Articolo 241 del Codice di procedura penale
Articolo 240Articolo 224 bis
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24 ottobre 1989
Art. 241. Documenti falsi 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 537, il giudice, se ritiene la falsita' di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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