di qualsivoglia riferimento alla motivazione della sentenza impugnata in ordine al giudizio di penale responsabilità e alla sanzione irrogata.
1.3. NZ CO è stato invece riconosciuto intraneo all'associazione di cui al capo 1) ed è stato riconosciuto colpevole di alcuni reati-fine. Ma le censure si risolvono in proposizioni generiche ed astratte, prive di concreto riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, essendo dedotto sostanzialmente il permanere di un ragionevole dubbio, e non si confrontano con le risposte fornite dalla Corte territoriale ai temi sollevati nell'atto di appello in relazione alla questione della natura del sodalizio, essendo solo richiamati alcuni rilievi del Tribunale e le conclusioni del P.M. dinanzi al Tribunale e contestandosi l'utilizzo da parte della Corte di un criterio non ancorato all'oggettiva gravità dei fatti. Di qui l'inammissibilità dei ricorsi.
2. Fatta eccezione per le posizioni di AZ e SO LI, sulle quali si tornerà specificamente, i motivi di ricorso di tutti gli altri imputati non sviluppano specifici argomenti in ordine ai singoli fatti di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
2.1. Piuttosto, nei motivi di ricorso formulati nell'interesse degli imputati SO NA e TI IO si contesta il giudizio di penale responsabilità in ordine ai singoli episodi sulla base di un rilievo di carattere generale, riguardante la valutazione delle conversazioni intercettate. Si assume in particolare che la Corte territoriale non avrebbe dato conto con idonea motivazione del significato attribuibile a quelle conversazioni, a fronte dell'ambiguità del loro contenuto e della necessità di specifici elementi di conferma dell'ipotesi formulata, non riguardanti i predetti imputati, quand'anche acquisiti.
2.2. Va al riguardo osservato che nel caso di reati in materia di stupefacenti non è determinante il sequestro o rinvenimento di sostanze di tale natura, potendosi fare riferimento a prove di altro genere, a cominciare dalle intercettazioni telefoniche o ambientali (Cass. Sez. 2, n. 19712 del 6/2/2015, Alota, rv. 263544; Cass. Sez. 4, n. 48008 del 18/11/2009, Palmerini, rv. 245738). D'altro canto «in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando 19 hre sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Cass. Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, rv. 263715). Evidentemente il giudice deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione. (La Corte ha chiarito che qualora la conversazione captata non sia connotata da queste caratteristiche per l'incompletezza dei colloqui - registrati, per la cattiva qualità dell'intercettazione, per la cripticità del linguaggio usato dagli interlocutori, per la non sicura decifrabilità del contenuto o per altre ragioni non per questo si ha un'automatica trasformazione da prova a indizio, - in quanto è il risultato della prova che diviene meno certo con la conseguente necessità di elementi di conferma che possano eliminare i ragionevoli dubbi esistenti) (sul punto Cass. Sez. 6, n. 29350 del 3/5/2006, Rispoli, rv. 235088). In buona sostanza gli elementi raccolti nel corso delle operazioni di intercettazione possono costituire prova diretta della colpevolezza, senza necessità di riscontri, essendo peraltro necessario che quegli elementi, allorché assumano valenza indiziaria, possiedano i caratteri della gravità, precisione e concordanza (Cass. Sez. 1, n. 37588 del 18/6/2014, Amaniera, rv. 260842). Nella medesima prospettiva «le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.» (Cass. Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar cit., rv. 263714).
2.3. Ciò premesso, è agevole rilevare che i giudici di merito si sono specificamente attenuti nella valutazione delle intercettazioni telefoniche a tali criteri, rilevando come in taluni casi i colloqui evocassero il relativo oggetto («le buste intorno alle cose» nell'episodio di cui al capo 4: pag. 38 sentenza del Tribunale;
«la cosa bianca» di cui al capo 10: pag. 85 sentenza del Tribunale) e come nei casi in cui le conversazioni avevano un contenuto criptico, al fine di consentirne una sicura decifrazione, potesse da un lato valorizzarsi il fatto che in varie occasioni, sulla base di quei colloqui, che facevano concretamente ipotizzare operazioni di cessione, erano state effettivamente recuperate le sostanze stupefacenti, che ci si attendeva di rinvenire, e dall'altro la circostanza che ricorreva comunque il medesimo tipo di linguaggio, indicativo dell'utilizzo da 20 W parte dei soggetti intercettati dello stesso tipo di schema operativo (i vari riferimenti alle sigarette, ai pacchetti di sigaretti, alle OR, alle Diana SE, e così via). Sul punto il Tribunale (si rinvia alle pagg. da 6 a 10 della sentenza di primo grado) ha segnalato il metodo utilizzato, rilevando che i casi di rinvenimento della sostanza stupefacente avevano di volta in volta confermato le ipotesi investigative e suffragato l'assunto che fosse utilizzato dai soggetti intercettati un linguaggio criptico evocativo delle condotte di cessione in atto, linguaggio nel quale spesso comparivano riferimenti ad altro oggetto, da reputarsi tuttavia non confacente al restante contesto della conversazione (a pag. 13 il Tribunale riporta, opportunamente, le espressioni, in apparenza criptiche, ma agevolmente decifrabili e in concreto decifrate, utilizzate per indicare l'oggetto delle conversazioni e degli scambi, cioè la sostanza stupefacente). Il Tribunale ha applicato tale corretta linea guida nell'analisi dell'intero materiale probatorio, pervenendo a risultati coerenti con le premesse e sempre connotati da puntuale analisi dei profili di criticità: il rigore di tale valutazione ha del resto condotto il Tribunale a pervenire in talune occasioni ad esiti assolutori, allorché ha ritenuto che l'ipotesi accusatoria non potesse dirsi adeguatamente confermata dal tenore generico delle conversazioni e dall'assenza di riscontri mirati. Analogo metodo ha utilizzato la Corte territoriale, richiamando e condividendo le premesse metodologiche del Tribunale e l'analisi delle conversazioni telefoniche e del restante materiale probatorio da esso compiuta, soffermandosi poi sulle singole posizioni, nei casi in cui erano contestati specifici episodi. Va del resto rimarcato in via generale come dalle sentenze di merito si evinca con chiarezza la logicità del metodo interpretativo utilizzato, effettivamente fondato sull'analisi delle conversazioni in relazione alla qualità dei soggetti intercettati e al contesto in cui si inserivano i colloqui, nonché sul confronto tra le varie conversazioni, indicative dell'utilizzo di un linguaggio ricorrente, peraltro agevolmente decriptabile, sia per la deassialità dell'oggetto, ove inteso in senso letterale, rispetto al ragionevole contesto della conversazione, sia soprattutto per il formidabile riscontro offerto dal recupero di sostanza stupefacente, allorché lo stesso era atteso in forza dei colloqui intercettati, debitamente interpretati. In tale quadro si colloca il frequente riferimento a sigarette e a marche di sigarette, corrispondente ad una modalità utilizzata per la consegna di sostanza stupefacente, nonché l'improprietà del riferimento ad oggetti solo in apparenza 21 he confacenti alla qualità dei protagonisti, ma in realtà privi di logica nel quadro complessivo dei colloqui. Ciò vale in particolare per il linguaggio dei fiori, talvolta utilizzato in rapporto al lavoro svolto da taluni soggetti, linguaggio tuttavia indicativo di operazioni di spaccio ovvero di consegna di denaro, a fronte di pregresse operazioni di spaccio, non comprendendosi altrimenti, come puntualmente sottolineato dai giudici di merito, il motivo di tanta circospezione in relazione alla letteralmente evocata consegna di fiori (si consideri sul punto l'invito rivolto da SO NA alla EL LI di non prendere neppure un anthurium «se vede malacqua» e «di non muoversi proprio, di non pensare ai fiori» in relazione a situazioni di pericolo: pag. 64 della sentenza della Corte territoriale). A fronte di tali criteri interpretativi, rispondenti a precisi canoni di logica e spesso specificamente riscontrati, può dirsi che i giudici di merito, contrariamente agli assunti difensivi, abbiano fatto buon governo dei principi sopra richiamati, di volta in volta (salvo quanto si dirà in prosieguo con riferimento alle posizioni di SO LI e di AZ) proponendo soluzioni fondate sulla razionale decifrazione dei colloqui, sull'inquadramento degli stessi in uno specifico contesto relazionale, desunto dalla natura dei conversatori, dai rapporti tra loro intercorrenti e dal loro consueto modus operandi, sulla comparazione di situazioni analoghe, suffragate specificamente dal tipo di linguaggio più esplicito talvolta utilizzato o direttamente dal rinvenimento della sostanza stupefacente all'esito di mirate operazioni. D'altro canto tali elementi valgono per tutti gli imputati, in relazione ai quali sono stati oltre tutto acquisiti riscontri diretti o indiretti (relativamente al SO NA, in particolare, molti dei casi in cui è avvenuto il recupero di sostanza, erano riferibili proprio ad operazioni da lui organizzate e perfezionate tramite suoi incaricati, talvolta sorpresi (come il Di RI) nel luogo indicato, direttamente in possesso dello stupefacente o disfattisi sollecitamente almeno di una parte dello stupefacente. Può dirsi dunque che i rilievi formulati nei sopra richiamati motivi di ricorso non siano in linea generale fondati, per il resto risolvendosi in generica critica, priva di puntuale riferimento alle singole specifiche ipotesi. Né a tal fine è bastevole il generico richiamo dei motivi di appello, giacché a fronte di una doppia valutazione conforme, ispirata dai medesimi canoni interpretativi, correttamente utilizzati, sarebbe stata necessaria in questa sede l'esplicitazione di profili di illogicità sottesi ai canoni utilizzati con riferimento a ciascun fatto-reato ovvero la puntuale indicazione dei temi rimasti senza adeguata risposta. 2 ht 2 22 A tale stregua devono respingersi (salvo quanto si dirà più avanti) le censure formulate in ordine alla ravvisabilità delle singole condotte di spaccio, così come a ciascuno addebitate nelle sentenze di merito.
