Art. 6.
L'ultimo comma dell' articolo 132 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"La sentenza emessa dal giudice collegiale e' sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore Se il presidente non puo' sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta da componente piu' anziano del collegio, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se lo estensore non puo' sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento e' sufficiente la sottoscrizione del solo presidente purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento".
L'ultimo comma dell' articolo 132 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"La sentenza emessa dal giudice collegiale e' sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore Se il presidente non puo' sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta da componente piu' anziano del collegio, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se lo estensore non puo' sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento e' sufficiente la sottoscrizione del solo presidente purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento".