Sentenza 10 giugno 1989
Massime • 4
Per la configurabilità del tentativo di concussione è sufficiente che il pubblico ufficiale faccia la richiesta di denaro o altra utilità, avvalendosi della sua situazione di preminenza sul privato; è indifferente invece il reale verificarsi dello stato di soggezione della vittima. ( V mass n 170685; ( V mass n 158538).*
Ai fini della configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso è necessario che sussistano tre elementi specializzanti: la forza intimidatoria promanante dal vincolo associativo, la condizione di assoggettamento, la condizione dell'omertà. Perché sussista omertà è sufficiente che il rifiuto a collaborare con gli organi dello stato sia sufficientemente diffuso, anche se non generale; che tale atteggiamento sia dovuto alla paura non tanto di danni all'integrità della propria persona, ma anche solo alla attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti; che sussista la diffusa convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria - denunciando il singolo che compie l'attività intimidatoria - non impedirà che si abbiano ritorsioni dannose per la ramificazione dell'associazione, la sua efficienza, la sussistenza di altri soggetti non identificabili e forniti di un potere sufficiente per danneggiare chi ha osato contrapporsi. Tra le possibili ritorsioni, che portano ad un assoggettamento ed alla necessità dell'omertà, vi è anche quella che possa mettere a rischio la pratica possibilità di continuare a lavorare ed apra la prospettiva allarmante di dovere chiudere la propria impresa, perché altri, partecipanti all'associazione o da essa influenzati, hanno la concreta possibilità di escludere dagli appalti colui che si è ribellato alle pretese. A tale ultimo fine non è necessario che le conseguenze minacciate si verifichino, ma è sufficiente che esse ingenerino il ragionevole timore che induca al silenzio ed all'omertà. Queste ultime infatti indicano l'obiettivo che l'associazione tende a realizzare e costituiscono un possibile posterius e non un prius logico o cronologico.*
In tema di criteri differenziali tra concussione e corruzione non rileva tanto la circostanza delle contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio, quanto la condotta del pubblico ufficiale, il quale, nel caso di concussione deve avere creato o insinuato nel soggetto passivo uno stato di paura o di terrore atto ad eliderne la volontà, di guisa che sia costretto o indotto ad esaudire la illecita pretesa al fine di evitare nocumento. Ne' è rilevante al fine di ritenere sussistente una ipotesi di reato anziché l'altra, il fatto che l'iniziativa sia stata presa dal pubblico ufficiale. Sia quest'ultimo elemento che quello dell'illegittimità dell'atto hanno quindi soltanto valore sintomatico.*
In tema di concussione la promessa di denaro o di altra utilità è sufficiente per la consumazione del reato solo quando il fatto concussivo sia unico e relativo ad uno specifico atto e non quando la forza intimidatrice del pubblico ufficiale tenda non solo ad operare in relazione ad un primo atto, ma anche nel futuro in riferimento ad una pluralità di Atti e di comportamenti fortemente dilazionati nel tempo. (nella specie è stato ritenuto che la promessa di dazione di una tangente, influenzata dalla incombente minaccia della rappresaglia del pubblico ufficiale ove non si aderisse alla sua pretesa, per ottenere un primo appalto aveva perfezionato il reato. È stato però precisato che l'originaria promessa per gli appalti ulteriori costituiva soltanto una generica adesione ad una proposta che, per essere operante, aveva bisogno del realizzarsi di successive condizioni: nuove occasioni di appalto; continuazione nella zona, dell'attività da parte delle imprese; convenienza del pagamento della tangente; sussistenza attuale del potere del pubblico ufficiale).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/1989, n. 11204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11204 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1989 |
Testo completo
11 1204/204
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 10.6.89
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ab ju
SENTENZA SEZIONE PENALE VI^
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 1852
Dott. ROMBI PARIDE Presidente
1. Dott. MORO ALFREDO CARLO Consigliere REGISTRO GENERALE
2. >>>> AG UI >>> N. 28989/188
3. >>> >>> P HA DI CASSAZIONE
TERESI RENATO
copie studio 4. >>> AR EO
26070 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ELLIERE sul ricorso proposto da
CONTE SUPREMA DI CASSAZIONE MIRELLA, n. 10.3.1982 SCHMID
-
UFFICIO COPIE GUERCI NICOLA 11 27.5.1934
Rilasciata copia studio BR EURO UI " 4.9.1949 H. F BOVIO PIER UI U
8.11.1943 per diritt DIC. 1985Dtc.26.20 Egy. c/ S
IL CANCELLIERE
n. 26.5.1937 - TEARDO ALBERTO,
ABRATE DOMENICO, " 18.5.1936 CERIE SUPREMA DI CASSAZIONE ANGELO, " 29.8.1941 UFFICIO COPIE BENAZZO
-
Rilasciata copia ROBERTO, 1.X.1950 studio BORDERO сю MARCELLO, H 14.5.1928 BORGHI
L. 76000 per diritti
BOTTINO LORENZO, " 8.10.1943
$4 OTT 1990
IL CANCELLIERE BU GI, " 2.1.1952
BUZZI -BR, 30.9.1941
GAPELLO. UI LEO, 2.6.1935-
Mod 82
PAOLO, n. 21.8.1941 CAVIGLIA studio DE DEMINICIS MASSIMO, " 2.1.1944
26000 GAGGEROSivin
-
NINO, " 3.10.1921
P
| 20 MAG, 1993 SANGALLI GIANFRANCO, 9.12.1927
IL CANCELLARE. SICCARDI ROBERTO, 11 5.12.1930
MAURO, " 17.2.1949 TESTA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE Avverso la sentenza 22.1.1988 della Corte d'Appel-
Rilasci cop studiolo di Genova.
ALU' per dirit:j L.78000800quy π| 20 NOV 1993 IL CANCELLIEREPANC Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relaz. fatta dal Consigliere CORTE CASSAZIONE dott. Alfredo AR Moro.
Richieste copia studio dal Się AMARA
136000 per diritti L Udite, le parti civili, avv. Raimondo Romano del 1 AGO 2000 il
IL CANCELLIERE foro di Genova. LIRE 10000
CANCELLERIA Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Carmine fecere.
1418687 che ha concluso per l'accoglimento dei motivi del
1418688
H669817 ricorso di P.G. A.C.R. ad altra sezione della C.
Appello Genova per nuovo esame: 1) per difetto di DIRITTI
motivazione sul punto "omertà" quanto all'accusa ex- art. 416 bis;
2) per difetto di motivazione sui pun
DIRITTI DI ti relativi ai capi d'imputazione 16)17) e 18) per Teardo e BU quanto al "dubbio" per equivocità ed
AND FINA ambiguità apoditticamente affermata, ma non specifi - 3 ==
cata; 3) difetto di motivazione delle assoluzioni di
TE, CA e BU dall'imputazione di associa-
zione per delinquere come contestata, per insuffi-
cienza di prove con riferimento a "incertezze" rife-
rite ad elementi di prova estranei al processo e di
indagini non ancora compiute. In accoglimento del motivo di cui al punto n.7 di RD, annullamento per difetto di motivazione sulla "diversità del fat to" nel disporre l'annullamento della sentenza di 1°
grado e la trasmissione degli atti al P.M.; il ri-
getto nel resto il ricorso del RD e tutti gli al
.
tri ricorsi;
l'inammissibilità del ricorso di Guer-
ci per omessa presentazione dei motivi.
Uditi:
- IL difensore di OV AR RI del foro di
Torino;
- Il difensore di ZZ, avv. Piola Enrico del fo-
☐
di Acqui Terme;
ro
Il difensore di AN, avv. Ramella Umberto del
-
foro di Genova%;B
- Il difensore di LL, avv. Zaccone Cesare del foro di Torino;
- Il difensore di TE, avv. Scamarcio Gaetano del foro di Roma%; - 4 =
Il difensore di De DO, avv. Chirò Antonio
del foro di ON;
B
Il difensore di BU, avv. Lozzi Gilberto del fo ro di Torino;
IL difensore di ER, avv. Rossomando Antonio
del foro di Torino%;B
- Il difensore di BR, avv. Russo NI del foro di ON%;B
- Il difensore di BR, avv. Gallo Marcello del foro di Torino%;B
- Il difensore di CH, ZI e RD, avv. Ro-
manelli Silvio del foro di Genova;
B
Il difensore di RD, avv. Chiusano Vittorio del foro di Torino%3B
CONSIDERAZIONI IN FATTO
La Corte d'Appello di Genova con senten- za in data 22.1.1988 - emetteva tra l'altro le se-
guenti pronunce:
a) confermava la sentenza del Tribunale di Savo-
na del 14/X/85 appellata da LL EO UI con la
quale lo stesso veniva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 23 legge 18.4.1975 n. 110 e con
dannato alla pena di mesi quattro di reclusione e lire 200.000= di multa%3B - 5 =
b) dichiarava - in parziale riforma della senten-
za del Tribunale di ON, emessa in data 8.8.1985-
gli imputati, RD, TE, ZZ, RD, Bor-
ghi, UO, LL, De DO, ER, Sangal-
li, CC colpevoli di un unico reato di associa zione per delinquere (il RD, il RG, il Ca-
pello, il De DO, il AN e il Siccardi ai
sensi dell'art.416 comma primo C.P e l'TE, il
•
ZZ, il RD, il OS e il ER ai sensi
dell'art. 416 commi secondo e ultimo) così modifica-
te le originarie imputazioni di associazione per de linquere e di associazione di tipo mafioso continua te%3
c) dichiarava RD, RG e De Dominicis col-
pevoli, in concorso tra loro, del reato di concus-
и
sione (art. 317 c.p.) in danno di OR LO ш
ў
у
e il RD colpevole del reato di ricettazione.
(648 comma primo);
d) dichiarava RD, LL, TE, AN e
CC colpevoli, in concorso tra loro, del delit-
to di concussione continuata, tentata e consumata
(art. 81 cpv. 56,110,112 n.1, 317,61 n. 7) ai danni di AZ PI NT, di MO NI, di
RT AM, di De PP RI, di De Fi-
lippo RO, di NO RI, di CC LO;
- 6
e) dichiarava RG e GU colpevoli del de-
litto di concussione, in concorso tra loro, ai dan-
ni di IN ST (art.110,317,61 n.7);
f) dichiarava RD, LL e CC colpe-
voli, in concorso tra loro, del delitto di estorsio ne continuata (art.81 cpv., 110,629, 61 n. 7)
- CO-
sì modificata l'originaria imputazione di concussio ne aggravata - ai danni di IO OS e di
AZ PI NT relativamente agli appalti ag-
giudicati presso il Comune di GH NT Spi-
rito%3
g) dichiarava RD e CC colpevoli, in con corso tra loro, del delitto di estorsione (art.629
c.p.) ai danni di IO TO relativamente al l'appalto aggiudicato presso il Comune di ON il
12.8.1980;
h) dichiarava RD, LL e CC colpevo li, in concorso tra loro, del delitto di estorsione aggravata (art.110,629,61 n.7) ai danni di GH za PI NT riguardo all'appalto aggiudicato pres So il Comune di Finale Ligure nel gennaio 1980;
i) dichiarava RD e il LL colpevoli, in concorso tra loro, del delitto di tentata estorsio-
ne (art. 110,56,629) ai danni di MO con riguar-
do all'appalto aggiudicato presso il Comune di Savo - 7 =
na nel marzo 1981;
1) dichiarava il ZZ e il De DO colpe voli in concorso tra loro del delitto di interesse privato in atti di ufficio%;B
m) dichiarava ER colpevole del reato di ten tata concussione ai danni di CA NZ, Cra
viotto MM e GI UI (art. 56,317);
n) dichiarava CC colpevole del reato di cui agli art.81 cpv. C.P. e 50 D.P.R. 26.X.1972 n.633
limitatamente alle diciotto fatture emesse in data successiva al 10.7.1980;
o) dichiarava RD colpevole del reato di inte- g n lli resse privato in atti di ufficio relativamente alla A
la deliberazione della Giunta regionale concernente
Villa Gambiero in ON;
p) dichiarava CC e TE colpevoli del rea to di interesse privato in atti di ufficio commesso
il 5.9.1979 in Albenga;
q) concedeva a RD, TE, ZZ, RD,
RG, OS, LL, De DO, ER, Sic-
opposite) cardi e TE le attenuanti generiche che dichiara al EA e prevalenti sulle aggravant. contestate equivalenti alle aggravanti contestate, agli altri imputati e riduceva conseguentemente le pene inflit (appona ily ü M M te%;B
r) assolveva BU, CA e TE dal reato - 8 = I
di associazione a delinquere di cui all'art.416 per insufficienza di prove%3B
s) assolveva il RD e il BU dai reati di storsione aggravata, di detenzione di esplosivo, di disastro doloso per insufficienza di prove;
t) assolveva inoltre per insufficienza di prove il ER e il TI in ordine al reato di con-
cussione di cui al capo 21%; il OV dalla concus -
sione in danno di AZ, la CH dal reato di favoreggiamento personale, il TE e il UN dal reato di interesse privato in atti di ufficio di cui al capo 39);
v) confermava nel resto l'impugnata sentenza, con
dannando gli imputati, per cui era stata affermata
la responsabilità penale e per cui vi era costitu-
zione di parte civile, alle spese nei confronti del le stesse.
Hanno proposto ricorso avverso la sentenza
sopra indicata il P.G. nei confronti di RD, Aba
te, ZZ, RD, RG, TI, OS, Capel
lo, CA, De DO, ER, AN, Sic-
cardi e TE nonchè, in proprio, gli imputati Aba-
te, ZZ, RD, RG, TI, OS, OS,
LL, CA, De DO, ER, AN,
CH, CC, TE, GU, UN e Bovio. - 9 == IL Guerci non ha presentato motivi a SO-
stegno del suo ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
- PREMESSA
Deve essere innanzi tutto dichiarato inam
- per omessa presentazione dei motivi
- il missibile ricorso del GU. Per una migliore trattazione dei problemi prospettati nei vari ricorsi appare opportuno segui-
re on l'ordine dei vari ricorrenti, e dei diversi motivi di ricorso da ciascuno di essi prospettati, ma le questioni sollevate che possono essere comuni
-
o che coinvolgono interpretazioni delle risultanze l l
processuali valutate in modo opposto dal P.G. ricor A rente ovvero dagli imputati, il primo chiedendo lo annullamento della sentenza perchè è pervenuta alla formula assolutoria dubitativa avendo sottovalutato gli elementi probatori a carico, gli altri lamentan-
do l'adozione della stessa formula dubitativa perchè non sussistevano elementi probatori tali da legitti- mare il dubbio mancando una prova sia pure incomple-
ta di responsabilità.
ΙΙ
QUESTIONI PROCESSUALI - 10 =
Appare innanzi tutto opportuno esaminare alcune questioni di natura processuale proposte an che in questo grado dalla difesa del RD.
1) Si sostiene innanzi tutto la nullità dell'or-
dinanza istruttoria di rinvio a giudizio poichè ta-
le ordinanza è stata deliberata e sottoscritta an-
che dal capo dell'ufficio istruzione ai sensi del-
l'art. 17 delle norme di attuazione.
Ritiene il ricorrente che capo dell'Uffi-
cio istruzione può essere, ai sensi dell'art. 1 del-
la legge 22.12.1973 n.884, solo un magistrato di
Cassazione. L'art. 17 R.D.603/1931 pertanto
- se in terpretato nel senso che Capo dell'Ufficio Istruzio
ne può essere anche un magistrato non di cassazione e conseguentemente nel senso che anche questi possa delegare le funzioni relative ad un determinato pro cedimento sarebbe incostituzionale per contrasto con l'art.25, Ic. e 101, IIc. Costituzione.
- sostiene il ricorrente Comunque
- se la questione di costituzionalità dovesse essere ritenu ta manifestamente infondata sussisterebbe sempre una nullità ex-art 185 n.1 c.p.p. per violazione del principio del giudice monocratico nell'istruzione poichè nella specie la coppia di giudici ha non solo firmato l'ordinanza di rinvio a giudizio ma anche - 11 =
tutti i verbali di interrogatorio e i mandati di cattura ponendo in essere così un anomalo organo i-
struttorio collegiale.
