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22 dicembre 1988
22 dicembre 1988
Art. 1. 1. Il decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445 , concernente interventi urgenti a tutela del diritto di difesa, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Nel primo comma dell'articolo 511 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'Tuttavia, se si tratta di appello contro sentenza pronunciata in seguito a dibattimento che sia stata depositata in cancelleria dopo il novantesimo giorno da quello della pronuncia, entro venti giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 201 possono essere presentati motivi nuovi ed aggiunti nelle sedi indicate dallo stesso articolo 201, dove le altre parti possono prenderne visione ed estrarne copia. Detti motivi non valgono a sanare l'impugnazione se questa e' inammissibile'".
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 249 del 22 ottobre 1988.
Non si procedera' alla pubblicazione del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione in quanto la legge stessa, qui pubblicata, sostituisce l'intero art. 1, lasciando inalterato l'altro articolo del decreto-legge (l'art. 2), nel quale e' indicata la data della sua entrata in vigore (22 ottobre 1988).
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Nel primo comma dell'articolo 511 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'Tuttavia, se si tratta di appello contro sentenza pronunciata in seguito a dibattimento che sia stata depositata in cancelleria dopo il novantesimo giorno da quello della pronuncia, entro venti giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 201 possono essere presentati motivi nuovi ed aggiunti nelle sedi indicate dallo stesso articolo 201, dove le altre parti possono prenderne visione ed estrarne copia. Detti motivi non valgono a sanare l'impugnazione se questa e' inammissibile'".
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 249 del 22 ottobre 1988.
Non si procedera' alla pubblicazione del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione in quanto la legge stessa, qui pubblicata, sostituisce l'intero art. 1, lasciando inalterato l'altro articolo del decreto-legge (l'art. 2), nel quale e' indicata la data della sua entrata in vigore (22 ottobre 1988).
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 31/01/1991, n. 44Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 201 del codice di procedura penale abrogato (così modificato dall'ultima parte dell'art. 511, stesso codice, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1988, n. 535, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1988, n. 445, concernente interventi urgenti a tutela del diritto di difesa) promosso con ordinanza emessa il 31 luglio 1989 dalla Corte d'Appello di Roma - Sezione istruttoria nel procedimento penale a carico di AT AL ed altri, iscritta al n. 601 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1990;Leggi di più...
- codice previgente·
- termini·
- facolta' di proroga oltre il raddoppio ex art. 511, primo comma, cod. proc. pen. 1930·
- inammissibilita'.·
- maxiprocessi·
- appello·
- difetto di giurisdizione o di competenza dell'autorita' rimettente nel giudizio a quo·
- potere della corte costituzionale di rilevarlo·
- sent. 44/91 b. processo penale·
- sentenza della corte d'assise di primo grado·
- prospettata violazione del diritto di difesa·
- presupposti e limiti.·
- decisione della corte di assise di primo grado·
- mancata previsione·
- questione risolventesi in richiesta di pronuncia di non consentita sentenza additiva