Articolo 72 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 71Articolo 66
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19 aprile 1942
Art. 72.

I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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