Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2003, n. 46226
CASS
Sentenza 21 ottobre 2003

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Integra l'ipotesi di reato di cui all'art.57 cod. pen. la condotta del direttore responsabile di un quotidiano il quale autorizzi la pubblicazione di una lettera, apparentemente firmata da un comune cittadino, dal contenuto denigratorio nei confronti di amministratori comunali, accusati di una serie di illeciti di rilievo penale, omettendo di controllare se sia stata fatta una verifica non solo sulla fondatezza delle affermazioni in essa contenuta, ma sulla stessa esistenza del mittente e sulla riferibilità allo stesso dello scritto fatto pervenire al periodico (nella specie, la missiva pubblicata era stata disconosciuta dall'apparente mittente).

In tema di diffamazione a mezzo stampa, attesa l'autonomia dell'ipotesi colposa prevista dall'art.57 cod. pen. a carico del direttore responsabile per omesso controllo sul contenuto della pubblicazione, deve escludersi che essa sia perseguibile allorché il querelante si sia limitato ad indicare tanto l'autore dello scritto quanto il direttore responsabile come correi nel reato di diffamazione in suo danno, occorrendo invece che nella querela sia esplicitamente espressa la volontà che il direttore responsabile venga perseguito a titolo di colpa per omesso controllo ovvero che si proceda per qualsiasi ipotesi di reato riscontrabile a suo carico.

Non commette il delitto di diffamazione a mezzo stampa per una lettera pubblicata su un giornale, contenente offese e accuse penalmente rilevanti ad alcuni amministratori comunali, il giornalista che ricevuta la missiva, apparentemente firmata e a lui non diretta, si sia limitato a "girarla" alla redazione della sua testata giornalistica, in quanto la decisione della pubblicazione non rientra tra i suoi compiti, ma nei poteri dei responsabili del quotidiano.

Commentario1

  • 1Art. 596-bis - Diffamazione col mezzo della stampa (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza La testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di stampa e soggiace alla normativa, di rango costituzione e di livello ordinario, che disciplina l'attività d'informazione professionale diretta al pubblico. Il giornale on-line, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa (SU, 31022/2015). Funzione della stampa e limiti al diritto di critica Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di diffamazione a mezzo stampa, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2003, n. 46226
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46226
Data del deposito : 21 ottobre 2003

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