Articolo 32 della Legge 22 aprile 2005, n. 69
Articolo 31Articolo 33
Versione
14 maggio 2005
Art. 32. (Principio di specialita'). 1. La consegna della persona ricercata e' soggetta ai limiti del principio di specialita', con le eccezioni previste, relativamente alla procedura passiva di consegna, dall'articolo 26.
Entrata in vigore il 14 maggio 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente