Sentenza 18 giugno 2014
Massime • 1
Integra il reato di favoreggiamento personale la condotta del difensore che fornisce a terze persone, da lui non difese ed al fine di aiutarle ad eludere le investigazioni in corso, notizie assunte in virtù del proprio mandato espletato in favore di altro assistito, e che devono rimanere riservate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/2014, n. 16789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16789 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 18/06/2014
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - N. 1834
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - N. 50031/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. DD MA, nato a [...] il [...];
2. BE AO, nato a [...] il [...];
3. TT AR, nato a [...] il [...];
4. BO ST, nato a [...] il [...];
5. AR LA, nata a [...] il [...];
6. IB AN, nato a [...] il [...];
7. CO CO, nato a [...] il [...];
8. De AR PP, nato a [...] il [...];
9. ER IO, nata a [...] il [...];
10. AR AO, nato a [...] il [...];
11. SC AN, nato a [...] il [...];
12. ME RO, nato a [...] il [...];
13. CA LO, nato a [...] il [...];
14. TE OF, nato a [...] il [...];
15. IA NT, nato a [...] il [...];
16. DU VO SE MA, nata a [...]ù) il 06/06/1980;
17. TO CC, nato a [...] il [...];
18. AL AN, nato a [...] il [...];
19. RO ES FA ON, nato in [...] il [...];
20. RU OB, nato a [...] il [...];
21. NO AO IG, nato a [...] il [...];
22. LL FA, nato a [...] il [...];
23. TE MO PP, nato a [...] il [...];
24. UO CO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 26/03/2013 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso:
1) per l'inammissibilità del ricorso proposto da AR AO;
2) chiedendo il rigetto dei ricorsi proposti da DD MA, BE AO, TT AR, BO ST, AR LA, IB AN, ER IO, SC AN, ME RO, IA NT, DU VO SE MA, TO CC;
AL AN, RU OB, LL FA, UO CO;
3) chiedendo l'annullamento senza rinvio, limitatamente ai reati di cui ai capi 31, 32, 34, 37 e 94 della rubrica, perché estinti per prescrizione, per i ricorsi proposti da CO CO, De AR PP, CA LO, TE OF e NO AO IG, con rigetto nel resto;
4) chiedendo l'annullamento con rinvio per il ricorso proposto da RO ES FA ON;
5) chiedendo l'annullamento con rinvio per il ricorso proposto da TE MO PP limitatamente al diniego della continuazione con la pena di cui alla condanna per violazione della legge sugli stupefacenti del 12/01/2008, con rigetto nel resto;
uditi per gli imputati:
1) l'avv. LO Colucci, in proprio, per DD MA e, quale sostituto processuale dell'avv. Rosalba Canossi, per TO CC;
2) l'avv. Tiziana Bettega, per BE AO;
3) gli avv.ti Domenico Izzo ed Ermanno Gorpia, per TT AR;
4) l'avv. Amedeo Rizza, per De AR PP;
5) l'avv. Ivano PP Chiesa, per CA LO;
6) l'avv. Fulvio Francesco Simoni, per DU VO SE MA;
7) l'avv. Donatella Iacona, per RO ES FA ON;
8) l'avv. Cristina Arianna, sostituto processuale dell'avv. PP Arianna, per NO AO IG;
9) l'avv. Matilde Sansalone, per LL FA;
10) l'avv. PP Presutto, per UO CO;
che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26/03/2013, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza resa il 10/02/2011 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano all'esito di giudizio abbreviato, ha ribadito l'affermazione di penale responsabilità nei confronti degli odierni ricorrenti in ordine ai delitti loro ascritti, confermando le condanne inflitte all'DD MA, al TT AR, alla ER IO, al AR AO, al ME RO, al TE OF, al RO ES FA ON, al TE MO PP e al UO CO, diminuendo le pene inflitte agli altri imputati.
1.1. La contestazione, ritenuta per la sua gran parte fondata da entrambi i giudici di merito, ipotizza l'esistenza di tre associazioni per delinquere, tra loro distinte ma collegate, due delle quali (rubricate ai capi 40 e 41 della rubrica) dedite al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e finalizzate, in particolare, all'importazione, trasporto, custodia e vendita di cocaina, la terza (rubricata al capo 60) finalizzata all'approvvigionamento, in ambito locale, alla custodia e alla vendita della medesima tipologia di sostanza.
1.2. In particolare, la prima associazione (capo 40 - c.d. "gruppo BO", dal nome del suo capo, BO NC, giudicato separatamente), a base perlopiù familiare, vantava la disponibilità di collegamenti con il Sudamerica per l'approvvigionamento di considerevoli quantitativi di cocaina a prezzi concorrenziali.
1.3. La seconda associazione (capo 41 - c.d. "gruppo DD", dal nome del suo capo, DD MA) si caratterizzava, invece, oltre che per la disponibilità di armi, anche e sopratutto per la notevole disponibilità di capitali, che le consentivano di operare in sinergia con il gruppo BO finanziando l'importazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente ed utilizzando a tal fine anche i canali fiduciari della famiglia BO.
1.4. La terza associazione (capo 60 - c.d. "gruppo Gratosoglio", dal nome del quartiere milanese ove operava) era capeggiata da TE MO PP ed effettuava la vendita al minuto di sostanza stupefacente ad una clientela fidelizzata e numerosa proveniente anche da altre zone di Milano e della Lombardia.
1.5. Del "gruppo BO" sono stati ritenuti partecipi a vario titolo: BO NC (capo, promotore ed organizzatore, come detto già giudicato separatamente), la moglie, ER IO (con compiti di ausilio al marito nelle fasi organizzative e decisionali, e di rapporti diretti con i fornitori), BO ST, figlio di BO NC (mero partecipe, con compiti esecutivi e di raccordo con i fornitori), TT AR (mero partecipe, deputato alla fase logistico-organizzativa delle spedizioni e anche distributiva della cocaina).
1.6. Del "gruppo DD" sono stati ritenuti partecipi: DD MA (capo, promotore, finanziatore ed organizzatore), ME RO (mero partecipe, descritto come braccio destro e uomo di fiducia dell'DD MA almeno fino al 2005), CA LO (mero partecipe, factotum, prestanome e autista dell'DD MA, dal 2005 uomo di fiducia dell'DD MA al posto del ME RO), IA NT (mero partecipe, si occupava della parte logistica delle spedizioni dall'estero e fungeva da tramite con i componenti del "gruppo BO"), TE OF (mero partecipe, appartenente alle forze dell'Ordine, addetto al trasporto dello stupefacente e del denaro necessario al suo acquisto, nonché alla custodia delle armi), UO CO (mero partecipe e addetto all'organizzazione della spedizione e del trasporto della sostanza stupefacente), BE AO (mero partecipe, con compiti di corriere).
1.7. Del "gruppo Gratosoglio" sono stati ritenuti partecipi: TE MO PP (capo, promotore e organizzatore), AL AN (mero partecipe e braccio destro del TE MO PP), IB AN (mero partecipe, con compiti esecutivi), De AR PP (mero partecipe, addetto all'attività di "recupero crediti" nonché al ritiro dello stupefacente), SC AN (mero partecipe, addetto anch'egli al "recupero crediti"), AR LA (mera partecipe, acquirente abituale, con compiti di procacciamento della clientela, il cui appartamento era stato talvolta utilizzato per il deposito ed il confezionamento dello stupefacente).
1.8. Tutti i ricorrenti, ad esclusione del CO CO, rispondono, inoltre, degli specifici reati-fine dei tre sodalizi, alcuni dei quali commessi in concorso anche con persone estranee ai sodalizi medesimi.
1.9. Il CO CO è stato ritenuto, altresì, responsabile dei reati di riciclaggio dei proventi del traffico di stupefacenti organizzato dal gruppo DD, nonché di favoreggiamento personale dell'DD MA stesso e di altri componenti il sodalizio.
2. Respinta l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado sollevata dalle difese di alcuni imputati, secondo i quali la motivazione era apparente perché ricalcava pedissequamente il contenuto dell'ordinanza cautelare emessa dal GIP, ribadita la credibilità del chiamante in correità TE OF, premesse alcune considerazioni di ordine generale in ordine agli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, come interpretati dalla dottrina e dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, i giudici distrettuali hanno sinteticamente illustrato le prove della sussistenza ed operatività dei tre sodalizi criminali nei termini che seguono.
2.1. Richiamata la descrizione delle strutture, basi logistiche, mezzi e modalità operative, come esposta nella rubrica e nella motivazione della sentenza di primo grado (alle pagg. 234 e segg.), il "gruppo DD" è stato ritenuto sussistente in base a:
2.1.1. le dichiarazioni del collaboratore di giustizia TE OF (riportate a pag. 211 della sentenza di primo grado), che ha descritto in modo puntuale "le caratteristiche della formazione criminale, i collegamenti, i ruoli dei sodali, le modalità di realizzazione dei reati fine direttamente accertati dagli inquirente";
2.1.2. i numerosi sequestri di sostanza stupefacente che "costituiscono "in re ipsa" prova della concreta operatività dell'associazione";
2.1.3. la reiterazione, con cadenza molto ravvicinata, delle importazioni di quantitativi sempre più consistenti di cocaina, dalle più svariate località europee ed extraeuropee ed avvalendosi di contatti prevalentemente stabili, sia in Italia che all'estero, che "presuppone una organizzazione solidamente strutturata";
2.1.4. il coinvolgimento di almeno sette persone con suddivisione dei ruoli, l'utilizzo di schede telefoniche, perlopiù intestate a soggetti inesistenti, la predisposizione di documenti relativi a società inesistenti indicate come destinatane della sostanza stupefacente, avvalendosi, di volta in volta di soggetti esperti, "tutti elementi che, complessivamente valutati, corroborano, senza margini di opinabilità, la tesi accusatoria";
2.1.5. le condotte, diversificate ma convergenti, poste in essere da CA LO, ME RO, IA NT e TE OF ai danni dell'avv. CO CO (e dei suoi familiari), volte a recuperare, in modo violento e minaccioso, le somme provenienti dal traffico di stupefacenti affidategli dall'DD MA nel 2002 a fine di riciclaggio e che invece il CO CO si era appropriato;
condotte tenute con modalità che confermano "il ruolo preminente rivestito da DD MA e la sua capacità di incitare i sodali ad assumere ed attuare iniziative sempre più decise ed incisive".
2.2. Sulle eccezioni difensive circa la inidoneità dei reati-fine a costituire prova del reato associativo, dal momento che le conversazioni intercettate, i pur consistenti sequestri di sostanza stupefacente e l'arresto in flagranza di alcuni corrieri riguarderebbero non più che singoli episodi di importazione, la Corte territoriale ha ritenuto provata la sussistenza del "gruppo BO" sulla base delle seguenti prove e considerazioni:
2.2.1. i reati di importazione di droga sono stati commessi con il contributo dei componenti la famiglia nucleare, ma anche di TT AR ed altri soggetti ad essa estranei, non tutti identificati, ciascuno dei quali ha rivestito un ruolo specifico, funzionale all'attuazione del programma criminoso nell'ambito del quale sono stati accertati e addebitati a ciascun partecipe singoli episodi, uniti dal vincolo della continuazione all'unico disegno criminoso;
2.2.2. i sodali hanno agito in modo sinergico, sotto la direzione di BO NC, come si evince dal tenore delle numerosissime conversazioni telefoniche intercorse tra questi, i finanziatori del sodalizio, i sodali stessi;
2.2.3. l'esistenza dell'associazione per delinquere non può essere esclusa ne' dal fatto che la sua base logistica si identificasse con l'abitazione dei coniugi BO (anche se i luoghi di incontro erano spesso diversi, non solo per ragioni pratiche, ma anche per eludere le indagini), ne' dal fatto che i partecipi fossero legati da uno stretto vincolo parentale tra loro e con il promotore;
2.2.4. in realtà, il sodalizio si avvaleva dell'apporto di fornitori stabili e finanziatori affidabili che, pur non inseriti organicamente, ne rafforzavano il potere e la stabilità; tra questi, DD MA e IA NT che, pur appartenenti ad altro sodalizio, mantenevano saldi legami con i BO ed erano in grado di assicurare, quando richiesti, finanziamenti consistenti per l'acquisto dello stupefacente all'estero;
2.2.5. la stabilità del sodalizio era assicurata dalla intensità dei rapporti di BO NC con i narcotrafficanti sudamericani (soprattutto peruviani) e dalla capacità di questi ultimi di assicurare approvvigionamenti di stupefacente per quantità senza alcun dubbio elevate;
2.2.6. l'ottimo funzionamento dell'assetto organizzativo è provato dalla capacità del sodalizio di diversificare tempestivamente le fonti di finanziamento senza affidarsi esclusivamente al pur prevalente apporto fornito dal gruppo DD;
2.2.7. le modalità con le quali è stata effettuata l'importazione dal Perù di poco meno di 20 kg. di cocaina (fatto compendiato al capo 15 della rubrica), finanziata da DD MA, provano la duttilità della struttura diretta da BO NC che mantiene contatti con i fornitori peruviani e incarica il figlio BO IC di recarsi in Perù, mentre il DA IS (non identificato) viaggia con documenti boliviani procurati da BO IC, il TT AR e il UO CO (quest'ultimo affiliato al gruppo DD) creano un recapito corrispondente ad una ditta fittizia (la ItalART) destinataria dei colli, spediti con corriere UPS, all'interno dei quali viaggia la droga, un soggetto esterno al sodalizio, RU OB, crea un account attraverso il quale assicurare il flusso di informazioni, UO CO e LL FA vengono incaricati dal TT AR del ritiro dei colli.
2.3. L'esistenza del "gruppo Gratosoglio" è stata confermata dalla Corte territoriale sulla base di intercettazioni, servizi di osservazione, controllo e pedinamento (OCP) e sequestri che, ancorché limitati ad un arco temporale di soli due mesi (da settembre a ottobre 2005), avevano disvelato l'esistenza di una struttura imprenditoriale estremamente efficiente che poteva contare su più canali di approvvigionamento per soddisfare una rete di consumatori particolarmente estesa che assorbiva le energie e le risorse dei sodali impegnati quotidianamente nell'attività di cessione di droga (i reati fine accertati nel suddetto arco temporale costituiscono oggetto di 63 capi di imputazione).
Nello specifico:
2.3.1. il TE MO PP impartiva precisi ordini per gli acquisti, le consegne ed il recupero dei crediti, indicava le modalità di confezionamento, anche truffaldino, della sostanza;
2.3.2. I soggetti che operavano in base alle direttive del TE MO PP erano numerosi (AL AN, IB AN, De AR PP, AR LA, SC AN, oltre tale colapietra marica nei cui confronti si è proceduto separatamente);
2.3.3. numerosi erano altresì gli avventori che provenivano da un territorio molto più vasto del quartiere Gratosoglio;
2.3.4. le richieste pervenivano senza soluzione di continuità;
2.3.5. l'approvvigionamento di sostanza stupefacente avveniva con continuità e attraverso canali diversi, tra i quali il "gruppo DD";
2.3.6. gli unici, ancorché rari, momenti di arresto dell'attività erano derivati da temporanei problemi di liquidità provocati dai ritardi nei pagamenti da parte dei consumatori, prontamente risolti dalle risolute azioni di recupero poste in essere da alcuni sodali;
2.3.7. per le comunicazioni "di servizio" gli associati si avvalevano di schede telefoniche fittiziamente intestate a soggetti inesistenti.
3.Per la cassazione della sentenza ricorrono DD MA, BE AO, TT AR, BO ST, AR LA, IB AN, CO CO, De AR PP, ER IO, AR AO, SC AN, ME RO, CA LO, TE OF, IA NT, DU VO SE MA, TO CC, AL AN, RO ES FA ON, RU OB, NO AO IG, LL FA, TE MO PP, UO CO.
4. DD MA articola tre motivi di ricorso.
4.1. Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Deduce, al riguardo, che la Corte d'appello, pur avendo proceduto ad una compiuta e completa analisi degli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, non ha però fornito risposta alle specifiche doglianze mosse avverso la sentenza di primo grado, essendosi limitata ad "un generico, quanto inconcludente, richiamo alle argomentazioni del Giudice di prime cure, siccome ritenute condivisibili". Non è sufficiente - prosegue il ricorrente - dedurre l'esistenza del sodalizio dai numerosi sequestri di sostanza stupefacente che, secondo la Corte territoriale, costituiscono prova della sua concreta operatività; è pur sempre necessario che vi sia la presenza degli stessi soggetti coinvolti tanto nei reati-fine che nel reato-mezzo, il che non è evincibile nemmeno dalla lettura dei capi di imputazione in base ai quali molti reati-fine sono stati consumati con il concorso di persone estranee alla ipotizzata associazione. Ai fini dell'affermazione di penale responsabilità per il reato associativo è altresì necessario dimostrare, in concreto e non in base alla semplice commissione dei reati-fine, che il soggetto svolga un ruolo riconoscibile all'interno dell'associazione, che compia, con coscienza e volontà, atti diretti al mantenimento in vita dell'ente e che abbia la consapevolezza di operare per uno scopo comune. Occorre inoltre che tale accertamento venga svolto in concreto e non in base a ragionamenti deduttivi.
Sbaglia il Giudice del merito a trarre conferma dell'esistenza dell'associazione per delinquere richiamando il ruolo svolto dal (collaboratore) TE OF, del quale peraltro egli non si fidava, nonché la condotta descritta al capo 36 della rubrica, che riguarda quattro episodi di detenzione e cessione di cocaina commessi dall'aprile al giugno 2005 in concorso con il ME RO ed il TE OF. In realtà è proprio quest'ultimo che, negli interrogatori relativi ai suddetti fatti, aveva reso dichiarazioni contraddittorie e per certi versi tali da far ritenere il dichiarante organico ad un sodalizio, capeggiato da tal OM RE, detto "LO", diverso da quello che si contesta esser stato capeggiato dal ricorrente;
con l'DD MA il TE OF avrebbe collaborato solo occasionalmente (il tema della valenza probatoria della collaborazione del TE OF è ripreso, ad altri fini, nel secondo motivo di ricorso).
In questo contesto non si può non valorizzare il fatto che il reato ipotizzato al capo 68 della rubrica (cessione di cocaina al TE MO PP) era stato posto in essere dall'associato CA LO in piena autonomia e, dunque, in contrasto con il suo ruolo di braccio destro che la rubrica intende attribuirgli. I fatti di cui al capo 15 (importazione dal Perù di kg. 19,231 di cocaina che la rubrica gli attribuisce a titolo di finanziatore dell'operazione e destinatario della sostanza) smentiscono la tesi accusatoria. Poiché - secondo quanto il IA NT aveva riferito in sede di interrogatorio - fu proprio quest'ultimo a finanziare l'importazione, ancorché con denari effettivamente prestatigli ad altri fini dall'DD MA, la Corte territoriale ha ritenuto di superare il dato ritenendo non credibile sul punto il IA NT, senza però spiegarne le ragioni o comunque facendo ricorso a massime di esperienza non applicabili a realtà diverse da quelle di loro pertinenza. Non è cioè possibile affermare che l'DD MA fosse il finanziatore dell'impresa sul solo rilievo che non avrebbe mai potuto prestare 90.000,00 Euro al IA NT senza una qualsiasi forma di garanzia. È piuttosto vero che DD MA (e, per suo conto, giusta la tesi accusatoria, il ME RO) non compare mai nelle conversazioni iniziali, ma solo in quelle finali ed all'evidente e solo fine di recuperare il prestito erogato al IA NT. Anche il UO CO (cui pure si addebita il concorso nel reato di cui al citato capo 15) ha affermato di essere stato contattato da persona diversa dall'DD MA. Non sussiste, dunque, il concorso nella contestata importazione perché, a tutto concedere e ferma restando la propria ignoranza in ordine alla destinazione del denaro prestato al IA NT, il suo intervento sarebbe stato comunque successivo alla perfezione dell'accordo concluso da altri, anch'essi destinatari del quantitativo di droga (con quanto ne consegue anche in termini di ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, posto che avrebbe dovuto considerarsi il quantitativo finale destinato a ciascun concorrente).
Manca perciò il numero di persone minimo perché possa ritenersi configurabile il sodalizio "de quo".
Dalle emergenze investigative emerge piuttosto la presenza di soggetti che operano autonomamente in un contesto che, semmai, può integrare distinti episodi di concorso di persone in ogni singolo reato.
Il dato è reso oltremodo contraddittorio dal fatto che, a fronte di una contestazione che colloca il fenomeno associativo in un arco temporale che va dal 1997 al novembre 2009, i reati-fine si concentrano in pochi mesi dell'anno 2005.
La Corte territoriale inoltre (come del resto il GU, prima di essa), pur a fronte delle considerazioni che precedono, non delinea in concreto il ruolo di "capo, promotore, finanziatore ed organizzatore" dell'associazione che la rubrica gli attribuisce;
i giudici distrettuali assolvono allo specifico onere motivazionale sul punto mediante il non condivisibile e semplicistico richiamo a quel medesimo compendio investigativo che, alla luce di quanto spiegato in relazione ai fatti di cui ai capi 36, 68 e 15 della rubrica, rende invece tale ruolo quantomeno controverso.
Con riferimento al reato di cui al capo 25 della rubrica (importazione dal Perù di kg. 3,337 di cocaina, in concorso con BO ST, ER IO, ME RO, BO NC e PA PP, questi ultimi separatamente giudicati) il ricorrente, citando specifiche conversazioni telefoniche ed ambientali, lamenta che il reato non può ritenersi consumato, posto che l'acquisto della sostanza (originariamente contestato in forma tentata) era subordinato alla verifica sulla buona qualità della sostanza stessa. La sentenza della Corte territoriale, afferma, è illogica e contraddittoria poiché, in realtà, alla luce delle conversazioni richiamate, non poteva dirsi nemmeno raggiunto l'accordo sul prezzo.
Anche per i fatti descritti ai capi di imputazione 47, 48 e 50 (rispettivamente: cessione, nell'ottobre 2005, in favore del OM RE, ed in concorso con CA LO e il DA RR AN, quest'ultimo autore materiale della consegna e già giudicato separatamente, di kg. 1,00 di cocaina;
cessione, nel dicembre 2005, in favore del OM RE ed in concorso con il CA LO, autore materiale della consegna, di circa 100 grammi di cocaina;
ulteriore cessione, nel gennaio 2006, in favore del OM RE ed in concorso con il CA LO, di un ulteriore imprecisato quantitativo di cocaina) sussiste il lamentato vizio di motivazione, avendo la Corte di appello ribadito pedissequamente quanto già argomentato dal primo giudice, sulla base di pochi indizi del tutto insufficienti, a norma dell'art. 192 c.p.p., a costituire prova dei fatti contestati.
4.2. Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4. La prova della disponibilità delle armi deriva dalla ritenuta sussistenza dei fatti compendiati ai capi 30, 31 e 32 della rubrica e fonda, deduce, sulle dichiarazioni accusatorie del TE OF nonché sull'intercettazione delle conversazioni intercorse con CA LO il 27 dicembre 2005, con il CA LO ed il NO AO IG il successivo 28 dicembre 2005. Tanto premesso, eccepisce che: a) le dichiarazioni accusatorie del TE OF - utilizzate a supporto della ritenuta sussistenza del reato di cui al capo 31 - non sono riscontrate, per stessa ammissione del Giudice di prime cure;
b) v'è prova, stando alle conversazioni intercettate, che egli non si fidava del TE OF e che ignorava che questi detenesse armi;
c) non v'è prova, in ogni caso, che le armi fossero a disposizione del gruppo piuttosto che del singolo detentore;
d) le conversazioni dimostrano peraltro che egli non aveva disponibilità di armi quantomeno fino al 28 dicembre 2005 e non v'è prova che il NO AO IG avesse fornito le armi di cui si parla nelle conversazioni intercettate quel giorno;
e) la dichiarata sussistenza dell'aggravante contrasta con l'assoluzione del ritenuto depositario dell'arsenale (PI RC) per assenza di riscontri alle dichiarazioni del TE OF.
4.3. Con il terzo ed ultimo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), erronea applicazione degli artt. 629 e 393 c.p..
Deduce, al riguardo, che i fatti compendiati al capo 35 della rubrica (estorsione continuata ed aggravata commessa ai danni di CO CO in concorso con ME RO, CA LO, TE OF, IA NT) integrano il diverso delitto di cui all'art. 393 c.p., avendo egli agito al fine di ottenere la restituzione di somme di sua proprietà. Ne consegue che il profitto perseguito non è ingiusto poiché aveva esercitato un preteso diritto. Non rileva, a tal fine, che i soldi dati al CO CO fossero di provenienza illecita (dato peraltro affermato dal solo CO CO), quel che conta è che, anche dal punto di vista soggettivo, l'autore della condotta si rappresenti la necessità di riavere quel che gli appartiene, come del resto dimostra il contenuto delle conversazioni intercettate nelle quali egli più volte rivendica il diritto a rientrare in possesso del danaro in questione.
5. BE AO articola i seguenti motivi di ricorso.
5.1. Con il primo eccepisce nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione per violazione dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), quanto all'affermazione della propria responsabilità in relazione al reato contestato al capo 41 della rubrica (affiliazione al gruppo DD), nonché inosservanza ed erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Eccepisce, inoltre, nullità della sentenza ai sensi degli artt. 521 e 522 c.p.p.. Deduce, a tal fine, che la Corte territoriale ha ritenuto provata la sua partecipazione al sodalizio criminoso guidato dall'DD MA in base ai due trasporti di cocaina dall'Italia alla Spagna da lui effettuati e contestati ai capi 27 e 28 della rubrica, benché fosse chiaro, già dal compendio probatorio analizzato dal Giudice di prime cure, l'occasionalità dei due incarichi, come peraltro confermato anche dal UO CO in sede di interrogatorio.
Di questi dati la Corte territoriale non ha tenuto conto ne' per mettere in discussione l'"affectio societatis", che non può essere desunta dalla sola commissione di reati-fine, ne' per confutare le argomentazioni difensive svolte sul punto.
La sentenza gravata, anzi, è nulla, sia ai sensi degli artt. 521 e 522 c.p.p., perché stravolgendo gli elementi costitutivi della sua responsabilità in ordine al reato associativo contestato, finisce per attribuirgli condotte da lui mai poste in essere, sia ai sensi dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), perché non spiega la ragione per cui non ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della coimputata SC TR che l'aveva accompagnato in occasione del secondo viaggio.
5.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, la cui sussistenza è stata ritenuta dalla Corte
territoriale sulla base di dati quanto meno dubbi e tali da non consentire l'automatica trasposizione al caso in esame dell'insegnamento di cui alla nota sentenza di questa Suprema Corte di cassazione, Sez. Un. n. 36258/2012.
5.3. Con l'ultimo motivo eccepisce nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alla mancata declaratoria di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti e alla recidiva. La Corte territoriale non ha motivato sulle ragioni per le quali non ha ritenuto le circostanze attenuanti generiche - riconosciute dal primo Giudice - prevalenti sulla recidiva e sulle contestate aggravanti.
6. Il TT AR eccepisce: a) illogicità della motivazione;
b) erronea applicazione della legge penale nella misura in cui viene negata la continuazione tra i fatti giudicati e quelli oggetto di una sentenza definitiva allegata all'atto di appello (e già alla sentenza di primo grado); c) erronea applicazione della legge nella misura in cui il reato associativo non è stato limitato al momento in cui, minacciato, è stato costretto ad allontanarsi dal gruppo a cui sarebbe stato affiliato;
d) erronea applicazione della legge penale nella misura in cui sono state negate le circostanze attenuanti.
Lamenta nello specifico che: a) da un lato la Corte territoriale ha dato atto della compiutezza del materiale probatorio offerto dalla difesa per addivenire ad una ricostruzione alternativa delle ragioni della sua partecipazione al sodalizio ed all'effettivo peso specifico di tale partecipazione (l'impossibilità, per lo stesso, di essere il finanziatore di consistenti acquisti di stupefacenti di cui ai capi 2, 3, 4 e 15 della rubrica, perché nullatenente, soggetto a continue pressioni dei creditori e la contestuale necessità di associarsi al BO per garantirsi una qualche fonte di sostentamento), dall'altro ha contraddittoriamente ed illogicamente negato che da quel medesimo materiale potesse desumersi la effettiva validità di tale ricostruzione alternativa;
b) la Corte d'appello ha riconosciuto la continuazione tra i reati commessi, nel 2003, in concorso con NO AO IG ed altri soggetti, sudamericani e quelli successivi, commessi dal 2004 come associato del BO ST, per poi negare la sussistenza del medesimo disegno criminoso con il delitto commesso nel 2006 (possesso di 1025 pasticche di ecstasy) per il quale aveva riportato sentenza di condanna irrevocabile;
c) la sentenza gravata è svincolata dalle emergenze processuali dalle quali risulta con chiarezza che egli era stato allontanato dal sodalizio capeggiato dal BO ST già dal 2005; d) erroneamente non gli sono state concesse le circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento tenuto successivamente ai fatti per i quali si procede.
7. BO ST eccepisce: a) erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; b) omessa motivazione in ordine alla sussistenza del delitto associativo;
c) omessa motivazione in merito alla sua partecipazione al reato associativo.
7.1. Sul presupposto che secondo i giudici di merito il c.d. "gruppo BO" sarebbe composto dal padre, dalla madre e dai suoi fratelli, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha omesso di valutare quale impatto potessero avere questi legami familiari sull'accertamento del requisito della stabile organizzazione ed, in particolare, sul rischio che l'"affectio societatis" possa essere sovrapposto e confuso con questi legami. In questi casi, infatti, l'onere motivazionale deve essere più pregnante. Per sopperire a questo deficit, la sentenza impugnata: i) cerca di dedurre, in violazione altresì del principio del "ne bis in idem" sostanziale, l'esistenza del delitto associativo dai c.d. "delitti scopo"; ii) cerca di valorizzare le conoscenze criminali di uno dei supposti partecipi per accreditare la capacità criminale di tutto il sodalizio;
iii) cerca di attribuire all'associazione una dimensione organizzativa mutuandola dal c.d. "gruppo DD", laddove, semmai, avrebbe dovuto piuttosto evincersi l'insufficienza organizzativa del preteso "gruppo BO", e la sua conseguente affiliazione al "gruppo DD".
7.2. L'impianto motivazionale della sentenza, inoltre, è del tutto insufficiente a delineare l'esistenza di un gruppo criminale al quale dedica non più di due pagine. Secondo i giudici di merito il sodalizio ipotizzato si nutrirebbe dell'apporto di persone estranee al nucleo familiare che intervengono però solo per la fase attuativa dei reati fine per poi sparire e tuttavia essere associati ad un'organizzazione priva, in realtà, di una propria autonomia, stabilità e solidità, che non esiste, appunto, al di fuori del vincolo familiare. Questa molteplicità di personaggi e aggregazioni (i tre gruppi criminali) smentisce l'assunto accusatorio e valorizza il dato difensivo ulteriormente avvalorato da: i) mancanza di una base logistica vera ed effettiva;
ii) assenza di stabili corrieri;
iii) assenza di canali definiti di importazione della sostanza stupefacente;
iv) assenza di mezzi idonei a sostenere una qualsivoglia associazione.
Insomma, tutto converge verso il goffo tentativo del supposto capo, BO NC, di costituire qualcosa che vorrebbe essere simile ad un'associazione ma che tale non è.
7.3. Con il terzo motivo lamenta: i) l'assoluta indeterminatezza del proprio ruolo svolto all'interno dell'associazione; ii) l'assenza di indicazione dei sodali che nutrivano la fondata aspettativa della sua disponibilità a supportare l'attività di importazione;
iii) la mancanza di indicazioni sul suo contributo causale.
8. AR LA eccepisce: 1) violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; 2) violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, nonché del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e manifesta illogicità della motivazione.
8.1. Con il primo motivo lamenta che la Corte territoriale, effettuando una lettura distorta e fuorviante del materiale probatorio, ha ritenuto la sua partecipazione al c.d. "gruppo Gratosoglio", pur a fronte: a) del breve periodo temporale (due mesi) nell'arco del quale sarebbero stati consumati i reati-fine ipotizzati ai capi di imputazione 91, 111, 118, 119, 120, 121 e 123; b) delle dichiarazioni rese in interrogatorio dal TE MO PP, dal AL AN e dal IB AN, ampiamente liberatorie nei suoi confronti;
c) del suo rapporto sentimentale con il TE MO PP;
d) dell'assenza di prove in ordine: al suo stabile inserimento nel gruppo, a sue condotte agevolatile, al fatto che possa aver messo la propria abitazione a disposizione come luogo di custodia dello stupefacente. Al più - continua - si era limitata a reperire sostanza per sè e per i propri amici da consumare in gruppo.
8.2. Riprendendo quest'ultimo argomento, la ricorrente lamenta, con il secondo motivo, la errata interpretazione che la Corte territoriale ha fatto del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate (richiamate nel ricorso in relazione ai singoli capi d'accusa), dalle quali potrebbe trarsi, come anticipato, la prova della cessione in suo favore, da parte del TE MO PP, di sostanze stupefacenti destinate al proprio consumo personale e/o di gruppo, non certo a terzi acquirenti.
9. IB AN eccepisce: 1) erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, trattandosi, all'evidenza, di associazione per delinquere finalizzata al c.d. "microspaccio" di sostanze stupefacenti;
2) erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, non avendo la Corte territoriale fornito una sufficiente motivazione in ordine alla sussistenza della associazione per delinquere e della sua partecipazione alla stessa, non potendo nè l'una, ne' l'altra, essere desunte dalle prove raccolte (intercettazioni telefoniche) e sulla base della sola consumazione dei reati-scopo; 3) violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, non avendo la Corte ritenuto la sussistenza dell'ipotesi lieve benché la propria posizione fosse quella di acquirente- venditore e i quantitativi di sostanza fossero sempre modesti. 10. CO CO eccepisce: a) in relazione al capo 33 della rubrica (art. 648 bis c.p.): i) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648 bis c.p., per erronea qualificazione dei fatti come delitto di riciclaggio piuttosto che di appropriazione indebita;
ii) mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione sul punto;
b) in relazione al capo 34 della rubrica (art. 378 c.p.):
i) inosservanza o erronea applicazione degli artt. 378 e 54 c.p.; ii) mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione sul punto;
iii) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore TE OF.
10.1. Con riferimento ai motivi inerenti al reato di cui all'art. 648 bis c.p., deduce che: i) non v'è prova, nemmeno logica, che le banconote ricevute fossero di provenienza delittuosa, ne' che egli ne fosse consapevole;
ii) in ogni caso le condotte a lui ascritte non possono integrare il reato contestato, non riguardando una "seconda pulitura", ma solo il modo per eludere la normativa elvetica antiriciclaggio e, soprattutto, per sottrarre all'DD MA il danaro che gli era stato affidato;
iii) egli, infatti, non ha mai inteso "ripulire" il denaro, ma solo "ripulire" DD MA, con una condotta appropriativa pianificata sin dall'inizio; iv) non sussiste dunque il dolo del reato di riciclaggio, ma quello di appropriazione indebita.
10.2. Con riferimento ai motivi inerenti al reato di cui all'art. 378 c.p., deduce che: i) la condotta contestata al capo 34 si inserisce in un contesto di violenze fisiche e morali poste in essere dall'DD MA e dai suoi sodali per costringerlo a restituire le somme che si era appropriato (al punto da essere stato contestato ai suoi aggressori il delitto di estorsione aggravata che lo vede persona offesa); ii) in questo contesto egli si era prestato a difendere, suo malgrado, il OM RE TI che DD MA temeva potesse collaborare con l'autorità giudiziaria;
iii) al secondo colloquio in carcere, il OM RE gli aveva mostrato il decreto che aveva dichiarato la sua incompatibilità a difenderlo;
iv) il TE OF, peraltro, è - sul punto - dichiarante "de relato", l'unica, non riscontrata, fonte di prova;
iv) la Corte territoriale ha omesso del tutto di motivare circa la piena sudditanza psicologica del ricorrente nei confronti dell'DD MA, al quale, al momento in cui era stata tenuta la condotta incriminata, aveva restituito solo una parte del danaro che si era precedentemente appropriato.
11. De AR PP lamenta: 1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., art. 530 c.p.p., comma 2, e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; 2) erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6; 3) violazione ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., art. 530 c.p.p., comma 2, in relazione al capo d'imputazione 94.
Sostiene a tal fine che: a) non v'è prova dell'esistenza del sodalizio ipotizzato al capo 60 della rubrica e, in particolare, dell'esistenza di un accordo di natura permanente tra i pretesi sodali, della definizione di ruoli e compiti;
b) solo in un'occasione si sarebbe prestato a recuperare un credito e solo una volta aveva prestato l'autovettura al IB AN e al AL AN che non potevano utilizzare la propria;
c) il rapporto di forte amicizia che lo legava al TE MO PP avrebbe dovuto fornire una diversa chiave di lettura dell'intera vicenda e delle sue condotte;
d) in ogni caso si tratterebbe di associazione dedita al c.d. "microspaccio"; e) non v'è prova alcuna che il "P, interlocutore delle conversazioni telefoniche utilizzate come prova del reato di cui al capo 94 della rubrica, si identifichi in lui. 12. ER IO eccepisce a) erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; b) omessa motivazione circa la sussistenza del delitto associativo;
c) omessa motivazione in merito alla sua partecipazione ad esso.
12.1. I primi due motivi di ricorso sono comuni a quelli già proposti da BO ST.
12.2. Con il terzo censura la totale mancanza di indicazioni sul contributo causale che avrebbe apportato al sodalizio. 13. AR AO, con unico, articolato motivo di ricorso, eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 587 c.p.p. per violazione dell'art. 3 Cost., nonché violazione dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), e comma 3, art. 125 c.p.p., in relazione alla carenza e manifesta illogicità della motivazione ed all'erronea applicazione di norme processuali.
Lamenta il ricorrente l'eccessività e l'ingiustizia del trattamento sanzionatorio inflitto avuto riguardo: a) alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della ingente quantità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2; b) al fatto che, invece, la Corte d'appello di Torino, in sede di condanna del correo giudicato con rito direttissimo, ne aveva escluso la sussistenza con sentenza irrevocabile;
e) alla ritenuta inapplicabilità, a suo favore, dell'effetto estensivo della suddetta sentenza.
In relazione a questi fatti censura anche l'omessa motivazione della sentenza impugnata.
14. SC AN propone gli stessi motivi di doglianza esposti dal IB AN alla cui illustrazione si rimanda.
15. ME RO eccepisce mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativamente: a) alla sua affermata partecipazione al sodalizio "DD" di cui al capo 41 della rubrica;
b) alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 15.1. Con riferimento al primo aspetto, il ricorrente deduce che sino al luglio 2005 (periodo nel quale gli si contesta di aver preso parte all'associazione diretta dall'DD MA con il ruolo di braccio destro e uomo di fiducia) non esisteva alcuna associazione per delinquere, non essendovi prova alcuna dei suoi rapporti con gli altri sodali BE AO, RR AN, Di AS e CA LO, persone che non conosceva affatto non già in virtù di una ipotetica struttura piramidale dell'associazione, ma perché a lui totalmente estranee. Riprendendo, in parte, temi già trattati anche dall'DD MA, il ME RO contesta il metodo utilizzato dalla Corte territoriale che ha desunto la sussistenza del sodalizio criminoso e la sua partecipazione ad esso dall'esame dei reati-scopo laddove quelli di cui ai capi 15 e 17 della rubrica ipotizzano addirittura il concorso, nello stesso fatto, di due diverse associazioni criminali (capo 15) o vedono addirittura coinvolti personaggi (il IA NT e il UO CO) che non si comprende a quale delle due organizzazioni dovrebbero appartenere (capi 15 e 17). La Corte, dunque, utilizza dati di non univoca lettura. I reati-scopo di cui ai capi 25 e 26 della rubrica, per esempio, vengono contestati anche a persone estranee al sodalizio (essendo imputati, in concorso, i componenti del gruppo BO nella commissione del reato di cui al capo 25) oppure solo a lui e all'DD MA, senza la compartecipazione di nessun altro DA (il reato di cui al capo 26).
15.2. Con riferimento al secondo motivo, il ricorrente lamenta la lacunosità della sentenza nella parte in cui omette di giustificare, con il necessario rigore, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
16. CA LO eccepisce: a) la nullità delle sentenze di merito per difetto assoluto di motivazione o comunque per motivazione apparente;
b) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2; mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato;
c) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4; mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'aggravante contestata e ritenuta in sentenza;
d) violazione e falsa applicazione della L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10, 12 e 14,; mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione ai capi 30, 31 e 32, risultante dal testo impugnato;
e) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), e comma 6, e art. 80, comma 2, in relazione ai capi di imputazione 27 e 28;
difetto di motivazione, motivazione apparente, motivazione illogica e contraddittoria risultante dal provvedimento impugnato;
f) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), e comma 6; contraddittorietà e illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato in relazione ai capi di imputazione 29 e 47; g) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in relazione al capo di imputazione 68; difetto di motivazione, motivazione apparente;
h) violazione e falsa applicazione dell'art. 629 c.p. in relazione al capo di imputazione 35; illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato;
i) difetto di motivazione, in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, risultante dal testo del provvedimento impugnato.
16.1. In particolare, con il primo motivo eccepisce la nullità delle sentenze di merito la cui motivazione rimanderebbe, "per relationem", a quella del provvedimento cautelare adottato nella fase delle indagini preliminari, motivazione che anche la sentenza di secondo grado, acriticamente facendo riferimento a quella del GU (identica anche nelle punteggiature all'ordinanza cautelare), farebbe sostanzialmente propria.
16.2. Con il secondo motivo, riprendendo i temi già affrontati nei ricorsi dell'DD MA e del ME RO, lamenta la mancanza di prove specifiche in ordine alla sussistenza del sodalizio criminoso di cui al capo 41 della rubrica.
16.3. Con il terzo ed il quarto motivo (da ritenersi comuni per l'oggetto), deduce che: i) le armi di cui ai capi 30, 31 e 32 della rubrica non sono mai state trovate;
ii) egli comunque non ne ha mai avuto la concreta disponibilità, ne' aveva la consapevolezza che l'avesse il sodalizio;
iii) troppo labili, in ogni caso, sono gli elementi utilizzati dai giudici di merito per fondare un'affermazione di colpevolezza.
16.4. Con il quinto motivo lamenta la mancanza di prove univoche circa l'oggetto (sostanze stupefacenti) delle condotte contestate ai capi 27 e 28 della rubrica e la quantità delle stesse.
16.5. Anche con il sesto motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine al fatto che le conversazioni intercettate avessero ad oggetto sostanza stupefacente e provassero la sua responsabilità. Aggiunge, con riferimento a questi capi della rubrica (29 e 47) e agli autori materiali delle condotte di cessione, che non sussiste l'aggravante numerica di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6. 16.6. Con il settimo motivo lamenta la carenza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui al capo 68 della rubrica.
16.7. Con l'ottavo motivo di ricorso eccepisce che non si comprende, già dalla descrizione del fatto, quale sia stato il suo contributo concreto al delitto di estorsione consumato ai danni del CO CO, contributo che non trova riscontro nemmeno nel materiale probatorio.
16.8. Con l'ultimo motivo lamenta mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 17. TE OF eccepisce, in primo luogo, che l'affermazione della sua penale responsabilità per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, (partecipazione al "gruppo DD"), si fonda sulla sola consumazione dei reati-scopo, ma si pone in contrasto con le evidenze probatorie dalle quali emerge, al contrario, un rapporto con DD MA tutt'altro che fondato sulla fiducia del "capo", men che meno su un inesistente "pactum sceleris". In realtà, afferma, egli ha fornito un apporto occasionale e marginale alla consumazione dei reati-scopo, tale per cui non si può ritenere un suo organico e consapevole inserimento nel sodalizio.
17.1. Con altro motivo eccepisce la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma il suo concorso nel reato di estorsione ai danni dell'avv. CO CO.
18. IA NT eccepisce, con due motivi, violazione e falsa applicazione degli artt. 125 e 192 c.p.p., in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, (capo 41), e art. 629 c.p. (capo 35).
18.1. Con il primo motivo lamenta che la sentenza impugnata, come del resto quella di primo grado, è sorretta da una motivazione apparente e certamente illogica e contraddittoria in ordine alla sua affermata partecipazione al sodalizio capeggiato dall'DD MA. Seguendo, infatti, il metodo ricostruttivo adottato dai giudici di merito (analisi delle conversazioni telefoniche ed esame dei reati-scopo per dedurre l'esistenza del sodalizio e l'appartenenza ad esso dei singoli imputati) si dovrebbe pervenire alla logica conclusione che egli non ha mai preso parte al gruppo DD poiché i reati di cui ai capi di imputazione 17 e 25 bis erano stati commessi per favorire il "gruppo BO", quello di cui al capo 15 era stato commesso in concorso con i componenti di entrambi i gruppi, quello di cui al capo 17 in concorso con BO NC e PA PP. Il suo ruolo di intermediario esterno, non organico ad alcun sodalizio, è altresì evincibile dall'esame delle conversazioni telefoniche riportate alle pagg. 127 e segg. della sentenza di primo grado e dai servizi di OCP riportati alle pagg. 196 e segg. delle medesima sentenza. La sentenza della Corte di appello, sollecitata sul punto, non indica quali siano gli ulteriori indici della sua sicura appartenenza al gruppo DD. Essi non possono certo desumersi dalla partecipazione alle azioni poste in essere a danno dell'avv. CO CO (di cui al capo 35 della rubrica) che egli non conosceva nemmeno. La sua partecipazione si giustifica solo ed esclusivamente con la volontà di sdebitarsi finanziariamente con DD MA per il fallimento dell'operazione di importazione dal Perù della droga contestata al capo 15 della rubrica.
18.2. Con il secondo motivo eccepisce che il suo concorso nel reato di estorsione consumato ai danni dell'avv. CO CO si fonda su una lettura errata delle conversazioni intercettate dalle quali risulta, semmai, che egli non conosceva affatto la vittima. Peraltro, dalla conversazione del 30/11/2005, riportata alla pag. 215 della sentenza di primo grado, emerge con chiarezza la sua totale estraneità all'intera vicenda, sicché è del tutto errata l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che egli avesse partecipato a numerose spedizioni contro il CO CO. 19. DU VO SE MA eccepisce: a) con il primo motivo, la nullità della sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta propria responsabilità per il delitto di cui al capo 14 della rubrica;
b) con il secondo motivo, la nullità della sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'istituto del concorso morale penalmente rilevante;
c) con il terzo motivo, la nullità della sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
19.1. I primi due motivi affrontano il medesimo argomento, ancorché sotto diversa prospettiva, e convergono entrambi sul fatto che l'unica conversazione telefonica utilizzata dalla Corte per rigettare l'appello da un lato non dimostra, per la sua portata non univoca, che la sostanza detenuta dal compagno fosse stata temporaneamente depositata presso l'abitazione di quest'ultima, dall'altro non prova un atteggiamento diverso dalla mera connivenza.
19.2. Con il terzo motivo la ricorrente contesta l'eccessiva durezza del trattamento sanzionatorio riservatole, lontano dai minimi edittali e privo di reale motivazione.
20. TO CC lamenta: a) erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, contestato al capo 12 della rubrica;
b) erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva di cui all'art. 99 c.p.. 20.1. Con il primo motivo, in particolare, eccepisce la sua estraneità al reato di cui al capo 12 della rubrica, posto che la spedizione del secondo pacco contenente sostanza stupefacente era diretta ad altra persona e non era stata da lui organizzata, tant'è vero che non fu lui, bensì il coimputato PI ID a fornire al trafficante internazionale i dati per il recapito. La Corte territoriale, afferma, ha effettuato una lettura illogica e non corretta del materiale probatorio sottoposto alla sua attenzione, non aderente al reale contenuto delle conversazioni intercettate. 20.2. Con il secondo motivo lamenta che i giudici di merito hanno applicato la recidiva non obbligatoria in assenza di una valutazione, in concreto, della ricorrenza dei suoi presupposti. 21. AL AN articola tre motivi di ricorso: a) con il primo eccepisce la mancanza di motivazione della sentenza della Corte di appello che non ha vagliato gli specifici motivi di gravame proposti in ordine alla sussistenza oggettiva dell'associazione per delinquere di cui al capo 60 della rubrica e la propria partecipazione ad essa;
b) con il secondo eccepisce la mancanza di motivazione circa la negata qualificazione del sodalizio come associazione dedita al c.d. "microspaccio" di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6; c) con il terzo eccepisce l'inosservanza dell'art. 133 c.p., sotto il profilo della eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e della mancata valutazione del comportamento tenuto dopo i fatti e, in particolare, della confessione resa in sede di interrogatorio di garanzia.
22. RO ES FA ON eccepisce: a) nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, per non avere la Corte territoriale affrontato il tema della credibilità del dichiarante NO AO IG;
b) nullità della sentenza per manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 530 c.p.p., comma 2, per aver trascurato i molteplici riscontri documentali e fattuali che escludono il proprio coinvolgimento nei fatti di cui al capo 1 della rubrica;
c) nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione al documento della DDA Trento a firma del PM, dott. Ognibene, che, nel relazionare alla Direzione Nazionale Antimafia circa le indagini condotte congiuntamente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, aveva affermato che il RO ES FA ON era estraneo al cd. "gruppo di Como"; d) nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 99 c.p., e 441 bis c.p.p., non essendo mai stata contestata la recidiva, pur ritenuta dai giudici di merito nel quantificare la pena irrogata;
e) nullità della sentenza per violazione dell'art. 59 c.p., comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, perché non v'è prova alcuna che egli conoscesse effettivamente l'entità del carico di stupefacente sequestrato, ne' quanta parte di esso sarebbe stata a lui destinata.
23. RU OB eccepisce, con unico motivo di ricorso, erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p.. Deduce, al riguardo, che l'account di posta elettronica che l'amico TT AR gli aveva chiesto di aprire non è stato effettivamente utilizzato per organizzare l'importazione di cocaina descritta al capo 15 della rubrica, ne' la sua semplice apertura può fondare un'affermazione di responsabilità a titolo concorsuale nel reato.
24. NO AO IG eccepisce, con unico articolato motivo di ricorso, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai reati di porto e detenzione di armi di cui al capo 32 della rubrica.
Non nega di aver agito da intermediario per consentire all'DD MA l'acquisto delle armi, tuttavia è illogico - afferma - trarre dalle conversazioni intercorse con quest'ultimo ed il CA LO la prova dell'effettiva detenzione e trasporto delle armi oggetto di conversazione.
25. LL FA eccepisce: a) errata interpretazione della legge e violazione delle norme che disciplinano la formazione del giudizio e la redazione della necessaria motivazione;
carenza della motivazione, nella specie apparente, con riferimento alla valutazione del materiale probatorio;
illogicità della motivazione per travisamento delle prove e difetto di coerenza con l'insieme del materiale probatorio;
b) errata interpretazione di legge e carenza di motivazione con riferimento alla responsabilità a titolo di concorso;
c) errata interpretazione di legge e carenza di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantitativo della sostanza stupefacente di cui al D.P.R. n. 309 del 2001, art. 80, comma 2; carenza assoluta di motivazione con riferimento alla mancata considerazione degli argomenti difensivi;
errata interpretazione di legge nella valutazione del quantitativo ingente ai fini dell'applicazione dell'aggravante in questione in relazione ai capi 3 e 4 della rubrica;
mancanza di prova della consapevolezza del quantitativo di stupefacente ai sensi dell'art. 59 c.p., comma 2; d) errata interpretazione di legge e carenza di motivazione con riferimento alla determinazione della pena, al disconoscimento della minima partecipazione ai sensi dell'art. 114 c.p., alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate. 25.1. Con riferimento al primo motivo deduce che: i) nell'articolato sistema di contatti tra i partecipanti al delitto di cui al capo 15 della rubrica, non emerge alcun elemento che possa far ritenere il proprio coinvolgimento nella fase ideativa e realizzativa dell'operazione (importazione dal Perù di circa kg. 20 di cocaina);
ii) nessuno parla di lui;
iii) il suo ruolo di consegnatario della sostanza è smentito da specifici elementi di prova di segno contrario che avvalorano la diversa tesi secondo la quale ad essere incaricata del ritiro del plico proveniente dall'estero fu una società di spedizioni, non lui;
iv) le conversazioni intercorse con il TT AR, prima e dopo il sequestro del carico, non hanno un significato univoco;
v) non lo ha, in particolare, quella intercorsa il 14/03/2005, a distanza di un mese dal sequestro. 25.2. Con riferimento al secondo motivo evidenzia che, in ogni caso, egli aveva come punto di riferimento il solo TT AR, non anche tutti gli altri correi, sicché la sua generica disponibilità non può aver rafforzato il proposito criminoso dei complici che, peraltro, avevano organizzato in modo diverso la consegna. 25.3. Con riferimento al terzo motivo, censura la sentenza sotto due profili: a) con il primo, lamenta totale carenza di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantitativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 cpv., e comunque l'erronea affermazione di sussistenza dell'aggravante in relazione ai reati di cui ai capi 3 e 4 della rubrica;
b) con il secondo, lamenta la mancanza di prova in ordine alla propria consapevolezza della sussistenza dell'ingente quantitativo.
25.4. Con riferimento all'ultimo motivo di ricorso, eccepisce: i) mancata motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., in relazione al reato di cui al capo 15 della rubrica;
ii) l'eccessività della pena irrogata, soprattutto se parametrata alle condanne inflitte per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; iii) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante il proprio comportamento processuale (ammissione dei fatti contestati, ad eccezione di quello di cui al capo 15).
26. TE MO PP, riprendendo in buona parte temi già illustrati dalla AR LA, dal IB AN, dal De AR PP e dal SC AN, eccepisce: a) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, illogicità e contraddittorietà della motivazione desumibile dal testo impugnato;
b) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e art. 74, comma 6, e difetto di motivazione sui relativi punti;
c) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3; d) violazione e falsa applicazione dell'art. 62 bis c.p., in relazione al giudizio di comparazione con le altre circostanze aggravanti;
e) violazione dell'art. 81 cpv c.p.. 27. UO CO eccepisce: a) nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; b) nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'aggravante di cui al
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, contestata ai capi 15 e 27 della rubrica.
27.1. Con riferimento al primo motivo deduce di non esser mai stato a conoscenza dell'esistenza del "gruppo DD". Conosceva, infatti, solo il TT AR, amico di vecchia data e suo ex collega di lavoro, al quale aveva dato la propria disponibilità ad importare un campione di cocaina dal Perù per un quantitativo che egli sapeva essere pari a circa un paio di etti di sostanza. Nulla egli sapeva dell'esistenza del sodalizio, ne' della riferibilità ad esso dell'operazione propostagli dall'amico; tantomeno il sodalizio sapeva di lui. L'operazione, per quanto lo riguardava, era solo frutto dell'iniziativa individuale dell'amico. Solo successivamente, nel febbraio 2005, era stato contattato da alcuni componenti il sodalizio che, come emerge dall'ampio materiale probatorio (intercettazioni e servizi di polizia giudiziaria), pongono in essere azioni intimidatorie nei suoi confronti arrivando persino a picchiarlo. Gli stessi coimputati, prosegue, a più riprese descrivono il suo stato di soggezione. La sentenza impugnata - afferma - riconosce che egli era stato percosso nel maggio 2005 ma non è condivisibile la spiegazione che danno i giudici di merito per i quali si sarebbe trattato solo di un momento di acredine superato il quale egli sarebbe divenuto parte attiva dell'associazione; tale ricostruzione non è condivisibile perché le intimidazioni non erano mai venute meno, ma hanno sempre costituito l'unico elemento fondante il rapporto tra lui ed il gruppo, che ha saputo tenerlo legato a sè solo grazie alle minacce ed ai costanti riferimenti alla conoscenza della sua situazione familiare. Di tale clima di intimidazione vi è prova nelle conversazioni intercettate nel settembre 2005 dalle quali emerge che il IA NT gli fa intendere che deve solo ubbidire. Il suo contributo, inoltre, è stato occasionale e non caratterizzato da stabilità (tant'è vero che, come riconosciuto nell'ordinanza di custodia cautelare, era uscito di scena nel settembre 2005), tantomeno da reciprocità. In ogni caso la prova della sua partecipazione dal sodalizio non può essere di per sè desunta dalla partecipazione ai reati-fine.
