Articolo 90 del Codice della navigazione
Articolo 89Articolo 91
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21 aprile 1942
Art. 90.
(Licenze e registro dei piloti).

I piloti sono provvisti di una licenza rilasciata dal capo del compartimento e sono iscritti in uno speciale registro.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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