E' da premettere in fatto così come ri-
-
sulta dalla sentenza di primo grado, più analitica sul punto - che nelle premesse della motivazione del provvedimento di rinvio a giudizio è stata espressa-
mente menzionata "l'attività del G.I. incaricato del processo ai sensi dell'art. 17 delle disposizioni
"regolamentari per l'esecuzione del c.p.p. e che il
о
provvedimento conclusivo della formale istruzione
и
п
risulta firmato dal G.I. dott. Michele del Guadio e inoltre "sottoscritto anche dal capo dell'Ufficio I-
struzione Francantonio Granero che ha compiuto atti istruttori nel procedimento a norma dell'art. 17 so-
pra indicato".
Ritiene il Collegio che la questione de- dotta sia sotto il profilo di nullità extart.185
-
c.p. P., che logicamente deve essere esaminata n.1
per prima, sia sotto il profilo della incostituzio-
nalità dell'art. 17 per contrasto con gli art. 25 e
101 della Carta Costituzionale non è fondata.
Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio (cf. Sez. I sent. del 4.3.1985 ric. Trom- - 12 =
bin mass. 170.080 e Sez. VIˆ sent. dell'8.4.1988, ric. Caroli mass. 179.303) che l'ordinanza di rin- vio a giudizio e la sentenza istruttoria di proscio glimento sottoscritta da due giudizi istruttori non
è affetta da nullità ma da una irregolarità che non supera i limiti dell'inosservanza delle forme pro-
cessuali ma concreta solo una violazione dell'obbli-
go previsto, anche per i magistrati, dall'art. 154
c. p.P.
E sotto altro profilo
- ma pur sempre rile vante ai fini della soluzione della questione propo sta questa Corte (cf. sez. I sent. del 16.3.881
mass. 177.893) ha affermato che "in ossequio al prin cipio per cui l'inosservanza delle forme prescritte per gli atti processuali è causa di nullità soltanto nei casi in cui questa è espressamente prevista in relazione al singolo atto e, in generale, la mancan-
za di sottoscrizione dell'ordinanza di rinvio a giu dizio non ne comporta
- sempre che sia identificabi la nullità risol-le l'ufficio dal quale proviene
- vendosi in una mera irregolarità. Ne discende che o ve più giudici collaborino all'istruzione di un pro cedimento penale o al rinvio a giudizio, poichè det ta ordinanza non è un atto collegiale nè a tale ca-
tegoria può in ogni caso essere ricondotta, la man- - 13
cata sottoscrizione di essa da parte di uno o più
giudici che hanno collaborato alla istruzione del procedimento non comporta nullità dell'ordinanza me desima".
A maggior ragione non può ritenersi nulla l'ordinanza di rinvio a giudizio nel caso in cui come è avvenuto nella specie il provvedimento sia
-
stato firmato in via di principalità dal G.I. dele-
gato e sottoscritto "anche" dal Capo dell'Ufficio
che ha compiuto atti istruttori a norma dell'art.17
а
ш
е R.D. 28.5.1931 n. 603. La sottoscrizione aggiuntiva р
del dott. Granero, che nella sua qualità di capo uf-
ficio manteneva nell'ambito dell'istruttoria funzio ni deleganti, non trasforma ovviamente un provvedi-
mento monocratico in un provvedimento collegiale,
poichè espressamente si riconosce che la volontà che il provvedimento giurisdizionale esprime promana dal
G.I. dott. Del Gaudio. Tale sottoscrizione sta solo
- come chiaramente si evince dal te- a significare l'assunzione di responsabilità anche da par- sto
-
te del capo ufficio delegante, legittimato al compi mento di atti istruttori.
E' in proposito da rilevare che, come ri- per conosce dottrina e giurisprudenza, non vale l'orga-
no preposto all'istruttoria nè il principio della appivary
- 14 = unta della immutabilità del jiudice ni il principio dilla lle.
✓ concentrazione e che conseguentemente è processual- A
mente legittimo che il compimento di singoli atti istruttori sia demandato a magistrati diversi da quello formalmente investito del procedimento. Per
tanto il capo dell'Ufficio Istruzione - specie quan do si tratti di procedimento istruttorio particolar.
mente complesso e che si svolge nell'ambito di un piccolo ufficio di istruzione gravato da molteplici incombenti anche in relazione ad altri porcedimenti
-
può coadiuvare l'attività istruttoria o assegnare il compimento di determinati atti istruttori a sog-
getto diverso da quello formalmente investito del procedimento al fine di realizzare un migliore svol gimento dell'attività dell'ufficio.
Ciò è stato riconosciuto legittimo per quanto riguarda le Preture organizzate in sezione dalla stessa Corte Costituzionale (sent. n.143/1973)
che, sulla base dell'art.38 del R.D. 30.1.1941 n.12,
ha affermato "che nel concetto di direzione dell'uf ficio rientra indubbiamente il potere del Pretore
dirigente di predisporre una razionale organizzazio ne che può prevedere una ripartizione preventiva del lavoro fra i vari magistrati anche nel senso che
nello stesso processo determinati atti siano compiu ti da un magistrato ed altri atti siano compiuti da - 15 =
magistrato diverso". Il che ovviamente deve valere anche per l'Ufficio Istruzione. E se il capo dell'Uf
ficio, ha il potere di affidare ad altri magistrati,
diversi da quello a cui è stato assegnato l'affare da trattare, il compimento di singoli atti istrutto ri, a maggior ragione, sempre per esigenze funziona li, egli stesso può affiancarsi al giudice delegato nel compimento di atti istruttori.
Nè ha fondamento anche alla luce di quan
-
to affermato dalla Corte Costituzionale la lettu ra assai riduttiva della portata dell'art. 17 propo÷
sta dalla difesa RD e cioè che tale norma è ap-
plicabile solo nei confronti di quelli uffici di i-
struzione indicati nella tabella A) mannessa alla legge 22.12.1973 n.884 la cui dirigenza è attribui-
ta a magistrati di Cassazione: Appare singolare che con questa legge si sia voluto prevedere un capo del l'ufficio istruzione solo a Bari, Bologna, Catania,
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, To-
rino, Trieste e Venezia e che tutti gli altri numero sissimi tribunale della Repubblica pur quanto sia-
no previsti una pluralità di magistrati svolgenti funzioni istruttorie
- non ci possa essere alcun sog getto che, secondo i principi generali dell'ordina-
mento giudiziario, svolga quelle attività di organiz - 16 =
zazione dell'ufficio, di delega dei processi tra i vari magistrati, di sorveglianza sull'adempimento dei relativi incombenti, che sono indispensabili per un ordinato svolgimento del lavoro giudiziario. E
che anche in sedi diverse da quelle indicate nella tabella Annessa alla legge del 1973 possano essere applicati più magistrati risulta chiaramente dal
testo dell'art..44 dell'ordinamento giudiziario.
Si deve solo aggiungere che questa Corte
con sentenza n.10798 del 18.11.1975 mass. 131178
ha espressamente affermato che "la norma regolamen-
tare contenuta nell'art. 17 R.D. 28.5.1931 n.603
per l'esecuzione del codice di procedura penale, de terminando i poteri del capo dell'ufficio istruzio-
ne, collimando con quelli che la sentenza n.143 del
1973 della Corte Costituzionale ha derivato dal con-
cetto di direzione dell'ufficio (art. 38 ord. giud.),
non è illegittima, essendo perfettamente aderente al dettato costituzionale e rappresentando una tipi ca norma esplicativa ed applicativa della predetta disposizione dell'ordinamento giudiziario".
Il che conferma la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata anche nei precedenti gradi di giudizio e rigettata dai giu dici di merito. -= 17 =
2°) Si sostiene poi la nullità dell'intera fase istruttoria per violazione dell'art. 304 c.pp. Infat Compions offers ti, rileva il ricorrente, fino al 14.6.83 giorno della sua cattura il RD s e ha ricevu
-
to solo, in data 11.11.81, una comunicazione giudi-
ziaria per il reato di ricettazione, e cioè per un reato completamente diverso da quelli per i quali è
stato poi emesso il mandato di cattura.
Sul punto l'ordinanza emessa dalla Corte
d'appello di reiezione della relativa eccezione rile va che al RD, come ad altri imputati, venne spe dita comunicazione giudiziaria in data 11.11.81 in ordine al delitto di ricettazione continuata in con
решу corso "salvo altro", che vi era in detta comunica-
zione un esplicito riferimento all'esposto denuncia di AI NZ, che l'unica ipotesi criminosa al-
lo stato ravvisabile risultava quella sopra precisa-
ta; che quando il procedimento si riferisce a più
reati i quali, oltre che soggettivamente, siano le-
gati da connessione oggettiva ed emergano in tempi successivi nel corso dell'istruzione, l'inquisito è
messo in condizioni di esplicare il suo diritto di difesa e perciò non Occorre un'ulteriore comunica-
zione giudiziaria;
che quando emerse una nuova e
ben determinata ipotesi di peculato essa venne con- - 18 ==
testata con mandato di comparizione spedito il 28.-
5.83; che successivamente vennero contestate ulterio ri ipotesi criminose tra le quali quella di cui al-
l'art. 416 bis.
Rileva il Collegio che la motivazione che sorregge la predetta decisione appare ineccepibile sulla base di ampia giurisprudenza di questa Corte
citata anche dai giudici di merito a cui il Colle
-
gio ritiene di dovere aderire. E' solo da aggiungere che questa giuri-
sprudenza è stata ulteriormente ribadita da una re-
cente sentenza (Sez. I sent. n.4511 del 12.4.88 mass.
178099) che ha affermato "L'evoluzione dell'istrut-
toria, con la successiva estensione di imputazioni ad altri fatti criminosi non rende necessaria una nuova comunicazione (o un suo equipollente) quando i reati successivamente emersi sono legati ai primi da una connessione oggettiva o materiale nel senso T che i fatti siano tra loro strutturalmente legati e da un fatto si possa risalire all'altro per le re lazioni ontologiche esistenti fra le fattispecie".
3°) Si sostiene ancora la nullità della sentenza per violazione degli art.477 e 515 c.p.p. per avere
la Corte genovese dichiarata la nullità della sen-
tenza di primo grado in relazione al delitto di con - 19
cussione di cui al capo 7 dell'ordinanza di rinvio _
a giudizio ed ordinata la conseguente trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Savo-
na.
Premesso che la statuizione è impugnabile compone apporto 111 ai sensi dell'art.✓ della Costituzione, pur trattan may dosi di un provvedimento di carattere processuale,
anche per l'interesse del ricorrente prosciolto in primo grado dal reato oggetto della declaratoria di nullità, si sostiene che la nullità deriverebbe dal fatto che nè il P.M. nè la parte aveva lamentato la violazione dell'art. 477 per cui la Corte non pote-
va rilevare la nullità senza violare il principio di devoluzione nè comunque poteva rimettere gli at-
ti al P.M. mancando la certezza della diversità del fatto.
E' da premettere in fatto che dal reato di cui all'art. 317 c.p. il RD, il RG e il
CC erano stati assolti in Tribunale per insuf ficienza di prove;
che contro questo capo della sen tenza aveva proposto impugnazione sia il P.M. che gli imputati%;B che la Corte ha rilevato che "ai fini
di una completa ed esauriente trattazione della pre sente vicenda è necessario provvedere all'esatto col - 20 =
locamento del Cattaneo e del ER nell'ambito del presente procedimento anche agli effetti di una esatta qualificazione giuridica del fatto" e che
"sotto questo profilo la denuncia della violazione dell'art. 477 comma 2° c.p. effettuata dal Procurato.
⠀ re generale appare meritevole di accoglimento"; che conseguentemente si doveva dichiarare la nullità del capo e la trasmissione degli atti al Procuratore del la Repubblica.
Rileva preliminarmente il Collegio che il ricorso sul punto deve ritenersi ammissibile. Anche
se questa Corte ha in lontani precedenti ritenuto inammissibile per mancanza di interesse il ricorso in cassazione proposto dall'imputato avverso la sen tenza con la quale il giudice di appello ritenga che il fatto attribuito all'imputato sia diverso da quel lo di cui all'originaria contestazione (sez.V, sent.
n. 560 del 21.6.67 mass. 104689) più recentemente la giurisprudenza si è decisamente orientata verso l'am
4 missibilità del ricorso per violazione di legge trat tandosi di una sentenza con la quale si dà un giudi zio sull'azione penale che è stata esercitata (Sez. II sent. n.5539 del 13 giugno 1984, mass. 164.792).
Ed in tal senso si è anche pronunciata questa Corte
a Sezioni Unite (sent. n.1475 del 12 febbraio 1985 - 21 = mass. 167.854) sul rilievo che il provvedimento, a-
vendo natura composta di sentenza e ordinanza, è sog
getto al ricorso per cassazione in virtù della rego-
la generale fissata dall'art. 111 Cost. e 190 comma 2°
cod. pen.
Il ricorso deve ritenersi fondato. Questo
non per violazione del principio di devoluzione: a
seguito dell'impugnazione del P.M. contro la senten.
za di assoluzione per insufficienza di prove, la co gnizione del giudice di appello saalla responsabili-
tà era piena e, conseguentemente - come poteva, ove avesse ritenuto la responsabilità degli imputati nel fatto, dare allo stesso una qualificazione giuridi-
ca diversa sulla base del disposto del primo comma ш
А
dell'art. 477 c.p.p.
- così ben poteva ove avesseoteva, ove riconosciuta la sussistenza di un fatto diverso, prov vedere alla trasmissione degli atti al P.M. La fon-
datezza del ricorso si radica invece sull'altro pro-
filo di violazione di legge prospettata dal ricor-
rente. Questa Corte ha affermato il principio, che si deve condividere, secondo cui" ai fini di una le-
gittima reinvestitura del P.M. ai sensi dell'art.477
cpv. c.p.P. occorre la concorrente presenza di due
:
condizioni rispettivamente integrate dal positivo ac certamento di un fatto diverso e dalla impossibili- - 22 =
tà di fare applicazione, a riguardo di tale fatto diverso, delle disposizioni di cui al primo comma dello stesso articolo 477. Non sussistono le dette condizioni quando il giudice dibattimentale si è e-
spresso al riguardo della diversità del fatto in mo do non "certo" ma solo "probabile" e quando tratta-
si di mero scadimento da "unius" a "unius" tra il reato contestato e quello ravvisabile, trattandosi in tal caso di semplice diversità di qualificazione giuridica del medesimo fatto che il giudice deve di rettamente risolvere nel quadro della disposizione di cui al primo comma dell'art. 477 (fattispecie in cui l'imputato era stato rinviato a giudizio per con cussione e il trib. aveva disposto la trasmissione degli atti per corruzione (sez. I sent. 672 dell'8.
4.86 mass. 172359).
Nel caso di specie dalla motivazione che accompagna la decisione non è dato comprendere quali siano le caratteristiche di un fatto "sicuramente"
e non solo "probabilmente" diverso nè se eventualmen te il nuovo fatto, accertabile anche in sede dibat-
timentale ove necessario, si connoti giuridicamente in modo tale da consentire l'applicazione del primo comma dell'art.477.
Si impone pertanto un annullamento con rin - 23 =
vio della impugnata sentenza sul punto, con effetto estensivo della impugnazione anche nei confronti del
RG e del CC.
Nei confronti di tutti i sopra indicati im putati il giudice di rinvio dovrà, anche contestual-
mente acquisendo direttamente attraverso la rinnova zione del dibattimento gli elementi necessari ad una più esatta ricostruzione del fatto, valutare se det-
to fatto meglio circostanziato rientra nella conte- stazione ovvero se, a seguito degli accertamenti ese
guiti, esso assuma connotazioni tali da rendere ipo-
tizzabile una fattispecie di reato diversa che esi-
ge, a garanzia dei diritti di difesa, una nuova con testazione.
