Articolo 466 del Codice di procedura penale
Articolo 465Articolo 467
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24 ottobre 1989
Art. 466. Facolta' dei difensori 1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori
hanno facolta' di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento e di estrarne copia.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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