Sentenza 13 maggio 2009
Massime • 1
La condizione di affidamento del minore, richiesta per l'integrazione del delitto di atti sessuali con minorenne che non ha compiuto gli anni sedici ma ha più di anni quattordici, può risultare anche dall'instaurazione di un rapporto occasionale e temporalmente definito. (Fattispecie nella quale gli abusi erano stati commessi su una minore dall'imputato, allenatore e massaggiatore della squadra di basket maschile, cui la stessa era stata temporaneamente affidata dall'allenatore della squadra femminile per la cura di dolori dovuti ad uno strappo muscolare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2009, n. 24803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24803 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 13/05/2009
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1036
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 42775/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Falcone Marcello e Viti Giancarlo, difensori di fiducia di V.A.A., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 28.9.2006 della Corte di Appello di Lecce, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Brindisi in data 12.11.2004, venne condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, quale colpevole dei reati di cui all'art. 609 bis c.p. e art.609 quater c.p., comma 1, n. 2; art. 56 c.p., art. 609 bis c.p. e art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2; art. 81 cpv. c.p., artt. 56 e 610 c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. Siniscalchi Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito per le parti civili l'Avv. Miraglia Francesco, in sostituzione dell'Avv. Masiello Ennio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore dell'imputato, Avv. Viti Giancarlo, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha confermato la pronuncia di colpevolezza di V.A.A. in ordine ai reati precisati in epigrafe, ascrittigli, secondo la imputazione, per avere costretto con violenza e minacce M.C., maggiore dei (OMISSIS) anni e minore dei (OMISSIS), a lui affidata per motivi di istruzione o comunque vigilanza e custodia a subire atti sessuali, consistiti nel toccamento del seno e nel farsi toccare il pene, costringendo la ragazza a masturbarlo, nonché, in altra occasione, per avere afferrato prima il braccio e poi il capo della ragazza avvicinandolo al proprio pene per costringerla ad un rapporto orale, non riuscendo nell'intento per l'opposizione della minore ed, infine, per avere posto in essere atti univocamente diretti a costringere la predetta parte lesa a non divulgare o denunciare tali fatti, dicendole che l'avrebbe "sputtanata" ed avrebbe "sparso in giro la voce che era una bugiarda e che si faceva spinelli".
Secondo quanto accertato in punto di fatto dai giudici di merito la M.C. faceva parte della squadra di pallacanestro della (OMISSIS) ed era stata affidata dal suo allenatore, O. D., alle cure dell'imputato, il quale allenava le squadre maschili, per risolvere un problema muscolare, avendo la ragazza accusato uno strappo alla spalla destra.
Secondo il narrato della parte lesa i due episodi di natura sessuale si erano verificati in circostanze diverse a breve distanza di tempo nello spogliatoio sito all'interno del palazzetto dello sport. La prima volta il V., condotta la ragazza nello spogliatoio, aveva chiuso a chiave la porta e dopo averle fatto togliere la maglietta e abbassare i pantaloncini le aveva fatto fare alcune rotazioni del corpo, mettendole le mani da tergo sul seno e chiedendole se avesse avuto rapporti sessuali con il suo ragazzo. Subito dopo l'aveva portata vicino al box doccia e le aveva tirato la mano per farle toccare il pene fino a che non aveva avuto una eiaculazione. In tale occasione il V. aveva raccomandato alla ragazza di non dire nulla e la aveva rassicurata che il fatto non si sarebbe ripetuto.
Il secondo episodio si era verificato qualche tempo dopo sempre nello spogliatoio dopo che il V. ne aveva chiuso la porta.
L'imputato, che in tale circostanza indossava solo gli slip, aveva chiesto alla ragazza se intendeva provare nuove sensazioni di natura sessuale, dopo di che aveva avvicinato la testa della M. al suo pene "per provare se odorava o no", ma la ragazza si era rifiutata, ribellandosi ad alta voce, e l'imputato aveva desistito dalla condotta posta in essere.
La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva contestato la sussistenza dei fatti ascrittigli. In particolare la sentenza ha confermato la valutazione dei giudici di primo grado circa la attendibilità della parte lesa, mentre sono stati ritenuti non attendibili i testi addotti dalla difesa dell'imputato, tra i quali l'ex fidanzato della parte lesa, D.C., l'allenatore della squadra femminile di pallacanestro, O.D., l'assistente di detta squadra D. M.C., nonché tale C.V., i quali avevano negato di avere appreso dalla M. gli abusi commessi dal V..
Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi i difensori dell'imputato, che la denunciano per violazione di legge e vizi della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato dall'Avv. Falcone viene denunciata la violazione ed errata applicazione degli artt. 521 e 192 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza. Premesso che l'accertamento della colpevolezza dell'imputato risulta esclusivamente fondato sulle dichiarazioni della parte lesa, la cui credibilità è stata pregiudizialmente affermata dai giudici di merito, senza sottoporla a critica sulla base delle risultanze processuali, si osserva che il V. era stato tratto a giudizio per rispondere, secondo l'imputazione come integrata all'udienza dell'8.5.2001, del reato di cui all'art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2, per avere costretto con violenza e minacce M.C., a lui affidata per motivi di istruzione o comunque di educazione e custodia, a subire atti sessuali.