Se gli elementi assunti non saranno tali da potere far rientare il fatto accertato nell'impu tazione ascritta, nè di contro è possibile inquadrar lo in una fattispecie giuridica diversa, il giudice di rinvio non potrà che adottare la formula assoluto ria più adeguata alle risultanze processuali.
4°) La difesa RD lamenta inoltre la violazio-
ne dell'art.477 c.p.P. perchè al RD era stata
contestata la commissione di vari reati di concussio ne con abuso da parte del RD delle qualità e del le funzioni pubbliche di cui era rivestito. La con- - 24 =
danna per reati di concussione o per reati di estor sione è invece radicata su un concorso morale con conseguente stravolgimento radicale della configura zione dell'accusa.
Ritiene il Collegio che la tesi difensiva non possa essere condivisa.
Questa Corte ha già affermato il principio che deve pienamente condividersi secondo cui "Non-
sussiste violazione del principio della correlazio-
ne tra la sentenza e l'accusa contestata, ai sensi dell'art. 477 c.p.P., nel caso in cui l'imputato di concorso nel delitto di peculato nella espressa qua lità di pubblico ufficiale sia ritenuto colpevole nella diversa qualità di privato concorrente col pub blico ufficiale nel medesimo reato" (Sez. IV^, sent.
n.9930 del 29.X.1985 mass. 170.865): e la situazio-
ne è analoga al caso di specie.
Ed è anche giurisprudenza consolidata che non sussiste la violazione dell'art. 477 c.p.P. nel caso in cui si sia ritenuto il concorso morale in luogo del concorso materiale contestato.
5°) Il CC e il RD nella memoria pre-
,
sentata, sostengono che vi è stata violazione del-
l'art.477 c.p.P. perchè manca nella derubricazione dal reato di concussione in quello di estorsione la - 25 =
correlazione tra accusa e condanna: l'accusa infat-
ti parlava di induzione e mancava perciò l'estremo della violenza o minaccia.
AAAA
IL motivo di ricorso non appare fondato.
Questa Corterha ripetutamente affermato che per a-
versi mutamento del fatto occorre una trasformazion ne radicale, nei suoi elementi essenziali, della fat tispecie concreta nella quale si riassume l'ipote-
si astratta prevista dalla legge cosicchè si perven ga ad una incertezza sull'oggetto della imputazione e ciò costituisce un reale pregiudizio dei diritti della difesa. E poichè fatto contestato è il com-1
трошу plesso degli elementi portati a conoscenza dell'im putato, perchè egli sia messo in grado di difender si su tutti e su ognuno di essi, se nessuno degli elementi sia sfuggito alla difesa dell'imputato,
non si può parlare di mutamento del fatto e il giu dice è libero di dare al fatto la definizione giuri dica che ritenga più appropriata alle norme del di ritto penale sostanziale.
Nel reato di estorsione gli elementi es-
senziali sono dati da una violenza o minaccia e quest'ultima può essere diretta o indiretta, pale-
se o larvata, determinata o indeterminata e deve co - 26 =
munque essere tale da incutere timore
- che costrin ga taluno a fare qualche cosa.
Nella fattispecie, in esame già dal capo di imputazione (v. capo 13) emergeva e veniva speci ficamente contestato che gli imputati avevano "indot to" o "persuaso" (sono queste le parole usate) il
AZ e il IO a consegnare la somme ri-
chieste "ingenerando in loro il timore che, on caso di mancato pagamento, non sarebbero stati invitati alle gare di appalto del Comune di GH NT
Spirito". Al di là della terminologia usata, la con testazione appare esplicita nel descrivere un fatto caratterizzato da un'attività intimidatrice che si era estrinsecata attraverso la minaccia dell'esclu-
sione delle gare di appalto se non ci si fosse ade-
guati alla pretesa;
che tale minaccia aveva indotto
(in realtà sostanzialmente costretto) i soggetti pas.
sivi del reato ad accertare la illecita richiesta perchè non era loro lasciata alcuna alternativa al preciso dilemma o pagareno essere esclusi dagli ap-
palti con gravi conseguenze per la sopravvivenza del le loro imprese;
che a seguito di tale comportamento era derivato agli imputati un profitto (le somme ri- scosse a titolo di tangenti) e alle parti lese un danno patrimonaile di rilevante gravità. - 27
Le stesse considerazioni fatte sopra in or dine al capo 13 dell'impugnazione valgono anche per il capo 20 e per il capo 27.
Poichè pertanto tutti gli elementi costitu tivi del delitto ritenuto in sentenza erano stati contestati con il capo di imputazione appare eviden-
te che non può parlarsi di un mutamento del fatto e
quindi di violazione della disposizione di cui allo art. 477 c.p.p.
III
Questioni relative ai reati associativi.
1°) Diversi ricorrenti (il RD, il ER, il
BU, il De DO) criticano la sentenza impu-
gnata sul punto della sussistenza di un'organizzazio ne associativa. Si afferma che la Corte Genovese si
è più interessata alla problematica della differenza tra associazione ex-art.416 e associazione ex-art. 416 bis che alla verifica se, nel caso di specie, si era costituita una struttura, seppur minimale, diver sa della struttura esistente nell'ambito politico e che da questa si differenziasse e si distinguesse;
che la Corte ha confuso l'abitualità e l'intensità
dei rapporti intercorrenti tra amici politici, o tra militanti nella stessa corrente, con un legame asso-
ciativo criminoso;
che la Corte ha trascurato che 1= 28 = 1
per aversi reato associativo non è sufficiente un accordo per la commissione di singoli reati mà è in
dispensabile un accordo qualitativamente diverso vol to alla commissione di una serie indeterminata di reati.
I ricorsi sul punto non sono meritevoli di accoglimento.
Non appare fondata la critica rivolta al-
la sentenza di appello di non avere sufficientemen-
te approfondita la tematica relativa alla sussisten za e non di una associazione perchè esclusivamente preoccupata di analizzare le distinzioni tra asso-
ciazione ex-art.416 e associazione ex-art.416 bis.
Al riguardo rileva il Coldegio che la sentenza di ap pello ha esplicitamente richiamato la sentenza di primo grado che ampiamente dimostrava la sussisten-
za dell'organizzazione associativa;
che la stessa sentenza ha-sia pure implicitamente, ma in modo e-
stremamente chiaro riconosciuto la sussistenza del l'organizzazione quando ha affermato che non poteva negarsi nella specie che "la forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo si sia manifesta-
ta all'interno e all'esterno della associazione in modo da creare una situazione di succubanza tra gli - 29
associati in conformità di un vincolo gerarchico ac-
cettato 0, comunque, non respinto e tra gli estranei,
in rapporto alle imposizioni ed alle finalità del-
l'associazione" (fg.308–309); che esaminando le va-
rie posizioni dei singoli imputati in ordine alla loro partecipazione all'associazione la sentenza ha in modo preciso sottolineato tutti gli elementi ca-
ratterizzanti la sussistenza di una organizzazione finalizzata alla commissione di più delitti. Emer-
ge infatti dall'analisi compiuta dai giudici di ap-
pello in punto di partecipazione:
che vi era stata la costituzione di un gruppo di persone devote al RD e tutte impegnate nell'e=
stensione del comune potere e nel personale arrict chimento;
che vi era l'egemonia di un capo comprovata docu-
mentalmente ed un'assegnazione da parte del RD
delle varie funzioni nell'ambito della pubblica am-
ministrazione per il dominio della gestione degli appalti e la indicazione di fiduciari nelle società
costituite%;B
- che vi era una contabilità dell'attività avolta con distribuzione dei fondi ricavati;
che vi era un tesoriere che amministrava i fondi dell'associazione sulla base di un cifrario;
- 30 = che vi era chi effettuava le prevaricazioni ai danni degli imprenditori.
Non appare, sulla base di quanto rilevato,
che possa fondatamente contestarsi un difetto di mo tivazione della sentenza della Corte d'Appello in punto di esistenza di un'associazione per delinque-
re.
: E' solo da aggiungere che la sentenza di primo grado G che necessariamente deve integrarsi con quella di secondo grado sia perchè la seconda è
confermativa della prima, sia perchè i giudici di appello hanno espressamente richiamato i giudizi n appello hanno espressamente richiamato udizi in i a e
نا r n g م e m o essa espressi - aveva ampiamente trattato il tema e C
dimostrato la sussistenza dell'ipotesi criminosa con testata. Hanno rilevato infatti i giudici di ON:
che vi era una serie imponente ed univoca di ele-
menti di prova da cui emergeva un'ampia, articolata e ben funzionante organizzazione associativa volta alla perpetrazione abituale e sistematica di reati%;B
- che la molteplicità dei reati non era casuale e non era nemmeno frutto della occasionale reiterazio-
ne di una convergenza di interessi, di finalità, di attività individuali riconducibili entro i limiti del concorso criminoso: la scelta di uno specifico - 31 =
settore (quello degli appalti pubblici), la indivi-
duazione del punto di minore resistenza nella posi-
zione degli imprenditori designati quali vittime, la incidenza dell'azione induttiva, l'occupazione e l'uso delle posizioni di potestà amministrativa dal le quali si poteva gestire la discrezionalità neces saria per l'attuazione della minaccia, son o tutti
Amy elementi che rappresentano altrettante manifestazio ni di attività organizzate che postula una plurali-
tà di persone operanti non autonomamente ma in modo coordinato rispondente ad una finalità precisa;
il programma criminoso non era subordinato a limi ti di tempo nè di spazio nè di persone;
era visibile la presenza di una gerarchia;
vi era una certa fungibilità di mansioni sia nel-
la fase della induzione che in quella della esazio-
ne; vi era una contabilità ai fini del controllo e del la distribuzione del profitto economico.
Le sopra indicate valutazioni, saldamente ancorate alle risultanze processuali, dando la tran quillante certezza che i giudici di merito hanno cor rettamente applicato al caso di specie i principi giuridici in materia di differenza tra reato asso-
ciativo e concorso di persone nei singoli reati ed - 32 =
hanno dato logica e congrua spiegazione degli ele-
menti di fatto su cui si poteva saldamente ancora-
re la conclusione che, nel caso di specie, era sta-
ta posta in essere una precisa organizzazione assosi ciativa al fine di commettere una pluralità di rea-
ti.
- alla luce di quanto è stato rilevato Nè
dai giudici di merito e sopra riportato
- può rite nersi fondata la critica rivolta alla sentenza di aver confuso l'abitualità e l'intensità dei rappor-
ti intercorrenti tra amici politici o militanti nel con la stessa corrente politica un legame associativo criminoso. La comune militanza politica, e le posi zioni di potere acquisite dai singoli partecipanti all'associazione, sono stati solo occasione di al- leanze e convergenze utilizzate per creare una struttura autonoma finalizzata non all'ordinario svolgimento di attività politica, di per ciò solo lecita, ma alla perpetrazione di una pluralità di gravissimi reati che dovevano protrarsi nel tempo e assicurare ai partecipanti notevoli vantaggi eco nomici personali. L'azione criminale si svolgeva parallelamente, ma autonomamente, rispetto all'azio
I ne politica e l'organizzazione criminale prosperava accanto, ma in forme proprie e distinte, all'orga- 33 =
nizzazione politica. Certo l'organizzazione crimina le si avvaleva dei legami e delle opportunità politi che
il che rende ancora più deprecabile il comportamen to degli imputati di associazione per delinquere che hanno strumentalizzato un'organismo (un partito po-
litico) e una funzione (di determinazione delle scel te fondamentali comunitarie) per perseguire non o-
biettivi di interesse generale ma spregevoli obiet-
- ma non si confon tivi di locupletazione personale deva con l'organizzazione partitica mantenendo e sua autonomia peculiare nelle formesviluppando una s organizzative, nelle strutture di attività, nelle finalità perseguite, nelle funzioni e ruoli attribui ti ai compartecipi.
Ma al di là del caso di specie non può ac-
cettarsi il principio generale ed astratto che se
una sezione di partito o una federazione di un par-
tito si trasforma in un'organizzazione delinquenzia le finalizzata alla commissione di un numero indefi-
nito di reati, il solo fatto che resti la denomina-
zione di partito o si continui a svolgere anche una funzione politica escluda la possibilità di riscon'
trare l'esistenza di un'associazione per delinquere.
Se le finalità prevalenti sono quelle delinquenzia- - 34 =
li, e la funzione politica si dissolva in una fun- b in delinquempole, non si połuă non conoscere che var attività appo zione di pura copertura di attività lecita ed utile t.
n o i s s o p si è trasformata in un'attività criminale. Come non m o c si può dubitare che un'associazione culturale od e-
conomica e quindi lecita à può trasformarsi in una
-
società criminale quando la funzione svolta alla lu ce del sole serva solo a nascondere o a realizzare meglio la reale attività delinquenziale, così non può ritenersi insussistente un'associazione ex-art;
416 quando un gruppo criminale si impossessi total- mante di una struttura di partito, questa etichetta come copertura o si avvalga dell'opportunità che l'azione politica ed il conseguente potere consente,
al solo fine di potere più agevolmente o più coper-
tamente svolgere la sua attività criminale.
Deve pertanto ritenersi esattamente ricono sciuta dai giudici di merito la sussistenza di un'as sociazione a delinquere ex-art.416 c.p. anche se do-
vrà verificarsi, sulla base di quanto più avanti sa rà rilevato, se una simile organizzazione criminosa abbia assunto la connotazione di una associazione a delinquere ex-art. 416 bis.
2°) Il P.G., nel suo ricorso, contesta la esclu-
sione dell'ipotesi di associazione di tipo mafioso.
La Corte ha ritenuto che debbano essere - 35 =
presenti per il reato in questione tutti e tre
-
gli elementi specializzanti (la forza intimidatoria promanante dal vincolo associativo, la condizione di assoggettamento, la condizione dell'omertà) éd
ha ritenuto che nel caso di specie la terza condizio
Be mancava perchè non si rinveniva il rifiuto siste matico assoluto e incondizionato di collaborare con.
gli organi giudiziari. Ma, rileva il ricorrente, è
erroneo porre sullo stesso piano i tre elementi men tre il solo elemento qualificante è quello della for za intimidatrice che promana dall'associazione men-
tre gli altri due sono condizioni che derivano dal
primo; è erroneo l'aver negato la sussistenza della condizione dell'omertà sulla base di una concezione dell'omertà sostanzialmente ineccepibile. Se infat-
ti omertà è sistematico, assoluto, incondizionato ri fiuto di collaborare, ogni volta che un cittadino si sottrae alla morsa dell'intimidazione scegliendo di collaborare con lo Stato automaticamente si dovreb be escludere l'esistenza del 416 bis perchè ciò fa-
rebbe venir meno il requisito dell'omertà.
Ritiene il Collegio che il ricorso sul pun
to del P.G. sia fondato e meritevole di accoglimen-
to
E' innanzi tutto da rilevarsi che la sen- - 36 =
tenza della Corte Genovese ha escluso la sussisten-
za di questa figura criminosa anche perchè "la pre-
messa posta dal Procuratore della Repubblica appel- lante - che dall'affermazione della responsabilità
del RD e del BU in ordine ai delitti di cui ai capi 16,17,18 dell'epigrafe della ordinanza di rinvio a giudizio in data 24.8.84 deve necessaria-
mente discendere il riconoscimento della ricorrenza della contestata ipotesi di associazione di tipo ma fioso non può essere condivisa stante la conferma della pronuncia assolutoria, pur con la formula del dubbio, \ intervenuta in questa sede in ordine ai capi sopra menzionati: il ricorso da parte degli at tuali imputati al metodo dell'attentato dinamitardo ai danni dei cantieri e degli strumenti di lavoro a vente inequivocabile significato del tipico avverti mento mafioso non è stato comprovato nei riguardi dell'esplosione dell'ordigno nel cantiere dell'im-
presa Damonti "(fg.302-303).
