Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 377.
(Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli).
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
(Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli).
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
Commentari • 71
- 1. Ai soci delle Srl la gestione dell’impresa e la scelta dei correttivi per la crisi d’impresaUfficio Stampa · https://www.revisori.it/ · 8 gennaio 2020 · 177.63512
Significativa correzione al Codice della crisi d'impresa apportato in questi giorni: infatti, non sarà più delegata esclusivamente agli amministratori la rilevante e pervasiva «gestione della impresa». La bozza di correttivo al codice della crisi ed insolvenza (Ccii), nel nuovo art. 377 c.c., risolve così una questione da mesi oggetto di molti dibattiti ed interpretazioni dottrinali.
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Giurisprudenza • 117
- 1. Trib. Trento, sentenza 30/09/2024, n. 885Provvedimento: […] dall'altro, che la sua mancanza non comporta la giuridica inesistenza o la nullità dell'atto, ma, stante il disposto dell'art. 377 c.c., ne determina soltanto l'annullabilità “su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa”.Leggi di più...
- estinzione del giudizio·
- art. 377 c.c.·
- art. 96 c.p.c.·
- legittimazione processuale·
- rinuncia alla domanda·
- opposizione a precetto·
- art. 374 c.c.·
- autorizzazione giudice tutelare·
- rinuncia agli atti·
- soccombenza virtuale