Si osserva, quindi, che nei motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado era stata dedotta non solo la insussistenza di qualsiasi condotta diretta a costringere la parte lesa, ma altresì la inesistenza dell'affidamento della persona offesa richiesto dalla disposizione citata per la configurabilità del reato. Si osserva sul punto che nel caso in esame non sussisteva alcun rapporto qualificato tra l'imputato e la persona offesa, in quanto il V. era l'allenatore, e non il massaggiatore, delle squadre maschili di pallacanestro, sicché doveva, in ogni caso, essere escluso l'affidamento della M. all'imputato per motivi di istruzione o comunque di educazione, vigilanza o custodia;
che, però, la sentenza di primo grado ha ravvisato nella specie un affidamento per ragioni di cura, che non aveva formato oggetto di contestazione nell'imputazione per come integrata in dibattimento, con la conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Si deduce, quindi, che la sentenza di appello ha totalmente omesso di affrontare tale questione e si ribadisce che l'accertamento dei fatti è fondato esclusivamente sulle dichiarazioni della M., la cui attendibilità è stata sostanzialmente ritenuta per la verosimiglianza del narrato. Con il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato dall'Avv. Viti si denunciano violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza.
Nel ricorso vengono riproposte le censure afferenti all'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge per configurare il reato con riferimento al rapporto di affidamento della M. al V., di cui viene esclusa la sussistenza anche solo per ragioni di cura, non ravvisabile nel caso in esame in considerazione del carattere occasionale e temporaneo dell'intervento dell'imputato. Si osserva inoltre che i giudici di merito hanno ritenuto attendibili le dichiarazioni della parte lesa esclusivamente in considerazione di un preconcetto giudizio di affidabilità delle stesse, mentre le dichiarazioni di tutti i testi che hanno smentito la M. sono state ritenute inattendibili senza un adeguata motivazione ovvero sulla base di rilievi del tutto generici.
Con un secondo mezzo di annullamento si denuncia violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all'affermazione della colpevolezza dell'imputato per il reato di cui agli art. 56 e 610 c.p.. Si deduce che la sentenza impugnata ha confermato il giudizio di colpevolezza dell'imputato per il tentativo di violenza privata, omettendo, però, di motivare sul punto.
Si osserva che la sentenza non contiene alcun riferimento agli elementi da cui sarebbe stata desunta l'esistenza di detto reato, salvo il generico giudizio di attendibilità della parte lesa;
che, peraltro, le parole del V. riferite da altri testi presenti non integrano affatto il reato di cui alla contestazione, potendo evincersi dalle medesime solo l'intento di evitare la propagazione di notizie diffamatorie.
I ricorsi non sono infondati.
Osserva in primo luogo il Collegio, con riferimento alla dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ex art. 521 c.p.p., che secondo i principi di diritto reiteratamente affermati da questa Suprema Corte, e consolidati in materia, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.
Inoltre la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione, (cfr. sez. un. 19.6.1996 n. 16, Di Francesco, RV 205619; sez. 2, 28.10.2000 n. 11082, Fichera, RV 217222). È stato anche precisato da questa Corte che "Il principio di correlazione tra reato contestato e fatto ritenuto in sentenza risulta violato solo nella ipotesi di assoluta incompatibilità tra i due dati, di modo che la pronuncia del giudice debba ritenersi relativa ad un fatto del tutto nuovo rispetto alla ipotesi di accusa;
mentre non ricorre tale violazione allorché tra i due fatti sussista una certa omogeneità in un nesso di specificazione." (sez. 5, 199907598, Borrello ed altri, RV 213648; sez. 6, 200334051, Ciobanu, RV 226796).
Orbene, nel caso in esame, sia pure attraverso la modifica dell'imputazione effettuata in dibattimento, è stato contestato al V. l'affidamento della minore, che qualifica il reato ascrittogli, mentre risultavano chiaramente indicate nella esposizione fattuale le modalità e ragioni dell'affidamento della M., sicché la omissione, nella contestazione, del riferimento alle ragioni di cura, accanto a quelle specificate di vigilanza o custodia, che peraltro pure potrebbero ravvisarsi, non solo non individua una modificazione essenziale del fatto contestato rispetto a quello accertato, ma costituisce un elemento qualificante ben noto all'imputato, oggetto di contestazione in fatto ed in ordine al quale è stato esaminato, sicché la denunciata carenza di specificazione delle ragioni di cura non ha determinato alcun pregiudizio dell'esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Anche la questione di diritto sostanziale in ordine alla configurabilità, nel caso in esame, del reato di cui all'art. 609 quater c.p., di cui alla affermazione di colpevolezza, è infondata.