Questa Corte in accoglimento del ricor-
so del Procuratore Generale in ordine a quest'asso-
luzione ha annullato la sentenza sul punto, come si vestà più avanti quando si esaminerà questo capo della sentenza. Ne discende, di necessità, il con-
seguenziale annullamento anche della sentenza in pun - 37 =
to di esclusione della sussistenza del reato di cui all'art.416 bis. L'impugnazione del Procuratore del-
la Repubblica alla sentenza del Tribunale di ON
in punto di qualificazione del reato associativo si radicava infatti proprio sul rilievo che poteva es-
serci un'affermazione di responsabilità per i delit- ti a danno dell'impresa MO e che, se si fosse riconosciuta tale responsabilità, ne sarebbe deriva ta una connotazione dell'associazione come di tipo mafioso. I giudici di appello non hanno escluso che se si fosse riconosciuta la responsabilità per quest i 7 ll sti reati - ciò avrebbe avuto una certa rilevanza in
A
relazione alla qualificazione dell'associazione a delinquere, ma si sono limitati ad affermare che la pronuncia assolutoria per quei capi faceva venir me-
no la prova del ricorso da parte degli associati, an che ad un metodo "avente l'inequivocabile significa-
to del tipico avvertimento mafioso", Rimesso al giu dice di rinvio il tema della commissione o non da parte degli imputati dei fatti di cui ai capi 16,17
e 18 ne consegue anche la necessità che il nuovo giu-
dice, ove eventualmente riconosca la sussistenza del
·la responsabilità, esamini il conseguenziale proble ima ovviamente trascurato della sentenza della Cor-
- se il ricorso a quei meto- te di Appello di Genova - 38 =
di connoti l'associazione in modo tale da farla rien trare nella fattispecie tipica di cui all'art.416
bis.
Ma la sentenza della Corte d'appello, sul punto della qualificazione giuridica dell'associazio ne a delinquere, merita di essere annullata anche e e soprattutto perchè criticabili sono le considera-
zioni in base alle quali perviene all'esclusione del
( l'associazione a delinquere ex-art/416 bis. La Corte infatti - dopo aver riconosciuto che gli associati hanno sfruttato la forza di inti-
midazione derivante dal vincolo associativo e che da ciò è derivata una succubanza tra gli associati
- ha escluso la sussistenza dell'ulteriore elemento del-
l'omertà. In proposito la Corte afferma:
che l'omertà non è la semplice reticenza ma consi ste nell'atteggiamento più allarmante di un rifiuto sistematico di collaborazione con gli organi di giu stizia, un rifiuto assoluto e incondizionato non i-
spirato da motivi contingenti o aventi carattere epi sodico od occasionale;
che nella specie una simile forma di omertà non po
teva sussistere perchè già prima del mandato di cat- tura a carico del RD il IN aveva manife- stato al G.I. le proprie riserve sulla gestione de- -= 39 =
gli appalti;
perchè dopo l'arresto del RD gli imprenditori soggetti dell'attività vessatoria hanno reso deposizioni franche e precise superando le ini ziali reticenze ed hanno avanzato istanze di risto-
ro dei danni nei vari giudizi;
perchè l'episodio del la falsa testimonianza collettiva per i finanziamen-
ti al ON Football Club nella primavera del 1981
è incompatibile con il comportamento tipicamente o-
mertoso che non richiede l'esortazione e il viatico del capo dell'associazione nonchè il conforto della promessa di una efficace azione legale.
Deve condividersi il giudizio della Corte
secondo cui l'omertà non può ridursi alla semplice reticenza ma non può condividersi una concezione -
Dung т
che sembrerebbe emergere anche se in modo non espli- о
cito dalla sentenza secondo cui l'omertà deve es-
-
sere così assoluta ed invincibile da non consentire smagliature e che debba protrarsi nel tempo anche quando è venuta meno la stessa forza intimidatrice dell'associazione a seguito dello sfaldamento di que st'ultima per l'intervento dell'autorità giudiziaria
E' da rilevare innanzi tutto che nello schema previsto dall'art.416 bis non rientrano solo le grandi associazioni di mafia ad alto numero di ap partenenti%3B dotate di mezzi finanziari imponenti;
- 40
che assicurano l'assoggettamento e l'omertà attra-
verso il terrore e la continua messa in pericolo del la vita delle persone: rientrano anche le piccole
"mafie" con basso numero di appartenenti (bastano tre persone), non necessariamente armate (l'essere armati e usare materiale esplodente non è elemento costitutivo dell'associazione ex-art.416 bis ma rea lizza solo una ulteriore modalità di azione che ag-
grava la responsabilità degli appartenenti), che as soggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi però del metodo del la intimidazione da cui deriva assoggettamento ed omertà.
Non può essere enfatizzato lo schema del-
l'art.416 bis fino al punto di postulare condizioni di sostanziale "plagio" sociale generalizzato o ad- dirittura, come qualcuno ha detto, un'adesione gene ralizzata contro lo Stato all'organizzazione crimi-
nale che allo Stato si è sostituita. Certo, vi sono mafie potentissime radicate sul territorio, con una
rete fittissima che realizza un fortissimo control-
lo sociale, anche tegittimate ad un'ambiente che non solo non reagisce ma in molti casi è portato a in-
tereagire con il
contro
-potere criminale. Ma esisto no anche tante "mafie" che non hanno tali caratter: - 41
stiche e che pure possono essere riportate al model lo di stampo mafioso solo per la metodologia che a-
dottano. Questa Corte ha già rilevato (sez. VI^ sent.
del 12.6.1984) che debbono comprendersi nell'ampia previsione di cui all'art. 416 bis c.p. tutte quelle organizzazioni nuove, pur disancorate dalla mafia
(tradizionale), che tentino di introdurre metodi di intimidazione, di omertà, di sudditanza psicologi-
ca
IN questo quadro l'omertà che dal potere intimidatore dell'associazione deriva non implica nè una generalizzata e sostanziale adesione alla sub-
cultura mafiosa - secondo la vecchia eccezione di o-
й
и mertà - perchè con il silenzio e la mancanza di col-
х
laborazione si esprime la propria opposizione ad uno Stato oppressore ed ingiusto cui si nega la les gittimazione ad amministrare giustizia nè una situa zione di così generale terrore da impedire qualsia-
si atto di ribellione e qualsiasi reazione morale al la succubanza. Con la conseguenza che sembra e-
-
mergere dalla motivazione adottata
- che se qualcuno si decide a parlare anche dopo che l'associazione sia stata scoperta e l'azione giudiziaria è in cor-
.
so non vi è omertà e quindi non esiste l'associazio ne ex-art.416 bis. - 42 =
Perchè sussista omertà basta invece che il rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato
sia sufficientemente diffuso anche se esso non sia
generale; che tale atteggiamento sia dovuto alla pau ra non tanto di danni all'integrità della propria persona ma anche solo all'attuazione di minacce che possano comunque realizzare danni rilevanti%3B che sus sista la diffusa convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria, denunciando il singolo
!
che effettua l'opera di intimidazione, non impedirà
che si abbiano ritorsioni dannose per la ramifica-
zione dell'associazione, la sua efficienza, la sus-
sistenza di altri soggetti non identificabili e pe-
raltro forniti da un potere sufficiente per danneg-
giare che ha osato contrapporsi al potere dell'as-
sociazione di tipo mafioso. E timori di ritorsioni,
che portano ad un assoggettamento ed alla necessita ta omertà, si hanno sicuramente se le vittime delle pretese concussive debbono seriamente temere che la scelta di ribellarsi alla imposizione, e di de-
nunciare i fatti all'autorità giudiziaria, possa mettere a rischio la pratica possibilità di conti-
nuare a lavorare e apra la prospettiva allarmante di dovere chiudere le proprie imprese perchè altri soggetti, partecipanti all'associazione o da essi - 43
influenzati, hanno la concreta possibilità di esclu dere dagli appalti chi ha osato ribellarsi alle le-
gittime pretese. Il che, si badi bene, non è neces-
sario che sia realtà ma è sufficiente che sia un ragionevole timore che induca al silenzio ed alla
| acquiescenza la vittima E' anche da aggiungere che i delitti di associazione come riconosce autorevole dottrina si configurano tendenzialmente come reati di perico-
lo e che la connotazione tipica dell'associazione ex-art.416 bis è la metodologia di tipo mafioso e e cioè la intenzionalità di usare la forza intimida-
trice e ciò che da essa ne consegue. Perchè pertan- to si delinei un'associazione a delinquere di stam-
t po mafioso è sufficiente il mostrare di volersi av- u
A
valere, il tentare di avvalersi di tale metodologia,
Assoggettamento ed omertà sono le conseguenze preve dibili e possibili dell'uso di tale forza intimida-
trice, indicano l'obiettivo che l'associazione ten-
de a realizzare, costituiscono un possibile posterius non un prius logico o cronologico. Non per nulla il legislatore ha parlato di assoggettamento e di omer della forza intimidatrice "ne deri tà che dall'uso e non "ne è derivata". va"
CIò premesso, ritiene il Collegio che la 44 =
motivazione della sentenza in punto di esclusione della sussistenza della condizione dell'omertà non sia ne sie logica nè completa.
Ed invero:
non è stato valutato il fatto che ha valore sin tomatico che l'associazione, come si legge nel cal po di imputazione, operava da un'epoca anteriore al
1975 e che nessuna notizia era mai pervenuta agli organi inquirenti di un'attività assai diffusa: lo stesso esposto alla Procura della Repubblica del
27.10.81 è proposto da persona che ha ricevuto le notizie dell'attività illecita per telefono e da p persona che ha voluto conservare l'anonimità (enane che il trste EL riferiva di aver appreso per telefono, da persona, che aveva voluto conservare l'anonimato, i nomi di coloro che effettuavano le operazioni finanziarie del gruppo facente capo al
RD). Doveva porsi il problema, la Corte, se que sta esigenza di chi conosceva l'illecito traffico di far emergere la notizia dell'organizzazione, ma na- scondersi nell'anonimato e non rivolgendosi diretta mente agli organi inquirenti, non poteva essere un indizio significativo della sussistenza di una con-
dizione di diffusa omertà.
il fatto che prima dell'emissione del mandato di - 45 =
cattura nei confronti del RD il IN ave-
va espresso "riserve" sulla gestione degli appalti non sembra potere avere un valore tale da escludere
| sicuramente la sussistenza dell'omertà sia perchè si tratta di un caso isolato sia perchè limitarsi ad esprimere "riserve" appare alquanto limitativo";
il fatto che dopo l'arresto di RD, quando l'as sociazione si era sostanzialmente dissolta e la for za intimidatrice di essa di era azzerata, le vitti-
me delle consussioni abbiano cominciato a parlare non può costituire in alcun modo prova dell'inesi-
stenza dell'omertà ed anzi in qualche modo conferma la stessa poichè soggetti vittime del reato trova no la forza di parlare dopo quasi dieci anni di silenzio - proprio perchè la paura che li attanaglia va si era dissolta a seguito dell'intervento dell'a zione giudiziaria e della conseguente impossibilità
Buy dell'associazione, ormai paralizzata, di utilizzare la sua forza intimidatrice. Non per nulla il capo di imputazione riconosce che l'attività associativa si era esaurita il 14.6.1983.
Il fatto che, esauritosi il reato associativo, le vittime si siano costituite in giudizio parti civili chiedendo i danni non può logicamente collegarsi con una prova contraria alla sussistenza della condizio - 46 =
ne di omertà;
la falsa testimonianza collettiva predisposta e concordata in ordine ai finanziamenti al ON Foot
ball Club non può assurgere a prova della inesisten za dell'omertà sia perchè le false testimonianze e-
rano in gran parte rese dagli aderenti all'associa-
zione sia perchè comunque la pronta adesione di tan. dell ti all'organizzazione falsa testimonianza colletti- va - e la sicurezza che le false dichiarazioni po-
tevano essere impunemente effettuate proprio per la potenza dell'associazione e la sua capacità di SO-
stenerle con adeguata assistenza legale - non appa-
re affatto in contrasto con la sussistenza di un cli ma diffuso di omertà. Anche chi soggiace all'omertà.
può aver bisogno non solo di organizzare con altri,.
in termini precisi, il tenore delle false dichiara-
zioni testimoniali che si accinge a fare ma anche di essere comunque rassicurato che un comportamento,
! non meramente passivo ma attivo, uscendo allo sco-
perto con dichiarazioni che possono essere contrad dette dai fatti, non comporti ulteriori danni.
Per tutti questi motivi la sentenza sul punto deve essere annullata con rinvio ad altro giu dice per una nuova valutazione, aderente ai princi-
pi sopra chiariti, delle risultanze processuali, evi - 47 ==
tando i vizi logici di cui appare affetta l'impugna ta sentenza.
Due precisazioni devono essere ulterior-
mente fatte in ordine ai poteri di indagine dal giu dice di rinvio.
Innanzi tutto l'eventuale qualificazione dell'associazione a delinquere come associazione di
tipo mafioso non può che valere per il periodo suce cessivo all'entrata in vigore della legge n.646 del
1982, restando ferma per il periodo precedente la qualificazione di associazione a delinquere ex-art. 416 c.p.
In secondo luogo, a seguito del rinvio in
и
accoglimento del ricorso del P.G., il potere di inda н
х
gine del giudice di rinvio non trova preclusioni in ordine a tutti gli elementi caratterizzanti la quali ficazione giuridica dell'associazione poichè gli im-
putati, essendo stati prosciolti sostanzialmente dal la qualificazione giuridica ex-art.416 bis, non era
no in grado di proporre-censure in ordine alla sus-
sistenza degli altri elementi ritenuti dalla Corte
di merito nè questa Corte regolatrice era investita di questioni relative agli elementi diversi dell'o-
mertà.
Sull'intero punto della qualificazione giu -= 48 =
ridica dell'associazione la Corte di rinvio ha per-
tanto gli stessi poteri che aveva il giudice che ha emesso la sentenza oggi annullata in accoglimento del ricorso del P.G.
3°) Diversi ricorrenti (RD, BR, RD,
LL) criticano la sentenza della Corte Genove-
se per avere escluso la possibilità che il reato associativo sia unificato col vincolo della conti-
nuazione ai reati fini commesi dall'organizzazione.
Ritiene, sul punto, il Collegio di non potersi discostare dall'univoco indirizzo giurispru denziale di questa Corte che nega la possibilità di unificare sotto il vincolo della continuazione il reato associativo ed i reati-fini essendo contrad-
distinta l'associazione per delinquere da un accor-
do programmatico per la commissione di una plurali-
tà di reati, mentre per aversi reato continuata non
è sufficiente un generico piano di attività delin-
quenziale ma occorre che tutte le azioni siano com-
prese fin dal primo momento e nei loro elementi es-
senziali nell'originario disegno criminoso (vedi tra le più recenti pronuncie in questo senso sez.2^, sent. n.10197 del 1910.88 mass. 179453).
4°) Il ER ripropone la questione della con- - 49 =
nuazione tra reato associativo e reato di tentata concussione a lui addebitato sotto altro profilo:
poichè per il reato di tentata concussione manca o-
gni collegamento con l'associazione la problematica delle continuazione. tra reato associativo e reato fine è del tutto e- السلام
stranea.
Anche questo motivo di ricorso appare in-
fondato: l'assoluto mancato collegamento tra reato associativo e il reato di concussione - come si af-
ferma nello stesso ricorso esclude che si possa ravvisare una unicità di disegno criminoso tra i pre detti autonomi delitti.
IV
Questioni sulla partecipazione di singoli al reato associativo.
а т А 1) Il P.G. insorge contro l'assoluzione per in-
sufficienza di prove dal reato associativo di BU
TE e CA.
Si sostiene:
che per il BU la Corte ha ritenuto incompleta la prova mentre per poter adottare una formula dubi tativa bisogna riconoscere che le prove raccolte so-
no insufficienti per cui non basta far riferimento al fatto che altre prove sono in via di acquisizio- - 50 =
ne in altro processo;
- che lo stesso deve rilevarsi per il TE;
che per il CA la Corte non ha espresso dub-
bi sulla fondatezza e rilevanza dei dati acquisiti a carico dell'imputato ma ha addirittura espresso il convincimento che in base ad essi potesse ritener si l'appartenenza dell'imputato all'associazione pervenendo poi alla assoluzione con formula dubita-
tiva sulla base di un equivoco concetto di comple-
tezza.
