Articolo 377 del Codice civile
Articolo 376Articolo 336
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19 aprile 1942
Art. 377.

(Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli).

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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