Sentenza 12 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità, dettato dall'art. 32 della l. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l'autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d'arresto europeo (sia "processuale" che "esecutivo") per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna. Tuttavia, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, deve ritenersi preclusa la possibilità di sottoporre la persona consegnata a misure restrittive della libertà personale, sia durante il procedimento che in esito allo stesso. (Fattispecie, nella quale il ricorrente, consegnato dall'autorità giudiziaria slovena in seguito a MAE per l'esecuzione in Italia della pena inflittagli per una serie di reati, veniva sottoposto a procedimento e tratto a giudizio in stato di libertà per il diverso delitto di ricettazione).
Commentari • 2
- 1. Diffamazione: la remissione di querela verso il giornalista si estende anche all'intervistatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa commessa mediante la pubblicazione di un'intervista, la remissione di querela nei confronti del giornalista estende i suoi effetti anche all'intervistato, in ragione dell'identità del reato derivante dalla necessaria cooperazione fra i due soggetti, senza che rilevi la mancata contestazione formale del concorso di persone nel reato. (In motivazione la Corte ha ritenuto che non viola i criteri espressi dalla cedu, nella sentenza Drassich c. Italia, la qualificazione nell'alveo del concorso di persone, operata in sede di legittimità, delle condotte separatamente e individualmente ascritte al giornalista e all'intervistato, poiché ciò …
Leggi di più… - 2. MAE deroga al principio di specialità .. in buona fede internazionale (Cass. 44121/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2018
Se la clausola di specialità nella Convenzione Europea del 1957 è forte, con la DQ sul Mandato di Arresto Europeo diventa attenuata. La matrice storica del principio - rinvenibile pressocchè in tutti gli strumenti di cooperazione internazionale - è da ravvisare nella tutela della buona fede nei rapporti tra stati. Posto che esistono motivi di rifiuto della consegna, è evidente che la omessa presentazione della domanda estradizionale per fatto diverso e anteriore alla consegna, successivamente azionato, rischia di intaccare la sovranità dello stato "rifugio" in rapporto alla selezione delle fattispecie e al rispetto delle altre regole ostative. In via principale, dunque, il principio è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/12/2014, n. 14880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14880 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2014 |
Testo completo
148 8 0 /15 ва REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 12/12/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 2844 Dott. ENZO IANNELLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ANTONIO MANNA - Rel. Consigliere -N. 38312/2014 Dott. MIRELLA CERVADORO - Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI Dott. FABRIZIO DI MARZIO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA nei confronti di: IN CO N. IL 06/01/1956 avverso la sentenza n. 1247/2012 TRIBUNALE di PIACENZA, del 04/12/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del dr. Mario Fraticelli, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza. Svolgimento del processo Con sentenza del 4.12.2013, il Tribunale di Piacenza dichiarò non doversi procedere nei confronti di BI CO, perché l'azione non doveva essere iniziata per il reato di ricettazione, commesso in Castevetro Piacentino nella notte tra il 25 ed il 26 febbraio 2007, con l'aggravante della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, per essere stato estradato dalla Slovenia in Italia, in seguito a MAE trasmesso il 14 luglio 2012 per reati diversi. Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna, deducendo l'inosservanza di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, nella specie inosservanza degli artt.27 della decisione quadro 2002/584/GAI e 26 della legge 69/2005, ai sensi dell'art.606 comma I lett.b) c.p.p. In materia di MAE vale un principio di specialità attenuata, sia che si tratti di mandato processuale che di mandato esecutivo;
e pertanto l'imputato era ben sottoponibile a procedimento penale per fatto anteriore alla consegna. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza. Motivi della decisione 1. In tema di «principio di specialità» nella disciplina del mandato di arresto europeo, la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002, pur ribadendo in via generale la 1 regola già contenuta nella Convenzione europea di estradizione del 1957, secondo cui la persona consegnata non può essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata, ha previsto una serie di importanti eccezioni, innovative rispetto alla previgente normativa pattizia. La decisione quadro ha invero adottato un criterio di «specialità attenuata», ragionevolmente giustificato da un «elevato grado di fiducia tra gli Stati membri», derivante dalla omogeneità di sistemi giuridici e dalla garanzia equivalente dei diritti fondamentali, circoscrivendo l'incidenza del suddetto principio alle sole situazioni in cui viene in gioco la privazione della libertà personale della persona consegnata, così da impedirne la coercizione personale ma non il perseguimento penale - per altri reati, commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli che l'hanno giustificata. E' infatti espressamente consentito allo Stato di emissione di procedere penalmente nei confronti della persona consegnata qualora si tratti di reati diversi ed anteriori» per i quali, indipendentemente dal tipo di pena, la procedura non comporti l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale dell'interessato. Per chiarire quale sia l' effettiva portata della norma europea è intervenuta quindi la sentenza della Corte di Giustizia del primo dicembre 2008, ric. LeymannPustovarov (G.U.U.E. serie C 44 del 21 febbraio 2009), che ha stabilito che è consentito allo Stato di emissione, senza l'assenso dello Stato di esecuzione, «incriminare e condannare» la persona consegnata per un reato diverso da quello che ha determinato la sua consegna e per il quale è prevista una pena o una misura privative della libertà, a condizione che la persona - in base alla legge o