Anche i tre imputati, BU, TE e Cavi
glia contestano la sentenza sul punto della loro as soluzione per insufficienza di prove dal reato as-
sociativo sostenendo che le prove non hanno il pre supposto della certezza accusatoria e che è contrad dittorio parlare di vantaggio personale e poi rico- noscere una partecipazione associativa a cui solo deve essere dato l'apporto (TE)%;B che non solo non esisteva alcun rapporto col RD ma mancava del
tutto la prova di un permanente vincolo associati-
vo (BU); che con vizio logico la Corte ha affer-
mato che il Tribunale aveva omesso ogni valutazio- ne di alcuni elementi che il Tribunale invece ave- va esaminato escludendone ogni valore probatorio e che la Corte non poteva radicare il dubbio sugli ac - 51 =
certamenti in corso estranei al processo (CA).
Rileva innanzi tutto il Collegio che l'as.
soluzione del BU dal reato associativo è stata chiaramente radicata dalla Corte d'appello anche sul l'assoluzione, sia pure con formula dubitativa, dai reati contestati, in concorso con il RD, in dan no del MO.
L'annullamento sul punto della impugnata sentenza impone conseguentemente anche un annullamen to dell'assoluzione per insufficienza di prove dal reato associativo perchè il nuovo giudice posse con pienezza di poteri, riesaminare totalmente la posi- zione del Buzzi e la sua eventuale partecipazione o non al reato associativo.
Non ritiene il Collegio in ordine al Te--
sta ed al CA che abbiano fondamento sia il
ricorso del P.G. che quello degli imputati.
'E giurisprudenza di questa Corte che "il sindacato dalla Corte di Cassazione sulla sentenza di assoluzione con formula dubitativa non può scen-
dere all'esame della fondatezza del dubbio e quindi alla valutazione critica delle prove acquisite al processo, delle loro attendibilità e della loro va-
lidità, prerogativa del giudice di merito, ma deve - 52 =
invece limitarsi al controllo della sussistenza del la motivazione in ordine alle ragioni del dubbio ma nifestate dal giudice di merito ed alla valutazione della coerenza logica del ragionamento attraverso il quale il medesimo è pervenuto ad un giudizio di semplice probabilità anzicchè di certezza" (Sez.VI
sent. 13868 del 6.12.1986 mass. 174.541).
-
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata appare logica e coerente per cui si sot-
trae al sindacato di questa Corte.
2°) contestano vari imputati - ricorrenti con-
la sen- dannatico assolti con formula dubitativa -
tenza in punto di loro partecipazione all'associa-
zione, ove questa fosse ritenuta esistente.
1) Lamenta il ER che la motivazione non of-
fre la prova della sua partecipazione all'associa-
zione ; della sua conoscenza sia dell'esistenza del l'associazione sia che quest'associazione ricavava profitti da una serie di reati di natura consussi-
va, della conoscenza che le modeste somme impie-
gate per l'acquisto di 40.000.000= di quote della
DE Ti ed CO fossero riferibili a reati concus-
sivi.
Rileva inoltre il ricorrente che, non vi
è prova della partecipazione specie perchè questa - 53 =
si ritiene attuata in un tempo successivo alla com-
missione di reati.
2) Sostiene il RD che gli elementi utilizza-
ti dalla Corte per riconoscere la sua partecipazio-
ne sono equivoci e apodittici;
3) IL ZZ sostiene che nessuna prova vi è che egli sia stato al corrente che era stata costituita un'associazione per delinquere alla quale avrebbe successivamente aderito: 1* entrata nel C.A.D. non può avere alcun rilievo perchè questa era un'associa zione a carattere sociale;
4) Il OS afferma che, essendo stato assolto dall'unico fatto delittuoso nel quale si sarebbe e-
strinsecata la sua attività, doveva essere assolto con formula piena perchè tutti gli altri fatti co-
stituivano normali operazioni immobiliari o mobilia-
i l ri e perchè occorreva motivare sull'opera prestata l
A
nell'associazione e non solo del collegamento con lo zio RD.
E manca ogni motivazione sul dolo.
4) Il AN sostiene che non esiste alcuna pro
Iva che abbia avuto rapporti col RD che pure era il capo e promotore dell'associazione e che la Cor-
te ha dato peso a circostanze del tutto generiche e inconcludenti%;B - 54 =
5) il LL lamenta mancanza di motivazione sul la qualità di promotore e organizzatore dell'associa zione: il fatto di essere tesoriere, gli incarichi conferitigli, il suo comportamento zelante non sono..
elementi probanti per essere ritenuto organizzatore;
6) Il De DO lamenta anch'esso vizi di moti vazione non essendo stato dimostrato il collegamento tra il Dossetti e il De DO e la posizione di quest'ultimo nel meccanismo associativo.%;B
7) L'BB sostiene che manca la prova del suo coinvolgimento nell'associazione: la piena fiducia all'assessore significa estraneità e non partecipa zione;
8) Sostiene il CC che la sua partecipazion ne alla associazione è stata ritenuta sulla base di J
attività svolte dal ricorrente per finalità persona li e non in collegamento con l'associazione a delin
'quere o per procacciare fondi alla stessa;
9) Il RG lamenta che la sua responsabilità sia stata ritenuta sulla base di elementi vaghi e ultro- nei e su fatti relativi a operazioni personali non collegate all'associazione.
Rileva il Collegio che le critiche propo-
ste nei confronti della sentenza impugnata, in pun-
to di partecipazione, si risolvono tutte nella pro- - 55
-
spettazione di una diversa lettura delle risultanze.
processuali, certamente legittima in sede di merito,
ma inammissibile in sede di mero controllo della le gittimità della motivazione.
La Corte di appello di Genova - come il
Tribunale di ON
- ha dato ampia e logica contez-
za delle ragioni che l'hanno portata alle decisioni in ordine alla partecipazione dei singoli all'orga- nismo associativo e con molto scrupolo, e puntuali-
tà, ha analizzato le risultanze processuali da cui emergeva la cetezza, o il dubbio, sulla responsabi-
lità dei singoli imputati.
Riportare in questa sede le precise argo-
mentazioni delle due sentenze costituirebbe una non opportuna ripetizione di argomentazioni ampiamente sviluppate e che resistono alle alcune volte generi-
All 7 che, critiche proposte nei ricorsi.
E' solo da aggiungere- per quanto riguar-
da il ER - che questa Corte ha sempre ricono-
sciuto che "la responsabilità per la partecipazione ad un'associazione per delinquere può essere affer-
mata anche se l'associato non ha preso parte a nes-
suna delle imprese delittuose condotte a termine del l'associazione" (Sez.V sente. 7957 del 10. 9.1985 mass. 170.346) e che le sentenze di merito hanno spe - 56
-
cificatamente indicato il perchè si è ritenuto il ricorrente partecipante all'associazione pur se non partecipe dei singoli reati-fine.
V
Reati di concussione:
Questioni di carattere generale
1°) Diverso ricorrenti sostengono che non poteva ritenersi la sussistenza di reati di concussione ma solo di corruzione:
perchè i privati, pur a conoscenza delle precise condizioni imposte, avevano pregato di partecipare agli appalti truccati (CC);
perchè fra le imprese vi era una intesa per la qua le ciascuna rispettava la zona di interesse dell'al tra e questo consentiva di ottenere prezzi remunera tivi nell'ambito dei quali veniva calcolata la tan-
gente per cui l'alternativa non era tra una situazio ne di profitto ed una di danno (LL);
- perchè la contraddittorietà con i doveri di uffi-
cio è indice di corruzione (LL);
- perchè non emerge la prova del metus pubblicae po-
testatis e cioè la prose ttazione di ritorsioni ta-
li da suscitare il metus (De DO).
Rileva il Collegio che debbono essere ri- - 57 =
baditi, in relazione alle censure sollevate con i sopra riportati motivi, alcuni principi giuridici che questa Corte ha ripetutamente affermato in tema di distinzione tra reato di concussione e reato di corruzione, in particolare quando l'attività del pubblico ufficiale sfoci in un'attività contraria a ai propri doveri di ufficio.
E' vero che in alcuni peraltro lontani-
precedenti giurisprudenziali di questa Corte di è
affermato che "il delitto di concussione non si può
configurare allorquando il funzionario domandi ed ottenga un indebito compenso come prezzo per viola-
re i suoi doveri e far conseguire al privato un van taggio ingiusto in danno della pubblica amministra-
zione, giacchè in tal caso il privato non si è in-
dotto alla dazione del metus pubblicae potestatis ll A ma dalla finalità di conseguire un vantaggio che,
senza complicità del pubblico ufficiale, gli sareb-
be certamente precluso" (Sez. VI sent. n.866 dell'
10.1969 imp. Di Fonzo;
conforme m. 101435 del 1966
e m. 154438 dell'82).
Ma già da tempo questa Corte ha chiarito che l'assolutizzazione del principio, fatta in que=
sto filone giurisprudenziale, non può essere condi-
viso. - 58 =
Opportunamente la questione è stata rie-
\ saminata da questa Corte a sezioni unite (sent. del
27 novembre 1982 m.2388 imp;
Dessì) che ha afferma-
to-in relazione ai criteri di differenziazione tra il reato di concussione e quello di corruzione il
principio che "in tema di criteri differenziali tra concussione e corruzione non rileva tanto la circo-
stanza della contrarietà dell'atto ai doveri d'uffi-
cio quanto la condotta del pubblico ufficiale il quale, nel caso di concussione, deve aver creato o
insinuato nel soggetto passivo uno stato di paura o di timore atto ad eliderne la volontà, di guisa che sia costretto o indotto ad esaudire la illecita pre tesa al fine di evitare nocumento", aggiungendo ane che che "la evidente preminenza intimidatoria del pubblico ufficiale basata sull'abuso della qualità
e della funzione e la volontà del privato, del tut to viziata da quella preminenza, danno luogo alla tipica figura della concussione" E, sulla scia di quest'autorevole decisione di questa Corte, più vol te questa stessa sezione ha ribadito il principi che l'elemento della illegittimità dell'atto che a-
vrebbe dovuto compiere il pubblico ufficiale non va le a distinguere il reato di corruzione da quello di concussione. -= 59 =
In effetti gli elementi essenziali costitu tivi del reato di concussione sono sostanzialmente tre:
a) l'abuso delle funzioni da parte del pubblico ufficiale, abuso inteso come prevaricazione della propria funzione non soltanto in rapporto alla og-
gettività dell'ufficio e cioè al concreto eserci- zio della funzione ma anche in rapporto alla sog-
-
gettività e cioè alla qualità di pubblico ufficiale
(e per questo la giurisprudenza ha sempre ritenuto sussistente il reato anche se sia stato commesso in relazione ad atti rientranti nella competenza funzio nale dell'intranus);
b) la illiceità della pretesa e cioè l'illegitti mo ottenimento
- sotto forma di materiale d'azione e anche solo di promessa
- di danato o altra utilità
non dovuta nè al pubblico ufficiale come tale nè al-
la pubblica amministrazione;
c) la costrizione e l'induzione e cioè l'eserci- так zio di una pressione psichica da parte del pubblico ufficiale sul privato tale da coartarne la volontà,
il che si verifica tutte le volte in cui l'abuso del la qualità acquista una preminente importanza preva-
ricatrice, creando nel soggetto passivo quella situa-
zione di soggezione che esclude ogni possibilità di - 60
-
posizione paritaria tra i due soggetti.
Perqqaanto riguarda quest'ultimo elemento -
che è il più difficile da identificare è certamen-
te agevole ritenere che vi è stata una coartazione da parte del pubblico ufficiale della volontà del privato tutte le volte in cui la pressante richie-
sta del pubblico ufficiale non sia stata accolta dal privato ovvero quando il comportamento del pubbli-
co ufficiale su cui si ancora la promessa o la da-
zione sia un comportamento dovuto.
La mancanza di un qualsiasi personale in-
teresse nel patto criminoso da parte del privato,
e la sua recisa reiezione della richiesta posta in essere dal pubblico ufficiale, dimostrano in modo evidente che vi è stata una posizione prevaricatri-
ce del pubblico ufficiale e una posizione di mera soggezione da parte del privato.
Ma non è vera però la reciproca e cioè
che tutte le volte in cui la promessa e la dazione sia in relazione ad un atto non dovuto, e comunque non legittimo, debba di necessità escludersi la si-
tuazione di soggezione e quindi ritenersi pienamen te libera la determinazione della volontà privata. Se come più volte affermato la giuri-
sprudenza di questa Corte l'elemento veramente di
- - 61
scriminante tra il reato di concussione e quello di corruzione è dato dalla reciproca posizione dei sog getti in quanto nella corruzione essi agiscono su un piano di parità, e per loro concorde reciproca e libera volontà, nella realizzazione dell'accordo il lecito, mentre nella concussione viceversa la volon.
tà del privato è viziata, cioè compressa e alterata dal prepotere esercitato su essa dal pubblico uffi-
ciale (cfr. sez. VI^ sent/ n.281 del 14.1.83 m.156896),
l'elemento della illegittimità dell'atto che è la conseguenza dell'accordo non può avere un valore as soluto ma solo relativo. Cioè esso può avere un va-
lore in qualche modo sintomatico di un interesse an che della parte privata e quindi della possibilità
che la volontà del privato si sia determinato libe-
ramente%3B ma tale valore sintomatico non è diverso
тушу da quello che può avere di contro- - il fatto che l'iniziativa sia stata presa dal pubblico ufficiale.
Anche in questo ultimo caso la giurisprudenza, e giu stamente, ha escluso che l'elemento dell'iniziativa sia determinante al fine di ritenere sussistente una ipotesi di reato anzichè l'altra; ma ciò non toglie che costituisce pur sempre, questo, un elemento in qualche modo indiziante nel coacervo degli elementi propri della fattispecie concreta al fine di valuta - 62 =
re la posizione paritaria non tra le parti e cioè
l'elemento chiave per identificare se ci si trova di fronte ad una concussione o ad una corruzione.
In realtà occorre esaminare
- senza aprio rismi e senza privilegiare alcun elemento se in
quella peculiare fattispecie in esame la volontà del privato si sia liberamente determinata alla promes sa e alla dazione ovvero se la coartazione per l'a buso della qualità si sia egualmente verificata, non
lasciando al soggetto privato reali alternative se non quella di subire un grave pregiudizio personale se non accoglie la illecita pretesa del pubblico uf ficiale.
Se per esempio il pubblico ufficiale pon ga in essere un comportamento particolarmente vessa torio per rilevare ogni piccola imperfezione di una
pratica proprio al fine di ottenere una propria uti lità, se con pignolesca determinazione tenda in o-
gni modo ad ostacolare l'accoglimento di un'istanza trincerandosi dietro uno scrupoloso adempimento del suo dovere ma chiaramente finalizza il suo compor tamento non ad un sereno ed imparziale, anche se se
vero, svolgimento della sua funzione ma solo all'ot tenimento di una illecita utilità, se approfitta dell'illecito rilevato per rendere ancora più pesan - 63 = te e pressante e perciò costringente la sua
- ri-
chiesta di particolari benefici personali;
se come
nel caso di specie-la secca alternativa posta al pri vato imprenditore sia o quella di accettare il paga mento di una tangente o non essere incluso nelle im prese che possono partecipare agli appalti pubblici con la conseguenza di vedere ridotta o annientata ogni possibilità di lavoro con lo spettro della inevi tabale chiusura dell'impresa; se tutto ciò eventual mente avviene non può escludersi la sussistenza di una costrizione che ha finito con il porre le parti non su un piano di perfetta parità ma certamente il privato su un piano di soggezione. Nè può dirsi che in simili casi la volontà del privato sia egualmen-
te libera e in nessun modo compressq e alterata dal prepotere esercitato su essa dal pubblico ufficiale solo perchè deriva egualmente al privato una utilità.
E' pertanto alle modalità di azione del pubblico ufficiale che si deve particolarmente guar dare, alla prevaricazione del potere sulla libera formazione della volontà del privato più che al con-
tenuto conforme O non ai doveri di ufficio
- del-
l'atto e del comportamento che dà occasione alla ri chiesta del pubblico ufficiale.
Questi principi che vanno riaffermati - 64 =
la Corte d'appello di Genova ha posto a base della sua decisione che appare conseguentemente corretta sul piano giuridico e ampiamente motivata sul piano dell'analisi del materiale probatorio che portava a ritenere che nella specie si fosse realizzata una serie di concussioni e non invece una serie di cor ruzioni.
Il redativo giudizio si sottrae pertanto al sindacato di pura legittimità di questa Corte.
2°) Il RD lamenta che, sia per i reati di concussione che per quelli di estorsione, la sua responsabilità in ordine ai singoli episodi sia sta ta ritenuta solo in base a due elementi;
la sua po sizione di capo gruppo e il beneficio economico tratto. Ma, a parte l'inefficienza probatoria di queste circostanze, la prova del concorso nei reati fine non può essere desunta dalla mera partecipazio ne al reato associativo.
E la esclusione dell'aggravante ex-art. 112 n.2 implica l'esclusione di un'attività diret-
tiva concorsuale.
IL ricorso non appare fondato sul punto.
Con amplissima motivazione, sia i giudici di primo grado che quelli di secondo grado, hanno specifica - 65
-
mente indicato elementi probatori significativi dai quali era possibile dedurre con tranquillante cer-
tezza una compartecipazione del RD, quanto meno sotto l'aspetto del concorso morale, alla perpetra-
zione dei singoli fatti criminosi. Il relativo ac-
certamento di fatto, logicamente motivato ed immune da vizi giuridici, si sottrae al sindacato di mero
controllo di legittimità di questa Corte. Nè può af-
fermarsi che l'esclusione dell'aggravante di cui al-
l'art. 112 n.2 debba comportare un'esclusione del-
l'ipotesi concorsuale: il Tribunale, nel suo scrupo lo, ha rilevato che non è possibile individuare e de terminare, in ordine ad ogni singolo fatto, le moda lità con cui si è estrinsecata da parte del RD
un'attività di direzione e di coordinamento dei coim putati che costituisce il presupposto dell'aggravan te in questione;
che pertanto il concorso andava e-
saminato con riferimento esclusivo alltattività di
'esecuzione di ciascun delitto%3B che conseguentemente andava esclusa l'aggravante.
Ma se un'attività di direzione e di coor-
dinamento in relazione ai singoli episodi non era di mostrabile sulla base delle risultanze processuali,
ampiamente provata era, secondo i giudici, la con-
creta partecipazione ai singoli fatti delittuosi, per - 66 =
cui correttamente doveva essere riconosciuta la re-
sponsabilità dell'imputato.
Un simile ragionamento appare immune da censure.
3°) Il LL lamenta la mancanza di adeguata motivazione in punto di dolo: nel reato di concus-
sione l'elemento psicologico del ricorrente fu quel lo corruttivo nel reato di estorsione quello di ri-
chiedere un illecito finanziamento a un partito.
Se il dolo costituiva previsione di uno
sviluppo logico di quanto voluto bisognava dirlo ed applicare l'art.116.
annnnnnnn
Rileva il Collègio che, dalla ricostruzio ne dei fatti compiuta dai giudici di merito, emerge chiaramente che il LL non volle un reato diver so da quello voluto dai suoi concorrenti ma fu pie namente cosciente, anche perchè inserito nell'asso-
ciazione, della reale portata e finalità dei singoli atti criminosi posti in essere in concorso con gli altri.
VI
Singole posizioni o singoli episodi in relazione ai reati di concussione.
1°) IN ordine alla concussione ai danni di A- - 67 =
rolo:
- il RD sostiene che nessuna prova vi è che il
OR avesse il mentus del concusso dato che la notizia che tutto proveniva dal RD non gli era stata comunicata dal TT ma era stata frutto della confidenza del OR con l'ambiente socia lista. Si doveva provare non che il OR fosse a conoscenza delle aderenze del ON ma che que-
st'ultimo avesse minacciosamente fatto pesare tali aderenze mentre la sentenza esclude tali minacce.
Tutto l'episodio si esaurisce in un rapporto tra
TT e OR.
- Il RG sostiene che manca la prova del suo con
corso nella concussione essendo tale prova desunta da circostanze che non assurgono a dignità di prova.
Data la carica rivestita dal RG era logico che i dirigenti del partito versassero somme senza met-
terlo al corrente dell'origine poco pulita del dana ro (era direttore della stampa e propaganda).
Net predetti ricorsi si ripropongono inter petrazioni delle risultanze processuali alternative all'interpretazione che dei dati processuali hanno dato i giudici di merito. Sotto il pretesto di een
⠀ sure di legittimità si ripropongono in realtà que- - 68 =
stioni squisitamente di fatto su cui i giudici di primo e di secondo grado hanno portato la loro at-
tenzione, sviscerando con grande precisione e scru-
polo tutti i complessi aspetti della vicenda. I giu dizi, immuni da vizi logici e giurdici, a cui i pre detti giudici sono pervenuti si sottraggono al sin dacato di legittimità di questa Corte.
2°) Per la tentata concussione in danno della
S.p.A. Marina il ER lamenta difetti di motiva-
zione della sentenza: perchè l'incontro in cui fu effettuata la pretesa richiesta concussiva avvenne nell'agosto 1982, quando il ER non era più con sulente urbanistico del Comune di Varazze, ma solo
membro del comitato tecnico regionale che non aveva competenze sulla fattibilità del porto turistico;
B
perchè nel 1982 la spa Marina non aveva titolo a ri chiedere la fattibilità del porto turistico avendo.
avuto la concessione altra società (il che avrebbe portato ad un reato impossibile); perchè vi erano dubbi interpretativi da parte dei soggetti passivi del reato sulla richiesta della somma il che esclu-
de quella univocità necessaria per il reato di ten-
tata concussione;
perchè secondo le parti offese il ricorrente non avrebbe ventilato in alcun modò che dalla non accettazione potesse derivare una situa- - 69 ==
zione dannosa (con conseguente mancanza dell'elemen to del metus)%; perchè la mera proposta senza costri-
zione non costituisce concussione se non seguita da trattative e se tale proposta non sia accolta.
IL motivo di ricorso non appare fondato.
Le questioni sollevate dal ricorrente sono state at-
tentamente esaminate nella sentenza contro cui si ricorre che, con motivazione adeguata e immune da
vizi łogici, ha dimostrato la inconsistenza delle te si difensive proposte. Ed anche sul piano dei prin-
cipi giuridici in tema di tentativo di concussione e di sussistenza del metus la sentenza appare inec-
cepibile. La minaccia può infatti essere anche larva
ta e non esplicita ma sufficientemente comprensibile da parte del soggetto passivo posto nell'alternativa lo di cedere alla pretesa del pubblico ufficiale o a dovere necessariamente rinunciare ad ottenere quel-
la utilità che legittimamente si riprometteva di rea lizzare (nella specie costruzione del porto turistico di Varazze). E per la configurabilità di un tentati-
- come più volte ha vo di concussione è sufficiente affermato la giurisprudenza di questa Corte che il
pubblico ufficiale faccia la richiesta di danaro o altra utilità avvalendosi della sua situazione di pre minenza sul privato mentre è indifferente il reale - 70 =
verificarsi dello stato di soggezione del soggetto passivo (cf. Sez. VI sent. n.9013 del 12.10.1985
mass. 170,685 e anche mass. 158.538).
3°) L'BR - nel lamentare più in generale che la Corte sia pervenuta ad un'affermazione di respon sabilità nei suoi riguardi ipotizzando accordi oscu ri e personali alla radice delle nuove intese poli-
tiche e dando valore agli elementi desunti da un quaderno di scarsa autenticità afferma che manca la prova del suo coinvolgimento nei singoli episodi di concussione dato che nessuna delle parti offese sospettò il suo coinvolgimento.
IL ricorso sul punto non merita accogli-
mento.
Sul coinvolgimento dell'BR negli epi-
sodi di concussione a lui contestati vi è ampia, lo gica e approfondita motivazione sia nella sentenza di primo che in quella di secondo grado. Le conside razioni svolte dalla sentenza sulla contabilità Ca-
dello sigla pello e sulla sicura identificazione BR.
in tale documentazione rinvenuta con 1' BR;
le percentuali doppie di quelle del AN indicate in quelle annotazioni;
il rilevante movimento di da naro riscontrato nei conti correnti dell'imputato -===== 71 =
le cui giustificazioni in proposito sono state non immotivatamente e non illogicamente ritenute inac-
cettabili dai giudici di merito;
le osservazioni sul la necessità di un coinvolgimento dell'BR nel piano criminoso per garantire la continuazione del sistema criminoso instaurato per gli appalti bandi-
to dalla Provincia di ON;
la improvvisa affilia zione nel gennaio 1981 dell'BR, esponente della
D.C., alla loggia massonica di Spotorno indicativa di una vocazione laicale di origine sospetta e e-
rosimilmente finalizzata al rafforzamento dei pro-
pri rapporti personali e di affari con soggetti di un diverso orientamento ideologico;
l'ampia autono mia concessa al dinamico assessore pur essendo pie-
a namente al corrente del marcio esistente nell'atti- ell vità amministrativa in provincia di ON (quale D
vicepresidente dell'Istituto case popolari aveva de finito questo Istituto l'ente pic corrotto della pro vincia); tutti questi elementi che i giudici di me-
rito hanno collegati e valutati nella loro comples-
sità possono ben giustificare la valutazione ter-
minale che della responsabilità dell'imputato è sta ta fatta dai giudici di merito.
Si sostiene, specie nei motivi aggiunti presentati dai difensori dell'BR, che la nota -= 72 =
LL doveva essere ritenuta inattendibile in re-
lazione ai versamenti effettuati al ricorrente per-
chè dalle prove documentali risulterebbe che succes sivamente al dicembre 1980 (per i fatti anteriori
1'BR è stato prosciolto con formula piena) i versamenti effettuati dalle parti lese non erano di
tale entità da giustificare l'attribuzione all'Abra
te della somma ritenuta dai giudici di merito.
Ma l'asserto difensivo non è tale da tra-
volgere le molteplici considerazioni svolte dai giu dici di merito per ritenere il ricorrente concorren te nelle concussioni poste in essere successivamen-
te all'assunzione della carica di Presidente della
Provincia e per togliere attendibilità ad un documen
to di grande rilievo probatorio per la precisione dei dati in esso riportati (ed i giudici di merito hanno ampiamente e logicamente spiegato perchè il documento sequestrato deve ritenersi attendibile).
4°) L'BR, nei motivi aggiunti, prospetta sot to altro profilo la improponibilità di un'afferma-
zione di responsabilità di esso ricorrente per il reato di concussione.
Poichè tale reato - si afferma - si consu-
ma con la promessa, e la dazione dell'utilità costi tuisce un post-factum impunibile e poichè nel caso - 73
-=
di specie i reati di concussione si sarebbero perfe-
zionati e consumati nel momento in cui gli imprendi-
tori, soggiancendo alla induzione esercitata dal Sid
cardi o dal TT, promisero una tangente in re-
lazione agli appalti che sarebbero poi stati aggiu➤
dicati dalla Provincia di ON (e tale promessa venne effettuata nel 1975 o nel 1976), non può es-
sere affermata la responsabilità dell'BR che di venne presidente della Provincia nel 1980 e cioè
quando i reati si erano già perfezionati.
Ritiene il Collegio di non poter condivi dere la tesi sostenuta nei motivi aggiunti. E' vero che il reato di concussione si per e
feziona o con la promessa o con la dazione e che ba l
l u
D
sta la promessa quando essa è intervenuta prima del la dazione. Ma ciò può valere solo quando il fatto concussivo sia unico e relativo ad uno specifico at to non quando, come nel caso di specie la forza in-
timidatrice del pubblico ufficiale tenda non solo ad operare in relazione ad un primo atto ma anche
nel futuro in relazione ad una pluralità di atti e
di comportamenti fortemente dilazionati nel tempo.
Per il primo appalto la promessa della da zione di una tangente, influenzata dalla incombente - 74 =
minaccia della rappresaglia del pubblico ufficiale ove non si aderisse alla sua pretesa, ha certamente perfezionato il reato. Ma per i pagamenti successi-
vi l'originaria promessa costituisce di necessità non un preciso impegno ma una generica adesione ad una proposta che, per essere valida e realmente ope rante, aveva bisogno che si realizzassero una se-
rie di condizioni al momento dell'iniziale promessa del tutto aleatorię. Perchè si concretassero nuovi fatti concussori dilazionati in un numero diverso di anni era infatti necessario che si verificassero nuove occasioni di appalti;
che le imprese conti-
nuassero ad operare nel territorio;
che trovassero ancora in qualche modo conveniente il pagamento di una tangente pur di assicurarsi l'affare; princi-
palmente che il potere del pubblico ufficiale per- manesse e potesse espletare la sua forza intimida-
trice.
Bastava che qualcuna di queste condizio- ni non sussistesse per escludere la possibilità che il fatto concussorio potesse prendere forma. Ma se così è, appare evidente come non può parlarsi di una precisa promessa che renderebbe perfezionati e consumati sin dal 1975 reati futuri e principalmen-
te incerti. In realtà se 1'BR non si fosse col- - 75
legato con gli altri imputati e non avesse dato il
500 assenso ed il apporto positivo alla realizzazio suo ne degli illeciti posti in essere dopo il 1980, gli imprenditori non sarebbero stati costretti a versa-
re tangenti anche per gli appalti successivi agli anni 80 non potendo più operare la forza intimida-
trice del pubblico ufficiale. Per questi nuovi fatt
- il capo di imputazione ha esattamen ti concussivi te contestato la continuazione - non può considerar si promessa la generica adesione al programma crimi noso posto in essere dagli imputati. Mancando una promessa precisa preesistente, il momento consumati che vo del reato non può essere quello della dazione.
Ed è per questo che giustamente non si sono conte-
stati, come tentativo e tanto meno come fatti consu mati, fatti concussivi relativi ad appalti successi vi alla scoperta dell'organizzazione illecita ed al la indagine giudiziaria: seguendo la tesi difensiva
si sarebbe dovuto pervenire all'assunto di dover ri ш
о tenere come consumati anche concussioni per tutti gli appalti ancora indeterminati che sarebbero po-
tuto realizzare negli anni futuri per cui v'era sta to comunque sia pur generica promessa.
Ne può dirsi che comunque mancherebbe lo accertamento, in relazione ai versamenti successivi -= 76 =
al 1980, di una specifica azione induttiva diversa.
-
da quella originaria che aveva determinato la pro messa di pagare tangenti sugli appalti: l'accerta-
mento è chiaramente contenuto nella permanenza del l'associazione a delinquere istituita proprio per ottenere danaro attraverso l'intimidazione di non consentire appalti per lavori nella Provincia se non si pagavano le tangenti;
nella conoscenza da parte di tutti gli imprenditori che questa era condizione essenziale per poter continuare a lavorare;
nella chiara percezione da parte di tutti gli imprendito-
ri che il nuovo Presidente della Provincia non solo non effettuava alcuna azione di risanamento morale ma manteneva quei sistemi di conferimento di appal-
ti che costituivano la premessa per consentire la illecita pretesa da parte del pubblico ufficiale e la subordinazione del privato alla forza prevarica-
trice dei pubblici ufficiali;
5°) Il AN, per la concussione di cui al ca-
po 10), lamenta carente e contraddittoria motivazion!
ne perchè le deposizioni non dicono mai che il San-
galli o chi per lui abbia fatto richieste, perchè il fatto di essere assessore non implica una concorren-
za nel reato%3B perchè l'autonomia nella designazione..
delle imprese da invitare alle gare di appalto non ľ
- 77 =
implica responsabilità dato che in Provincia vi era una Giunta e un Consiglio;
perchè la somma di 56
milioni pervenne al ricorrente dalla sua indennità
di liquidazione.