3. A questo punto, ferma restando l'inammissibilità dei ricorsi di SO e NZ, può procedersi all'esame dei motivi che sono stati formulati con riferimento al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, contestato al capo 1, del quale sono stati riconosciuti colpevoli, tra i soggetti giudicati in questa sede, SO NA, SO AT, NZ CO, ND CA, Di RI AT, TI IO, AZ PE.
3.1. Le censure riguardano essenzialmente la configurabilità di uno stabile sodalizio, a fronte del breve periodo preso in considerazione, della natura L familiare O amicale dei rapporti intercorrenti tra i vari soggetti e dell'individuazione di due gruppi o cellule, nonché la ravvisabilità del ruolo e dell'affectio societatis di ciascun ricorrente.
3.2. Per affrontare l'argomento, è necessario sul piano giuridico distinguere l'analisi della fattispecie astratta dalla prova degli elementi sulla cui base può ricostruirsi un sodalizio dedito al narcotraffico. Sotto il primo profilo deve considerarsi che tutte le ipotesi di reati associativi sono primariamente caratterizzate dall'intesa intercorrente tra almeno tre persone, avente programmaticamente la finalità della realizzazione di un numero indeterminato di reati. D'altro canto la ratio sottesa alla previsione di reati associativi è da individuarsi nel pericolo riveniente dall'esistenza di quell'accordo, che giustifica l'anticipazione della soglia di punibilità al momento della costituzione dell'intesa, a prescindere dal fatto che siano consumati specifici reati inclusi nel programma delittuoso. Quell'immanente pericolo trova peraltro espressione nella stabilità operativa dell'intesa, che deve avvalersi di mezzi e di metodi rappresentativi dell'unità di intenti, con la conseguenza che il reato associativo può dirsi perfezionato nel momento in cui l'accordo assume connotazione di duratura offensività, traducendosi nella concreta capacità operativa dei sodali, non limitata alla ideazione e realizzazione di specifici reati, ma destinata a tradursi nella commissione di un più vasto programma delittuoso, riferito ad un numero indeterminato di azioni illecite. EL tutto condivisibilmente si è affermato che «sia il codice penale (artt. 416 e 416 bis) che il t.u. delle leggi sugli stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) non recano nozioni definitorie dell'associazione che intendono reprimere, 23 ma rimandano all'interprete per l'individuazione del concetto. Elemento essenziale dei reati previsti dalle norme suindicate è l'accordo associativo, il quale crea un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. Tale essendo la caratteristica del delitto, ne discende a corollario la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, elementi la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l'accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l'assoluta mancanza di un supporto strumentale priva il delitto del requisito dell'offensività» (così Cass. Sez. 6, n. 50382 del 18/11/2014, Brancato, non massimata). Con riguardo all'associazione dedita al narcotraffico, caratterizzata dalla specificità dell'oggetto del programma delittuoso, si è nella medesima prospettiva affermato che «si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, un patto che ha in sé la cosiddetta "affectio societatis", in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale>> (Cass. Sez. 2, n. 43327 del 8/10/2013, Bashli, rv. 256969). Si comprende in tale ottica il significato che assume il profilo organizzativo, che può anche risultare rudimentale, in quanto primariamente destinato a suffragare la stabilità dell'accordo ed a conferirgli quella perdurante offensività in cui risiede la ragione della punizione della condotta: ed invero, ancora una volta in modo pertinente, si è rilevato che «ne discende a corollario la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, elementi la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l'accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l'assoluta mancanza di un supporto strumentale priva il delitto del requisito dell'offensività. Tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni, e che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di quell'accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sè si concreta» (cfr. ancora Cass. Sez. 6, n. 50382 del 14/11/2014, Brancato, cit.; per il rilievo secondario dell'aspetto organizzativo si rinvia anche a Cass. Sez. 2, n. 16540 del 27/3/2013, Piacentini, rv. 255491, mentre per la sufficienza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il 24 perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati» si richiama Cass. Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, rv. 258165). Appare pienamente coerente con tale impostazione l'affermazione secondo cui «ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo;
c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo» (Cass. Sez. 6, n. 7387 del 3/12/2013, dep. nel 2014, Pompei, rv. 258796; Cass. Sez. 4, n. 44183 del 2/10/2013, Alberghini, rv. 257582). D'altro canto «l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio» (Cass. Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, rv. 257906). Sempre sul piano strutturale va rimarcato che integra il reato associativo lo svolgimento continuativo, da parte di un nucleo familiare, di un'attività di spaccio presso l'abitazione dotata di una stabile 'clientela', di una rudimentale organizzazione fondata sull'interscambio dei ruoli esecutivi e sulla predisposizione di un nascondiglio funzionale al deposito dello stupefacente nelle pertinenze dell'abitazione nonché di stabili canali di rifornimento» (Cass. Sez. 5, n. 6782 del 16/1/2015, Amante, rv. 262733), fermo restando che i vincoli familiari e coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso (Cass. Sez. 2, n. 49007 del 16/9/2014, Iussi, rv. 261426). Ed ancora va ancora aggiunto che «il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente» (Cass. Sez. 1, n. 30463 del 7/7/2011, Calì, rv. 251022). 25 H Sul piano probatorio, oltre all'ovvia considerazione della valorizzabilità delle intercettazioni telefoniche, pur rigorosamente valutate (Cass. Sez. 3, n. 11655 del 11/2/2015, Nava, rv. 262981), si afferma condivisibilmente che «in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive» (Cass. Sez. 5, n. 8033 del 1571172012, dep. ! nel 2013, Barbetta, rv. 255207; analogamente Cass. Sez. 6, n. 9061 del 24/9/2012, dep. nel 2013, Cecconi, rv. 255312; Cass. Sez. 6, n. 40505 del 17/6/2009, Il Grande, rv. 245282). Peraltro occorre pur sempre «la prova della stabile adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale» (Cass. Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, SOria, rv. 258645), fermo restando che «l'esistenza di un'associazione a delinquere dedita al narcotraffico non può essere dedotta da unico episodio, seppure rilevante, di acquisto di sostanze stupefacenti per la cessione a terzi, il quale può costituire indizio ma non prova piena dell'accordo finalizzato alla commissione di una pluralità indistinta di reati in materia di stupefacenti» (Cass. Sez. 4, n. 36341 del 15/5/2014, Savasta, rv. 260268). D'altro canto la commissione di ripetuti reati di "spaccio" ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può da sola costituire prova dell'integrazione del reato associativo, rappresentando al più indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione» (Cass. Sez. 6, n. 24379 del 4/2/2015, Bilacaj, rv. 264177), Ima al tempo stesso «a fronte di plurime commissioni, in concorso con altri partecipi, di fatti integranti i reati-fine dell'associazione, grava sul singolo la prova che il suo contributo non è dovuto ad un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, a motivo della natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro>> (Cass. Sez. 3, n. 42228 del 3/2/2015, Prota, rv. 265346). Nondimeno la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è integrata dalla mera disponibilità eventualmente manifestata nei confronti di un singolo associato, quand'anche di livello apicale, né dalla condivisione ideale o di intenti, essendo, invece, 26 1 indispensabile la volontaria, consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo ed operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione» (Cass. Sez. 6, n. 27605 del 17/4/2012, Notarianni, rv. 253021). In ogni caso « l'attività di vendita ai consumatori fornisce un rilevante apporto causale al raggiungimento del fine di profitto perseguito dall'organizzazione ove effettuata con la consapevolezza di farne parte ed avvalendosi continuativamente delle sue risorse» (Cass. Sez. 6, n. 45592 del 24/10/2013, Minniti, rv. 257808). Inoltre non è richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale» (Cass. Sez. 6, n. 11733 del 16/2/2012, Abboubi, rv. 252232).
