Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 466. Facolta' dei difensori 1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori
hanno facolta' di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento e di estrarne copia.
hanno facolta' di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento e di estrarne copia.
Commentari • 7
- 1. Pena osta all'estradizione solo se irragionevole (Cass. 16507/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 giugno 2024 · 247.89438
[…] La Corte di appello, contrariamente all'assunto difensivo, ha preso in debita considerazione la questione sollevata dal ricorrente, tant'è che ha più volte disposto il rinvio dell'udienza ex art. 704 cod. proc. pen. al fine di consentire la celebrazione in Romania della procedura attivata dal medesimo per la riapertura del procedimento in caso di processo in absentia (art. 466 c.p.p. romeno). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 46
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/04/2018, n. 16507Provvedimento: […] La Corte di appello, contrariamente all'assunto difensivo, ha preso in debita considerazione la questione sollevata dal ricorrente, tant'è che ha più volte disposto il rinvio dell'udienza ex art. 704 cod. proc. pen. al fine di consentire la celebrazione in Romania della procedura attivata dal medesimo per la riapertura del procedimento in caso di processo in absentia (art. 466 del codice di procedura penale romeno). […]Leggi di più...
- differente trattamento sanzionatorio previsto nello stato richiedente·
- rilevanza·
- indicazione·
- criteri·
- rapporti giurisdizionali con autorità straniere·
- condizioni·
- procedimento·
- decisione·
- estradizione per l'estero