Articolo 6 della Legge 8 agosto 1977, n. 532
Articolo 5Articolo 7
Versione
4 settembre 1977
Art. 6.

L'ultimo comma dell' articolo 132 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"La sentenza emessa dal giudice collegiale e' sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore Se il presidente non puo' sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta da componente piu' anziano del collegio, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se lo estensore non puo' sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento e' sufficiente la sottoscrizione del solo presidente purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento".
Entrata in vigore il 4 settembre 1977
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