Anche per il AN l'amplissima motiva zione in tema di responsabilità che hanno effettua-
to i giudici di merito esclude una sindacabilità in questa sede delle conclusioni a cui i giudici sono pervenuti.
6°) Il RG lamenta che sia stata ritenuta la sua partecipazione al reato di concussione ai danni.
di IN di cui al capo 12). La chiamata di correo da parte del GU non può essere ritenuta attendi bile sia perchè interessata sia perchè non può co stituire riscontro la riscossione di sette milioni
Dury dato che detta somma fu versata insieme ad altre e il ricorrente ha dimostrato che si trattava di ver-
samenti fatti a lui come addetto alla propaganda per il P.S.I. In relatà il GU ha incassato lui le somme del IN senza nulla dare al presunto correo.
Rileva il Collegio che le censure riguar-
dano questioni che la Corte di Genova ha preso in -= 78 =
attenta considerazione approfondendone la consisten za probatoria e ritenendo sulla base di una moti-
-
vazione immune da vizi logici e giuridici e conse-
guentemente sottratta al sindacato di legittimità che di questa Corte -1/la chiamata in correità del Guer
ci non solo fosse perfettamente attendibile sia per la sua coerenza che per la mancanza di ogni interes se calunnioso o processuale ma anche che essa tro-
vasse un perfetto riscontro nel deposito della som- ma di sette milioni corrispondente a quanto il Guer ci assume preso dal RG (e la Corte aggiunge che le giustificazioni per il versamento di detta som-
ma proposte dal ricorrente appaiono sfornite di sup porti significativi e convincenti✈.
7°) Il OV lamenta l'assoluzione con formula du bitativa dalla concussione a danno di AZ
mentre il logico sbocco delle argomentazioni della sentenza doveva essere quello di un'assoluzione con formula piena e comunque mancava la prova che il Bo-
vio avesse avallato consapevolmente l'azione costrit tiva di altri. E' da premettere che il OV, imputato di concorso in concussione (capo 13) nella sua qua-
lità di sindaco del Comune di GH NT Spiri - 79 =
to, è stato assolto per insufficienza di prove sul-
la base dei seguenti elementi:
- il CC afferma che la tangente pagata dal
AZ era stata per metà incassata da lui per conto del partito socialista e per l'altra metà sa-
rebbe stata consegnata dal AZ, tramite un suo amico, al Sindaco OV;
il AZ, pur escludendo di avere contattato sia direttamente sia tramite un amico il OV, di-
chiarava che il geometra NA aveva ritirato il pli- in co/cui il CC aveva introdotto le banconote per il OV;
il NA affermava che una volta aveva incontrato il CC e il GHigliazza nell'ufficio di questo ultimo e aveva ricevuto dal CC un plico chiu-
so che aveva poi consegnato al OV;
- di contro a questi elementi di accusa vi è il da-
to che si era verificata nella Giunta comunale un
[contrasto tra gli aderenti al partito comunista, tra cui il OV e quelli del partito socialista in meri to al diretto intervento del Comune nel mercato edi lizio il che non appare compatibile con un accordo
del genere di quello che si sarebbe stabilito tra il Bovio e il CC;
l'appalto è stato aggiudica to col sistema del massimo ribasso e questa procedu - 80 =
ra appare preclusiva della corresponsione di tangen ti%3 manca ogni riscontro di natura bancaria circa la riscossione di somme di probabile provenienza da tangenti da parte del OV;
non può neppure disat-
tendersi l'ipotesi di un accordo fraudolento tra il
CC e il NA, diretto a procurarsi anche l'al-
tra metà della tangente.
Sulla base di questi contrastanti elemen- ti di accusa e di elementi di segno contrario la Cor
te è pervenuta ad un'assoluzione con formula dubita tiva.
Ritiene il Collegio che il ricorso non sia fondato.
La Corte non ha del tutto svalutato i cor posi elementi di accusa ma ha solo rilevato che di fronte ad essi si profilanp altri elementi di egua-
le valore probatorio che contrastavano i primi Da
ciò l'adozione della formula dubitativa pienamente giustificata dalla sussistenza di elementi contra-
stanti nessuno dei quali poteva assurgere a livello !
di elemento risolutore.
8°) Il NI lamenta l'assoluzione per insuffi cienza di prove dal delitto di cui all'art.317 aven do la Corte posto a carico dell'imputato la riscos-
sione della somma di 4 milioni ritenendolo onorario - 81 ==
ma abnorme;
sulla base delle ricevute esibite, risulta che il TI ha avuto solo la somma di lire 2.179.261=
come il geometra RO.
La Corte Genovese modificando sul punto
-
la sentenza di condanna dei primi giudici -ha rite nuto di dovere assolvere il ricorrente dal reato di concussione di cui al capo 21 con formula dubitati- va. La formula adottata è ampiamente giustificata dal fatto che, come emerge dalle dichiarazioni rese in istruttoria dal NO e dal SA, questi ar-
chitetti erano stati costretti a dividere in parti eguali anche con il geometra NI sindaco di Fi-
nale Ligure gli onorari loro dovuti per la progetta-
zione di tre fabbricati adibiti ad edilizia popolare
(e ciò era stato imposto, dal ER a cui non era
possibile oppore un rifiuto per il rischio di esse-
re esclusi da ulteriori incarichi); dal fatto che,
secondo la Corte, le successive ritrattazioni appaio no un tentativo goffo e puerile di alterare il si-
gnificato delle esplicite dichiarazioni accusatorie.
Questi elementi accusatori, non smentiti dagli ele-
menti favorevoli agli imputati che appaiono peral-
tro piuttosto fragili, legittimano ampiamente la for mula assolutoria dubitativa. - 82 =
9°) Per la concussione in danno di NO e
SA, da cui è stato assolto per insufficienza di prove, il ER lamenta che non si sia pervenuti ad una assoluzione con formula piena data l'assolu-
ta mancanza di prove;
infatti la divisione dell'o-
norario non fu stabilita dal AG ma dal Rossi-
gno e SA%; al momento dell'incontro l'incarico era atato già assegnato e non poteva più essere revoca-
to.
Quanto detto in ordine al ricorso del Bot
per tini vale ovviamente anche l'analogo ricorso del
ER che si duole della formula dubitativa adot-
i tata.
VII
Reati ai danni del MO contestati al RD e al BU.
Contro l'assoluzione per insufficienza di prove del RD e del BU in ordine ai tre reati di cui ai capi 16,17,18 (estorsione, detenzione di esplosivo, fatto diretto a cagionare un disastro)
insorgono sia il P.G. che gli imputati.
a) il P.G. lamenta che la Corte sia pervenuta al la formula assolutoria dubitativa richiamandosi ge- nericamente a una "non univocità" degli elementi di - 83 =
рDоva: tale "non univocità non può essere ritenuta solo sulla base della non completa affidabilità del la Ansaldi in assenza di una ragionevole spiegazio ne alternativa per il comportamento della teste nè
sulla base dell'assenza di una traccia documentaria e bancaria e cioè di un dato che è del tutto irrile vante e privo di significato.
b) Di contro il RD lamenta che la Corte ten-
--- -
da a far apparire spontaneo e casuale l'intervento della SA mentre la donna è stata perseguita dalla polizia;
che si sia omesso il fatto che la ri chiesta doveva essere stata fatta nel 1980 mentre l'attentato avvenne nel 1982 e il MO nega di avere avuto richieste all'epoca dell'attentato; che si sia omesso di considerare che i rapporto tra il
RD e BU si erano interrotti da più di tre a
i l anni. l
A
c) Il BU lamenta che la Corte abbia ritenuto attendibile il teste AR mentre era stato dimostrato che era ssolutamente inattendibile;
che.
non sia stata valutata l'assoluta povertà del BU
che sia stata esclusa senza indagini l'ipotesi che l'attentato fosse dovuto ad una ditta concorrente;
che la SA abbia parlato di un quasi investimen to dell'attentatore solo 16 mesi dopo il fatto;
che - 84 =
la SA abbia prima parlato di quattro e poi di tre attentatori, che la stessa abbia potuto ricono-
scere una persona vista solo di sfuggita.
Rileva innanzi tutto il Collègio che le critiche mosse all'impugnata sentenza dagli imputati non appaiono fondate.
In relazione alle critiche rivolte alla valutazione di sostanziale attendibilità della te--
ste SA espressa dalla Corte rileva il Collegio:
che ineccepibile appare la considerazione della
Corte che l'SA nella fase iniziale delle inda-
gini fece dichiarazioni del tutto spontanee e prive di ogni velleità di protagonismo o dall'intento di compiacere ad ogni costo gli investigatori tanto che la teste, pur avendo affermato di essere capace di
| riconoscere i quattro individui da essa scorti nel-
la Piazza del Popolo, si asteneva dal coinvolgere persone estranee con accuse avventate o scriteriate.
e manteneva un atteggiamento riservato fino al 27
ottobre 83.
- che appaiono tutt'altro che illogiche le conside-
razioni e gli apprezzamenti effettuati dalla Corte
in ordine al comportamento tenuto dal maresciallo
DA in relazione alle dichiarazioni rese dalla -= 85 =
teste;
che l'SA nella sua prima dichiarazione ha par lato di quattro giovani da lei scorti prima della esplosione: non è esatto che successivamente la te-
ste abbia mutato versione parlando di solo tre gio-
vani. Se è vero che nelle dichiarazioni raccolte presso la Questura accennò a soli tre giovani (27.-
10.1983) descrivendone le mosse è anche vero che su bito dopo (8 novembre 1983 parlava di una983) persona che aveva visto correre 'unitamente ad altri tre" e che al G.I. il 21 dicembre 1983 precisava di aver visto tre persone scendere di corsa la scaletta mat aggiungeva anche che un quarto individuo separata-
mente dagli altri aveva attraversato la strada. Per
tanto la teste ha sostanzialmente sempre parlato di quattro individui, tre in gruppo ed uno separato,
tranne che nelle dichiarazioni verbalizzate dalla polizia il 27 ottobre;
che non è esatto che l'SA non è attendibile perchè ha riconosciuto una persone vista solo di sfuggita, dato che la teste- sin dalla prima dichia
- ha affermato di aver visto i giovani anche razione prima dell'esplosione, quando si aggiravano sulla piazza, ben tre ore prima dell'attentato e quando cioè ebbe tutto il tempo e il modo di esaminarli at - 86 =
tentamente;
che non è esatto che solo l'SA solo dopo 16
mesi ha improvvisamente parlato di un quasi investi mento: sin dalla prima dichiarazione l'SA ha detto che quando i giovani stavano scappando essa e-
ra in una macchina in movimento e nelle dichiarazio ni del 21 dicembre, come in quella resa al dibatti-
mento, ha specificato che un giovane aveva attraver sato la strada avanti alla autovettura rischiando di essere investito;
IL particolare pertanto non ap pare del tutto contraddittorio rispetto alle dichia razioni precedenti ma solo un'ulteriore specifica-
zione;
- che le contraddizioni in cui era caduta in ordine al tempo trascorso tra l'avvistamento e l'esplosio-
ne e sull'individuazione del percorso compiuto dal-
la macchina non sono tali, secondo la Corte, da to-
gliere del tutto valore probatorio alle dichiarazio ni della teste specie alla luce del dato - che la
Corte definisce inquietante della coincidenza tra quanto riferito dall'SA circa il numero dei par tecipanti all'attentato e le dichiarazioni rese sul punto dal VA dato che i testi non si cono scevano e ciascuno di essi ignorava il contenuto del le dichiarazioni rese in tempi diversi dall'altro: - 87 =
un simile giudizio radicato sulle risultanze proces- suali e logico non appare meritevole di censura.
Anche le critiche proposte dagli imputati alla valutazione di sostanziale affidabilità del te ste VA non possono essere condivise. Ed in vero:
la Corte ha rilevato essere il teste pienamente credibile in punto di sussistenza di un suo rappor-
to di confidenza con il BU e sulla natura degli incarichi che al BU potevano essere affidati dal
RD; la pervicace negativa da parte del BU di aver avuto un colloquio con il VA e il Tean
do è stata smentita dallo stesso RD;
la Corte ha anche rilevato, e sul punto non vi so no contestazioni nei ricorsi, che il BU non ha negato di aver proferito oscure minacce nel corso di un colloquio con VA poco tempo l'arre-
я
и
sto del RD ("se qualcuno parla... se succede
н
○ qualche cosa si comincia a sparare") mentre - nota la Corte - è incomprensibile, per una persona che si vorrebbe relegare nel ruolo di autore di innocue bur-
le, l'insistenza in un atteggiamento di guappo in concomitanza proprio con l'intensificarsi delle in-
dagini sul gruppo RD;
- La notazione della Corte - che l'attendibilità - 88 =
del teste non può essere valutata solo in relazione alla sua proclività a recepire storie fantasiose e in relazione a inesattezze relative a fatti avvenuti sei anni prima ma deve essere considerata in relazio ne ai fatti qualificanti narrati in ordine alla vi cenda processuale in esame - appare ineccepibile poi chè anche una personalità fantasiosa può essere del
tutto precisa e attendibile quando riferisca alcuni tX fatti per cui trovano precisi riscontri. Nè appare rilevante, per escludere del tutto la possibilità
della sussistenza dei reati de quo, il fatto che lo attentato avvenne nell'aprile del 1982 mentre la ri-
chiesta doveva esser stata fatta nel 1980: in real-
tà il contratto di appalto venne stipulato solo il
15 ottobre 1981 ed i lavori ovviamente iniziar ono solo dopo questa data. Ed è da aggiungere che, se-
condo le dichiarazioni del MO riportate nella sentenza di primo grado (fg.190), il Dossetti chie-
se il pagamento della tangente nella consueta misura del 10% dėl prezzo globale di appalto minacciando non solo la mancata aggiudicazione dell'appalto in questione ma anche il mancato invito ad ulteriori ap palti dell'amministrazione provinciale in caso di
non accoglimento della richiesta e che "anche dopo l'aggiudicazione il TT aveva più volte insi- - 89 =
stito nella richiesta con reiterate minacce di non farlo più invitare alle gare di appalto": non esi-
ste pertanto quella asserita lunga soluzione di con tinuità tra richiesta di tangenti ormai esaurita ed
attentato.
Gli elementi a carico rilevati dalla Cor-
che resistono alle critiche avanzate dagli im- te
-
putati wate non consentono, in accolgimento dei ricorsi sul punto del RD e del BU, un proscioglimen-
to con formula piena.
Deve invece essere accolto il ricorso del
Procuratore Generale sull'assoluzione per insuffi-
cienza di prove a cui è pervenuta la Corte.
La Corte è pervenuta alla formula dubita-
tiva dopo aver riconosciuto:
la coerenza e la spontaneità della dichiarazioni dell'SA e dopo aver rilevato che, se vi poteva
й
no essere dubbi sulla "completa" affidabilità della
и
к
teste, restava però la coincidenza tra quanto da es-
sa riferito e le dichiarazione del VA;
che per il VA le sue dichiarazioni sui punti qualificanti avevano trovato riscontro%;B
che assai significative erano le coincidenze tra le dichiarazioni dei due testi%;B che era singolare la conoscenza da parte del BU - 90 =
che il MO si era rifiutato di pagare le tangen ti;
che il primo giudice era stato contraddittorio
quando aveva confinato il BU nella bassa manova-
lanza elettorale mentre, per l'episodio relativo al la villa AM ' aveva riconosciuto la vericidità
della versione resa dal VA sul comportamen to tenuto dal RD e dal BU e il ruolo comples SO e delicato affidato dal primo al secondo;
che significativo era il dato che il BU fu as-
sente dall'ufficio dal 27 al 30 aprile 82 per un permesso accordatogli per attività sindacale e che lo stesso non era stato in grado di ricordare come avesse utilizzato quel periodo di congedo;
che il BU era frequentatore di persone di dub- bia fama e dedite a vita non limpida per cui può es sersi procurato l'assenso del RD per la consuma zione di un crimine mirato al ristabilimento di un modus operandi messo in crisi dall'istruttoria ini ziata alla fine del 1981.
che l'ipotesi di una azione ispirata da ditte con correnti era priva di ogni sia pur minimo supporto probatorio.
