Sentenza 15 febbraio 2013
Massime • 3
Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione per l'elemento materiale, che si caratterizza, nel primo, per l'idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, e per l'elemento soggettivo, che consiste, nel secondo, nel dolo generico e nella ricettazione nel dolo specifico dello scopo di lucro. (La Corte ha ritenuto la sussistenza del delitto di riciclaggio, e non di quello di ricettazione, in una fattispecie in cui agli imputati era stato contestato di avere posto in essere operazioni volte a convertire dinari croati fuori corso in euro, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro).
Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiedono l'esatta individuazione e l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile. (In fattispecie di illecite operazioni di cambio di valuta fuori corso in euro).
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. n. 152 del 991(conv. in legge n. 203 del 1991), la prova dell'appartenenza al sodalizio mafioso non può fondarsi soltanto sulle relazioni di parentela.
Commentari • 7
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La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …
Leggi di più… - 3. Riciclaggio: legittima la confisca dell'intero complesso aziendaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell' art. 648-quater c.p. dell'intero complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi a danno dell'imputato titolare della stessa (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24/04/2019, pronunziando sulle impugnazioni avverso la …
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La massima In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, poiché, in assenza di tali operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presupposto. (Fattispecie in tema di confisca per equivalente disposta per il riciclaggio di somme provenienti dal reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, commesso da altro soggetto - Cassazione penale , sez. II , 07/12/2021 , n. 7503). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre …
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La massima Integra il delitto di riciclaggio, e non quello di ricettazione, la condotta di chi, dopo aver ricevuto un assegno di delittuosa provenienza, apra un conto corrente attribuendosi falsamente il nome del suo beneficiario, lo versi sul conto e successivamente prelevi le somme ivi depositate, sostituendo, in tal modo, il valore degli assegni con denaro contante e realizzando la condotta, tipica del riciclaggio, di sostituzione idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme costituenti il controvalore del titolo (Cassazione penale , sez. II , 16/12/2022 , n. 4853). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2013, n. 28715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28715 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 15/02/2013
Dott. IPPOLITO F. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 324
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 2910/1012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR RM, nato, a PO il 16/06/1953;
AR DO nato a [...] il [...];
AR EP nato a [...] il [...];
AR LA nato a [...] il [...];
AR OL nato a [...] il [...];
AR ST nato a [...] il [...];
RR CO nato a [...] il [...];
RU OC nato a [...] il [...];
AT NI nato a [...] il [...];
AT CO nato a [...] il [...];
ON ZI nato a [...] il [...];
RO EL NI nato a [...] il [...];
ER OC nato a [...] il [...];
contro la sentenza della Corte d'appello di EG LA, emessa il 20/4/ 2011;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale A. Montagna, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in punto pena nei confronti di AR RM e di AR ST, da rifissare, quanto all'aumento ex art. 81 cpv. c.p., in anni due e mesi otto di reclusione;
rigetto nel resto;
rigetto dei ricorsi di tutti gli altri ricorrenti;
- udito il difensore delle parti civili l'avv. Mancuso M. E., anche in sostituzione dell'avv. D. Barresi che deposita conclusioni scritte;
- uditi i difensori avv. Vadalà D. e avv. A. Mazzone per RO F.A.; avv. D. AR per AR DO;
avv. F. Calabrese per F. RR;
avv. G. Dieni, anche in sostituzione dell'avv. L. Gatto per R. RU, A. AT, F. AT, M. GR;
avv. G. Contestabile, anche in sostituzione dell'avv. V. D'Ascola, per P. AR e M. GR;
avv. Managò A. per C. AR, G.
AR, N. AR, S. AR e R. ER che insistono per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Gli imputati in epigrafe elencati furono rinviati a giudizio per rispondere dei reati di associazione di tipo mafioso, di riciclaggio e di altri reati minori e, in particolare:
1.1. RM AR del reato di cui all'art. 416-bis c.p., per avere organizzato, promosso e diretto l'associazione per delinquere di tipo mafioso, insediata nei comuni di PO, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Cosoleto, Villa San GI, EG LA ed altri comuni della Piana di Gioia Tauro, con ramificazioni a Roma e Torino, denominata 'DR AR", intesa "carni i cani", finalizzata al conseguimento di profitti e vantaggi attraverso il controllo del detto territorio e delle relative attivita' economiche e produttive, la quale, facendo leva sulla forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, si dedicava anche alla commissione, in particolare, di delitti - consumati o tentati - contro la persona e contro il patrimonio, quali il riciclaggio di moneta estera, prodigandosi ad assicurare la latitanza del capo-cosca AR RM, che, già condannato in via definitiva per tale reato con sentenza della Corte di Appello di EG LA, anche - nel periodo successivo, impartiva ordini, organizzava riunioni con gli altri associati, presiedendole, finalizzate alla gestione degli affari illeciti in corso ed in particolare delle operazioni per il riciclaggio della valuta estera, decidendone le strategie (fatti commessi LLottobre 2003 sino al luglio 2005);
1.2. SI AR, DO AR, EP AR, LA AR, OL AR, ST AR, AT NI, EL NI RO e OC ER dello stesso delitto per avere fatto parte della predetta associazione.
1.3. ZI GR del delitto di concorso esterno nella stessa associazione mafiosa (artt. 110 e 416-bis c.p.) per avere offerto un contributo concreto, specifico e determinante per il perseguimento delle finalità della 'DR diretta da AR RM, con specifico riferimento alla organizzazione ed alla gestione delle operazioni di riciclaggio di valuta estera, mettendo a disposizione dell'associazione le proprie conoscenze personali e tecniche in campo economico-finanziario al fine di portare a compimento il reato in questione;
1.4. AR RM, AR SI, AR DO, AR EP, AR LA, AR OL, AR ST, AT NI, RO EL NI e ER OC del delitto di cui agli artt. 110 e 648-bis c.p., L. n. 203 del 1991, art. 7 perche', in concorso fra loro e con altri soggetti sottoposti a separata indagine, a vario titolo e con diversificati contributi causali, procedevano all'acquisizione di danaro estero, prevalentemente del tipo dinari croati, non coreani e dollari americani di provenienza illecita, ovvero al trasferimento di tale valuta, compiendo operazioni finanziarie, quali transazioni o versamenti, finalizzate ad ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa, il tutto al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa diretta da RM AR. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolar l'attività di tale sodalizio mafioso (fatti accertati su tutto il territorio nazionale dal gennaio al settembre 2005);
1.5. DO AR, EP AR, LA AR, AR OL, NI AT, CO AT, RO EL NI e OC ER del reato p. e p. degli artt. 81 cpv., 110 e 390 c.p., L. n. 203 del 1991, art. 7 per avere, con più
esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro, contribuito a procurare l'inosservanza della pena al latitante RM AR, colpito da ordine di esecuzione per la carcerazione emesso in data 19/06/2003 dalla Procura generale della Repubblica di EG LA, in quanto riconosciuto colpevole dei reati di cui all'art. 416-bis c.p. e condannato alla pena di otto anni, un mese e un giorni di reclusione;
con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività del predetto sodalizio mafioso (fatti avvenuti in PO e centri limitrofi dal 19 giugno 2003 al 13 luglio 2005);
1.6. EP AR, LA AR, CO RR e OC RU del delitto di cui agli artt. 81 e 110 c.p., L. n.497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, L. n. 110 del 1975, art. 23, commi 1
3 e 4, e L. n. 203 del 1991, art. 7 per avere, in concorso fra loro e con MI OL (nel frattempo scomparso) nell'ambito di un medesimo contesto temporale di azione, detenuto e portato in luogo pubblico una pistola calibro 6.65 con matricola abrasa, con relativo munizionamento e due ordigni esplosivi che AR EP, AR LA cl. 86, AR LA cl. 82 e RU OC, cedevano allo MI ed al RR, esponenti della 'DR denominata "O" di Archi, frazione di EG LA (con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'attivita' della "'DR O" di EG LA (fatto commesso in PO in data 11 maggio 2005).
2. All'esito di giudizio abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del tribunale di EG LA, con sentenza in data 7 aprile 2010, affermò la penale responsabilità degli imputati;
in particolare dichiarò: RM AR colpevole dei reati di cui agli artt. 416-bis, 110 e 648-bis c.p., aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 e, ritenuta la continuazione tra gli stessi nonché con il reato di cui alla sentenza della corte d'appello di EG LA in data 18.11.2002 (irrevocabile il 19.6.2003), lo condannò all'ulteriore pena di anni sei di reclusione;
DO AR colpevole del reato di cui al capo 5
dell'imputazione (artt. 110 e 390 c.p., aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7), e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche,
lo condannò alla pena di anni due di reclusione ed Euro 400 di multa;
EP AR colpevole dei reati di cui al capi 2 (artt. 416- bis c.p.), 4 (artt. 110 e 648 bis c.p.) e 6 (artt. 81 e 110 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14), aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, lo condannò alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 8.000 di multa;
LA AR colpevole dei reati di cui al capo 4 (artt. 110 e 648-bis c.p.), 5 (artt. 110 e 390 c.p.) e 6 (artt. 81 e 110 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14), aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, lo condannò alla pena di anni sei e otto mesi di reclusione ed Euro 6.000 di multa;
OL AR colpevole dei reati a di cui agli artt. 416-bis, 110 e 648-bis c.p. e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, lo condannò alla pena di anni sette e quattro mesi di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa;
ST AR colpevole del reato di cui al capo 2 (art. 416-bis c.p.) e lo condannò alla pena di anni cinque di reclusione;
CO RR e OC RU colpevoli dei reati di cui agli artt. 81 e 110 c.p. e L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, L. n. 110 del 1975, art. 23, commi 1 3 e 4 aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, li condannò ciascuno alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 1.200 di multa;
NI LM, previo assorbimento dei reato di cui al capo 5 dell'imputazione (artt. 110 e 390 cod. pen., aggravato dalla L. n.203 del 1991, art. 7) nel reato di cui al capo 2 (art. 416-bis c.p.),
lo condannò alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione ed Euro 6.000,00;
CO AT colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 390 c.p., aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 lo condannò alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 600 di multa;
ZI GR colpevole del reato di cui agli artt. 110 e 416- bis c.p., lo condannò alla pena di anni tre di reclusione;
EL NI RO colpevole dei reati di cui agli artt. 416- bis, 110 e 648-bis cod. pen., artt. 81, 110 e 390 c.p., aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 e ritenuta la continuazione tra gli stessi, lo condanna alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 6.000 di multa;
OC ER colpevole dei reati di cui agli artt. 416-bis, 110 e 648-bis cod. pen., artt. 81, 110 e 390 c.p., aggravati dalla L. n.203 del 1991, art. 7 e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, lo condanna alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa.
3. La Corte d'appello di EG LA, con la sentenza impugnata, decidendo sull'appello proposto dagli imputati, in parziale riforma della sentenza del primo giudice, rideterminò la pena nei confronti di RM AR, di OL AR (previo assorbimento del reato di cui all'art. 390 c.p. nel delitto associativo), di AR ST (previo riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato in contestazione e quello in relazione al quale è intervenuta la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di Appello di EG LA in data 13 febbraio 2008), di RR CO (previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche), di NI DA (previo assorbimento del reato di cui all'art. 390 c.p. nel delitto associativo), e confermò nel resto la sentenza.
4. Avverso la sentenza della Corte d'appello, ricorrono per cassazione tutti gli imputati in epigrafe elencati, a mezzo dei rispettivi difensori fiduciari.
5. RM AR, EP AR, LA AR, AR ST e OC ER ricorrono, a mezzo di comune difensore, e deducono, a norma dell'art. 606 c.p.p., lett. e;
e con riferimento ai capi 1 e 2 dell'imputazione (art. 416-bis c.p.) violazione degli artt. 192 e 238-bis c.p.p. e art. 416-bis c.p., evidenziando innanzitutto che i giudici del merito non hanno dato conto della sussistenza degli elementi strutturali (forza intimidatrice del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e condizione di omertà), necessari ed essenziali per la configurazione del delitto associativo previsto LLart. 416-bis c.p., desumendo la sussistenza del sodalizio mafioso dalla sentenza (acquisita agli atti) della Corte d'appello di EG LA datata 18.11.2002, divenuta irrevocabile il 19.6.2003.
Assumono, al contrario, i ricorrenti che la ritenuta perdurante operatività del vecchio sodalizio è contraddetta: dal vuoto temporale (di oltre due anni) tra la cessazione della permanenza del delitto già giudicato e la contestazione di cui al presente procedimento;
dalla totale diversa composizione soggettiva del sodalizio, risultando un solo imputato (RM AR) comune alla due vicende giudiziarie;
dal diverso programma criminoso, limitato, nella contestazione di cui al presente procedimento, al riciclaggio di valuta straniera.