27.2. Con riferimento al secondo motivo, eccepisce di non essere stato a conoscenza della quantità effettiva di sostanza oggetto della condotta descritta al capo 15 della rubrica. Egli era consapevole solo dell'aiuto prestato all'amico in difficoltà economiche che gli aveva parlato di un quantitativo pari a duecento grammi di cocaina;
non sapeva quale fosse l'effettiva entità del carico, ne' che il TT AR agisse nell'ambito di un contesto associativo. Solo successivamente se ne sarebbe reso conto. Le stesse considerazioni valgono per il reato di cui al capo 27 della rubrica, che gli attribuisce il concorso nell'importazione di 10 kg. di cocaina, sostanza stupefacente di cui parla un correo, mai sequestrata e mai sottoposta ad analisi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di DD MA.
28. Il ricorso di DD MA è infondato.
28.1. L'imputato eccepisce, con i primi due motivi di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sola sussistenza del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74. Con il terzo non contesta la sussistenza materiale delle condotte consumate ai danni dell'avv. CO CO (capo 35), qualificate come estorsive dai giudici di merito.
È perciò irrevocabilmente accertato che DD MA:
a) promosse, finanziò e concorse ad organizzare l'importazione dal Perù di un carico di oltre 19 chilogrammi di cocaina, diretto alla inesistente ditta IT di EN IG alias IA NT), sequestrato dalla polizia giudiziaria all'aeroporto di Malpensa il 25/02/2005, a seguito di intercettazioni telefoniche e servizi di OCP (capo 15);
b) concorse, nell'aprile 2005, al trasporto, da Milano a Rozzano, di circa kg. 1,5 di cocaina (capo 36);
c) concorse, tra il 1^ ed il 18 maggio 2005, al trasporto, da Milano a Rozzano, di non meno di due chilogrammi di cocaina (capo 36);
d) promosse, finanziò e concorse ad organizzare l'importazione dal Perù di kg. 3,337 di cocaina, destinati anche al "gruppo BO" e sequestrati dalla polizia giudiziaria, a seguito di intercettazioni telefoniche e servizi di OCP, il 31/05/2005 nell'autovettura condotta da BO IC che fu tratto in arresto in flagranza di reato (capo 25);
e) concorse, nel mese di giugno 2005, alla cessione di circa due/tre chilogrammi di cocaina a due persone non identificate (capo 36);
f) concorse, sempre nel mese di giugno 2005, alla cessione a terzi di un quantitativo di cocaina non inferiore al chilogrammo (capo 36);
g) tentò di importare dalla Francia 80 chilogrammi di cocaina acquistati dietro pagamento di Euro 300.000,00 e sequestrati il 19/06/2005 dalle autorità francesi al corriere Campo Diegue (capo 26);
h) promosse, finanziò e concorse ad organizzare, nel settembre 2005, l'importazione, dalla Spagna, di 10 chilogrammi di cocaina (capo 27);
i) promosse, finanziò e concorse ad organizzare, nell'ottobre 2005, l'importazione, dalla Spagna, di ulteriori 10 chilogrammi di cocaina (capo 28);
j) concorse alla cessione di un chilogrammo di cocaina effettuata il 22 ottobre 2005 in favore di OM RE, capo di un ulteriore sodalizio criminoso (capo 47) che, arrestato nel gennaio 2006, sarebbe stato affidato alla difesa dell'avv. CO CO al fine di ottenere notizie sullo stato delle indagini e sugli eventuali sviluppi a proprio carico (per questo specifico fatto l'avv. CO CO risponde del reato di favoreggiamento di cui al capo 34 della rubrica);
k) concorse alla cessione, a favore del OM RE, di ulteriori 100 grammi di cocaina (capo 48);
I) concorse alla cessione, a favore del OM RE, di un ulteriore, ancorché non determinato, quantitativo di cocaina (capo 50);
m) cedette, il 17 gennaio 2006, 198,54 grammi di cocaina a tale IR LE dietro corrispettivo di Euro 4.500,00 (capo 29);
n) consegnò, nel maggio-giugno 2002, all'avv. CO CO la somma di Euro 1.033.000, proveniente dal traffico di sostanze stupefacenti, affinché ponesse in essere operazioni atte a ostacolare l'accertamento della loro provenienza delittuosa, ponendo successivamente in essere, nei mesi di novembre e dicembre 2005, atti di minaccia e violenza nei confronti del CO CO per tornare in possesso del denaro che questi si era nel frattempo appropriato (capo 35).
28.2.Sulla scorta di tali premesse, va evidenziata la contraddizione intrinseca del ricorso che da un lato censura la decisione impugnata in ordine alla sola ritenuta sussistenza del c.d. "gruppo DD" e al ruolo apicale in esso svolto dall'imputato, dall'altro non contesta espressamente la sussistenza dei reati-fine (su buona parte dei quali però si sofferma in modo critico) e tra questi, in particolare, del reato di estorsione consumato ai danni dell'avv. CO CO che, a prescindere dalla sua qualificazione giuridica (che più avanti sarà oggetto di esame), è stato dai giudici territoriali valorizzato quale "vicenda che condensa e rivela tutte le connotazioni essenziali dell'associazione a delinquere" (pag. 80) e ritenuto indicativo del ruolo preminente rivestito dall'DD MA nell'ambito del sodalizio e della sua capacità "di incitare i sodali ad assumere ed attuare iniziative sempre più decisive ed incisive" (pag. 79). È un ulteriore dato di fatto, aggiunge questa Suprema Corte, che - come visto - il ricorrente non contesta nemmeno, sul piano storico, di aver consegnato all'avv. CO un'ingente somma di danaro costituente provento dei traffici di stupefacente perché provvedesse a riciclarla, così dando egli stesso atto di una notevole disponibilità finanziaria che accredita il suo ruolo di finanziatore ed organizzatore delle operazioni di importazione di considerevoli quantitativi di sostanze stupefacenti sopra indicate.
DD MA, infatti, contesta solo di aver direttamente finanziato l'operazione, compendiata al capo 15 della rubrica, di importazione dal Perù di oltre 19 chilogrammi di cocaina, ma non contesta, ne' l'aveva fatto in sede di appello, di aver finanziato ed organizzato le importazioni di cocaina descritte ai capi 25, 26, 27 e 28 della rubrica, ne' ha mai espressamente preso posizione contro l'accusa di aver incaricato l'avv. CO CO di seguire le vicende giudiziarie di OM RE dalle quali temeva di essere travolto.
Il ricorso, dunque, fonda le sue critiche su un esame parziale del ben più vasto e articolato quadro probatorio disegnato dai giudici di merito, sicché l'eccezione di insufficienza della motivazione della sentenza impugnata sconta quest'intima incoerenza che rende le sue argomentazioni decisamente fragili.
Non è poi vero che la Corte di appello ha desunto la prova dell'esistenza del sodalizio dalla sola sussistenza dei reati-fine, nè ha fondamento logico, prima ancora che giuridico, l'obiezione secondo la quale la prova del reato-mezzo può essere desunta dalla commissione dei reati-fine solo se questi ultimi sono commessi dagli associati;
non s'intravvede nemmeno in lontananza la ragione che impedisce di affermare che per la consumazione di singoli reati-fine l'associazione possa avvalersi della collaborazione estemporanea ed occasionale di persone ad essa estranee e magari anche ignare della sua esistenza.
Peraltro l'eccezione non coglie nel segno sia perché la Corte di appello desume dai reati-fine la prova della persistente vitalità di un'associazione operante da anni, sia perché, come si è già visto, l'affermazione dell'esistenza del sodalizio si nutre di una serie di argomenti logici e fattuali (indicati in premessa) ulteriori e diversi dalla sola commissione dei reati-fine. Tra questi, in particolare, oltre quanto sin qui già detto e quanto oltre si dirà in sede di esame degli altri due motivi di ricorso, si collocano le rivelazioni del collaboratore di giustizia TE OF (delle quali la sentenza di primo grado da ampiamente atto), senza che su di esse il ricorrente abbia mai preso posizione in maniera precisa e puntuale (non potendosi definire tali le generiche e parziali contestazioni riportate alle pagg. 5 e 6 del ricorso che propongono questioni di fatto e non di diritto e sottopongono a questa Corte l'inammissibile esame diretto di stralci dell'interrogatorio del collaboratore senza che ne venga eccepito il decisivo travisamento). Tali dichiarazioni e le condotte poste in essere a danno dell'avv. CO CO proiettano indietro nel tempo l'esistenza dell'associazione per delinquere;
la Corte di appello, dai sequestri effettuati nel corso delle indagini, ha tratto argomento - come detto - per affermarne la persistente "operatività", senza che tale considerazione contraddica la prova della sua ultradecennale esistenza che fonda sul altri argomenti. Ed è giusto sottolineare che tali sequestri (che avevano portato anche all'arresto dei corrieri) non erano il risultato di casuali operazioni di polizia perché erano stati posti in essere all'esito (ed a riscontro) di una ponderosa attività di intercettazione di conversazioni telefoniche l'interpretazione dei cui contenuti (analiticamente descritti e richiamati nella corposa sentenza di primo grado) non è mai stata eccepita, ne' contestata dal ricorrente, nemmeno nelle parti in cui dai dialoghi intercorsi con i suoi sodali, e tra questi ultimi tra loro, è stata tratta la prova del suo riconosciuto ruolo apicale (ruolo che, come detto, trova conferma, secondo i giudici di merito, anche nelle modalità con cui è stato effettuato il recupero delle somme a suo tempo consegnate all'avv. CO CO).
La Corte territoriale ha dunque fatto corretta applicazione del principio, condiviso dal Collegio, secondo il quale, in generale, in tema di associazione per delinquere è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376). Sicché la prova dell'esistenza dell'associazione per delinquere di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, e della volontà degli associati di aver assunto siffatto vincolo, può e deve essere desunta da "facta concludentia" - da cui si possa dedurre che le singole intese dirette alla consumazione dei vari reati costituiscono l'espressione di un più vasto programma di delinquenza oggetto dell'associazione criminosa - e, in particolare, dalla quantità di lavoro svolto nell'ambito dei finì generali perseguiti dai componenti della associazione stessa (così, Sez. 1^, n. 11023 del 24/06/1985, Bulone, Rv. 171161). L'interpretazione, in chiave associativa, dei singoli reati-fine non può perciò essere rimessa in discussione in questa sede di legittimità dall'analisi disorganica, parziale e alternativa che il ricorrente, nel tentativo di distogliere l'attenzione dal quadro complessivo che essi disegnano, propone.
28.3. È infondato il secondo motivo di ricorso.
Anche esso sconta, come il primo, una contraddittorietà intrinseca, poiché la censura, pur non diretta contro i singoli reati compendiati ai capi 30 (detenzione e porto illegali, dal mese di novembre 2005 in poi, di due armi da guerra e una calibro 38, arma comune da sparo), 31 (detenzione e porto illegali, in epoca precedente e successiva al giugno 2005, di una calibro 38) e 32 (detenzione e porto illegali, il 28 dicembre 2005, di non meno di 22 pistole, armi comuni da sparo) della rubrica (reati ormai irrevocabilmente accertati) ma unicamente incentrata sull'impossibilità che dalla loro consumazione possa trarsi la prova dell'aggravante dell'associazione armata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4, si dipana attraverso un'analisi critica,
ancorché fattuale, degli elementi di prova dai quali i giudici di merito hanno tratto il convincimento della sussistenza dei reati- fine.
Non v'è però alcuna critica serrata della logica utilizzata dai giudici di merito per trarre dai fatti irrevocabilmente accertati il convincimento che l'associazione avesse a disposizione le armi descritte nei capi 30, 31 e 32 della rubrica. La non manifesta illogicità di tale convincimento deriva dalla considerazione che esso si fonda non solo sulle dichiarazioni del TE OF e sulle numerose conversazioni intercettate, ma anche sulle ammissioni di NO AO IG e sul contenuto della conversazione intercorsa con DD MA il 28 dicembre 2005 nel corso della quale quest'ultimo riferisce al NO AO IG di voler dare ai "picciotti" una pistola a TE MO PP (affermazione dalla quale i giudici territoriali hanno ulteriormente tratto il convincimento del ruolo apicale svolto dall'DD MA).
Osserva piuttosto questa Corte di cassazione che, anche in applicazione dell'attuale regime prescrizionale e a prescindere dalla natura aperta della contestazione dei fatti di cui ai capi 31 e 32 della rubrica, alla luce della recidiva contestata, restano immuni dall'eccezione di prescrizione sollevata in sede di odierna udienza i reati di cui ai capi 30, 31 e 32, irrevocabilmente accertati alla data della sentenza impugnata.
28.4. È infondato anche l'ultimo motivo di ricorso.
Si contesta all'DD MA, in concorso con ME RO, CA LO, TE OF e IA NT, di aver costretto, con violenza e minaccia, l'avv. CO CO a consegnargli a più riprese la somma di Euro 1.033.000,00 circa, che costituiva il provento del traffico di sostanze stupefacenti e che era stata consegnata al professionista nel 2002 perché provvedesse a riciclarla ma che questi si era appropriato utilizzandola per consistenti acquisti personali (un immobile, una Porsche ed altri beni di valore).
La rubrica (capo 35) ipotizza il delitto di estorsione aggravata continuata di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p., art. 629 c.p., comma 2, in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1.
La Corte di appello, affrontando il tema della sussistenza del reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p., tema peraltro proposto anche dall'avv. CO CO con la sua impugnazione, argomenta diffusamente in ordine alla effettiva provenienza illecita del danaro a suo tempo consegnato al professionista, e ancor più diffusamente lo aveva fatto il Giudice di primo grado ricostruendo l'intera vicenda sulla base dell'intercettazione di conversazioni telefoniche e ambientali intercorse tra l'imputato ed i suoi correi e degli interrogatori resi dal CO CO, prove dalle quali era emerso che DD MA, nel 2002, aveva affidato a quest'ultimo il danaro per farlo sparire nel timore che potesse essere oggetto di sequestro come già era accaduto per alcuni suoi beni immobili oggetto di decreto emesso il 26/02/2002 dal Tribunale di Milano ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 2. L'imputato sostiene di aver agito per ottenere (come poi aveva ottenuto) soltanto la restituzione di un prestito;
l'argomento è fragilmente supportato dallo stralcio di una conversazione nel corso della quale aveva dichiarato ai suoi interlocutori di non volere altro se non ciò che gli apparteneva ma non considera i ben più solidi argomenti utilizzati dai giudici di merito per affermare il contrario.
Tanto premesso, si osserva in diritto che, a fronte dell'identità materiale di condotte, il delitto di cui all'art. 629 c.p., si distingue rispetto al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza alle persone di cui all'art. 393 c.p., per l'ingiustizia del profitto perseguito (e conseguito) e la conseguente non azionabilità della pretesa (Sez. 2^, n. 24292, del 29/05/2014, Ciminna, Rv. 259831; Sez. 2^, n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344; Sez. 2^, n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259555; Sez. 2^, n. 51433 del 04/12/2013, Fusco, Rv. 257375). Nel caso di specie, la consegna di danaro proveniente da traffico di stupefacenti finalizzata al reimpiego in attività lecite ed all'occultamento della sua provenienza delittuosa rende in concreto illecita la causa del negozio tra l'imputato ed il CO CO, negozio al quale l'ordinamento non riconosce alcun effetto (art. 1322 c.c.) privando di tutela ogni pretesa che dovesse in esso trovar titolo, ivi compresa quella volta a ottenere la restituzione della somma a suo tempo consegnata o del "tantundem" (Sez. 6^, n. 2460 del 16/10/1999, Rasi, Rv. 186472; Sez. 2^ n. 5610 del 20/12/1982, Fidiani, Rv. 159522).
Ne consegue che è infondata la pretesa dell'imputato di qualificare la propria condotta ai sensi dell'art. 393 c.p., sol perché volta a ottenere la restituzione di somme che gli appartengono. Il ricorso di BE AO.
29.1. Il ricorso di BE AO è infondato.
29.1. Egli lamenta (primo motivo) che i giudici di merito hanno ritenuto la sua partecipazione al gruppo DD sulla base di elementi insufficienti, inidonei a provare l'inserimento organico nel sodalizio, non potendosene trarre la prova - afferma - dai soli due trasporti di cocaina e denaro occasionalmente effettuati nei mesi di settembre 2005 (capo 27 della rubrica) e ottobre 2005 (capo 28 della rubrica) per sostituire un altro corriere e sulla base di incarichi dati da persona ritenuta estranea al sodalizio (tal SE ZO) e mai dall'DD MA.
Tali condotte, aggiunge, non provano di per sè l'"affectio societatis" e cita, a supporto dell'affermazione, il principio espresso da questa Suprema Corte secondo il quale "lo svolgimento dell'attività di "corriere" per conto del sodalizio non costituisce, in sè ed automaticamente, prova della partecipazione al reato associativo, qualora non venga dimostrato che il soggetto agente, consapevole dell'esistenza di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di reati nel settore degli stupefacenti, aderisca volontariamente a tale programma ed assicuri la sua stabile disponibilità ad attuarlo" (Sez. 6^, n. 5150 del 16/01/2014, Nosa, Rv. 258570).
L'imputato, dunque, non contesta di aver svolto le funzioni di corriere nell'ambito della complessa attività di importazione dalla Spagna di 10 chilogrammi per volta nei mesi di settembre e ottobre 2005.
Le relative operazioni sono certosinamente ricostruite dal Giudice di prime cure alle pagine da 179 a 193 della sentenza, mediante il ricorso ai risultati delle intercettazioni telefoniche, ai servizi di OCP e alle dichiarazioni etero-accusatorie rese dal TE OF.
Vi si legge, così, che l'imputato fu individuato e indicato a UO CO da tal SE ZO (soggetto estraneo al sodalizio ma che concorse ad organizzare l'importazione del settembre 2005) per sostituire il precedente corriere incaricato del trasporto (AL IP), ritenuto dall'DD MA persona non affidabile, e che il primo viaggio in Francia (ove si trovava l'intermediario al quale furono consegnati i 300.000,00 Euro necessari per l'acquisto della prima partita di cocaina) era stato preceduto dall'incontro con DD MA stesso, il CA LO ed il TE OF, ai quali il BE AO fu presentato dal UO CO con il quale si era già incontrato la sera prima. Il BE AO effettuò un secondo viaggio in Spagna nell'ottobre 2005, organizzato direttamente dall'DD MA che aveva deciso di agire autonomamente, senza la mediazione del UO CO e del SE ZO che aveva escluso dall'affare. Anche in questa occasione gli fu consegnata parte del denaro costituente corrispettivo dell'acquisto dello stupefacente che riportò in Italia.
La Corte di appello trae da questi elementi il convincimento del consapevole inserimento organico dell'imputato nel contesto associativo e della fiducia in lui riposta dai vertici (che quell'inserimento giustificò). Le modalità dell'incarico (preceduto, come visto, dall'incontro con DD MA, il CA LO ed il TE OF), la natura delle operazioni "che presupponevano da parte dei correi solidi agganci con i fornitori stranieri, cospicue capacità finanziarie, idoneo coordinamento delle numerose persone impegnate", la sinergia degli apporti, costituiscono i fatti ai quali i giudici territoriali hanno espressamente ancorato il loro giudizio, che resta perciò immune da censure. In punto di diritto va infatti ricordato che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento, ad esempio, anche soltanto in un unico episodio di programmato trasporto di un apprezzabile quantitativo di droga non è affatto incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Sez. 4^, 11/11/2008, n. 45128; Sent, 14/01/2008, n. 6867; Sez. 4^, n. 45128 del 11/11/2008; Sez. 1^, n. 43850 del 03/07/2013). Il dato numerico, perciò, non è decisivo, ne' lo è il ruolo di corriere svolto dall'agente. Quel che rileva è se l'incarico, pur se svolto una sola volta, sia episodico o comunque estemporaneo o non riveli piuttosto il consapevole contributo reso dal corriere agli scopi del sodalizio di cui è organico.
Non è perciò solo una questione di diritto, è, prima ancora, una questione di prova, di un giudizio di fatto che nel caso in esame si fonda su circostanze (le modalità di individuazione e presentazione al gruppo del BE AO, la fiducia in lui riposta dai vertici, l'importanza strategica per il sodalizio degli incarichi a lui affidati, la loro reiterazione, le modalità operative che avevano visti coinvolti anche altri componenti del sodalizio nelle complesse attività di trasporto del danaro in Francia e di ritiro dello stupefacente in Spagna, con individuazione di ruoli e compiti ben precisi) che non rendono manifestamente illogica la conclusione che i giudici di merito ne hanno tratto.
Non ha alcuna rilevanza la causalità dell'individuazione del BE AO (comunque incaricato di sostituire un corriere ritenuto inaffidabile dall'DD MA). Conta il fatto che l'inserimento dell'imputato nell'organizzazione anche del primo viaggio è stata preceduta dalla sua presentazione ai vertici del sodalizio e l'autonomo sviluppo che il rapporto con essi è stato coltivato (e che è proseguito nonostante il UO CO fosse stato definitivamente escluso dalla successiva importazione). Le ulteriori censure circa la non ritenuta credibilità della SC TR, all'epoca sua compagna e intestataria dell'autovettura utilizzata per il trasporto ma assolta perché non riconosciuta dal TE OF e per mancanza di prove certe circa il proprio coinvolgimento oggettivo e soggettivo al sodalizio, a favore della maggiore credibilità del TE OF, cozzano con l'irrevocabilità dell'accertamento della responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti di cui ai già citati capi 27 e 28 della rubrica.
Decisamente stravagante è, pertanto, l'eccezione di nullità della sentenza per violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., che, oltre a riguardare capi di imputazione (e della condanna) non oggetto di specifica impugnazione odierna, si fonda, oltretutto, su una lettura errata del provvedimento impugnato che mai attribuisce al BE AO condotte diverse da quelle espressamente contestate e comunque accertate dal Giudice di prime cure.
29.2. È infondato anche il secondo motivo di ricorso. La Corte di appello ha confermato la sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, (già ritenuta dal Giudice di prime cure), sul rilievo che il quantitativo di stupefacente oggetto delle condotte contestate (10 chilogrammi per volta) fosse tale, ancorché non sequestrato, da far ragionevolmente ritenere il superamento della soglia ( 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi valore - soglia, determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006) stabilita da questa Corte di cassazione come limite al di sotto del quale essa non sussiste (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150) Il risultato è stato ottenuto considerando il prezzo di acquisto della cocaina (Euro 300.000,00 per volta) e ipotizzando, in via estremamente prudenziale, una percentuale di principio attivo pari al 20%, in considerazione della accertata non buona qualità di quella importato la prima volta.
I criteri di cui si è dotata la Corte territoriale non sono manifestamente irrazionali e compensano la mancata disponibilità dello stupefacente (mai sequestrato) che non è di per sè ostacolo all'applicazione dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, quando gli elementi di prova possano essere desunti in altro modo (Sez. 4^, n. 46194 del 05/07/2013, Myslihaka, Rv. 257641; Sez. 5^, n. 10961 del 10/01/2013, Scognamiglio, Rv. 255221). Si tratta, anche qui, di un giudizio di fatto che fonda su dati di fatto che non rendono manifestamente illogica la conclusione contestata (tanto più che ai fini del raggiungimento del valore- soglia sarebbe stato sufficiente ipotizzare anche una percentuale di principio attivo ancor più bassa, pari al 15%).
29.3. È del tutto infondato anche il terzo motivo di ricorso. Il Giudice di prime cure aveva ritenuto di attenuare il trattamento sanzionatorio riservato all'imputato riconoscendo le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza con la recidiva e le contestate aggravanti di cui al capo 41 della rubrica. La Corte di appello ha confermato tale valutazione disconoscendo ai fatti addotti a sostegno della richiesta pregnanza tale da modificare il giudizio già espresso in primo grado.
Le valutazioni effettuate in tema di trattamento sanzionatorio appartengono alla discrezionalità tecnica del giudice di merito e non possono essere sindacate in sede di legittimità se, come nel caso di specie, fondano comunque su motivazioni che, ancorché non condivise, traggono alimento da circostanze di fatto adeguatamente valutate e comparate (nel caso di specie il solo comportamento tenuto dopo il reato, a fronte della gravità dei fatti contestati, come analiticamente riportati alle pagg. 331-334 della sentenza di primo grado).
Nè la censura può articolarsi, come nel caso di specie, attraverso la riproposizione di argomenti di fatto al fine di un loro diretto ed inammissibile esame da parte di questa Suprema Corte. Il ricorso del BE AO deve così essere respinto. Il ricorso di TT AR.
30.1 Il ricorso del TT AR è parzialmente fondato. 30.1. L'imputato risponde dei reati di cui ai capi: 1 (importazione di 300 chilogrammi di cocaina dall'Equador, reato commesso nel dicembre 2003 in concorso altre persone), 2 (importazione, il 13 novembre 2003, di 3 chilogrammi di cocaina), 3 (importazione dal Sudamerica di 5 chilogrammi di pasta di cocaina, reato commesso il 22 gennaio 2014 in concorso con altre persone), 4 (importazione dall'Olanda di 32 chilogrammi di hashish e 242 grammi di cocaina, reato commesso il 14 febbraio 2014 in concorso con altre persone), 14 (importazione dal Perù di 600 grammi di cocaina, reato commesso nel dicembre 2004 insieme con altre persone tra le quali BO IC e ER IO) 15 (importazione dal Perù di 19,231 chilogrammi di cocaina, reato commesso il 23 febbraio 2005, insieme con altre persone tra le quali DD MA, BO IC, BO ST, ER IO), 40 (partecipazione al "gruppo BO", con il compito di occuparsi della parte logistica relativa alle spedizioni dei carichi di stupefacente, di tenere i rapporti anche organizzativi con i referenti del sodalizio all'estero, e altri compiti esecutivi come lo smistamento dello stupefacente). In sede di appello l'imputato si è limitato a contestare la partecipazione al "gruppo BO" o quantomeno a chiedere che fosse limitata all'estate del 2005, a rivendicare la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati oggetto della sentenza del Tribunale di Como del 22 novembre 2006. Dalla lettura delle sentenze di merito risulta che il TT AR è la prima persona le cui conversazioni sono state intercettate;
è il filo di Arianna che conduce gli inquirenti alle due associazioni "BO" e "DD".
La decisione della Corte di appello di respingere le richieste difensive si alimenta delle seguenti circostanze di fatto:
a) l'attività del TT AR risale al 2003;
b) le conversazioni telefoniche, intercettate ben prima dell'emersione dei fenomeni associativi, denotano la sua attiva ed efficace partecipazione ad operazioni di importazione di rilevanti quantità di cocaina dai punti più disparati del mondo;
c) ogni volta il suo ruolo è centrale e di carattere organizzativo;
d) è lui che programma e coordina, con competenza, tutte le pratiche burocratiche necessarie al buon esito delle operazioni di importazione di cocaina dal Perù descritte ai capi 14 e 15 della rubrica;
e) è lui che nell'importazione di cui al capo 15 della rubrica coinvolge il UO CO (DA del "gruppo DD");
f) è sempre lui che mantiene i rapporti con il IA NT, anch'egli DA e portavoce del "gruppo DD".
La Corte di appello ha così ritenuto di non poter dar credito alla tesi difensiva, volta a sminuire il suo apporto associativo, secondo la quale era stato quasi costretto a trovare riparo presso il BO per difendersi dai suoi creditori.
L'odierno ricorso ripropone, sul punto, il medesimo canovaccio. La sentenza impugnata (ma prima ancora quella di primo grado) prende una posizione ben precisa circa l'insostenibilità (oltre che l'irrilevanza) della tesi difensiva e - osserva il Collegio - non v'è alcuna contraddizione della motivazione che, pur dando atto del tentativo della difesa di accreditare una lettura alternativa e meticolosa delle prove, tuttavia la rigetta in base alle considerazioni sopra indicate.
