Versione
24 ottobre 1989
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1 gennaio 2023
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Art. 477.
Durata e ((organizzazione)) del dibattimento
(( 1. Quando non e' possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerita' e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attivita' da svolgere. 2. Il giudice puo' sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessita' e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi.
3. Il presidente da' oralmente gli avvisi opportuni e l'ausiliario ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti.
Durata e ((organizzazione)) del dibattimento
(( 1. Quando non e' possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerita' e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attivita' da svolgere. 2. Il giudice puo' sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessita' e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi.
3. Il presidente da' oralmente gli avvisi opportuni e l'ausiliario ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti.
Commentari • 67
- 1. Riforma giustiziahttps://www.diritto.it/ · 2 luglio 2023 · 41.77073
[…] Riforma Cartabia: nuova formulazione dell'art. 477, co. 1, c.p.p. Per effetto della riforma Cartabia, il legislatore è intervenuto sull'art. 477, co. 1, cod. proc. pen., modificandolo radicalmente, essendo ivi stabilito, secondo quanto preveduto dall'art. 30, co. 1… Riforma Cartabia: nuova formulazione art. 493, co. 1, c.p.p. […]
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Giurisprudenza • 252
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 31/07/2018, n. 36911Provvedimento: […] Nel mentre, invero, i rinvii disposti in udienza vengono dati oralmente ed essi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti (art. 477 cod. proc. pen., comma 3), quelli disposti I fuori udienza non possono che essere comunicati alle parti private ed ai loro difensori con le forme delle notificazioni. […] in quanto l'ordinanza di anticipazione dell'udienza adottata fuori udienza, a differenza di quella adottata nel corso dell'udienza e comunicata oralmente ex art. 477 c.p.p.,deve essere ex art. 465 c.p.p. notificata a tutti gli imputati, oltre che ai difensori >e l'omissione di tale incombente comporta la nullità del giudizio, […]Leggi di più...
- art. 598 c.p.p.·
- art. 178 c.p.p.·
- nullità assoluta·
- art. 465 c.p.p.·
- error in procedendo·
- rinvio fuori udienza·
- notifica differimento udienza·
- diritto di difesa·
- art. 606 c.p.p.