Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 457. Trasmissione degli atti 1. Decorsi i termini previsti dall'articolo 458 comma 1, il decreto che dispone il giudizio immediato e' trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell'articolo 431, al giudice competente per il giudizio.
2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 433 comma 2.
2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 433 comma 2.
Commentari • 16
- 1. Spetta al GIP la decisione sulla richiesta di immediato per i reati del giudice monocraticoAccesso limitatoGiorgio Spangher · https://www.altalex.com/ · 9 marzo 2023 · 176.94551
Giurisprudenza • 44
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2021, n. 21356Provvedimento: […] risulta altresì che ed il giudice adito, ritenuta la Propria competenza ed acquisito il parere contrario del pubblico ministero, ha pronunciato il provvedimento impugnato, Si pongono, pertanto, preliminarmente due questioni processuali tra loro strettamente connesse: - quella relativa alla determinazione della competenza a provvedere sull'istanza di dissequestro (in materia di sequestro probatorio) proposta dall'interessato dopo l'esercizio dell'azione penale, quando sia stato emesso il decreto di giudizio immediato ma prima del decorso del termine di cui all'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. e conseguentemente prima della trasmissione del fascicolo per il dibattimento al giudice competente ai sensi dell'art. 457 cod. proc. pen;Leggi di più...
- prove·
- restituzione·
- mezzi di ricerca della prova·
- sequestri