Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/1991, n. 6203
CASS
Sentenza 25 febbraio 1991

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Ai fini della configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso non è necessario che siano raggiunti effettivamente e concretamente uno o più degli scopi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, ne' è necessario che la forza di intimidazione, dalla quale derivi la condizione di assoggettamento e di omertà degli stessi associati e dei terzi, sia utilizzata dai singoli associati perché si realizzi la condizione di partecipazione, ne' tantomeno che ciascuno consegua direttamente il profitto ingiusto, per sè o altri.

La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso può assumere forma e contenuti diversi e variabili e consiste nel contributo, purché apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza od al rafforzamento dell'associazione e, quindi, nella realizzazione dell'offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma penale incriminatrice qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell'ambito dell'associazione.

L'associazione di tipo mafioso, al pari dell'associazione per delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. - postula l'esistenza di una pluralità di soggetti attivi - trattandosi di fattispecie plurisoggettiva necessaria, una organizzazione che può avere una maggiore o minore articolazione, ed un programma volto alla realizzazione di uno dei fini, alternativamente previsti e descrittivamente enunciati, nel tipo descrittivo della norma incriminatrice. Le novità di maggior rilievo della figura delittuosa secondo la previsione dell'art. 416 bis. cod. pen. che la distingue dall'art. 416 cod. pen., sono essenzialmente due: l'eterogeneità degli scopi, che l'associazione mira a realizzare, e quindi dell'oggetto del programma criminoso, ed il ricorso alla forza di intimidazione della associazione, per il conseguimento dei fini propri della medesima. Il requisito della "forza di intimidazione del vincolo associativo", che costituisce l'"in sè" dell'associazione di tipo mafioso, e delle altre a questa assimilabili, dalla quale deriva - secondo il dato normativo - la condizione di assoggettamento e di omertà degli stessi associati e dei terzi non è una modalità della condotta associativa, ma un elemento strumentale, come sottolineato dal significato del verbo "si avvalgono", ma, peraltro, non deve necessariamente essere utilizzata dai singoli associati, ne' deve necessariamente estrinsecarsi, di volta in volta, in atti di violenza fisica o morale, per il raggiungimento dei fini alternativamente previsti dalla disposizione incriminatrice, perché ciò che caratterizza, sul piano descrittivo e su quello ontologico, l'associazione di tipo mafioso, secondo il modello legale è la condizione di assoggettamento (che implica uno stato di soggezione, derivante dalla convinzione di essere esposti da un concreto ed ineludibile pericolo di fronte alla forza dell'associazione) e di omertà che consiste in forma di solidarietà, che ostacola o rende più difficoltosa l'opera di prevenzione e di repressione che dal vincolo associativo deriva per il singolo, all'esterno, ma anche all'interno dell'associazione).

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  • 2Note in tema di decisioni implicite dei soci nelle società di capitali (nota a Cass., Sez. Un., 29 agosto 2008, n. 21933)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/1991, n. 6203
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6203
Data del deposito : 25 febbraio 1991

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