Articolo 81 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 92Articolo 94
Versione
30 dicembre 1975
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Versione
3 marzo 1983
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Versione
11 luglio 1990
Art. 81. (((Espulsione dello straniero condannato) )) (( 1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 71, 71 bis, 73 e 76, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato.
2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato nei confronti dello stranireo condannato per uno degli altri delitti previsti dalla presente legge.
3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all' articolo 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 71, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria procedente )) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Entrata in vigore il 11 luglio 1990
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