Di contro a questi corposi elementi a ca-
rico la Corte ritiene di adottare la formula della 91 =
assoluzione per insufficienza di prove perchè non sono state rinvenute tracce documentali e bancarie afferenti al pagamento della somma di trenta milio-
ni ai calabresi e perchè manca la prova di una locu petazione del BU a seguito di una missione così
importante: conclude pertanto che gli elementi di prova risultano suscettibili di plurime e non univo-
che interpretazioni. Osserva il Collegio che, com'è
stato ripetutamente affermato da questa Corte "l'as soluzione per insufficienza di prove non può essere mai l'espressione di un dubbio soggettivo del giudi ce ma il risultato di un insanabile contrasto tra da ti obiettivi, ossia fra varie risultanze di egual pe so probatorio o una serie incompleta di elementi"
(cf Sez. I^ sent. n. 5190 del 27.5.1985 mass. 169.435).
Nel caso in esame emerge che la Corte
sulla base di una serie di elementi significativi e puntuali ha ritenuto non solo affidabili le dichia razioni rese dai due testi ma anche che esse si in-
tegrassero e si confermassero a vicenda, proprio per chè basate su dati oggettivi coincidenti che i due testi, che non si conoscevano tra loro, non poteva-
no avere singolarmente inventato. Il dubbio sulla
"completa" affidabilità dell'SA e sulla piena rilevanza delle dichiarazioni del VA nasce - 92 ===
pertanto più da un dubbio soggettivo del giudice che da una effettiva e dimostrata scarsa attendibilità
delle dichiarazioni rese, s scarsa attendibilità che sostanzialmente e con fondati elementi la Corte di
Appello nega.
Tali dichaarazioni la Corte correttamente collega con una serie di altri elementi che le ren-
dono ulteriormente credibili attinenti ai rapporti tra il BU e il RD nonchè al comportamento te-
nuto dal primo all'epoca dell'attentato e dopo, ma poi la Corte rileva che tutti gli elementi probato-
ri risultano suscettibili di plurime e non univoche
interpretazioni senza peraltro spiegare quali altre interpretazioni sarebbero possibili, In realtà la.
Corte contrappone agli elementi probatori a carico che complessivamente considerati nelle loro integra zioni sostituiscono un corposo materiale probatorio-
solo due elementi a discarico: la mancanza di una prova documentaria e bancaria sul pagamento della somma di 30 milioni e la mancata prova di una locu-
pletazione del BU.
Ritiene il Collegio che questi elementi non possono essere considerati di eguale peso proba-.
torio degli elementi di accusa tanto da paralizzarne la valenza;
la somma di 30 milioni non è di tale ri - 93 ==
levanza da non poter essere versata in contanti, spe cie ove si tenga conto che per molti altri episodi gli affari della banda avvenivano per contanti e che spesso il RD, come riconosce la sua segretaria,
era solito arrivare alla Regione con la borsaspiena di banconote da 50.000= e da 100.000=%; la mancata prova di un arricchimento da parte del BU ha scar sa rilevanza probatoria dato che la complessiva som ma di 30 milioni doveva essere divisa anche con i
_ calabresi per cui la somma che poteva derivare al
BU dall'operazione non poteva essere di tale ri-
levanza da modificare sostanzialmente il tenore di vita del BU. E non possono neppure essere trascu rate le osservazioni che sul punto fa il Procuratore
Generale ricorrente quanto ricorda che il BU era un giocatore con una vita non ordinata nè limpida e che il BU poteva essersi mosso non tanto per un vantaggio economico immediato quanto per riassumere un rinnovato prestigio nei confronti del "capo".
La sentenza va pertanto annullata sul pun to perchè il nuovo giudice riesamini con maggiore coerenza logica il materiale probatorio e tenga pre sente che, ad un'assoluzione con formula dubitativa,
si può giungere solo se la prova sia obiettivamente incompleto o sussista un reale contrasto tra elemen - 94
ti probatori a carico ed elementi probatori a disca rico, tutti però aventi eguale peso probatorio.
VIII
REATI DI ESTORSIONE
Il LL lamenta l'affermazione di re-
sponsabilità per le estorsioni di cui ai fatti del capo 13, del capo 27 e del capo 28 perchè manca lo elementi della violenza: per il capo 13, dato che le frasi usate non potevano preoccupare il AZ;
perchè il AZ riconosce che la tangente era strumento per vincere un appalto (capo 27); perchè
esclusa o dubbia è l'idoneità degli atti del Dosset
ti dato che il NT rifiutò il pagamento ma lo appalto fu egualmente aggiudicato.
Sostanzialmente generiche appaiono le cri tiche mosse con questo motivo alla sentenza impugna ta che ha ampiamente dimostrato la incidenza ed i-
doneità delle minacce rivolte ai soggetti passivi del reato dagli imputati anche se, nell'episodio di cui al capo 28, tali minacce, perchè troppo esose,
non portarono al versamento delle somme (e corretta mente è stato contestata l'ipotesi del tentativo e non quella del reato consumato).
IX 95 =
Reati di interesse privato in atti di Ufficio
Alcuni imputati ricorrono contro l'affer-
mazione di responsabilità o l'assoluzione per insuf ficienza di prove in relazione ai contestati reati d interesse privato in atti di ufficio.
a) il De DO e il ZZ, condannati per il predetto reato contestato al capo 34 della ordi-
nanza di rinvio a giudizio, sostengono:
il ZZ la non sussistenza del reato, dato che l'autorizzazione amministrativa era un atto dovuto alla Società di Salvamento conduttrice dell'immobi÷ le, e comunque la sua non responsabilità perchè mero esecutore d'ordini;
il De DO la non sussistenza del reato poi-
chè la procedura adottata della concessione, anzice chè quella del silenzio, assenso, esclude l'intenzio ne agevolatrice.
.
m b) IL TE, condannato con il CC, per il A
reato di interesse privato di cui al capo 40) sostie ne che manca la prova del suo concorso con il Siccar
di; che comunque il voto non aveva efficacia vinco-
lante; che il reato deve ritenersi estinto per pre-
scrizione; c) Il TE e il UN, assolti per insufficienza di prove dal reato di cui al capo 39), sostengono che - 96 ==
l'adozione della formula dubitativa non è appropria ta perchè le risultanze a carico sono prive di va-
lenza probatoria (UN) e perchè manca la prova di un'attivazione per far stipulare le polizze assicu rative dato che l'atto di sottoscrizione della po-
lizza fideiussoria è atto dovuto del Sindaco (TE).
1) Rileva innanzi tutto il collegio che il reato di cui al capo 40, per cui vi è ricorso da parte del
TE, deve ritenersi prescritto. Il fatto è stato commesso, come emerge chiaramente dal capo di impu tazione, il 5.9.1979; al TE sono state concesse le attenuanti generiche;
il TE non è stato con-
dannato per altri reati unificati dal vincolo del-
la continuazione con il conseguenziale spostamento della data di inizio del periodo prescrizionale.
I sette anni e mezzo sono pertanto già
trascorsi e deve conseguentemente essere dichiarata la causa estintiva del reato non sussistendo gli e lementi per un'applicazione del capoverso dell'art. 152 c.p,p..
La causa estintiva non può essere applica ta al CC, pur concorrente nello stesso reato,
perchè il reato in questione è stato unificato con altri reati per il vincolo della continuazione e - 97 =
ciò sposta il termine di inizio di decorrenza della prescrizione in modo tale da impedire il compimento del periodo di tempo indispensabile per far scatta-
re la causa estintiva.
2) Prive di fondamento appaiono le critiche mos-
dal De IS e dal ZZ all'affermazione se di responsabilità per il capo 34. La sentenza chia-
risce infatti che la procedura di concessione era stata adottata proprio per favorire l'immediata ese cusione dei lavori che non potevano attendere i tem pi lunghi della procedura del silenzio-assenso non-
chè che la concessione non poteva in alcun modo es-
sere data su richiesta di un mero locatore come era
il ZZ. Nè può avere alcun rilievo il fatto che il ZZ fosse un mero esecutore di ordini dato che appare evidente, e indispensabile, la sua par-
tecipazione al fatto criminoso.
3) IN ordine al reato di interesse privato di cui al capo 39) la Corte di Genova, dopo aver analizza-
to le risultanze processuali con cura, ha rilevato che ravvisava una coesistenza di elementi probatori contrastanti, a favore e a carico dei prevenuti che,
bilanciandosi sul piano quantitativo e qualitativo,
non consentono un legittimo giudizio nè di assolu-
zione piena nè di condanna. Una simile valutazione - 98 =
che appare logicamente corretta e giuridicamente ineccepibile si sottrae al sindacato di legittimi-
tà di questa Corte.
X
Reato di ricettazione contestato al Barbero
Il RD lamenta che la Corte abbia da-
to per pacifico che il ricorrente avesse percepito dal OR 37.500.0007 mentre dall'appendice n.
uno all'ordinanza di rinvio a giudizio risulta che la somma versata dal OR era finita su altri conti.
E il dolo eventuale si riferisce a somme versate nell'80 dal RD mentre l'imputazione si riferisce a fatti del 1979. E' da premettere in fatto che il RD
era stato imputato di concorso nell'attività concus soria svolta nei confronti del OR;
che i giu dici di primo grado hanno ritenuto che mancava del tutto la prova di una partecipazione, quanto meno sotto l'aspetto morale, alla concussione, che inve-
ce risultava come si evince dai documenti seque-
-
- che il RD aveva rice- strati al De DO
vuto danaro costituente provento di tale reato;
che non era credibile che lo abbia ricevuto senza essere - 99 ===
consapevole dellaillecita provenienza di esso data
la sua funzione di uomo di fiducia del RD. E la
Corte, dal canto suo, ha rilevato che dal compendio degli accertamenti bancari e dalle pur tortuose am-
missioni rese in istruttoria risultavano comprovati i periodici versamenti delle somme provenienti dal
OR compiuti al RD nella misura di tren-
tasette milioni come indicati nella prima nota se-
questrata al De DO, che il RD non ha ta-
ciuto di aver chiesto al RD notizie circa la fon te di finanziamenti troppo cospicui in rapporto alle risorse del RD e non poteva considerarsi soddi-
sfatto per le risposte evasive e sibilline che gli venivano date. Ciò premesso deve rilevarsi che ri-
sulta ampiamente provato - sulla base della motiva-
zione delle due sentenze di merito che l'imputato abbia ricevuto somme provenienti dal OR a se
guito dell'attività concussiva espletata. Ed è da ag giungere che se i fatti concussivi furono posti in essere nel 1979 i versamenti delle tangenti avvenne.
ro successivamente 1 come espressamente afferma la sentenza di primo grado anche perchè, come risul-
ta dal documento sequestrato, essi dovevano essere effettuatu attraverso una rateizzazione in ben die-
ci mesi. - 100 =
E. in punto di elemento psicologico del reato, esattamente i giudici di merito hanno pro-
spettato che, comunque, vi sarebbe stato un dolo e ventuale così come definito dalla giurisprudenza in relazione al delitto di ricettazione.
IL ricorso deve pertanto essere rigettato perchè infondato.
ΧΙ
Reato di favoreggiamento contestato alla CH
La CH lamenta che sia stata adottata la formula dubitativa in contrasto con le direttri-
ci della legge delega e solo perchè i dati probato-
ri favorevoli non erano completi.
La formula dubitativa di assoluzione sul punto della ricorrenza dell'elemento psicologico del reato appare congruamente motivata e conseguentemen te non censurabile in questa sede di mero controllo di legittimità. Nè può ovviamente avere alcun ri-
flesso nel giudizio in atto la direttiva della leg-
ge delega sul nuovo codice di procedura penale.
XII
Attenuanti generiche e determinazione della pena 411
Il RD lamenta che sia stata negata la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti. - 101 =
IL ER, il LL lamentano che la diminuzione della pena per le attenuanti riconosciu te non sia stata effettuata nel massimo e ciò senza motivazione.
Rileva il Calegio che i sopra indicati mo-
tivi di ricorso non possono ritenersi fondati.
Le valutazioni compiute dai giudici di me rito in merito alla comparazione tra attenuanti e aggravanti per quanto riguarda il RD sono insin-
dacabili in questa sede perchè la Corte ha ampiamen te e logicamente spiegato perchè il RD non ap-
pariva meritevole di un giudizio di prevalenza. Ne
la riconosciuta prevalenza delle attenuanti compor-
ta di necessità una riduzione della pena base nel massimo e comunque la Corte ha spiegato con una
-
valutazione insindacabile in questa sede - che la
minore incidenza della riduzione sulla pena base e-
ra determinata dalla maggiore pericolosità insita nel ruolo svolto da alcuni imputati(tratra cui il Gag- gero e il LL) e dalla gravità delle imputazio ni: il che è sufficiente a giustificare l'uso della discrezionalità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del GU per - 102 =
mancata presentazione dei motivi.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei con-
fronti del TE limitatamente al delitto di cui al l'art. 324 c.p. (capo 40) perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
Annulla inoltre, l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova:
a) in ordine alla pronuncia relativa ai delitti di tentata estorsione, detenzione di esplosivo e di sastro doloso di cui ai capi 16,17 e 18 contestati al RD e al BU in accoglimento del ricorso del P.G.;
b) in ordine alla poonuncia relativa all'imputa-
zione di associazione per delinquere ex-art. 416
bis di cui al capo I) per il fatto successivo alla entrata in vigore della legge 13.9.1982 n.646 per difetto di motivazione in accoglimento del ricorso del P.G.;
c) in ordine alla pronuncia relativa all'assolu-
zione per insufficienza di prove del UZa dalla partecipazione al reato associativo in accoglimento del ricorso del P.G.;
d) in ordine alla dichiarazione di annullamento della sentenza di primo grado per il delitto di con
cussione di cui al capo 7 ed alla correlata ordinan - 103 ==
za di trasmissione degli atti al Procuratore della
Repubblica di ON, in accoglimento del ricorso sul punto del RD, con effetto estensivo dell'im pugnazione anche nei confronti del RG e del Sic
cardi.
Rigetta nel resto il ricorso del P.G. nei confronti del TE e del CA ed il ricorso del RD e
TE..
Rigetta inoltre tutti gli altri ricorsi condannando i ricorrenti in solido - esclusi il RD e il Te-
- al pagamento delle spese processuali e ciascu sta
- escluso il GU - anche al pagamento no di essi della somma di lire 500.000= a favore della Cassa
delle Ammende.
Condanna inoltre:
a) RD, LL, BR, AN, CC e
UZ in solido al rimborso delle spese ed onorari nei confronti delle parti civili MO UN, in
proprio e nella qualità, e MO NI che li-
quida in complessive lire un milione per ciascuna parte di cui 900.000= per onorari;
b) RD, LL, BR, AN e CC
in solido al rimborso delle spese e onorari nei con fronti della parte civile RT AM che li quida in complessive lire un milione di cui 900.000= - 104 -
per onorari;
B
c) RD, LL BR, AN, Siccardi in
solido al rimborso spese ed onorari nei confronti delle parti civili I.CO.SE. s.p.a., De LI Ma- rio e De LI RO che liquida per ciascuna del le parti medesime in complessive lire un milione di cui 900.000= per onorari.
IL PRESIDENTE
Ecc. ROMBI PARIDE
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. ALFREDO CARLO MORO
ml ww
AL CANCELLIERE Amme D'MB
Depositato in Cancelleri 2486 1989
Oggi IL CANCELLIERE