Sentenza 25 febbraio 1991
Massime • 3
Ai fini della configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso non è necessario che siano raggiunti effettivamente e concretamente uno o più degli scopi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, ne' è necessario che la forza di intimidazione, dalla quale derivi la condizione di assoggettamento e di omertà degli stessi associati e dei terzi, sia utilizzata dai singoli associati perché si realizzi la condizione di partecipazione, ne' tantomeno che ciascuno consegua direttamente il profitto ingiusto, per sè o altri.
La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso può assumere forma e contenuti diversi e variabili e consiste nel contributo, purché apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza od al rafforzamento dell'associazione e, quindi, nella realizzazione dell'offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma penale incriminatrice qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell'ambito dell'associazione.
L'associazione di tipo mafioso, al pari dell'associazione per delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. - postula l'esistenza di una pluralità di soggetti attivi - trattandosi di fattispecie plurisoggettiva necessaria, una organizzazione che può avere una maggiore o minore articolazione, ed un programma volto alla realizzazione di uno dei fini, alternativamente previsti e descrittivamente enunciati, nel tipo descrittivo della norma incriminatrice. Le novità di maggior rilievo della figura delittuosa secondo la previsione dell'art. 416 bis. cod. pen. che la distingue dall'art. 416 cod. pen., sono essenzialmente due: l'eterogeneità degli scopi, che l'associazione mira a realizzare, e quindi dell'oggetto del programma criminoso, ed il ricorso alla forza di intimidazione della associazione, per il conseguimento dei fini propri della medesima. Il requisito della "forza di intimidazione del vincolo associativo", che costituisce l'"in sè" dell'associazione di tipo mafioso, e delle altre a questa assimilabili, dalla quale deriva - secondo il dato normativo - la condizione di assoggettamento e di omertà degli stessi associati e dei terzi non è una modalità della condotta associativa, ma un elemento strumentale, come sottolineato dal significato del verbo "si avvalgono", ma, peraltro, non deve necessariamente essere utilizzata dai singoli associati, ne' deve necessariamente estrinsecarsi, di volta in volta, in atti di violenza fisica o morale, per il raggiungimento dei fini alternativamente previsti dalla disposizione incriminatrice, perché ciò che caratterizza, sul piano descrittivo e su quello ontologico, l'associazione di tipo mafioso, secondo il modello legale è la condizione di assoggettamento (che implica uno stato di soggezione, derivante dalla convinzione di essere esposti da un concreto ed ineludibile pericolo di fronte alla forza dell'associazione) e di omertà che consiste in forma di solidarietà, che ostacola o rende più difficoltosa l'opera di prevenzione e di repressione che dal vincolo associativo deriva per il singolo, all'esterno, ma anche all'interno dell'associazione).
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- 1. Rivista di Diritto SocietarioGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UN., 29 agosto 2008, n. 21933 – Carbone Presidente – Salmé Relatore – Nardi P.M. – MM.VS. (Avv. Galoppi) c. Copharm S.r.l. (Avv. Menghini) Società di capitali – Bilancio – Approvazione – Compenso degli amministratori – Determinazione – Mancanza nell'atto costitutivo – Specifica delibera assembleare – Necessità – Fondamento – Deliberazione implicita in quella di approvazione del bilancio – Esclusione – Bilancio con posta relativa ai compensi – Idoneità – Condizioni (Artt. 2364, 2366, 2389, 2393, 2423, 2324 c.c.) Con riferimento alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell'art. 2389, primo comma, cod. …
Leggi di più… - 2. Note in tema di decisioni implicite dei soci nelle società di capitali (nota a Cass., Sez. Un., 29 agosto 2008, n. 21933)Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/1991, n. 6203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6203 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 1991 |
Testo completo
T▼ 620 3 9,
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 25.2.1991
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONEI PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 168
Dott. CORRADO CARNEVALE Presidente
Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott.STANISLAO SIBILIA
N. 34194/90 2. MARIO POMPA
3.
-> VINCENZO SERIANNI
4. >>> UMBERTO FELICIANGELI >>>
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
+ 15 e dal Procuratore Generale GRASSONELLI SA
della Corte d'Appello di Palermo
avverso la sentenza in data 6 aprile 1990 della Corte
di Assise di Palermo
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. V. Serianni
Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dr.Scopelliti
che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.G. ; ann. s.r. per amnistia in ordine ai reati di gioco d'azzardo, falsa testimonianza, tentata violenza privata;
rigetto nel resto dei ricorsi
Uditi i difensori Tommaso Farina, IN Campo,
MP Mirabile, Graziano Maffei, ER Capraro svolgimento del processo
Domenica 21 settembre 1996 sconosciut Vie scoperto, giunti a bordo di due autome231- una Fiat Ritmo, targ.FI 5/15176
una Fiat Ritmo tg.OL 151974, neile centralissima
Via Roma di TO MP.scendevano dalle dug mitraglietta, pistole. macching ermati di fucili dalla due e cal. 7, 65,50951 cal. 9 parabbellum macchine. e avvicinatısı gruppi di que da bar Albano. entrambi 1 lati all'ingresso. del sparavano circa un centinaio di pг01SIT
Contro
RA SE. RA IG,
OL AL e LI GI, colpendo mortai✯mente tali persone, nonché GA FI =
EA SA. 드 ferendo Fras i Biance S
clienti del Sanfilippo GE.occasionali eli ignot1. prima di fuggire ed allonte locale.
1 се 1
.
Via Roma, inseguivano ed uccidevano
IG che. benche ferito. gra FIUSCITO =
nel tentat1VO di guadagnare l'uscita del bar salvarsi. secondo emergeva. ia indagini Fin dalle prime giudici di fatti, operata dal ricostruzione dei primo e secondo grado, il carattere essenzialmente punitivo della "spedizione™ organizzzata -nel minimi particolari. in canno del Grassonail e det loro amici. Infatti le due autovetture arano stars.
rubate due giorni. prima rispettivamente..
Ravanusa e fampobello di Licata.due grossi centri urbani lontani da TO Empedoria, e le armi
impegate erano state numerosissime a dotate di altissima potenzialità offensiva.
con un primo rapporto del 25.9.1986. la Polizia
En 1976. di Stato. riferiva che attorne
erano soth ed avevano cominciato. =
gruppi 01 criminalità organizzat che avevano
trovato fertile incentivaziora nel fenomeno della
--- andata disoccupazione giovanile. 059
industriale aggravando.con la CD15! economic E
che aveva colpito TO MP ed altre zone ad esso prossime,dopo un lurgo periodo di pêrsperità
E relativo benessere popolazioni, CAS
consentiva di reclutare gloveni 三
infatti, attività illecite. All'i compiere
2 Q10 in del 1976 gravs
-
crisi economica ed industriale della città della zona avevano avuto luogo primi attentati う
dinamitardi a fini estorsivi in danno di
commercianti e piccoli indistriali della zona.
Nell'anno 1980 il Tribunale di Agrigento- SU
segnalazione delle Autorità di Polizia-sottoponetal a misura di prevenzione RA SE
RA IG, Mllia GI IL ZZ
ESo. OL ESco. AL AS ino
GE e EC SE'a misure di prEVENITONE;
ma la Corte di Appello di Palerme aveva riformatol la decisione dei primi giudici dichiarando nion farsi luogo all'applicazione della misura¨ neit confronti dei medesimi..
Nel periodo immediatamente successivo a tale secondo 11 Tapporto Eveva:provvedimento-che.
accresciuto ig'autorevolezza dei RA e deil loro amici-grano aumentato il numero e liinte ita delle intimidazioni estorsive 0 delle vessazioni in danno degli operatori commerciali.come risultava dalle denuncle presentate 9 da fatti
accertati.
Sempre secondo il rapporto dela Polizia, gruppi delinquenziali. che operavano, a TO MP
erano due.in loftta tra di loro:del primo facevano parte oltre a RA SE. figli RA IG, RA- SA
RA UN, anche altre persone, quali
LI GI, AL ASarino GE. Lindi
GE.vasile OZ ES CO TI
NI; 1altro gruppo sinvece, faceva capo a tviv
SI- NI, eu composto dai parenti SA ed
LB.
La polizia per confermare ed avvalorare la sua tesi che portava a. collocare la strage del Bar
Albano ai contrasto tra i due gruppi- riferiva che in un brevissimo, arco di tempo, nel 1988 erano
SI ER. figlio di Stati ucris:
SE, cugino del ER, NI. SI
dio stesso SI Antonino, mentre 1 fratelli
IG e SA RA erano stati fatti oggetto di colpi di arma da fuoco in Via Roma 01
TO MP ad opera di ingoti, che avevano
Sparato da un automezzo in corsa.
Riferivano, inoltre, gli inquirenti che, sempre tempo, giorni prima della in quel lasso di \dodici
☑
strage del Bar Albano 11 dicottenne SA
GE era stato ucciso dalla esplosione.di una bomba. mentre gra, su di autovettura, risultata rubata, insieme al cugino SI ESco. Nella macchina gli inquirenti che erano stati avvertiti dal SI Fancesco trovavano una pistola cal
7,65 con il numero abraso.
Infine con rapporto 20.119.1986 la polizia denunciava LB s SA e BA AL
quali mandanti dell'eccidio del 24. 9.1986, ed. followell, Jaliatore at oth e autori di diversi delith di estorsione, secondo..
quanta risultava dalle denuncxe E dalle
dechiarazioni rese dalla parti offese AL
UR, SA GE, OM AN e di alcune persone, sentite quali testimon:,ed
RA ed il TIa, per avere. organizzato e gestito all'interno del Circolo Culturale 1
Empedoclino, il gioco d'azzardo.
Nel corso dell'istruzione preliminare venivano acquisiti al processo alcune note in
idate diverse dai carabinieri E della polizi di
Stato, copia del verbale dio semble straordinaria in data 6.11.1986 Sabbmar, il procequento a carico di i roti per tentata estorsions in danaadi Scifo
quelli LO, titolare della Soc. Sogeme.
concernenti 11 danneggiamento ed 11
O di ten t at IV
estorsione in danno di OM AN.
quello relativo alle intimidazioni subite dalla Coop. Gurfa, corrente 10 Alla, quedo COFPRIAPRte
il procedimento penale a (arico di Falzone: LO e
LI "GE imputati in concorsC. Icon
I estorsione
RA, in danno di RI SE, nonché
gli atti relativi all'uccisione di SI
ER all'omicidio 17 danno di SI Antonino. quello a carico di ingoti attinente all'esplosione di colpi di arma da fuoco contro.
RA IG: e SA - la sera del
14.6.1986..
Mentre erare in corso l'istruttoria dell'attuale
Processo, veniva UCC150 in MO SI
NI, che stava rientrando da TO MP,
Ove era stato a far visita a LI
GE, assieme alia moglie IA RI.Gli
a55a55 101 erano quattro. L'escutore materiale, dei delitto, travisato con passamontagna e visiera, era alto e magro e ed aveva un naso: porticatam ente lungo. La sera del 25 glugga,,in via Roma di Forto
MP, : veniva assassinat da due persone
-
travisate. che eranc giunt? a bordo di - una Fiat
figlio di Mala GI, 127, LI ER.
assassinato. a sua voita, il 21.9.1986.
La stessa notte dell'uccisione del ma la NE LL SA, madre. interrogata dal procuratore della Repubblica
di. Agrigento;
in TO Emp e affermava che al'orGIne della "guertă di "mafia" nel corso. :
della quale ella aveva perduto il marito ed il
Repuesfiglio, era il contrasto insorto tra la famiglia, finice RE SA e
-
-
Grassonelli e 1 PY --padre e figlio, per la gestione delle attività di autotrasporti ed il controllo del gioco d'azzardo: attività alle quali costoro erano interessati. La EL
dichiarava, inoltre, di avere appreso dal figlio
ERy che ad uccidere il RA e gli altri nel Bar Albano, erano stati due "palmesi",
ciog due persone provenienti da Palma di
Montechiaro, nonché LB SA ed il figlio AL. Aggiungeva che I particolari dell'eccedio del 21.9.1986 le erano stati riferiti, oltre che dal figlio anche da LI
GE.
Venivano Sentiti anche AC SA. Mallia
SE, Sacco SI, che riferivano altre
notizie sull'attività del SI ER e di altre persone gravitanti nell'ambito del gruppo
!
Albrese, SA, SI.:
Il primo luglio 1986 IA RI, dopo avere affermato che il marito SI NI era stato ucciso per- la sua amicizia COR LI GE,
-
dichiarava che a commettere l'assassinio era stato
SA UA, che, nonostante il passamontagna,
ella aveva visto bene in viso, e di e tà pensato che lui fosse l'omicida, avere visto alla televisione -1'immagine di SA OG. saltato in aria con l'autovettura il 2.9.1986, e di averne avuto la conferma. da LI GE, indotto a.
parlare con l'inganno. La donna, dopo aver fatto altre rivelazioni concernenti 1'occultamento da parte del LI
GE di documenti,: che rigurdavano Sua
attività ed suoi rapporti con RA,
riconosceva nel Corso di una ricognizione personale, nel SA UA l'assassino 21 SUO
marito.
Al termine della formale istrutto 11
-
Agrigento. con ordinanza- in data 15.6.1998,
disponeva 11 rinvio 三 giudizio di RA
SA,. RA UN. TIa
NI, AL ASarino GE LI RO
SI GI. SI ESco. ON
NO Gaetano. GR SE, Racinello AL, LI SE LI SA, SA
UA, HI ER, UT IG,UT.
SE ed LB IO, per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti.
Nel Corso del dibattimento di primo grado svoltosi nella contumacia del solo LI
SE tutti gli imputati con la sola eccezione del LI GE, ( morto suicida in carcere nelle more. del processo), negavanc di
:
avere commesso. i fatti loro contestati E
confermavano gli interrogatori in fase lese 2 testimoni confermata istruttoria.Parti
anche essi ad eccezione di AC salvatore-quanto riferito alla polizia giudiziaria ed ai magistrati,
anche nel corso dei confronti.
Con sentenza in data 22 aprile 1989 la Corte
d'Assise di Agrigento dichiarava RA
SA, RA UN, TIe NI, AL
ASarino GE, SI ES CO. LB
AL. LB SA, SI CH,
SI GI, LI SE e IA SA,
HI ER, UT IG ON SE, nonché SA UA Lokpatch dei reati di associazione di tipo mafioso ed altro e
P
e li condannava a pen ritenuta congruá.
Avverso la sentenza proponevano-appello tutti gli imputati ad eccezione di TI, prosciolto. Nel CORSO del di battimento di secondo grado
IA RI IT, che aveva inviato qualche mese dopo la conclusione del processo di primo grado, una lettera al Presidente della Corte
d'Assise,nella quale affermava di avere accusato a ingiustamente if SA, conferma l'autenticità
della letterale ritrattava le dichiarazioni da lei fatte ai magistrati inquirenti e davanti ai.
giudici della Corte d'Assise.
Con sentenze in data 6 aprile 1990, la corte.
d'Assise d'Appello di Falermo,in riforma della senetnza della Corte d'Assise di Agrigento
dichiarava AL ASerino GE colpevole di trenteta violenza privata, cos) modificata l'originaria imputazione di tentata estorsiona,
escludeva l'aggravante di Cui all'art. 416 bis comma 4 C.P. nei confronti di RA
SA, RA UN TIa NI, AL
ASarino, SI, Albanese AL 2 LB
SA e nel confronti di LB SA,
anche l'aggravante di cui al comma 2 del'art. 416 हो
bis: concedeva a SI GI, RA AL Iacono TI - TA, GR PO, SIl
CH LI SE e-LI SA le attenuanti generiche, le conseguentemente riduceva
Samlemi! la, pena Ta ciascuno inflftta. Assolveva
ER, UT IG, ONs UA,HI
SE ed LB IO dalle imputazioni Toroi
ascritte per non avere commesso i fatti, e ne a ordinava l'immedita scarcerazione.
THanno pr oposto prcorso per cassaziona il
Procuratore Generalex in ordine all'assoluzione del SA e gli imputati7:
Il Procuratore Generale lamenta FerROa
valutazione di risultanze processuali, essenziali al fini della decisione e d utilizzazione di elementi congetturali e. Пon Processuali. In:
particolare lamenta il ricorrente che la Corte di merito- nonostante le attività illecite del
SI : NI, che ragionevolmente 51
inseriscono nella complessa vicenda giudiziaria,
ha valutato i vari momenti in cui si é articolata la partecipazione delle mogliel
IA RI agli atti investigativi ¨ed
istruttori con sospetto- ingenerato dalla stessa 12)
cosciente volontà della teste nel travaglio di esporre stessa e-i suoi figli, ora e sempre, alle conseguenze della sua collaborazione con la giustizia-ed ha ritenuto, erROamente, che la donna fosse animata da sete di vendetta e,
quindi, capace di colpire a caso, eh effetto di un imprecisato ed imprecisabile fenomeno di auto. -ed
etero suggestione;
biil comportamento processuale.
della IA, succesivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado lungi dall'inficiare la credibilità delle prime dichiarazioni accusatorie e a convalidare l'inaffidabilità della teste пе rafforza 11 valore accusatorio;
c)
l'incostanza della IA nell'indicare le modalità dell'omicidio indicativa della iniziale incertezza della stessa nel collaborare con gli inquirenti ed accredita. - 1 intento di volere ella stesse acquisire personalmente elementi di certezza sull'identità dell'assassinio mente
e conseguente a determinarsi;
d)la Corte di merito ha fatto ad elementi congetturali рег
ritenere che la IA abbia superato l'iniziale errore di identificazione, non già per
-una migliore visione della persona postale di 13
fronte, ma per esclusione, avendo percepito che la sua prima-indicazione era errata.
RA SA con i primi 581 motivi.
del ricorso presentati dagli avvocati Grille
Fzarina deduce errore di diritto,e vizi della motivazione, sostenendo: a) che la sentenza, ai fini dell'affermazione di responsabilità 416dell'imputato per il delitto di cui all'art.
c.p.) bis valorizza, oltre ogni misura, quelli che, al
più possono essere considerati meri sospetti, sui quali in definitival" ha fondato 11- -500
giacche la Corte di- meritoconvincimento.
partendo dal presupposto indimostrato che
l'eccidio della famiglia RA, costulitisce una manifestazione tipica e peculiars. della lotta tra organizzazioni criminose. pretende poi, di
Idimosterre da tale fatto l'esistenza di una ch famiglia mafiosa cui le vittime 3 1 'imputato avrebbero fatto parte;
blche in ogni caso, 7
gratuito ed arbitrario ritenere. provata
ن l'esistenza di una associazione delinquenziale con caratteri voluti dall'art. 41 bis per il solo fatto che alcune persone . legate da vincoli di parentela e di amicizia siano rimaste vittime dicizia, 14)
omicidio; C) che l'imputato ė stato ritenuto erROamente responsabile per il reato di violenza privata aggravata in danno di AN SA,
sulle bere fondata unicamente sulle dichiarazioni interessate dei AL, senza dare credito alcuno alle sue dichiarazioni di' che la Corte di merito, in.
relazione al delitto di tentata estorsione in danno del sessa, ha. acriticamente acce ditato, le dichiarazioni di costui ma non ha tenuto conto.
delle prove emerse dall'istruzione dibattimentale ed in particolare поп ha atribuito il giusto valore a loall presente, al colloquio con la la parte offesa del prof. Albano- che 273 consulente del
SA ed aveva curato la pratica di finanz iamento
per conto del RA a che all'appuntamento
Timputato accompagnare dalla figlia.; e) che la fecesi impugnaca лon risponde alla critiche sentenza formulated dalla difesa alla sentenza dei giuddli di Primo grado E fornisce una prova convincente, né della sussistenza del reato di gioco d'a'azzardo.ne della responsabilità del
prevenuto.
deduce mancanza di Con l'ultimo motivo motivazione ed errore di di tto. 15)
de lle
-1 d in go attenuante L evendes
RA UN foon i primi sei uncimarivij denunci a.
violazione di loggo difetto 01 motivazione
riproponendo lo stesso critiche che etia sentenza.
sono state mosse dalla difose ist fratello.
RA IG. salvo qualche diversa sottolineatura di circostanze di fatto quale la Sua posizione di dipendente del SA che non sarebbero state adeguatamente.valutate dalla Corte.
di merito ai fini della decisions. mentre con
1'ultimo motivo deduce erROa applicazione della legge e mancanza assoluta di motivazione/in ordine al diniego della concessione delle attenaunti generiche.
Prostia NI, con 11 primo MOTIVO T100T50
denuncia motivazione apparente = 1218 da laceranti contraddizioni della sentence. in ordine
alla ritenuta responsabilità dell impugato Per 11
melitto di associazione per delinquere di tipo.
mafioso. In particolare འ1་ affermata) che la Corte di merito pur partendo da esattlmerito, principi giuridici, ha finito con -1'affermare la partecipazione del TIa al sodaliz10 criminoso
. kui presupposIQ peraltra erROo della commissione da parte sua di due specifici reati entata estorsione e gioco d'azzardo), giacché é
impossibile ritenere raggiunta la prova della responsabilità in ording ad un determinato reato-ancorché lo stesso sia di partecipazione ad associazione di stampo mafioso-dalla pretesa accertata responsabilità in ording lad altri fåtti
delittuosi: é sfuggito all'attenzione dei giudici che la presenza dell'imputato negli episodi che dovrebbero integrare i reati specifici trova una: sua giustificazione nel rapporto di affinità che legava il TIa al RA
hella carica che egli ricopriva presso il Circolo
bulturale di TO MP 2, quindi. detta
'presenza" si ricollega a circostanze lecite e non può. a meno di specificne indicazioni contrarie.
essere assunta quale espressione del vincolo crimino50: ( ) 11 TIe non USO metodi sofraffattori n21 confronti del Micciché, ma IV
vittima di una truffa .
Nel secondo motivo di gravame 51 sostiene che la
Sentenza impugnata pervenuta all'afferamzione
Hel TIa in ordine al tentativo di estorsione in danno della cooperativa Gurfa con motivazione apparente E contraddittoria. In quanto s1 10.
alle attribuita 51cura valenza probatoria.
dichiarazioni del -D'ND, che sono, invece.
dalla risultanze contraddette smentite penetrante indagine processuali e senza בחני
soggettiva del teste.e sull'attendibilità:
liquida, come illazioni, le precise circostanze indicate dalla difesa a dimostrazione dell'interesse "del D'ND a'ingrossere artificiosamente la vicenda per tentare
.
2
.
1
giustificare davanti ai soci le inadempienze della
Cooperative nell'esecuzione dell'appalto stipulato con ENEL.
fon 11 terzo motivo 51 deduce mancanz 01
motivazione ed erROa valutazione degli gizemntl
01 Prova in obdine alla ritenut responsabilita
ра✓ 31000 dell'imputato damentad'azzardo mentre con l'ultimo motivo mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
della SI CH chiede l'annullamento Spin tumiste der falls in reford sentenza per la estinzione del reato di testimonianza per amministia. 18
AL ASarino GE con il primo secondo.e
+
terzo motivo, lamenta mancanza E manifesta logicità della motivazione, in ordine alla ritenuta sua responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bisy riproponendo sostanzialmente le scesse questioni prospettate Cal ricoZenti
RA, e cioè che la sentenza, contro, ogni dedurre logica, pretende di poter dimostrare dall'eccidio del bar Albano l'esistenza in TO MP di ناد una famGIa,mafiosaYcui le vittime . L'imputato avrebbero. fatto parte-levi t ate e dai mezzi e dalle modalità dell'azione delittuosa.
pretende di far discendere Come conseguenza, non già l'esistenza di un associazione delittuosa che tai: mezzi e modalità ha impieg= 0. come sarebbe logico ma di un associazione e le vittime loro parenti ed amici avrecoaro, fatto .parte: che 10
ogni caso é arbitrario a gratuito ritenere provata i esistenza di un'associazione per delinquere con
! caratteri voluti dall'art. 416 DIS C.P. per il solo fatto che alcune persone legate da vincoli
, di amicizia di parentela, sianc rimaste vittime omicidio: che 11 giudizio sulle relazioni interpersonali deve essere 01 assoluta (9)
neutralità, ove non si dimostri l'illegittimtà sial dei fini comuni, concretamente persequitillsia deil metodi adoperati per raggiungerli,
fini dell'applicazione dell'art. 416 bis,
con altro due motivi il ricorrente denuncial mancanza e manifesta illogicità della motivazionel in ordine alla sussistenza del fatto ed alla colpevolezza dell'imputato per il delitto di tentata violenza privata.
Nell'ultimo motivo- 004 11 ricorrents sostiene che la motivazione in ordine al dinisgol delle attenuanti ageneriche, oltre ad essere
carente é înficiata da un erROa interpretazione della legge penale.poiché l'allarme sociale è una connotazione essenziale del delitto di associazione per delinquere di Stampo mafioso.
Lamenta . inoltre. il ricorrente che la Corte di merito non ha tenuto conto. nal negare l '
generiche. delle condizioni salute dell'imputato.
SI GI denuncia errore di diritto in de l fatto di ordine alfa sussistenza reato Denuncia inoltre, difetto di motivazione per il'dinigo delle attenuanti generichë. 201
fi difera 2 : SI - ESco, con il primo ed articolato motivo di ricorso, la difesa dedRepentato dopod avere esposto le differenze tra la fattispecie quella delineatapreveduta dall'art. 416 bis dall'art. 1 della legge 575/65, sostiene che si pseudi indizi che i giudici di secondo grado per bitenere la :sussistenza della associazione a delinquere: di stampo mafioso facente capo ai
میسر SI,ai SA ed agli LB " hal valorizzato elementi che per-la loro consistenza, sono al
massimo dei sospetti ( quali i suoi rapporti con altre persones ritenute socialmente pericolose);
che potrebbero, al più, giustificare l'applicazione una misura di prevenzione, ma non possono essere assunti a. prova dell'esistenza della ritenuta associazionze- рег delinqure- della partecipazione dei singoli alla associazione e del ruolo di che egli evrebbe svolto nell'ambito dell'associazione medesima., violando così 19 dellaregole che disciplinano la valutazione prova, e lo stessstessoa-Articol 416 Bis C.P.
LB AL . con motivi presentati nel su0
interesse dal difensore deduce violazione degli artt. 475 n. 3 e -524 I e 3Vin relazione.
-- 211
all'art. 446 bis 62 bis 133 C.P. рег еггопе
applicazione della legge penale, travisamento del fatto e vizio della motivazione, in ordine alla responsabilità per AT confermata.
contestatigli diniego delte attenuanti genriche. Quanto alla -responsabilità per il delitto di,
Sp cut all art, 446 bis si sostione che il "problema probatorio nasce e si esaurisce nella valutazione del fatto storico, -16- presunta- estorsione consumata ai danni del OM MIlangele
dalla quale soltanto dovrebbe trarsi la prova dell'inserimento dell'imputato nel ritenuto sodalizio", che contraddistingue negativamente la decisione della Corte di merito .ed evidenzia l'assoluta carenza di prova in ordine al reato associativo per manifesta illogicità ed erronsità
del convittimento, espresso in sentenza- secondo
la esserita estorsione sarebbe. cui dimostrativa dell'inserimento del ricorrente nel
ritenuto Sodalizio criminos0. Nessun altro date rimvenirS nella elemento- Si afferma- ي
sentenza, a meno di non volere considerare quale prova di responsabilità ex art. 416 bis C.P. @L )
legame con il padre, a carico del quale però sono state valutate circostanze di fatto del tutto personali e per questo non estensibili
Infine si rileva la Corte di merito ha omesso.
di valutare circostanze significative per la
posizione del ricorrente. avendo apoditticamente respinto la tes 1 difensiva * secondo cui la sedicente parte offesa OM ANx ha accusato, spinta dall'interesse а mettere in arends founts 143
[difficoltà la concorrenza Hella superficiale valutazione degli atti processuali, laddove si
sostiene che il OM fu costretto a ritirara dal porto uno dei 5001 MEZZI meccanici a causa della superiore prepotenze dell'LB, in
contrasto con le dichiarazioni del teste Pinzello,
secondo cui 11 OM preferl ritirarsi Par
ragioni economiche.
Gli stessi Vizi 11 ricorrente,
riscontrano nella motivazione, che sorregge d i responsabiliti dell'imputato, in giudizio ordine al delitto di Estorsione in danno del OM.
A prescindere dal mancato ris contrO delle dichiarazioni del OM e della deposizione del 25)
MAne,1 asserzione della Corte di merito,
secondo cui -l'LB, invitato ad espletare, il poi eseguito dal OM, avevalservizio '
manifestato la sua indisponibilità ad eseguirlo,
白, secondo il ricorrente, frutto di travisamento!
delle risultanze processuali le quali dimostrano]
che l'LB dimostro la sua disponibilità: ad guire il lavoro, senotahé il giorno dopo, al
momento. di iniziarlo,il suo dipendente MAne, i manovratore del mezzo, per un malessere fiszico non fu in grado di presentarsi sulla banchina: La
Corte , sempre secondo il ricorrents, avrebbe , poi.
omesso di considerare che, essendo stato il lavoroi commissionato al CAPE soltanto i soci di tale consorzio avvedoss i diritto 01 prestare la prøopla opera per cui stromissione dall'incarico appariva agli occhi dell'LB;
una vera e propia ingiustizia. Donde a perere,
del ricorrente la esclusione del dolo di estorsione avrebbe dovuto essere scontata.
Infine, si tiene che la sentenza impugnata merita censura laddove sono State esaminate 2:
disattese la subordinate. doglianze in tema di i attenuanti -generiche proporzione della 241
pena, poiché la motivazione é una motivazione di
"massa"e vengono valutati elementi di fatto che sono estranei al criterio che deve guidare il giudice di merito allorché é chiamato ad applicare gli artt. 62bis e 133 C.p..
La difesa di Albanese SA con il primo motivo di ricorso deduce vizi della motivazione in ordine alla susistenza del delitto di assocazione per delinquere di stampo mafioso, sostenendo che il convincimento dei giudici di merito, é fondato su sospetti e presunzionile non su prove of indizi,
pai quali indurre la süssistenza degli elementi
che caratterizzano, in astratto ed in concreto, la figura del del delitto di cui all'art. 416 bisc.p. della partecipazione alla presunta associazione dell'LB SA, ed il ruolo da lui svolto,
non potendosi condividere l'affermazione della sentenza - secondo cui la strage di TE
MP ега stata la risposta alla faida che aveva opposto i Messine al RA, per il dissidio insorto tra i due gruppi per il monopolio di trasporti, giacché delle risultanze processuali e dalla schede della polizia di Stato, risulta che 251
con LI GE e colloquio confidenziale
R
LB SA, che il RA UN prestò
900.000 lire ad LB AL. Pertanto-si afferma- se tali interessi contraddicono con il presunto dissidio tra l'LB ed il gruppo.
RA in quel periodo , per l'attività di autotrasporti,v'é un elemento inoppugnabilmente documentale dal quale large che all'unico interesse in comune tra SI, SA e gli
ALsi nel campo dei trasporti i SI e Salemi non esitarano a rinunciare, uscendo dalla
CAFE e costituendo autonomamente altro consorzio.
Anche la difesa del ricorrente LB SA
sostiene che giudici,nel ritenere la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di tentativo di estorsione. non hanno valutato l'attendibilità delle dichiarazioni del OM,
né ha individuato elementi che riscontrano le sue dichiarazioni.
Con altro motivo si sostiene che la Corte ha omesso di motivare sulla tesi sostenuta nei motivi di appello dell'astratta configurabilità
litto di cui all'art. 416 c. p., m entre condel delitto l'ultimo motivo deduce difetto di motivazione sul 261
diniego delle attenuanti generiche.
La difesa di RA AL deduce difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di gioco d'azzardo E: sulla colpevolezza.
dell'imputato, nonché mancanza di motivazione in jording al diniego delle attenuanti generiche.
IA SA denuncia, infine, mancanza e
manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del resto di falsa tesimonianza sulla responsabilità dell'imputato, nonché
difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione
1. ricorso del P ocuratore Generale della - Corte
d'Appello di Palermo nei confronti di RA
SA, RA UN, ET NI, AL
ASarino GE, LI SE.. SI
GI,SI ESco, SI IC,
LB AL, LB SA, RA
AL, LI SA, NE IG, Putrone
SE, ON TI TA, GR SE.
LB IO, deve essere dichiarato nammissibile, non avendo rlricfrente presentato i motivi a sostegno dell'impugnazione.. 27 ri ricorso con il quais ti Procuratore Generale.
Denuncia.. in relazione all'assoluzione di Salem:
UA, condannato In primo grado per omiciaio in danno di SI entoning, erROs valutazione
: fini nalla delle risultanze. process decisione e utilizzazione di elementi congetturall.
e non processuali non merita accoglimento.
La sentenza di secondo Greco giunta all'assoluzione dei SA LE .condannato in primo grado, attraverso una serie di considerazioni logiche, basate -50. DATI 01 fatto dimostrano l'inattendibilità, e comunque la scarsa ch attenbilità delle primitive dichiar ioni feserese de l a lle accusatorie 6 0
0 0106 1mneto 01 primo grado 9 UT 1 9. nel 6
0
9
8 formace 15 erROamente sulla quale 51
re nco 08 sentenza 091 Prim 100101.
emplamente considerazioni x11 convinc
2 persuasive, MotivatO
ritrattazione delle accuse da fatta. dapprima con un lettera dirette al Presidente delia Corte
Q A5515e, qualche tempo COPO conclusions 091
processo e, la pronuncia acile encanta di conganna 28
dibattimento di secondo grado, nel corso del quale non si limitó a ritrattare le accuse_ma forni una spiegazione, ritenuta esauriente dei motivi della ritrattazione,
In particolare Tilevato. che la sentenza impugnata, con un complesso di argomenti, la cui validità sul piano logico, appare ineccepibile. ha in primo luogo dimostrato che l'affermazione
-
orGInaria della Cangialosı, di avere riconosciuto hel: SA colui che aveva sparato i due colpi di
contro
- 11 marito. suscita _ non boche f u ci le perplessità per le seguenti ragioni, ampiamente esposte e motivate dal giudici di secondo grado:
a) l'uomo che esplose i due colpi di fucile contro.
11 SI NI aveva il volto travisato da un passamontagna,che EVEVE lasciato libero esclusivamente gli occhi ed 11 naso.e. quindi, pur tenendo conto del fatto che il naso e gli occhi dell'assas no avevano particolarmente colpito la pangialosi rendevporends certamente diffi coltoso il riconoscimento;
bila (circostanza che cangialosi COTE stat accertato. Soffra di apprezabili positivamente
'
deficienze visive, vieppiù aggravate daile فر ح
sfavorevoli condizioni di visibilità; determinate dalia scarsa illuminazione.
dell'assassinio E dalla parziale copertura dei volto dell'omicida, giustificano, sul piano lógico.
11 dubbio del giudici di secondo grado sulia obbiettiva possibilité che la cangialasi potețsse identificare l'uccisore del marito,
c) la donna, nelle diverse dichiarazion: rese anche ad organi diversi, è caduta in errori anche
Vistosi, come 11 numero delle persone che commando“ indicate dasprime componevano 11
ue soie personei quattro e poi im d) la donna nell'indicare le gènesi dei sospetti assassino del marizo Fosse che l'ignoto
SA.in un primo momento afferma _di_evere
dell'imputato per ia prima volta trasmiss10constatato durante una avendo televisiva la notevole somiglianza dell'ass con il giovane SA calogero, rimasto-ailamato ordigno la notte del 9 S ITEMD E 1996 DE un esplosivo, mentre in sode di confronto con
EL MO RI. amise che in realtà, per ia prima volta aveva iniziato a sospettare
dell'immputato avendo dalle EL appreso che 30
SA era l'assassino del marito LI
GI
e) la donna in sede di ricognizione fotografi ca riconobbe nelle foto segnaletiche rammostrategii.
dagli organi ☐ polizia 11 Salemi
UA, nonostante le giovanissime sembianze In
esse riprodotte non presentassero obbiettivamente-
come accertato dal giudici di -secondo grado-apprezzabili elementi di somiglianza com fisionomia dell'imputato, al momento del fatto f in sede Q1 ricognizione personale, due delle persone , che affiancate all imputato,
avevano una età notevolmente superiore a quella 01
costuly.mentre soltanto l'agence Pastora aveva un
etá corrispondente a quella del SA
g) in un primo tempo ia IA indicb nel
Pastore-1'unico che aveva un atà prossima a quella dell imputato -ia Persone che ella aveva visto sparare contro 11 marito, E soltanto,
successivamente, dopo che Venne Pipetuto 18
ricognizione, indicó nel salami,l'assassino; f
.h)l individuazione. del movente nella presunta.
appartenenza del SI Antonino 31
all'organizzazione criminate cape ggiata dai
-nella- sua amicizia con LI RA
ER LI GE e LI GI-
esponenti detta orgaszalone criminale-
presenta forti dubbi e perplessità, avendo-
giudici di primo grado omesso di considerare,
secondo la sentenza impugnata, che il SI-era stato implicato, come riferito dalla -stesse
IA in numerosi reative quindi che talo sua attività delinquenziale , del tutto estranga a quella del gruppo RA potere essere stata-
la causa dell'omicidio;
la IA, nel dibattimento di secondo. 1) -
gra , ha ritrattato le accuse mosse al SA, e ha indicato i motivi ritenuti dalla stessa Corte
validi e persuasivi anche perché confermati dalla genesi e dalle modalità del riconoscimento- che la
11 SA avevano portata ad a ccu s are.
riconoscerlo in sede di ricognizione,
Orbene. i'intervenuta ritrattazione , valutata in sé e nelle sue concrete motivazioni, e le ragioni oggettivamente accertate, che inducevano al dubbio sull'attendibilità del riconoscimento del sálemi,
quale autore del fatto di reato, unite alla 32
mancanza di altri elementi che, "ab estrinseco".
suffraghino le primitive dichiarazioni accusatorie della IA, consentono di ritenere corretta,
sul piano logico e del metodo, la valutazione delle dichiarazioni accusatorie della donna e della successiva ritrattazione di esse, e giustificano la conclusione, adeguatamente motivata,della sentenza impugnata.
La Corte di merito ha. infine, preso in esame il contrasto tra le due perizie circa il numero-dei colpi esplosi, uno secondo 11. perito Mangione dug in base alla perzia collegiale ( la
Ichiarato
IA. aveva dapprima aff che Era statio sparato un solo colpo e soltanto dopo quattro mesi
نامه سير aven ة interrogatori, V affermos che 白 numerosi esplosi due colpi ed è pervenuta alla conclusiong ampiamente motivata, cha 10 stabilire quale delle due perizie fosse esatte,€ quindi 32 uno 0 Que
furono 1 colpi esplosi tenuto conto degli agii altri elementi, ben più significativi, acqusiti al processso ed ala ritrattazione della conna
fini della presentavau scarsa. rilevanza decisone.
In questo contesto probatorio e motivazionale, le censure del ricorrente- Procuratore generale secondo cui _la sentenza impugnata avrebbe erROamente valutato le prove e fondato congetture,nen- meritano decistame su ipotens e considerazioni accogli to, poiche argomentazioni dei giudici di appello, sono sempre
오 intepretati e ancorate a dati di fatto certi,
valutati secondo esatti criteri logici, e non già
, su supposizioni o congetture o il conviuimento della corte.
d'Assise d'Appello non un convincimento:
soggettivo, ita la conseguenza logica e razionale di oggettivi dati di fatto, e pienamente aderente alle risultanze processuali.
RA SA, RA. UN, AL
ASarino CA, SI ESco, LB
slavtore ed LB AL, lamentanto violazione di legge, mancanza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, relativamente alla sussi stenza del delitto di associazione. per delinquere di tipo mafioso, ritenuta dai giudici di merito. Allo scopo di evitare inutili ripetizioni e per ragioni metodologiche e opportuno - prendere insesame gli elementi che, secondo il tipo 33
fis 416 v del codice. penals descrittivo dell'art.
caratterizzano Cola figura criminosa , in rapporto.
alle doglianze esperesse sul piano interpèftativo
e probatorio, avverso la sentenza impugnata.
P-L'art. 416 bis c.p. (che ha colmato una lacuna±
dell'ordinamento, non essendosi più ritenuta nella lotta CONITO ia criminalità organizzata, la fattispecie di associazione per delinquere.
semplice, disciplinata dall'art, 416 c.p., idoneaza ricomprendere tutte le realtà associative RiÙ
complesse, secondo la tipologia che è andata empirica delineandosi attraverso l'osservazione del fenomeni delinquenzialnziali). punisce chiunque organizza, dirige, promuove fa parte di una
associazione di tipo mafioso o camorristico 0 2
queste assimilabili. Secondo il dettato normativo-
al quale il giudice deve attenersi, prescindendo de
Analisi sociologiche SIOTICHE, 0. più in generale, metagiuridiche che devono e: possono essere utilizzate dal legislatore momento prelegistativo e legislativo di P051210ne deila horme.. ma non in sede interpretativa, ba dove rileya unicamente la realtà del dato normativo-la fattispecie criminosa preveduta dall'art. 416-bis 34
C.P. 51 configura quando coloro che ne Ianno
partex si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo-associativo- E della condizione di assoggettamento a di omertà che né deriva per commettere delitti, per acquisire, in modo diretto o indiretto,, ia gestione o comunque il controllo di attività economiche- -di- autorizzazioni di appalti o sevizi-pubblici, per realizzare profitti ingiusti per sé o per altri
L'associazione di tipo- mafioso ai peri dell'associazione per delinquere-di-cui all'art. 416 C.P.-postula l'esistenza-di-une-pluralità di soggetti attivi- trattandosi di fattispecie plurisoggettiva .necessaria. una organizzazione-
che può avere una maggiore o minore articolazione-5
ed un programma volto alla realizzazione di uno dei fini alternativamente previsti 2
descrittivamente enunciati nel tipo desc della norma incriminatrice..
Le novità 01 maggior rilievo della figura delittuosa secondo la previsione dell 'art. 416
C.p. bisk' che la distingue dall'art. 416 C. P. SONO
essenzialmente due: l'eterogeneità degli scopi, che 35:
(dell'oggetto del programma- criminoso- -ed-
ricorso alla forza di intimidazione della associazione per il conseguimento dei fini, propw della medesima
Il requisito della "forza di intimidazione del vincolo associativo", che costituisce l'in sé
dell'associazione di tipo mafioso e dello altro a questa assimilabili, dalla quale deriva;
secondo condizione di il dato normativo- la degli stessi assoggettamento di omertal associati e dei terzi non è una modalità della condotta associativa,ma un elemento strumentale-
come sottolineato dal significato del verbo "si avvalsono", e berettest, non deve necessàriamente Que essere utilzzzata dal singoli associati .ne deve necessariamente ESITIO Cars 1, di volta in volta,
in atti di violenza fisica morals, per. il raggiungimento dei fini alternativamente previsti dalla disposizione incriminatrice. tode con caratcaratterizza, sul piano descrittivo e su quello
ontologico l'associazione di tipo mafioso, secondo
11 modello legals-é condizione 01
assoggettamento che implica uno stato di
soggezione. derivante dalla convinzione di essere 36
esposti. ad un concreto ed ineludibile pericolo di fronte alla forza dell'associazione e di omertal
- che consiste in forma di solidarietà, che ostacola:
o rende più difficoltosa l'opera di prevenzione di repressiona-che dal vincolo associativo deriva per il singolo, all'esterno ma anche all'internol dell'associazione.
3 . La prova dell'esistenza dell'associazione di tipo..mafioso- come delle altre associazioni a
questa assimilabili o assimilate- che pone non pochi problemi, per il carattere della segretezza:
dalle quali sono circondate e dalle condizione di
Omertà e di assoggettamento, interne, ed esterne-:
derivanti dalla forza di intimidazione, che è l'in e di tali associazioni, può essere raggiunta sia aqu 151210ne di Prove Storiche = attraveISO
. da chiamate 10 che rappresentative
2001200 1 REQUISI[1. richiesti dall'art. 192 C. 3
c.p.p. o da. facts concludentia", ossia de fatti d: Per Idonei a provare l'esistenza
.14 dali ass001 100E dalle condotte partecipazione quali la commispone di delitti 0
d: fatti di intimidazione ,palese od occulta per. J
il conseguimento di profitti a venteggio propio o 37
altrui, remizzati con modalità che, secondo l'id quod plerumque accidit, vengono poste in essere da organizzazioni criminale di tipo mafioso) oppure da indizi cioé da dati di fatto corti,nolla lore.
esistenza, precisi univoci concordanti, (art.
9.2 C 3 C.p.p.)che valutati singolarmente e _nel
loro complesso, in modo _da evidenziarne reciproche connessioni o implicazioni, consentano, con l'ausilio di appropiate regole di esperienza.
attraverso un procedimento inferenziale,
improntato al massimo rigore logico,di provare,con la necesseria certezza l'esistenza la pertecipazione al sodalizio criminale. che costituisce, il "thema probandum".
4..La sentenza impugnata, correttamente applicando principi Enunciati, ha ricostruito l'esistenza in TO MP di due associazioni criminali, facenti capo. 1'una, a Grassonelli
SE ed ai figli L GI SA e UN
E
della quale facevano parte anche altre persone ( come il TIa. che aveva sposato la figlia del SE, nonché ND
AL, LI GI, AL ASarino GE)
e l'altra, ai componenti delle famiglie Messina, 38
LB SA che. tendevano. entrambe ad acquisire e mantenere il monopolio su attività
me comerciali, di vario genere, in contrasto tra di loro, sulla base di un complesso notevole di elementi indizianti, certi nella loro esistenza.e valutati,nel loro insieme, secondo corretti criteri.
metodologici ed alla stregua delle regole di comune esperienza, univoci e concordanti.
5. In questa ottica la Corte di merito ha accertato e posto in evidenza che tra il 1984 ed 4997
numerosi membri della famiglia RA e delle famiglie intesa: l'espressione nel suo significato naturale) SI SA, ALs e di altre persone all'una ed alle altre legate da vincoli
01 parentela, di amicizia o di interessi, furono uccisi,o fatti oggetto di attentert Con una
una frequenza ea regolarità cronologica ed una
reciprocità quasi perfetta. 010 presentaw un
.ndubbio rilievo, sul plano probatorio. perché
rivela. secondo le norme di comune esperienza e l'id quod plerumque accidit. e propia logica una vera di vendetta, the può trovare Titors1va 5
mancando altre spregazioni alternative accertate dagli inquirenti о prospettate dagli stessi 39
imputati tuly parenti o amici delle vittime una
spiegazione razionalmente plausibile ed accettabile, aderente alle massime di esperienza-
quali -regole -di giudizio Per corretta valutazione ed interpretazione dei fatti e della realtà solo nell'esistenza di due oraganizzazioni o di due gruppi contrapposti, in lotta tra di loro così come hanno concordamente ritenuto, con dovizia di argomentazioni e considerazioni, dotate
Idi intrinseca validità logica, i giudici di primo chi eVsecondo grado.
Ed invero, secondo gli accertamenti dei giudici
Idi merito:
a) 1 11 marzo 1984 una bomba venne fatta esplodere davanti al bar-RoX gestito dai RA;
(b) il 13.3.1984 venne arrestato, perché in possesso
2 di candelotti di dinamite tale AZ RM
ed il SUCCESSIVO 28.4.1984 scompare ZO
AZ, legato da vincoli di affinità con
LB salvatore;
(c'il 16.9.1984 Venne feriro da ignoti LI
a551eme 三 RA GI, poi UCCISO
IG ed NI nella strage del SE
21.9.1986 e che, secondo le dichiarazioni sia pure " 20
de relato rese dalla moglie, crticamente valutate dai giudici di merito, faceva parte Cella
organizzazione dei RA:
d) il 27.8.1985 venne ucciso in: MO SI
ER, figlio di messsina NI;
gx 1194. 6.1986 vennero esplosi da un auto in transito per via Roma di TO MP alcuni colpi di arma da fuoco ConCro fratelli
RA IG e SA: l'episodio.sempre:
negato dai due interessati, risulta provato in modo]
inequivoco dalle dichiarazioni di alcuni testi presenti che a tale attentato ebbero ad assistere'
f) l'8 luglio 1986 vine buccisolin TO MP
-SI Garlando E SI SE, cugino di nipote di SI NI:
f il 9 9.1986 venne ucci50. Massine NI:
g il 9.9.1986 SA GE di UA, nipote.
di SI NI, mentre stava preparando assime al cugino SI ES 0.520ndo i giudci di merito, un attentato dinamitardo assive
ER , rimase dilaniatc dall'esplosione!
dell'ordigho. che egli portava con Sé in una
autovettura rūbatā, esploso accidentalmente prima!
de tempo stabilito:; 41
1)-11 21.9.1986 un "commando" costituito da quattro
(persone armate di pistole "parabellum" e mitra uccisero RA SE RA IG-
raggiunto e ucciso, mentre: ferito, : cercava di porsi in salvo- OL AL, LI
erano riuniti al bar Albano di GI, mentre
TO MP'
1) il 21.4.1987 in MO venne assassinato
SI NI, amig di LI: GE e Mallia ER che, secondo - le dichiarazioni della moglie IA RI, eza cated e faceva parte del gruppo, cui era legato il LI;
mil 27.4.1987 Venne assassinato ON IL
NI, figlo di RA SE e degli imputati RA SA RA UN 1.
infine il 25 giugno 1987. in un agguato.
erlandop use la vita Malll
- di LI 0
SE..
E La serie di crimini che sono stat post in evidenza dai giudici di merito che ha breve arco 01 tempo, ladeterminato, in un eliminazione di Cinque componenti dei gruppo
SI -SA -LB:e di sette del gruppo
RA, per la sequenza temporale, e 42.
sopratutto, perché attuato con una regolarità quasi simmetrica e reattiva, che evoca l'idea di una¬
faida, che rappresenta il momento centrale della.
ricostruzione. del fatto, & consente, secondo indicato legiuɗdici di merito, che ne hanno
ragioni , con motivazione logicamente aderente e..
adeguata, anche alla stregua. delle regole di -
esperienza, di individuarne, unitamente aagli altri indizi ed elementi di prove acquisiti al processo, la matrice in un conflitto di interessi per il predominio sulle attività commerciali della.
zona, E. Tadesso
ma biddo zjons guides, IL OPER
m esece
In questa prospettiva appare del tutto priva di fondamento la censura del ricorrenti RA
SA е UN, TIe SI ed LB '
SAe AL, secondo cui la strage attuata in TO MP e i delitti ad esse antecedenti
。 susseguentix non hanno alcun valore indiziante,
poiché LB SA ed LB AL
furono prosciolti 10 isttuctoria da tala delitto,giacché- .come rilevano i giudici di
secondo grado-la difficoltà, in mancanza di più
-- 43
precis: ed incisivi elementi prova per
Midentificazione degli autori a 1 mandanti dei singoli delitti non incrina la valenza indGIante
degli episodi criminosifānalizzati e valutati,
Singolarmente nella loro concatenazione, né
preclude che essi. siand assunti quale dato 1
storico. idoneo a fornire la prova
-unitamente ad alori Elementi
o indizi, la dimostrazione dell'esistenza di due organizzazioni criminali in lotte tra. d loro ex delle finalità da esse perseguite.
Del tutto apodittica 9 oltre che infondata,
é, invece, la critica in punto mossa alla sentenza-
impugnat . da: picorrenti RA IG g
UN, allorché affermano che la strage di TO
Empedoclay € stata valutata in modo congetturale parciale perché tra le vittime vi furono anche persone astṭarse, avendo la forte dimostrato che tall persone furuno uccisex Per errore. perché si trovavan: nel bar-come é reso manifesto in modo embemati40- dal fatto che gli assassini inseguirono ed uccisero, con 11 clashco colpo di grazia il SO IG , che, ferito, stava cercando di sottrars all'aggressione,Del pari 44
priva di fondamento é l'assuntoper ricorrenti
RA- secondo cui la sentenza di secondo grado trabrebbe la prová dell'esistenza dell'associazione delinquere esclusivamente dalla strage e dagli omicidi.
Dall' esame della sentenza- impugnata- emerge rea,
chiaramente che tali episodi costituiscono,
soltanto uno degli indizi, forse il più imponente ma non certamente il solo, sui quali i giudici hanno fondato il loro convincimento- -ed-
conseguente giudizio sull'esistenza delle -due
associazioni per delinquere di tipo mafioso 10
della responsabilità degli imputati per il delitto di partecipazione di cui all'art. 446-bis.c.p.
Muovendosi infatti in questa. prospettiva la sentenza impugnata ha posto in evidenza gli altr:
elementi che suffregano e comprovano. L'esistenza associazioni. I
criminel: Udelle due nell'ambito della riconducibilità di esse previsione normativa dell'art. 416 bis c. p.
I giudici di primo e secondo grado hanno, a tale.
عتمد fine valorizzato le dichiarazioni rese
MO, moglie di LI GI e madre di
LI ER, entrambi uccisi il primo, nel bar . 45
Albano.ove si trovava assieme ai Grassonellnelli, ed it
السالمية من seconds immediatamente dopole do IA RI vaixes moglie di SI NI, in realmente.
La MO EL x_ha ,infatti, dichiarato che il marito ed il figlio erano coinvolti negli
RA SE E che tra i affari di
RA ed 1 "cippu" padre e figlio ( cioe
LB AL ad LB SA) esisteva una lotta e che l'orGIne di questa erā - da ricercare contrasti insorti nella gestione dell'attività di autotrasporti e nel controllo-del gioco d'azzardo, alla quale entrambi i" clans".
erano interessati.
La IA, a sua volta, ha dichiarato che il marito. SI NI, frequentava assiduamente
LI GE e RA IG, - con i quali aveva rapporti di affari, anche illeciti.
Sostengono i ricoprente che la motivazione punto dalla sentenza é carente e Viziata Sia
perché le dichiarazioni di entrambe le donne sono de relato = non riscontrate, Sla perché 1s dichiarazioni della MO in ording agli autori 3'uccisione det deila strage di TO MP e del figlio sono.: 46
state ritenute inattendibili così come infondatal
é stata riconosciuta. la deposizione della
IA per l'accusa rivolta a SA UA.
di avere assassinato il marito.
Entrambe ie doglianze sono prive di presio.
Le dichiarazioni "de relato nel sistema del codice abrogato,applicabile nella specie, erano considerate sempre utilizzabili con il nuovo
codice: le dichiarazioni: "de relato" possono essere utlizzate solo se é stato sentito il teste mediato, o siz impossibilie procedere al suo!
esame, per morte per altra cause), vienamente
11 "dicum" dal testg "de utilizzabili, ma relato quando questo non sia stato confermato dal refrente ◊ mon sia possibile acqueyrne la 2 testimonianza.deve essere valutato con particolare scrupolo E. rigore, perché, risolvendosi דו!in introduce nel processo la elemento indiretto. dichiarazione di una terza persone che, que pon sia deve essere da elementi suffragata
Oggettivi di riscontro. oggettivi che tel: principi sono i ora. on pare dubbio dalla Corte di meritox presenti statai temuti valutazione dell attendibilità delle. nella 47
deposizioni. In punts, - delle due testimoni,
jattraverso una analısı esauriente = delle
dichiarazioni rese che hanno trovato- Come la
Corte di merito Tha accertato- un immodiero
Tis contro 17 Elementi di fatto certi, che loggettivamente le suffraganc.
Del-pari infondata é la seconda censura formulata.
!dai ricorrenti. Il giudice, nell'ambito del principio del liber SUO convincimento, può
riconoscere per vere tutte le dichiarazioni rese idal teste o anche soltanto, una parte di 955e ma deve spiegare, in modo coerente sul piano logico e con motivazione congrua, 19 ragioni delia Sua
valutazione di circoscrivere il valore probatorio della deposizione solo ad una parte di esse:Orbene
la- sentenze impugnetz. ha spiegato in -modo esauriente con argomentr logicamente corretti,oltra che plausibili, le ragion: per quo ha ritenuto attendibili 12 dichiarazion delle due d e
✓ concernenti 'esistenza del due "clan" dei contrasti Cal quali erano scaturiti gli omicidi, indicati nalla sentence.ed ha anunciato dati oggettivi che "ab externo" пе confermano l'attendibilità e i momenti di convergenza con le 48
altre risultanze processuali.
