Sentenza 14 gennaio 2000
Massime • 1
L'inosservanza dell'art. 386, comma secondo, cod. proc. pen., per mancata comunicazione dell'arresto in flagranza al difensore d'ufficio nominato nella circostanza, non dà luogo a nullità alcuna perché nessuna norma la prevede. Nè l'omissione potrebbe essere ricondotta alla previsione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., poiché l'obbligo di informazione dell'arresto non attiene, in modo diretto, all'assistenza dell'imputato, e non incide, quindi, sul diritto di difesa, al cui esercizio è finalizzato il successivo interrogatorio da parte del giudice competente per la convalida. (Nel caso, il difensore d'ufficio aveva ricevuto regolare e tempestivo avviso dell'udienza di convalida alla quale aveva partecipato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2000, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 14/1/2000
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2. " Adolfo Di Virginio " N. 246
3. " Antonio Stefano Agrò " REGISTRO GENERALE
4. " TO GA " N. 22930/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IV ST
avverso ordinanza in data 3.5.1999 con la quale il gip del Tribunale di Gorizia convalidava il suo arresto
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. Di Virginio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;
osserva
Ricorre IV ST, a mezzo del proprio difensore, avverso ordinanza in data 3.5.1999 con la quale il g.i.p. del Tribunale di Gorizia ha convalidato il suo arresto per il reato di cui all'art. 10 c.1 e c.3 L. n.40/1998. Deduce inosservanza dell'art.386 c.2 c.p.p. per non essere stata data comunicazione del suo arresto al difensore d'ufficio nominatogli nella circostanza. Da tale omissione deriverebbe, a suo avviso, la nullità della convalida.
La tesi del ricorrente è infondata.
Se pure fosse stata in effetti omessa la comunicazione di cui all'art.386 c.2 c.p.p. (ma dalla annotazione di servizio agli atti risulta che il difensore d'ufficio non venne rintracciato), dall'omissione stessa non deriverebbe comunque alcuna nullità. Nessuna norma, invero, la prevede per il caso;
ne' l'omissione, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, potrebbe essere ricondotta alla previsione dell'art.178 lett. c) c.p.p., poiché l'obbligo di informazione dell'arresto non attiene in modo diretto all'assistenza dell'imputato (cass., Sez.I, 14.3.1990, Di Biasi;
Sez.V, 24.10.1991, Grieco) e non incide quindi sul diritto di difesa, al cui esercizio è finalizzato il successivo interrogatorio da parte del giudice competente per la convalida. Nel caso in esame il difensore d'ufficio ricevette rituale e tempestivo avviso della data dell'udienza di convalida e intervenne alla stessa, come risulta dal relativo verbale,
Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2000