Per il resto, il ricorso si avvale di ricostruzioni fattuali che, nella misura in cui tendono a riproporre la già respinta tesi difensiva, non possono avere ingresso in questa sede di legittimità, non essendo consentito, in assenza di vizi di travisamento, sottoporre a questa Corte di cassazione la lettura diretta delle prove per eccepire vizi di motivazione.
30.2. È invece fondata la doglianza relativa alla omessa o comunque insufficiente motivazione circa la durata della partecipazione al sodalizio che, in via subordinata, il ricorrente aveva chiesto fosse limitata al più tardi non oltre l'estate dell'anno 2005. I giudici distrettuali sembrano liquidare la questione affermando, in generale, che la gravità del reato è stata valutata con riferimento ai profili caratterizzanti l'associazione, alla natura ed entità degli apporti conferiti (pag. 78) e ribadendo, nello specifico, che la durata della partecipazione non incide sulla gravità del reato (pag. 95).
In realtà la questione posta dal ricorrente riguarda prima di tutto la permanenza (e dunque la sussistenza) del reato nel periodo successivo all'estate dell'anno 2005, questione che non può certamente essere superata sul rilievo della sua indifferenza a fini sanzionatori. L'imputato, infatti, ha tutto il diritto di vedere accertata, in modo irrevocabile, l'effettiva durata della partecipazione al sodalizio e di veder proclamata la propria innocenza per il periodo nel quale attualmente risulta comunque far parte del sodalizio e ciò, come precisato dal difensore in sede di discussione pubblica, anche al fine di non pregiudicare irrimediabilmente la possibile applicazione del beneficio dell'indulto.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata "in parte qua" con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. 30.3.Del tutto generiche sono le doglianze relative al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti del 2006 e alla mancata concessione delle circostanze generiche, negate dal primo Giudice proprio per il ruolo non di secondo piano da lui svolto nel contesto criminale oggetto del presente processo. In ogni caso, ancora una volta, l'eccezione si fonda su fatti che la Corte territoriale ha già esaminato e sulla base dei quali ha ritenuto di escluderne la riconducibilità al medesimo contesto nel quale sono maturati gli odierni reati.
30.4. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha negato che il cambiamento di vita risalente ad epoca assai recente potesse giustificarne di per sè il riconoscimento a fronte di condotte poste in essere in età già matura e nonostante le esperienze di lavoro acquisite.
La Suprema Corte non può sindacare tale valutazione, siccome espressione di un bilanciamento tra i parametri di giudizio forniti dall'art. 133 c.p., non irragionevole, ne' illegale. I giudici di merito hanno ritenuto di privilegiare l'oggettiva gravità delle condotte quale parametro di quantificazione della pena e di esclusione di qualsiasi attenuazione del trattamento sanzionatorio. Nè tale scelta può essere ridiscussa al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 606 c.p.p.. Il TT AR, piuttosto, si giova del ricorso proposto dal LL FA in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, contestata ai capi 3 e 4 della rubrica (infra).
Il ricorso di BO ST.
31.1 Il ricorso di BO ST è infondato.
31.1. Gli argomenti spesi e gli elementi di prova valorizzati dai giudici di merito per affermare la sussistenza del c.d. "gruppo BO" sono già stati indicati in premessa.
31.2. Giova qui aggiungere che la sussistenza del sodalizio trova conforto, nella analisi dei giudici di merito, nelle numerosissime conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate, nei sequestri di importanti quantitativi di stupefacente, negli arresti in flagranza dei corrieri e/o sodali coinvolti nella consumazione dei singoli reati-scopo.
31.3. Si è già detto, analizzando il ricorso proposto da DD MA, che è possibile provare la sussistenza e l'operatività di un sodalizio criminale dalla realizzazione dei reati-scopo, senza che ciò comporti alcuna violazione del divieto del "ne bis in idem" sostanziale. Nel caso di specie si tratta di reati (importazioni dal Perù di quantitativi di cocaina ogni volta consistenti, la cui sussistenza non è contestata dal ricorrente che ha concorso in alcune di esse) che, per la complessità delle operazioni, il quantitativo di sostanza ogni volta importato, il coinvolgimento di più persone, non necessariamente associate, la reiterazione degli episodi, la suddivisione dei ruoli assegnati in ogni singola operazione, l'utilizzo di schede telefoniche "dedicate" e intestate a soggetti inesistenti, correttamente sono stati attribuiti ad uno stabile ed autonomo sostrato organizzativo che ne aveva reso possibile la realizzazione, ed alla capacità del capo del sodalizio (BO NC) di coltivare e mantenere rapporti con i canali sudamericani. Si tratta, come già affermato dai giudici di merito, di un "Know how" del quale si sarebbe avvalso, in una logica di cooperazione, anche DD MA soprattutto nella complessa operazione di importazione compendiata al capo 15 della rubrica (di cui si è già parlato).
31.4.Orbene, occorre ricordare che, come già affermato da questa Suprema Corte, per la configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti non è necessaria l'esistenza di un'articolata e complessa organizzazione, connotata da una struttura gerarchica con specifici ruoli direttivi e dotata di disponibilità finanziarie e strumentali per un'estesa attività di commercio di stupefacenti, ma è sufficiente anche un'elementare predisposizione di mezzi, pur occasionalmente forniti da taluno degli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo permanente il programma delinquenziale oggetto del vincolo associativo (Sez. 6^, n. 25454 del 13/02/2009, Mammoliti, Rv. 244520;
Sez. 6^ n. 11761 del 24/04/1986, Arcamone, Rv. 174138, con richiami ad ulteriori precedenti).
31.5. Peraltro, ben tale sodalizio può identificarsi con i componenti di un nucleo familiare. Infatti, non solo non esiste alcuna difficoltà logica e giuridica a identificare un'associazione per delinquere con la struttura familiare che la sorregge, ma, in tal caso, si tratterebbe di sodalizio reso ancor più pericoloso dai rapporti di sangue e di coniugio che vincolano i componenti (Sez. 6^, n. 10493 del 02/07/1987, Lambiase, Rv. 176816; Sez. 6^, n. 2772 del 09/01/1995, Lacedra, Rv. 201353; Sez. 1^ n. 35992 del 14/06/2011, De Witt, Rv. 250773). Nel caso di specie, peraltro, il sodalizio è costituito anche da persone estranee al nucleo familiare (tra queste, come visto, il TT AR).
31.6. Non si traducono pertanto in rilievi giuridicamente rilevanti, le censure in fatto mosse dal ricorrente in ordine alla mancanza di una base logistica (ben potendo la stessa identificarsi nella residenza familiare), alla assenza di stabili corrieri, all'utilizzo di risorse personali (autovetture e telefoni cellulari), volte a demolire sul piano giuridico, e a sminuire in fatto, la affermata sussistenza del sodalizio, la cui operatività, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, si è invece concretamente manifestata nei termini e con le modalità sopra richiamate e si è realmente avvalsa dei rapporti coltivati dal BO NC con i canali sudamericani.
31.7. Non hanno perciò fondamento nemmeno fattuale le eccezioni volte a rimarcare l'assorbimento del gruppo BO in quello DD per il sol fatto che il DD MA sia intervenuto a finanziarie pochissime (se non una sola) operazioni di importazione di consistenti quantitativi di cocaina (segnatamente quella descritta al capo 15 della rubrica).
Perché il finanziamento possa assurgere a condotta sintomatica del ruolo di vertice anche del diverso sodalizio che se ne giova, è necessario qualcosa di più di un semplice accordo per la comune realizzazione di affari. Occorre che il finanziamento non solo costituisca l'unica fonte economica del sodalizio che se ne giova, ma che ad esso si accompagni un più ampio potere gestionale, organizzativo e direttivo che annulli l'autonomia del sodalizio che se ne giova, rendendolo di fatto un'articolazione di quello diretto dal finanziatore. È necessario, perciò, che il finanziamento esprima questo potere direttivo.
Nel caso di specie tutto questo non solo non è addotto dal ricorrente (il cui interesse a far valere la relativa eccezione è francamente incomprensibile), ma è smentito dalla provata libertà e capacità del "gruppo BO" di muoversi autonomamente anche al di fuori del rapporto con il "gruppo DD".
31.8. Il ricorrente è chiaramente indicato come partecipe del sodalizio, il suo ruolo associativo descritto nella rubrica e desunto dalle condotte concretamente esplicate nella consumazione dei reati- scopo di cui ai capi 5, 8, 9, 15 e 25 della rubrica, non contestati ed ormai irrevocabilmente accertati.
31.9. Si tratta, in particolare, dell'importazione dal Guatemala di 2 chilogrammi di cocaina (capo 5; fatto del 13/05/2004 per il quale erano stati arrestati i due corrieri incaricati del trasporto), dell'importazione dal Perù di altri 2 chilogrammi di cocaina (capo 8; fatto del 07/07/2004), di ulteriori kg. 1,730 di cocaina sempre dal Perù (capo 9; fatto del 27/09/2014), dell'importazione dal Perù di 19,231 chilogrammi di cocaina (capo 15), nonché dell'importazione dal Perù di ulteriori 3,337 chilogrammi di cocaina (capo 25; fatto del 31/05/2005).
31.10. Per ciascuno di essi è descritto il ruolo tenuto dall'imputato cui vengono affidati ogni volta compiti meramente esecutivi di intese organizzative di cui si informa ed è a sua volta informato, compiti soprattutto di raccordo con i corrieri, i sodali e gli altri complici delle singole imprese criminali, come analiticamente spiegati dal Giudice di prime cure attraverso l'esame delle conversazioni telefoniche che hanno preceduto ed accompagnato ogni operazione e dei relativi servizi di OCP, culminati anche con il sequestro della sostanza e l'arresto dei corrieri, e sintetizzati in chiosa ad ogni singola imputazione.
Da questi elementi di fatto, ripresi tal quali dalla Corte di appello e non più contestati dal ricorrente, i giudici di merito hanno tratto il non manifestamente illogico convincimento del ruolo meramente esecutivo svolto dal BO ST, descritto dai giudici distrettuali come "soggetto su cui si può contare, sia pure per svolgere compiti esecutivi, cui egli adempie con solerzia". Il ricorso è pertanto generico sul punto oltre che manifestamente infondato, avendo la Corte di appello (la cui sentenza va letta alla luce anche dell'ampia disamina già condotta dal Giudice di prime cure) spiegato con riferimento a fatti e circostanze ben precise le ragioni del proprio convincimento.
Il ricorso del BO ST deve perciò essere respinto. Il ricorso di ER IO.
32.1 Il ricorso di ER IO è articolato su argomenti comuni a quelli proposti dal BO ST. Per questa ragione viene esaminato di seguito a quello del figlio.
32.1. Valgano qui, per quanto riguarda i primi due motivi di ricorso, le considerazioni già espresse in relazione alle identiche doglianze sollevate da BO ST.
32.2. Quanto alla partecipazione dell'imputata al sodalizio diretto dal marito va ribadita la correttezza del metodo ricostruttivo adottato dai giudici di merito secondo i quali la ricorrente aveva coadiuvato il coniuge disimpegnando compiti non diversi da quelli assolti dal figlio BO ST.
Diversamente da quanto eccepito dalla ricorrente (che lamenta l'asetticità della descrizione del suo ruolo come descritto dal Giudice di prime cure a pag. 232 della sentenza cui rimanderebbe a sua volta quella di secondo grado), i suoi compiti vengono analiticamente descritti ed individuati nell'esame dei singoli episodi criminosi scopo nei quali è coinvolta (gli stessi del figlio, oltre quello di cui al capo 22 della rubrica relativo all'importazione dal Perù di 2 chilogrammi circa di cocaina), anche sotto il profilo del suo contributo causale (materiale e morale) alla migliore riuscita di ogni singola operazione.
Correttamente, dunque, la Corte territoriale rimanda alla lettura del poderoso compendio probatorio analizzato dal Giudice di primo grado (mai messo in discussione dall'imputata) per denunziare la genericità dell'appello sul punto, ribadire il ruolo di trait d'union svolto dalla donna tra i propri familiari ed i fornitori sudamericani e rigettare la tesi difensiva della mera connivenza. Quest'ultima, infatti, postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre nel caso di specie è stato accertato il contributo partecipativo positivo - morale e materiale - della ER IO all'altrui condotta criminosa, anche in forme agevolative e rafforzative del proposito criminoso dei congiunti sodali e dei singoli concorrenti nei reati-scopo.
Da questo punto di vista il ricorso è generico e contraddittorio poiché non considera che la ER IO è stata irrevocabilmente ritenuta complice nella consumazione dei reati-scopo dai quali è stata desunta la sua partecipazione attiva al sodalizio ed il suo ruolo.
Il ricorso, dunque, deve essere respinto.
Il ricorso di AR LA.
33.1 Il ricorso della AR LA è infondato. 33.1. La ricorrente, ritenuta partecipe del sodalizio di cui al capo 60 della rubrica (c.d. "gruppo Gratosoglio"), con il compito di procacciare clienti per il sodalizio e, talvolta, prestare il proprio appartamento per il deposito ed il confezionamento dello stupefacente, risponde altresì dei reati di cui ai capi 91 (acquisto, a fine di cessione a terzi, di 5 dosi di cocaina, commesso il 22 ottobre 2005), 111 (cessione, su direttiva del capo del sodalizio e dietro richiesta del SC AN, di 2 grammi di cocaina in favore di tal Galli ST, effettuata il 21 settembre 2005), 118-121 (cessioni di cocaina poste in essere tra il 18 ed il 25 settembre 2005 in concorso con TE MO PP, fungendo da intermediaria con i singoli acquirenti), 123 (acquisto, a fine di cessione a terzi, di cocaina, commesso in Milano il 26 settembre 2005).
33.2. Nel disattendere i rilievi difensivi, la Corte di appello ha indicato, punto per punto, gli elementi di fatto che hanno sorretto il proprio convincimento fornendo una lettura delle conversazioni telefoniche a sostegno della condanna di cui con l'odierno ricorso non viene denunziato il travisamento, bensì un'ipotesi ricostruttiva alternativa.
33.3. Tale interpretazione alternativa era già stata sollecitata alla Corte territoriale che ne ha stigmatizzato la natura parziale e parcellizzata, tale da non poter essere affatto condivisa alla luce dell'articolata e organica lettura di tutte le conversazioni intercorse tra l'imputata ed il TE MO PP, tra l'imputata e alcuni acquirenti, da non poter adito a dubbi sull'effettivo ruolo svolto dalla AR LA (che al TE MO PP era legata sentimentalmente). Il fatto compendiato al capo 111 della rubrica, così come storicamente ricostruito dai giudici di merito e non contestato dalla ricorrente (che si era appellata, piuttosto, alla sua lieve entità), prova la disponibilità diretta, da parte della AR LA, della cocaina che il TE MO PP doveva cedere ad alcuni acquirenti e dunque il suo ruolo di depositarla dello stupefacente. 33.4. Il ricorso odierno, quindi, ripercorre lo stesso canovaccio dell'appello riproponendo, sotto le forme della eccepita violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, gli stessi argomenti spesi in secondo grado.
33.5. Occorre ricordare che, secondo il consolidamento orientamento di questa Corte in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5^, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 2^, n. 38915 del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994; Sez. 6^, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190).
33.6. Deve dunque dirsi irrevocabilmente accertata la partecipazione della AR LA alla consumazione dei reati-scopo a lei ascritti nella rubrica.
33.7. Orbene, dalla sussistenza dei reati-scopo e dal concorso, in alcuni di essi, della odierna ricorrente, i giudici di merito hanno tratto il convincimento della sua partecipazione al sodalizio guidato dal TE MO PP, sulla cui esistenza la Corte di appello ha motivato nei termini indicati in premessa.
33.8.Si tratta di conclusioni che non sono fondate sul travisamento della prova e non appaiono manifestamente illogiche alla luce dell'esame globale ed unitario di tutte le conversazioni telefoniche intercettate e del contesto in cui esse si inserivano;
ne' possono essere messe in discussione da una interpretazione alternativa degli episodi delittuosi accertati, tantomeno se tale interpretazione è sollecitata attraverso la diretta sottoposizione delle fonti di prova al giudizio di questa Suprema Corte.
33.9. Il ricorso è dunque infondato e deve essere respinto. I ricorsi di IB AN e SC AN.
34.1 ricorsi di IB AN e SC AN vengono trattati congiuntamente perché propongono le stesse identiche censure. 34.1. Entrambi i ricorsi sono infondati.
34.2. Ai ricorrenti viene contestata la partecipazione al "gruppo Gratosoglio" con compiti esecutivi: il IB AN - afferma la rubrica - mantenendo i contatti con i fornitori e gli altri sodali, provvedendo all'approvvigionamento della sostanza e, in alcuni casi, alla sua consegna, mettendo a disposizione del gruppo anche la propria autovettura per il trasporto della sostanza;
il SC AN, invece, procacciando clienti e provvedendo al recupero dei crediti.
34.3. Così come per la AR LA, anche per il IB AN ed il SC AN l'affermazione di responsabilità si fonda sull'esame meticoloso dei singoli episodi criminosi in cui i ricorrenti sono coinvolti, condotto sull'analisi delle conversazioni telefoniche intercettate e dei relativi servizi di polizia giudiziaria, nonché sulla chiamata in correità del TE MO PP per quanto attiene il CA LO (pag. 113 della sentenza impugnata).
34.4. Nessuno dei due ricorrenti contesta, ne' lo ha fatto in sede di appello, la effettiva sussistenza dei reati-scopo ed il concorso nella loro consumazione.
34.5. Le doglianze attengono la validità del metodo probatorio ricostruttivo dell'associazione per delinquere, il mancato riconoscimento del carattere minore del sodalizio e dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 34.6. In ordine alla validità del metodo utilizzato dai giudici di merito per ritenere provata l'esistenza dell'associazione per delinquere è sufficiente richiamare quanto già detto in precedenza. 34.7. Circa la natura "minore" del sodalizio, costituisce "ius receptum" di questa Suprema Corte di cassazione il principio, condiviso dal Collegio, secondo il quale per valutarne la configurabilità è necessario apprezzare il contesto della complessiva attività svolta dal sodalizio stesso e non già i singoli, distinti episodi di spaccio (Sez. 5^, n. 31244 del 29 marzo 2001, Cerreoni). Non è sufficiente, dunque, tener conto delle quantità effettivamente scambiate, ma occorre far riferimento anche a quelle acquisite e trattate dai partecipanti all'associazione (Sez. 6^, n. 37983 del 16/03/2004, Rv. 230372). Il legislatore ha delineato la fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, con esplicito riferimento al momento genetico dell'associazione, richiedendo che essa sia "costituita" per commettere i reati descritti dall'art. 73, comma 5; ne deriva che: a) è necessario che la "lieve entità" dello spaccio sia un elemento caratterizzante della struttura associativa sin dalla sua nascita, sì da investire in primo luogo il momento dell'approvvigionamento (che costituisce la fase iniziale ed imprescindibile) e, conseguentemente, quello dello spaccio;
b) poiché quello di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 è, come tutte le fattispecie associative, un reato di pericolo è di tutta evidenza che il maggiore o minore grado di pericolosità dell'associazione non possa essere legato solo ai singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma deve tener conto della potenzialità dell'organizzazione di procurarsi quantitativi rilevanti (così, in motivazione, Sez. 4^, n. 49748 del 07/11/2013, RT, non massimata;
in termini anche Sez. 4^, n. 16058 del 30/01/2014, Bonamico, non massimata). 34.8. Deve perciò essere ribadito il principio secondo il quale l'ipotesi associativa prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, richiede, quale imprescindibile condizione, che tutte le singole condotte commesse in attuazione del programma criminoso siano sussumibili nella fattispecie dei fatti di lieve entità e di minima offensività previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. (Sez. 1^ n. 4875 del 19/12/2012, Rv. 254194; Sez. 6^, n. 37983 del 16/03/2004, Rv. 230372, Sez. 4^, n. 49748 del 07/11/2013, cit.; Sez. 3^, n. 2630 del 19/11/2013, Prestifilippo, non mass.; Sez. 3^, n. 2631 del 19/11/2013, Minnì, non mass.). 34.9. Nel caso di specie nessuno dei numerosi reati-scopo contestati nella rubrica è stato ritenuto di lieve entità e le doglianze mosse sul punto dai ricorrenti sono decisamente generiche. 34.10. Di rilievo, per esempio, il fatto che alcuni episodi (non contestati) riguardino cessioni di sostanza per corrispettivi elevati (5.000,00 Euro per la cessione di cocaina di cui al capo 64 della rubrica in favore di tale "Chicco") o comunque per quantitativi di droga che già di per sè escludono la lieve entità del fatto. 34.11. Il Giudice di primo grado, inoltre, aveva ben evidenziato la pericolosità del gruppo "Gratosoglio", che si muoveva con criteri di spiccata imprenditorialità ed era capace di attrarre una vastissima clientela proveniente da Milano, dal relativo hinterland e da zone più distanti ancora. Circostanza che, peraltro, trova riscontro nell'arresto in flagranza di reato del padre di TE MO PP, attraverso il quale il gruppo si era approvvigionato di 90 grammi di cocaina per il successivo smercio (episodio contestato ai capi 81 e 82 della rubrica), nell'ulteriore approvvigionamento di 40 grammi di cocaina (capi 73 e 74 della rubrica), nella detenzione, a fine di spaccio, di 500 grammi di cocaina (capo 107 della rubrica). 34.12.1 ricorsi del IB AN e del SC AN devono dunque essere respinti.
Il ricorso di CO CO.
35. Il ricorso del CO CO è infondato.
35.1. Si contesta all'imputato (capo 33 della rubrica) di aver compiuto le seguenti operazioni materiali atte ad ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa, segnatamente dal traffico di sostanze stupefacenti, della somma di Euro 1.033.000,00 consegnatagli dall'DD MA, tramite un emissario, in mazzette da 500 e in una da 50.000: a) acquisto di una società anonima estera, la US Holding Ltd, con sede nelle British Virgin Islands e domicilio in Lugano, presso la società Profida Sa;
b) apertura, presso la Clariden Bank di Lugano, di un conto corrente intestato alla predetta società, indicando se stesso come beneficiario economico e chiedendo la disponibilità di una cassetta di sicurezza;
c) deposito immediato in conto della somma di Euro 50.000,00, il resto nella cassetta di sicurezza;
d) versamenti successivi, a cadenza settimanale, di Euro 50.000,00 per volta, prelevati dalla cassetta di sicurezza;
e) utilizzo integrale delle somme versate in conto corrente.
35.2. Nei fatti la vicenda, così come descritta nella rubrica, non è mai stata oggetto di contestazione da parte del CO CO (anche perché ricostruita proprio in base alle sue ammissioni);
questi, infatti, eccepisce l'insussistenza del dolo del reato di riciclaggio, non avendo agito con l'intenzione di "ripulire" il denaro quanto (per usare parole sue) DD MA. Il fine dal quale sarebbe stato animato, infatti, era quello di appropriarsi il denaro consegnatogli, non certo di riciclarlo. Altro argomento (in realtà debolmente speso) riguarda la consapevolezza della provenienza illecita del denaro stesso.
35.3. Occorre partire da quest'ultimo punto.
35.4. Ferma restando l'oggettiva provenienza della somma dal traffico di stupefacenti gestito dall'DD MA (si veda quanto già esposto, sul punto, in sede di esame del ricorso proposto da questi), i giudici di merito hanno affrontato e risolto l'argomento sulla base delle seguenti considerazioni: a) l'imputato era consapevole della provenienza delittuosa del danaro perché, secondo quanto da lui stesso riferito al CA LO nel corso di una conversazione intercettata, gli era stato consegnato dall'DD MA per farlo sparire;
b) la finalità della consegna (avvenuta, si ricorderà, quando DD MA stava subendo il sequestro del proprio patrimonio) evocava esigenze ben diverse da un mero deposito fiduciario;
c) il fatto che la somma consegnata si presentasse in banconote nuove e fascettate non prova che si trattasse di denaro già ripulito poiché dalla dinamica dell'episodio contestato era emerso che si era trattato solo della prima fase del procedimento di occultamento;
d) le modalità stesse con le quali è stata realizzata la condotta.
35.5. La prova della consapevolezza della provenienza illecita del denaro è desunta da fatti noti e non contestati che non rendono manifestamente illogica la conclusione che ne è stata tratta. 35.6. La correttezza del procedimento logico trova i suoi addentellati giuridici nei seguenti principi di diritto secondo i quali: a) ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiedono l'esatta individuazione e l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile (così, da ultimo. Sez. 6^, n. 28715 del 15/02/2013, Alvaro, Rv. 257206); b) perché sussista il delitto di riciclaggio non è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità debbano provenire direttamente o immediatamente dai delitti presupposto, essendo sufficiente anche una loro provenienza mediata (Sez. 6^, n. 36759 del 20/06/2012, Caforio, Rv. 253468). 35.7. Ne consegue che: a) il riciclatore non deve necessariamente rappresentarsi l'esatto delitto non colposo dal quale proviene il bene consegnatogli, essendo sufficiente che egli si rappresenti una generica provenienza delittuosa del bene stesso;
b) tale consapevolezza non è esclusa dal fatto che, in ipotesi, il denaro consegnato sia già stato a sua volta ripulito, tanto più se, come nel caso in esame, si afferma che la condotta si inseriva nella più ampia trama volta a sottrarre il frutto del traffico di stupefacenti al sequestro disposto dal Tribunale di Milano.
35.8. Sono anche infondate le doglianze circa la assenza del dolo di riciclaggio a favore del dolo di appropriazione indebita. 35.9. Va a tal fine evidenziato che tale eccezione si fonda su una premessa in fatto esclusa invece dai giudici distrettuali i quali affermano che il CO CO aveva deciso di appropriarsi il denaro solo in un secondo momento e non contestualmente alla consegna.
35.10. Tuttavia, quand'anche l'eccezione difensiva fosse coerente con i fatti accertati (il che non è), osserva questa Suprema Corte che il dolo di riciclaggio, attesa la sua natura generica, non è affatto escluso dagli ulteriori propositi che l'agente si prefigga nel porre comunque in essere operazioni oggettivamente atte a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di somme di cui si conosca la provenienza delittuosa.
35.11. Il fatto, cioè, che l'agente intenda sin dall'inizio appropriarsi la somma consegnatagli non esclude il reato se l'appropriazione è preceduta o anche seguita da operazioni comunque integranti il reato di riciclaggio e che concorrono ad assicurare il profitto che l'agente infedele intenda conseguire. 35.12. Il ricorso è dunque infondato "in parte qua" e deve essere respinto.
35.13. Quanto al delitto di favoreggiamento di cui al capo 34 della rubrica, è sufficiente rilevare che lo stato di necessità, invocato dal ricorrente a giustificazione del proprio operato, non ricorre quando lo stato di pericolo sia comunque evitabile e non sia provocato dell'agente.
35.14. Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dai giudici distrettuali, da un lato il ricorrente avrebbe ben potuto denunziare i suoi aggressori all'autorità giudiziaria piuttosto che piegarsi alle loro richieste, dall'altro la portata gravemente minacciosa di tali richieste era dovuta alla situazione di pericolo da lui stesso creata appropriandosi il danaro la cui restituzione DD MA andava reclamando nei modi minacciosi già esaminati. 35.15. Fatte queste premesse, osserva questa Suprema Corte in diritto che integra senz'altro il delitto di favoreggiamento personale la condotta del difensore che fornisca a terze persone, da lui non difese ed al fine di aiutarle ad eludere le investigazioni in corso, notizie assunte in virtù del proprio mandato espletato a favore di un altro assistito e che debbano rimanere riservate. 35.16. In questi casi, infatti, la condotta agevolatrice si pone al di fuori del mandato difensivo, che viene esercitato a favore di una terza persona al solo fine di acquisire informazioni utili da trasmettere a chi ritenga di poter essere coinvolto nelle indagini. Il mandato in questo caso è strumentale non già alla corretta, scrupolosa e lecita difesa dell'assistito ma alla elusione o deviazione delle investigazioni a favore di terzi e, quindi, al turbamento della funzione giudiziaria rilevante ai sensi dell'art. 378 c.p. (si veda, sul punto, Sez. 6^, n. 1472 del 02/11/1998,
Archessa, Rv. 213453, secondo la quale il difensore che assuma formalmente l'incarico a favore di un assistito, ma in realtà su impulso e mandato sostanziale di altri soggetti, che provvedono materialmente al compenso, al solo scopo di venire a conoscenza delle dichiarazioni del suo assistito e di poterle riferire a quelli, e che poi così faccia, pone in essere una condotta diretta ad aiutare detti soggetti a eludere le investigazioni dell'autorità, integrante il reato di favoreggiamento personale, di cui all'art. 378 c.p.). 35.17. Il reato, che secondo la rubrica risale al gennaio 2006, è estinto per prescrizione, maturata nel luglio 2013. 35.18. La doppia condanna rende non evidente l'innocenza dell'imputato.