Le critiche, quindi, che, sotto il profilo della illogicità della contraddittorietà della valutazione esse, vengone- rivolto- alle dichiarazioni della MO e della Dangialosi
sono prive di fondamento, perché --nessuna contraddizione o vizio logico- nella sequenza argomentativa, con la quale la corte-di
I merita ha giustificato il giudizio sulla attendibilità delle dichiarazioni rese dalle dus donnei, e, quindi, il convincimento aspresso dai giudici di merito implica un apprezzamento. Ĝi
fatto insindacabilo in sede di legittimità-
La Corte di merito ha inoltre esaminato E
valutato le dichiarazioni, res per delege giudizio di primo grado de NE AN
quale affermo che LB SA faceva parte dell'organizzazione mefiose Jos a riconoscendolo tra centinaia di fotografie.= d
averlo incontrato, diverse volte a Catania, ad una volta a Riesi, in casa di [1 onétina,del quala aveva chiesto l'intervento per appianare elcune questioni insorte nell'ambito di un gruppo rafioso nonde' della zona la sua amicizia con SA RM, 59
esponente della mafia agrigentina, condannato per c.. bis ved 4.16 bis Ved ha Posto inil delitto cui all'ar art.
sottolineato gli stretti rapport1 di evidenza amicizia e di affari tra SI NI
AL e SA, , nonché rapporti che
SI NI manteneva con altri esponent i della mafia come La AT incriminato 2
condannato, per associazione per delinquare di tipo mafioso, ed altre persone, condannate fer- lo
stesso,reato..
Infine la Corte di merito, Con ampla convincente motivazione ha accertato e dimostrato,
come i componenti del "clan RA, 1 "
T251 Tesponsabili di numero51 delit :
estorsione tentata a di estorsione danno metodiimprenditori o di commericianti, usando intimidazione per ottenere vantaggi per şe
o per altri: in questa ottica assumono rilievo 1 reiterati tentiv di estorsionE Grassonell:commess1, con metod: intimidatori, da
SE, e dai figli IG, SA, BR e da
AL ASarino nei confronti di
SE, SA Calogero, Lombardo Michele. 2
D'ND TA;
le violenze, subite da AN 50
SA e le intimidazioni estorsive operate ora dai fratelli RA (come to autoriduzioni per le consumazioni nei Bar cittadini, che seppure di scarso rilievo economico, assumono un indubbio-
significato, sotto il profilo considerato, perché
anche esse manifestazione della forza di intimidazione del gruppo) ora da ASarino-Galle-7
(come l'episodio della cessione dell'asseeno l'ingres gratuito nello stadio), che si awaleve-
anche in questo, del nome - dei RA 11
tentativo commesso da LI GI con implite to riferimenta alla. protezione dei RA,di ottenere da OM AN la guardiania della costruenda industria di trasformazione di carne suina.
In questo quadro le censure che tutti ricorrenti, sia pure da angolazioni diverse o
O
D
L
differenti accentuazioni muovono alla sentence impugnata, sotto il profilo della mancanza indizi seria i dai quali indurre l'esistenza, da un punto di vista storico, delle due organizzazioni criminali e dell'illogicità del ragionamento_che
sorregge la conclusione dei giudici di merito, non. sono condivisibili.Jn in primo luogo poiché il visio 51
di illogicità é configurabile soltanto quando sta frutto di un ragionamento- che non obbedisce a canoni logici e razionali per cui le premesse non sono suffragate dalle conclusioni e non anche quando si prospetti e si chieda di valutare diversamente le risultanze processuali o'i dati della realtà storica di interpretare diversamente questioni di fatto,” accertate e valutate, in modo corretto dai giudici di merito;
;
rimanendosi in tal caso nella valutazione di merito;
in secondo luogo perché i fatti,che costituiscono la_ premessa- del- giudizio inferenziale, che caratterizza il procedimento indiziario, valutati globalmente- nelle reciproche connessioni logiche e operative,, alla stregua delle regole di esperienza e del senso comune, giustificano, sul piano induttivo-
deduttivo la conclusione alla quale i giudici sono giunti, con un ragionamento, rigorosamente logice,
dell'esistenza, in TO MP di due diverse associazioni criminali in lotta tra di loro, per il predominio nel settore dei trasporti, di altre attività commerciali e del gioco d'azzardo.
_ Anche il motivo di ricorso, con i quali 52 ricorrenti Grassonelli Bruno salvatore,
TIa,LB: SA ed AL, ASarino
AL GE, SI, criticano l'iter giudici di argomentativo attraverso il quale
appello sono giunti a ritenere che il fattox loro contestato integri la figura del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso.non ha pregio.
Al riguardo la Corte di merito per dimostrare che entrambe le associazioni si sono avvalse della forza di intimidazione del vincolo associativo.e di omertà, ha dello stato di assoggettamento specifici episodi fatto riferimento a
ilpositivamente accertati.e ne ha sottolineato significato ed il valore sul piano porbatorio. In
particolare la sentenza sotolinea 12 minacce esplicite profferite dal RA SE nei confronti di SA GE per indurlo ad assumere il figlio UN ( 59 non assumi UN
tu ssi alora dobbiamo lasciarlo libero;
responsabile di quello che gli succederà; ti può di morte "
succedere male); le scoperte minacce pronunziate da. RA IG nei confronti del
RInelli .per indurlo a ritrattare la denunzia 53
per spaccio di stupefacenti sporta nei confronti di tale AN IN, e BB GE
certe non -51 fanno.... Tu hai moglie figlifigli le minacce di morte rivolte a SA
GE dallo stesso RA IG: alla presenza del fratello SA, per indunlo a
sborsare un cospicuo "pizzu"; le pressioni esercitate SU Erriù SE per andurlo ad.
accettare eil RA in società nella gestione del rifornimento di carburante AGIF di TO
MP; l'autoriduzione del. costo delle
LL consumazioni al ban pretesa ed attuato dai fratelli RA:le circostanza che i fratelli
AL si rivolsero ai RA, perché
persuadessero il catalano a non frequentare il bar quindi, E cessare dalleda essi gestito
Emolestare essi stessi la loro clientela;
il
tentativo operato tramite il LI per ottenere la guardiania del costruendo. stabilimento di trasformazione di carne suina da parte di OM.
AN; la cessione da parte di SA
GE, dopo avere subito una serie di attentati dinamitardi della gestione del_ ristorante:
"L'Ancora" ai RA,con la conseguente 54
Immediata cessazione degli atti 01
intimidazione che pete, ripresero quando riottenne la gestione del locale: 11 monopolio della fornitura della ghiala alle ditte IM E
EL ottenuto con metodi intimidatori di tale portata da indurre i dipen denti della due società
a desistere dall'intenzione di trasferire a TO
MP le rispettive famiglie;
gli altri episodi , costituenti reati, coperti de aminti ritenuti dalla corte di merita, con insindacabile ང་apprezzamento di fatto, non mens significativi degli altri , ai fini della qualifi cazione giuridica dell'associazione La sentenza, esaminando il comportamento- del
LB SA en SI NI, degli
AL e del SA AR , rileva che meno scoperta, ma altrettanto efficace. era la forza di intimidazione esercitata da costoro che, secondo gli accertamenti compiuti dagli inquirenti dichiarazioni del caldeRO e del SA AR,
valutate ed esaminate coticamente dai giudici che ne hanno dimostrato là attendibiità. sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, confutando le argomentazioni difensive - esposte nei motivi di. :
5 5
appello- gooria erano in contatto con mafiosi,quali-il La AT e il Di
IS ed altri-l come emerge, da alcuni episodi,di indubbio significato sintomatico. In
questa prospettiva si colloca, secondo la Corte di merito, l'inter vento del SI - NI nella controversia insorta tra la società MO di
Augello Red Arrigo ed i fratelli SI
CH, ER.ed NI di Villaseta. Costoro
bengché fost soltanto. omoniai .del SI
NI, avvertirono la necessità di rivolgersi a costrui per rient re in possesso della somma di
L. 35.000.000 sborsata all'atto dalle stipulazione del preliminare di acquisto di un fabbricato. dal puili momento che i promittenti venditori si erano resi inadempienti all'obbligazione di trasferiment dell'immobile.ne^intendevano restituire il prezzo.
Il SI riusciva 2 "convincere" costoro restituire alla società "MO" dopo una breve proroga , non solo l'acconto versato di line trentacinque milioni, ma anche interessi per altri nove milioni.Ancor più rivsiatrics sacordo
تی merito, che ha fatto buon Uso delle regole di -- esperienza,l'improvvisa ed 56
apparentemente fortunata ascesa del figlio di
Негойна, NI ER! assassinato nel maggio del
1958) nell'imprenditoria edile, passato da semplice.
muratore a socio di fatto del costruttore edile stefano NI , che non ha mai saputo o potuto.
spiegare adeguatamente, la convenienza del rapporto.
societario ne l'entità dell'apporto 0 dei
conferimenti del socio.
Suc, LB AL, nel corso: della Dal canto verbale esercitata il aggressione violenta
23.10.1986 nei confronti di OM ANx
per indurlo a cedergli l'appalto relativo alla discarica ed al trasporto del carbone dalla banchina al porto, ebbe tra l'altre a pronunciare 1 7
la frase stai attento se ci tien: non. fare una
brutta fine;
tu 10 sai chi sono io ed a chi
appartengo" oftenace che 11 medesimo
OM portasse via una delle Que pala meccaniche la più potente) delle banchina del porto Ove stava eseguendo de: lavori a lui
regolarmente appaltati dalla CAPE.
Infine la sentenza impugnata ha posto in evidenza e dimostrato che tutti - 1 soggettix CHE avevano
subito le- pressioni- E -le intimidazioni dei 52
RA,o degli LB, del Massina des Solemni aveveux degli leAbbaueso. altrise ✓ denunciations. aggressioni di cui rimasti vittime dopo la strage di TO MP e l'arresto degli ALsi e www degli altri,o denunciate immediatamente i fatti. come ad opera di ignoti e soltanto dopo tali avevano eventivindicat come autori i componenti del clan
RA o i due ALsi e gli altril
Pertanto Massunto del ricorrenti RA Salvatore e Bruno TIa, & AL AL le arwan
SA, secondo cui quasi tutti denunciabom immediatamente infatti di cui si é detto.non inficia la valutazione compiuta dai giudici di merito e il significato da questi attribuito al gia cché anche quelli comportamento delle vittime,
aveven delle مهات che fecto denučia subito estorsioni o ne zvevano patiti,non denunciastentativi di estorsione gli autori, che pure 255 1 -conosceva avendo no,
avuto con essi un diretto rapporto.
Del pari priva di pregio é lz ulteriore censura che i predetti ricorrenti muovono alla sentenza impugnata, 0 cau che richieste degli imputati,non sempre hanno. consentito .i!
conseguimento delle finalità perseguite. n primo 58
luogo perché come hanno posto in evidenza- -i giudici di merito, nella maggior parte de degli episodi delittuosi. specificamente contestati agli x imputati, le intimidazioni e le pressioni attuate hanšo portato, al ri sultato voluto, e, quindi,
l'essersi avvalsi della forza intimidatrice
- derivante dal vincolo associativo ha.
sortito l'effetto conseguenziale della condizione-
di assoggettamento e di omertà della vittima, In
secondo luogo, perché, ai fini della configurabilità
non del delitto di associazione di tipo mafioso,
affatto necessario che siaw raggiunto unc-o- piu-
degli scopi alternativamente previsti no teleri
Dal lavori
,ed, in particolare preparatori dall'intervento del Presidente della commissione parlamentare che aveva proposto l'attuale 2
definitiva formulazione della norma incriminatrice infett dal dibattito che ΠΕ segui,. emerge, con
e chiarezza, che si volle richiedere come elemento di fattispecie l'uso della forza di intimidazione in funzione del preseguimento dei fini,indicati nella stessa dispenzione, ma . ΠΟΠ anche conseguimeto degli stessi. Le opinioni espresse in sede di lavori preparatori, Ŕ ciò quelche, più 59
conta sul piano ermeneutico-trovano una decisiva conferma nella previsone dell'ampavante del cid.
|"riciclaggio, che nai termini rei quali formulata, non lascia adito dubbi. che ai fini della sussitenza del reato di associazione
I all in 418 cp. delinquere non é necessario che gli scopi propudi essa siano effettivamente e concretamente raggiunti.
11 giudice, in definitiva, deve accertare, con una
valutazione ex- ante, secondo criteri tipici della prognosi postuma, la sussistenza dello stato.
di assoggettamento e di omerta conseguente alt fatto di avvalersi della forza di intimidazione,
scaturents dal vincolo associativo,
indipendentemente dal raggiungimento delle
finalità che l'associazione o i singoli associati x si prefiggono.
Ai fine inoltre, della sussistenza del delitto "
non é necessario, contrariamente 三 quanto si sostiene dai ricorrenti RA SA e
UN, TIa LB AL E SA, 5
sopratutto da AL Gassaprino. DE 11 raquisito
della forza di intimidazione, dalla quale deriva la condizione di assoggettamento e di omertà degli 60
Siess1 associati dai terzi non. deve dai singolinecessariamente essere utilizzata associati, perché 51 realizzi la condotta di-
partecipazione, né tantomeno che ciascuno consequa il profitto ingiusto. per sédirbttamente
altri.
Infine,, contrariamente a quanto si afferma dai ricorenti predetti, la motivazione della sentenza. sisten doelle impugnata, in relazione all'accertamento delle dine associazioni criminali facenti capo a SO
SE, ai SI agli ALsi ed al SA,ė.
completa perché estesa a tutti gli elementi rilevanti ai fini della fomulazione dei singoli giudizi.xconfluenti in quello decisivo-, pienamente.
aderente ai dati processuali, correttamente
R logica perche 12 proposizioni valutati argomentative che ne costuiscono 11 tessuto snodano secondo una sequenza logicax coerente 9
corretta.