anche solo «per valutazione» dell'autorità giudiziaria non sia ristretta né durante tale procedimento né in conseguenza di questo. In altri termini, secondo la Corte di giustizia, la persona consegnata può essere legittimamente sottoposta a 2 VILICO) LITAUA procedimento penale per «fatti anteriori e diversi», purché non sia privata della libertà personale, dovendo diversamente lo Stato di emissione in - assenza di altre eccezioni al principio di specialità - attivare la prescritta procedura per ottenere l'assenso dallo Stato di esecuzione. Ciò non esclude naturalmente, come ha utilmente precisato la Corte di giustizia nella citata sentenza, che la persona sia contemporaneamente sottoposta ad una misura restrittiva della libertà, prima che venga ottenuto l'assenso, qualora tale restrizione sia legalmente giustificata dai reati contenuti nel mandato di arresto europeo. La decisione della Corte di Giustizia e il diritto dell'Unione, interpretato dalla Corte in maniera autoritativa con effetto diretto per tutti gli Stati membri e le rispettive giurisdizioni, incidono sul sistema normativo nazionale, comportando, in capo alle autorità nazionali, ed in particolare ai giudici nazionali, un obbligo di «interpretazione conforme» del diritto nazionale (Corte di Giustizia, 16/06/2005, ric. Pupino, in G.U.U.E. serie C 193 del 6 agosto 2005, pag. 3). Ne deriva che il giudice, nell'applicare il diritto nazionale, deve interpretarlo in modo conforme alle decisioni quadro adottate nell'ambito del titolo VI del Trattato UE, ovviamente entro i limiti stabiliti dai principi generali del diritto e sempre che attraverso tale metodo esegetico non si pervenga ad una interpretazione contra legem del diritto nazionale. Pertanto, il giudice italiano, nell'applicazione del diritto nazionale, deve ricercare - nei limiti sopra evidenziati - una interpretazione conforme>> alla lettera ed allo scopo della decisione quadro, che è quello di creare un sistema semplificato di consegna delle persone condannate o imputate, eliminando le complessità ed i potenziali ritardi inerenti alla disciplina dell'estradizione (Corte cost. n. 143 del 1008). L'ipotesi in esame, di eccezione al principio di specialità, prevista dalla decisione quadro, è stata poi recepita dal nostro ordinamento nella legge 22 aprile 2005, n. 69, che a tal riguardo stabilisce che il principio di specialità non si applica quando «il procedimento penale non consente l'applicazione 3 VBVLICA) LAZILIA di una misura restrittiva della libertà personale» (artt. 26, comma 2, lett. c, e 32). Ancorché la norma nazionale sia formulata in modo parzialmente diverso dalla disposizione contenuta nella decisione quadro, la ratio della norma coincide perfettamente con la nuova disciplina del principio di specialità introdotta dalla decisione quadro, escludendone l'applicazione quando la persona consegnata sia sottoposta a procedimento penale per fatti anteriori e diversi senza la privazione della libertà personale, sia essa inibita dal titolo del reato, dalla valutazione dell'autorità giudiziaria ovvero dallo stesso divieto contenuto nel primo comma dell'art. 26 della legge (il divieto appunto di assoggettare la persona consegnata a qualsiasi misura privativa della libertà personale). D'altra parte, il legislatore nazionale ha da tempo regolato il principio di specialità nell'estradizione individuando una tutela minima ed inderogabile della persona consegnata - applicabile in assenza di più pregnanti obblighi internazionali - costituita dal divieto dell'applicazione nei suoi confronti di qualsiasi misura di coercizione personale per un reato diverso ed anteriore alla sua consegna (art. 721c.p.p.). E' infatti legittimo, secondo il codice di rito, procedere penalmente nel contraddittorio dell'imputato, purché quest'ultimo non venga sottoposto a misure restrittive della libertà personale. Sulla base di tali considerazioni, questa Corte ha affermato il principio che, in tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità, dettato dall'art. 32 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l'autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato di arresto europeo per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna. Tuttavia, per i suddetti reati deve ritenersi precluso, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, sottoporre la persona consegnata a misure restrittive della libertà personale né durante il procedimento né in esito a questo (v. Cass.Sez. VI, Sent. n. 39240/2011 Rv. 251366; Sez.I, Sent. n. 18778/2013 Rv. 256013) f 4 2. Nel caso in esame, BI CO è stato consegnato dalla Slovenia in seguito a MAE trasmesso il 14 luglio 2012 per procedere ad esecuzione in Italia della pena di anni sei mesi undici e giorni ventinove di reclusione ed euro 6000,00 di multa, per reati diversi da quello di ricettazione per cui è stato tratto a giudizio nel presente procedimento «in stato di libertà». Il Tribunale di Piacenza, ritenendo che, trattandosi di mandato esecutivo e non processuale, nella fattispecie non è applicabile la decisione quadro 2002/584/GAI, ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale. Rileva, a riguardo il Collegio, che né l'art.27 della decisione quadro in questione, né l'art.26 della 1.69/2005 fanno distinzione alcuna tra i due mandati, processuale ed esecutivo;
e pertanto sia che si tratti di mandato "processuale", sia che il provvedimento sia "esecutivo" le regole dettate in ordine al funzionamento del principio di specialità sono le medesime. E ciò è perfettamente in linea con la stessa ratio della norma. Pertanto, alla luce sia della normativa in parola che dei principi - - affermati in materia da questa Corte, ben poteva l'autorità giudiziaria italiana legittimamente procedere nei confronti del BI per il reato di ricettazione, pur anteriore e diverso, non avendo applicato per esso nessuna misura restrittiva della libertà personale. Il ricorso del procuratore Generale è pertanto fondato, e va accolto. La sentenza impugnata va annullata. E gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Piacenza per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Piacenza per il giudizio. Così deliberato, il 12.12.2014. Il Presidente Il Consigliere estensore ITATO IN CANCELLERIA Mirella EntryDEPOS BullMull lus.ed e SECONDA SEZIONE PENALE TO APR. 2015 5 IL A Il Cancelliere M E R IL CANCELLIERE P Claudia Planelli