Nella vigenza della abrogata disciplina di cui all'art. 519 cpv. c.p., n. 2 era stato già affermato da questa Corte, in materia di violenza carnale presunta, che la fattispecie criminosa prevista dalla norma prescinde dalla regolarità, tipicità o legittimità del rapporto di affidamento e, segnatamente, di cura che può ben configurarsi anche nei confronti di un soggetto che non eserciti legittimamente una professione medica, essendo sufficiente l'instaurazione di un rapporto fiduciario che ponga l'agente in una condizione di preminenza e di autorità morale, dovuta al ruolo ricoperto.
(sez. 3, 199009212, Vassallo, RV 184712).
È stato, poi, ribadito da questa Suprema Corte in relazione alla analoga fattispecie di cui al vigente art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2), sia pure con riferimento alla questione della procedibilità di ufficio del reato, che "In tema di violenza sessuale, la fattispecie che fonda la procedibilità di ufficio secondo l'ultima parte della norma di cui all'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 2 è integrata da qualunque rapporto fiduciario di affidamento del minore infrasedicenne per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, anche quando si tratti di un affidamento temporaneo od occasionale" (sez. 3, 200238057, Cofone, RV 223789). Orbene, nel caso in esame, è stato accertato dai giudici di merito, che la M. era stata affidata dall'allenatore della propria squadra di pallacanestro al V., perché se ne prendesse cura in relazione ai dolori accusati dalla ragazza a seguito di uno strappo muscolare alla spalla destra, presumibilmente per la maggiore competenza che aveva il V. in materia, in quanto esercente anche attività di massaggiatore.
Sicché il rapporto, sia pure occasionale, determinato dalle precisate ragioni tra il V. e la M. integra gli estremi dell'affidamento del minore richiesti per la configurabilità del reato di cui all'art. 609 quater c.p., comma 1, n. 2). Nel resto le censure di cui ad entrambi i ricorsi per vizi di motivazione della sentenza in ordine alla affermazione della attendibilità della denunciarne ed alla ritenuta inattendibilità dei testi addotti dalla difesa dell'imputato, sono al limite dell'ammissibilità, risolvendosi prevalentemente nella censura della valutazione delle risultanze probatorie da parte dei giudici di merito e sono, in ogni caso, infondate.
La sentenza impugnata, che è integrata per l'uniformità della decisione da quella di primo grado, ha dato adeguatamente contezza delle ragioni per le quali la parte lesa è stata ritenuta attendibile, in considerazione della assenza di contrasti o dissapori o di ragioni di astio o rancore che potrebbero avere determinato accuse non veritiere, nonché della ricchezza di dettagli del narrato, che hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni degli altri testi.
Le accuse della parte lesa inoltre hanno anche trovato parziale riscontro nelle dichiarazioni della teste F., che ha riferito non solo di avere ricevuto le confidenze della parte lesa, ma altresì di essere stata a sua volta vittima delle attenzioni dell'imputato e che era diffusa la voce secondo la quale il V. infastidiva le ragazze, fatto che aveva indotto l'allenatore D. M. ad interpellare singolarmente le componenti della squadra femminile in merito a tali fatti.
Anche in ordine alla inattendibilità delle deposizioni dei testi della difesa le pronunce di merito si palesano esaustivamente motivate mediante la valutazione analitica delle singole deposizioni e degli elementi di contraddizione riscontrati nelle stesse, nonché la chiara indicazione delle ragioni di interesse da cui risultavano mossi i testi, alcuni dei quali indagati per la corrispondente ipotesi di reato.
E, infine, manifestamente infondata la doglianza relativa alla affermazione di colpevolezza per il reato di cui agli art. 56 e 610 c.p., risultando evidente che l'accertamento della attendibilità
delle dichiarazioni della parte lesa implica la ritenuta sussistenza della minaccia subita dalla medesima, per come riferita, mentre la deduzione difensiva del ricorrente è sostanzialmente fondata sulla prospettazione di una risultanza fattuale diversa da quella oggetto dell'accertamento.
Peraltro, deve essere rilevato che tale reato, di cui al capo b) dell'imputazione, è estinto per prescrizione, essendo decorso nel (OMISSIS) dalla data del fatto ((OMISSIS)) il termine di cui all'art. 157 c.p., comma 1, n. 4), nella formulazione all'epoca vigente, e art. 160 c.p.. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente a detto reato e va eliminata la relativa pena di giorni dieci di reclusione, così come determinata in aumento per la continuazione dal giudice di primo grado.
L'imputato va, infine, condannato alla spese sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili;
spese liquidate unitariamente, in favore dell'unico difensore, con le maggiorazioni di legge, così come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b), per essere detto reato estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di giorni dieci di reclusione. Rigetta i ricorsi nel resto. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione delle parti civili nel presente grado, che liquida unitariamente in Euro 3.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 13 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2009