3.3. A fronte di tali premesse ricostruttive, deve rilevarsi come le censure sollevate nei motivi di ricorso risultino infondate. In primo luogo va rilevato che i Giudici di merito hanno posto a base della loro analisi il medesimo inquadramento della fattispecie e coerentemente hanno dato rilievo sul piano probatorio agli elementi che, secondo quanto osservato, sono effettivamente idonei a dimostrare l'esistenza di uno stabile sodalizio programmaticamente qualificato e l'affectio societatis che connota l'agire del gruppo e il contributo dei singoli. In particolare il Tribunale ha esaminato il reato associativo alle pagg. 204 e seguenti, mentre la Corte territoriale ha esposto il ragionamento del Tribunale in limine e lo ha poi confermato a mano a mano, esaminando le singole posizioni, in ordine alle quali ha rilevato che ciascuno operava all'interno di un medesimo sodalizio sulla base di un programma comune. E' stata attribuita in tale prospettiva fondamentale valenza sintomatica e correlata capacità dimostrativa alla nutrita serie di reati-fine, a mano a mano analizzati, commessi nell'arco di tempo di circa tre mesi, nel quale gli imputati sono stati costantemente monitorati. Quei reati hanno avuto ad oggetto, secondo l'impostazione del Tribunale, fatta propria dalla Corte territoriale, in sintonia con la contestazione, approvvigionamenti e cessioni di cocaina, nonché, in taluni casi, anche di altro tipo di sostanza (in particolare cannabis, nel caso della cessione a TO di cui al capo 7 lett. e, nonché canapa indiana nel caso della operazione conclusasi con il sequestro di circa 512 grammi di tale sostanza, di cui al capo 26) e sono stati caratterizzati da una serrata cadenza temporale e dall'utilizzo di identiche 27 вы tecniche attuative, elementi rappresentativi di un organico, stabile e preordinato progetto associativo, attuato con ferma determinazione. Il Tribunale ha posto altresì in luce, sulla base della minuziosa analisi del materiale probatorio, compiuta con riferimento a ciascun episodio di cessione, i frequenti contatti telefonici tra gli imputati, indicativi dell'accordo di fondo, volto alla costituzione e al mantenimento di un gruppo dedito alla commissione di una serie indeterminata di reati. Lo stesso Tribunale ha poi posto in luce il tratto familiare e/o amicale dell'organigramma del sodalizio, ma per riconoscergli comunque la piena idoneità a comporre il reato associativo ipotizzato, semmai consolidato, quanto a vigore e sintonia operativa. Sono stati rilevati i rapporti stabili tra i sodali ed è stato segnalato il ruolo di partecipi essenziali dei due fratelli NA e AT SO, che rifornivano gli spacciatori al dettaglio, anche se la loro posizione è stata ricondotta, come quella degli altri, alla dimensione di partecipi. A sostegno dell'esistenza del sodalizio sono state poi valorizzate alcune conversazioni intercettate. In una di queste SO NA in data 1/6/2010 in relazione. all'operazione del 28/5/2010 segnalava, riferendosi a TA IO, che avevano preso un «compagno..un ragazzo mio con mezzo chilo di fumo». In altra conversazione, captata presso il carcere in cui era ristretto all'epoca SO AT, i due fratelli SO delineavano, come rilevato dal Tribunale, una sorta di organigramma dell'organizzazione, facendo riferimento in varia guisa a NZ CO, AZ PE e a Di RI AT: in particolare alla domanda del AT SO, se avevano arrestato CO, il NA replicava «a CO noo, lo sto mantenendo io..». AT riferiva al fratello che personale di P.S. gli aveva chiesto se NA stesse inguaiando quello dei fiori, cioè il Di RI, e inoltre il NA faceva riferimento anche al AZ, senza il quale non sapeva come muoversi. Ed ancora è stata richiamata una conversazione del 5/4/2010 nel corso della quale il AT, che cercava di recuperare il denaro di cui aveva urgente bisogno, parlando con tale LU, replicava al predetto che gli aveva detto di aver parlato con OS, cioè con il AZ, che «non me ne fotte perché OS non comanda lui...io comando, non comanda lui..>>. Alla luce di tali elementi, delle numerose transazioni, dei sequestri di sostanza stupefacente, dei vari arresti eseguiti nel lasso di tempo monitorato, a partire da quello iniziale di TI IO, che aveva dato impulso all'indagine, reputava il Tribunale che tra i due SO, NZ CO, ND 28 Le CA, TI IO, Di RI AT e AZ PE si fosse costituito un sodalizio dedito al narcotraffico, che si avvaleva costantemente di modalità operative, di tecniche e di linguaggio conosciuti dai sodali, ai fini dell'attuazione dell'illecito programma, sodalizio pur connotato da una pericolosità non parametrabile a quella di altre associazioni dedite ai medesimi traffici e qualificabile come squadra di carattere familiare o amicale dedita allo spaccio al dettaglio su strada. La Corte territoriale ha pienamente avallato tali considerazioni, ponendo in luce, in generale (pag. 37) i fittissimi contatti, i sequestri di sostanza stupefacente, l'utilizzo di modalità consolidate, quale l'occultamento dello stupefacente in pacchetti di sigarette lasciati in luoghi concordati, l'intendimento di estendere i limiti territoriali spingendosi fino alla zona costiera, la circostanza che accanto alla cocaina fosse trattata all'occorrenza anche altro tipo di droga, come la canapa indiana di cui al capo 26. La Corte ha altresì sottolineato che il sodalizio non disponeva di ingenti risorse economiche e che tuttavia era caratterizzato dalla predisposizione di uomini e mezzi e da una idonea suddivisione dei ruoli. Pur risultando che a SO NA facevano riferimento il NZ, il ND e Di RI e che al SO AT facevano riferimento il AZ e il minore GI EL, cui erano da aggiungere TA e TI, in collegamento con entrambi i fratelli, la Corte ha comunque disatteso l'assunto dell'esistenza di due autonome e separate cellule, rilevando come il NA si fosse ingerito nell'attività di recupero di crediti derivanti da pregresse cessioni di droga, riferibili al AT, nel momento in cui costui era in carcere, a dimostrazione di una sostanziale unitarietà del sodalizio, caratterizzata da un programma comune. Inoltre la Corte territoriale ha condiviso la valutazione del Tribunale in : ordine alla partecipazione al sodalizio degli altri ricorrenti, segnalando come ciascuno di essi avesse consapevolmente manifestato la propria adesione, mostrandosi stabilmente disponibile ad agire sulla base delle consolidate modalità e tecniche operative: fra l'altro il NZ era stato menzionato nel : colloquio tra i due fratelli SO a proposito dell'assistenza prestatagli dal NA, e aveva assunto iniziative determinanti anche offrendo al bisogno garanzie personali in relazione alla strategica quanto infausta operazione del 28 maggio 2010, culminata nell'arresto del TA e nel recupero della canapa indiana;
il ND aveva agito più volte come pusher d'intesa con il NA, peraltro tenendo condotte illecite anche con il NZ;
il Di RI aveva agito di concerto con il NA, peraltro anche in un caso in cui si era registrato il 29 е coinvolgimento del AZ, mostrandosi disponibile ad essere utilizzato per l'attuazione del programma associativo;
lo TI non solo aveva continuato ad operare dopo il suo iniziale arresto, ma aveva tenuto contatti con soggetti che l'avevano riconosciuto come interlocutore ai fini dei pagamenti da effettuare quale uomo di SO AT e in collegamento con il minore GI EL, fermo restando che in un caso aveva agito per il AT prelevando la droga presso il NA, al fine di consegnarla a CI AR IA;
il AZ, oltre a rendersi responsabile di singoli episodi, aveva mostrato di essere al tempo stesso in contatto sia col NA che col AT e aveva mostrato di occuparsi della contabilità, fra l'altro interloquendo con il AT a proposito del residuo credito di tale RC, a fronte di un importo complessivo di euro 1.400,00; inoltre il predetto era risultato in contatto con altri soggetti coinvolti nel sodalizio come il TA, il GI EL, il NA, il Di RI.
3.4. Ciò posto, deve rilevarsi come il ragionamento probatorio sviluppato dai Giudici di merito muova da corrette premesse in punto di fatto, idonee a corroborare la sussunzione dell'attività del gruppo nella fattispecie associativa contestata. Posto che l'interpretazione delle conversazioni non si espone in generale a censure, a fronte degli elementi indicati a sostegno della ricostruzione dei singoli colloqui, correttamente la Corte territoriale, confermando l'analisi del Tribunale, ha fatto leva sull'osservazione di una continuativa attività di spaccio, facente capo a soggetti costantemente in contatto tra di loro, che utilizzavano modalità consolidate e linguaggio criptico che essi mostravano comunque di intendere perfettamente. D'altro canto quelle modalità sono state nitidamente descritte e hanno trovato concreto riscontro, allorché sono state compiute mirate operazioni di P.G. culminate in sequestri e in taluni casi in arresti. Ed ancora è stato logicamente e puntualmente valorizzato l'interscambio tra i vari soggetti, al di là della configurazione di cellule, comunque non operanti come compartimento autonomo e non comunicante. Inoltre è stata segnalata la pronta disponibilità dei singoli ad agire, anche fungibilmente, su richiesta del NA (che spesso, come si evince dalla ricostruzione del Tribunale, si esprime dicendo «ti mando...>> per indicare un F corriere) o del AT (che spesso, sempre in base alla ricostruzione del Tribunale, fa parlare in sua vece altri soggetti, come il AZ o il GI EL), rapportandosi poi a predetti prima e dopo la consegna o il tentativo di consegna dello stupefacente, nei casi in cui l'operazione non era andata a buon fine (si consideri l'episodio della consegna del pacchetto di sigarette destinato a 30 EL AU, tuttavia intercettato dalla P.G., elemento che aveva indotto i sodali ad una nuova operazione, peraltro interrogandosi sulle ragioni del mancato ritrovamento del pacchetto). Ma di particolare rilievo nella ricostruzione dei Giudici di merito risultano quegli elementi che in presa diretta esprimono la consistenza e la perdurante operatività dell'affectio societatis: si tratta delle pubbliche proclamazioni di appartenenza, emergenti dalle conversazioni intercettate, nelle quali il NA parla di un suo» ragazzo e il AT rivendica un ruolo di comando. E' di tutta evidenza che si tratta di elementi logicamente convergenti nel senso della configurabilità di un gruppo coeso, nel quale vi erano soggetti che svolgevano un ruolo di maggiore rilievo propulsivo, peraltro avvalendosi di altri, che mostravano di condividere le sorti del gruppo, per il quale agivano, in vista di un tornaconto non solo individuale ma primariamente afferente all'esistenza stessa e allo sviluppo del sodalizio. Così coerentemente la Corte territoriale ha fatto riferimento al colloquio in carcere tra i due fratelli, nel corso del quale erano stati menzionati in varia guisa i soggetti che in effetti si occupavano dell'attività di spaccio o degli interessi del sodalizio, come il NZ, il Di RI, il AZ. In definitiva l'utilizzo di modalità condivise e consolidate, il ripetersi di condotte consimili, che vedevano come protagonisti, in veste di spacciatori, l'uno o l'altro dei soggetti monitorati, ovvero taluni di essi congiuntamente, la rivendicazione di una posizione di preminenza ovvero l'assicurazione di un ausilio, come l'assistenza prestata al NZ, la consapevolezza delle fonti di approvvigionamento, esterne, come il SO, che il Tribunale ha ritenuto non compartecipe del sodalizio, o interne, come nei casi in cui la droga era procurata allo spacciatore da altro sodale (il NA in favore del AT o ad esempio il AZ in favore del NA, o ancora il GI EL in favore dello stesso NA), costituiscono elementi legittimamente intesi come rappresentativi dell'operatività di un gruppo di soggetti, che traevano la loro forza da basilari rapporti familiari e/o amicali e che tuttavia agivano per il perseguimento non occasionale ed episodico ma stabile di un programma delittuoso, avente ad oggetto il narcotraffico. : La prova di tali elementi risulta infatti idonea a delineare l'accordo tra più di tre soggetti, l'esistenza di pur rudimentali profili organizzativi, ma con modalità operative raffinate e consolidate, la destinazione di queste alla realizzazione di un programma avente ad oggetto la commissione di un numero indeterminato di reati in materia di stupefacenti, la compartecipazione di ciascuno per l'attuazione 31 di quel programma: tutto ciò equivale alla puntuale rappresentazione di un'associazione per delinquere di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990. 