Art. 241. Documenti falsi 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 537, il giudice, se ritiene la falsita' di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
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- 1. Verbale di udienza fa piena prova? (Cass. 40756/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 novembre 2021
[…] Confortano tale interpretazione "l'art. 241 c.p.p., che, in tema di "documenti falsi", lascia chiaramente intendere come l'accertamento di falsità di atti cui consegue la trasmissione al pubblico ministero spetti al giudice che procede, […]
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Giurisprudenza • 26
- 1. Trib. Firenze, sentenza 31/10/2024, n. 3401Provvedimento: […] In tal senso l'art. 241 cod. proc. pen. in tema di “documenti falsi”, lascia chiaramente intendere come l'accertamento di falsità di atti cui consegue la trasmissione al pubblico ministero spetti al giudice che procede.Leggi di più...
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