Articolo 385 del Codice di procedura penale
Articolo 354Articolo 370
Versione
24 ottobre 1989
Art. 385. Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze 1. L'arresto o il fermo non e' consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo e' stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilita'.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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