3.5. Non colgono nel segno quelle censure che mirano a valorizzare la brevità del periodo nel quale si è protratto il monitoraggio delle conversazioni dei protagonisti. Sul punto la Corte territoriale ha fornito risposte logiche e puntuali, osservando che in realtà quel monitoraggio ha colto il sodalizio in medias res, nel senso che l'attività illecita non era appena cominciata ma al contrario era in pieno svolgimento da tempo, tanto da aver consentito il consolidamento delle modalità operative. Inoltre è stato posto in luce che fin dal giugno 2009 nel corso di un'operazione di P.G. era stato eseguito l'arresto della madre dei fratelli SO, con rinvenimento in casa di un quantitativo di g. 34 di cocaina, oltre che dell'armamentario per il confezionamento della sostanza. Ed ancora alla base dell'indagine vi era stato l'arresto dello TI, da cui aveva preso avvio il monitoraggio di varie utenze, essendosi inoltre scoperto che alcune di esse, come posto in luce dal Tribunale, avevano i numeri delle sim in sequenza, a dimostrazione di una strategia comune, facente capo a SO NA (il Tribunale ha anche segnalato come alcune utenze fossero state utilizzate dapprima da uno dei sodali o poi da altri). D'altro canto non ha fondamento neppure la censura volta a porre in luce l'esistenza di separate cellule, giacchè al contrario, come ben rilevato anche dalla Corte territoriale, non agivano gruppi distinti ma soggetti che operavano nel quadro di un'intesa unitaria, emergente soprattutto nei momenti di fibrillazione, fermo restando comunque che in varie occasioni si era registrato un interscambio di sostanze in funzione di attività di cessione. Non ha poi rilievo la circostanza che il Tribunale abbia escluso in capo ai due fratelli SO la veste di promotori, capi o organizzatori, riconducendo la loro posizione a quella di partecipi essenziali. Al di là di tale sottile distinzione, è stato correttamente rilevato dalla Corte territoriale che in ogni caso lo stesso Tribunale ha posto in evidenza la condotta ascrivibile ai predetti, segnalando la rivendicazione di appartenenza da parte dell'uno e dell'altro, rilevante sul piano relazionale all'interno del sodalizio: in altre parole, la qualificazione operata dal Tribunale non osta al rilievo di una compresenza di soggetti, agenti sincronicamente sulla base di un'azione comunque di primaria rilevanza attribuibile ai due fratelli CO, del resto protagonisti del maggior numero di episodi delittuosi. 32 Costituisce inammissibile tentativo di sovvertire la ricostruzione dei Giudici di merito, proponendo una diversa interpretazione delle risultanze processuali quella che vorrebbe far leva sull'asserita destinazione della droga all'uso personale dei soggetti coinvolti. Non rileva invero la circostanza che anche gli imputati fossero assuntori. Rileva per contro che sulla base del logico apprezzamento delle prove siano risultate plurime condotte di spaccio, imputabili a soggetti appartenenti all'unitario sodalizio. D'altro canto non risponde al vero la circostanza che lo spaccio fosse unidirezionale e limitato ad una stretta sfera familiare o amicale: se questa era la base del gruppo, che ne ha propiziato l'origine e l'attività, ciò non toglie che siano venute in evidenza condotte di spaccio in favore non solo del EL AU, privilegiato acquirente e peraltro a sua volta tramite anche di ulteriori cessioni a suoi amici, ma anche di altri soggetti, spesso dediti a plurimi acquisti, come nel caso dei vari MI, TO, UL, LL, LU, RC e altri non specificamente identificati. Inoltre va rimarcato, sulla scorta delle puntuali osservazioni della Corte territoriale, come l'attività non fosse di minima consistenza, tanto da produrre crediti di non modesta entità (si pensi alla somma di euro 1.400,00 cui ammontava il credito di AT nei confronti di tale RC o la somma superiore ad euro 1.000,00, rivendicata dal NA nei confronti del EL AU, del cui incasso era stata incaricata SO LI).
3.6. Quanto ad ulteriori motivi di ricorso riguardanti il reato associativo e la compartecipazione dei singoli, deve ribadirsi la genericità dei rilievi volti ad accreditare condotte limitate di soggetti tossicodipendenti. In realtà tale argomento non si confronta in alcun modo con lo sviluppo della motivazione contenuta nella sentenza del Tribunale, fatta propria dalla Corte territoriale, che ha ulteriormente sottolineato la rilevanza non marginale del sodalizio.
3.7. D'altro canto l'affectio societatis è stata ampiamente esaminata, mentre sul versante del dolo di partecipazione deve ritenersi che la motivazione dei Giudici di merito, incentrata sulla consapevole disponibilità offerta da ciascuno per l'attuazione del programma delittuoso, manifestatasi anche in occasione di condotte tenute da più sodali, agenti simultaneamente e sincronicamente e al tempo stesso sulla base di modalità consolidate, espressive di consuetudine operativa, risponda pienamente alla necessità di una puntuale giustificazione della conclusione formulata. 33 H In particolare tali rilievi sono utili per sottolineare che i Giudici di merito hanno inteso escludere che ciascun imputato agisse esclusivamente per assecondare la volontà di un singolo piuttosto che nel quadro di un accordo complessivo, che tutti coinvolgeva. Ciò vale non solo per i due fratelli CO, che hanno palesato il loro riferirsi ad una logica di gruppo con le esternazioni intercettate -il cui significato ha formato oggetto di contestazioni generiche e sostanzialmente apodittiche-, ma anche per ND, NZ e TI, costantemente disponibili, al di là del numero, comunque significativo, di episodi nei quali sono risultati specificamente coinvolti, ad offrire il proprio contributo al manifestarsi della necessità e a pronta richiesta, nonché per Di RI, a sua volta disponibile più volte e in un lasso di tempo non limitato ad offrire il proprio avveduto e scaltro contributo, come posto in luce dalla Corte in relazione all'episodio nel quale si disfece sollecitamente di un quantitativo in suo possesso che si apprestava a consegnare, facendogli fare il volo dell'angelo» (si richiama la sentenza della Corte a pag. 77). Analogamente deve dirsi per il AZ, in ordine alla cui posizione all'interno del sodalizio, al di là della contestazione del significato di alcuni episodi (sulla quale si tornerà), non ha formato oggetto di ammissibili censure l'assunto accusatorio principale, incentrato sul ruolo svolto nella tenuta della contabilità, desunto dalle conversazioni intercettate, e nell'ausilio al AT nella fase in cui egli era detenuto. Rispetto alle argomentazioni dei Giudici di merito debbono ritenersi superati alcuni elementi a discarico, inerenti al fatto che il AZ tornava saltuariamente. In realtà la posizione del predetto, come osservato dalla Corte territoriale, non risulta sul piano logico incompatibile con il rilievo difensivo.
3.8. Quanto poi all'asserito travisamento nel quale sarebbe incorsa la Corte nell'interpretazione della conversazione intercettata in carcere tra i fratelli SO, a proposito dell'assistenza prestata a NZ, si osserva che effettivamente la Corte, in due diversi passaggi della motivazione, fa riferimento alla pretesa assistenza al NZ detenuto. In realtà il Tribunale aveva correttamente interpretato la frase come indicativa di rapporto solidaristico nell'interesse del NZ, la cui posizione stava a cuore in qualche modo anche al AT, a prescindere di un insussistente stato detentivo del NZ. Sta di fatto che sul punto l'affermazione della Corte viziatur se non viziat, in quanto a fronte del dato certo, costituito dalla presa d'atto dell'assistenza assicurata al NZ dal NA, risulta in concreto irrilevante in un'ottica 34 H solidaristica, posta alla base del vincolo associativo, la circostanza che tale assistenza riguardasse o meno la condizione carceraria del NZ.
3.9. Si è inoltre già detto del rilievo della compartecipazione al recupero dei crediti, la quale costituisce uno degli elementi di riscontro della comune logica associativa, a fronte della quale sono state prospettate censure del tutto aspecifiche, meramente assertive e semplicemente volte a prospettare una diversa ricostruzione degli elementi probatori valutati dal Tribunale e dalla Corte.
3.10. Nessuna rilevanza può attribuirsi al riconoscimento di una posizione secondaria ai sodali diversi dai fratelli SO, rispetto all'affermazione della mancanza di veri ruoli apicali all'interno di un sodalizio costituitosi su base familiare e/o amicale: in realtà al di là della qualificazione della posizione dei due fratelli, è stata debitamente motivata la sostanziale derivazione delle condotte degli altri da iniziative primariamente assunte dal NA o dal AT e realizzate direttamente o per il tramite di altri partecipi.
3.11. Anche del Di RI la Corte ha compiutamente motivato l'affectio societatis. E' vero che la Corte non ha specificamente preso posizione sul ruolo di vedetta del quale aveva peraltro solo problematicamente parlato il Tribunale: ma in tale prospettiva non è ravvisabile un vizio di motivazione, il quale può assumere concreta rilevanza solo alla condizione che riguardi un profilo idoneo a sovvertire il giudizio formulato, giacché, a ben guardare, la Corte ha confermato la compartecipazione del Di RI a prescindere dalla configurabilità a suo carico del ruolo di vedetta.
3.12. Non può comunque sottacersi che la comprovata e non episodica corresponsabilità dei vari imputati in condotte di spaccio al fianco dei sodali determina quella presunzione di riconducibilità dell'azione ad un previo accordo associativo, della quale si è parlato richiamando sul punto uno specifico arresto giurisprudenziale (Cass. Sez. 3, n. 42228 del 3/2/2015, Prota, cit.): a fronte di essa non solo stati addotti argomenti puntuali, volti a disarticolare il ragionamento, riferito sia all'esistenza del sodalizio sia al contributo dei singoli.
3.13. Da tutto ciò discende che in ordine al reato associativo il giudizio di merito si sottrae alle censure in varia guisa formulate dai ricorrenti.
4. Possono ora esaminarsi i motivi di ricorso che si riferiscono al tema per il quale sono stati spesi gli argomenti di maggiore incisività: la configurabilità o meno dell'ipotesi associativa di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990. 4.1. Il Tribunale sul punto ha rilevato che al fine di ravvisare un'associazione dedita a traffici di lieve entità è necessario che la complessiva attività progettata 35 If e/o attuata debba presentarsi di lieve entità e che siano tali i singoli fatti criminosi: nel caso di specie, pur nel quadro di un'attività complessiva di pericolosità ridotta, si sarebbe dovuto escludere che tutte le singole condotte in attuazione del programma criminoso fossero sussumibili nella fattispecie dei fatti di lieve entità e di minima offensività di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, ostando a tal fine anche un solo fatto di cui non possa riconoscersi la qualifica lieve. Peraltro, secondo il Tribunale, erano state accertate plurime cessioni e detenzioni, che per i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione erano tali da conferire nel loro complesso una rilevanza e offensività considerevoli, dovendosi al riguardo considerare le tecniche standardizzate di elusione. La Corte territoriale si è soffermata sull'argomento alle pagg. 35 e segg. Nel richiamare la giurisprudenza in materia, anche con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, la Corte ha rilevato che l'organizzazione in esame non aveva connotazioni di modestia nei suoi profili strutturali, nelle modalità attuative e nell'operatività e neppure in relazione al dato quantitativo/qualitativo. Ha valorizzato la Corte il numero non modesto dei sodali, i fittissimi contatti tra gli stessi, i vari sequestri di sostanza stupefacente, a dimostrazione di un'organizzazione attiva che aveva utilizzato modalità collaudate secondo una strategia implicante controllo e radicamento sul territorio, ferma restando la tendenza a spingersi oltre la consueta base territoriale e la volontà di non lasciarsi sfuggire la possibilità di operare forniture congrue, avendo accesso a diversi canali di rifornimento, come dimostrato dall'episodio del 28 maggio 2010, di cui al capo 26. Ha rilevato come l'ipotesi attenuata sia elemento caratterizzante la struttura associativa sin dalla nascita, investendo il momento dell'approvvigionamento e quello dello spaccio, non potendosi fare riferimento solo a singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma dovendosi aver riguardo alla potenzialità dell'associazione di procurarsi quantitativi rilevanti. Nel caso di specie l'associazione aveva palesato la sua capacità di vendere quantitativi non modesti e di organizzare una spedizione per l'acquisto e la rivendita, in vista di un profitto valutabile nell'ordine di circa euro 6.000,00 trattabili, così mostrando connotazioni incompatibili con l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990. 4.2. I ricorrenti hanno opposto argomenti incentrati sulla modestia dei singoli fatti di cessione, come emersi anche alla luce dei sequestri operati, riferiti a quantitativi limitati. 36 Hanno comunque segnalato che in gran parte dei casi si era trattato di droga parlata» in ordine alla quale non era stato possibile stabilire con esattezza quantità e qualità, non potendosi dunque escludere l'ipotesi della lieve entità del fatto. Hanno altresì segnalato che lo stesso Tribunale aveva parlato di organizzazione di minore pericolosità, concretamente limitata allo spaccio su strada su base familiare/amicale. Hanno inoltre fatto leva sull'orientamento giurisprudenziale alla cui stregua non osta alla ravvisabilità di fatti di lieve entità la professionalità nello spaccio, posto che la fattispecie in esame definisce il piccolo spaccio, qualificato da quantitativi ridotti da valutarsi sul piano sia ponderale sia economico, ferma restando la necessità di valutare la dotazione in termini di decine di dosi e di attribuire un diverso rilievo alle diverse specie di sostanze stupefacenti. Hanno ancora prospettato che debba aversi riguardo anche ai rapporti dell'organizzazione con altri sodalizi criminali di maggior spessore. Infine hanno sottolineato che nel caso di specie non avrebbe potuto reputarsi bastevole un unico episodio, quello di cui al capo 26, per conferire all'organizzazione una qualificazione diversa da quella desumibile dagli altri episodi, fermo restando che anche quello specifico fatto aveva riguardato solo alcuni dei soggetti coinvolti e non gli altri. Peraltro si è cercato di sostenere che anche fatto del 28 maggio 2010 avrebbe dovuto considerarsi di modesta entità.
4.3. Orbene, l'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990 fa riferimento all'associazione costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73: a tale associazione si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 cod. pen. Secondo l'orientamento prevalso deve ritenersi che tale ipotesi integri una fattispecie autonoma di reato e non mera attenuante della fattispecie maggiore (Cass. Sez. U. 34475 del 23/6/2011, Valastro, rv. 250352). La nota distintiva dell'associazione contemplata dall'art. 74, comma 6, risiede nel fatto di essere costituita per commettere i fatti qualificati dall'art. 73, comma 5, come di lieve entità. La formulazione della norma lascia intendere che l'accordo criminoso stabile, accompagnato da profili organizzativi, pur rudimentali, che valgono a disvelare la concreta pericolosità del sodalizio, così da giustificare la previsione di una siffatta ipotesi delittuosa, deve fondarsi su una progettualità criminosa relativa a fatti che non oltrepassino la soglia della lieve entità. 37 C Occorre dunque che l'associazione presenti connotazioni strutturali e/o operative tali per cui possa affermarsi che non sia stata presa in considerazione ed anzi sia stata concretamente esclusa dai sodali o da coloro che hanno concreta influenza sulle determinazioni operative del gruppo l'eventualità di azioni destinate ad oltrepassare il limite della lieve entità. Il momento genetico ha dunque peculiare rilievo, ma in concreto deve valutarsi anche l'effettiva dinamica operativa del sodalizio, nel senso che, in assenza di una precisa ed espressa presa di posizione dei sodali o di quelli che hanno la possibilità di determinare le scelte operative, non può non darsi rilievo alla concreta azione, eventualmente eccedente il limite della lieve entità, quale espressione di una prospettiva fin dall'inizio valutata o comunque non esclusa. In altre parole l'associazione minore postula che in positivo sia stata presa in considerazione sia sotto il profilo strutturale sia sotto quello quali/quantitativo solo la commissione di fatti di lieve entità, non potendosi invece ravvisare quell'ipotesi allorché profili strutturali siano di per sé ostativi o quando il sodalizio agisca comunque senza una previa presa di posizione di tipo progettuale e programmatico e dunque senza che sia stata esclusa la possibilità di azioni eccedenti quella limitata soglia. Peraltro sul piano probatorio può assumersi come parametro un dato presuntivo, correlato alle ordinarie modalità strutturali e/o operative con le quali si manifesta l'agire del sodalizio: ne discende che in presenza di profili strutturali ridotti e di fatti di detenzione, approvvigionamento e spaccio tutti compatibili con la qualificazione in termini di lieve entità, ben potrà attribuirsi tale qualificazione anche all'associazione, a prescindere da una più approfondita verifica del momento genetico e della concreta esclusione a livello programmatico di azioni di maggiore rilievo, mentre in presenza di fatti eccedenti quella soglia, tanto più se coinvolgenti soggetti che abbiano la possibilità di influire sulle determinazioni operative del sodalizio, potrà ragionevolmente presumersi che l'associazione non avesse escluso ma anzi avesse concepito la realizzazione di fatti non di lieve entità, il che varrà a qualificare corrispondentemente il sodalizio, in assenza di prova contraria, da parte di chi abbia interesse, in ordine ad una diversa base progettuale e programmatica e in ordine all'estemporaneità di un'azione di maggior rilievo. In tal modo trova compiuta attuazione il principio secondo cui l'ipotesi associativa di cui all'art. 74, comma 6, va individuata in rapporto al momento genetico/costitutivo (Cass. Sez. 4, n. 38133 del 2/7/2013, Cuomo, sul punto non massimata) e presuppone peraltro che tutte le condotte commesse in attuazione del programma criminoso siano sussumibili nella fattispecie dei fatti di lieve 38 entità e di minima offensività di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990 (Cass. Sez. 5, n. 48676 del 14/5/2014, Calce, rv. 261911; Cass. Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012, dep. nel 2013, Abate, rv. 254194), dovendosi fra l'altro aver riguardo anche alla capacità di approvvigionarsi e alle quantità anche solo offerte o trattate (Cass. Sez. 4, n. 38133 del 2/7/2013, Cuomo, rv. 256289; Cass. Sez. 6, n. 37983 del 16/3/2004, Benevento, rv. 230372). D'altro canto ai fini della qualificazione del fatto come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, che originariamente contemplava un'ipotesi attenuata e oggi, dopo le modifiche da ultimo apportate dall'art.1, comma 24-ter, lett. a), d.l. 20 marzo 2014 n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, prevede un'autonoma fattispecie di reato, deve farsi riferimento ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell'azione ovvero alla quantità e qualità delle sostanze. Tale valutazione deve riguardare sincronicamente tutti gli elementi, al fine di giungere ad un giudizio di minima offensività, fermo restando che il fatto non può dirsi lieve allorché anche solo uno di quegli elementi osti a quel giudizio di minima offensività (in tal senso Cass. Sez. U. n. 35737 del 24/6/2010, Rico, rv. 247911; Cass. Sez. 3, n. 32695 del 27/3/2015, Genco, rv. 264491; Cass. Sez. 6, n. 39977 del 19/9/2013, Tayb, rv. 256610). Proprio la circostanza che sia prevista l'ipotesi associativa minore di cui all'art. 74, comma 6, postula che la lieve entità sia pienamente compatibile con la mera reiterazione delle condotte e con la loro professionalità (Cass. Sez. 6, n. 21612 del 29/4/2014, Villari, rv. 259233; Cass. Sez. 6, n. 41090 del 18/7/2013, Airano, rv. 256609), elementi che dunque non possono in alcun modo reputarsi ostativi. D'altro canto è stato affermato che l'ipotesi lieve è riconducibile allo schema del piccolo spaccio, connotato dalla minore portata dell'attività dello spacciatore, con ridotta circolazione della merce e di denaro e guadagni più limitati, con detenzione di una provvista che in rapporto alla diversa tipologia delle sostanze può pur sempre essere conteggiata anche nell'ordine delle decine di dosi (Cass. Sez. 6, n. 15642 del 27/1/2015, Driouech, rv. 263068; Cass. Sez. 6, n. 41090 del 18/7/2013, Airano, cit.). Ma, se a tale stregua è irrilevante il protrarsi e la reiterazione dell'attività, ciò non significa che non debba darsi rilievo sia ai profili strutturali di quell'attività sia al concreto contenuto e oggetto della stessa, in quanto gli uni e/o l'altro conducano comunque ad un complessivo giudizio di offensività non qualificabile come minima. 39 24 Influiscono dunque su tale giudizio le concrete articolazioni dell'attività, in quanto essa non solo sia reiterata ma assuma connotazioni di particolare intensità e frequenza, o si rivolga ad un'indeterminata clientela relativa ad un ambito territoriale (in tal senso, unitamente ad altri rilievi, Cass. Sez. 6, n. 50382 del 18/11/2014, Brancato, non massimata) ovvero sia propiziata dalla disponibilità di numerosi canali di approvvigionamento o da contatti con organismi criminali di elevato spessore (in tal senso Cass. Sez. 6, n. 3324 del 8/1/2015, Bonsignore, non massimata) o dall'utilizzo di forme particolarmente insidiose ai fini della penetrazione nel mercato o al fine di sfuggire all'attività repressiva e di controllo oppure abbia ad oggetto quantitativi non modesti in entrata e/o in uscita oppure concerna sostanze di qualità peculiare ovvero sostanze di diversa tipologia (sul punto Cass. Sez. 3, n. 26205 del 5/6/2015, Khalfi, rv. 264065; Cass. Sez. 3, n. 32695 del 27/3/2015, Genco, cit.). Si tratta di elementi che, presi anche isolatamente, a prescindere dagli altri, rivelano una maggiore offensività in ordine al concreto pericolo di diffusione della sostanza e alla capacità dell'attività illecita di svilupparsi con modalità consolidate, contrassegnate da capillarità e insidiosità. A ben guardare dunque può accadere che siano di volta in volta acquisite e cedute piccole quantità, peraltro sulla base di un assetto organizzativo di quell'attività che consente rapidi approvvigionamenti e dunque costanti e assai ravvicinate attività di cessione ovvero modalità particolarmente accurate e insidiose di nascondimento e trasporto della sostanza, conosciute capillarmente dagli spacciatori e dalla clientela, ovvero sulla base di una struttura volta ad assicurare condizioni di massima sicurezza a chi svolge l'attività di spaccio. Al tempo stesso può accadere che, pur in assenza di peculiari strutture, siano movimentate rilevanti quantità ovvero diverse tipologie di sostanze, volte ad assicurare il soddisfacimento di una più ampia clientela. In nessuno di tali casi sarebbe configurabile l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, per l'evidente maggiore offensività delle relative condotte. Corrispondentemente, qualora quelle attività si inquadrino nella mission di uno stabile sodalizio, non sarebbe possibile ricondurre quest'ultimo all'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, si badi, non per il fatto che l'attività sia reiterata o sia genericamente riferibile ad un sodalizio, ma per il fatto che la stessa non esprime una minima offensività e che correlativamente il sodalizio non può dirsi volto alla realizzazione di fatti di lieve entità. Ma se l'esistenza del sodalizio non assume pregiudiziale rilievo, ciò non toglie che le modalità operative dello stesso o le strutture di cui si avvale 40 possano di per sé riverberarsi sui reati-fine, precludendone la qualificazione in termini di lieve entità, quale risultato dell'utilizzo di strategie, mezzi, modalità volti a favorire la diffusività dell'azione e dei connessi profitti o a scongiurare il rischio di controlli. D'altro canto si è visto che il sodalizio può essere ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, solo in quanto non sia stata pregiudizialmente esclusa la commissione di fatti che non siano di lieve entità e in quanto il proposito si traduca costantemente nel concreto agire, salva la prova di fatti esulanti dal programma, estemporaneamente commessi. Ed allora, si comprende che se i reati-fine sono qualificati da strategie e modalità insidiose messe a punto dal sodalizio, per entrambi varrà l'esclusione del fatto di lieve entità, fermo restando che incidono i profili quantitativi e qualitativi allorché nulla sia altrimenti desumibile da quelli strutturali e operativi. Non conduce a diverse conclusioni la giurisprudenza invocata dai ricorrenti (soprattutto Cass. Sez. 6, n. 41090 del 18/7/2013, Airano, cit.), che in realtà si colloca nell'alveo di tale inquadramento, al di là dell'individuazione di un profilo ontologico del piccolo spaccio, giacché anche quella giurisprudenza ha cura di segnalare nitidamente nello sviluppo dell'analisi l'alternativo rilievo dei profili strutturali e delle modalità operative, negando invece pregiudiziale significato al mero fatto della reiterazione professionale delle condotte di spaccio.
4.4. Così inquadrato il tema, deve ritenersi che le valutazioni dei Giudici di merito si sottraggano alle censure formulate dai ricorrenti. Non è stato infatti posto in luce solo il dato della reiterazione delle condotte di spaccio, ma è stata soprattutto rimarcata la frenetica successione di un numero elevato di quelle condotte in un ristretto arco di tempo, condotte che la Corte territoriale ha ritenuto espressive di un radicamento sul territorio a vantaggio di una varia clientela e della volontà di espandere la propria sfera di operatività in ambiti ulteriori. EL resto, si è già detto che, per quanto in molti casi le condotte di spaccio fossero state compiute a vantaggio del EL AU, in molti altri casi le stesse avevano avuto come beneficiari diversi soggetti, fino all'episodio di cui al capo 26, coinvolgente cessionari ancora diversi, operanti in un distinto ambito territoriale. Ed ancora è stato segnalato l'utilizzo di modalità particolarmente adatte alla diffusione capillare della droga e ad evitare possibili controlli mediante l'esposizione limitata del soggetto deputato alla cessione, modalità individuate nell'utilizzo non solo di linguaggio criptico ma anche e soprattutto di accorgimenti peculiari, diversi dalla semplice attenzione e prudenza, ma consistiti ad esempio 41 64 nella consegna di quantitativi in pacchetti di sigarette lasciati in luoghi convenuti (non rileva, evidentemente, che il meccanismo sia stato scoperto attraverso l'attività captativa). Parimenti è stata messa in evidenza la disponibilità di canali di approvvigionamento (nella specie rappresentati dal SO, protagonista di due episodi di cessione in favore del NA) e la capacità di far fronte costantemente alle richieste degli acquirenti. Va aggiunto come dalle sentenze di merito sia emerso che l'attività di spaccio era tale da assicurare entrate significative, tanto che in tale prospettiva il NA poteva garantire «assistenza» al NZ e che in concreto, quando si parlava di crediti nei confronti della clientela, venivano in considerazione somme non modeste (anche euro 1.400,00 o somme simili). In aggiunta a tutto ciò va considerato che nei confronti dell'imputato SO, pur essendosi esclusa la compartecipazione al sodalizio, si è comunque ritenuto che le condotte di cessione non rientrassero nella sfera di operatività dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Corrispondentemente deve ritenersi che l'approvvigionamento acquisito attraverso il SO in due circostanze diverse non si presti all'inquadramento nell'alveo del fatto di lieve entità. E soprattutto va rimarcato come di rilevante consistenza sia sotto il profilo delle modalità operative che sotto il profilo ponderale risulti l'operazione di approvvigionamento e di cessione di canapa indiana, ordita dal SO NA e dal NZ con il fondamentale ausilio di TA IO e culminata nell'arresto di quest'ultimo in data 28/5/2010 (capo 26), il quale, si badi, è stato sottoposto a procedimento autonomo per effetto della separazione della sua posizione da quella degli altri, non essendo stata esclusa in questo processo sua qualità di intraneo, peraltro a diretto contatto sia con il NA sia con il AT. Nella circostanza sono stati recuperati circa 512 grammi di canapa indiana, quantità che correttamente la Corte territoriale ha reputato non compatibile con l'ipotesi della lieve entità, pur condividendosi l'orientamento volto a distinguere il rilievo dei quantitativi a seconda delle tipologie di sostanze stupefacenti. Inoltre l'operazione era stata contrassegnata da modalità peculiari, ben più che professionali, in quanto caratterizzate dalla predisposizione in un'autovettura di accorgimenti tali da consentire l'occultamento della droga e dall'utilizzo di un'altra vettura come staffetta. D'altro canto proprio tale episodio, come ben chiarito dalla Corte territoriale, era idoneo ad attestare che il sodalizio, se per un verso trattava 42 prevalentemente cocaina, dall'altro non perdeva l'occasione di ampliare la propria sfera di azione, fermo restando che già in precedenza, in una circostanza, era venuta in evidenza la cessione a tale TO di cocaina e cannabis, seppur in quantità ridotte.