7-Prima di esaminare 1 ricorsi degli imputati Grassonelli Salvatore Bruno, Prestia NI,
! SI CH. LB SA LB
AL Materisarų, poiché tutti gli imputati deducono l'erROa interpretazione della 61
legge, relativamente al concetto di partecipazione associazione di ripo ad mafioso accolto nella sentenza impugnata, Lopportuno рет evitare ripetizioni individuare precisare nate che secondo modello legate, qualificano la condotta tipica,necessaris per la configurabilità
della fattispitudi partecipazione ad associazione,
che sui piano giuriatico presenta una propisa autonoma configurazione,
c.p.-
8.L'art. 416 bis che come si accenato: é
I conducibile sul piano strutturale alla categoria.
dogmatica dei reati plurisoggettive caratterizzati da una pluralità di condottex descritte tutte nel modello legale e nel quale il valore di ognuna g legato all'esistenza ed al valore dell'altra o aitre- prevede due diverse ed Autonome d e lie fattispec19: la costituita, sui plano
oggettivo dalla par one ad una ass avente le caratteristione indicate nel terzo comma dello stesso articolo;
la seconda si concereta in.
di un'attività 01 promozione. CI direzione organizzazione de.
qualificata.
La fattispecie di partecipazione- che anche sul 62
piano probatorio pone i problemi di maggior rilievo- -é; a forma libera , perché il legislatore: :
non descrive-in modo particolareggiato la condotta tipica, enunciandone le. note. che valgono =
caratterizzarla, ma si limita ad affermare che
realizza il delitto preveduto dal primo comma chiunque "fa parte ·dell'associazione. Ne deriva che la condotta di partecipazione può assumere
forma e contenuti diversi e variabili e consiste nel contributo, purché apprezzabile e concreto sulf piano caudale, all'esistenza od al rafforzamento della associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma penale incriminatrice, qualunque €18
ruolo 0 11 Compito che il partecipe svoiga nell'ambito dell' associazione.
Le condotte di partecipazione che, in relazione
dinamisMO proptio delle: al associazioni per-1
delinquere di tipo mafioso, possono assumere 1
contenuti più svariati. P che in considerazione della segretezza che ng circonda l'attività non sono. facilmente. individuabili assumono una
connotazione di maggiore specificità in rapporto
al dato normativo ed alla locuzione usata per 63
individuarla fa parte dell'associazione) nel
senso che esse devono essere caratterizzate sul piano soggettivo da quella che in dottrina viene chiamata 1 affectio societatis ossia. dalla consapevolezza dalla volontà di fare parte della organizzazione criminosa, condividendone sli scopi, alternativamente definiti nel terzo comma dell'art.416 bis sul piano oggettivo dall'inserimento nell'organizzazione che prescinde da formalità ว riti che lo ufficializzano, ben potendo risultare, oltre che da prove dirette o indirette, anche da "facta concludentia", attrave so matico,cioé un comportamento che , sul piano sintomatico, дојдено,del senso dell sottolinei la partecipazione, nel norma, all'attività dell'associazione. Il nucle: strutturale indispensabile per integrare la condotta punibile de! reati di
delinquere di mafios associazione PET
camorristico di altre associazioni a queste tutoria assimilabili. non si riduce ad un semplice accordo. delle volontà.ma richiede un "quid pluris". che con esse deve saldarsi e che consiste nel MOMENTO della costituizione dell'associazioneone, nella predisposizione dei mezzi concretamente 64
finalizzati alla realizzazione del -programma criminoso e, successivamente, da quel minimo di contributo effettivo richiesto dalla norma incriminatrice ed apportato dal singolo per la realizzazione degli scopi dell'associazione.
9-, Alla stregua dei principi enunciati, le censure di RA SA,il chale lamenta violazione di legge, mancanza ed illogicità della-
motivazione, sul punto concernente il giudizio di responsabilità per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, non-
meritano accoltimento.
I giudici di primo e secondo grado. _con
motivazioni Conformix che si integrano e completano, hanno inferito la SUssistenza. _del
delitto contesta to all'imputato, de alcuni dati.
di fatto, certi nella loro esistenza, dotati di delt. indubbia valenza probatoria. I giudici infatti,
)
motivazione. hanno accertato e dimostrato.- con congrua e adeguata che si sottrae alle censure del
: a
RA SA, ricorrente che il al- fratello. IG, SU specifica Essieme
sollecitazione di AL UR ebbe ad imporre a
AN SA di non frequentare il bar (5 ) Garden , gestito dai Falillo, che il predetto era solito frequentare. e cove ـمت stato di
Jubriachazza.molestava oli altri avventori o creava difficoltà ai gestori del locale, L'episodio, che se cond it ricorrente, intrinsecamente insignificante e folcloristico .assume invece,
secondo 1 insindacabile apprezzamento di fatto-
del giudice di merito, fondato su dati di comune.
esperienza, e dell id quod plerunque accidit, un carattere sintomatico di- une tipica metodologia,¨
fondata sulla intimidazione.di tipo mafioso,specie
OVE si Consideri che 1'intervento degli organi erano dimos'Zato impotente. edstatuali 51
infrenare le continue molestie del catalanore che queste cessarono, invece,20 immediatamente dopo
I'intervento del RA IG e dell'ectuals imputato, b) attività di intiaidazione,à fini estor compiuta assleme al fratello IG
secondo gli accertamenti del-giva l di merito,non contestati nella lore correttezza, ai danni
SA GE per indurlo 3 sottostare alla indebita richiesta finanziamento, peraltro itoltremodo vantaggiosa 2 decisiva p e r conseguimento. del monopolio nel campo delle 66
forniture di ghiaia dell'intero gruppo familiars;
c)gli episodi di autoriduzione(fino al 70%) .del
Prezzo delle consumazioni che egli ed i suoi amici facevano al Bar dei AL.
In questo quadro, assolutamente privo di pregio é
,
quale afferma che la l'asserto del ricorrente_
considerare che da sentenza avrebbe omesso di contestati al presunto clan dei tutti i fatti
RA non emerge mai la figura di
RA salvatore e che, in ogni caso, i giudici |
avrebbero omesso di valutare, nel prendere ini considerazione gli episodi relativi al Catalano.
al Sessa ed altri, elementi decisivi, quali la
circostanza che fino al giorno della strage
)
SA per gli organi di polizia RA
gra uno sconosciuto;
l'assenza di rapporti di frequentazione con gli altri coimputati;
la scarsa matrice intimidatoria del פנים comportamentor, non
soltanto perché anche questi dati Sono stati
valutati dai giudici di secondo grado, ma anche perché il difetto di motivazione, sotto il profilo della mancata considerazione di fatti decisivi.
sussiste soltanto quando si tratti di fatti che,
considera ti, avrebbero portato ad una diversase consideraxti, 67
decisione,e non anche quando 11 giudice ha acquisiti fitenuto che il complesso dei fatti, al fini dellaValutati, sono sufficienti decisione.
Le censure ( motivi II III)- con le quali il a ricorrente denuncia denuncia violazione della legge penale e mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine aỲ reat di violenza privata Comme550 in danno del catalano E di commesso estorsione Vin danno del SA sono manifestamente infatti
/ васinfondate. Pro sotto l'apparenza del difetto e della motivazione, inHella contraddittorietà
realtà, si ripropongo in questa sede,sia pure
Botto altro profilo,le stesse questioni tion concernenti la valutazione E la attendibilità delle dichiarazioni del AN e
del sessa già prospettate con i motivi di
appello, e disattese dalla ta Oorte di merito con
un complesso argomentativo esauriente, logicamente aderenta all& risultanze¡coerente 2 pienamente processuali.
In particolare la sentenza ha sottolineato che
(dalle dichiarazioni dei vari testi, valutati nella loro attendibilità intrinseca ed estrinseca, 68
risulta che il RA SA ed il fratello inibirono al AN da continuare a
frequentare il bar dei AL e che il predetto,
per lungo tempo, sottosto all'intimazione. La Corte :
- sulla base delle ha, inoltre, accertato dichiarazioni rese dal SA, valutate in rapporto agli altri elementi processuali, che né suffragano l'attendibilità Poggettėva gettiva, che
1'imputato partecipò al tentativo di estorsione commesso in danno dello stesso SA, e ha Ā,
dimostrato, anche l'assoluta. inconferenza delle critiche formulate dal ricoprente nei motivi di
appello.
Il rilievo del ricorrente il quale sostiene che,
nella valutazione delle dichiarazioni dei AL
e degli altri elementi di prova x acquisiti al processo e concernenti la ritenuta responsabilità
dell'imputato in ordine al delitto di violenza privata 1 giudici di merito avrebbero omesso di 3
valutare il comportamento del AN, successivo al fatto S la Sua amicizia con il RA
IG, mentre per quanto riguarda il tentativo di astraione, avrebbero dato credito alle asserzioni del SA, svalutando erROamente. il Significato 69
della presenza dell'Albano alle discussione tra
I'imputato ed il RA-non é fondato.
La sentenza impugnata, invero, ha spiegato. senza
incorrere. in Vizi logici del discorso in
0
travisamenti di fatto,ed in modo persuasivo, le ragioni per. le ghali ha attribuito piena alle dichiarazioni dei AL E attendibilità del SA e negato ogni rilevanza al comportamento prezenta Successivo del AN ed allav amicizia tra costui e RA IG,ed alla presenza
[dell'Albano durante il colloquio tra RA
SA e IG ed il sessa. Le critiche del ricorrente, si risolvono, quindi, in censure di
fatto , non consentite in questa sede:gli accertamenti i giudizio di fatto) E gli apprezzazementi, ( giudizio valutativo sui fatti),
attraverso i quali il giudice di merito forma il
Suo convincimento, non possono essere investiti dalle censure di travisamento del fatto 0 di illogicità e contraddittorietà della motivazione,
quandoxle critiche riguardino il giudizio sull'attendibilità dei testi 0 delle altre risultanze Processuali se nello spiegare le ragioni della sue scelte ancorché non condivise 20
dalle altre parti processuali il giudice abbia,
come nella correttamente. Specie, applicato principi di metodo e di ordine logico che
presiedono all'accertamento ed alla valutazione.
delle prove. Neppure merita accoglimento l'ultimo motivo con denuncia mancanza di il quale il ricorrente motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, sul rilievo che "l'eventuale concessione o il diniego di esse non possono prescindere da una valutazione personale di Ciascuno imputato 2.
ingresso una valutazione quindi, non può trovare analisi 9 valutazioni di unitaria in materia di tipo personale. La valutazione complessiva delle richieste con le quall più imputati del medesimo reato, invocano la concessione delle attenuanti generiche non comporta nullità della sentenza per mancanza di motivazione, qualora il giudice dimostri di avere tenuto conto della posizione di ciascuno degli imputati E delle situazioni particolari dai singoli prospettate, anche se la motivazione per ragioni di metodo nella redazione della sentenza o per evitare ripetizioni sia unica. orbene dalla sentenza impugnata emerge con estrema chiarezza e precisione che i gia Ludici 1 secondo grado hanno esaminato - E valutato - la posizione di ciascun -imputato, concedendo,
conseguentmente, ad alcuni l'attenuante, negata-in prime cure, e confermato il giudizio negativo per gli altri, dimostrando,, che soltanto per quelli ai quali detta attenuante ė stata conc essa concessa, ricorrevano situazioni particolarividonee
.ad incidere sul giudizio espress0 dai primi
.giudici. I giudici di secondo grado hanno,
rilevanza preminenete allainfatti, attribuito
\concreta gravità dei delitti attribuiti all imputato alla sua personalità,ed ed
¡all'assenza di elementi significativi, a lui favorevoli, che potessero portare ad una diversa decisione. D'altra parte nel ricorso, il
RA non indica quale o quali elementix a lui favorevoliyi giudici di primo grado avrebbero omesso di valutare ma si sono limitati ad una critica negativa in termini astratti e generici,
della motivazione, che ha scarso rilievo, Ove si consideri che la "ratio" e la funzione delle citostanze generiche-che
!in linea di massima, 72
енимые б ancorate 31 parametri dall'art. Vanno
1340 133 C. p. - quelle di adeguare la pena alla gravità
del fatto ed alla personalità dell'autore, forge la necessità che il ricorrente ponga in evidenza
i dati che potrebbero incidere sulla valutazione.
operata dal giudice di merito per concedere le
att i richieste 0 la riduzione della pena
statainflitta dai primi giudici, che
motivataments ritenuta adeguata alla gravità del fatto ed alla personalità dell'autore del reato.
10-. Il motivo, con il quale il RA
UNx lamenta mancanza ed illogicità della motivazione, relativamente alla sua responsabilità
per il delitto di partecipazione alla associazione per delinquere di stampo mafioso, é
infondato.
vizi della Il ricorrente, pur lamentando sede questioni, motivazione, Tipropone in questa disattese, con che Sono state prospettate congrua, ed esente da V1Z1 logici 0 motivazione errori di diritto, nel giudizio di appello, e che
0 prove, che Sonoattengono alla valutazione delle estranee al giudizio di legittimità, quando
! COME 73
del merit, nella specie, il giudice, ne giudizio valutativo e decisionale, abbia interpretato ed apprezzato le risultanze processuali, senza incorrere in travisamenti di fatto, e la conclusione alla quale perviene é la conseguenza logica degli accertamenti e degli aprezzamenti compiuti, che ne costituiscono la premessa.
Invero, contrariamente a quanto sembra opinare il ricorrente, il Vizio di illogocità della motivazione si configura soltanto quando le conclusioni cui il giudice perviene sono prive di incompatibili con le premessegiustificazione
OVVETO si adottano massime di esperienza contrastanti con il senso comune E con i limiti di una plausibile opinablità di apprezzamento, E
non anche quando il giudice valuti, determinate
?cirostanze la cui esistenza non é in alcun modo contestata, in modo diverso, o di esse dia una
lettura differente, da quella proposta dalla difesa dell'imputato.
