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10 novembre 1944
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29 settembre 1982
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12 aprile 1990
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13 maggio 1991
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13 ottobre 2011
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30 marzo 2024
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12 aprile 2025
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Art. 336.
(Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale)
Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.(119)
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.
La pena e' della reclusione fino a tre anni, se il fatto e' commesso per costringere alcuna delle persone di cui al primo e al secondo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.
((Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena e' aumentata fino alla meta'.))
(6) (96) (125) (233)
--------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le disposizioni degli articoli 336 , 337 , 338 , 339 , 341 , 342 , 343 del Codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale . --------------- AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva. --------------- AGGIORNAMENTO (119)
Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto:
-(con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia per i delitti previsti dall'art. 336, comma primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza ad un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall' articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte.
-(con l'art. 6, comma 1) che "L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989". --------------- AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. --------------- AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
-(con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione;
-(con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
(Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale)
Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.(119)
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.
La pena e' della reclusione fino a tre anni, se il fatto e' commesso per costringere alcuna delle persone di cui al primo e al secondo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.
((Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena e' aumentata fino alla meta'.))
(6) (96) (125) (233)
--------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le disposizioni degli articoli 336 , 337 , 338 , 339 , 341 , 342 , 343 del Codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale . --------------- AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva. --------------- AGGIORNAMENTO (119)
Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto:
-(con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia per i delitti previsti dall'art. 336, comma primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza ad un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall' articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte.
-(con l'art. 6, comma 1) che "L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989". --------------- AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. --------------- AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
-(con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione;
-(con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
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- 1. Art 336 cp: violenza o minaccia a Pubblico UfficialeAvv. Mattia Fontana · https://avvocatomattiafontana.com/blog-articoli/ · 24 settembre 2022 · 239.4395
L'art 336 cp prevede un importante reato denominato violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale. […] La Suprema Corte in questo caso ha ritenuto non integrato il reato di cui all'art. 336 cp sulla scorta della considerazione che la reazione era stata genericamente minatoria del privato. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2026, n. 24235Provvedimento: […] Con sentenza emessa in data 5 marzo 2026, la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore all'esito di giudizio abbreviato, ha riqualificato il reato di cui all'art. 336 cod. pen., originariamente contestato a RO OL, nel delitto di minaccia aggravata ex artt. 612 e 61, primo comma, n. 10, cod. pen. e, per l'effetto, ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione per difetto di querela. […]Leggi di più...
- minaccia aggravata·
- art. 61 cod. pen.·
- art. 336 cod. pen.·
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- lesione libertà determinazione organi pubblici·
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