Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 72.
I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69.
I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69.
Commentari • 22
- 1. Art. 155 disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitoriehttps://www.brocardi.it/ · 1
Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio e la trascrizione di essi si applicano anche ai regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941. Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell'ultimo comma dell'art. 1138 del codice e nell'art. 72 di queste disposizioni. Hai un dubbio o un problema su questo argomento? Scrivi alla nostra redazione giuridica e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 € 9.680 consulenze svolte fino ad oggi! (vedi l'archivio completo)
Leggi di più…
Giurisprudenza • 107
- 1. Trib. Genova, sentenza 29/09/2022, n. 2199Provvedimento: […] L'articolo 72 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie prevede che: “I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69”.Leggi di più...
- supercondominio·
- assemblea supercondominio·
- amministratore supercondominio·
- comunione convenzionale·
- comproprietà·
- legittimazione passiva·
- art. 67 disp. att. c.c.·
- art. 1117-bis c.c.·
- revoca decreto ingiuntivo·
- spese condominiali