35.19. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata "in parte qua" perché il reato è estinto per prescrizione. 35.20. Non è necessario il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano perché la residua pena può essere determinata direttamente da questa Corte di cassazione semplicemente eliminando la parte aggiunta in continuazione su quella inflitta a titolo principale per il reato di riciclaggio (tre anni di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa).
35.21. La Corte territoriale ha infatti rideterminato la pena inflitta dal primo Giudice applicando, a titolo di aumento per la continuazione per il reato di favoreggiamento, la sola pena detentiva di sei mesi di reclusione, ridotta a quattro mesi per il rito. 35.22. Conclusivamente la residua pena deve essere definitivamente rideterminata nella misura di tre anni di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa per il reato di riciclaggio.
Il ricorso di De AR PP.
36. Il ricorso è infondato.
36.1. Gli elementi dai quali i giudici di merito hanno tratto il convincimento dell'esistenza del "gruppo Gratosoglio" sono già stati esaminati in precedenza. Il ricorrente, a parte alcune considerazioni di ordine generale in ordine agli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere, non adduce elementi o considerazioni ulteriori e specifiche tali da dover tornare sull'argomento.
36.2. Sulla non configurabilità dell'associazione minore di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, (tema pur debolmente e genericamente affrontato in via subordinata), è sufficiente rimandare a quanto già detto in sede di esame del ricorso del IB AN.
36.3. Il De AR PP è ritenuto dai giudici di merito partecipe del sodalizio;
egli si occupava, secondo la rubrica, di procedere al recupero dei crediti maturati dall'attività di spaccio, metteva a disposizione del gruppo la propria autovettura, partecipava al ritiro dello stupefacente dai fornitori, presenziava alle trattative con questi ultimi e manteneva contatti con altri. 36.4. Il ruolo del De AR PP è stato non irragionevolmente tratto dall'esame delle conversazioni telefoniche intercettate dalle quali risulta la sua non contestata partecipazione alle operazioni di acquisto, trasporto e successivo confezionamento a casa del AL AN (luogo quest'ultimo deputato al confezionamento dello stupefacente per conto del sodalizio) della cocaina acquistata dal fornitore RE RT il 17, il 25 ed il 29 settembre 2005 (capo 73 della rubrica), la sua non contestata disponibilità a recuperare i crediti maturati dalla cessione dello stupefacente con modalità ritenute dalla Corte territoriale tali da escludere l'occasionalità dell'incarico e da disvelare, piuttosto, l'esistenza di collaudati meccanismi (cfr. l'episodio descritto alle pagine 253 e 254 della sentenza di primo grado, riportate alle pagine 108 e 109 della sentenza impugnata), il suo concorso, con il TE MO PP ed il AL AN, nell'acquisto di hashish, per l'importo di Euro 1.500,00, dal fornitore di nome "P, non meglio identificato (fatto rubricato al capo 94 dell'imputazione). 36.5. In tale più ampio contesto stabilire se l'aver occasionalmente prestato la propria autovettura ad altri sodali possa essere ricondotto o meno ad uno specifico ruolo associativo, costituisce circostanza certamente non decisiva che non vale di per sè a minare, ove fondata, la ragionevolezza delle conclusioni cui i giudici di merito sono pervenuti sulla base degli elementi di più ampio respiro sopra richiamati.
36.6. Quanto al concorso nel reato di cui al già citato capo 94 della rubrica, osserva il Collegio che, a fronte della chiara presa di posizione della Corte di appello, il ricorrente si limita a prospettare una lettura alternativa del medesimo materiale probatorio già scrutinato in sede di merito.
36.7. La Corte territoriale, in particolare, ha spiegato le ragioni per le quali il ricorrente è stato chiaramente riconosciuto dalla polizia giudiziaria nelle conversazioni telefoniche che vedevano coinvolto il "P fornitore con cui oltre il De AR PP aveva interloquito anche il TE MO PP. Il riconoscimento della voce dell'imputato effettuato da chi per settimane stava procedendo all'ascolto delle conversazioni è stato ritenuto dalla Corte di appello elemento decisivo per l'individuazione del De AR PP come interlocutore diretto del fornitore, non contraddetto da prove di segno diverso e definitivamente cristallizzato dalla decisione dell'imputato di farsi processare con rito abbreviato non condizionato. Peraltro, trattandosi di reato estinto per prescrizione, non risulta l'evidente innocenza dell'imputato.
36.8. Il reato di cui al capo 94 (art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 4 e 6, commesso il 07/10/2005), avuto riguardo all'entità edittale della pena all'epoca certamente applicabile (da due a sei anni di reclusione) e del più favorevole regime introdotto con L. 5 dicembre 2005, n. 251, è prescritto il 07/04/2013. Diversamente dai suoi correi, infatti, al De AR PP non è contestata la recidiva (ritenuta ed applicata, invece, per il TE MO PP ed il MO).
36.9. Non è necessario rinviare la sentenza ad altra sezione della Corte di appello di Milano poiché la pena può essere rideterminata eliminando direttamente la parte applicata in continuazione per il reato prescritto, pari a cinque mesi di reclusione. Applicata la riduzione per il rito, la quota pena da detrarre su quella oggetto di condanna (cinque anni di reclusione) è pari a tre mesi e dieci giorni di reclusione. Ne consegue che la pena deve essere definitivamente fissata nella misura di quattro anni, otto mesi e venti giorni di reclusione.
36.10. Il ricorso deve essere respinto nel resto.
Il ricorso di AR AO.
37. Il AR AO è stato condannato per il reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e comma 1 bis, lett. a), e comma 6, art. 80, comma 2, commesso in concorso con TT AR e LL FA il 14 febbraio 2004, per aver importato dall'Olanda 18 chilogrammi di hashish, 32 chilogrammi di marijuana e 242 grammi di cocaina, con la recidiva specifica di cui all'art. 99 c.p., comma 1), (capo 4 della rubrica). 37.1. Egli non contesta l'affermazione di responsabilità, ma solo la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, cpv.. 37.2. Osserva sul punto il collegio che il AR AO è stato condannato alla pena di tre anni di reclusione ed Euro 45.000,00 di multa così determinata: previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, quattro anni e sei mesi di reclusione ed Euro 45.000,00 di multa;
pena ridotta per il rito a quella finale sopra indicata. 37.3. I giudici di merito hanno ritenuto recessiva l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, che, non ha spiegato alcuna concreta conseguenza sulla definizione del trattamento sanzionatorio.
37.4. Pertanto, anche in ipotesi di accoglimento del motivo di gravame, l'imputato non potrebbe mai giovarsi di un trattamento sanzionatorio migliore, soprattutto se si considera che i giudici hanno posto a base del loro calcolo una pena base (sei anni di reclusione) non più applicabile perché introdotta da norma nel frattempo dichiarata incostituzionale e inferiore a quella che avrebbe dovuto essere applicata (otto anni di reclusione). 37.5. Ne consegue che il AR AO non ha interesse concreto all'annullamento della sentenza ed il suo ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorso di ME RO.
38. Il ricorso di ME RO è manifestamente infondato e, per certi versi, anche generico.
38.1. La rubrica gli attribuisce il ruolo di partecipe, "braccio destro e uomo di fiducia di DD MA" quantomeno fino al luglio 2005, coadiuvando il capo nei compiti organizzativi del sodalizio, nel procacciamento della sostanza stupefacente, nell'intrattenimento e coordinamento dei rapporti con gli altri sodali, i fornitori e i componenti del sodalizio "BO", occupandosi, altresì, dell'approvvigionamento all'estero dello stupefacente, del pagamento materiale delle forniture e della riscossione del prezzo delle vendite, del trasporto e della consegna dello stupefacente stesso. 38.2. Della correttezza del metodo ricostruttivo utilizzato dai giudici di merito per affermare la sussistenza del sodalizio si è già detto.
38.3. Quanto ai rapporti tra il "gruppo DD" e il "gruppo BO" è sufficiente richiamare gli argomenti già spesi a riguardo. 38.4. Va qui aggiunto che, come espressamente affermato dai giudici distrettuali, la partecipazione al sodalizio ed il ruolo svolto del ME RO sono stati descritti anche dal CO CO e dal TE OF. Su questa affermazione, che la Corte di appello pone in premessa nell'esaminare e disattendere i motivi di appello, il ricorrente non prende posizione alcuna. Così come non prende posizione alcuna sugli specifici passaggi della sentenza di primo grado articolatamene richiamati e commentati dalla Corte di appello per tratteggiare il ruolo di braccio destro che la rubrica gli ascrive.
38.5. Quanto ai negati rapporti con gli altri sodali, in disparte la non decisività dell'argomento, è sufficiente richiamare quanto riportato nella sentenza di primo grado (pagg. 145 e seg.:
"Identificazione dei soggetti componenti il c.d. Gruppo DD) per evidenziare la palese pretestuosità della tesi difensiva in ordine al fatto che egli non conoscesse, per esempio, il CA LO. 38.6. Risulta invece con chiarezza non solo che il ME RO conoscesse già dal marzo 2005 il CA LO (che si trovava con lui e con DD MA e con i quali si era recato all'appuntamento con il IA NT) ma che il IA NT stesso aveva messo in comunicazione telefonica il ME RO con il "IS" (contatto utilizzato dal "gruppo BO" per l'importazione dal Perù del consistente carico di cocaina contestato al capo 15 della rubrica) al quale l'imputato non solo aveva chiesto contezza dell'operazione in corso, contestandogli che "chi ha speso si sta lamentando perché sono passati tre mesi", ma aveva anche preteso giustificazioni. Stesso tono utilizzato nella conversazione intercorsa il 9 febbraio 2005 con il BO (richiamata espressamente dalla Corte di appello) nel corso della quale il ricorrente chiede contezza dei tempi di definizione dell'operazione di importazione.
38.7. Il ME RO, che pure denuncia un vizio di motivazione, non solo non contesta le specifiche affermazioni poste nella sentenza impugnata a fondamento della sua responsabilità, ma articola la sua censura in base ad una lettura parziale e parcellizzata del compendio probatorio perché non contesta la sua partecipazione ai reati-scopo, ormai irrevocabilmente accertati a suo carico, ne' la sussistenza e la dinamica dei relativi fatti nel loro storico susseguirsi, così come ricostruiti dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità sia in ordine ai singoli reati- scopo, sia alla sua partecipazione al sodalizio DD. 38.8. È infatti irrevocabilmente accertato che l'imputato, oltre all'operazione compendiata al già citato capo 15 della rubrica: a) concorse con DD MA, BO NC, BO ST, ER IO e PA PP nell'importazione dal Perù di 3,337 chilogrammi di cocaina, operazione che i giudici di merito affermano esser stata finanziata dall'DD MA e nella quale al ME RO viene ritagliato il ruolo di uomo di fiducia che per conto del capo contatta i correi, chiede informazioni, sollecita le operazioni, partecipa agli incontri con essi, costituisce loro punto di riferimento (capo 25 della rubrica); b) concorse con DD MA nel tentativo, fallito, di importare, dalla Francia, non meno di 60 chilogrammi di cocaina svolgendo, anche in questa occasione, il ruolo di "portavoce" dell'DD MA per conto del quale si era anche recato in Francia per consegnare la somma di circa Euro 300.000,00 a titolo di corrispettivo, lasciando tracce di sè nella villa ove era custodita la sostanza (capo 26 della rubrica); c) concorse, con DD MA, CA LO (che oggi egli afferma di non conoscere) e TE OF, nella detenzione e nel porto di due mitragliette KO e di una pistola calibro 38 (capo 30 della rubrica); d) concorse con DD MA, CA LO e TE OF, nella detenzione di una pistola calibro 38 che egli stesso aveva portato in Spagna nella prospettiva di utilizzarla per recuperare il danaro investito per l'operazione di importazione di cocaina non andata a buon fine di cui al capo 26 della rubrica e in conseguenza della quale DD MA aveva cominciato a non fidarsi più di lui (capo 31 della rubrica); e) concorse con DD MA, CA LO, TE OF e IA NT a commettere il delitto di estorsione ai danni dell'avvocato CO CO il quale, stando alla lettura della sentenza di primo grado, avrebbe poi riferito agli inquirenti che fu proprio il ME RO a fornirgli l'occasione della conoscenza con DD MA perché il bar del quale l'odierno ricorrente temeva il sequestro era di fatto dell'DD MA stesso che, nell'occorso, gli aveva chiesto di far sparire i soldi poi riciclati nei termini già illustrati. Il ME RO non contesta quanto accertato dai giudici di merito sulla scorta delle dichiarazioni del CO CO che affermò di aver consegnato parte dei soldi pretesi in restituzione nei termini violenti descritti dalla rubrica anche al ME RO stesso, ne' che questi fosse amico del CA LO (come pure affermato dal CO CO); f) concorse, con DD MA e TE OF in vari episodi di detenzione e spaccio di cocaina, consumati tra l'aprile e il giugno 2005, ricostruiti dai giudici di merito in base alle dichiarazioni rese dal TE OF che aveva anche riferito delle confidenza fattegli dal ME RO circa il pagamento mensile che il suo gruppo sosteneva per la custodia della droga presso un ragazzo (il PI RC) la cui abitazione era stata perquisita la notte tra il 10 e l'11 giugno 2005.
38.9. Le conclusioni cui sono giunti i giudici di merito non sono dunque palesemente illogiche;
esse non costituiscono una frattura logica con le premesse di fatto da cui muovono, ne' sono messe in discussione dalla rilettura alternativa e parziale del materiale probatorio richiamato nel ricorso.
38.10. Palesemente infondata è anche la censura di mancanza e manifesta illogicità della motivazione relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 38.11. La Corte di appello ha espressamente affrontato i rilievi mossi sul punto alla sentenza appellata condividendo, con il Giudice di prime cure, l'analisi che aveva indotto quest'ultimo a negare l'invocata attenuazione del trattamento sanzionatorio. Secondo i giudici distrettuali il percorso di volontariato intrapreso dal ricorrente non è tale da sminuire la gravità oggettiva dei fatti contestati in mancanza di serie verifiche nel tempo e alla luce dell'assenza di qualsiasi segno di resipiscenza e di assunzione delle proprie responsabilità.
38.12. La discrezionalità esercitata dalla Corte territoriale non è sindacabile in questa sede di legittimità se non per profili attinenti la logica del ragionamento, la sua intrinseca coerenza con l'intero apparato motivazionale e la sua estrinseca coerenza con i fatti posti a fondamento del giudizio.
38.13. Di certo il sindacato non può essere esercitato mediante il riesame degli elementi di fatto oggetto del giudizio come invece pretende il ricorrente compulsando questa Corte di cassazione a sovrapporre il proprio giudizio a quello dei giudici di merito. 38.14. Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Il ricorso di CA LO.
39. Il ricorso di CA LO è inammissibile perché manifestamente infondato e generico.
Il ricorrente è stato ritenuto dai giudici di merito partecipe del sodalizio "DD", con compiti prevalentemente esecutivi (factotum, prestanome e autista dell'DD MA, approvvigionamento, anche all'estero, di sostanze stupefacenti, pagamento materiale delle forniture, riscossione del prezzo delle vendite, trasporto e consegna dello stupefacente). Dall'agosto 2005 aveva assunto il ruolo - che fu del ME RO - di braccio destro dell'DD MA, sia pure con un minor grado di autonomia.
L'affermazione della responsabilità del CA LO si fonda, non diversamente dalle altre, sull'esame dei singoli reati-scopo che la rubrica gli addebita e delle condotte che ne hanno preceduto e seguito l'esecuzione; la ricostruzione storica di tali condotte è stata effettuata sulla base delle numerose conversazioni intercettate (non solo e non necessariamente intercorse con il solo imputato), delle quali i giudici di merito danno ampiamente conto, dai servizi di OCP, dalle attività di iniziativa (perquisizioni, sequestri e arresti in flagranza di reato) poste in essere dalla polizia giudiziaria a riscontro dell'attività di ascolto delle conversazioni. L'affermazione di responsabilità si fonda anche su altri elementi ritenuti sintomatici della sua affiliazione e del suo ruolo come, per esempio, la sua legale rappresentanza della società "Kingstone Cafè S.a.s. di CA LO & C", titolare del Bar Kingstone Cafè, incontestata base operativa del "gruppo DD", ove, come già visto, il gruppo fa la conoscenza ed introduce il corriere bartolini, coinvolto anche esso nelle operazioni di importazione compendiate ai già esaminati capi 27 e 28 della rubrica. Rimane perciò incontestata l'affermazione del Giudice di prime cure secondo cui il CA LO era una sostanziale testa di legno a favore dell'DD MA.
Il materiale probatorio del quale si avvale l'affermazione di responsabilità dell'imputato è decisamente imponente;
di fatto egli ne ripropone una inammissibile lettura alternativa. Osserva peraltro il Collegio che le censure alla sentenza di secondo grado ripetono in gran parte quelle già mosse alla sentenza di primo grado, senza che tuttavia l'imputato prenda specifica posizione sulle risposte fornite dalla Corte di appello se non, come già detto, riproponendo di fatto a questa Suprema Corte l'esame diretto delle fonti di prova già esaminate nella fase di merito delle quali però non denunzia il travisamento.
39.1. L'eccezione della nullità della sentenza di primo grado per assenza di reale motivazione perché redatta "per relationem" con la tecnica del copia-incolla dell'ordinanza di custodia cautelare, per esempio, era già stata sollevata dinanzi alla Corte distrettuale che l'ha respinta sul rilievo che il Giudice di prime cure aveva comunque dato conto degli elementi probatori e dell'autonomo iter logico- giuridico in base al quale era giunto alle sue conclusioni, e che in ogni caso corretto appariva il richiamo alle fonti informative, numerose e diffuse, acquisite nel corso di anni di indagine. L'odierno ricorso, che condividendo il giudizio espresso sul punto dalla Corte territoriale, certamente non demonizza il ricorso alla tecnica del "copia-incolla", non prende posizione sulla chiara affermazione contenuta nella sentenza impugnata che, osserva il Collegio, trova ampio riscontro nella riqualificazione di alcune ipotesi di reato, nelle numerose assoluzioni, nell'esame delle singole posizioni degli imputati, che danno ampia prova dell'autonoma valutazione e rielaborazione del materiale probatorio che il Giudice di primo grado ha svolto.
Ricorda questa Suprema Corte che la tecnica motivazionale del c.d. "copia-incolla" non è illegittima quando sia comunque possibile dedurre, dal testo del provvedimento, un'autonoma elaborazione del Giudice sui fatti posti a fondamento della propria decisione (così, Sez. 4^, n. 7031 del 05/02/2013, Conti, Rv. 254937). Ai fini dell'assolvimento dell'onere motivazionale, infatti, non conta lo strumento utilizzato dal giudice (la tecnica del "copia-incolla" o la motivazione "per relationem"); non se ne può fare una mera questione di stile, ne' tali tecniche possono essere di per sè demonizzate quando, per esempio, in tema di misure cautelari, la richiesta del pubblico ministero sia completa, esaustiva, aderente ai fatti e la sua trasposizione nell'ordinanza consenta all'indagato di avere il più ampio quadro possibile degli elementi di prova a suo carico. Nè si può pensare che imporre al giudice uno sterile esercizio di formale diversificazione grafica da un atto al quale può legittimamente attingere (per esempio una richiesta del PM o, come nel caso di specie, un'ordinanza cautelare) possa essere sufficiente a far salva l'apparenza di un dovere che si nutre, invece, di principi che chiamano in causa la sostanza della giurisdizione, non solo l'apparenza del suo procedere.
Il punto, dunque, non è questo.
Va, infatti, osservato che, soggezione dei giudici soltanto alla legge (art. 101 Cost., comma 2), esercizio della funzione giurisdizionale da parte di magistrati autonomi e indipendenti (artt. 102, 104 e 106 Cost.), attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo regolato per legge (art. 111 Cost., comma 1), obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111 Cost., comma 6), controllo esercitabile dalla Corte di cassazione su tutte le sentenze e su tutti i provvedimenti che incidono sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali (art. 111 Cost., comma 7), sono valori che qualificano, sul piano processuale,
il "quomodo" della giurisdizione, e che sono posti, sul piano sostanziale, a presidio e garanzia del principio di legalità e, con specifico riferimento alla materia penale, del principio di riserva assoluta di legge (art. 25 Cost., comma 2), nonché dell'inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.), del domicilio (art. 14 Cost.), della libertà e segretezza della corrispondenza (art. 16 Cost.), del diritto di difesa (art. 24 Cost.). In questo contesto, la motivazione assolve all'onere di chiarire se, e come, la regola generale e astratta (la legge, in senso lato) sia stata esattamente applicata al caso concreto e di evitare, attraverso il controllo di merito e, infine, di legittimità, che essa non affondi le sue radici in una volontà diversa da quella della legge cui il giudice è soggetto;
essa assolve all'onere di spiegare perché il diritto inviolabile ha potuto esser compresso, se ed in che modo sia stato rispettato il diritto di difesa, se ed in che modo l'esercizio di tale diritto abbia potuto contribuire a confezionare la regola del caso concreto.
In questo senso, la finta motivazione è l'abdicazione del Giudice al suo dovere principale, è la negazione della sua funzione di garanzia, connaturale alla sua indispensabile terzietà, è una porta chiusa frapposta a ogni tipo di controllo, che non consente di ripercorrere la via che collega la regola astratta al fatto esaminato.
Ne consegue che la motivazione "per relationem" (della quale la tecnica informatica del "copia-incolla" costituisce una specie) deve essere censurata solo se il giudice se ne avvalga per abdicare al suo irrinunciabile compito di controllo di legalità e, dunque, di verifica di sussistenza dei presupposti voluti dalla legge per l'emissione del provvedimento sollecitato (come nel caso, per esempio, in cui il giudice, in materia cautelare, incolli la richiesta del PM, puramente e semplicemente, senza nemmeno curarsi di modificare l'intestazione o i riferimenti della richiesta;
cfr., su questo punto, Sez. 6^, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo, Rv. 254161). Ma quando, come nel caso di specie, la sentenza rechi i segni chiari dell'autonomo apporto intellettivo del giudice, non può affermarsi che manchi la motivazione o che la stessa sia apparente. Costituisce principio consolidato di questa Suprema Corte, che questo Collegio condivide e ribadisce e dal quale i giudici di merito non si sono discostati, quello secondo il quale "la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) - faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) - fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) - l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione" (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; per un'applicazione del principio in caso di misure cautelari, cfr. Sez. 4, n. 4181 del 14/11/2007, Benincasa, Rv. 238674; Sez. 2^, n. 13385 del 16/02/2011, Soldano, Rv. 249682). 39.2. Anche il secondo motivo è generico e decisamente infondato. Valgano anche qui le considerazioni già svolte in ordine alla legittimità e correttezza del metodo induttivo utilizzato dai giudici di merito per risalire dall'esame dei singoli reati-fine all'affermazione della loro riconducibilità al comune sostrato associativo concretamente operativo ed al ruolo svolto dai sodali. A ciò si aggiunga l'apporto dichiarativo proveniente dal TE OF, anche in ordine alla consapevole partecipazione del CA LO all'associazione per delinquere capeggiata dall'DD MA, prova espressamente indicata ed illustrata nei suoi contenuti dal Giudice di primo grado (a margine dell'esame di taluni specifici episodi delittuosi) e, in modo più generale ed organico, dalla Corte territoriale (pag. 78) che se ne avvale, insieme con altri argomenti, per ribadire il giudizio di colpevolezza del CA LO in ordine alla partecipazione al sodalizio. Di questo apporto il ricorrente non parla affatto (salvo citare le dichiarazioni del TE OF ad altri fini in sede di illustrazione del terzo motivo di ricorso), limitandosi a una serie di considerazioni astratte e generiche in ordine ai requisiti di sussistenza di un'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla partecipazione ad essa ed alle modalità con cui l'una e l'altra andrebbero provate, che prescindono totalmente dalle puntuali osservazioni effettuate dalla Corte territoriale o che, quando lo fanno, ne propongono una lettura parziale e frazionata (emblematica, sul punto, l'analisi parziale condotta dal ricorrente a commento della vicenda "CO CO"). 39.3. A non diverse censure si espongono il terzo ed il quarto motivo di ricorso concernenti, rispettivamente l'aggravante dell'associazione armata e il concorso del CA LO nei reati di porto e detenzione di armi da guerra e comuni di sparo contestati ai capi 30, 31 e 32 anche all'DD MA, al ME RO, al TE OF e al NO AO IG.
Anche in questo caso il ricorrente evita di affrontare espressamente gli specifici e stringenti argomenti, di fatto e di diritto, utilizzati dalla Corte di appello per ribadire, da un lato, la credibilità del TE OF e, confermare, dall'altro, sulla base di precise conversazioni intercorse con DD MA, la sussistenza dell'aggravante contestata e il concorso nei reati di cui ai capi 30, 31 e 32 della rubrica.
Il CA LO, infatti, dopo aver proposto in appello una diversa interpretazione di quelle conversazioni, mutato l'oggetto della censura, si limita oggi a considerazioni astratte e generiche che prescindono del tutto dagli ulteriori approdi cui sono pervenuti i giudici territoriali nell'esaminare, agli stessi fini, anche la posizione dell'DD MA e nel vagliare le conversazioni dalle quali, come già visto in sede di esame del ricorso dell'DD MA e come ulteriormente si vedrà in sede di esame del ricorso del NO AO IG, risultava la effettiva disponibilità da parte del sodalizio delle armi e il loro consapevole uso. 39.4. Il quinto motivo è anch'esso generico.
I capi di imputazione 27 e 28 riguardano i due episodi di importazione dalla Spagna dei consistenti quantitativi di stupefacente già esaminati in sede di scrutinio del ricorso proposto dal BE AO.
È sufficiente richiamare gli argomenti ivi già spesi per superare le medesime eccezioni sollevate in ordine all'aggravante dell'ingente quantitativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2. Quanto al merito delle accuse, la Corte territoriale ha evidenziato che "i motivi di impugnazione non investono alcuno dei dati fattuali e dei passaggi logici, attraverso i quali sono stati analiticamente ricostruiti nella decisione in esame i due episodi di importazione di cocaina dalla Spagna" ed ha, ciò nondimeno, illustrato gli specifici elementi di prova ai quali ha ancorato la conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente, peraltro già ampiamente illustrati dal Giudice di prime cure.
Il ricorso supera la chiara e netta affermazione della Corte di appello riproponendo, in modo tanto generico quanto inammissibile, l'analisi critica delle prove su cui si fondano le sentenze dei giudici di merito.
39.5.Il sesto motivo riguarda due episodi, compendiati ai capi 29 e 47 della rubrica, relativi alla cessione, rispettivamente in favore di tal IR LE e di OM RE, di 198,54 grammi di cocaina in favore del primo (capo 29, commesso il 17 gennaio 2006 in concorso con DD MA e RR AN, quest'ultimo già separatamente giudicato) e di un chilogrammo di cocaina in favore del secondo (capo 47, commesso il 22 ottobre 2005, in concorso con DD MA e il RR AN già separatamente giudicato). Le fasi precedenti e concomitanti la cessione compendiata al capo 29 della rubrica sono state analiticamente descritte dal Giudice di primo grado che ha utilizzato, a tal fine, i risultati delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche e ambientali (queste ultime intercorse nell'autovettura del CA LO con DD MA, il RR AN e l'IR LE) e i servizi di OCP posti in essere a riscontro dalla polizia giudiziaria che aveva proceduto all'arresto del RR AN, colto nell'atto della consegna all'IR LE) dello stupefacente per il cui acquisto questi aveva appena corrisposto direttamente a mani dell'DD MA e del CA LO la somma di 4.500,00 Euro in banconote che i due avevano materialmente sfogliato all'interno dell'auto del CA LO (anche questa fase è stata colta dalle microspie collocate nell'autovettura).
