Sentenza 25 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2002, n. 12837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12837 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2002 |
Testo completo
128 37/03 REPUBBLICA ITALIANA Richiesta copia studio IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
31 dal Sig. G3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per diritti € 6.20 UFFICIO COPIE UDIENZA PUBBLICA UFFICIO COPIE 24/04/03 DEL 25/11/2002 Richiesta copia studio Richiesta copia studio dal sig. IN IL CANCELLIERE dal Sig. SANTAMBROG per diritti € 6.20 SENTENZA per diritti € 6.20 N. 01125 /2002 # 4 APR. 2003
# 25.03.03 Composta dagli Ill.mi Sigg.: IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE
Dott. MORELLI RA PRESIDENTE
1. Dott. MORGIGNI ANTONIO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
N. 004133/2002 2. Dott. FANTACCHIOTTI MARIO "I
3. Dott. CONZATTI ALESSANDRO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4. Dott. FENU LUIGI It
UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente
Richiesta copia studio SENTENZA / ORDINANZA VIGNAdal Sig. sul ricorso proposto da : per dirit € 6,20
20 MAR 2003- N. IL 24/10/1966
1) RI US IL CANCELLIBRE N. IL 10/01/1940
2) IO DINO
N. IL 01/02/1961 3) OL LA
N. IL 04/07/1956
4) CC CA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE N. IL 17/10/1949
5) FO ES
Richiesta copia studio N. IL 09/01/1966
6) D'GO RA dal Sig.GASPAR N. IL 27/11/1964
7) EL IN per diritti b N. IL 23/10/1959
8) IA SEBASTIANO il
3. N. IL 24/08/1956 9) AT IA IL CANCELLIERE avverso SENTENZA del 24/05/2001
CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento, udits in fusslica udienta la relazione del cour・Fantacchietti; sentito il 9.G., doth Vigliette, che ha chiedo che sia dichia rate l'inammissibilità del riceuse cue ficari dammullate la sentera nei Librat fament,confronti A. AF ST a siano infine rigettati gli altin ferchi il fatt мсиminte, ricarsi sentito il difenser relle farti civili che ha chiedo il rigetts sel ricorso
Sentiti gli avr.ti: "Arico, difenser di RA fiancoub e
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B Premesso che:
Con sentenza in data 23 maggio 2000 il tribunale di MI dichiarò, tra l'altro, e per quello che adesso interessa: 1) LÈ IR, CC EL, RO GI,
D'ST FR, RA AR, IA AT e PE TO colpevoli dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso aggravata, ai sensi dei commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto c,p., a loro ascritti in concorso anche con altri;
2) il predetto LÈ, AN IN e IC SE colpevoli, inoltre, del reato continuato di tentata estorsione aggravata ai sensi dei commi 1 e 3 art, 628 c.p., dell'art. 61 n. 7 c.p. e dell'art. 7 legge 203/1991, in danno della società ED e TS.
Conseguentemente il predetto tribunale, ritenuta la continuazione tra il reato associativo e quello di tentata estorsione continuata ascritto al LÈ, condannò quest'ultimo alla pena di anni venti di reclusione, CC EL alla pena di anni 17 di reclusione, RO
GI alla pena di anni 14 di reclusione, PE TO alla pena di anni undici di reclusione, IA STo e RA AR alla pena di anni dieci di reclusione ciascuno, D'ST FR e IC SE alla pena di anni nove di reclusione.
Con la predetta sentenza il tribunale condannò, inoltre, gli imputati alle pene accessorie, al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni in favore del Comune di
IA RO, del Comune di SA ER, dell'Amministrazione Provinciale di Reggio
Calabria e della Regione Calabra, regolarmente costituitisi parte civile.
Pronunciando sull'appello proposto sia dai predetti imputati sia dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di MI, sia dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello, sia, infine, dal Ministero dell'Interno e dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, già costituiti parte civile nel giudizio di primo grado, la Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza del 24 maggio 2001, escluse, per il reato di tentata estorsione continuata, l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91 e, per il reato associativo, quella del comma sesto dell'art. 416 bis c.p. riducendo la pena inflitta al
LÈ, per entrambi i reati, ad anni 14 di reclusione, quella inflitta al CC per il reato associativo ad anni undici di reclusione, quelle inflitte al RO, al PE ed al
D'ST, ritenuti meritevoli delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate per il reato associativo, rispettivamente ad anni cinque e mesi sei di reclusione per il primo e ad anni quattro e mesi sei di reclusione per gli altri due, quella inflitta al
IC, ritenuto meritevole della attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti per il reato tentato e continuato di estorsione, ad anni quattro e mesi due di reclusione e lire 400.000 di multa, la pena inflitta al AN, per il quale venne formulato favorevole giudizio comparativo tra le circostanze attenuanti generiche già riconosciute dal giudice di primo grado e le contestate aggravanti, ad anni uno e mesi otto di reclusione e lire
400.000 di multa.
La predetta Corte territoriale rideterminò anche le pene accessorie ed, accogliendo l'appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Interni, condanno gli imputati al risarcimento dei danni in favore dei predetti appellanti.
La Corte di merito chiarì come dalle indagini effettuate dagli inquirenti fosse emerso: - che nel 1962 NG NO, presidente e maggiore azionista della società TS s.p.a., aveva intrapreso, servendosi, nella qualità sopra spiegata, della società ED, collegata alla società TS, una impegnativa attività di movimentazione dei conteiners nell'area del porto di IA RO chiedendo ed ottenendo dal Governo italiano delle precise garanzie di sicurezza nella zona, notoriamente infestata dalla azione della criminalità organizzata;
- che tale attività, dopo i primi anni, aveva subito una impennata per il progressivo sviluppo dei volumi (numero dei conteiners) movimentati, tanto da giustificare la ragionevole previsione di una imminente incremento dei guadagni, negli anni precedenti insufficienti per coprire le spese;
che proprio nel marzo del 1996 IN
AN, presidente della società Serpot, operante nel settore delle agenzie marittime nell'area del porto di IA RO, e già noto ai rappresentanti della società ED, aveva comunicato telefonicamente ad CO NO, succeduto al padre, deceduto, nelle più alte cariche della società TS, che "persone di rilievo delle quali non poteva rivelare l'identità" lo avevano incaricato, praticamente costringendolo con minacce più o meno esplicite, di segnalare che, mentre era in vita, NG NO aveva assunto precisi impegni nei loro confronti e che di questi impegni, adesso, le predette persone attendevano l'adempimento;- che il NO, dopo avere informato la Procura della
Repubblica di MI, aveva accettato, servendosi della intermediazione del AN,
secondo le istruzioni da quest'ultimo impartite, di incontrare il rappresentante delle
"famiglie" che, per il tramite del AN, gli avevano fatto pervenire il messaggio;
- che così erano iniziati, sotto gli "occhi" delle telecamere installate dalla Polizia, una serie di incontri tra il rappresentante della ED, sig, LU WA, ed un soggetto, presentatosi con il nome di IA, ma successivamente identificato nella persona di
PÈ OM, colloqui nei quali quest'ultimo, inconsapevole di essere video ripreso, aveva formulato, nel nome di tutti i gruppi "autorevoli" che esercitavano il controllo della zona (Rossano, IA RO e RN), la pretesa di pagamento di un contributo di un dollaro e mezzo per ogni container movimentato in cambio di una generica garanzia di
2 sicurezza e di una offerta di collaborazione per il superamento delle difficoltà proprie dell'attività imprenditoriale;
- che questa trattativa era stata proseguita, per conto della società, da SE GE, investigatore privato subentrato al LU, e presentatosi al sedicente sig IA con il nome di IN e nella qualità di autorevole responsabile amministrativo della società ED;
che il GE aveva cercato di indurre il suo interlocutore (sig. "IA") ad indicare con la maggior precisione possibile quali fossero i mandanti del tentativo di estorsione e quali le società commerciali operanti nella zona sostanzialmente controllate dalla criminalità organizzata fino a quando OM PÈ, avendo scoperto la microspia collocata all'interno della sua autovettura, non aveva interrotto ogni trattativa.
La Corte di appello ritenne, così, che dovesse ritenersi provata: la responsabilità, per il tentativo di estorsione, dei principali esponenti delle organizzazioni criminali di IA RO
(AL - LÈ), RN (Bellocchio), SA ER (Pesce), nel nome delle quali il
PÈ aveva trattato, e pertanto, per quello che interessa in questa sede, di LÈ IR
e EL CC;
che del tentativo di estorsione dovessero anche rispondere sia il
AN, che aveva in un primo tempo consapevolmente curato i collegamenti tra il sedicente sig. IA ed il LU e IN, sia il IC, succeduto al AN nelle funzioni di elemento di raccordo;
che l'episodio, opportunamente valutato nel contesto di una enorme massa di elementi acquisiti durante le indagini ed in altro procedimento penale già conclusosi in primo grado per reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e per reati fine, anche di notevole gravità, rivelasse la presenza di una super associazione tra le principali organizzazioni criminali dei AL-LÈ, Pesce e CC, della quale facevano parte, perché prestanome o rappresentanti degli interessi di questa associazione all'interno dell'area portuale, completamente dominata dal cartello criminale, anche GI RO, dipendente e/o consulente della importantissima società
NI (operante nell'area portuale per l'esecuzione di lavori edili), ma in realtà preposto alla tutela degli interessi della criminalità organizzatasi nel cartello come sopra sommariamente descritto, D'ST FR, al quale erano apparentemente intestate le quote, in realtà appartenenti a EL CC, della società BetonMedma, produttrice di calcestruzzo ed importante fornitrice, di fatto, della società NI;
PE ON, socio ed amministratore della società Levi Sud, della quale facevano parte, perché soci, persone incriminate per reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, e che tuttavia riusciva, attraverso la società Vibo Calcestruzzi, a fornire calcestruzzo alla impresa NI. Infine, la Corte di appello rilevava che a carico di IA STo e RA AT
(come si è detto condannati, in primo grado, per il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 bis c.p.) vi fossero, invece, solo le prove del concorso esterno in associazione mafiosa avendo il RA, socio della società Sogeca, sorta con prospettive di lavoro nell'area del porto, operato per consentire l'ingresso di fatto, nella società, dei
LÈ, dopo che il principale socio e finanziatore, AT, aveva espresso la volontà di recesso dalla società, ed avendo lo IA offerto o comunque dichiarato la sua disponibilità a rappresentare gli interessi del LÈ nella società predetta e, dopo il fallimento del progetto, in altra eventuale società, in realtà mai formata.
NT IN, LÈ IR, CC EL, RO GI, D'ST
FR, PE TO, IA STo e RA AR hanno impugnato la sentenza con ricorso per cassazione.
Nell'odierna udienza pubblica il P.g., dott. Gianfranco Viglietta, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso del IC,, sia annullata la sentenza nei confronti di
IA STo e RA AR, senza rinvio, perché il fatto non sussiste, siano respinti tutti gli altri ricorsi.
Il difensore della parte civile ha chiesto che i ricorsi siano rigettati.
Gli avv.ti OV Aricò, difensore di RA AR e CC EL, Speziale
TO, difensore di SE IC, Marapriti OV, difensore di AN IN,
AN PA, difensore di LÈ IR, VI FR, difensore di CC
EL, D'LA NZ, difensore di RO GI e di D'ST FR,
NO NZ, difensore di IA STo, hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi..
A) Considerato, in ordine al ricorso di IN AN, che:
Come si è detto, il AN è stato ritenuto colpevole di concorso nel reato di tentata estorsione, essendosi occupato, su perentoria richiesta di AL, di suoi emissari e di non meglio individuati esponenti delle altre cosche criminali del cartello, di stabilire un collegamento tra PÈ OM, presentato come rappresentante delle organizzazioni criminali operanti nell'area portuale di IA RO, ed i vertici della società ED, ed avendo poi curato, tra il mese di marzo del 1996 ed il mese di gennaio del 1997, i collegamenti del predetto PÈ (sedicente sig. IA) con UI WA, rappresentante, appunto, della ED, ed, in un secondo periodo, con il sedicente Sig. IN (in realtà SE GE), succeduto al LU nella funzione di rappresentante della società ED per lo svolgimento delle trattative.
4 La Corte di merito, pur riconoscendo che il AN ha agito solo perché indotto dalle gravi minacce che, anche implicitamente, venivano a lui rivolte in caso di rifiuto e fin'anche di negligenza, ha escluso l'esimente dello stato di necessità invocato dalla difesa del
AN rilevando, anzitutto, che quest'ultimo non si è limitato a compiere le attività che gli venivano richieste ed imposte ma ha, in diverse occasioni, nei dialoghi con i rappresentanti della ED, proferito frasi che oggettivamente rafforzavano gli effetti dell'attività intimidatoria del PÈ (Sig.IA) così spingendo la sua azione oltre i limiti dell'essenziale.
Inoltre, secondo la Corte di merito, il AN, nel lungo periodo in cui ha svolto le funzioni di collegamento tra il PÈ ed il rappresentante della ED, non è stato sottoposto alla minaccia con modalità tali da escludere ogni alternativa soluzione, e da escludere, in particolare, il ricorso alla autorità di polizia per cui mancano i presupposti voluti dall'art. 54
c.p., che, appunto, richiede, per il riconoscimento della causa di giustificazione, che il pericolo non sia altrimenti evitabile.
Il ricorso del AN, denunciando la violazione dell'art. 54 c.p., investe questo punto della pronuncia del giudice di merito.
Si sostiene che anche lo scrupolo speso dal AN nello svolgimento del suo ruolo di intermediario si ricollega alla condizione in cui egli si trovava per effetto della persistente e reiterata minaccia essendo indotto solo dalla esigenza di concludere il mandato che gli era stato affidato in modo da porre termine alla condizione di pericolo in cui si trovava;
si aggiunge che anche il secondo argomento che sostiene la decisione della Corte di merito
è privo di logica consistenza dato che la minaccia era permanente, e non intermittente, e, per la enorme caratura criminale degli autori delle minacce, incombeva in ogni momento del periodo di tempo in cui era richiesto al AN di assicurare i collegamenti necessari allo svolgimento delle trattative.
La seconda delle censure che compongono il motivo in esame è sicuramente infondata.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che ai fini della configurabilità della esimente dello stato di necessità, di cui all'art. 54 c.p., occorre che l'esigenza di evitare il danno grave alla persona sia imperiosa e cogente, tanto da non lasciare altra scelta se non quella di ledere il diritto altrui.
Nei casi, quindi, in cui la minaccia non sia immanente, perché consente alla vittima di disporre degli spazi di tempo necessari per richiedere l'intervento dell'autorità, la causa di giustificazione non può che essere esclusa ( sent. 23 aprile- 23 maggio 1997 n. 4903 P.G.
му 5 in proc. Montalto rv 208134 -; sent. 17 dicembre 1988 - 10 dicembre 1987 n. 12655
Frisardi - - rv 180004)
Nel caso in esame la Corte di merito ha, appunto, accertato che le minacce, anche gravi, che sono state rivolte al AN per indurlo ad assolvere il criminale incarico che gli era stato affidato non hanno affatto privato la vittima della possibilità di richiedere l'intervento e la protezione dell'autorità giudiziaria e di scegliere così quella stessa soluzione che il rappresentante della EN, evidentemente dotato di un migliore senso civico e di una maggiore fiducia nelle istituzioni, ha ritenuto di seguire con risultati che hanno concretamente dimostrato anche la effettiva praticabilità della scelta
La rilevata infondatezza della seconda censura rende superfluo l'esame della prima;
anche se dovesse essere condivisa, tale censura farebbe cadere, infatti, solo uno dei due argomenti sui quali si basa la decisione della Corte di merito sulla esimente invocata dall'imputato senza condurre all'annullamento della pronuncia, che resterebbe, comunque, saldamente ancorata all'altro argomento, di per se sufficiente per sostenerla.
B) Considerato, in ordine ai motivi di ricorso di IC SE, che:
SE IC è stato ritenuto colpevole del concorso nel tentativo di estorsione perpetrato ai danni della società ED (e della società TS) perché subentrato, dal gennaio del 1997, al AN per le funzioni di collegamento tra il "IN” ed il
"PÈ".
Secondo la Corte di merito, in altri termini, il PÈ, quando ha ritenuto ormai avviate le trattative con il IN sulla entità delle somme annualmente dovute dalla società
ED per assicurarsi la tranquillità operativa nella zona del porto di IA RO e sulle forme di pagamento, ha ritenuto di sostituire al AN il IC, amministratore di una piccola impresa, la società Sicet, operante nella zona del porto e che aveva sede proprio nel medesimo edificio in cui erano gli uffici della Edilpepe, impresa gestita dal
PÈ.
La funzione del IC era, in particolare, quella di ricevere dal IN o di trasmettere allo stesso, con un linguaggio convenzionale, le comunicazioni relative ai tempi ed ai luoghi degli incontri con il sedicente sig IA (PÈ OM) in modo da evitare che attraverso casuali intercettazioni potesse affiorare un qualsiasi rapporto diretto tra il portatore delle istanze estorsive (il sig. Binahci) ed il rappresentante della società vittima del tentativo di estorsione.