4.5. Tutto ciò giustifica l'assunto dei Giudici di merito secondo cui il sodalizio non era riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6. Infatti è corretto affermare che per l'assetto che lo stesso si era dato, per la concreta capacità operativa, attestata dalle innumerevoli condotte di cessione e dalle modalità consolidate che utilizzava, per la diversa tipologia di sostanze stupefacenti trattate e per la concreta consistenza del dato ponderale in approvvigionamento e soprattutto di quello riguardante la canapa indiana di cui al capo 26, non solo si sarebbe dovuto escludere che tutti i reati riferibili al sodalizio fossero connotati dalla lieve entità, ma anche e innanzi tutto che fosse stata concretamente concepita sul piano programmatico e progettuale solo la commissione di fatti di lieve entità. Il dato presuntivo, così emergente, non risulta in alcun modo superato da argomenti di segno contrario, riferiti alla specifica rappresentazione di singoli sodali. La base familiare/amicale, come già sottolineato, spiega la nascita del sodalizio ma non ne qualifica da sola la consistenza, essendosi invece posto in luce il valore aggiunto di quell'elemento in termini di pericolosità. La circostanza che, fatta eccezione per l'episodio di cui al capo 26, negli altri nei quali erano stati eseguiti sequestri, fossero venute in evidenza quantità di stupefacenti limitate a pochi grammi, non assume rilievo decisivo, a fronte della necessità di dimostrare semmai in senso contrario che il complessivo agire del sodalizio fosse programmaticamente rivolto al compimento di fatti di lieve entità con esclusione di condotte di maggior rilievo. EL resto le iniziative operative facevano di volta in volta capo ai due fratelli SO, nella veste di partecipi essenziali, secondo la terminologia usata dal Tribunale: non è stato in tale prospettiva dimostrato che i sodali avessero condiviso solo un progetto limitato a condotte di modesto spessore, a fronte della condivisione di modalità consolidate ed insidiose e della disponibilità di tutti a fornire comunque il proprio contributo. Ne discende che in tale prospettiva l'episodio del 28/5/2010, anziché essere avulso dal programma, concorreva a qualificarne la natura e l'oggetto nei confronti di tutti i sodali. 43 3 4 Devono dunque respingersi i motivi di ricorso volti a prospettare la riconducibilità dell'ipotesi associativa alla figura dell'associazione minore di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309 del 1990. 5. Quanto poi ai motivi incentrati sulla qualificazione dei reati-fine come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, deve rilevarsi che nella gran parte dei casi la deduzione è stata trattata dai ricorrenti nel quadro dell'esame della diversa questione della qualificazione dell'associazione per delinquere, come del resto era già avvenuto nei motivi di appello.
5.1. Va sul punto rilevato che la Corte territoriale non ha dedicato al tema specifici rilievi, avendolo ritenuto di fatto assorbito dall'esclusione dell'ipotesi minore di cui all'art. 74, comma 6. Salvo quanto si dirà a proposito di SO LI, deve ritenersi che una siffatta impostazione risulti nel caso di specie corretta.
5.2. Ed invero si è già rilevato come l'associazione non potesse considerarsi volta alla commissione di fatti di lieve entità. : D'altro canto l'argomento speso nel ricorso a firma dell'Avv. Aricò secondo cui la Corte non avrebbe specificamente valutato i singoli fatti, tenendo conto del dato sia quantitativo sia qualitativo, risulta in questa sede inammissibile. Va infatti considerato che negli atti di appello il tema del dato qualitativo non era stato specificamente segnalato, a fronte delle conclusioni cui era giunto il Tribunale, secondo cui si era in genere trattato di cocaina, salvo un caso di cessione a TO, riferito anche a cannabis, e salvo l'episodio di cui al capo 26. Relativamente poi al dato quantitativo, il rilievo della modesta entità della sostanza ceduta o quello della sostanziale impossibilità di affermare che, anche al di fuori dei casi di sequestri, fossero stati ceduti quantitativi non modesti, finisce per essere in concreto assorbito dalla affermata riconducibilità delle cessioni all'operatività di un sodalizio che non solo non includeva nel programma esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità ma al contrario operava freneticamente in favore della clientela, cercava di affermarsi in un'area territoriale, semmai espandendosi al di là di essa, e si avvaleva di modalità operative che facilitavano gli approvvigionamenti, esterni o anche infragruppo, e soprattutto rendevano più agevoli e insidiose, mediante mirati accorgimenti, i contatti e le consegne. Ne discende che correttamente, con riferimento a chi operava all'interno del sodalizio, è stata in via generale -e non solo nei casi di compresenza di sostanze diverse o nel caso della canapa indiana di cui al capo 26- esclusa l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, non potendosi prospettare sul punto 44 Re un difetto di motivazione, a fronte di una più generale analisi da intendersi riferibile anche a quel profilo, e nulla rilevando per contro che la relativa ipotesi fosse stata riconosciuta nei confronti di CI AR IA, invero estranea al sodalizio, in relazione a cessione da lei operata in favore di altro soggetto.
6. Relativamente alla posizione di AZ PE sono stati formulati motivi riguardanti specifici reati-fine.
6.1. In particolare con il quarto motivo si è contestata la mancanza di motivazione in ordine alle censure formulate nell'atto di appello con riguardo alla ricostruzione del fatto di cui al capo 20 lett b. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. In realtà il ricorrente sul punto ha equivocato il significato della sentenza del Tribunale e errato nel riportare le conversazioni rilevanti ai fini dell'illustrazione del fatto di cui al capo 20 lett. b. Risulta dalla sentenza del Tribunale (pag. 119) che tale fatto si sarebbe dovuto considerare comprovato non dalla conversazione nella quale si parlava di stube o paraffina» bensì dalle conversazioni riportate in precedenza a pagg. 114 e segg. (progressivo 766 del 16/2/2010). Ne discende che la mancata risposta della Corte al rilievo difensivo è irrilevante, a fronte di una censura che s'appalesa in radice come manifestamente erronea e dunque infondata.
6.2. Con il quinto motivo è stato dedotto analogo vizio di omessa motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto di cui al capo 11. Ma anche in questo caso il ricorrente non ha considerato che in realtà la 1 Corte ha proceduto alla ricostruzione dell'episodio in termini di piena conferma delle peraltro precise e motivate valutazioni del Tribunale, richiamandolo e facendo riferimento al coinvolgimento del AZ a pag. 77, allorché ha analizzato la posizione di Di RI AT. Non può dunque parlarsi di omessa motivazione in ordine al significato delle conversazioni telefoniche, delle quali è stata invece confermata la valenza anche a carico del AZ, risultando dunque la censura manifestamente infondata.
6.3. Con il sesto motivo è stata censurata la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai capi 16 lett. a e 16 lett. b. Relativamente al capo 16 lett. b) il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve nella contestazione della ricostruzione operata dalla Corte sulla base delle conversazioni di cui già il Tribunale aveva fornito una interpretazione logica e plausibile, fatta propria dalla Corte con riguardo all'appuntamento con tale LU, che si inseriva nel periodo in cui dopo l'arresto del AT proprio il AZ si 45 24 era sostituito al predetto nel rapporto con la clientela, mantenuto insieme con il minore GI EL.
6.4. Quanto invece al capo 16 lett. a, il ricorso è fondato. In questo caso, a fronte della puntuale contestazione già sollevata nei motivi di appello, la Corte è giunta ad affermare, senza motivare alcunché in ordine alle formulate censure, che dopo una telefonata nella quale il AZ aveva 4 rimandato l'incontro con tale RC, avvertendolo che si stava occupando di cose più importanti, si era avuta la prova dell'incontro dello stesso AZ con il RC in conseguenza dell'appuntamento «in mezzo alla centrale», dove il AZ si era portato avvisando l'interlocutore di aspettarlo nel posto convenuto. Senonché dalla sentenza del Tribunale pagg. 116 e 117 risulta che le conversazioni riguardanti l'appuntamento «in mezzo alla centrale» era stato preso da GI EL, il quale aveva poi ulteriormente interloquito con il RC. Ora, poiché la Corte ha attribuito rilievo all'appuntamento preso dal AZ e poiché per contro risulta che l'appuntamento fu preso dal minore, è di tutta evidenza che il «significante» è di diverso tenore e che tale diverso tenore disarticola il ragionamento operato, imponendo un nuovo giudizio sul punto. In parte qua dunque si impone l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
7. Relativamente a SO LI, con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla corretta interpretazione delle conversazioni intercettate nonché in relazione alla consapevolezza da parte della SO dell'inerenza dei colloqui alla materia degli stupefacenti ed infine in relazione alla qualificazione dei fatti come concorso in cessione di stupefacenti ovvero come favoreggiamento reale.
7.1. Va premesso che la SO è stata chiamata a rispondere al capo 6 di quattro ipotesi di concorso con SO NA nella cessione di cocaina in favore di EL AU, ma è stata riconosciuta colpevole solo in relazione ai capi 6 lett. b, 6 lett. c e 6 lett. d. Quanto al capo lett. b, il Tribunale ha ricostruito la successione delle conversazioni di rilievo, osservando come, sulla base della richiesta del EL AU al NA, formulata il 3/2/2010, di mandargli la mattina dopo sua EL per altri «10-15» e sulla base del riferimento del giorno successivo al fatto che «è venuta la EL», fosse agevolmente configurabile la diretta consegna della droga da parte della SO. 46 D'altro canto ha osservato il Tribunale che altri colloqui intercorsi tra il NA e la EL LI nei quali costei era invitata a prestare attenzione e a non prendere neppure «l'anthurium» «se vedi malacqua» e la donna a sua volta faceva riferimento alla presenza delle guardie, attestavano la piena consapevolezza da parte di lei del tipo di operazioni. Quanto ai capi 6 lett. c) e d), il Tribunale ha ritenuto sulle medesime basi che le conversazioni attestavano condotte di concorso nella forma dell'incasso da parte della SO delle somme dovute dal EL AU per pregresse cessioni. La Corte ha pienamente confermato tali assunti rilevando la correttezza delle interpretazioni fornite dal Tribunale e la consapevolezza in capo all'imputato dell'oggetto delle transazioni.