Come osservato dalla Corte di appello, l'imputato non ha mai contestato la dinamica dei fatti così come descritti dal Giudice di prime cure, essendosi limitato ad eccepire che mancasse la prova che la sostanza ceduta all'IR LE fosse stata da lui consegnata al RR AN. Sarebbe stato sufficiente - osserva il Collegio - rilevare che per l'acquisto della sostanza l'IR LE aveva pagato DD MA ed il CA LO;
la Corte di appello, tuttavia, non ha mancato di richiamare, a fini di maggior completezza, le conversazioni intercorse tra ilCA LO e DD MA nel corso delle quali i due avevano concordato il quantitativo di sostanza oggetto di cessione e poi discusso dell'organizzazione dell'incontro.
È perciò palesemente infondata (oltre che generica) la censura di mancanza di motivazione sollevata dal ricorrente in ordine alla propria affermazione di responsabilità "in parte qua". La cessione di cui al capo 47 è stata esaminata ed illustrata dal Giudice di prime cure con richiamo alle consuete fonti di prova (intercettazioni telefoniche e ambientali e correlati servizi di OCP) e alla loro analitica e compiuta analisi.
Secondo tale ricostruzione, il CA LO (che, insieme con DD MA ed il ME RO si era già incontrato con il OM RE un mese prima ed era poi stato ascoltato dagli inquirenti mentre in auto concordava con un emissario del OM RE, tale ON PP, il luogo e le modalità della cessione), insieme con DD MA (che non contesta la sussistenza di tale cessione), aveva ceduto un chilogrammo di cocaina al OM RE (che subito dopo ne avrebbe parlato in auto commentandone la qualità).
La cessione era avvenuta, anche questa volta, mediante il RR AN, materialmente incaricato della consegna ed identificato attraverso specifico servizio di osservazione.
In sede di appello il CA LO aveva messo in dubbio il riconoscimento della sua voce, eccepito l'individuazione del RR AN e contestato il quantitativo della sostanza ceduta;
argomenti più che esaustivamente superati dai giudici distrettuali che hanno ribadito come il riconoscimento vocale dell'imputato, oltre ad essere supportato e riscontrato da mirati servizi di pedinamento e controllo, era fondato sul suo caratteristico balbettio, riconosciuto dagli operanti che già avevano avuto modi di ascoltarlo in moltissime altre conversazioni. La consapevole scelta del rito ha impedito che tale approdo probatorio potesse essere ridiscusso, costituendo cosa ormai certa;
sotto altro profilo, hanno proseguito i giudici distrettuali, il quantitativo di stupefacente consegnato al OM RE è chiaramente evincibile dai dialoghi intercorsi tra quest'ultimo e l'ON PP, nel corso dei quali si fa chiaro riferimento al quantitativo della sostanza. Le censure sollevate dal CA LO in questa sede di legittimità riguardano, per quanto riguarda la sua responsabilità e ancora una volta, profili di fatto. Come se la Corte di appello nulla avesse detto sul suo riconoscimento vocale, il CA LO ripropone a questa Suprema Corte gli stessi interrogativi che i giudici distrettuali hanno definitivamente risolto nei termini sopra indicati;
in una visione parziale e parcellizzata del compendio probatorio lamenta che l'affermazione della sua responsabilità si fonda su una sola conversazione intercorsa con l'ON PP (nella quale peraltro i due parlano proprio del ragazzo incaricato della consegna), mentre, come detto, essa attinge ad altri servizi di OCP e altre prove costituite, come detto, dalle conversazioni ambientali riportate in sequenza nella sentenza di primo grado che il ricorrente ignora del tutto.
Non risulta che l'eccezione relativa alla sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, contestata per entrambe le imputazioni, sia stata sollevata in appello. In ogni caso è decisamente oscuro l'argomento che sorregge l'eccezione, che volutamente non considera che la contestazione riguarda il concorso, nella cessione dello stupefacente, di tre persone: il ricorrente stesso, DD MA ed il RR AN (quest'ultimo incaricato della consegna), accomunate tra loro nella identica posizione di spacciatori. Donde il ricorrente ricavi l'assenza del numero minimo dei soggetti attivi del reato resta incomprensibile.
Anche questo motivo di ricorso è dunque manifestamente infondato e generico.
39.6. Il sesto motivo è anch'esso manifestamente infondato. Esso riguarda l'episodio contestato capo 68 della rubrica secondo il quale il 1^ ottobre 2005 l'imputato aveva ceduto a TE MO PP e AL AN un imprecisato quantitativo di stupefacente.
Secondo la concorde valutazione dei giudici di merito, l'accusa trae alimento da conversazioni telefoniche specificamente indicate, intercorse tra il CA LO e tale IA AT e tra questi e il AL AN.
La Corte di appello indica, con i numeri progressivi, le specifiche conversazioni telefoniche dalle quali si evince che il TE MO PP temeva di non riuscire a reperire la somma necessaria all'approvvigionamento di cocaina (pari a 30.000,00 Euro), poi però consegnatagli dal CA LO mentre si trovava con il AL AN.
Tali riferimenti e la descrizione delle relative condotte escludono in radice la sussistenza dell'unico vizio (omessa motivazione) denunziato dal ricorrente in ordine all'episodio in questione. Occorre peraltro evidenziare che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, la Corte territoriale non sostiene affatto che il CA LO non abbia contestato le fonti di prova utilizzate per l'affermazione della sua responsabilità. I giudici distrettuali hanno invece affermato che le contestazioni in ordine alla indicazione delle fonti di prova (le conversazioni telefoniche) e ai dati da esse ricavabili non sono specifiche, avendo il CA LO eccepito che alcuna parola fossa stata spesa su di lui e che doveva pertanto essere ritenuto estraneo ai fatti (pag. 56, punto 9, della sentenza impugnata).
39.7. Del tutto inammissibile è l'ottavo motivo di ricorso con il quale non solo il CA LO investe questa Suprema Corte dell'interrogativo su quale sarebbe stato il suo ruolo nell'estorsione posta in essere ai danni dell'avv. CO CO, visto che la rubrica non lo descrive, ma, saltando a pie pari l'articolata e specifica ricostruzione delle condotte consapevolmente adesive al proposito criminoso dell'DD MA da lui poste in essere descritte in entrambe le sentenze di merito (pagg. 213-222 della sentenza GIP;
pagg. 125-126 della sentenza impugnata), propone direttamente in questa fase di legittimità una diversa lettura dell'intera vicenda alla luce del suo dedotto rapporto cordiale con la vittima.
39.8. Anche l'ultimo motivo di ricorso è palesemente infondato. Occorre premettere che nei confronti dell'imputato il Giudice di prime cure ha applicato, come pena base, il minimo della pena edittale prevista per il reato aggravato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4, (partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) ed aumenti francamente modestissimi per i reati-scopo (tra i quali rientrano anche gravi fatti estorsivi e cessioni di stupefacenti aggravate ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma, 2), negando espressamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche invece riconosciute agli altri coimputati in virtù della loro giovane età, oppure del comportamento processuale collaborativo tenuto o della resipiscenza manifestata o ancora del ruolo di secondo piano avuto nella vicenda o, infine, a fini di dosimetria della pena. La Corte di appello, in conseguenza della parziale riforma della sentenza impugnata, ha ulteriormente ridotto la pena inflitta in primo grado di un mese e dieci giorni di reclusione, evidentemente ritenendo l'insussistenza di alcun elemento al quale ancorare la concessione delle circostanze attenuanti generiche per attenuare ancor più un trattamento sanzionatorio decisamente mite. È necessario ribadire che secondo l'insegnamento costante di questa Suprema Corte, la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ne consegue che quando, come nel caso di specie, i giudici di merito si siano dati delle "linee guida" di natura generale per rendere omogeneo il criterio di giudizio ed evitare trattamenti sanzionatori ingiustamente diversi (e dunque discriminatori), non è necessario specificare per ogni singola posizione perché l'imputato non sia meritevole delle circostanze attenuanti generiche quando tale valutazione risponda a tali criteri e sia comunque evincibile dall'esame complessivo della sentenza che esamini posizioni analoghe. La Corte di appello, in risposta alle eccezioni difensive sollevate da più ricorrenti, ha chiaramente affermato che la pena sarebbe stata commisurata alla gravità del reato e, dunque, alla natura ed entità degli apporti conferiti da ciascun imputato al proprio sodalizio criminoso.
Non va dimenticato, infatti, che la Corte di appello ha riservato lo stesso trattamento per il ME RO (sostituito nel ruolo dal CA LO) usando, nel confermare la pena già inflitta, lo stesso criterio che, in ossequio ai propositi dichiarati, ha applicato nei confronti del CA LO.
Le doglianze sollevate sul punto non investono la contraddittoria applicazione di quei criteri, ma ne censurano, in modo peraltro assai generico, il buon fondamento compulsando così questa Suprema Corte ad un inammissibile riesame della discrezionalità tecnica esercitata dai giudici distrettuali.
Il ricorso di TE OF.
40. Il ricorso del TE OF è inammissibile perché manifestamente infondato.
40.1. Il ricorrente propone gli stessi temi già ampiamente affrontati e risolti in sede di esame dei precedenti ricorsi circa la validità del metodo ricostruttivo utilizzato dai giudici di merito per affermare la sussistenza del sodalizio capeggiato dall'DD MA e la partecipazione ad esso dei singoli imputati. 40.2. Quel che rende inammissibile il ricorso è la sua articolazione in termini esclusivamente fattuali;
non è ammissibile la riproposizione (oltremodo parziale), in questa sede, degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito affinché il giudice della legittimità proceda in modo diretto ad una loro nuova ed autonoma rielaborazione.
40.3. Occorre ribadire che la Corte di cassazione non può sostituire la propria logica a quella dei giudici di merito;
il sindacato di legittimità si ferma alla soglia della manifesta illogicità della motivazione, oltre non può spingersi.
40.4. Non c'è alcuna manifesta illogicità nelle conclusioni cui sono pervenuti i giudici del merito fondate, peraltro, non solo sulla partecipazione del ricorrente alla consumazione di taluni reati-scopo niente affatto marginali (le importazioni dalla Spagna dei due ingenti carichi di droga di cui ai già esaminati capi di imputazione 27 e 28, il concorso nel porto e detenzione, e dunque la disponibilità, di armi da guerra e comuni da sparo del sodalizio, la partecipazione all'estorsione consumata ai danni dell'avv. CO CO, il trasporto e la detenzione di consistenti carichi di cocaina), ma anche - è bene ricordarlo - grazie alla sua fattiva collaborazione in virtù della quale ha beneficiato dei significativi sconti di pena previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, e art. 74, comma 7.
40.5. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. 40.6. La rubrica imputa al TE OF il concorso nel reato di estorsione consumato ai danni dell'avv. CO CO mediante la partecipazione ad una delle "spedizioni punitive" poste in essere nello studio del legale e l'uso, a fini minacciosi, della sua pistola di ordinanza.
40.7. Il ricorrente eccepisce che in realtà nulla sapeva delle ragioni dell'unica visita presso lo studio dell'avvocato allorquando accompagnò il ME RO, il IA NT e DD MA, essendo convinto che i due dovessero concordare con il CO CO la consumazione di una truffa. Non nega, però, le minacce profferite, ne' che l'autore delle stesse contemporaneamente giocherellasse con la sua pistola di ordinanza.
40.8. Il Giudice di primo grado aveva fatto riferimento, tra gli altri elementi di prova, anche alle dichiarazioni confessorie del TE OF.
40.9. La Corte di appello ha confermato il giudizio di responsabilità sul rilievo che la sua conoscenza di una truffa consumata dal CO CO, la sua disponibilità ad accompagnare i sodali presso il legale, la consegna dell'arma di ordinanza ad altra persona che ci giocherellava mentre minacciava il legale e la sua presenza, costituissero elementi più che sicuri per ribadire la consapevole partecipazione dell'imputato all'estorsione. 40.10. L'imputato, dunque, non si è limitato ad accompagnare l'estorsore dalla vittima, come da lui eccepito, ma è stato presente alle minacce ed ha consegnato la propria pistola d'ordinanza all'autore materiale delle stesse.
40.11. Egli inoltre eccepisce la mancanza di consapevolezza delle ragioni della "spedizione punitiva" (e dunque anche la natura stessa della "spedizione") fondata sulla lettura travisata dei suoi interrogatori resi l'11/09/2007 ed il 13/12/2007 che tuttavia inammissibilmente non allega in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
Il ricorso di IA NT.
41. Il ricorso delIA NT è inammissibile perché generico. 41.1. Va preliminarmente evidenziato che il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto l'affermazione della sua responsabilità per il concorso nel delitto di estorsione ai danni dell'avv. CO CO che non è stata motivo di appello.
41.2. Il primo motivo di ricorso pecca, invece, di genericità. 41.3. Della correttezza del metodo utilizzato dai giudici di primo e secondo grado per ricostruire le trame associative che avvincono ai singoli sodalizi le singole condotte dei reati-fine, s'è già più volte detto.
41.4. In questa sede il IA NT ripropone, in buona sostanza, gli stessi argomenti già sottoposti alla valutazione della Corte di appello, riproducendo le medesime doglianze sollevate con l'impugnazione della sentenza di primo grado e richiamando espressamente le pagine nelle quali il Giudice di prime cure aveva illustrato e analizzato il contenuto delle conversazioni intercettate utilizzate per ricostruire gli scenari nei quali si inseriva la condotta del IA NT.
41.5. Nessun accenno, però, viene fatto alle specifiche argomentazioni utilizzate dai giudici distrettuali per respingere l'appello dell'imputato e ribadire la sua partecipazione al "gruppo DD". Argomentazioni niente affatto generiche ma che richiamano specifiche condotte tenute dall'imputato del tutto neglette dall'odierno ricorso.
41.6. La Corte di appello, infatti, richiamando specifici elementi di prova (di cui il ricorrente non parla nel suo ricorso) evidenzia il ruolo attivo e tutt'altro che da "battitore libero" da egli tenuto in occasione della importazione dal Perù dei circa 20 chili di cocaina (capo 15 della rubrica), allorquando egli sostituì il ME RO (componente del gruppo DD), ed ha evidenziato, altresì, il ruolo di emissario dell'DD MA da egli assunto allorquando aveva parlato in automobile con il TT AR il 7 gennaio 2005 che, a sua volta, parlava per conto del BO. A tali condotte, la Corte di appello aggiunge quelle tenute in occasione dell'estorsione consumata ai danni dell'avv. CO CO, allorquando l'imputato aveva espressamente chiesto all'DD MA ed al CA LO notizie sulla composizione della famiglia del legale sollecitando iniziative anche nei loro confronti.
41.7. Di questo specifico materiale probatorio che sorregge le non manifestamente illogiche conclusioni cui sono pervenuti i giudici distrettuali, il ricorrente non fa menzione, ne' ne denunzia il travisamento. Egli invece preferisce, dietro la parvenza della violazione delle regole di giudizio di cui all'art 192 c.p.p., riproporre inammissibilmente in questa sede l'esame diretto (e parziale) delle fonti di prova poste a fondamento della sua condanna. 41.8. Va qui ribadito il principio secondo il quale è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, quando è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), riguardanti la motivazione del giudice di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (Sez. 6^, n. 43963 del 30/09/2013, Rv. 258153).
Il ricorso di DU VO SE MA.
42. Il ricorso di DU VO SE MA è infondato. 42.1. L'imputata risponde del reato di cui all'art. 110 c.p., al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, comma 1 bis, lett. a), e comma 6, perché, in concorso con tale f IS (non identificato), TT AR, BO NC (giudicato separatamente), BO IC, ER IO e EL CI NT, detto PA (giudicato separatamente), nel mese di dicembre 2004, aveva importato dal Perù, occultati tra vari oggetti di artigianato, circa 600 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, trasportati in Italia da una donna rimasta sconosciuta, ritirati a Roma dal IS e dal EL CI NT che avevano provveduto a trasportarli a Milano e a consegnarli ai BO ed alla ER IO per essere poi offerti in vendita dal TT AR e ceduti a terzi, con consegna di parte del guadagno dell'operazione anche alla DU VO SE MA (capo 14 della rubrica).
42.2. Per aver concorso in questa operazione la ricorrente è stata condannata dal Giudice di primo grado alla pena, già ridotta per il rito, di quattro anni di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., ritenute prevalenti sull'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6; pena ulteriormente ridotta in Corte di appello a quella finale di tre anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa.
42.3. La prova del concorso dell'imputata, all'epoca compagna del IS, riposa, secondo il Giudice di prime cure, in due conversazioni telefoniche, intercorse con il IS alle ore 20,44 del 9 dicembre 2004 (dopo che l'uomo aveva riferito al BO NC di aver appena prelevato la sostanza) e alle 21,28 del 12 dicembre 2004, quando la sostanza era già stata recapitata dal IS a Milano e piazzata dal TT AR.
42.4. Queste conversazioni sono state ritenute prova del rafforzamento del proposito criminoso del IS da parte della compagna perché si era dichiarata disposta a conservare lo stupefacente presso la propria abitazione prima del suo trasporto a Milano (prima conversazione) ed aveva concordato con il compagno l'entità del compenso da dare al PA (seconda conversazione). 42.5. I giudici distrettuali hanno ribadito il giudizio di colpevolezza dell'imputata il cui ruolo, affermano, può essere compiutamente definito in base alle conversazioni telefoniche intercettate, non smentite, nella loro valenza probatoria, dai rilievi difensivi volti ad accreditare la tesi che i due non convivessero. La convivenza tra i due, prosegue la Corte di appello, è dimostrata dal fatto che nel corso della conversazione, il IS, in quel momento fuori Roma da una settimana, si mostra incerto se portare a casa la cocaina oppure nel diverso posto in cui al momento della conversazione si trova, aderendo infine all'invito della donna a tornare a dormire a casa sua dove avrebbe potuto lasciare lo stupefacente in attesa del ritiro da parte di TO. In ogni caso, proseguono i giudici distrettuali, anche a voler accreditare la tesi secondo la quale la donna viveva nell'abitazione in cui svolgeva il lavoro di domestica, si tratterebbe di circostanza non decisiva perché non stravolgerebbe la valenza rafforzativa del proposito criminoso del IS dell'invito a lui formulato di custodire la sostanza presso la suddetta abitazione, ritenuta certamente un luogo insospettabile. Tant'è che, comunque, il giorno successivo, il 10 dicembre 2004, il compagno avrebbe informato l'imputata di aver prelevato la sostanza e di averla consegnata momentaneamente al TO in attesa del viaggio a Milano. Anche la successiva conversazione del 12 dicembre, affermano i giudici distrettuali, prova che tra il IS e l'imputata intercorre un costante scambio di informazioni circa le iniziative illecite del primo che chiede pareri alla compagna, evidentemente interessata agli esiti dell'operazione. Il che, concludono, esula dall'ipotesi della connivenza non punibile o, in subordine, del favoreggiamento reale, avendo l'imputata assicurato il proprio sostegno al compagno, favorendo le fasi della condotta illecita, anche quelle da lei non direttamente eseguite.
42.6. In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte di appello, esclusa l'ipotesi del fatto lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, pur attenuando l'entità della pena inflitta in primo grado, ha tuttavia valorizzato la gravità della condotta, non seguita da alcun segnale di ravvedimento, ed ha escluso il minimo contributo concorsuale in considerazione della non marginalità dell'apporto fornito in sede di custodia della sostanza e della decisione di dividere i proventi.
42.7. Queste essendo le premesse, non ritiene questa Suprema Corte che la sentenza impugnata sia viziata, in punto di affermazione di responsabilità della DU VO SE MA, da manifesta illogicità. La Corte territoriale, in realtà, prende una posizione ben precisa a favore della coabitazione dell'imputata con il IS e perviene a questa conclusione sulla base di una valutazione ampia e non frazionata degli elementi di prova a sua disposizione. 42.8. Solo in via residuale la Corte di appello ipotizza la fondatezza della tesi difensiva secondo la quale la donna risiedeva presso i suoi datori di lavoro, ma ciò fa per affermarne la non decisività. L'ipotesi alternativa, insomma, non tradisce la contraddittorietà dell'impianto motivazionale poiché è presa in considerazione al solo fine di dimostrarne in ogni caso l'irrilevanza ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputata, comunque disposta a custodire la sostanza che il compagno doveva ancora materialmente ritirare al momento della conversazione serale del 9 dicembre 2004.
42.9. Tale lettura alternativa è riproposta tal quale in questa sede, mediante la sottoposizione diretta sia dei dialoghi intercorsi tra la DU VO SE MA ed il IS, sia del contratto di lavoro domestico stipulato dall'imputata il 16 ottobre 2013.
42.10. Orbene, dall'esame degli elementi di prova dedotti non ne risulta il travisamento, tantomeno la decisività.
42.11. Il contratto di soggiorno per lavoro domestico stipulato ai sensi della L. 30 luglio 2002, n. 189, art. 32, e al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 bis, infatti, non prova di per sè la residenza del lavoratore presso il suo datore di lavoro, ne' tale circostanza emerge "ictu oculi" dalla lettura del contratto stesso, dal quale risulta, invece, solo la natura della prestazione pattuita (lavoro domestico di sostegno familiare), l'orario di lavoro (24 ore settimanali), l'importo della retribuzione (Euro 450,00 mensili). Non risultano in alcun modo disciplinati, nemmeno a fini retributivi, il vitto e l'alloggio.
42.12. Allo stesso modo, alcun travisamento della prova può trarsi dal fatto che il PA, parlando con il IS quella stessa sera del 9 dicembre 2004, si sia espresso in questi termini: "Non torni a dormire a casa tua?", come se il riferimento al singolare dell'abitazione, piuttosto che al plurale, possa costituire prova certa del fatto che il IS non convivesse con l'imputata. 42.13. Dunque, l'affermazione di responsabilità dell'imputata non fonda su una prova travisata, non è frutto di ragionamento manifestamente illogico e non è giuridicamente errata. 42.14. Le fonti di prova indicate e richiamate dalla ricorrente provano il suo coinvolgimento nell'attività del compagno, dal quale è informata senza che questi abbia la necessità di scendere nei particolari, al quale fornisce indicazioni per la custodia della sostanza ed al quale da il proprio consenso (espressamente richiesto dal compagno) per destinare una maggior parte dei proventi di tale attività al correo PA. Non c'è in conclusione alcuna illogicità nella trama argomentativa dei giudici di merito che vogliono trarre da questa fattiva condivisione la prova di un interessamento personale alle attività illecite del IS che va ben oltre il legame affettivo ed è spiegato anche con l'affidamento alle risorse economiche che da esse derivano.
42.15. In questo contesto di fattiva collaborazione non può certo definirsi connivente la condotta dell'imputata.
42.16. È altresì infondato, oltre che generico, il motivo di ricorso con il quale si censura l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio.
42.17. Osserva al riguardo questa Suprema Corte che la pena posta dai giudici distrettuali a base dei propri calcoli è pari a sette anni e sei mesi di reclusione ed Euro 45.000,00 di multa, certamente non lontana dai minimi edittali in una forchetta sanzionatoria che, all'epoca della condanna, considerata la contestata aggravante, andava da otto ad oltre ventisei anni di reclusione e da Euro 34.580,00 ad Euro 345.800,00 di multa.
42.18. Correttamente, dunque, ed esaustivamente, avuto riguardo anche alle ragioni della concessione in primo grado delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante (la giovane età dell'imputata), essi hanno ritenuto, sul piano retributivo, di dover privilegiare il dato oggettivo della gravità del reato e, sul piano rieducativo, il comportamento ad esso susseguente non foriero di alcun segnale di ravvedimento. Il ricorso di TO CC.
43. Il ricorso del TO CC è fondato limitatamente al secondo motivo, relativo alla recidiva non obbligatoria. 43.1. L'imputato risponde, in concorso con PI ID, di due distinti episodi di importazione, dal Perù, di sostanza stupefacente del tipo cocaina;
i fatti sono compendiati e descritti ai capi 11 e 12 della rubrica e sono stati commessi il 21 ed il 25 ottobre 2004.
43.2. Egli si limita ad eccepire l'erronea affermazione della propria responsabilità per il solo episodio compendiato al capo 12 della rubrica (importazione dal Perù di 584 grammi di cocaina), deducendo, al riguardo, la sua estraneità ai fatti nei quali, invece, i giudici di merito lo hanno ritenuto coinvolto in base ad una lettura a suo giudizio errata delle conversazioni telefoniche intercettate. 43.3. Egli, prosegue, era impegnato nelle sole trattative telefoniche per l'importazione dal Perù del primo carico di cocaina da raffinare (capo 11 della rubrica), nel corso delle quali il trafficante (tale NA ME RI, detto VA) gli aveva preannunciato l'intenzione di effettuare una seconda spedizione a favore di altra persona, il cui indirizzo fu procurato al VA dal PI ID.
43.4. Il rilievo è manifestamente infondato perché si fonda su una lettura parziale del compendio probatorio utilizzato dai giudici di merito e si avvale di elementi di prova (la conversazione telefonica intercorsa alle ore 19.50 del 11/10/2004 tra il trafficante ed un uomo non identificato) non riportati nelle motivazioni delle due sentenze e sottoposti all'esame diretto di questa Corte di cassazione.
43.5. Dalla lettura integrale del testo delle sentenze di primo e secondo grado risulta invece che al TO CC fu chiesto dal trafficante RU di indicargli un secondo indirizzo al quale spedire il secondo pacco che sarebbe risultato poi destinato al PI ID. Il giorno dopo il PI ID avrebbe parlato direttamente con il VA al quale aveva riferito di essere colui che aveva fornito l'indirizzo ed al quale il trafficante aveva risposto che il primo pacco conteneva sostanza da sottoporre a lavorazione, mentre il secondo conteneva cocaina già raffinata. In chiusura di conversazione, il RU aveva invitato il PI ID ad informare il TO CC di quanto riferito. Il giorno successivo il TO CC, conversando con il RU (che gli aveva fornito i dati relativi al mittente della prima spedizione) aveva chiesto notizie anche sul secondo pacco "ed in particolare se contenga sostanza stupefacente già pronta, ovvero che non necessitasse di trattamenti" (pag. 118 sentenza di primo grado). In chiusura di conversazione, alla richiesta del trafficante di inviargli la somma di 100,00/150,00 Euro, il TO CC gli riferiva che avrebbe girato la richiesta al PI ID. 43.6. Da questi dati, oltre al fatto che entrambe le spedizioni sequestrate fossero dirette alla tabaccheria di proprietà del PI ID (altro dato certo e non contestato), la Corte territoriale, compulsata sul punto dall'appello del TO CC, ha tratto la non manifestamente illogica conseguenza che l'indirizzo chiesto all'imputato dal trafficante RU fosse fittizio e non corrispondesse ad una persona fisica, realmente esistente, ipotizzata invece dall'appellante come amico del RU ed individuata dalla Corte di appello in quella dell'imputato. Ora, quand'anche residuasse il dubbio che il destinatario reale del pacco di cui al capo 12 della rubrica fosse effettivamente il TO CC, tuttavia l'errore non avrebbe rilevanza decisiva poiché è certo, nell'economia della motivazione di entrambe le sentenze, e tenuto conto dello specifico motivo di appello, il concorso del ricorrente nella trattativa relativa alla spedizione anche del secondo pacco, come reso palese dalla sequenza delle conversazioni telefoniche riportate nella sentenza di primo grado. 43.7. Occorre peraltro aggiungere, come già anticipato, che l'imputato, per contrastare le conclusioni cui è giunta la Corte di appello, propone direttamente all'esame di questa Corte di cassazione la trascrizione di una conversazione telefonica occorsa l'11 ottobre 2004 tra il VA ed un uomo non identificato al quale il trafficante RU chiede, senza ottenerlo subito, l'indirizzo di una persona al quale inviare il secondo pacco. L'indirizzo, come già detto e come riconosciuto dallo stesso ricorrente, verrà fornito dal PI ID che come, visto, il trafficante RU avrebbe esortato a informare il TO CC.