Nella specie i giudici di merito hanno ritenuto la partecipazione dell'imputato al sodalizio
solo rapporto criminosoX non già sulla base del parenterale, come nel ricor50 si afferma, bensi 74
sulla base di specifici episodi - quali l'estorsione commessa in danno del SA, al quale fu imposta dal padre e dal fratello IG la "riassunzione" dell'im putato, che del fatto era il diretto beneficiario,
mentre le parole in quell'occasione pronunciate dai due evidenziavano il ruolo che lo stesso imputato rivestiva nell'organizzazione; nonchè l'autoriduzio-
ne delle consumazioni o meglio il pagamento, a suo
libito, delle consumazioni, da lui effettuate al Bar
AL assieme ad alcuni membri dell'organizzazione quali il LI ed il OL: elementi questi che, secondo l'apprezzamento dei giudici di merito,
costituiscono due indizi rilevanti dai quali inferi- re, alla stregua del senso comune ed in modo plausi-
bile, l'appartenenza all'organizzazione criminosa,
di cui era capo il padre.
Infine, ed in modo particolare, i giudici di merito hanno ritenuto, quale elemento ulteriore, ma decisi-
vo, per la prova dell'inserimento dell'imputato nella
- che tra le sue attività com- associazione criminale prendeva il giuoco d'azzardo
- la circostanza che lo imputato "organizzava e dirigeva, talvolta, personal-
- come era emerso da numerose testimonianze mente lo svolgimento delle partite di "zecchinetta" o di
"baccarà" contribuendo, così, in modo apprezzabile 75 -
e fattivo, al raggiungimento delle finalità proprie dell'organizzazione criminale del padre.
L'assunto del ricorrente secondo cui il fatto che il SA, subito dopo l'uccisione del padre e del fratello IG e dei loro amici, avesse dato ordine ad un suo dipendente di strappare il libretto di la-
voro dell'imputato dimostrerebbe che il predetto
SA nessuna paura aveva di lui è stato confuta-
to dai giudici di merito i quali hanno, anzi, valo-
rizzato tale episodio per dimostrare la forza di in-
timidazione della organizzazione criminale, proprio perchè con l'eliminazione della maggior parte dei membri dell'associazione e la fuga del RA
SA e dello stesso UN, era venuta meno an-
che la paura nutrita dalla vittima nei confronti di tutti i componenti il clan, compreso il RA
UN.
Si tratta, come è evidente, di un apprezzamento di fatto che, essendo adeguatamente motivato, si sottrae a qualsiasi censura in questa sede, così come sono
incensurabili in questa sede, il significato ed il valore che i giudici di merito hanno ritenuto di at-
tribuire, nel contesto delle altre risultanze pro-
cessuali ed in rapporto alla situazione ambientale,
all'autoriduzione delle consumazioni, ai fini del 76
giudizio circa la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso, disattendendo quello diverso e
minimizzante, che tende ad attribuirgli il ricorrente.
Anche l'ultimo motivo, con il quale si cen-
sura la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e della misura della pe- na, non merita accoglimento.
La Corte di Assise di Appello, come già
si è detto, ha negato le attenuanti generiche al Gras-
sonelli UN, come ad altri imputati del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso ed ha giustificato l'adeguatezza della pena concretamen-
te inflitta, non già per l'astratta pericolosità del reato di cui all'art. 416 bis c.p., bensì, in conside-
razione della concreta gravità dei fatti, dell'inten-
sità del dolo, che ha sorretto l'attività dei singo-
li ed, infine, per la personalità del prevenuto, con-
siderati, in una valutazione globale, quale quella che il giudice deve compiere, prevalenti sulla man-
canza di precedenti penali o giudiziari a carico del
prevenuto. 10. Il motivo, con il quale il TIa, lamenta di-
fetto ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'rat.416 bis c.p.,
è privo di fondamento. 77
I giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto provata la responsabilità del TIa per il delitto di partecipazione ad associazione di stampio mafioso, non sulla base di semplici sospetti o congetture, come si sostiene nel ricorso, ma sulla base di ele-
menti precisi, certi ed aventi un significato univo-
CO, valutati, con rigoroso procedimento logico, sin-
golarmente e nelle reciproche connessioni ed impli- cazioni, e con motivazione completa, perchè estesa a tutti gli elementi ritenuti rilevanti ai fini della decisione, e persuasiva, che non lascia spazio alcu-
no a dubbi ragionevoli sulla sua responsabilità. La
Corte di merito, con una approfondita analisi di tut-
te le risultanze processuali, ha, infatti, desunto il convincimento dell'inserimento del TIa nella organizzazione criminale, creata dal suocero e del
quale facevano parte anche i figli, dai seguenti da-
ti, debitamente accertati e valutati:
- la diretta gestione del gioco d'azzardo nel circo-
lo empedoclino, del quale il TIa era il presiden-
te, controllato dai RA, e rientrante nello ambito delle attività svolte dall'associazione cri-
minale, come accertato sulla base delle risultanze processuali e che, secondo le dichiarazioni della
MO EL, costituiva una delle cause della 78 -
lotta tra gli stessi RA ed il contrapposto gruppo dei SI, degli LB, dei SA%3
la partecipazione, assieme al RA IG,
alla commissione del delitto di estorsione in danno del D'ND per ottenere dalla GURFA la cessione della trattoria "Madonna del Carmine", attraverso la quale la cooperativa espletava, in regime d'appalto,
il servizio di ristorazione per i dipendenti dello
ENEL di TO MP. Anche il motivo con il quale il ricorrente lamenta mancanza ed illogicità di motivazione, rela-
tivamente alla ritenuta responsabilità per il delit-
to di tentata estorsione, che l'imputato avrebbe com+
messo insieme al cognato RA IG, non meri ta accoglimento.
Le critiche, concernenti la valutazione delle dichiarazioni del D'ND, prospettate dalla difesa, sono state confutate dalla sentenza gravata,
la quale ha accertato e dimostrato che tali dichia-
razioni sono state confermate dalle concordi dichiara-
zioni dei testi oculari CA MA e NT Vin-
cenzo, e indirettamente da altri testi, i quali hanno dichiarato che, immediatamente dopo, il D'ND ri-
ferì loro il contenuto, del colloquio avuto con il Grassonelli e il TIa, e parlò delle minacce pro-
: - 79 -
nunciate dai due cognati.
Sostenere, quindi, che le dichiarazioni del D'ND non sono attendibili, perchè egli aveva interesse
ad ingrossare artificiosamente la vicenda per tenta- re di giustificare davanti ai soci le inadempienze della cooperativa nell'esecuzione dell'appalto sti-
pulato con l'ENEL, o che nessun teste era presente
al colloquio, oltre a costituire una congettura, non essendo la tesi difensiva suffragata da elemen-
ti probatori certi, capaci di contrastare le dichia-
razioni del D'ND, significa contrastare il con-
vincimento di merito del giudice,circacirca la valutazio-
ne della rilevanza e dell'attendibilità delle dichia-
razioni dei testi, che, essendo adeguatamente moti-
vato, si sottrae a censura in sede di legittimità,
e dimenticare, nel contempo, che la sentenza ha at-
tribuito peso determinante, ai fini della decisione,
all'attività svolta dal TIa nell'organizzazione del giuoco d'azzardo e delle attività collaterali,
: come emerge dai documenti sequestrati al RA
a Costignole d'Asti.
Anche il motivo con il quale si lamenta mancanza di motivazione ed erROa applicazione della legge penale in ordine al diniego delle attenuanti generiche è infondato, giacchè la sentenza impugnata 80
na, con motivazione adeguata e congrua, respinto la richiesta di concessione delle attenuanti generiche non solo del- formulata dal TIa in considerazione 1
le concrete modalità con le quali il reato è stato realizzato, delle conseguenze che ne sono derivate
e dell'intensità del dolo, secondo i parametri enun-
ciati dall'art.133 comma 1 c.p.
12. La difesa di LB AL censura la sentenza impugnata, sotto il profilo della erro-
nea applicazione della legge penale, del travisamento
del fatto e del vizio di motivazione, in ordine alla confermata responsabilità dell'imputato per i delit- ti di partecipazione ad associazione a delinquere e di estorsione nonchè al diniego delle attenuanti ge-
neriche.
Le critiche, che il ricorrente muove alla sentenza relativamente alla ritenuta sussistenza del
delitto di partecipazione ad associazione per delin-
quere di tipo mafioso, non meritano accoglimento.
La Corte di merito, contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, ha fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato per il delitto di parte-
cipazione all'associazone criminale di tipo mafioso facente capo a SI NI, non sui suoi rappor-
ti con il padre LB SA
- come pure si af- 81
-
ferma nel ricorso - ma su due dati di fatto certi, ai quali i giudici di merito hanno attribuito un valore
indiziante univoco e convergente, e, cioè, la parte-
cipazione del padre e del figlio alla cooperativa
Cape - della quale erano i principali esponenti - e
la gestione in comune dell'impresa familiare, che ave-
va ad oggetto l'attività di autotrasporte, e sulla
deposizione della EL MO, la quale ha di-
chiarato che la lotta tra il "clan" RA e
quello SI, SA ed LB era stata determi-
nata proprio dal contrasto tra i RA e gli Al
banese, padre e figlio, per l'acquisizione del mono-
polio dei trasporti.
La Corte di merito, nel quadro delineato,
ha, inoltre, attribuito un notevole rilievo, quale elemento concorrente, ai fini del giudizio di respon-
sabilità, al fatto di avere l'imputato, nel 1985,
cercato di indurre, con le minacce, OM MI-
langelo, a cedere a lui il contratto per il traspor-
to dell'acqua alla cementeria di TO MP e costretto, assieme al padre, lo stesso OM, che ne aveva ottenuto il sub-appalto, ad associarli nel servizio di scarico del carbone da una nave attrac-
cata al molo del porto empedoclino, ritirando una
delle sue pale meccaniche. 82 -
Da questo complesso di elementi, valutati singolarmente e nel loro complesso, secondo la rego-
la di giudizio dettata dal comma 1 dell'art.192 c.p.p.,
la corte di merito, con un procedimento logico coe-
rentemente e rigorosamente articolato nei suoi vari passaggi, ha inferito la partecipazione dell'imputa-
to al sodalizio criminoso.
Il ricorrente contesta la rilevanza dello episodio avvenuto nel 1985 con il rilievo che - aven do il OM rifiutato più volte di cedere ° di
gestire insieme all'imputato il servizio per il tra-
sporto dell'acqua alla cementiera di TO MP
"una valutazione logica di tale circostanza avrebbe
consentito di ritenere dimostrato che l'LB Al- fonso non era in grado di intimidire ed assoggettare il OM neppure quando era spalleggiato dal padre". La censura è priva di qualsiasi fondamento,
vuoi perchè l'essersi il OM ribellato all'impo sizione dell'Albanese non elimina il significato e la portata delle pressioni esercitate dapprima sullo impiegato della cementiera, perchè revocasse il ser-
vizio, già concesso al OM e le intimidazioni
successivamente poste in essere nei confronti dello stesso OM e, quindi, il valore sintomatico del ww tende a contrastare, nella vuoi perchè essafatto w 83 sua essenza, un giudizio di merito, che non può co-
stituire oggetto di sindacato in sede di legittimità.
I prospettati vizi di travisamento del fatto e di contraddittorietà della motivazione, per-
tanto, non sussistono: le critiche del ricorrente, in sostanza, investono gli accertamenti (giudizi sui fatti) e gli apprezzamenti (giudizi valutativi dei fatti) dei giudici di merito, che, essendo congrua-
mente e logicamente motivati, si sottraggono a qual-
siasi censura in questa sede.
Per le stesse ragioni vanno disattese, anche, le censure di contraddittorietà e di travisamento del fatto, che il ricorrente muove alla sentnza in ordi-
ne alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di estorsione commesso sempre in danno del infatti, che le dichiarazioni OM. Si afferma,
attendibili e sono state erro- del OM non sono neamente valutate, avendo costui associato gli Alba-
nese al lavoro di scarico del carbone, volontariamen-
te e per ragioni economiche, e non già per effetto delle minacce e delle pressioni dell'imputato e del
padre. Ma una critica siffatta si risolve sostanzial- mente in una censura ain fatto, perchè mira contra- stare il convincimento dei giudici di merito, che
hanno ritenuto
- con piena aderenza alle risultanze 84
processuali, ed in particolare alle dichiarazioni del OM, valutate, sotto il profilo dell'atten-
dibilità soggettiva ed oggettiva, con adeguata e con-
grua motivazione che il predetto OM ritirò
- una delle sue pale meccaniche, e più esattamente quel-
la più grande, a seguito delle esplicite minacce nei suoi confronti da parte dei due LB e dell'impli-
cito riferimento all'associazione mafiosa contenuta nella frase pronunciata dall'imputato ("tu sai a chi
io appartengo") ed accettò, per evitare più gravi conseguenze, di associare gli LB nell'esecuzio- ne del sub-appalto.
La sentenza ha, inoltre, preso in esame e
confutato le prospettazioni difensive (e cioè che il OM accettò la proposta del Pezzello, perchè
non poteva da solo svolgere il lavoro affidatogli),
dimostrando come queste fossero non solo carenti di prova, ma anche inverosimili, alla stregua delle re-
gole di comune buon senso, con motivazione adeguata,
che resiste alle critiche del ricorrente.
La tesi, prospettata, in via subordinata,
dal ricorente, il quale sostiene che il fatto attri-
buito all'imputato non configurerebbe il delitto di estorsione, ma, a tutto concedere, quello di violen-
za privata, nessun danno economico avendo subito il 85
OM, è infondata.
Il OM, infatti, avendo ritirato una delle due
pale meccaniche, e associato nel lavoro l'LB,
ha subito un danno, sotto il profilo economico, poi-
chè ha rinunciato all'esecuzione in modo esclusivo del lavoro di scarico della nave e, quindi, al mag-
gior guadagno che ne avrebbe ricavato (qualunque fos- se stato il sistema di pagamento concordato: in ba-
se al numero dei trasporti o per quantità di merce
scaricata giornalmente) e correlativamente 1'imputa-
to ha conseguito un ingiusto profitto, giacchè l'ave-
re ottenuto, con la violenza e l'intimidazione, di
partecipare anch'egli all'esecuzione dell'appalto,
inizialmente attribuito al solo OM, gli consen-
tì di conseguire un indubbio vantaggio sotto il pro-
filo economico, in conseguenza del lavoro svolto. La
dichiarazione del OM, nel dibattimento di pri-
mo grado, costituisce, come esattamente hanno rile-
vato i giudici di merito, una pietosa bugia, smenti-
ta da ciò che nella realtà accadde.
