Sentenza 18 marzo 2011
Massime • 1
In tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, la nozione di quantità ingente va considerata con riferimento all'elemento ponderale, alla quantità del principio attivo, alla qualità dello stupefacente ed agli effetti negativi causati agli assuntori, senza che possano assumere rilievo determinante il superamento di per sé di un quantitativo minimo e la eventuale saturazione del mercato. (Fattispecie di importazione e detenzione di circa due chilogrammi e mezzo di cocaina con principio attivo pari al 98 %, per un corrispondente numero di 15.800 dosi medie singole ricavabili).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2011, n. 16447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16447 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 18/03/2011
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 594
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - est. Consigliere - N. 30312/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM RA OE AL nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 3/2/2010 dalla Corte d'Appello di Milano;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAMACCI Luca;
Sentito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. MONETTI Vito che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Nappa Luigi del Foro di Roma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3 febbraio 2010, la Corte d'Appello di Milano riformava parzialmente la sentenza con la quale, il 5 maggio 2009, il G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio, a seguito di rito abbreviato, condannava AM RA HO AL per il reato di importazione e detenzione illecita di un ingente quantitativo di cocaina, pari a g. 2.415,630, con principio attivo del 98,1%, utile per il confezionamento di 15.800 dosi medie singole. Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione. Con un unico motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 ed 80 osservando, a tale proposito, che la Corte territoriale non avrebbe specificato in base a quali criteri il dato quantitativo veniva considerato "assai rilevante" per non essere sufficiente il riferimento alle dosi commerciabili, concetto peraltro sovrapponibile a quello di "dose media ricavabile".
Rilevava, altresì, che la zona di Busto Arsizio, in conseguenza della presenza dello scalo internazionale di Malpensa, era interessata quotidianamente dall'importazione di quantitativi di stupefacente in quantità del tutto simili a quella oggetto del procedimento e che tale evenienza doveva indurre ad una diversa considerazione della nozione di ingente quantitativo, come riteneva dimostrato dalla giurisprudenza della Corte d'Appello di Milano che richiamava.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Occorre preliminarmente ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel ritenere la configurabilità della aggravante della quantità ingente di stupefacente contemplata dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 quando, attraverso una valutazione in concreto del giudice di merito, risulti che la sostanza sia tale da costituire un pericolo rilevante per la salute pubblica perché idonea a soddisfare le esigenze di un numero elevato di tossicodipendenti, senza che assuma rilevanza la situazione del mercato e la sua eventuale saturazione, in quanto tale elemento risulta di difficile valutazione stante la mancanza di dati di riferimento certi e verificabili in concreto (Sez. 4 n. 24571, 30 giugno 2010; Sez. 3 n. 23915, 22 giugno 2010; Sez. 6 n. 13870, 12 aprile 2010; Sez. 5 n. 39205, 20 ottobre 2008; Sez. 6 n. 10384, 6 marzo 2008; Sez. 4 n. 43372, 23 novembre 2007; Sez. 4 n. 11510, 11 marzo 2004; Sez. 6 n. 7254, 24 febbraio 2005; Sez. 4 n. 47891, 10 dicembre 2004; Sez. 4 n. 12186, 13 marzo 2004; Sez. 4 n. 45427, 25 novembre 2003; Sez. 4 n. 44518, 20 novembre 2003). Va altresì aggiunto che deve registrarsi un diverso e recente indirizzo, al momento minoritario, che individua il concetto di ingente quantità con riferimento ad un limite quantitativo affermando, conseguentemente, che non possono di regola definirsi "ingenti" i quantitativi di droghe "pesanti" (ad es., eroina e cocaina) o "leggere" (ad es., hashish e marijuana) che, sulla base di una percentuale media di principio attivo per il tipo di sostanza, siano rispettivamente al di sotto dei limiti di due chilogrammi e cinquanta chilogrammi (Sez. 6 n. 42027, 26 novembre 2010; Sez. 6 n. 20120, 26 maggio 2010; Sez. 6 n. 20119,26 maggio 2010). Tale secondo indirizzo, tuttavia, non appare condivisibile perché, come già osservato (Sez. 4 n. 24571, 30 giugno 2010, cit.) tale limite quantitativo si risolverebbe in un dato avente valenza normativa che tuttavia il legislatore non ha ritenuto di dover indicare, ne' può ritenersi soddisfacente il riferimento ai dati di comune esperienza particolarmente apprezzabili dalla Corte di cassazione quale punto di confluenza di una rappresentazione casistica generale, in quanto non effettivamente riscontrabili con riferimento al solo dato quantitativo e ad una generica "percentuale media" di principio attivo.
Deve pertanto affermarsi nuovamente il principio secondo il quale in tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti la nozione di ingente quantitativo va considerata con riferimento all'elemento ponderale, alla quantità del principio attivo, alla qualità dello stupefacente ed agli effetti negativi causati agli assuntori. Ciò posto, deve ritenersi che la decisione impugnata sia immune da censure.
La Corte d'Appello ha, sul punto, adeguatamente motivato facendo buon uso delle norme sostanziali e dei principi giurisprudenziali applicati dando conto, in modo coerente ed immune da cedimenti logici, delle ragioni poste a sostegno della decisione. Correttamente ha ritenuto, infatti, che il quantitativo di stupefacente per quantità (oltre 2 chilogrammi) grado di purezza del principio attivo (98%) e per numero di dosi ricavabili ( 15.800) fosse senz'altro da ritenersi ingente.
Tale dato è oggettivamente ricavabile sulla base degli elementi appena indicati e, di per sè, giustificava la legittimità della contestazione dell'aggravante indipendentemente dall'ulteriore parametro di riferimento menzionato in ricorso e relativo alla quantità di stupefacente quotidianamente introdotta nel circondario trattandosi di un dato del tutto incerto, non verificabile e la cui pratica conseguenza sarebbe quella di un illogico trattamento sanzionatorio più favorevole, conseguente all'esclusione dell'aggravante in questione, nelle zone maggiormente interessate dal traffico si stupefacenti.
Appare infine del tutto immune da vizi logici il riferimento al quantitativo di "dosi commerciabili" come ulteriore parametro di riferimento per rafforzare la già dimostrata rilevanza del quantitativo di stupefacente in sequestro.
Tale nozione, invero, è stata presa già in considerazione dalla giurisprudenza di questa Corte come ricordato nella decisione impugnata (Sez. 4 n. 30075, 12 settembre 2006) e non è certamente sovrapponile a quella di "dose media singola" che viene individuata nel decreto ministeriale 11 aprile 2006 come "la quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente e psicotropo" tenendo conto, pertanto, solo del potenziale effetto della sostanza.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011