43.8. Dunque, in disparte l'inammissibile diretta sottoposizione a questa Corte di elementi di prova volti ad un diverso apprezzamento degli elementi di fatto dei quali si nutre l'affermazione di responsabilità dell'imputato, si tratta, in ogni caso, di elementi niente affatto decisivi.
43.9. Il ricorso deve perciò essere respinto in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato. 43.10. È invece fondato il secondo motivo di ricorso relativo alla ritenuta recidiva.
43.11. All'imputato è stata contestata la recidiva reiterata e infraquinquennale di cui all'art. 99 c.p., comma 1, e comma 2, n. 2), e comma 4.
43.12. Il Giudice di primo grado ha ritenuto la recidiva, pur bilanciandola con le concorrenti circostanze attenuanti generiche, concesse, con giudizio di equivalenza, per adeguare la pena al fatto concreto ed ha condannato l'imputato, per entrambi i reati, alla pena finale di otto anni di reclusione ed Euro 80.000,00 di multa. 43.13. La Corte di appello, rispondendo a specifica censura sul punto, ha ritenuto di non poter escludere la recidiva reiterata, anche se non specifica, "considerato il numero dei reati, reiterati in un arco di tempo molto ampio, risalendo l'ultimo episodio ad un'epoca ormai prossima a quelli in esame".
43.14. La risposta fornita dalla Corte territoriale è insufficiente e tautologica perché identifica la recidiva facoltativa puramente e semplicemente con il presupposto fattuale della facoltà del giudice di riconoscerla o meno. La reiterazione nel reato, infatti, è il presupposto di fatto che consente al giudice di valutare più gravemente la capacità a delinquere dell'imputato, quale desumibile dai precedenti penali e giudiziari e, in generale, dalla condotta antecedente al reato (art. 133 c.p., comma 2, n. 2); ma occorre che una tale valutazione venga fatta, sopratutto se compulsata con specifici motivi di appello, non potendo consistere in una mera presa d'atto della reiterazione degli episodi criminosi. 43.15. In tema, questa Suprema Corte ha già autorevolmente affermato che la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99 c.p., comma 5, nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata. In presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 c.p., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionante della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (V. Corte Cost., 14 giugno 2007 n. 192; 14 giugno 2007 n. 198;
30 novembre 2007 n. 409; 21 febbraio 2008 n. 33; 4 aprile 2008 n. 90;
4 aprile 2008 n. 91; 6 giugno 2008 n. 193; 10 luglio 2008 n. 257; 29 maggio 2009 n. 171) (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibe, Rv. 247838).
43.16. In tema di recidiva facoltativa, dunque, è richiesto al Giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa, scaturendo ciò dai principi affermati sia nelle citate sentenze della Corte costituzionale che delle Sezioni Unite Calibè. Infatti, esclusi i casi di recidiva c.d. obbligatoria, di cui all'art. 99 c.p., comma 5 il Giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influire, di per sè, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede;
ed è quindi, tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia "concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 c.p. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo" (Corte Cost., sent. n. 192 del 2007) (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. il 15/02/2012, Marciano, Rv. 251690).
43.17.La sentenza impugnata deve perciò essere annullata "in parte qua" con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Il ricorso di AL AN.
44. Il ricorso del AL AN è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
44.1. I primi due motivi di ricorso (esistenza dell'associazione per delinquere e la sua qualificazione in termini di minore entità) hanno ad oggetto temi in gran parte già affrontati e sviluppati in sede di esame dei ricorsi degli altri imputati condannati perché partecipi del sodalizio di cui al capo 60 della rubrica (c.d. "gruppo Gratosoglio") alla cui illustrazione si rimanda.
44.2. Il AL AN introduce l'ulteriore tema difensivo della estensione territoriale quale requisito strutturale dell'associazione per delinquere, tema che, eccepisce, la sentenza impugnata non affronta benché espressamente posto con i motivi di appello. 44.3. Il rilievo non ha alcun fondamento giuridico ed è perciò manifestamente infondato.
44.4. L'associazione per delinquere di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, come qualsiasi reato associativo, prescinde, per la sua sussistenza, dalla eventuale realizzazione dei c.d. reati-fine. Il territorio, inteso come "elemento spaziale di riferimento del "gruppo", può essere considerato alla stregua di un elemento dimostrativo della sua concreta operatività (e dunque della esistenza del sodalizio), non certo elemento strutturale del reato che la fattispecie incriminatrice espressamente esclude. 44.5. Peraltro, gli elementi strutturali presi in considerazione dalla Corte di appello di Milano per ritenere provata l'associazione per delinquere di cui al capo 60 della rubrica, già compiutamente evidenziati, sono più che sufficienti a integrare il delitto contestato all'imputato.
44.6. Inoltre, il requisito della estensione territoriale dell'associazione, nei termini prospettati dal ricorrente (che prende a riferimento la realtà di un piccolo quartiere), non solo - come detto - non ha alcuna giuridica rilevanza ai fini della sussistenza del reato associativo ma, contrariamente a quanto da egli sostenuto, è stato preso in considerazione dalla Corte di appello che ha espressamente affermato come l'associazione guidata dal TE MO PP avesse un raggio di azione molto più vasto del quartiere dal quale aveva preso il nome e nel quale operavano e risiedevano i propri componenti.
44.7. Del tutto generica è la doglianza relativa alla mancata valutazione dell'elemento soggettivo del reato a fronte delle più che puntuali considerazioni della Corte di appello in ordine al ruolo operativo svolto dal AL AN (in sentenza analiticamente descritto) come desunto dai numerosi reati-fine da egli consumati, ed irrevocabilmente accertati, e dal ruolo di coordinamento degli altri sodali da lui assunto dopo l'arresto del TE MO PP. 44.8. Del tutto infondato è l'ultimo motivo di ricorso che, peraltro, genericamente evoca un vizio di motivazione della sentenza legato al fatto che la Corte non avrebbe considerato, a fini sanzionatori, il suo buon comportamento processuale (ed in particolare la sua confessione resa in sede di convalida). 44.9. A parte la genericità del riferimento a dichiarazioni autoaccusatorie rese in sede di una convalida di un arresto che non risulta nemmeno nella sentenza di primo grado (ed è comunque smentita dalla reiterata contestazione, anche in questa sede, dell'esistenza del sodalizio e della sua partecipazione ad esso), resta in ogni caso il fatto che la Corte di appello ha comunque attenuato il trattamento sanzionatorio inflitto dal di primo grado (diminuendo la pena da dieci a nove anni di reclusione) e che un peso decisivo ha assunto, nella definizione del trattamento sanzionatorio, il ruolo, decisamente non di secondo piano, svolto dal AL AN (recidivo reiterato infraquinquennale cui sono attribuiti ben 17 reati-fine, nessuno dei quali qualificato ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5) e la non qualificabilità
dell'associazione nei termini minori invocati nell'atto di appello. 44.10. Le valutazioni della Corte di appello sono dunque ragionevoli e insindacabili in questa sede di legittimità.
Il ricorso di RO ES FA ON.
45. Il ricorso è fondato.
45.1. L'imputato risponde, insieme con TT AR, LL FA, NO ON, ucciso il 24/05/2007 con colpi di arma da fuoco, ed altre persone nei confronti delle quali si è proceduto separatamente, del reato di tentativo di importazione dall'Ecuador di circa 300 chilogrammi di cocaina, di cui agli artt. 56 e 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1, 1 bis, e 6,
e art. 80, comma 2, commesso in Como e altrove nel dicembre 2003;
fatto compendiato al capo 1 della rubrica.
45.2. Secondo la ricostruzione operata dal Giudice di prime cure, la spedizione del carico, mai giunto in Italia perché sequestrato in aeroporto prima dell'imbarco, era stata organizzata in Italia dal TT AR, dal LL FA e dal NO AO IG. La ricostruzione della complessa vicenda si alimenta dell'apporto di prove tecniche (intercettazioni telefoniche intercorse tra il TT AR ed il LL FA), prove documentali (fax contenente i dati della spedizione trovato in possesso del LL FA nel corso del controllo su strada del 04/12/2003), servizi di OCP, dai quali erano emersi gli incontri tra il TT AR ed il LL FA, tra il TT AR ed il NO AO IG.
45.3. La prova del concorso del RO ES FA ON è stata tratta dal Giudice di prime cure dall'interrogatorio reso dal NO AO IG al PM il 22/11/2004, nel corso del quale questi aveva affermato che "il carico sequestrato in Ecuador era stato procacciato dalla madre di RO AR FA ON e doveva arrivare a Milano a TT AR. Infatti tutte le volte che arrivava la droga era TT AR che forniva i nomi delle ditte indicate come destinatari (...) Era RO AR FA ON che finanziava sempre le operazioni... ... Era RO AR FA ON che forniva a me e a TT AR schede telefoniche che ci faceva cambiare ciclicamente". 45.4. A riscontro della credibilità del NO AO IG, il GIP ha espressamente (ed unicamente) valorizzato la circostanza che il fax trovato nella disponibilità del TT AR era stato ricevuto o trasmesso da un centro telefonico ubicato in Trento ove all'epoca risiedeva il RO ES FA ON, definito dal Giudice "capo, promotore ed organizzatore di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti che importava ingenti quantitativi di cocaina in Italia avvalendosi di canali in Colombia e in Spagna, associazione per la quale ha proceduto la DDA di Trento".
45.5. La Corte territoriale ha respinto l'appello dell'imputato evidenziando la rilevanza centrale dell'apporto collaborativo del NO AO IG che consente, afferma sul punto la sentenza, di collegare i diversi elementi oggettivi acquisiti nel corso delle indagini. Il fatto che il nome del ricorrente fosse stato fatto solo nel corso del terzo interrogatorio non prova la falsità delle affermazioni rese dal dichiarante, comprensibilmente accorto nel disvelare gradatamente i nomi dei correi "per i rischi sovente connessi a quelle che sono stigmatizzate come "delazioni". Nello specifico, il nome del RO ES FA ON era stato fatto quando ormai il PM gli aveva espressamente fatto capire di sapere chi fosse il "G di cui aveva fino ad allora parlato.
45.6. Peraltro, osservano i giudici distrettuali, v'è la prova che il NO AO IG ed il RO ES FA ON si conoscessero, poiché quest'ultimo era stato irrevocabilmente condannato, in separato processo, per aver concorso con il primo nella consumazione dei reati di cui ai capi 2 e 3 della odierna rubrica (importazione di kg. 3 di cocaina, commessa il 13/11/2013 in concorso con il TT AR;
importazione di kg. 5 di pasta di cocaina, commessa il 22/01/2014 in concorso con il TT AR, il LL FA ed altre due persone). Il che prova la credibilità del NO AO IG, non smentita dalla circostanza che, diversamente da quanto accaduto per il fatto oggetto di odierno ricorso (nelle cui fasi organizzative non erano mai state intercettate conversazioni con RO ES FA ON), nel corso dell'organizzazione ed esecuzione del reato di cui al capo 2 fossero state intercettate diverse telefonate tra il NO AO IG e RO ES FA ON. Ciò perché - proseguono i giudici distrettuali - RO ES FA ON utilizzava la tecnica, riferita proprio dal NO AO IG, di cambiare in continuazione le schede telefoniche. 45.7. In tale contesto, afferma la Corte territoriale, "la trasmissione del documento di spedizione del materiale nel quale era occultata la droga di cui al capo di imputazione in esame, trovato in possesso di LL FA dall'unità locale della Polizia di Seregno, costituisce un riscontro fattuale idoneo a chiudere semplicemente il cerchio, costituito da plurimi elementi univoci e concludenti, a fronte dei quali risultano altresì ampiamente spiegati gli arresti ed i vuoti riscontrati dalla difesa di RO AR FA ON nella deposizione di NO AO IG".
45.8. La motivazione resa dai giudici distrettuali, letta anche alla luce della sentenza di primo grado, è contraddittoria e non rispettosa dei principi di diritto più volte affermati da questa Corte di cassazione in materia di valutazione della chiamata di correità.
45.9. Va ribadito, ancora una volta, che la chiamata di correo ha valore di prova diretta contro l'accusato, in presenza di tre requisiti, che devono in concreto essere accertati dal giudice di merito e che consistono: a) nell'attendibilità del dichiarante (confitente e accusatore), valutata in base a dati e circostanze attinenti direttamente alla sua persona, quali il carattere, il temperamento, la vita anteatta, i rapporti con l'accusato, la genesi e i motivi della chiamata di correo;
b) nell'attendibilità intrinseca della chiamata di correo, desunta da dati specifici e non esterni ad essa, quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi, ed altri dello stesso tenore;
c) nell'esistenza di riscontri esterni, ovvero di elementi di prova estrinseci, da valutare congiuntamente alla chiamata di correo, per confermare l'attendibilità, al cui esame, peraltro non si può procedere, se persistono dubbi sulla credibilità del dichiarante o sull'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni (Sez. 5^, n. 4888 del 18/01/2000, Orlando, Rv. 216047; Sez. 2^, n. 12837 del 25/11/2002, Sicari, Rv. 224298). 45.10. Come precisato da Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, perché la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192 c.p.p., comma 3, alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (cfr. anche Sez. 6^, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151; Sez. 2^, n. 21599 del 16/02/2009, Emmanuello, Rv. 244541). 45.11. La mancata valutazione di credibilità del chiamante in correità, o comunque una valutazione non rispettosa dei criteri imposti dall'art. 192 c.p.p., come indicati da questa Corte di cassazione integra vizio di motivazione che non può essere esaminato in sede di legittimità se la questione non sia stata devoluta con i motivi di appello.
45.12. Nel caso di specie, il ricorrente aveva specificamente compulsato, con l'atto di appello, la verifica di credibilità oggettiva e soggettiva del dichiarante del quale era stata stigmatizzata l'inaffidabilità, la conseguente inattendibilità e lo scopo egoistico della collaborazione, resa attraverso dichiarazioni frazionate i cui aspetti contraddittori intrinseci ed estrinseci erano stati specificamente indicati.
45.13. Orbene, la Corte territoriale ha, per un lato, del tutto omesso di effettuare l'indagine sull'attendibilità soggettiva del dichiarante, dall'altro, prescindendo dagli specifici elementi di contraddittorietà intrinseca ed estrinseca del dichiarante indicati nell'atto di appello, ne ha confermato l'attendibilità sulla base di altri elementi che questa Corte di cassazione non trova specifici e dotati di forza logica persuasiva, ed ha individuato il riscontro oggettivo della chiamata in correità in un elemento assolutamente generico e non individualizzante.
45.14. È un dato di fatto che il GU aveva posto a fondamento della affermazione di responsabilità del RO ES FA ON due soli elementi di prova: a) la chiamata in correità del NO AO IG;
b) il fatto che il fax contenente i dati della spedizione fosse stato ricevuto o trasmesso da un centro telefonico di Trento, luogo ove risiedeva il RO ES FA ON.
45.15. Orbene, già in quella sede, il Giudice non aveva proceduto ad alcuna verifica in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante benché, come evidenziato nell'atto di appello, tale collaborazione fosse contrassegnata da elementi di criticità che sottoposti all'esame della Corte territoriale trovano risposte generiche e contraddittore: generiche perché, nello spiegare le ragioni di una chiamata in correità frazionata, contrassegnata anche dall'errata indicazione del nome del complice (UT invece che RO ES FA ON, nonostante l'intenso rapporto di collaborazione che, stando alle stesse sentenze di merito, avesse contrassegnato la loro complicità nei due episodi che avevano preceduto e seguito quello di cui al capo 1 della rubrica), i giudici distrettuali fanno riferimento a rischi per delazioni del tutto sforniti di sicuri agganci probatori, smentiti peraltro dal fatto che fu proprio il NO AO IG, dopo l'arresto del 22 gennaio 2004, a chiedere di essere sentito dal PM e a fare, nel corso dell'interrogatorio del 2 febbraio 2004 il nome del "G;
contraddittorie perché se è vero che il UT si identifica con RO ES FA ON, non è spiegato perché, una volta aperto il rischioso fronte della collaborazione, dell'episodio per il quale si procede (consumato un mese prima del suo arresto) il NO AO IG abbia parlato solo nel novembre 2004. 45.16. I giudici distrettuali inoltre spiegano il fatto che, diversamente da quanto accaduto nei due episodi criminosi che hanno preceduto (13/11/2003) e seguito (22/01/2004) quello di cui al capo 1 della rubrica, tra il NO AO IG ed il RO ES FA ON non sia intercorsa alcuna conversazione telefonica, con la tecnica dell'utilizzo di schede diverse imposto da quest'ultimo e ne traggono tuttavia la prova dalle dichiarazioni stesse del NO AO IG, così contraddittoriamente indicando un argomento a riscontro traendolo dalle stesse dichiarazioni che dovrebbero essere riscontrate.
45.17. Del tutto generico è altresì il richiamo che i giudici distrettuali fanno, a titolo di riscontro, alle notizie contenute nella informativa della Squadra Mobile di Trento indicata a pag. 60 della sentenza di primo grado, posto che alcun riferimento specifico al RO ES FA ON o ad altri specifici elementi di prova a carico di questi viene citato nella sentenza. 45.18. V'è piuttosto da evidenziare, a rendere il quadro ancor più contraddittorio e confuso, che secondo quanto affermato nella sentenza di primo grado, il finanziatore della specifica operazione sembrerebbero identificarsi in GN NT e LL FA (cfr. pagg. 56, 3 paragrafo, e 69 e 70, della sentenza di primo grado) e non nel RO ES FA ON. 45.19. In questo quadro, già di per sè contraddittorio e generico, si inserisce la questione relativa al fax, contenente i dati della spedizione, ricevuto (o spedito) in un esercizio commerciale di Trento.
45.20. Non rilevano le questioni, di natura fattuale, relative alla data effettiva di spedizione;
rileva in questa sede l'attitudine del documento a fungere da valido riscontro alla chiamata in correità del ricorrente.
45.21. L'argomento utilizzato dal Giudice di primo grado (la residenza del RO ES FA ON a Trento) è del tutto generico e tale è rimasto dopo l'intervento della Corte di appello. Si tratta di circostanza che di per sè non può assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della chiamata in correità, tanto più se alla genericità di tale "riscontro" si accompagna l'assenza di una più approfondita valutazione di credibilità soggettiva del dichiarante e di una non esaustiva valutazione delle segnalate incongruenze del suo apporto dichiarativo.
45.22. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata "in parte qua" con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano perché, alla luce dei principi di diritto sopra indicati, riesamini la posizione del ricorrente.
45.23. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso assorbe l'esame degli altri, non senza evidenziare in ogni caso che: a) il terzo motivo di ricorso è palesemente infondato poiché alcuna conseguenza si può trarre in ordine alla colpevolezza dell'imputato dalle valutazioni degli organi inquirenti che stavano procedendo contro di lui;
b) la recidiva risulta contestata all'imputato (pag. 27 della sentenza di primo grado) e la sussistenza dei presupposti per la sua corretta applicazione costituisce una questione di fatto non più esaminabile in questa sede, se non dedotta con i motivi di appello;
c) è palesemente infondata, l'eccezione che l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, si applichi solo se l'ingente quantitativo riguardi anche la frazione destinata ai singoli concorrenti;
l'eccezione in ordine alla conoscenza effettiva del quantitativo di sostanza da spedire in Italia riguarda una questione di fatto assorbita dall'accoglimento degli altri motivi. Il ricorso di RU OB.
46. Il ricorso di RU OB è infondato.
46.1. L'imputato risponde, in concorso con DD MA, il TT AR, il BO ST, la ER IO, il ME RO, il LL FA, il UO CO ed altri (BO NC, BO IC e EL CI NT) del reato di cui al già citato capo 15 della rubrica (importazione dal Perù di kg. 19,231 di sostanza stupefacente del tipo cocaina). 46.2. La rubrica imputa al RU OB di essersi occupato delle modalità organizzative della spedizione ed, in particolare, di aver creato, su richiesta del TT AR, la creazione di un indirizzo di posta elettronica dedicato alle comunicazioni relative alla spedizione, account del quale l'imputato si sarebbe dovuto occupare.
46.3. Il RU OB non contesta di aver materialmente posto in essere la condotta ascrittagli (la creazione dell'account di posta elettronica p.maramecenate.com, con server sito presso la sede della società ove egli all'epoca prestava la propria attività lavorativa), ne' ha mai eccepito di essere stato all'oscuro dell'uso che se ne sarebbe dovuto fare. Egli invece lamenta che tale condotta non aveva contributo in alcun modo alla realizzazione del fatto, tant'è che, in subordine, aveva chiesto che il reato fosse diversamente qualificato come favoreggiamento reale di cui all'art. 379 c.p.. 46.4. I giudici di merito, del resto, non hanno mai dubitato del fatto che l'imputato fosse a conoscenza dei traffici illeciti del TT AR. A causa di questa conoscenza, peraltro, il RU OB era stato inizialmente accusato anche di aver concorso con il TT AR, il LL FA, il GN NT e il RO ES FA ON, nell'importazione dal Perù di 5 chilogrammi di cocaina (capo 3 della rubrica), imputazione dalla quale fu assolto in primo grado per mancanza di prova certa in ordine al suo fattivo contributo nell'organizzazione del reato.
46.5. La sentenza impugnata, data per certa la consapevolezza, da parte del ricorrente, della finalità della richiesta del TT AR, spiega le ragioni per cui la creazione dell'account di posta elettronica si è risolta in un contributo fattivo all'organizzazione dell'importazione nei seguenti termini: a) l'account viene creato in relazione alla inesistente ditta AL, destinataria della spedizione;
b) il server era situato presso il luogo di lavoro del RU OB che avrebbe così potuto conoscere in tempo reale l'eventuale notificazione di provvedimenti di intercettazione da parte dell'AG del flusso delle comunicazioni in entrata e in uscita;
c) in diversi dialoghi intercettati si fa riferimento all'utilizzo della posta per l'invio, via mail, da parte di BO IC, di importati comunicazioni dal Perù; d) il TT AR mostra continuo interesse a eventuali mail pervenute all'indirizzo mail in questione.
46.6. Orbene, con l'odierno ricorso il RU OB lamenta il malgoverno che la Corte di appello ha fatto delle regole di valutazione della prova ed eccepisce, a tal fine, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), la violazione dell'art. 192 c.p.p..
46.7. Deduce, in particolare, che la prova dell'utilizzo dell'account avrebbe potuto essere acquisita anche successivamente alla consumazione del reato perché, afferma, le comunicazioni informatiche lasciano sempre una traccia;
in ogni modo, conclude, non v'è alcuna prova che l'account sia stato effettivamente utilizzato per organizzare la spedizione.
46.8. Il RU OB paventa, in buona sostanza, l'inidoneità della creazione dell'account a provare il concorso nel reato a lui contestato sotto il duplice profilo: a) della inutilità, secondo un giudizio "ex ante", della condotta perché non idonea ad impedire successivamente la ricerca della prova dei flussi in entrata ed in uscita sull'account; b) della inutilità, "ex post", della condotta per il mancato utilizzo dell'account.
46.9. La censura non ha fondamento.
46.10. Gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale sono più che sufficienti a provare il fattivo coinvolgimento dell'imputato nella complessa trama organizzativa volta ad importare un sì ingente quantitativo di droga dal Perù, coinvolgimento la cui penale rilevanza non è affatto esclusa ne' dall'ipotetica tracciabilità successiva dei messaggi ne' dal dedotto mancato utilizzo dello strumento informatico da utilizzare per le comunicazioni rilevanti a fini organizzativi.
46.11. La Corte di appello ha chiaramente affermato (e ciò non solo non è contraddetto dall'imputato, ma ha un suo fondamento assolutamente ragionevole e coerente con la ricostruzione della vicenda e degli accadimenti che l'avevano preceduta) che la decisione del TT AR di aprire un account di posta elettronica sicuro era dovuta al fatto che nelle precedenti occasioni altre forme di comunicazione organizzativa si erano rivelate rischiose (si pensi al fax contenente i dati della spedizione di cui al capo 1 della rubrica e già oggetto di analisi in sede di scrutinio di ricorso del RO ES FA ON). L'utilizzo del server di proprietà della ditta nella quale il RU OB lavorava avrebbe garantito dal rischio di intercettazioni, poiché eventuali decreti avrebbero dovuto essere notificati proprio nel luogo ove operava l'imputato.
46.12. È chiaro dunque che, nell'ottica dei giudici di merito, l'apertura dell'account era funzionale non già (e comunque non tanto) a non lasciar traccia successiva del reato, quanto a garantirne l'esecuzione in tutta sicurezza, come peraltro dimostra l'assiduo interesse del TT AR a eventuali mails giunte all'indirizzo dedicato e il riferimento all'utilizzo della posta elettronica per veicolare le comunicazioni del BO. 46.13. L'aver perciò messo a disposizione dei complici un mezzo sicuro per garantire la riuscita dell'operazione di importazione della sostanza stupefacente integra a tutti gli effetti il concorso nel reato poiché l'azione è volontariamente e causalmente orientata a ottenere il risultato verso il quale convergono le azioni di tutti gli altri complici. L'azione imputata al ricorrente, lungi dal costituire un inutile espediente, in tesi nemmeno utilizzato, costituisce attuazione di un più ampio accordo volto al conseguimento del risultato illecito che il RU OB ha previsto e voluto come conseguenza della propria azione e che si è effettivamente realizzato. Non rileva perciò il fatto che l'account non sia stato materialmente utilizzato ma l'idoneità della condotta a rafforzare l'altrui proposito criminoso.
46.14. Ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale acquista rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento illecito, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore e di rafforzamento del proposito criminoso già esistente nei concorrenti, in modo da aumentare la possibilità di commissione del reato. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, poiché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (così, da ultimo, Sez. 6^, n. 36125 del 13/05/2014, Minardo, Rv. 260235; Sez. 6^, n. 36818 del 22/05/2012, Amato, Rv. 253347; Sez. 5^, n. 21802 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229200).
46.15. Il ricorso, perciò, è infondato e deve essere respinto. Il ricorso di NO AO IG.
47. Il NO AO IG risponde, in concorso con DD MA ed il CA LO, del reato di porto e detenzione illegali di 22 armi comuni da sparo, contestato al capo 32 della rubrica, commesso in Milano e altrove il 28/12/1995. 47.1. La prova della responsabilità dell'imputato è stata tratta, dai giudici di merito, dall'intercettazione delle conversazioni intercorse il 27 ed il 28 dicembre 2005 con DD MA ed il CA LO, all'interno dell'autovettura in uso a quest'ultimo e dalle quali si evincerebbe che il NO AO IG li aveva materialmente accompagnati a prelevare e trasportare le armi acquistate da un suo amico (rimasto ignoto) tramite la propria intermediazione.
47.2. Il ricorrente contesta l'interpretazione che i giudici di merito, ed in particolare la Corte di appello, fanno dei dialoghi intercettati eccependone il travisamento ed in ogni caso denunciandone la portata non univoca, poiché sussiste, afferma, un margine di lettura alternativa, a lui più favorevole, dal quale trarre il dubbio circa la sua estraneità al materiale trasporto delle armi. In ogni caso, prosegue, il mero ruolo di intermediario potrebbe integrare il solo concorso nel reato di cui alla L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 1, non anche quelli di porto e detenzione illegali delle armi vendute. Sotto altro profilo, prosegue, anche ad ammettere che egli avesse accompagnato DD MA e il CA LO a ritirare e trasportare le armi, egli non le aveva mai maneggiate e non ne aveva mai avuto la materiale disponibilità. 47.3. I rilievi sono infondati.
