Versione
24 ottobre 1989
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1 gennaio 2023
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Art. 165. Notificazioni all'imputato latitante o evaso 1. Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.
(( 1-bis. Per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1 si applica solo nel caso in cui non si e' perfezionata la notificazione al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1, oppure, quando manca la dichiarazione o l'elezione di domicilio, solo nel caso in cui non e' possibile eseguire la notificazione con le modalita' indicate dai commi da 1 a 3 dell'articolo 157, se l'imputato e' evaso o si e' sottratto all'esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero con le modalita' indicate dai commi da 1 a 6 dell'articolo 157, se l'imputato si e' sottratto all'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio. )) 2. Se l'imputato e' privo di difensore, l'autorita' giudiziaria designa un difensore di ufficio.
3. L'imputato latitante o evaso e' rappresentato a ogni effetto dal difensore.
(( 1-bis. Per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1 si applica solo nel caso in cui non si e' perfezionata la notificazione al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1, oppure, quando manca la dichiarazione o l'elezione di domicilio, solo nel caso in cui non e' possibile eseguire la notificazione con le modalita' indicate dai commi da 1 a 3 dell'articolo 157, se l'imputato e' evaso o si e' sottratto all'esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero con le modalita' indicate dai commi da 1 a 6 dell'articolo 157, se l'imputato si e' sottratto all'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio. )) 2. Se l'imputato e' privo di difensore, l'autorita' giudiziaria designa un difensore di ufficio.
3. L'imputato latitante o evaso e' rappresentato a ogni effetto dal difensore.
Commentari • 62
- 1. Cassazione penale n. 4802/1997https://www.brocardi.it/ · 187.94981
(massima n. 1) In tema di latitanza, presupposto per le notificazioni da eseguirsi ai sensi dell'art. 165 c.p.p. è l'esistenza del relativo stato, che consegue non alla redazione del verbale di vane ricerche di cui all'art. 295 dello stesso codice ad opera della polizia giudiziaria, […] non può parlarsi di latitanza nell'accezione giuridico-processuale del termine e non possono conseguentemente verificarsi gli effetti che le norme del codice di rito a tale stato attribuiscono, ivi compreso quello delle modalità di notifica degli atti ai sensi dell'art. 165 anziché dell'art. 157 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato la nullità della procedura di riesame in quanto, […]
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Giurisprudenza • 413
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 23/06/2022, n. 24213Provvedimento: […] A ragione della decisione, la Corte di Assise rilevava che la notifica dell'avviso di deposito e dell'estratto della sentenza era stata ritualmente effettuata, ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen., al difensore di ufficio nominato nel decreto di latitanza, in relazione alla cui validità non era stata rivolta alcuna censura né in sede esecutiva e né nel giudizio di merito;Leggi di più...
- giurisprudenza di legittimità·
- rigetto ricorso·
- esecutività sentenza·
- spese processuali·
- decreto di latitanza·
- latitanza·
- restituzione nei termini per impugnare·
- art. 165 cod. proc. pen.·
- notifica al difensore d'ufficio