Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/1989, n. 11204
CASS
Sentenza 10 giugno 1989

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Per la configurabilità del tentativo di concussione è sufficiente che il pubblico ufficiale faccia la richiesta di denaro o altra utilità, avvalendosi della sua situazione di preminenza sul privato; è indifferente invece il reale verificarsi dello stato di soggezione della vittima. ( V mass n 170685; ( V mass n 158538).*

Ai fini della configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso è necessario che sussistano tre elementi specializzanti: la forza intimidatoria promanante dal vincolo associativo, la condizione di assoggettamento, la condizione dell'omertà. Perché sussista omertà è sufficiente che il rifiuto a collaborare con gli organi dello stato sia sufficientemente diffuso, anche se non generale; che tale atteggiamento sia dovuto alla paura non tanto di danni all'integrità della propria persona, ma anche solo alla attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti; che sussista la diffusa convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria - denunciando il singolo che compie l'attività intimidatoria - non impedirà che si abbiano ritorsioni dannose per la ramificazione dell'associazione, la sua efficienza, la sussistenza di altri soggetti non identificabili e forniti di un potere sufficiente per danneggiare chi ha osato contrapporsi. Tra le possibili ritorsioni, che portano ad un assoggettamento ed alla necessità dell'omertà, vi è anche quella che possa mettere a rischio la pratica possibilità di continuare a lavorare ed apra la prospettiva allarmante di dovere chiudere la propria impresa, perché altri, partecipanti all'associazione o da essa influenzati, hanno la concreta possibilità di escludere dagli appalti colui che si è ribellato alle pretese. A tale ultimo fine non è necessario che le conseguenze minacciate si verifichino, ma è sufficiente che esse ingenerino il ragionevole timore che induca al silenzio ed all'omertà. Queste ultime infatti indicano l'obiettivo che l'associazione tende a realizzare e costituiscono un possibile posterius e non un prius logico o cronologico.*

In tema di criteri differenziali tra concussione e corruzione non rileva tanto la circostanza delle contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio, quanto la condotta del pubblico ufficiale, il quale, nel caso di concussione deve avere creato o insinuato nel soggetto passivo uno stato di paura o di terrore atto ad eliderne la volontà, di guisa che sia costretto o indotto ad esaudire la illecita pretesa al fine di evitare nocumento. Ne' è rilevante al fine di ritenere sussistente una ipotesi di reato anziché l'altra, il fatto che l'iniziativa sia stata presa dal pubblico ufficiale. Sia quest'ultimo elemento che quello dell'illegittimità dell'atto hanno quindi soltanto valore sintomatico.*

In tema di concussione la promessa di denaro o di altra utilità è sufficiente per la consumazione del reato solo quando il fatto concussivo sia unico e relativo ad uno specifico atto e non quando la forza intimidatrice del pubblico ufficiale tenda non solo ad operare in relazione ad un primo atto, ma anche nel futuro in riferimento ad una pluralità di Atti e di comportamenti fortemente dilazionati nel tempo. (nella specie è stato ritenuto che la promessa di dazione di una tangente, influenzata dalla incombente minaccia della rappresaglia del pubblico ufficiale ove non si aderisse alla sua pretesa, per ottenere un primo appalto aveva perfezionato il reato. È stato però precisato che l'originaria promessa per gli appalti ulteriori costituiva soltanto una generica adesione ad una proposta che, per essere operante, aveva bisogno del realizzarsi di successive condizioni: nuove occasioni di appalto; continuazione nella zona, dell'attività da parte delle imprese; convenienza del pagamento della tangente; sussistenza attuale del potere del pubblico ufficiale).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/1989, n. 11204
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11204
    Data del deposito : 10 giugno 1989

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