47.4. Occorre precisare che l'imputato non risponde dei reati a lui contestati per aver mediato nell'acquisto delle armi (fatto quest'ultimo che di per sè potrebbe integrare anche gli estremi del concorso nel reato di cui alla L. n 895 del 1967, art. 1, non contestato al NO AO IG, che non assorbe i diversi reati di porto e detenzione delle armi), bensì per aver materialmente concorso nel trasporto delle armi acquistate merce la sua mediazione.
47.5. La prova è desunta, in particolare, dai dialoghi intercettati durante il viaggio in macchina del 28/12/2005, dai quali i giudici di merito hanno tratto il non manifestamente illogico convincimento che il NO AO IG, DD MA ed il CA LO stessero commentando le qualità e caratteristiche delle armi in quel momento trasportate e maneggiate.
47.6. Devono essere qui ribaditi i limiti entro i quali può essere eccepita l'erronea interpretazione delle intercettazioni che non si può fondare su una loro plausibile lettura alternativa, ma sul decisivo travisamento del loro contenuto.
47.7. L'intercettazione della conversazione intercorsa tra il CA LO e DD MA il 27/12/2005 in assenza del NO AO IG, allegata dal ricorrente a riprova del travisamento della prova (ed in particolare del fatto che il trasporto delle armi avrebbe potuto essere affidato a terzi), è riportata per esteso anche nella sentenza di primo grado e non è mai stata travisata dai giudici di merito (ed in particolare dalla Corte di appello che ne ha tenuto conto e che ha confermato la pronuncia di responsabilità sui più pregnanti dialoghi intercorsi il giorno successivo); ne' tale prova può essere direttamente sottoposta a questa Corte di cassazione a dimostrazione della sua estraneità ai fatti.
47.8. Occorre peraltro convenire con la Corte territoriale secondo la quale, in ogni caso, ove il trasporto delle armi fosse stato affidato a terzi, ciò non avrebbe escluso il concorso nel reato del NO AO IG senza il cui fattivo contributo DD MA non avrebbe potuto procurarsi le armi, e certamente non quelle specifiche armi destinate a costituire l'arsenale del gruppo e ad essere assegnate a ciascun DA, circostanze a lui ben note come emerge chiaramente dalla motivazione delle due sentenze di merito. 47.9. È del tutto infondato l'assunto difensivo secondo il quale il concorso nella detenzione delle armi comporta, da parte di ciascun correo, la materiale disponibilità dell'arma, poiché tale conclusione si ferma alla sola ipotesi del concorso materiale nel reato, non considerando i molteplici aspetti del concorso morale nel reato stesso. Ed infatti, l'affermazione difensiva è del tutto avulsa dal contesto fattuale dal quale trae alimento l'affermazione di responsabilità dell'imputato che si fonda sul diverso presupposto che DD MA ed il CA LO detenevano le armi trasportate grazie al suo consapevole contributo morale e materiale, sì che la loro condotta è stata conseguenza prevista e voluta dal NO AO IG ed è anche a lui attribuibile sotto ogni profilo.
47.10. Il ricorso è dunque infondato.
47.11. Va a questo punto evidenziato che: a) la condotta ascritta all'imputato è circoscritta al 28/12/2005; b) la Corte di appello ha escluso la sussistenza della contestata recidiva a seguito della estinzione dell'unico precedente penale su cui si fondava la contestazione dell'aggravante; c) secondo consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte i reati di detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo configurano altrettante autonome ipotesi di reato (Sez. 1^, n. 8284 del 09/01/1976, Gammino, Rv. 134182; Sez. 1^, n. 9964 del 25/06/1984, Santagata, Rv. 166630; Sez. 1^, n. 8389 del 07/07/1992, Rendina, Rv. 191454; Sez. 1^ n. 9731 del 12/05/1998, Totaro, Rv. 211324; Sez. 1^, n. 12919 del 12/01/2001, Drisaldi, Rv. 218345; Sez. 1^, n. 38626 del 21/10/2010, Romeo, Rv. 248664); d) in applicazione del più favorevole regime introdotto con L. 5 dicembre 2005, n. 251, e considerata l'assenza di cause di sospensione del decorso del termine della prescrizione, il reato di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7, (punito con pena detentiva di cinque anni e quattro mesi di reclusione), è estinto alla data del 28/06/2012;
quello di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 4 e 7, (punito con pena detentiva di sei anni e otto mesi di reclusione), è estinto alla data del 28/04/2014.
47.12. La non manifesta infondatezza del ricorso consente di rilevare, d'ufficio, la sussistenza di cause di estinzione del reato. 47.13. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti del NO AO IG perché il reato a lui ascritto al capo 32 della rubrica è estinto per intervenuta prescrizione.
Il ricorso di LL FA.
48. LL FA risponde dei reati di cui ai capi di imputazione 1, 3, 4 e 15 della rubrica, già oggetto di esame in sede di scrutinio dei ricorsi proposti dagli altri correi. 48.1. Non nega di aver preso parte alla consumazione dei reati di cui ai capi 1, 3 e 4 della rubrica, in relazione ai quali eccepisce la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2; contesta di aver concorso nella consumazione del reato di cui al capo 15 della rubrica che gli attribuisce il ruolo di persona incaricata di prelevare i colli nei quali era contenuta la cocaina al momento del loro arrivo all'aeroporto per il successivo trasporto ai destinatari. 48.2. I giudici di merito individuano il ruolo del LL FA attraverso l'analisi del contenuto delle tre conversazioni intercorse con il TT AR il 18/01/2005, il 03/02/2005 ed il 14/03/2005 (la Corte territoriale omette di prendere in considerazione la conversazione telefonica del 03/02/2005, riportata a pagina 135 della sentenza di primo grado), dalle quali si evince la disponibilità del ricorrente a ritirare i colli al loro arrivo. Tale disponibilità, peraltro, non era stata negata dall'imputato nel corso dell'interrogatorio reso al GIP (cfr. pag. 68 della sentenza impugnata e pag. 6 dell'odierno ricorso), anche se sia in sede di appello che con l'odierno ricorso egli afferma di aver dato solo una astratta disponibilità ed al solo fine di recuperare parte delle spettanze che il TT AR gli doveva per i precedenti trasporti, ma di non essere mai stato a conoscenza dei dettagli dell'operazione alla cui organizzazione era rimasto sempre estraneo. 48.3. Orbene il LL FA oggi contesta, con il primo motivo di ricorso, di esser mai stato incaricato del ruolo che la rubrica gli assegna.
48.4. Così facendo egli però, non solo contraddice la chiara posizione assunta dinanzi al GIP e a questa Corte di cassazione, ma propone una inammissibile lettura alternativa del medesimo materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito per fondare l'affermazione della sua responsabilità, utilizzando ulteriori elementi di prova la cui valutazione viene, altrettanto inammissibilmente, sottoposta all'esame diretto di questa Suprema Corte.
48.5. Del resto non è vero che, come afferma il ricorrente, i giudici di merito hanno affermato la sua responsabilità sulla base di una sola conversazione telefonica (quella del 14/03/2005), ne' corrisponde al vero che l'esame di questa conversazione è stato condotto in modo avulso e incoerente dal contesto in cui si inseriva poiché la disponibilità a partecipare all'operazione confermata il 14/03/2005 (quando il carico era già stato sequestrato all'insaputa di tutti) faceva seguito a quella già fornita il 18/01/2005 e alla conversazione del 03/02/2005, nel corso della quale il LL FA ed il TT AR fanno scongiuri per la buona riuscita dell'operazione.
48.6. La non manifesta illogicità delle conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito in ordine al ruolo compartecipativo del LL FA trova fondamento nel dato logico-testuale delle conversazioni telefoniche che si salda perfettamente con l'effettiva disponibilità fornita al TT AR e mai contestata. 48.7. La questione, dunque, non riguarda la "generica" disponibilità da lui assicurata all'assunzione del ruolo che la rubrica gli assegna, ma l'idoneità di tale condotta ad assumere una valenza concorsuale alla luce di tale "genericità" e della tesi difensiva secondo la quale altri sarebbero stati incaricati del ritiro poi mai effettivamente avvenuto.
48.8. Orbene, non v'è dubbio che l'assicurare ad altri l'assunzione di un ruolo ben preciso (che nella specie è decisivo)
nell'organizzazione di un'operazione illecita comporti a pieno titolo il concorso dell'agente nel reato, essendo evidente l'apporto soggettivo ed oggettivo alla riuscita di un'operazione che appartiene a questi sotto ogni profilo. La disponibilità ad assumere il ruolo organizzativo manifesta la consapevole volontà di contribuire, sul piano materiale, all'esecuzione del delitto. È sufficiente che la disponibilità comporti quantomeno il rafforzamento del proposito criminoso degli altri correi i quali sanno di poter contare sull'apporto di colui che lo promette e si organizzano di conseguenza. La disponibilità anticipata a favorire l'esecuzione di un delitto segna il confine tra il concorso di persone nel reato ed il delitto di favoreggiamento che in tanto ricorre, in quanto il soggetto non sia stato coinvolto nel reato presupposto ne' oggettivamente, mediante un apporto materiale alla sua consumazione, nè soggettivamente, attraverso la manifestazione, antecedente all'esecuzione del reato, di disponibilità a fornire all'autore, in caso di necessità, un rilevante aiuto, così da rafforzarne la determinazione a delinquere.
48.9. La disponibilità "generica" all'esecuzione di un delitto può ritenersi penalmente irrilevante solo quando resti confinata alla fase dell'accordo cui non segua la consumazione del reato (art. 115 c.p.), non quando, come nel caso di specie, a tale disponibilità
faccia concretamente seguito l'esecuzione del delitto. 48.10. Non si tratta, dunque, come sostiene il ricorrente, di mera conoscenza di un'operazione in corso, ne' ha rilevanza alcuna il fatto che egli non abbia mai preso parte agli incontri con gli altri correi, oggetto di osservazione da parte della Polizia Giudiziaria. 48.11. Quel che conta, ai fini della sussistenza del concorso nel reato, è che il contributo all'azione criminosa sia promesso o comunque garantito anche ad uno solo dei complici, non essendo necessario che il correo partecipi fisicamente e materialmente ad ogni fase organizzativa ed esecutiva.
48.12. Il contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse con il TT AR, valorizzato dai giudici di merito per dimostrare la consapevolezza dell'imputato di inserirsi in un più ampio contesto organizzativo, rende non manifestamente illogiche le conclusioni rassegnate dalla Corte territoriale in ordine al concorso dell'imputato nel reato di cui al capo 15 della rubrica, che non può certamente essere escluso dal successivo sequestro della sostanza, che ha materialmente reso impossibile il ritiro dei colli, comunque pervenuti all'aeroporto di Malpensa. Il reato di importazione della sostanza stupefacente si era infatti già consumato grazie anche alla disponibilità dell'imputato a ritirare i colli all'arrivo sulla quale i complici hanno sempre potuto contare.
48.13. Correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., sul rilievo dell'importanza del contributo fornito dall'imputato alla riuscita dell'operazione.
48.14. La circostanza attenuante del contributo di minima importanza è configurabile, infatti, quando l'apporto del concorrente non ha avuto soltanto una minore rilevanza causale rispetto alla partecipazione degli altri concorrenti, ma ha assunto un'importanza obiettivamente minima e marginale, ossia di efficacia causale, così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 1^, n. 26031 del 09/05/2013, Di Domenico, Rv. 256035). Ne deriva che, ai fini dell'applicabilità dell'attenuante in questione, non è sufficiente procedere a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare - attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali - il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti, rispetto alla produzione dell'evento, configurandosi la minima partecipazione, di cui all'art. 114 c.p., solo quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento (Sez. 5^, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229201;
cfr. anche Sez. 6^, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234365;
Sez. 1^, n. 7881 del 02/07/1997, Berio, Rv. 208264). 48.15. Ne deriva che non può ritenersi minimo il contributo organizzativo, anche solo promesso, che finalizza l'intera operazione di importazione: il ritiro cioè dei colli contenenti la sostanza. 48.16. Quanto al trattamento sanzionatorio (quarto motivo di ricorso) e fermo quanto oltre si dirà in merito alla sussistenza della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, contestata anche in relazione ai delitti di cui ai capi 3 e
4 della rubrica, osserva preliminarmente il Collegio che i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza di un unico disegno criminoso che unisce tutti i reati a lui ascritti e che è stato ritenuto più grave il delitto di cui al capo 15.
48.17. Il reato di cui al capo 1 è stato ritenuto nella forma tentata. Gli altri reati contestati all'imputato contemplano la stessa norma incriminatrice (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e 1 bis), le stesse circostanze aggravanti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, e art. 80, comma 2). Si tratta, dunque, di reati astrattamente di pari gravità.
48.18. I giudici di merito hanno ritenuto più grave il delitto di cui al capo 15 in considerazione evidentemente della natura della sostanza importata (cocaina) e della maggiore quantità (kg. 19) rispetto a quella oggetto delle condotte contemplate ai capi 3 (kg. 5 di pasta di cocaina) e 4 (gr. 242 di cocaina, oltre kg. 18 di hashish e kg. 32 di marijuana) della rubrica.
48.19. Si tratta di valutazione che sfugge pertanto al sindacato di questa Corte secondo il cui consolidato indirizzo, in tema di reato continuato, il Giudice non è tenuto ad indicare, al fine della determinazione della pena base, il reato ritenuto più grave nell'ipotesi di pari gravità e di eguale intensità dolosa. In tal caso non è nemmeno richiesta la determinazione degli aumenti per ogni singolo reato satellite, atteso che l'aumento complessivo rende agevole, in considerazione della pari gravità, l'individuazione dell'aumento operato per ciascuna ipotesi di reato (così, da ultimo, Sez. 6^, n. 27052 del 14/04/2008, Rinaldo, Rv. 240980). 48.20. Occorre peraltro considerare che gli aumenti a titolo di continuazione con gli altri reati sono stati ulteriormente ridotti dai giudici distrettuali a quantità decisamente modeste (sei mesi di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa per ciascun ulteriore reato) e che la quantificazione della pena base (nella misura, già aggravata ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art 80, comma 2, di dodici anni di reclusione ed Euro 150.000,00 di multa) non è sindacabile in sede di legittimità quando, come nel caso di specie, sia congruamente motivata con il richiamo alla gravità oggettiva dei reati complessivamente consumati dall'imputato, al contesto organizzativo in cui la sua condotta si è inserita, al ruolo di finanziatore dell'operazione di cui al capo 1 della rubrica, ed al fatto che, per tali ragioni, i giudici di merito hanno ritenuto di non riconoscere il concorso delle circostanze attenuanti generiche, evidentemente ritenute recessive anche rispetto al dedotto comportamento processuale collaborativo, secondo un giudizio che sfugge al sindacato di questa Corte.
48.21. È fondato il terzo motivo di ricorso limitatamente alla sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, contestata ai capi 3 e 4 della rubrica, gli unici in relazione ai quali il ricorso adduce argomenti specifici (articolati nel paragrafo 3.1).
48.22. Avuto riguardo ai quantitativi di sostanza stupefacente contestati ai capi 3 e 4 della rubrica, la risposta fornita dalla Corte territoriale, alla luce dei principi di diritto affermati da questa Suprema Corte con la già citata sentenza Sez. U, n. 36258 del 2012, e di quelli indicati in sede di analisi del ricorso del BE AO (paragrafo 29.2 di questa sentenza), è insufficiente, essendosi limitata ad affermare che i quantitativi importati sono ogni volta decisamente elevati, e contraddittoria con la effettiva disponibilità della sostanza.
48.23. Se dunque tale affermazione può essere consentita in relazione ai fatti di cui ai capi 1 (300 chilogrammi di cocaina) e 15 (kg. 19,231, con una percentuale media di purezza pari al 90,36%), 27 e 28 della rubrica (alla luce delle considerazioni già svolte), non può esserlo per quantitativi decisamente inferiori come quelli indicati ai capi 3 e 4, in ordine ai quali, trattandosi di sostanze sequestrate, era possibile accertarne il quantitativo di principio attivo.
48.24. Sicché, in sede di rinvio, la Corte di appello accerterà la sussistenza della circostanza aggravante contestata ai capi 3 e 4 della rubrica alla luce dei principi di diritto di cui alla citata Sez. U, n. 36258 del 2012.
48.25. La fondatezza del motivo di ricorso assorbe quella relativa alla consapevolezza dell'ingente quantitativo oggetto materiale delle condotte ipotizzate ai capi 3 e 4 della rubrica.
48.26. Sono invece inammissibili le doglianze aventi ad oggetto lo stesso tema ma riferite ai capi 1 e 15 della rubrica che si fondano su una valutazione diretta degli elementi di prova non consentita in questa sede di legittimità.
48.27. L'annullamento "in parte qua" della sentenza giova, come già anticipato, anche al TT AR.
Il ricorso di TE MO PP.
49. Il ricorso di TE MO PP, come anticipato nelle premesse, riprende buona parte dei temi difensivi già affrontati dai suoi sodali circa l'eccepita insussistenza dell'associazione per delinquere da lui diretta e alla sua natura "minore", temi peraltro già sviluppati in appello e qui reiterati senza una specifica posizione sulle risposte fornite in sentenza dai giudici distrettuali.
49.1. Non sarà dunque necessario riprendere gli argomenti già spesi per ritenere valido il metodo ricostruttivo utilizzato dai giudici di merito per giungere alle conclusioni contestate dal TE MO PP.
49.2. Va piuttosto evidenziato che il ricorrente risponde anche della consumazione di 40 reati-scopo la cui sussistenza, ormai irrevocabilmente accertata, contraddice gli stessi argomenti difensivi volti a negare che nel caso di specie (e ad onta del sequestro dei 90 grammi di cocaina di cui già si è in precedenza parlato) oggetto delle conversazioni e degli scambi fosse proprio la predetta sostanza stupefacente.
49.3. Nè il TE MO PP contesta il ruolo di capo del sodalizio che la rubrica gli attribuisce e i giudici di merito gli hanno riconosciuto, essendosi genericamente limitato a eccepire di non poter essere il capo di un'organizzazione inesistente. 49.4. Del tutto generico è il quarto motivo di ricorso con il quale il ricorrente si limita ad eccepire che le circostanze attenuanti generiche, concesse dal Giudice di prime cure esclusivamente in considerazione della sua giovane età, non siano state ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti.
49.5. La Corte di appello ha ben illustrato le ragioni ostative al giudizio di prevalenza, fondate sull'impossibilità sia di ritenere sub-valente la contestata recidiva specifica e reiterata, sia sull'adeguatezza della pena concretamente irrogata (quattordici anni di reclusione) alla gravità oggettiva dei fatti e al pur rilevante numero di episodi criminosi contestati, in relazione ai quali - proseguono i giudici distrettuali - gli aumenti di pena a titolo di continuazione sono assolutamente modesti.
49.6. Si tratta, dunque, di giudizio non sindacabile in questa sede poiché espressione di discrezionalità tecnica che fonda su fatti processualmente accertati e che non è ne' contraddittorio ne' manifestamente irragionevole.
49.7. Decisamente generico è anche l'ultimo motivo di ricorso con il quale il TE MO PP lamenta il mancato riconoscimento dell'istituto della continuazione con il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso in Milano il 12 gennaio 2008, per il quale ha riportato condanna alla pena di quattro anni di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa.
49.8. La Corte di appello ha escluso che lo stato di tossicodipendenza possa di per sè giustificare il riconoscimento della continuazione con reati commessi circa tre anni prima. 49.9. Tale argomento non è contrastato dal TE MO PP che si limita a riproporre in questa sede gli stessi, scarni argomenti, già scrutinati in sede di appello.
49.10. Occorre peraltro ribadire, in questa sede, che anche a seguito della modifica dell'art. 671 c.p.p., ad opera del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 vicies, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, l'istituto della continuazione non è stato certamente snaturato delle sue caratteristiche per le quali l'attenuazione del trattamento sanzionatorio deve necessariamente corrispondere ad un atteggiamento antidoveroso effettivamente unico. 49.11. L'istituto della continuazione, la recidiva, l'abitualità e la professionalità nel delitto, condividono, sul piano oggettivo, il medesimo presupposto di fatto: la reiterazione dei delitti nel tempo. L'abitualità presunta per legge presuppone, addirittura, che i reati siano della stessa indole, la professionalità nel reato che il reo viva abitualmente, anche solo in parte, dei proventi del reato. 49.12. L'ambivalenza del dato oggettivo (la reiterazione dei delitti nel tempo, la loro stessa indole) impone, pertanto, specialmente quando il periodo temporale che divide gli episodi delittuosi sia decisamente lungo, un maggiore sforzo deduttivo che non si limiti a proporre come tema di discussione astratta l'individuazione degli indici neutri di sussistenza del reato continuato, ma che indichi quale sia, sia pure a gradi linee, questo disegno criminoso perseguito attraverso le reiterate condotte criminose;
ciò affinché il più favorevole trattamento sanzionatorio corrisponda ad un atteggiamento antidoveroso realmente esistente e non si trasformi da deroga eccezionale alla regola del cumulo materiale delle pene in un indiscriminato trattamento premiale di favore, sganciato del tutto dai suoi presupposti applicativi.
49.13. Lo stato di tossicodipendenza non può di per sè costituire argomento esclusivo per ritenere sussistente l'unitario atteggiamento antidoveroso che avvince i diversi episodi criminosi, essendo comunque necessario che di tale atteggiamento sussistano tutti gli ulteriori indici, in questa sede nemmeno ipotizzati dal ricorrente. 49.14. È inammissibile, per mancanza di interesse a coltivarlo, il terzo motivo di ricorso.
49.15. L'associazione per delinquere di cui al capo 60 della rubrica contemplava la presenza di 11 associati.
49.16. In primo grado era stato assolto uno degli imputati ritenuto componente del sodalizio (RE RT).
49.17. L'assoluzione, in appello, di un altro imputato, accusato del medesimo reato (IA AT), ha comportato il venir meno della contestata aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3. 49.18. L'insussistenza dell'aggravante opera a favore anche degli altri sodali e, tuttavia, non comporta alcuna concreta conseguenza sul trattamento sanzionatorio concretamente inflitto in considerazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche concesse con giudizio di prevalenza alla AR LA, al IB AN e alla De AR, e con giudizio di equivalenza rispetto comunque alla recidiva contestata al SC AN, al AL AN ed al TE MO PP ai quali sono stati applicati i minimi edittali.
49.19. Ne consegue che il ricorso del TE MO PP deve essere respinto.
Il ricorso di UO CO.
50. Il ricorso del UO CO è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
50.1. L'imputato risponde dei reati di cui ai già più volte citati capi 40 (partecipazione al "gruppo DD"), 15 (importazione dal Perù dei kg. 19,231 di cocaina) e 27 (importazione dalla Spagna di 10 kg. di cocaina).
50.2. Le sue censure sono per la gran parte inammissibilmente articolate in fatto (mediante il generico e parcellizzato richiamo a fonti di prova) ma prescindono completamente sia dal contenuto della prima sentenza che della sentenza impugnata che, con valutazione conforme, indicano con certosina precisione le fonti di prova (di alcune delle quali la sentenza impugnata illustra, nei limiti del devoluto, il contenuto) dalle quali si evince la sua piena consapevolezza sia della quantità di cocaina importata dal Perù, sia del fatto che l'intera operazione era finanziata per l'importo di 100.000,00 Euro da una persona che non era certo il suo amico TT AR (secondo la tesi sostenuta con l'odierno ricorso), sia del fatto che l'intera operazione era condotta con modalità professionali da più persone organizzate (nulla riferisce l'imputato, per esempio, dei suoi incontri con gli altri componenti del gruppo descritti nella sentenza di primo grado e volti a definire gli aspetti organizzativi della spedizione, ne' degli ulteriori colloqui con il suo amico TT AR, riportati nella prima sentenza per dimostrare il suo, retribuito, coinvolgimento nell'affare con l'attribuzione di compiti precisi e il coinvolgimento in ulteriori operazioni).
50.3. Quanto alla partecipazione al sodalizio, la Corte di appello indica le condotte tenute dall'imputato nell'arco di un anno e le prove, di cui illustra il contenuto, dalle quali anche il Giudice di primo grado ha tratto il convincimento del ruolo svolto, con piena consapevolezza dal UO CO, dapprima introdotto attraverso l'amico TT AR nell'organizzazione dell'importazione del carico di droga dal Perù, quindi successivamente impegnato anche a gestire le trattative con i fornitori e a riferire direttamente al capo. Anche nell'operazione di importazione di cui al capo 27 (reato commesso in concorso con DD MA, il BE AO, il CA LO ed il TE OF, ritenuto dai giudici di merito manifestazione del suo ruolo associativo), egli tiene i contatti con i fornitori, recandosi in Francia ed in Spagna con il CA LO, il TE OF ed il BE AO. 50.4. Come si vede, i giudici di merito non traggono il convincimento dell'adesione dell'imputato al sodalizio criminale dalla mera partecipazione ai due episodi delittuosi compendiati ai capi 15 e 27 della rubrica, ma lo fondano su una visione più ampia del contesto in cui si inseriscono le sue condotte, una visione che prescinde dalla pura e semplice partecipazione ai singoli episodi ma valorizza il significato di consapevole partecipazione ad attività che costituiscono espressione di un programma criminoso comune. 50.5. La Corte di appello da atto che l'imputato non contesta la ricostruzione dei fatti, ma che fonda le proprie argomentazioni difensive su una visione parziale del compendio probatorio. Le percosse effettivamente inferte al UO CO nel maggio 2005 da persone incaricate dall'DD MA non costituiscono, per la Corte territoriale, la prova del clima che, secondo l'imputato, l'aveva costretto ad aderire al sodalizio. La violenza fu subita dal UO CO perché sospettato di aver sottratto il carico di droga proveniente dal Perù che i sodali ignoravano esser stato sequestrato dalla polizia giudiziaria. Tale condotta, dunque, aveva lo scopo di ottenere spiegazioni, non di rafforzare il clima di intimidazione addotto dall'imputato a giustificazione delle proprie condotte oggettivamente adesive al programma criminoso. 50.6. Come già detto, l'imputato prescinde completamente dal contenuto della sentenza impugnata (e, prima ancora, di quello ancora più analitico e preciso della sentenza di primo grado) ma, senza eccepire il travisamento della prova ne' la manifesta illogicità della motivazione, si limita genericamente a proporre una versione alternativa dei medesimi fatti attraverso l'altrettanto generico (quanto parziale) richiamo a fonti di prova.
50.7. Quanto all'eccezione relativa alla sussistenza della circostanza aggravante di cui al capo 27 della rubrica, si rimanda a quanto già illustrato in sede di esame del ricorso del BE AO.
51. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da AR AO, ME RO, CA LO, TE OF, IA NT e UO CO consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, l'impugnata sentenza limitatamente al reato di cui al capo 34 della rubrica contestato a CO CO perché estinto per prescrizione e, per l'effetto, ridetermina la pena inflitta al CO CO nella misura di anni 3 di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa.
Annulla, senza rinvio, l'impugnata sentenza limitatamente al NO AO IG perché il reato a lui ascritto al capo 32 della rubrica è estinto per prescrizione.
Annulla, senza rinvio, l'impugnata sentenza limitatamente al De AR PP in ordine al reato di cui al capo 94 della rubrica perché estinto per prescrizione e, per l'effetto, ridetermina la pena inflitta al De AR PP nella misura di anni 4, mesi 8 e gg. 20 di reclusione.
Annulla l'impugnata sentenza, limitatamente alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, contestata ai capi 3 e 4 della rubrica nei confronti di
TT AR e LL FA, nonché alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della recidiva contestata al TO CC ai capi 11 e 12 della rubrica, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Annulla l'impugnata sentenza, limitatamente al RO ES FA ON per il reato a lui ascritto al capo 1 della rubrica, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Annulla l'impugnata sentenza, limitatamente al reato di partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 40 della rubrica contestato a TT AR per il periodo successivo all'anno 2005, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da AR AO, ME RO, CA LO, TE OF, IA NT e UO CO, che condanna al pagamento delle spese processuali nonché, ciascuno di essi, al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Rigetta i ricorsi proposti da DD MA, BE AO, BO ST, AR LA, IB AN, ER IO, SC AN, DU VO SE MA, RU OB e TE MO PP e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2015