5.1. EP AR, LA AR e OC ER
lamentano che la sentenza impugnata abbia tratto la prova dello loro partecipazione all'associazione mafiosa soltanto sulla base del loro coinvolgimento nel delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. (partecipazione all'affare inerente il cambio della moneta croata), peraltro determinato da motivi di lucro personale e non associativo. In subordine, i predetti ricorrenti hanno prospettato - attesa la coincidenza temporale tra l'attività diretta al cambio della moneta croata e quella di cui alla contestata associazione mafiosa, entrambe realizzate LLottobre 2003 sino al luglio 2005, e tenuto conto dell'unico fine perseguito LLassociazione (quello inerente al cambio dei dinari croati) - che il fatto così come ricostruito deve derubricarsi nel delitto di cui all'art. 416 cod. pen.. 5.2. LA e ST AR (quest'ultimo assolto dal delitto di cui all'art. 648-bis c.p.) denunciano, inoltre, erronea valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate.
5.3. RM AR, EP AR, LA AR e ER OC, ex art. 606 c.p.p., lett. e) e con riferimento al delitto di riciclaggio, addebitato sulla base delle conversazioni telefoniche intercettate, riscontrate dalla dichiarazioni di RO EL, deducono sia la violazione dell'art. 192 c.p.p., artt. 49 e 648-bis cod. pen., attesa l'impossibilità di configurazione dell'evento, essendo la valuta croata da tempo fuori corso, sia il travisamento della prova, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l'operazione di cambio della valuta fosse andata a buon fine, mentre dalla lettura unitaria di tutte le conversazioni emergeva il contrario.
Censurano, inoltre: l'interpretazione delle dichiarazioni del RO, contrastanti con quelle del GR;
la congetturalità della ritenuta illecita provenienza dei dinari;
la mancata qualificazione del fatto come fattispecie di cui all'art. 648 c.p., attesa la finalità di profitto che caratterizzava il dolo degli agenti.
Denunciano anche vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. e;
, in ordine alla circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 avendo i giudici ritenuto che l'attività di riciclaggio fosse finalizzata a rimpinguare le casse della "cosca AR", laddove l'unico fine perseguito era quello dell'arricchimento personale di ognuno dei soggetti che avevano partecipato all'attività.
5.4. EP AR deduce ancora, ex art. 606 c.p.p., lett. e, vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. con riferimento alla legge sulle armi, nonché alla ritenuta aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e denuncia travisamento della prova, avendo la sentenza ritenuto che, in data 11 maggio 2005, il ricorrente, insieme con OC RU, consegnò una pistola cal.
6.65 e due ordigni esplosivi a CO RR e MI OL (collegato alla "cosca O"). E ciò soltanto sulla base di una conversazione intercettata, in cui si sollecitava a "recuperare la sei", mentre nulla autorizza a ritenere che si parlasse di armi e, nella specie, di una pistola calibro 6.65 (poi effettivamente rinvenuta dalla Polizia giudiziaria).
Il ricorrente contesta, inoltre, che possa ritenersi individualizzante il riscontro costituito dallo scontrino fiscale (emesso da un rivenditore di generi alimentari di PO, riportante la data 11 maggio 2005) rinvenuto all'interno dell'involucro, ove era custodito il materiale balistico. Si duole, infine, della riconosciuta aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 per avere la Corte territoriale ritenuto che detta cessione sarebbe stata effettuata per agevolare la consorteria mafiosa denominata "cosca O" di cui lo MI sarebbe stato esponente. E ciò sulla base di ricostruzione congetturale, giacché il fatto che MI fosse nipote di NO GI e UA NO (ristretto nel medesimo carcere ove era ristretto un fratello del ricorrente) non prova la mafiosità di MI, così come la cessione dell'arma poteva essere stata determinata da rapporti di mera amicizia.
5.5. Tutti i predetti imputati lamentano, poi, vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, a norma dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione agli artt. 62, 62-bis, 81 e 133 c.p.; AR RM e ST AR, in particolare, si dolgono dell'eccessivo immotivato aumento di pena disposto per la continuazione.
5.6. Il difensore di RM AR, EP AR, AR LA, ST AR e ER OC ha depositato, in data 22.1.2013, motivi nuovi, volti a denunciare l'insussistenza della fattispecie delittuosa di cui all'art. 648-bis c.p., sulla base di una recente sentenza di legittimità, secondo cui il reato previsto LLart. 648-ter cod. pen. non è configurabile quando la contestazione del reimpiego riguarda denaro, beni o utilità la cui provenienza illecita trova la sua fonte nell'attività costitutiva dell'associazione per delinquere di stampo mafioso ed è rivolta ad un associato cui quell'attività sia concretamente attribuibile (Cass, Sez. 6, n. 25633 del 24/05/2012, Schiavone, Rv. 253010). Con riferimento al trattamento sanzionatorio, per RM e ST AR, viene poi ribadito il vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 192 c.p.p. e artt.81 e 442 c.p.p., per omessa riduzione ex art. 442 c.p.p, dell'aumento di pena per la continuazione.
6. OL AR deduce:
a) vizio di motivazione in relazione al giudizio della sua identificazione quale loquente in tutte le conversazioni oggetto di captazione in cui è direttamente o indirettamente interessato;
evidenzia il ricorrente che nella sentenza impugnata difetta un processo (operativo, logico e motivazionale) che consenta di affermare con certezza che vi sia identità tra l'imputato ed il soggetto di cui si parla o che risulta essere colloquiante;
b) inosservanza di legge penale e vizio di motivazione (606 c.p.p., lett. b ed e) in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.: si censura la sentenza come viziata nella parte in cui qualifica la condotta posta in essere da OL AR come partecipazione all'associazione denominata "cosca AR" sebbene essa abbia costituito, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, esclusivamente una prestazione favoreggiatrice della latitanza di RM AR, avendo l'imputato svolto un'attività materiale del tutto circoscritta alla sfera personale del latitante;
c) inosservanza di legge penale e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b ed e) in relazione al delitto di riciclaggio,
specificamente in relazione al giudizio di illecita provenienza della valuta straniera: la sentenza è viziata nella parte in cui ha omesso di svolgere accertamenti e di motivare su tale punto, essenziale ai fini della ricostruzione della fattispecie, concernente la provenienza del delitto non colposo della valuta oggetto dell'operazione di conversione, non essendoci necessaria coincidenza tra provenienza illecita di un determinato bene e provenienza da delitto non colposo;
d) vizio di motivazione in relazione al giudizio di concorso di AR OL nel delitto di riciclaggio: la condanna è fondata su conversazioni con contenuto privo di univocità, mancata indicazione delle chiavi di letture dei termini utilizzati (bambino, olio ...) e degli elementi da cui trarre la consapevolezza di OL AR del reale significato dei termini impiegati nel complesso delle conversazioni intercettate;
e) inosservanza di legge penale e vizio di motivazione in relazione al giudizio di concorso di OL AR in relazione al ritenuto perfezionamento (anziché al tentativo) dell'operazione di riciclaggio;
f) vizio di motivazione sul giudizio di ricorrenza dei presupposti applicativi della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 per avere ritenuto l'attività agevolatrice del sodalizio anziché dell'interesse personale del capo della cosca, RM AR: la sentenza afferma apoditticamente che il fine perseguito LLAR fosse quello di reperire denaro per disporre delle risorse necessarie per assicurarsi la permanenza dello stato di latitanza.
