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21 aprile 1942
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
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1 marzo 2006
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Art. 515.
(Cose mobili relativamente impignorabili).
Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, puo' escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o puo' anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.(88)(90)
Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione puo' dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.(88)(90)
((Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro)) .
---------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ---------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
(Cose mobili relativamente impignorabili).
Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, puo' escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o puo' anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.(88)(90)
Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione puo' dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.(88)(90)
((Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro)) .
---------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ---------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Commentari • 180
- 1. L'impignorabilità del veicolo del disabileAvv. Daniele Paolanti · https://www.studiocataldi.it/ · 25 luglio 2018 · 48.730396
[…] il legislatore è riuscito a rendere relativamente pignorabili gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione dell'arte o del mestiere ai sensi dell'art. 515 del c.p.c., ultimo comma, […] dell'arte o del mestiere del debitore" è stata dal legislatore del 2006 espunta dal novero delle cose mobili assolutamente impignorabili - mediante l'abrogazione del n. 4) dell'art. 514 cpc., che la prevedeva - per essere inserita nell'ambito delle cose mobili relativamente pignorabili - mediante addizione di un ultimo comma all' art. 515 cpc, […] laddove indispensabile come mezzo di locomozione, sia sottoposto al regime di cui all'art. 515 c.p.c. e, dunque, […]
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Giurisprudenza • 402
- 1. Trib. Livorno, sentenza 06/11/2023, n. 544Provvedimento: […] In particolare, l'opponente sostiene che trattasi di strumento indispensabile per l'esercizio della propria attività lavorativa, come tale non pignorabile, ex art.515 c.p.c., neppure in parte, non potendo il pignoramento essere contenuto nei limiti del quinto dell'imbarcazione.Leggi di più...
- art. 652 cod. nav.·
- giurisdizione del giudice dell'esecuzione·
- codice della navigazione·
- spese processuali·
- art. 645 cod. nav.·
- impignorabilità·
- opposizione all'esecuzione·
- art. 515 c.p.c.