Del pari infondata è l'ulteriore tesi,
prospettata dal ricorrente nei motivi di appello e nel ricorso, secondo cui l'imputato, in quanto socio della cooperativa CAPE che aveva ottenuto l'appal-
to dello scarico del carbone aveva agito nell'eser- - 86
--
cizio di una sua legittima aspettativa.
La sentenza impugnata ha dimostrato, con piena ade-
renza alle risultanze processuali, che l'LB
rifiutò di eseguire il lavoro, a lui offerto, nella sua qualità di socio della CAPE e soltanto quando si rese conto che esso sarebbe proseguito per un periodo più lungo di quello previsto, chiese ed ottenne, ma
con le minacce ed un comportamento gravemente intimi- datorio, il ritiro di una delle due pale del OM.
Pertanto, come ha esattamente ritenuto la Corte di merito, deve escludersi che il fatto commesso dallo imputato integri il reato previsto dall'art.393 c.p.,
poichè manca la condizione che distingue il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, con violenza o minaccia alle persone, dal delitto di estorsione о da altri reati, aventi la stessa mate-
rialità, e cioè il potere concesso dall'ordinamento all'agente di far ricorso al giudice, per far valere il proprio diritto nei confronti della controparte:
l'imputato infatti, avrebbe potuto, ricorrendone le condizioni, agire, davanti al giudice civile per fa-
re valere il suo diritto, soltanto nei confronti del-
la CAPE, in persona dell'amministratore "pro tempore",
e non già contro il terzo, che aveva ottenuto, sulla base di un contratto stipulato con la cooperativa, 87
il subappalto per l'esecuzione del lavoro da quella appaltato.
Infine il motivo, con il quale si lamenta mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, e alla misura della pena in con- creto inflitta, non merita accoglimento.
La sentenza gravata ha negato le circostan- ze attenuanti agli imputati, ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 416 bis, con motivazione adeguata, anche se unica per tutti, in considerazio-
ne della gravità del reato e dell'intensità del dolo,
nonchè, in particolare, dei precedenti penali dello imputato, al quale è stata contestata la recidiva,
ed infine della assenza di elementi, significativi,
da valutare a lui favorevolmente. La stessa motiva-
zione sorregge anche la decisione sul punto relativo alla misura della pena. 14. Per le stesse ragioni va rigettato il motivo di ricorso con il quale LB SA,
denuncia illogicità e mancanza di motivazione, in
ordine alla sua ritenuta responsabilità per il delit-
to di cui all'art. 416 bis c.p.
La Corte di merito, ha, infatti, ritenuto la parteci-
pazione di LB SA all'associazione per delinquere di tipo mafioso, sulla base dei seguenti 88
-
elementi di prova:
le dichiarazioni rese dal NE, specifiche e
---
dettagliate, e particolarmente significative, avendo egli incontrato l'imputato, non soltanto a Catania,
ma anche in Riesi, in casa del Di IS, ove lo
LB si era recato, assieme a due fratelli, per perorare 1'intervento dello stesso Di IS, onde appianare i contrasti insorti in seno "alla famiglia"
del paese di appartenenza dei fratelli LB;
le dichiarazioni di SA GE, il quale riferì
che LB SA ebbe ad accompagnarlo in una clinica privata di Palermo e di avergli successivamen-
te fatto visita assieme a SA AR, condannato
dal Tribunale di Agrigento per associazione a delin-
quere di tipo mafioso%;B
la stretta e solidale comunanza di interessi tra i Messina e gli LB, i quali, pur militando soltan-
to da qualche tempo in cooperative distinte, tutta-
via erano accomunati dall'unico intento di monopoliz- zare il settore degli autotrasporti, nel quale erano da tempo inseriti con dovizia di mezzi e di uomini %;B
le dichiarazioni della MO NN della cui
-
la sentenza, come gi à si è detto ha attendibilità
- dato una esauriente, quanto ineccepibile dimostrazione, attraverso una approfondita ed obbiettiva analisi ·
89
che indicò gli LB, padre e figlio, come compo-
nenti del gruppo contrapposto a quello del Grassonel-
li e affermò che nella lotta tra detti gruppi per il monopolio dei trasporti, nei quali gli LB
erano inseriti, era da ricercare la causa dello scon-
tro tra le due organizzazioni criminali;
le dichiarazioni della IA RI, che ha ri-
badito, sostanzialmente, quanto dichiarato dalla Mon
cada EL;
l'episodio concernente il trasporto dell'acqua alla cementiera di TO MP e l'estorsione in dan-
no del OM AN, che testimoniano dei metodi intimidatori usati dall'LB SA e dal figlio e costituiscono, sul piano effettuale, un ulteriore riscontro delle risultanze delle prove testimoniali e delle dichiarazioni del NE,
peraltro valutate criticamente sia sotto l'aspetto dell'attendibilità oggettiva che soggettiva.
A fronte degli accertamenti e degli apprez zamenti delle risultanze processuali, improntati a rigore logico e metodologicamente corretti, sorretti da una motivazione completa e persuasiva, il ricor-
rente, sostanzialmente si limita a contestare il con-
vincimento dei giudici di merito, con affermazioni generiche ed astratte, prive di aderenza ai dati po- 90
sti a fondamento del giudizio di responsabilità.
Anche il motivo con il quale si denuncia erROa ap-
plicazione della legge e mancanza di motivazione,
in ordine al diniego delle attenuanti generiche non merita accoglimento.
La sentenza, con motivazione congrua e ade-
guata, ha respinto, infatti, la richiesta dell'impu- tato di concessione delle attenuanti predette, sia per la concreta gravità del fatto, che per la perso-
nalità dell'imputato, desunta dai suoi precedenti penali. 12. Il motivo di ricorso con il quale la difesa di SI ESco denuncia violazione di legge e travisamento del fatto, relativamente alla ritenuta sussistenza del delitto di associazione a
:
delinquere di tipo mafioso, è infondato, perchè, co- me si è già detto, la sentenza ha dimostrato, con mo- tivazione che si sottrae a qualsiasi censura, la esi-
stenza di una organizzazione criminale, promossa ed
organizzata da SI NI, che presenta tutti gli elementi tipici dell'associazione per delinquere di tipo mafioso, secondo il modello legale previsto dall'art. 416 bis c.p.
Del pari infondato è il motivo, con il qua-
le si deduce la nullità della motivazione in ord ine - 91 -
alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il de litto di partecipazione a detta associazione.
La Corte di merito ha dimostrato, con un
complesso di argomenti logici ed alla stregua delle conclusioni e dei rilievi tecnici della perizia me-
dico-legale e balistica, criticamente valutati, che
la bomba, collocata nella autovettura A 112, rubata tempo prima, ed esplosa la notte del 9 settembre del
1986, scoppiò, mentre SA GE, che nell'in-
cidente perse la vita, era in macchina e si accinge- va a partire assieme al SI, ed ha sottolineato e posto in evidenza che il fatto avvenne, a circa un
mese di distanza dall'uccisione del padre del Messi- na, ed un mese prima della c.d. strage di TO Empe-
docle, sicchè esso, come emerge dall'analisi degli omicidi avvenuti, in quel torno di tempo, di membri della famiglia RA e di quelli del "clan"
- si inquadra nel- facente capo al defunto suo padre la lotta scoppiata tra le due associazioni crimina-
li -> come è confermato dalle dichiarazioni della Mon
- per il monopolio dei trasporti e del giuoco cada d'azzardo.
La Corte di merito ha poi sottolineato,
nel ricostruire il fatto nei suoi vari momenti, che il SA era uscito definitivamente da casa verso 92
-
ore 22,30-23 per raggiungere il cugino nello spiaz- le nel quale erano gli autocarri della famiglia Mes- ZO
sina e, quindi, diverse ore prima dell'ora nella qua le sarebbero dovuti partire per Priolo, con l'auto-
carro, e che nè l'imputato nè altri hanno fornito
una giustificazione plausibile del perchè l'incontro fosse stato fissato con tale anticipo.
Da questo complesso di dati e di circostan-
la cui rilevanza è stata ampiamente e logicamen- ze,
te evidenziata nella impugnata sentenza, i giudici di appello, con un procedimento logico inferenziale,
improntato a rigore logico e con piena aderenza alle risultanze processuali, sono pervenuti alla conclusio ne, adeguatamente motivata, che i due giovani stavano per preparare un attentato e che la bomba, per cau- se non precisate, ebbe ad esplodere, prima del momen-
to previsto, e che l'episodio, per gli indubbi colle-
gamenti di carattere organizzativi, sottesi alla
preparazione dell'attentato e per le circostanze di tempo nel quale avvenne, fornisce la prova dell'in-
serimento dell'imputato nella organizzazione crimina-
le, capeggiata dal defunto padre.
Il ricorrente, per contrastare il convin-
cimento dei giudici di merito, afferma che la rico-
struzione del fatto, così come prospettata nella 93 1
sentenza impugnata è carente ed illogica ed è frutto di un vistoso travisamento dei fatti e sostiene che l'auto con la bomba era stata portata nel piazzale,
ove solitamente erano parcheggiati gli automezzi del
SI, il giorno precedente, perchè doveva servire per commettere un attentato ai danni degli autocarri di costui.
In questa linea prospetta l'ipotesi che lo scoppio anticipato della bomba fu determinato da cause acci-
dentali e che il SA si venne a trovare casualmen-
te nelle immediate vicinanze del veicolo, mentre si
accingeva a raggiungere a piedi il rimorchio, che doveva essere collegato alla motrice condotta dal
SI.
La Corte di merito ha, però, esaminato l'assunto del ricorrente ed ha dimostrato, in primo luogo, che es- So non è suffragato da alcun elemento probatorio,
ed, in secondo luogo - attraverso un complesso di argomentazioni e di considerazioni assolutamente ineccepibili, sia dal punto di vista logico che sot-
to l'aspetto tecnico che esso è smentito dalle con-
-
clusioni peritali ed inverosimile. In questo quadro le censure del ricorrente, che proprio sulla diversa ricostruzione del fatto fonda il nucleo della criti- ca alla sentenza impugnata, oltre ad essere prive - 94
-
di qualsiasi fondamento, alla luce delle risultanze processuali, sotto l'apparenza del travisamento del
fatto e dell'illogicità della motivazione, in realtà
propongono una diversa lettura del materiale probato-
rio che esula dal sindacato di questa Corte.
Anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizi della motivazione ed erROa applicazio- ne della legge, relativamente alla mancata concessio- ne delle attenuanti generiche, non merita accoglimento.
La motivaizone è, invero, adeguata e non presenta vizi logici o giuridic, poichè i giudici di appello hanno respinto la richiesta formulata dai difensori nei motivi di gravame, in considerazione della gravità in concreto dei fatti all'imputato con- 1
testati e dell'intensità del dolo, con il quale il reato è stato commesso. I detti giudici, infine, han no enunciato i criteri seguiti nella concreta deter-
minazione della pena, ed hanno ritenuto che essa adeguata alla gravità del fatto ed alla personalità
dell'imputato.
I l reato di giuoco d'azzardo, contestato a Grassonel-
li SA, RA UN, TIa NI, SI
RO GI, RA AL, ON TI
TA e GR SE, e i reati di falsa testimo-
nianza, contestati a LI SE, SI MI 95 le e LI SA, nonchè quello di violenza pri-
vata contestato a AL ASarimbo GE, vanno dichiarati estinti per intervenuta amnistia, ai sen-
si dell'art.152 c.p.p. del 1930.
La Corte di ASazione, infatti, in pendenza di una causa estintiva del reato, può applicare l'assoluzio- ne, nel merito con formula ampia soltanto quando da-
gli atti già risulti la prova evidente della comple- ta innocenza dell'imputato e dell'insussistenza del fatto ° della sua non incriminabilità. L'evidenza dell'innocenza deve risultare, cioè, dalla valutazio-
ne degli elementi probatori e dalla ricostruzione
del fatto operata dai giudici di merito. Tale situa-
zione, nella specie non ricorre, avendo i giudici di primo e secondo grado enunciato e valutato, secondo un corretto schema logico, le prove acquisite e le
altre risultanze processuali, sulla base delle quali hanno affermato la responsabilità degli imputati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di ASazione
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore
Generale nei confronti di RA SA,
÷ RA UN, TIa NI, AL ASarino
GE, LI SE, SI GI, SI
ESco, SI CH, LB AL, AL- 96
se SA, NI AL, LI SA,
UT IG, UT SE, ON TI
TA, GR SE, LB IO e lo rigetta nei confronti di SA UA. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RA SA nel capo con-
cernente il reato di giuoco d'azzardo che dichiara estinto per amnistia, ed elimina la pena di mesi due di reclusione;
RA UN, nel capo concernen-
te il reato di giuoco d'azzardo, che dichiara estin-
to per amnistia, ed elimina la pena di due mesi di reclusione%3B TIa NI, nel capo concernente il reato di esercizio di giuoco d'azzardo, che dichiara estinto per amnistia ed alimina la pena di due mesi di reclusione;
AL ASarino GE, nel capo concernente il reato di tentata violenza privata,
che dichiara estinto per amnistia, ed elimina la pena di mesi quattro di reclusione;
LI SE, Messina Michele e LI SA nei capi concernen- ti il delitto di falsa testimonianza, che dichiara estinto per amnistia;
SI GI, NI
AL, ON TI TA e GR SE
nei capi concernenti il reato di esercizio di giuoco d'azzardo, che dichiara estinto per amnistia.
Rigetta, nel resto, i ricorsi di RA AT 95 re, RA UN, TIa NI, AL ASa-
rino GE. Rigetta i ricorsi di SI RA SCO, LB AL e LB SA, che con-
danna, in solido, al pagamento delle spese del pro-
cedimento e, ciascuno, al versamento della somma di
L.200.000 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 25.2.1991
IL PRESIDENTE
lonar lamina Ecc.Dott. CARNEVALE CORRADO
IL CONSIGLIERE/ESTENSORE
Dott. SERIANNI VINCENZO
IL COLLABORATORE DI CANCELLERA
Bellists Innocenze
Depositata in Cancelleria
L
11 - 6 GIU. 1991
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11 RA fu Visto "permanere al Bar in
3 successivamente. nel a carico dei SA
1 associazione mira a. realizzare, e quindi