7. ZI GR, tramite i suoi difensori - premessi i principi generali affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concorso esterno in reato associativo - deduce:
a) vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato e, specificamente, sul giudizio di consapevolezza dell'esistenza della cosca AR e della valenza mafiosa degli interlocutori, con omessa valutazione della prova (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e): la circostanza evidenziata in sentenza che il
GR, nel gestire l'operazione di cambio di valuta estera, instaurò relazioni con diversi personaggi (RM AR, RO EL, OC ER, NI AT, AR LA, EP AR) dimostra soltanto la sussistenza di una relazione di tipo comunicativo con una serie di persone interessate al buon esito di un'operazione finanziaria che egli era stato chiamato a gestire;
b) vizio di motivazione in relazione al giudizio di consapevolezza e volontà di fornire un apporto diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio: la Corte non fornisce elementi da cui far emergere tale consapevolezza ne' si sofferma sulle dichiarazioni rese dal RO, secondo cui "la parcella del GR si aggirava intorno al 10-15%", ciò che evidenza che il GR agiva per un fine proprio. A tutto concedere, secondo il ricorrente, la condotta realizzata integra concorso in riciclaggio nell'interesse non della cosca, ma nell'interesse personale di RM AR;
c) vizio di motivazione in relazione al giudizio di illecita provenienza della valuta: la sentenza ha omesso di svolgere accertamenti e di motivare sul punto concernente la provenienza del delitto non colposo della valuta oggetto dell'operazione di conversione, non essendoci necessaria coincidenza tra provenienza illecita di un determinato bene e provenienza da delitto non colposo;
d) vizio di motivazione in relazione al giudizio di consapevolezza della illecita provenienza della valuta: non emerge dalla sentenza il ragionamento logico che porta la Corte territoriale a ritenere che l'imputato fosse a conoscenza dell'asserita falsità del testamento con il quale GI OS avrebbe acquisito la disponibilità dei dinari;
e) vizio di motivazione in relazione all'effettiva e concreta incidenza della condotta posta in essere dal ricorrente sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'organizzazione criminale.
7.1. Con ricorso depositato da altro difensore, nell'interesse del GR, si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione agli artt. 110, 416-bis e 192 c.p.p. e si censura la sentenza di illogicità manifesta sull'accertamento degli elementi costitutivi del concorso esterno in associazione mafiosa e sulla correlata valutazione indiziaria, con riferimento ai principi affermati nelle pronunce delle Sezioni Unite penali n. 22327 del 2003 e n. 33748 del 2005. Si lamenta mancata risposta alle deduzioni formulate con l'atto d'appello e si censura in particolare il travisamento del fatto con riferimento alle intercettazioni ambientali là dove si afferma la consapevolezza del GR di operare in favore della "cosca AR" e di intrattenere rapporti con il latitante RM, tanto da chiamarlo "il consulente".
Si deduce ancora violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 62-bis c.p. per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
8. EL NI RO, con i primi due motivi, deduce, ex art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione, lamentando mancanza di correlazione tra sentenza impugnata e oggetto del giudizio d'appello, omesso esame dei motivi d'appello e motivazione apodittica del rigetto degli stessi. Ciò sia con riferimento al reato associativo (evidenziando che il solo concorso nel reato di riciclaggio non è idoneo ad integrare una condotta di partecipazione nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.), sia con riferimento al delitto di riciclaggio, per il quale s'invoca l'art. 49 c.p., comma 2, con riferimento alla necessità, risultante dalla descrizione della fattispecie prevista LLart. 648- bis c.p., che la condotta dell'agente ostacoli l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.
Nel caso in esame, invece, il cambio è avvenuto attraverso canali ufficiali, ciò che - già di per sè - esclude che possa parlarsi di modalità idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza, giacché nessuna operazione è punibile se non ostacola il paper trail: se ne deduce che il delitto di riciclaggio non è configurabile.
Con il terzo motivo si censura la motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 sottolineando che la Corte d'appello non ha risposto alle deduzioni dell'appellante, che avevano valorizzato anche gli apprezzamenti formulati dal pubblico ministero sul contenuto delle dichiarazioni rese LLimputato RO.
9. DO AR deduce violazione ed erronea applicazione art.606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 390 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7 essendo la condanna fondata su illazioni e congetture, per mancanza di precisione, concordanza e gravità degli indizi.
Dalla informativa di polizia giudiziaria si desume che il 14 marzo 2005, alle prime luci dell'alba, l'uomo che uscì dalla masseria del ricorrente non venne ne' identificato ne' riconosciuto dagli agenti di polizia giudiziaria, che si limitarono ad ipotizzare che potesse essere AR RM. La ritenuta utilizzazione della masseria appare apodittica e indimostrata.
Quanto all'episodio della "frittolata", asseritamente svoltasi il 7 marzo 2005 presso la masseria del ricorrente, non esiste alcun riscontro oggettivo ne' che sia avvenuta ne' che vi abbia partecipato il latitante RM.
Si censura inoltre la sussistenza della contestata aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7: il fatto di favorire la latitanza di un personaggio ritenuto di vertice di un sodalizio mafioso non determina la sussistenza dell'aggravante. Nel caso in esame il ricorrente è stretto congiunto di AR RM, cosicché l'eventuale ospitalità va ricondotta a ragioni di parentela. 10. CO RR deduce:
a) la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione all'art. 192 c.p.p. ed alla L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14 e L. n. 110 del 1975, art. 23 denunciando che è frutto di deduzione congetturale l'assunto che l'imputato abbia trasportato l'arma e l'esplosivo contestati. Le conversazioni citate a fondamento della colpevolezza sono datate 29 maggio e 21 giugno 2005, mentre i fatti oggetti di contestazione si verificarono in data 11 maggio 2005; non è provato l'assunto che il materiale scaricato LLimputato alle 20.30 dell'11 maggio 2005 fosse corrispondente a quello rinvenuto alle ore 00,40 del 12 maggio dalla polizia giudiziaria;
lo scontrino può al massimo provare la provenienza da PO, non certo la partecipazione dell'imputato;
b) la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e;
in relazione all'art. 192 c.p.p. e alla L. n. 203 del 1991, art. 7: è stata contestala l'agevolazione della "cosca O" in forza della partecipazione di MI, nipote dei NO (successivamente scomparso), ma non vi è prova di appartenenza alla cosca. Viene pertanto denunciata una distorta valorizzazione della parentela. In mancanza di prova sull'elemento psicologico e della finalizzazione del materiale sequestrato, congetturale appare la conclusione che le armi servissero alla "cosca O" e non a fini personali. 11. NI AT, CO AT e RU OC ricorrono con unico atto, a mezzo del comune difensore. Il primo, previo assorbimento del reato di cui all'art. 390 c.p. in favore di RM AR nel delitto associativo, è stato condannato per associazione mafiosa e riciclaggio. AT CO, padre di NI, è stato condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 390 c.p. e L. n. 203 del 1991, art.
7. A OC RU, così come a CO RR, sono stati addebitati i reati in materia di armi sopra specificati. 11.1. Con il primo motivo di ricorso, reiterando questioni prospettate con l'atto d'appello, si deduce l'inutilizzabilità del materiale indiziario ottenuto con lo strumento delle intercettazioni disposte in violazione dell'art. 266 e ss. c.p.p., per mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi e di quelli di proroga. Con il secondo motivo, nell'interesse di NI AT, ex art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e;
in relazione all'art. 416-bis c.p., si lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, osservando che la sentenza non ha provato che egli abbia "preso parte", con ruolo attivo e propositivo, alla cosca AR, secondo i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Sì censura, in particolare, l'erronea convinzione dei giudici che RM AR avrebbe trovato rifugio, per un apprezzabile lasso di tempo, presso l'abitazione dello stesso o del padre CO, conclusione fondata non su prove, bensì su elementi meramente indizianti costituite da captazioni telefoniche tra AT NI e sua MA (in data 1 aprile 2005) e tra lo stesso AT e EP AR (in data 3 aprile 2005), peraltro erroneamente interpretate.
Analoghe deduzioni vengono svolte con riferimento al delitto di riciclaggio, per il quale, secondo il ricorrente, sono stati fatti assurgere a fonti di prova alcuni elementi semplicemente indizianti:
tabulati telefonici atti a confermare la partecipazione al viaggio in Ungheria, in compagnia di ER OC e di GR ZI e frammentari contatti con AR EP.
11.2. Con riferimento al reato di cui agli artt. 110 e 390 c.p., NI e CO DA reiterano l'eccezione di ne bis in idem, sollevata in precedenza, in quanto i ricorrenti, nell'anno 2007, sono stati già giudicati e assolti dal GUP di Palmi dalla contestazione di cui agli artt. 110 e 390 c.p. per avere aiutato AR RM "a sottrarsi all'esecuzione della pena ... aiuto consistito nell'attività di assistenza morale e materiale al predetto in epoca anteriore e successiva alla festa di fidanzamento tra AR SA e AT OC cui lo stesso ha preso parte - commesso in marzo-aprile 2004".
Nel merito, si deduce motivazione apparente con riferimento a condanna fondata sulla valorizzazione di un'unica conversazione telefonica in cui GR TR, moglie di CO e MA di NI AT, parlava di ubriachezza con riferimento a persona che non poteva essere il marito, bensì RM AR:
motivazione inidonea ad dare conto della osservanza della regola prevista LLart. 533 c.p.p., comma 1. 11.3. Nell'interesse di OC RU e con riferimento al delitto in materia di armi di cui al capo 6 della rubrica, contestato in concorso con EP AR e CO RR (episodio dell'11 maggio 2005 in PO) vengono espresse obiezioni di natura logica (avere la cosca affidato un delicato incarico ad un giovane estraneo al contesto associativo) - perplessità per l'interpretazione data al alcune conversazioni intercettate tra EP AR e lo stesso RU.
11.4. Infine, per NI AT (peraltro senza neppure indicare il nome dell'imputato per il quale la doglianza viene prospettata) si deducono censure relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Collegio ritiene infondati i ricorsi degli imputati avverso la dichiarazione di colpevolezza per il delitto di riciclaggio (artt. 110 e 648-bis cod. pen.), per i reati in materia di armi (art. 110 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, L. n. 110 del 1975, art.23) e per la procurata inosservanza di pena (artt. 110 e 390 cod. pen.).
Fondati invece sono i ricorsi relativi alla ritenuta sussistenza del delitto associativo (art. 416-bis cod. pen.) e all'aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 conv. in L. 12 luglio 1991, n.203, ravvisata per i delitti diversi LLassociazione di tipo mafioso.
2. I giudici di merito avevano ritenuto che l'esistenza della cosca fosse già stata provata da precedente sentenza della Corte di appello di EG LA, datata 18 novembre 2002, irrevocabile. La contestazione temporale nel vecchio procedimento era "fino a tutto maggio 1998"; la sentenza di primo grado (con cessazione della permanenza) intervenne il 5.9.2001.
Nell'attuale procedimento la contestazione comprende il periodo reato "ottobre 2003 - luglio 2005".
Vi è dunque un intervallo di due anni, che - secondo i ricorrenti - rappresenta una cesura tra vecchio e nuovo. RM AR ed altri appellanti avevano dedotto come motivo d'appello anche la discontinuità temporale tra l'attività della cosca "giudicata" e la nuova contestazione. La sentenza della Corte d'appello risponde al rilievo degli appellanti sul vuoto temporale, osservando che lo stato di detenzione e le condanne inflitte possono spiegare la quiescenza dell'operatività del sodalizio, ma allorquando il capo è stato rimesso in libertà e si è reso successivamente latitante e si accerti che la struttura organizzata e sotto la direzione del medesimo capo, abbia ripreso l'attività criminosa, non può negarsi l'evidenza: l'associazione dimostra la perdurante esistenza ed operatività".
Osserva il Collegio che tale ragionamento - che implica anche l'identità di programma associativo, pur se concentrato negli ultimi tempi sul solo riciclaggio di denaro - ha un senso soltanto se si assume trattarsi della stessa organizzazione criminale. Tuttavia, l'identica denominazione (nella specie, 'DR AR", intesa "carni i cani"), di per se', non individua la stessa identità, quando vi è differenza di composizione soggettiva.
È vero che il fenomeno associativo ha per specifico connotato la persistenza dell'associazione nonostante le modificazioni soggettive e l'avvicendarsi dei suoi componenti. Ma nel caso in esame, tra l'associazione di cui al presente procedimento e quella per cui è intervenuto giudicato, l'unico soggetto comune sembra essere AR RM, mentre tutto il resto della compagine risulta diverso. Poiché l'associazione criminosa cessa quando viene a mancare il numero minimo di tre persone associate, per affermare l'identità associativa sarebbe stato necessario verificare la persistente continuativa partecipazione, accanto al capo RM AR, di almeno due altre persone del precedente sodalizio criminoso. In mancanza di tale verifica, non di persistenza operativa del vecchio sodalizio deve parlarsi, bensì di nuova compagine criminosa, in ipotesi capeggiata dallo stesso RM AR. Ma in tal caso, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'associazione mafiosa, non è più sufficiente il riferimento alla precedente sentenza passata in giudicato, occorrendo dimostrare l'esistenza di un pactum tra i nuovi sodali diretti LLAR (che potrebbe anche consistere nella riaffermazione del vecchio programma) nonché la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 416- bis c.p., che specificano l'associazione di tipo mafioso criminosa rispetto alla comune associazione per deiinquere prevista LLart. 416 c.p.: esistenza della forza intimidatrice, stato di assoggettamento del territorio, esistenza di un programma criminoso tipico dell'associazione di tipo mafioso, con le inevitabili conseguenze in tema di elemento soggettivo di chi ne faceva parte (capo e partecipanti).
In accoglimento dell'impugnazione degli imputati (AR RM, EP AR, LA AR, OL AR, AR ST, NI DA, ZI GR, RO EL NI e OC ER) sul delitto associativo, assorbito ogni altro motivo di ricorso, compresi quelli che deducono mancata risposta alle doglianze formulate con l'atto d'appello, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di EG LA.
Il predetto annullamento comporta l'annullamento con rinvio della sentenza relativamente all'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 ritenuta, con riferimento ai delitti di riciclaggio e di procurata inosservanza della pena, per essere stati commessi i fatti contestati al fine di agevolare l'attività della 'DR AR.
3. Per quanto riguarda il delitto di riciclaggio di valuta straniera, e' opportuno cominciare l'esame dal motivo comune a più ricorrenti, concernente la lamentata mancanza di accertamenti sulla provenienza della valuta oggetto di negoziazione e di conversione a delitto non colposo.
In proposito, questa Corte ha più volte affermato, con giurisprudenza dal Collegio condivisa, che ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l'esatta individuazione e l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile (Sez. 6, n. 495 del 15/10/2008, dep 2009, Arghi Carrubba, Rv. 242374; Sez. 5, n. 36940 del 21/05/2008, Rv. 241581, Magnerà; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Berruti, rv. 249444).
In proposito, dalla sentenza impugnata emerge che i milioni di dinari da riciclare non provenivano affatto dal lascito testamentario di IC PP in favore di GI OS (come inizialmente si è tentato di far credere, con la falsificazione del testamento del PP) ne' da altra fonte lecita.
Motivatamente nella sentenza in esame si afferma che "la provenienza illecita del denaro e la piena consapevolezza che di tale illiceità avevano gli indagati, risultava inequivoca dalle conversazioni intercettate".
Su tale accertamento, come su tutte le valutazioni di fatto, nessun sindacato di legittimità è ammissibile fuori dal controllo di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e. I giudici d'appello, anche sulla base del contenuto delle conversazioni intercettate, con ragionamento di piena plausibilità logica, evidenziano fondatamente che nessuna persona sensata si sarebbe tanto prodigata nel coinvolgere faccendieri, pregiudicati, ambigui professionisti, esponenti e dirigenti del sistema bancario protesi a incrementare con ogni mezzo la quantità di denaro in favore della banca (sino al 72% della valuta negoziata), se quell'imponente massa di danaro non fosse stata di provenienza illecita e dolosa;
tanto meno avrebbe perso tempo, sopportando costi, con funzionari infedeli dell'istituto centrale ungherese che pretendevano "mazzette" per le illecite operazioni di cambio di valuta fuori corso da anni, ovvero si sarebbe preoccupata di procurarsi documenti giustificativi "taroccati" ed avrebbe consapevolmente corso tanti rilevanti rischi (come è testimoniato dalle conversazioni intercettate, particolarmente quelle di RO e GR).
È stato accertato che "in luogo di rivolgersi alle autorità monetarie nazionali o a un istituto bancario in via ufficiale", tutti coloro che si erano coinvolti nel lucroso affare dei dinari fuori corso "si erano affannati, seguendo tortuose piste, via via prescelte, per tentare il cambio della valuta senza seguire la strada più ovvia e sicura, cioè quella istituzionale, non mancando di manifestare timori per eventuali denunzie all'autorità giudiziarie, per il rischio di essere arrestati, puntualmente delusi dal fallimento di ogni singolo tentativo di concludere fruttuosamente l'operazione di cambio dei dinari".
Ciò rende manifestamente infondata anche la specifica censura del ricorrente RO, secondo cui l'attivazione di canali ufficiali rende di per sè non configurabile il delitto previsto LLart. 648- bis cod. pen.: "l'ufficialità dei canali" è, infatti, una mera facciata quando si viola la correttezza di attivazione istituzionale, che ovviamente è del tutto compromessa quando si ricorre - come risulta espressamente dalla conversazioni intercettate - a elargizioni di "mazzette" ai funzionari per definire procedure di cambio di valuta.
3.1. Manifestamente infondata è il motivo sulla qualificazione giuridica dei fatti sintetizzati nel capo 4 della rubrica, volto a sostenere la sussistenza del delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.), anziché quello di riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.), sul presupposto che gli imputati avessero il dolo specifico dello scopo di lucro.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi deposita in banca danaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, in tal modo lo stesso viene automaticamente sostituito con danaro "pulito" (Cass. Sez. 6, n. 43534 del 24/04/2012, Nubiana, Rv. 253795), senza necessità che le operazioni compiute siano volte ad impedire in modo definitivo l'accertamento della provenienza del denaro, essendo sufficiente a integrare il reato anche operazioni volte a rendere difficile tale accertamento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1422 del 14/12/2012, dep. 2013, Atzori, rv. 254050; Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, dep. 2013, Anemome, rv. 254314). È stato reiteratamente precisato che il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione innanzitutto per quanto concerne l'elemento materiale, che si caratterizza nel riciclaggio per l'idoneità detta condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, e poi per l'elemento soggettivo, che consiste nel primo nel dolo generico, mentre nella ricettazione fa riferimento al dolo specifico dello scopo di lucro (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 35828 del 09/05/2012, Acciaio, Rv. 253890). Prima ancor di analizzare l'elemento soggettivo, correttamente i giudici del merito hanno proceduto all'inquadramento delle condotte degli imputati nella fattispecie di cui all'art. 648-bis cod. pen., volte come erano a convertire dinari croati fuori corso in Euro, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il problema dell'elemento soggettivo non può che porsi dopo la individuazione della condotta, correttamente ritenuta idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro. Senza dire che nelle condotte complessivamente ricostruite dai giudici del merito, emergono sia la generica finalità di profitto (che non manca in alcuno dei delitti contro il patrimonio mediante frode) sia lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita del denaro (Cass. Sez. 2, n. 37718 del 12/07/2012,dep. 2012, Castaldo, rv. 253448).
3.2. Inammissibili si presentano anche le censure tese alla configurazione del tentativo anziché del delitto consumato di cui all'art. 648-bis cod. pen., che ripropongono motivi già prospettati con gli atti d'appello, concernenti le difficoltà insorte per la realizzazione dell'intento degli imputati, difficoltà e contrattempi risultanti dalle conversazioni intercettate.
Con analitica e approfondita motivazione, la Corte reggina ha evidenziato che tali difficoltà riguardano l'operazione successiva a quelle positivamente conclusesi il 18 e 24 febbraio 2005, talché risulta consumato il delitto di riciclaggio continuato. Trattasi di valutazione in fatto, che, in quanto prerogativa esclusiva del giudice di merito, non può essere posta in discussione in sede di legittimità, per accreditare, in linea con quanto si prospetta nei ricorsi, una diversa e alternativa interpretazione dei materiale acquisto, operazione questa non idonea ad attivare il sollecitato sindacato di legittimità.
3.3. Ugualmente inammissibili sono tutti i motivi relativi alla partecipazione del singoli concorrenti al delitto di riciclaggio, giacché le diverse censure sì risolvono in apprezzamenti di fatto diversi da quelli motivatamente operate dai giudici d'appello e tendenti a svalorizzare come meri includenti indizi gli elementi probatori (con particolare riferimento al contenuto delle numerose conversazioni intercettate) adeguatamente valutati dal giudici del merito, senza alcuna possibilità per questa Corte di sovrapporre proprie diverse valutazioni.
In particolare, per quanto concerne le altre censure del RO, analitica, dettagliata ed esauriente è la motivazione della sentenza impugnata sulla sua penale responsabilità, avendo la Corte d'appello dato conto dei numerosi elementi probatori che sorreggono la conclusione assunta, secondo cui tutte le operazioni finalizzate al riciclaggio, dal trasporto del denaro all'estero alla contrattazione con la banca, erano state svolte con la collaborazione e direzione del predetto ed erano state tali da ostacolare l'identificazione della valuta estera di provenienza illecita. Del tutto motivata e condivisibile è, infine, il diniego della richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 per assoluta mancanza dei presupposti di fatto e di diritto di tale circostanza.
3.4. In conclusione, per quanto concerne l'affermazione di colpevolezza per il delitto di concorso in riciclaggio, non meritano accoglimento i ricorsi di RM AR, EP AR, LA AR, OL AR, NI DA, RO EL NI e OC ER.
La sentenza va, invece, annullata con rinvio limitatamente alla circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 conv. in L. n. 203 del1991.
4. Inammissibile è il motivo di ricorso presentato nell'interesse di DO AR, condannato per il delitto di procurata inosservanza di pena, il quale, secondo le sentenze mise a disposizione del latitante RM AR la sua masseria in contrada Caracciolo del Comune di Melicuccà, quale base logistica per eludere le ricerche delle forze dell'ordine e per intrattenersi e discutere con i sodali in merito al compimento di attività illecite.
La circostanza risulta basata su diretta osservazione di agenti di polizia giudiziaria, sul contenuto di conversazioni intercettate, sul rilevamento delle celle della rete telefonica mobile impegnate dai conversanti, ricadenti nella zona tra Palmi e Monte S. Elia, dove è ubicata la masseria di DO AR. Ne consegue che le censure del ricorrente attengono a valutazioni di fatto adeguatamente motivate dai giudici d'appello.
Il ricorso va, tuttavia, accolto e la sentenza annullata con rinvio limitatamente alla ritenuta circostanza aggravante di cui alla L. n.203 del 1991, art. 7 per i motivi già innanzi riferiti.
5. Contro la condanna per i reati in materia di armi (art. 110 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, L. n. 110 del 1975, art. 23, commi 1, 2 e 3), con l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in relazione ad un episodio accaduto in data 11 maggio 2005
in PO, in cui furono coinvolti CO RR e MI OL (nipote dei NO) con esponenti della famiglia AR (tra cui EP), ricorrono con separati atti AR EP, CO RR e OC RU.
La sentenza - che procede ad una minuziosa ricostruzione di tale incontro sulla base del contenuto di conversazioni intercettate concomitanti e successive ai fatti, dell'esame dell'intreccio di telefonate e di agganci di cellule della telefonia mobile e delle dirette osservazioni di polizia giudiziaria - addebita al RR di avere trasportato con una Fiat 600 dal garage dell'abitazione di ST AR, da via Conturella di PO (dopo avere incontrato lo MI che saliva a bordo) e di avere poi scaricato la pistola con matricola abrasa e due ordigni esplosivi in prossimità del sottopasso pedonale della via Montevergione di Petti, ove i due venivano osservati da agenti della polizia giudiziaria, che dopo poche ore effettuarono un sopralluogo, rinvenendo i due ordigni esplosivi e la pistola Walter 6.65, in una busta che conteneva anche uno scontrino fiscale di un supermercato di PO.
Secondo la dettagliata e logica ricostruzione dei giudici del merito, pistola e ordigni furono consegnati a PO da AR EP, il giorno 11.5.2005, quando la Fiat era stata parcheggiata all'interno del garage di via Conturella. La preparazione dell'incontro, coordinata da AR EP, aveva visto l'attiva partecipazione di OC RU che, su incarico dell'AR, aveva provveduto a prelevare la pistola 6.65 dal luogo in cui era nascosta.
Il primo motivo dedotto dal RR e quello dell'AR, secondo cui l'affermazione di penale responsabilità, è frutto di deduzione congetturale, è inammissibile, in quanto la doglianza si risolve in censura di fatto non consentita in sede di legittimità. Fondato è invece il motivo con cui si censura la ritenuta aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 per la l'agevolazione della "cosca O" in forza della partecipazione di MI OL, nipote dei NO, senza una convincente dimostrazione della sua appartenenza al sodalizio criminoso, che non può fondarsi soltanto sulle relazioni di parentela, e della sicura finalizzazione del materiale sequestrato agli interessi del sodalizio mafioso.
6. Sulla posizione di OC RU, ricorrente contro la condanna per il suddetto reato, si dirà subito dopo avere trattato dei motivi di rito sollevati, con comune ricorso, presentato nell'interesse di NI AT, CO AT e OC RU.
In proposito il Collegio rileva innanzitutto l'inammissibilità della denuncia di inutilizzabilità del materiale indiziario ottenuto con lo strumento delle intercettazioni disposte in violazione dell'art.266 e ss. c.p.p. La reiterata insistenza da parte dei predetti ricorrenti di questioni (non casualmente rimaste estranee ai ricorsi degli altri coimputati) già motivatamente rigettate dal giudice d'appello, senza prospettazione di rilievi critici diversi da quelli condivisibilmente esaminati e respinti dal giudici del merito, rende generico il motivo di ricorso.
La sentenza va, comunque, annullata nei confronti di AT NI per le ragioni già espresse con riferimento al delitto associativo.
6.1. Vanno invece dichiarati inammissibili i motivi presentati nell'interesse di NI AT sull'asserita "erronea convinzione" dei giudici in ordine al ritenuto concorso nel delitto di riciclaggio. Trattasi di non consentite censure che riguardano la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento degli elementi probatori (tabulati telefonici e contatti con EP AR), che hanno motivatamente condotto i giudici alla conclusione della sua partecipazione al viaggio in Ungheria, in compagnia di OC ER e di ZI GR.
6.2. Inammissibile per genericità è la riproposizione da parte dei due AT, senza prospettazioni di nuovi specifici rilievi critici, dell'eccezione di bis in idem, già motivatamente rigettata dalla Corte territoriale, con riferimento a precedente sentenza assolutoria del giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Palmi in relazione ad analoga, ma non identica, contestazione di cui agli artt. 110-390 c.p. per avere aiutato RM AR, con riferimento soltanto al periodo marzo-aprile 2004, a sottrarsi all'esecuzione della pena.
6.3. Manifestamente infondata è la denuncia di motivazione apparente della sentenza impugnata con riferimento a condanna fondata sulla valorizzazione della conversazione telefonica in cui TR GR, moglie di CO e MA di NI AT, parlava di ubriachezza con riferimento a persona che, secondo la motivata valutazione dei giudici del merito, non poteva essere il marito, bensì RM AR.
6.4. Parimenti inammissibile è il ricorso di CO AT per quanto riguarda l'affermazione di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 390 cod. pen., fattispecie compiutamente integrata indipendentemente dal fatto che la procurata inosservanza di pena riguardasse RM AR come singolo individuo o come capo della cosca mafiosa.
I motivi dedotti dal ricorrente si risolvono in censure non consentite alla ricostruzione dei fatti e all'apprezzamento degli elementi probatori analizzati dai giudici del merito. La sentenza deve, però, essere annullata anche nei suoi confronti limitatamente alla ritenuta aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, per l'effetto dell'annullamento della sentenza per quanto concerne il delitto associativo.
6.5. Inammissibile per genericità è il ricorso presentato nell'interesse di OC RU, condannato per il delitto in materia di armi, la cui responsabilità penale, come quella dei computati EP AR e CO RR, è stata fondata dai giudici sulla minuziosa ricostruzione della vicenda addebitata, operata in base al contenuto delle conversazioni captate e dei risultati della diretta osservazione della polizia giudiziaria. Prive di qualsiasi indicazione normativa e assolutamente generiche, in contrasto con la specificità richiesta a pena d'inammissibilità dalla lett. c dell'art. 581 c.p.p., comma 1 e art. 591 c.p.p., comma 1, si presentano le dichiarate "perplessità" per l'interpretazione data dai giudici al alcune conversazioni intercettate e le obiezioni di natura logica per avere la cosca affidato un delicato incarico ad un giovane estraneo al contesto associativo.
La sentenza, tuttavia, deve essere annullata anche nei confronti del RU limitatamente alla ritenuta aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, per le identiche ragioni già sopra espresse con riferimento alla posizione del RR.
7. In conclusione la sentenza esaminata va annullata limitatamente al delitto di cui all'art. 416-bis c.p., nonché alle aggravanti di cui al D.I. n. 152 del 1991, art. 7, ritenute con riferimento ai capi 4, 5 e 6 della rubrica, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di EG LA per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnate nei confronti di:
AR RM, AR EP, AR LA, AR OL, AR ST, AT NI, GR ZI, RO EL NI e ER OC relativamente al delitto di cui all'art. 416-bis c.p.;
AR RM, AR EP, AR LA, AR OL, AT NI, RO EL NI e ER OC relativamente all'aggravante di cui D.I. n. 152 del 1991, art. 7 per il reato di cui al capo 4 della rubrica;
AR DO e AT CO relativamente all'aggravante di cui al D.I. n. 152 del 1991, art. 7 contestata per il reato di cui al capi 5 della rubrica;
AR EP, RR CO e RU OC relativamente all'aggravante di cui al D.I. n. 152 del 1991, art. 7 per il reato di cui al capo 6 della rubrica;
e rinvia per nuovo giudizio sui predetti capi e punti ad altra sezione della Corte di appello di EG LA.
Rigetta nel resto i ricorsi di AR RM, AR DO, AR EP, AR LA, AR OL, RR CO, RU OC, AT NI, AT CO, RO EL NI e ER OC.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2013