(Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli).
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
Significativa correzione al Codice della crisi d'impresa apportato in questi giorni: infatti, non sarà più delegata esclusivamente agli amministratori la rilevante e pervasiva «gestione della impresa». La bozza di correttivo al codice della crisi ed insolvenza (Ccii), nel nuovo art. 377 c.c., risolve così una questione da mesi oggetto di molti dibattiti ed interpretazioni dottrinali.
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Leggi di più…[…] In caso di inosservanza delle regole sopra esposte, gli atti compiuti dal tutore sono annullabili su istanza del tutore o del minore (art. 377 c.c.). È previsto, inoltre, che il tutore non possa acquistare i beni del minore sottoposto alla sua tutela. […]
Leggi di più…[…] La Corte concentra su questo punto il proprio dictum assimilando l'atto del curatore compiuto senza autorizzazione a quelli posti in essere dal tutore del minore e /o dell'incapace e/o dal curatore dell'inabilitato e/o del minore emancipato, per i quali è prevista l'annullabilità dall'art. 377 c.c. […]
Leggi di più…[…] che eccepiva la nullità del preliminare per il mancato consenso della stessa, chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale subordinata, l'annullamento del contratto ex art. 184 e/o 377 cod. civ., stante anche la mancata autorizzazione del Tribunale alla stipulazione dell'atto. Il Tribunale di Verona, con sentenza n.4XX/2008, accoglieva la domanda attorea, rigettando le difese dei convenuti, in quanto l'annullabilità ex artt. 375 e 377 cod. civ. non ricorreva, non avendo Caio agito come tutore, ed essendo tardiva la domanda di annullamento ex art. 184 cod. civ. perché proposta oltre l'anno da quando il protutore Tizio aveva avuto notizia del contratto. […]
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