Articolo 515 del Codice di procedura penale
Articolo 438Articolo 438
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24 ottobre 1989
Art. 515. Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento 1. I verbali degli atti di cui e' stata data lettura e i documenti ammessi a norma dell'articolo 495 sono inseriti, unitamente al verbale di udienza, nel fascicolo per il dibattimento.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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