Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2000, n. 246
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Sentenza 14 gennaio 2000

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L'inosservanza dell'art. 386, comma secondo, cod. proc. pen., per mancata comunicazione dell'arresto in flagranza al difensore d'ufficio nominato nella circostanza, non dà luogo a nullità alcuna perché nessuna norma la prevede. Nè l'omissione potrebbe essere ricondotta alla previsione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., poiché l'obbligo di informazione dell'arresto non attiene, in modo diretto, all'assistenza dell'imputato, e non incide, quindi, sul diritto di difesa, al cui esercizio è finalizzato il successivo interrogatorio da parte del giudice competente per la convalida. (Nel caso, il difensore d'ufficio aveva ricevuto regolare e tempestivo avviso dell'udienza di convalida alla quale aveva partecipato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2000, n. 246
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 246
    Data del deposito : 14 gennaio 2000

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