7.2. A fronte di ciò il motivo di ricorso è in parte inammissibile, in quanto formula censure generiche, che si pongono su un piano astratto, a fronte della puntuale ricostruzione proposta dai Giudici di merito sulla base di una corretta metodologia, incentrata sull'analitica verifica del contenuto dei colloqui e sul corretto inquadramento degli stessi nel contesto nel quale si muovevano i soggetti. Proprio su tali basi è stata ineccepibilmente rilevata l'incongruità e la conseguente inequivocità del «linguaggio dei fiori», pur a fronte dell'inserimento sia della SO sia del EL AU in quel peculiare settore lavorativo, linguaggio incomprensibilmente associato a ragioni di prudenza e timore a rigore illogiche e dunque evocativo invece di un contenuto illecito, tale da imporre massima circospezione, contenuto ineluttabilmente riconducibile al consueto oggetto degli affari intercorrenti tra il NA e il EL AU. D'altro canto non è stato specificamente contestato che in alcune occasioni la SO dovesse occuparsi di incasso di denaro. Può dunque affermarsi che la ricostruzione non si espone alle generiche censure formulate in ordine al tipo di attività compiuta dalla SO ed alla sua consapevolezza di inserirsi in affari illeciti. D'altro canto non corrisponde al vero quanto dedotto nel ricorso circa il fatto che alla SO sarebbe stato contestato in tutti e tre i casi di aver ricevuto il pagamento per la droga in precedenza consegnata. In realtà dalla sentenza del Tribunale, che la Corte ha nella sostanza confermato, si evince che alla SO nel primo caso era stata addebitata la consegna della droga e negli altri due casi la ricezione di somme di denaro dovute dal EL AU. 47 of 7.3. Il motivo di ricorso è tuttavia fondato con riferimento ai capi 6 lett. ce 6 lett. d, in ordine al corretto inquadramento della fattispecie. La Corte territoriale ha infatti sostenuto che sarebbe stato in ogni caso ravvisabile il concorso nello spaccio, in quanto la partecipazione anche ad una sola fase della condotta di vendita di stupefacente, quale quella del ritiro del denaro, integra concorso nel reato, dovendosi dunque escludere la configurabilità del favoreggiamento. Tale affermazione è erronea. Deve premettersi che la SO è stata assolta dal reato associativo. Per quanto la stessa, come rilevato dai Giudici di merito, sulla base di un corretto ragionamento, avesse concorso nella consegna di un quantitativo di droga al EL AU, non può dirsi che per il solo fatto di aver incassato il pagamento di due forniture ella avesse concorso anche in quei casi nella cessione, sul presupposto che sarebbe concorrente chiunque partecipi ad una fase. In realtà il reato si perfeziona con la consegna, per cui l'incasso si pone di per sé al di fuori della fase consumativa, a meno che fin dall'inizio fosse stato previsto con determinate modalità, tali da favorire la vendita o cessione, e che in tale quadro fosse stato contemplato il ruolo del soggetto incaricato dell'incasso. E' stato del resto affermato che «la condotta di colui che si adopera affinchè un soggetto riscuota un credito originato dalla cessione di sostanze stupefacenti in favore di terzi non è di per sé sufficiente per far ritenere che il suo autore abbia concorso nella cessione di quelle stesse sostanze, salvo che tale comportamento sia conseguenza di un preventivo accordo o comunque fornisca in qualche modo un contributo partecipativo alla altrui condotta, tale che in sua assenza la cessione illecita non sarebbe stata commessa o lo sarebbe stata con un programma diverso» (Cass. Sez. 3, n. 10257 del 28/1/2014, Ametrano, rv. 259746). Ma nella sentenza impugnata una siffatta analisi è del tutto assente, per modo che, non potendosi affermare automaticamente il concorso, in assenza del quale sarebbe ravvisabile il delitto di favoreggiamento reale, si impone in parte qua l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
7.4. Con il secondo motivo era stata dedotta la questione della configurabilità del fatto di lieve entità. Sul punto si registra da parte della Corte territoriale difetto di motivazione. Non vale in effetti quanto osservato in precedenza in ordine alla motivazione con la quale è stata in via generale esclusa l'ipotesi lieve per i soggetti coinvolti nel reato associativo. 48 La SO è stata invero assolta da detto reato, per cui la sua posizione avrebbe richiesto una specifica analisi anche a quel fine. Va infatti osservato che originariamente l'ipotesi del fatto di lieve entità, come già rilevato, integrava un'attenuante: ma attualmente essa costituisce un reato autonomo, sorretto anche da uno specifico coefficiente psicologico, inerente agli elementi che caratterizzano la fattispecie complessa dettata dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Ciò implica che debba valutarsi lo specifico oggetto della consapevolezza e volontà dell'imputata in rapporto alla qualità della condotta da lei tenuta, e dunque, nel caso di specie, il grado di apprezzamento da parte di lei degli elementi di fatto che connotavano la condotta del fratello. Anche sul punto dunque, almeno in rapporto al capo 6 lett. b) (per gli altri essendo primariamente da valutare la qualificabilità o meno della condotta come favoreggiamento reale), si impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto, essendo ovviamente assorbiti i motivi inerenti al trattamento : sanzionatorio.
8. Quanto a SO NA e a TI IO deve ancora esaminarsi il motivo riguardante l'entità della pena in relazione agli artt. 132 e 133 nella formulazione dell'Avv. Davino e in relazione agli artt. 133 e 81 cod. pen. nella formulazione dell'Avv. Aricò Il motivo, al di là dell'eleganza della formulazione, è in realtà inammissibile. Deve premettersi che non ha trovato accoglimento la censura riguardante la qualificazione dei fatti come di lieve entità. A fronte di ciò, deve rilevarsi che la premessa del ragionamento sviluppato dai ricorrenti è costituita dalla mancata considerazione della qualità dello stupefacente oggetto delle transazioni. Ma in realtà si è già sottolineato che sul punto era mancata una puntuale deduzione del tema nei motivi di appello. Per il resto va rimarcato che la sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha di fatto ripristinato la distinzione tra droghe leggere e : droghe pesanti e il relativo regime sanzionatorio, è intervenuta prima della sentenza della Corte di appello in questa sede impugnata, la quale ne ha in effetti tenuto conto ai fini del ricalcolo della pena nei confronti dell'imputato SA. D'altro canto relativamente all'imputato TI non vengono in considerazione fatti riguardanti droghe diverse dalla cocaina, mentre con 49 Re riferimento a SO NA vengono in considerazione i capi 7 lett. e, in concorso con NZ, e il capo 26, ancora in concorso con NZ. Ora, è stato affermato che debba tenersi conto dei nuovi limiti edittali, riguardanti i reati aventi ad oggetto droghe leggere, anche ai fini del computo dell'aumento di pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen. (Cass. Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, rv. 262717). Peraltro, nel caso di specie, il reato di cui all'art. 7 lett. e riguardava congiuntamente cocaina e cannabis, per cui non si sarebbe potuta aumentare per tale titolo la pena in ragione della continuazione con un'ulteriore, autonoma fattispecie relativa alla cannabis, pervenendosi per tale via ad un risultato meno favorevole di quello derivante dalla qualificazione della condotta come un unico reato, secondo il regime previgente. Quanto al reato di cui al capo 26, si sarebbe dovuto in effetti tener conto della qualificazione derivante dall'applicazione della sentenza n. 32 del 2014. Ma ciò non significa che la pena dovesse essere ridotta, bensì semplicemente che dovesse essere operata una autonoma valutazione, che avrebbe peraltro potuto giungere a risultati confermativi, con il solo divieto della reformatio in peius. In concreto risulta che la Corte territoriale si è soffermata sul trattamento sanzionatorio, valutandone ogni aspetto e considerando la congruità dell'aumento per la continuazione a fronte dei numerosissimi reati accertati, dovendosi peraltro rilevare come in vari passi la stessa Corte abbia segnalato l'oggettiva gravità del reato di cui al capo 26. Inoltre la Corte ha anche mostrato di condividere quanto rilevato dal Tribunale in ordine all'entità della pena-base. In tale prospettiva è agevole rilevare che la deduzione risulta aspecifica in quanto non si confronta con quelle valutazioni della Corte, che peraltro, si ribadisce, con riferimento ad altro imputato aveva tenuto espressamente conto della sentenza della Corte costituzionale, e prospetta solo in astratto la questione del calcolo della pena. Di qui l'inammissibilità del motivo.
9. Va da ultimo rilevato che all'imputato SO AT è stata contestata al capo 27 la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. Deve però osservarsi che in relazione a tale capo non è stata formulata alcuna censura, neppure specificamente ai fini del trattamento sanzionatorio. 50 D'altro canto quest'ultimo, stante l'infondatezza dei motivi proposti, riferiti a profili diversi, solo indirettamente incidenti sulla pena, e riguardanti gli altri reati contestati al SO AT, è destinato a rimanere immutato. Su tali basi sembra potersi applicare un autorevole arresto della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. n. 1 del 19/1/2000, Tuzzolino, rv. 216239), che distingue tra irrevocabilità e preclusione, precisando peraltro che non vi può essere autorità di cosa giudicata se con riguardo al capo è stato devoluto anche soltanto il tema del trattamento sanzionatorio: poiché in ordine al capo 27 non è stata formulata alcuna devoluzione, è d'uopo ritenere che per questa parte la sentenza fosse sostanzialmente irrevocabile, fermo restando che le infondate devoluzioni erano riferite invece agli altri capi e che solo indirettamente, in relazione ad essi, si riverberavano sulla pena. Di qui l'irrilevanza del tempo trascorso, ai fini dell'estinzione del reato per prescrizione. 10. In conclusione la sentenza deve essere annullata con rinvio nei confronti di SO LI nonché limitatamente al capo 16 lett. a nei confronti di AZ PE, di cui va rigettato il ricorso nel resto. Devono essere rigettati i ricorsi di SO NA, ND CA, SO AT, Di RI AT, TI IO, i quali devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. Devono essere infine dichiarati inammissibili i ricorsi di SO AN e NZ CO, che vanno condannati al pagamento delle spese processuali, nonché, in relazione ai profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, alla somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SO LI, nei confronti di AZ PE limitatamente al capo 16 lett. a), e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso di AZ. Rigetta i ricorsi di ND CA, SO NA, SO AT, Di RI AT, TI IO, che condanna al pagamento delle spese processuali. 515 4 Dichiara inammissibili i ricorsi di SO AN e di NZ CO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/1/2016 Il Consigliere estensore Mesin Recinulle Il PresidenteA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 MAR 2016 FUNZIONARIO Funzionano Gatizatio Dott.ssa Silvana DAPUCCHIO 525 2