6 Il primo motivo di ricorso denuncia la "violazione dell'art. 606 comma primo lett. b) ed e)
c.p.p. in relazione all'art. 192 stesso codice ed in relazione, ancora, agli artt. 43, 56 e 629
c.p. circa la sussistenza della gravità indiziaria per la conferma della responsabilità del ricorrente, in ordine al delitto di estorsione, sia pure sotto l'ipotesi di tentativo, e, comunque, circa la sussistenza dell'elemento psicologico del reato asseritamente ritenuto, insufficienza, illogicità, apoditticità, contradditorietà ed apparenza della motivazione, nullità della impugnata decisione"
Si sostiene che la Corte di merito ha tratto la prova della consapevole partecipazione del
IC al tentativo di estorsione organizzato ai danni delle società TS e ED da equivoci elementi indiziari tratti dalle conversazioni e comunicazioni intercettate del tutto omettendo di considerare, anzitutto, che nulla consente di presumere che il IC, interessato a mantenere i contatti con la società ED (dato che da questa sperava di ricevere delle commesse per la sua azienda), fosse consapevole della attività estorsiva del PÈ e del fatto, quindi, che il ruolo di collegamento che gli era stato affidato fosse in funzione di questa attività, piuttosto che di normali rapporti di lavoro con la società
Edilpepe, e soprattutto omettendo di valutare gli elementi a favore offerti dalle conversazioni intercettate nel carcere di Reggio Calabria, ove lo stesso PÈ, dialogando con terze persone, ha espresso il suo rammarico per la situazione processuale in cui si ritrovava l'ignaro IC ed ove il IC si è rivolto al PÈ con espressioni che escludono ogni sua conoscenza dei fatti.
Il motivo non può essere condiviso.
La Corte ha anzitutto chiarito come il IC si fosse rivelato consapevole di agire in funzione strumentale ad una attività illecita di stampo mafioso nel momento stesso in cui recepisce il linguaggio criptico usato nelle telefonate ed a sua volta trasmette le comunicazioni evitando di fare nomi ed indicare luoghi;
ha analizzato, poi, il significato reale dei colloqui intercettati nel carcere di Reggio Calabria escludendo, con ragionamento logicamente corretto, la valenza scriminante che a queste conversazioni la difesa del ricorrente propone di assegnare;
ha, infine, valorizzato altre conversazioni intercettate nel predetto carcere che più chiaramente denunciano la contiguità del IC al PÈ.
Il motivo in esame non denuncia vizi del procedimento logico che ha guidato la Corte di merito né contraddizioni tra le diverse proposizioni che sviluppano il ragionamento, ma propone solo una diversa ed alternativa lettura dei diversi elementi di fatto (contenuto delle conversazioni telefoniche del IC con il rappresentante della EN, significato delle conversazioni tra il PÈ ed altri nel carcere di Reggio Calabria etc), non consentita
7 nel giudizio di legittimità ove, come questa Corte ha ripetutamente chiarito, il difetto di motivazione valutabile, secondo il disposto dell'articolo 606, primo comma, lettera e),.
c.p.p., può consistere solo in una mancanza (o in una manifesta illogicità) della motivazione stessa, ed esclusivamente se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali, che solleciterebbe alla Corte di legittimità una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, " (Cass. pen., sez. VI, 11 luglio 1992, ud. 19 febbraio 1992, Mincione).
Il secondo motivo denuncia la "violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 133
c.p.p e 69 c.p. per avere la sentenza contro cui si ricorre escluso la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle residuali aggravanti e per avere motivato in ordine alla misura della pena rideterminata, la cui entità è stata fissata in parametri elevati, nullità della decisone"
Il motivo è del tutto privo di fondamento avendo la Corte di merito analiticamente indicato le ragioni per le quali, concesse le attenuanti generiche, ha creduto di dovere considerare queste attenuanti equivalenti, e non prevalenti, rispetto alla contestata aggravante e le specifiche ragioni per le quali, nell'ambito degli elementi di valutazione della gravità oggettiva e soggettiva del reato, ha ritenuto, specificamente valorizzando i profili attinenti alla intensità del dolo ed alla gravità del danno che si è tentato di provocare.
Questa Corte ha infatti chiarito ripetutamente che il giudice adempie al dovere di motivazione sulla misura della pena allorché abbia avuto cura di indicare nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. dato che l'esigenza di una complessiva valutazione di tutti gli elementi indicati dall'art. 133 c.p. non implica la necessità della loro analitica analisi se il giudice, nell'esercizio del suo potere di apprezzamento dei predetti elementi, non censurabile in cassazione, abbia ritenuto di valorizzarne alcuni,
considerandoli di valenza tale da sopravanzare quelli di segno opposto, pur verificati (sent.
10.11.1998 n. 150 - Renda- rv 212107; sent.
2.7.1998 n. 9120 Urrata- rv 211582)
C) Considerato, in ordine ai motivi di ricorso di PE TO, che:
Il PE è stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p...
L'accusa è di essersi avvalso, quale effettivo gestore della società Lavi Sud, della quale erano soci anche soggetti indagati o condannati per reati associativi di stampo mafioso,
му della protezione dell'organizzazione criminale che controllava ogni attività economica nel porto di IA RO per fornire, attraverso la società Vibo Costruzioni, la metà del calcestruzzo necessario per le costruzioni della società NI, così rendendosi strumento di una attività imprenditoriale che sostanzialmente faceva capo ai principali esponenti della predetta organizzazione criminale.
La prova è tratta dalle dichiarazioni del AN, riscontrate da quelle di SE
GR, da alcune intercettazioni e da considerazioni di carattere logico.
Nel ricorso del PE si sostiene che la sentenza impugnata: omette del tutto di considerare che la presenza dei curatori giudiziari nominati dal Tribunale di Reggio
Calabria per la gestione di due terzi delle quote sociali, sequestrate nell'ambito di procedimenti per applicazione di misure di prevenzione nei confronti di alcuni soci, rendeva impossibile il comportamento addebitato al PE;
erroneamente ritiene che le dichiarazioni del GR riscontrino quelle del AN, dato che il GR nulla ha riferito circa l'attività della Lavi Sud e circa il sostegno che, secondo il AN, sarebbe stato fornito dal AL a questa società; erroneamente ritiene che le comunicazioni intercettate confermassero le accuse del AN benchè in nessuna di queste comunicazioni si fosse fatto il nome del PE;
ha ignorato alcune comunicazioni telefoniche che inequivocamente dimostrano che la società NI era in grado di imporre all'imputato dei prezzi, per la fornitura del calcestruzzo, tutt'altro che convenienti;
ha omesso di considerare che la società Lavi Sud operava nella zona attigua al quella dell'area portuale da molto tempo e produceva inerti di qualità migliore rispetto a quella del materiale proveniente da altre ditte, ciò che spiega perfettamente le ragioni della scelta della società NI;
si avvale di alcune considerazioni ed illazioni prive di senso logico, quale quella che trae un elementi indiziario di colpevolezza a carico del PE dalla circostanza che lo zio di quest'ultimo, SE AL, ha rinunciato a difendersi nel merito
Il ricorso si rivela del tutto privo di fondamento se solo si considera: 1) che la Corte di merito non ha affatto ignorato la presenza di curatori nominati dal tribunale di Reggio
Calabria per la amministrazione delle quote sociali appartenenti a persone sospettate di fare parte di organizzazioni criminali ma ha solo ritenuto che tale presenza non fosse sufficiente per escludere la possibilità che la società abbia continuato ad operare nell'ambito delle attività economiche controllate dalla organizzazione criminale dato che
9 l'attività produttiva dalla stessa esercitata non era, in se e per se, illecita e che il controllo dei curatori era comunque relativo alla parte emergente, e perciò formalmente lecita, di questa attività se non addirittura ai meri dati contabili;
2) nella sentenza di primi grado
(pag. 1445) sono riportate le dichiarazioni del GR che confermano quelle del
AN circa il controllo esercitato dalle organizzazioni criminali sulle attività economiche che si svolgevano nel Porto di Gioria RO e la diretta attività economica che, grazie a questo controllo, i principali esponenti di queste organizzazioni esercitavano attraverso le società che a loro direttamente o indirettamente facevano capo;
3) le censure relative ai contenuti delle intercettazioni, che nella sentenza di primo grado, richiamata da quella del giudice di appello, sono riportate, sollecitano solo una diversa lettura delle predette prove, non consentita nel giudizio di legittimità; 4) le considerazioni che, con argomenti di carattere logico, tendono a dimostrare che la presenza della società Lavi Sud nel Porto di
IA RO era giustificata dalle ordinarie regole del mercato non solo sono in gran parte del tutto inidonee per contrastare la prova del fatto addebitato all'imputato, che, anzi, per certi aspetti logicamente confermano, ma soprattutto attengono a valutazioni ed apprezzamenti di merito non proponibili nel giudizio di legittimità; 5) la Corte di merito non attribuisce decisiva valenza indiziaria al comportamento processuale dello zio del PE,
SE AL, del quale rammenta la condotta processuale solo per indicare un elemento di conforto della conclusione alla quale è approdata per altra via con la conseguenza che anche se si volesse condividere la censura sul punto del ricorrente,
certo è che l'errore accertato non potrebbe condurre all'annullamento della sentenza impugnata, comunque sorretta da altri e più decisivi elementi di prova.
Anche il ricorso in esame deve essere, pertanto, rigettato
D) Considerato, in merito ai ricorsi presentati da LÈ IR e dal suo difensore, che:
LÈ IR è stato dichiarato responsabile del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso in quanto necessario protagonista, essendo il capo, assieme al AL, della ndrina di IA RO, dell'accordo di cartello per la gestione delle attività economiche nel porto di IA RO.
Il LÈ è stato inoltre ritenuto responsabile del concorso nel tentativo di estorsione ai danni delle società TS e EN, dato che è proprio nella dichiarata qualità di rappresentante delle cosche della zona che il sedicente sig. IA ha condotto le trattative con il rappresentante delle società estorte.
10
5 La partecipazione del LÈ al tentativo di estorsione è, anzi, ritenuto importante elemento di riscontro della accertata presenza del cartello criminale che ha governato le attività economiche nel porto di IA RO.
Anche per il LÈ la sentenza di merito muove dai risultati conseguiti in altri processi circa l'esistenza della organizzazione criminale AL/LÈ per attingere, utilizzando soprattutto i dati emersi dai numerosi colloqui tra elementi di spicco, ed anche tra semplici
"soldati", del gruppo criminale, l'ulteriore prova dell'accordo di cartello;
la prova della partecipazione del LÈ al tentativo di estorsione è invece attinta da elementi tratti dalle specifiche indagini in proposito svolte, opportunamente letti in una prospettiva che tiene conto dell' accertata presenza del LÈ nella organizzazione criminale del AL.
Sono stati proposti due distinti ricorsi, l'uno a firma del LÈ l'altro a firma del difensore dello stesso.
Con il primo motivo del ricorso personalmente sottoscritto dal ricorrente si denuncia la violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione agli articoli 271.1 e268.3 c.p.p.
Si sostiene che le intercettazioni dei colloqui all'interno degli autoveicoli di OM
AN e di NE IR, dai quali sono tratte le principali prove della esistenza di un accordo criminale tra i vertici della ndrine dei LÈ/AL, dei CC e dei
Pesce per la gestione delle attività economiche nel porto di IA RO, sono inutilizzabili perché eseguite con apparecchiature diverse da quelle della Procura della Repubblica di
MI sulla base di provvedimenti del p.m. privi di credibile motivazione.
In particolare si rileva che, infatti, le ragioni indicate nella richiesta dei ROS di MI
(necessità di impianti mobili che consentano anche interventi operativi immediati) è stata smentita dalla circostanza che quelle intercettazioni sono state effettuate con gli impianti fissi della sala di ascolto della sezione anticrimine dei Ros.
Il motivo, tranne il punto che si riferisce al decreto n 585/96, è manifestamente infondato dato che nei decreti del p.m. che hanno disposto l'utilizzazione delle apparecchiature dei
Ros la motivazione è esclusivamente centrata sulla "inidoneità" degli impianti fissi della
Procura della Repubblica di MI, di per se sufficiente per giustificare la deroga della direttiva dell'art. 268 c.p.p. che, prescrive, di regola, l'utilizzazione degli impianti delle
Procure della Repubblica, e non sulla opportunità, come sostiene il ricorrente attraverso una personale lettura delle motivazioni dei decreti, del ricorso ai predetti impianti per un migliore coordinamento delle indagini.
11 Né il vizio può farsi dipendere dalla mancata specificazione, nella motivazione, delle ragioni che, in concreto, hanno determinato la inidoneità degli impianti della Procura, avendo questa Corte già chiarito come l'obbligo di motivazione del decreto del p.m. che, dando atto della inidoneità degli impianti della Procura, consente l'utilizzazione di impianti esterno non deve affatto indicare quali siano le specifiche cause della dichiarata inidoneità.
Per il decreto 585/96, nel quale in realtà manca una specificazione delle regioni che hanno determinato la necessità della utilizzazione di impianti diversi di quelli in dotazione della procura della Repubblica, il motivo deve essere considerato, invece, inammissibile per la omessa indicazione delle comunicazioni che, in quanto intercettate in forza del predetto decreto, sarebbero attinte dalla sanzione della inutilizzabilità.
E' stato chiarito, infatti, che l'obbligo di indicazione specifica dei motivi dell'impugnazione, imposto alle parti dall'art. 581 c.p.p., applicabile anche al ricorso per cassazione, imponendo la puntuale individuazione non solo del punto della decisione che è oggetto del gravame ma anche delle ragioni che sostengono tale gravame, implica, nei casi in cui sia denunciata la inutilizzabilità di una intercettazione per vizi dei decreti autorizzativi, la necessità di specificazione delle prove che, tratte da quella intercettazione, siano state indebitamente utilizzate dal giudice perché il vizio del provvedimento autorizzativo della intercettazione, e quello, conseguente, della intercettazione, assume rilievo non in se e per se considerato ma solo se ed in quanto la prova sia stata in concreto utilizzata illegittimamente ai fini del giudizio (SENT.: 00669 del 01/02/2000 -: 29/02/2000
RIC.: Carloni RIVISTA: 215408; vedi anche SENT. n. 00669 ael 01/02/2000 -: 21434929/02/2000 Albanese ed altri (349) La rilevata infondatezza del primo motivo rende superfluo l'esame del secondo, con il quale si addebita alla Corte di merito l'errore di avere ritenuto non necessaria la motivazione dei provvedimenti che dispongono le intercettazioni delle conversazioni tra presenti con apparecchiature diverse da quelle in dotazione della Procura della
Repubblica.
Il motivo investe, infatti, solo il secondo degli argomenti utilizzati dalla Corte di merito per disattendere l'eccezione di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate con impianti diversi da quelli in dotazione della Procura della Repubblica di MI e, per quanto sostenuto da un corretto principio di diritto, tale motivo non giustificherebbe, dunque,
l'annullamento, sul punto, della decisione impugnata, che resterebbe comunque ancorata al principale degli argomenti che hanno guidato la decisone della Corte di merito.
17 Con il secondo motivo del ricorso presentato dal difensore del LÈ (che esigenze di ordine logico consigliano di esaminare prima dell'altro) si denuncia, genericamente, la inutilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche e conversazioni (tra presenti) autorizzate dal g.i.p. con provvedimenti che, rimandando alle richieste del p.m., si rivelano sostanzialmente privi di autonoma motivazione;
analogo vizio si denuncia per i decreti di proroga.
Nei termini in cui è stato formulato, il motivo, per altro nuovo, non essendovi traccia dello stesso nei motivi di appello, è inammissibile.
Come si è detto, i motivi del ricorso per cassazione debbono essere specifici essendo anche al ricorso per cassazione applicabile il principio dell'art. 581 c.p.p.
Tale requisito di specificità comporta l'esigenza della indicazione delle singole attività processuali che si assumono viziate.
Questa esigenza, nei casi in cui, come in quello in esame, vi sia un rilevante numero di intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite sulla base di altrettanti provvedimenti di autorizzazione, di proroga o di convalida, non può essere soddisfatta dalla generalizzata denuncia delle categorie di vizi che inficerebbero i provvedimenti, senza indicazione specifica degli stessi, soprattutto se, il contrario riscontro testuale riveli sin dalle prime verifiche che la effettiva funzione del motivo è quella di sollecitare, senza il previo e specifico accertamento della generale presenza dei vizi denunciati in tutti i provvedimenti, un generalizzato ed indiscriminato controllo del giudice di legittimità su questi provvedimenti, atteso che un simile controllo esula dalla funzione propria del ricorso per cassazione, esclusivamente ammesso per la verifica dei vizi di legittimità di specifici atti che la parte, e non la Corte, ha l'onere di individuare (sent. 18 febbraio 1999 n. 672
Trimboli rv 212767)
Con il primo motivo del ricorso presentato dal difensore del LÈ si sostiene: 1) che la
Corte ha errato nel trarre dal comportamento processuale di alcuni coimputati, che, rinunciando ad ogni altro motivo di appello, hanno concordato con il p.m. l'accoglimento parziale delle censure sulla pena, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., un argomento di prova del fondamento delle tesi accusatorie circa l'esistenza della associazione criminale tra gli esponenti delle ndrine locali per la gestione delle attività economiche del porto di IA
RO; 2) che manca una qualsiasi prova sia della partecipazione del LÈ al cartello sia del concorso del LÈ nel tentativo di estorsione ai danni della società TS e
ED, essendo del tutto equivoche tanto le affermazioni del sedicente sig. IA circa i suoi poteri di rappresentanza di tutti i gruppi criminali della zona quanto i fumosi
12 colloqui intercettati, nei quali, del resto, il nome di LÈ non compare mai con chiarezza;
3) che manca ogni chiarimento circa la prova del ruolo di organizzatore della associazione criminale addebitato al Mōlè.
Il motivo, come è evidente, investe l'apprezzamento del giudice di merito sugli elementi di prova diretta ed indiretta utilizzati per l'accertamento della partecipazione del LÈ alla organizzazione criminale ed alla attività estorsiva tentata ai danni della EN.
Esso è perciò inammissibile, perché non consentito.
La censura relativa alla prova del ruolo di organizzatore addebitato al LÈ investe, poi, una questione non dedotta con i motivi di appello.
E) Ritenuto, in ordine ai ricorsi presentati nell'interesse di EL CC, che:
EL CC è considerato, nella sentenza impugnata, esponente di spicco, perché la
"mente", della ndrina dominante nel Comune di RN, facente capo ad ER
CC, detenuto, nel periodo dei fatti per cui è processo.
Muovendo dalla ritenuta presenza di questa organizzazione criminale, accertata, secondo il tribunale di MI, prima, e la Corte di merito, poi, in numerosi processi penali già celebrati a MI ed a Reggio Calabria, il giudice di merito ha rilevato come fosse provato che il predetto imputato ha operato, nella zona del porto di IA RO, direttamente amministrando, servendosi di un prestanome, la società Beton Medma s.a.s., fornitrice del calcestruzzo alla società NI, secondo l'accordo con le famiglie AL- LÈ e Pesce.
In altri termini, secondo il giudice di merito, è attraverso questo accordo, e la concreta attività di governo mafioso di tutte le attività economiche che si svolgevano nel porto, che il EL CC si è assicurato l'esclusiva nella fornitura di calcestruzzo nella zona portuale più vicina a RN, così partecipando alla associazione criminale tra le ndrine della zona.
La prova di questa specifica partecipazione è tratta, anzitutto, dalle dichiarazioni rese da
GR SE, cognato di ER CC (come si è detto, capocosca detenuto), durante le indagini preliminari, ed acquisite di ufficio, ai sensi dell'art. 507 c.p.p,, nel fascicolo del dibattimento, data l'impossibilità di esame del dichiarante, vittima della c.d. lupara bianca.(GR si è allontanato dalla propria abitazione il 27 febbaio 1997 e non vi ha fatto più ritorno una sintesi delle dichiarazioni dello stesso si leggono a pag 468 della
-
sentenza)
I riscontri sono offerti, oltre che dagli elementi acquisiti in altri processi, dai quali è stata confermata la presenza della ndrina criminale facente capo ai CC, dalle indagini relative al tentativo di estorsione consumato ai danni della TS e ED, grazie
14 alla intercettazione di conversazioni nelle quali il sedicente sig. IA dichiara di rappresentare tutti i gruppi criminali della zona, e, tra questi, quello di RN, e dalle dichiarazioni di AN AT e dal NO (già appartenente, assieme all'NE, al gruppo LÈ), che ha, in particolare, riferito delle pressioni esercitate dai CC per assicurare alla società BetonMedma la fornitura di cemento alla impresa che gestiva la discarica in località Serrata.
Due sono i ricorsi presentati nell'interesse del CC: quello a firma dell'avv.to VI e quello a firma dell'avv.to Foti, entrambi difensori di fiducia dell'imputato.
Con il primo motivo del ricorso dell'avv.to VI si addebita alla Corte di merito l'errore di avere disatteso il motivo di appello con il quale era stata dedotta la nullità del decreto del g.u.p. che ha disposto il giudizio e la conseguente nullità della sentenza di primo grado.
Si afferma che il g.u.p. ha pronunciato il decreto che dispone il giudizio nei confronti del
CC servendosi esclusivamente di atti non utilizzabili perché depositati, a seguito di una abnorme ordinanza che, dopo la discussione finale, aveva assegnato al p.m. un termine per il deposito degli atti predetti e che, immediatamente impugnata con ricorso per cassazione, era stata annullata senza rinvio.
Tale annullamento, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto travolgere anche il decreto che ha disposto il giudizio, pronunciato dal g.u.p. nonostante la pendenza del giudizio di legittimità, come, del resto, è reso palese dalla stessa decisione della Corte di cassazione che ha disposto che gli atti fossero trasmessi al g.u.p. del tribunale di MI.
L'errore fondamentale del motivo in esame è quello di ritenere che la sentenza del giudice di legittimità abbia annullato non solo l'ordinanza che ha assegnato un termine al p.m. per il deposito di atti di ulteriori atti di indagine ma anche quella che ha disposto il giudizio, quando è invece evidente, dalla motivazione e dal dispositivo della predetta sentenza che l'annullamento investe solo il provvedimento abnorme del g.u.p. al quale gli atti sono stati restituiti solo perché alla Corte di legittimità risultava che ivi essi si trovavano ancora.
Errata è anche l'affermazione che considera comunque l'annullamento del decreto che ha disposto il giudizio una conseguenza automatica dell'annullamento del provvedimento abnorme emesso dal g.u.p. al termine dell'udienza preliminare.
Il vizio di questo provvedimento determina solo la inutilizzabilità degli atti depositati dal p.m. grazie al termine illegalmente assegnatogli, non del decreto che, anche sulla base di questi atti, e con una motivazione pertanto viziata, abbia eventualmente disposto il giudizio.
15 **Nel decreto del g.u.p. che dispone il giudizio non è richiesta, infatti, una motivazione in senso proprio ma solo l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono (art. 429 comma primo lett. d) c.p.p.).
Non è dunque neppure possibile ipotizzare una nullità del predetto decreto per vizio di motivazione. Né la nullità può farsi dipendere dalla indicazione, tra le prove, di elementi inutilizzabili dato che neppure la radicale inosservanza della disposizione del comma primo lett. d) c.p.p, secondo cui il decreto che dispone il giudizio deve contenere anche l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti che ad esse si riferiscono, rientra tra quelle espressamente sanzionate da nullità ai sensi del comma secondo del citato art. 429
c.p.p. (sent. 1-7-1994 n 7491 (cc del 27 maggio 1994) Mazzuoccolo rv 198373)
Con il secondo motivo del ricorso dell'avv.to VI si denuncia la "intrinseca illogicità della motivazione della sentenza impugnata"
Si rileva che EL CC è stato ritenuto un esponente della associazione criminale dei CC di RN solo perché ritenuto padrone ed amministratore di fatto della società ON, operante nel porto di IA RO, sulla base: 1) di una dichiarazione di GR SE che, senza indicare la fonte delle sue conoscenze, ha individuato nella persona dell'imputato l'effettivo proprietario della società ON;
2) di una illazione del tutto arbitraria che trae dalla prova della attività commerciale lecita della società nel porto di IA RO la prova della partecipazione del suo effettivo proprietario alla aggregazione criminale che avrebbe governato tutte le attività economiche che si svolgevano nel porto;
3) degli asseriti riscontri delle dichiarazioni del GR
(vittima di lupara bianca essendosi allontanato dalla propria abitazione il 27 febbraio 1997 senza farvi più ritorno), circa la effettiva posizione del EL CC nella impresa, che il giudice di merito ha creduto di potere trarre dalle dichiarazioni di NO SE che, invece, ha solo espresso un suo personale convincimento;
4) di illazioni del tutto arbitrarie circa la funzione strumentale di copertura che avrebbe avuto il rapporto di lavoro che legava l'imputato alla società ON
Analoghe censure sono contenute nel primo motivo del ricorso dell'avv.to Foti, ove si rileva anche che è mancata una attenta valutazione della credibilità del GR e dei testi di riscontro (ER e NO)
Anche questo motivo è privo di fondamento.
La Corte di merito ha chiarito come il collaborante GR abbia denunciato un accordo tra le principali organizzazioni criminali della zona, tra le quali quella di RN, diretta dai
16 :
CC, sulla spartizione, nelle aree nel porto di IA RO, dei proventi delle attività economiche e come la dichiarazione di questo collaboratore sia stata riscontrata sia dalle convergenti dichiarazioni dei collaboranti AN e NO, sia dalla circostanza che la
ON, appartenente, secondo le concordi dichiarazioni dei predetti collaboratori, al
CC EL, che di fatto la gestiva, ed a CC ER, abbia fornito calcestruzzo proprio, e solo, nell'area indicata come di pertinenza dei CC, sotto il controllo rigoroso esercitato dai AL sui transiti ed i movimenti all'interno del porto proprio per garantire il rispetto dell'accordo sia, infine, dalla circostanza che il D'ST, al quale era giuridicamente affidata l'amministrazione della società, non è riuscito a spiegare quale fosse il ruolo effettivo di EL CC nell'impresa, della quale figurava dipendente
Tranne che nella parte in cui denuncia l'omessa verifica della credibilità intrinseca dei dichiaranti (sulla quale si dirà in seguito), l'articolato motivo in esame (comune ai due ricorsi), si risolve, così, in una critica degli apprezzamenti compiuti dal giudice di merito sulla importanza probatoria o il significato delle predette prove: critica che, come ripetutamente chiarito, non può alimentare motivi di ricorso per cassazione
La censura che attiene alla verifica della credibilità intrinseca dei collaboranti, invece,
muove da una errata premessa di fatto dato che nella sentenza del giudice di primo grado, espressamente richiamata nella motivazione della sentenza della Corte di Appello, vi è, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, una attenta e specifica analisi della credibilità intrinseca di tutti collaboratori di giustizia che hanno reso dichiarazioni successivamente utilizzate a carico o a favore degli imputati
Con il terzo motivo del ricorso dell'avv.to VI ed il secondo motivo del ricorso dell'avv.to
Foti si denuncia la totale assenza di motivazione sulla ritenuta aggravante di cui al secondo comma dell'art. 416 bis c.p. posto che, a parte le affermazioni del GR, che, secondo la Corte, avrebbe attribuito a EL CC la funzione di "mente" del gruppo criminale capeggiato da ER CC, non spiega come il CC possa essere considerato un organizzatore del consorzio criminale che governava le attività economiche che si svolgevano nel porto di IA RO.
In ogni caso, si rileva che dalle dichiarazioni del GR, così come trascritte nella sentenza impugnata, non vi è traccia della indicazione del ruolo che sarebbe stato svolto da EL CC nella ndrina di RN
Il motivo è fondato.
17 Nella sentenza impugnata, come in quella del tribunale alla quale la Corte di appello, come ripetutamente evidenziato, fa riferimento, si ritiene provato che CC EL è stato un organizzatore, più propriamente "la mente" del gruppo criminale dominante di
RN.
Ma questa prova, tratta soprattutto da precedenti sentenze di condanna del CC e dalle dichiarazioni del GR, come integralmente riportate nella sentenza del tribunale
(v. pag 1384) e del NO (pag 1411), non prova anche, automaticamente, il ruolo di organizzatore della diversa associazione criminale tra i diversi e principali esponenti delle cosche locali per il controllo delle attività economiche nel Porto di IA RO
Manca così nella sentenza impugnata una specificazione dei motivi per i quali EL
CC debba essere considerato un organizzatore della associazione criminale costituita per la gestione delle attività economiche del Porto;
specificazione, questa, tanto più necessaria se si considera che la sentenza di primo grado sembra individuare solo nei
AL i coordinatori delle diverse attività
La sentenza deve dunque essere annullata sul punto con rinvio alla Corte di Appello per nuovo esame.
Con il quarto motivo del ricorso dell'avv.to VI si denuncia, infine, vizio di motivazione delle statuizioni relative alle attenuanti generiche
Il motivo si rivela palesemente infondato dato che nella sentenza impugnata vi è specifica indicazione delle ragioni che hanno indotto la Corte di merito a negare le predette attenuanti (p. 109)
F) Ritenuto, in ordine al ricorso di D'ST FR, che:
II D'ST è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 416 bis c.p. perché ritenuto appartenente al gruppo criminale al quale anche EL CC aveva aderito per la gestione delle attività economiche che si svolgevano nel porto di IA RO
Nella sentenza impugnata si ritiene provato, in particolare, che al D'ST fossero intestate le quote della società ON di proprietà di EL CC (v. pag 823 sent. Trib. che riporta le dichiarazioni di Germano) e che la funzione di prestanome in tal modo svolta dal D'ST fosse indice inequivoco della partecipazione dello stesso alle attività criminali del CC nel porto di IA RO
Risultano depositati due ricorsi, rispettivamente sottoscritti dall'avv.to D'LA e dall'Avv.to SAtambrogio
18 Il primo motivo del ricorso a firma dell'avv.to SAtambrogio ripete la censura del ricorso del
CC che trae spunto dalla asserita nullità del decreto del g.u.p. che ha disposto il rinvio a giudizio sulla base di prove inutilizzabili perché tratte da documenti depositati, a seguito di una abnorme ordinanza che, dopo la discussione finale, aveva assegnato al p.m. un termine per il deposito degli atti predetti e che, immediatamente impugnata con ricorso per cassazione, era stata annullata senza rinvio.
Il motivo deve essere pertanto disatteso per le ragioni già chiarite nell'esame del ricorso del CC.
Con il primo motivo del ricorso presentato dall'avv.to D'LA si denuncia assoluta mancanza della motivazione della sentenza impugnata, che rinvia a quella del tribunale senza specifica analisi dei motivi di appello che quella motivazione avevano criticato.
Il motivo non è fondato.
La sentenza impugnata riproduce anche alcuni fondamentali passaggi della motivazione della sentenza di primo grado, alla quale fa così un rinvio solo parziale e ben orientato, che di per se rivela come non vi sia stato appiattimento meramente acritico.
Né può dirsi che in tal modo la Corte di appello non spiega le ragioni per le quali ha creduto di potere superare le critiche che, con i motivi di appello, erano state rivolte alla correttezza giuridica e logica del procedimento deduttivo che aveva tratto dalla prova della funzione di prestanome che, secondo le dichiarazioni dei GR, sarebbero state assolte dal D'ST, quella della partecipazione di quest'ultimo alla associazione criminale, che richiede la collaborazione dell'imputato alla attività dell'associazione in quanto tale, piuttosto che agli scopi criminali perseguiti dal singolo associato.
Infatti, le risposte ai predetti motivi si ritrovano già nella sentenza di primo grado, alla quale la sentenza della Corte di merito rinvia, quando si evidenziano i rapporti di affinità del D'
ST con il CC
Con altra censura del primo motivo si denuncia l'omesso esame di prove a discarico
Ma la censura è inammissibile perché generica, mancando della indicazione delle prove a discarico che si asserisce essere state trascurate dal tribunale
Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi, ed il terzo del ricorso dell'avv.to D'LA, si sostiene che la sentenza impugnata si basa su un arbitrario procedimento deduttivo che trae dalla prova della funzione di prestanome che, secondo le dichiarazioni dei GR, sarebbero state assolte dal D'ST, la prova della partecipazione di quest'ultimo alla associazione criminale, che richiede la collaborazione dell'imputato alla attività
10 dell'associazione in quanto tale, piuttosto che agli scopi criminali perseguiti dal singolo associato.
Anche questo motivo deve essere disatteso.
E' vero che la partecipazione alla associazione di tipo mafioso, costituente l'elemento materiale del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., implica una stabile permanenza di vincolo associativo tra gli autori almeno in numero di tre del reato allo scopo di realizzare una serie indeterminata di attività tipiche dell'associazione e che ciò si riflette sulle caratteristiche dell'elemento soggettivo del reato, che deve essere caratterizzato dalla cosciente volontà di partecipare a detta associazione con il fine di realizzarne il particolare programma e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad adoperare per l'attuazione del comune programma delinquenziale con qualsivoglia condotta idonea alla conservazione ovvero al rafforzamento della struttura associativa (Sez. I, sent. n. 2348 del 27-06-1994
(cc. del 18-05-1994), Clementi (rv 198328).
E' vero, conseguentemente, che necessario presupposto della responsabilità dell'imputato
è, nel caso in esame, la prova della consapevolezza e volontà dello stesso di operare all'interno di una organizzazione mafiosa .
Ma, la sentenza impugnata lega alla attività criminale della associazione la posizione che
è stata assicurata alla società nell'ambito delle attività economiche del porto, alle quali la società predetta è stata in grado di accedere solo grazie al sostegno della organizzazione criminale, perché strumento della stessa, così qualificando illecita l'attività economica di tale società non in se e per se considerata, ma per il sostegno criminoso che la resa possibile e la funzione strumentale agli interessi mafiosi che le è stata assegnata.
Sufficiente è, dunque, che il D'ST, amministratore, nell'interesse di altri, della società, fosse consapevole di tale collegamento con gli esponenti della organizzazione criminale che gestiva le attività economiche del porto e della decisiva utilità, dunque, della sua attività, in se e per se lecita, di amministratore, per il conseguimento dei profitti che, attraverso la società, la predetta organizzazione, ed i suoi effettivi proprietari (cioè, i
CC) si proponevano di conseguire e di fatto hanno conseguito.
La sentenza impugnata trae la prova di questa consapevolezza dalla circostanza che il
D'ST, tra l'altro parente dei CC, conosceva perfettamente quali fossero gli effettivi titolari delle quote della società e quali gli equilibri che governavano le attività economiche nel porto. of 20 Tale motivazione, in quanto logicamente corretta, non può essere in questa sede censurata nei suoi profili di merito.
Con ulteriore motivo del ricorso dell'avv.to D'LA si rileva che, in ogni caso, il ruolo di prestanome che l'imputato avrebbe assolto nell'interesse del CC, in quanto esclusivamente diretto ad assicurare a quest'ultimo i proventi dell'attività della impresa
ON, avrebbe potuto integrare solo gli estremi del reato di favoreggiamento.
Anche questa censura, che apparentemente denuncia un errore di diritto della sentenza impugnata, è sostanzialmente diretta contro le valutazioni di merito della Corte di appello..
Questa Corte ha ripetutamente chiarito come il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere si distingua da quello di favoreggiamento, in quanto nel primo il soggetto opera organicamente e sistematicamente con gli associati, come elemento strutturale dell'apparato del sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di Polizia volte a reprimere l'attività criminosa dell'associazione o a perseguire i partecipi di tale attività, mentre nel reato di favoreggiamento il soggetto aiuta in maniera episodica un associato, resosi autore di reati rientranti o non nell'attività prevista dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della Polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa. (Sez. 1, sent. n.
13008 del 11-12-1998 (cc. del 28-09-1998), Bruno (rv 211896).; Sez. I, sent. n. 3492 del
16-03-1988 (cc. del 13-06-1987), AL (rv 177894).
Nel caso in esame la Corte di merito, condividendo le valutazioni del tribunale sul punto,
ha appunto accertato che il D' ST in quanto portatore degli interessi dei fratelli
CC, ed, in definitiva, prestanome degli stessi, favoriva non solo quest'ultimi ma anche, attraverso gli stessi, l'intera organizzazione, della quale il CC EL faceva parte e nell'ambito della quale lo stesso operava, anche attraverso le attività economiche della società ON.
Anche questa censura si risolve così in una critica sulla ricostruzione del fatto, inammissibile nel giudizio di legittimità.
Con il terzo motivo dei ricorsi dell'avv.to D'LA e dell'avv.to SAtambrogio si denuncia omessa motivazione e violazione di legge sul punto relativo alla accertata presenza della aggravante di cui al quinto comma dell'art. 416-bis c.p. (associazione armata)
Si rileva che la sentenza impugnata ha anzitutto ritenuto che vi fosse la prova della disponibilità di armi da parte del gruppo criminale che avrebbe gestito le attività economiche nel porto di IA RO sulla base di un solo episodio, l'attentato ai danni della società Serpot, così dimenticando che perché un'associazione di stampo mafioso sia qualificata armata occorre che la disponibilità delle armi sia costante e non dimostrata solo
M 21 per un singolo episodio, Sez. II, sent. n. 5386 del 10-05-1994 (cc. del 15-04-1994),
MA (rv 198650) ed ha poi affermato che di tale possesso il D'ST era consapevole sulla base di una presunzione del tutto arbitraria, fondata esclusivamente sul
"grado elevato di inserimento organico nella vita dell'associazione" dei diversi imputati.
L'errore del motivo in esame è anzitutto quello di ritenere che la Corte di merito abbia considerato armata l'associazione solo perché sono state usate delle armi per gli
"avvertimenti" rivolti nei confronti del AN per indurlo ad assolvere con migliore solerzia il mandato che gli era stato affidato.
Nella sentenza di primo grado, alla quale anche quella di appello fa riferimento, si riportano, invece, molte conversazioni intercettate o dichiarazioni di collaboranti nelle quali si fa riferimento alla disponibilità delle armi e si chiarisce soprattutto che la predetta disponibilità, da parte dei diversi gruppi criminali che facevano parte del "cartello", è stata accertata in altri procedimenti penali con sentenze definitive e deve dunque ritenersi certa anche per la associazione che gestiva le attività economiche del porto di IA RO.
La consapevolezza, da parte del D'ST, della predetta disponibilità è, dunque, secondo la Corte di merito frutto di un necessario ulteriore passaggio logico collegato al ruolo che, nell'ambito dell'associazione, lo stesso ricopriva in posizione di stretta collaborazione con i CC.
Ancora una volta si è, così, in presenza di un apprezzamento di prove logiche che, in quanto plausibile, non può essere censurato in questa sede.
Con il quarto motivo del ricorso dell'avv. to D'LA si addebita alla Corte di merito l'errore di avere ritenuto le circostanze generiche equivalenti, piuttosto che prevalenti, rispetto alle contestate aggravanti facendo esclusivamente riferimento alla gravità del fatto e così trascurando ogni altro elemento di valutazione, e, tra gli altri, quindi, la assoluta marginalità del ruolo che avrebbe svolto di D'ST nella organizzazione criminale, la giovane età dello stesso, l'assenza di precedenti penali
Si tratta di un ulteriore tentativo di sollecitare a questa corte un diverso apprezzamento della importanza delle circostanza di fatto sulle quali si è basato il giudice di merito, che, con valutazione a lui esclusivamente riservata, ed in questa sede non censurabile perché logicamente corretta, ha ritenuto che le diverse circostanze indicate potessero giustificare la concessione delle attenuanti generiche ma non anche il giudizio di prevalenza, in luogo di quello di equivalenza.
G) Considerato, in ordine al ricorso di RO GI, che:
22 GI RO è stato condannato per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso
Secondo la ricostruzione dei fatti compiuta dal tribunale e condivisa dalla Corte di appello il predetto imputato è stato elemento organico del gruppo criminale vicino ai AL e collocato strategicamente, anche grazie alla posizione di prestigio occupata all'interno della NI, per controllare e garantire gli equilibri delle attività economiche che si svolgevano nell'area del porto.
In particolare il RO, secondo l'accertamento dei giudici di merito, doveva gestire "i fondi neri" cioè quelli che, attraverso false fatturazioni ed opportuni aggiustamenti sulla consistenza e lo stato di avanzamento dei lavori delle imprese operanti per la NI nell'area portuale "deve fare uscire il nero delle estorsioni" (dichiarazione AN- vedi pag. 1306 sent Tribunale)
La prova è tratta, anzitutto, dalle esplicite dichiarazioni del AN (p. 190 della sentenza di appello), ritenuto attendibile dai giudice di merito anche (ma non solo) grazie al contributo fornito alle indagini e per la cattura del AL (del quale ha rivelato il nascondiglio utilizzato per la latitanza) e grazie ad una sterminata serie di riscontri tra i quali quello offerto dalla intercettazione di una conversazione del RO, esperto nelle opere di palificazione e consolidamento e dotato perciò di poteri limitati ai predetti settori, con l'ing. GL (della società NI) nella quale il primo, secondo la lettura del giudice di merito, sospettando che vi fossero stati rifornimenti di gasolio venduto da ditte diverse dalla società Kero Sud, sostanzialmente invita il suo interlocutore a non assumere iniziative in quel senso (p. 1318 della sentenza di primo grado), il colloquio tra NE
(appartenente al gruppo LÈ) e CA, nel quale il secondo rivela al primo che il
RO, loro referente, è abituato a fare ricorso alla falsa fatturazione (riscontrando l'affermazione del AN che attribuisce al RO il compito di "fare uscire" i fondi neri necessari per pagare le estorsioni e di riscuotere i "contributi" dovuti dalla NI - p.
1308), le dichiarazioni di AN che riferisce il ruolo principale ricoperto dal
RO all'interno della società NI e per il controllo delle attività economiche nella zona del porto, la conversazione intercettata all'interno dell'autovettura dello AN in data 5 aprile 1997, nella quale si fa riferimento allo strapotere di fatto del RO;
il colloquio tra NE e CA riportata a pag. 1316 della sentenza del tribunale;
le dichiarazioni di AR RA sul ruolo svolto dal RO quando, avendo il socio
AT dichiarato di non volere più partecipare alla società Sogesca, resasi aggiudicataria di un importante appalto, ha tentato di conservare il contratto con l'ingresso
도 73 di altro finanziatore (impresa Malara di Saline joniche) senza riuscirci proprio a causa dell'intervento del RO, espressamente interpellato dal predetto terzo e dal RA proprio per sollecitare un suo gradimento;
la conversazione intercettata tra UI
NT e STo IA il 14 novembre 1998, ove il primo assicura allo IA, sollecitato ad assumere l'incarico di direzione del cantiere della Sogesca nel caso in cui questa avesse conservato l'appalto che si era assicuratocon la società NI prima della defezione del AT, che il suo nominativo era gradito al AL ed al LÈ e ciò era noto a "GI" ed a "tutti"; la circostanza che il direttore dell'ASI (Cosentino), a seguito di un diverbio con l'imprenditore ER, amministratore della Kero Sud, ritenendosi minacciato, abbia ritenuto di chiedere l'intervento del RO, piuttosto che della Polizia;
la circostanza che il RO era intestatario di quote di una società (la società Silo) alla quale anche AL era interessato, come è dimostrato da una ipoteca da quest'ultimo accesa su un immobile di sua proprietà per garanzia di un mutuo contratto dalla società.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 192 c.p.p.
Si sostiene, con un articolato motivo, che la Corte ha legato l'accertamento della sua responsabilità alle dichiarazioni de relato del AN (che riferisce fatti appresi dal
NT), senza una attenta verifica della intrinseca attendibilità del dichiarante, fortemente minata da gravi imprecisioni, genericamente giustificate dalla Corte con argomenti del tutto astratti, perché non aderenti alla realtà processuale, e prive di reali riscontri, essendo quelli individuati dalla Corte del tutto neutri
Più in particolare si afferma: 1) che la prova tratta dalle dichiarazioni del RA circa la vicenda c.d. Sogesca è del tutto priva di riscontro, essendo addirittura mancato un accertamento sulla effettiva esistenza dell'impresa Malara ed è, peraltro, affidata alle dichiarazioni di un soggetto, il RA, del quale non è stata verificata la credibilità, del resto opinabile se è vero che il predetto dichiarante ha iniziato la sua collaborazione dopo la condanna del tribunale di MI e la sua carcerazione, 2) che nell'attribuire le presunte ingerenze del RO sui tentativi del RA di conservare la commessa alla società
Sogesca ad un proposito di favorire l'impresa D'ST di Serranò, gradita al AL, la Corte di merito ha del tutto ignorato che tra le funzioni attribuite dalla società NI al
RO vi era anche quella di "individuare le metodologie più opportune per una economizzazione dei lavori", di per se sufficiente per giustificare, ove fossero state realmente provate, le predette ingerenze;
3) che, comunque, la Corte di merito non si è curata di indicare le prove dalle quali sarebbe emerso che l'impresa D'ST era
24 gradita ai AL;
4) che anche la conversazione intercettata tra UI NT e
STo IA è del tutto priva di ogni valore sintomatico dato che in essa lo IA ed il NT esprimono solo la loro antipatia per il RO;
5) che anche l'intervento richiesto dal direttore dell'A.S.I. al RO, a seguito di diverbio con il RU, è privo di ogni effettiva rilevanza indiziaria dato che la stessa Corte ha escluso la prova della partecipazione del RU alla organizzazione criminale.; 6) che è del tutto neutra la accertata intestazione al RO di quote di una società che interessava anche il
AL, dato che quest'ultimo aveva ceduto le sue quote prima che il RO acquistasse le proprie e che comunque "detenere quote di una società non significa necessariamente intrattenere rapporti con i soci che in precedenza costituivano il capitale sociale".; 7) che la Corte non ha tenuto conto che gli accertamenti eseguiti non hanno consentito di rilevare la presenza delle false fatturazioni;
8) che anche la comunicazione tra il RO ed il GL per la fornitura del gasolio deve considerarsi del tutto priva del valore indicativo che alla stessa hanno assegnato i giudici di merito, potendosi l'interessamento del RO ricondurre alla solerte attenzione per la regolarità dei lavori, per i quali erano necessarie regolari e sicure forniture di gasolio;
9) che, ancora, la
Corte non è riuscita a spiegare, con argomenti credibili, l'inverosimiglianza delle dichiarazioni del AN circa l'intervento del RO per la sua assunzione alle dipendenze della impresa NI, reso impossibile dalla circostanza che proprio nel periodo in cui il AN afferma di avere incontrato il RO quest'ultimo si trovava in Asia per motivi di lavoro;
10) che, infine, la Corte ha omesso di considerare che anche il
RO ha subito degli "avvertimenti" che di per se escludono la sua partecipazione al sodalizio criminale.
:
Nessuna delle predette censure è condivisa da questa Corte e può comunque condurre all'annullamento della decisone impugnata.
Quella che fa leva, anzitutto, sulla asserita mancanza di una verifica della attendibilità dei dichiaranti AN e RA è frontalmente contraddetta dalla lettura delle sentenze del tribunale e della Corte che, invece, puntualmente chiariscono le ragioni per le quali, nonostante qualche incongruenza, i predetti coindagati debbono considerarsi attendibili quando riferiscono le circostanze relative alla attività del RO nel contesto ambientale che ha caratterizzato la vita economica nel porto di IA RO.
Lo stesso può dirsi per la censura di cui al punto 10 dato che il giudice di merito non ha affatto ignorato le circostanze indicate dal difensore del RO avendone, invece, espressamente ritenuto la debole valenza indiziaria rilevando che gli avvertimenti, dei
25 quali è, per altro, anche dubbia l'origine mafiosa, potrebbero più agevolmente ricondursi al contrasto latente tra i AL ed i LÈ; apprezzamento, questo, che, una volta accertato da giudice di merito il contrasto latente, ancorchè controllato, tra i due capi del gruppo criminale, si rivela tutt'altro che irrazionale o meramente astratto se è vero che gli avvertimenti e le minacce, talvolta anche gli omicidi, caratterizzano l'agire delle organizzazioni criminali mafiose sia nei confronti della società civile soggetta al suo controllo sia i conflitti interni ed esterni alle organizzazioni medesime.
La censura di cui ai punti 5, 8, 9 sollecitano solo un diverso apprezzamento o una diversa interpretazione di prove valutate dal tribunale, prima, e dalla Corte dei merito, poi, con criteri che, in quanto plausibili logicamente, si sottraggono ad ogni possibilità di controllo di questa Corte
Lo stesso può dirsi per la censura del punto sei.
La Corte di merito ha solo accertato che al RO risultavano intestate quote di una società nella quale anche il AL si era rivelato interessato, indipendentemente dalla formale titolarità di quote sociali, avendo prestato garanzia per una apertura di credito in favore della società medesima, ed ha tratto da questa circostanza un indizio ulteriore, ancorchè non decisivo, della pregressa conoscenza del AL da parte del RO;
si tratta di un apprezzamento di merito logicamente plausibile e perciò inutilmente censurato nel ricorso con l'utilizzazione di un principio logico ("detenere una quota di una società non significa intrattenere rapporti con i soci che in precedenza costituivano il capitale sociale") astrattamente corretto ma non applicabile nel caso in esame in cui, come si è chiarito, l'indizio è tratto non dalla pregressa intestazione al AL di quote della società ma dall'effettivo interessamento dello stesso alle vicende economiche della società proprio nel periodo in cui il RO risultava intestatario di quote della medesima società.
Si tratta, comunque, di elemento meramente complementare alle altre prove.
Centrale è, comunque, per escludere il fondamento delle diverse e più importanti censure che compongono il motivo in esame, la considerazione che, al di là della sequenza in cui è collocata, nella motivazione della sentenza impugnata, l'analisi dei diversi elementi apprezzati dalla Corte per l'accertamento della responsabilità del RO, la prova logicamente ruota, in realtà, sulle dichiarazioni del AN e del RA, che, nelle rispettive prospettive in cui si collocano a causa della diversa posizione sociale e di lavoro, hanno concordemente riferito che il RO, anche grazie alla sua importante funzione nell'ambito dell'impresa NI, era punto di riferimento della organizzazione criminale (più
26 propriamente del AL e del LÈ, che della stessa erano i più importanti componenti) che gestiva di fatto le attività economiche dell'area portuale consentendo, tra l'altro, attraverso il controllo degli stati di avanzamento dei lavori, le fatturazioni false necessarie per l'alimentazione dei fondi neri destinati alla organizzazione criminale.
In tale prospettiva, che è quella corretta, risulta evidente che, risolto positivamente il controllo sulla attendibilità del dichiarante, ogni ulteriore prova si pone in funzione di riscontro delle predette dichiarazioni e deve essere, conseguentemente, verificato, quindi,
(ed è stato, in realtà, verificato dalla Corte di appello) non per la sua diretta capacità rappresentativa della ipotesi accusatoria ma per la capacità di conferma parziale dei fatti riferiti dal AN e dal RA.
Questa considerazione priva di incisiva valenza gran parte delle critiche che sono state rivolte dal ricorrente agli apprezzamenti del giudice di merito sulla importanza e rilevanza dei riscontri in una prospettiva che tende soprattutto ad evidenziare come nessuno degli elementi di prova non richiamati dalla Corte di merito, singolarmente considerato, basti per giustificare l'accusa di partecipazione alla associazione criminale che è stata indirizzata contro il RO.
E' stato, infatti, ripetutamente chiarito che il riscontro esterno, avendo solo la funzione di confermare la credibilità soggettiva del dichiarante e la attendibilità intrinseca, non deve necessariamente concernere il thema probandum e tantomeno risolversi in una autonoma prova di colpevolezza (sent. 20 aprile 2000 n. 4888 Orlando rv 216047; sent. 23 luglio
1999 n. 9531 Merlino rv 215129)
Per altro le critiche mosse ai diversi elementi di riscontro trascurano anche di considerare che la lettura di ciascun elemento non può prescindere dagli altri e che è proprio dalla convergente combinazione degli indizi che la Corte di merito ha ricostruito il quadro probatorio secondo un procedimento logico-giuridico che puntualmente si allinea al principio giurisprudenziale secondo il quale nella valutazione della prova il giudice deve prendere in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, cioè la verità limitata, umanamente accertabile e umanamente accettabile del caso concreto. (Sez. VI, sent. n. 8314 del 05-09-1996 (cc. del 25-06-1996),
Cotoli (rv 206131).
27 Né conferisce al motivo in esame forza migliore la circostanza che le dichiarazioni del
AN sarebbero "de relato"
Dalla sentenza del tribunale (p. 1301 e ss.), ove le dichiarazioni del AN sono integralmente riportate, risulta, anzitutto, che "de relato" sono solo alcune delle dichiarazioni del predetto dichiarante, più precisamente le informazioni di carattere generale sulla posizione del RO nella impresa NI e sui rapporti dello stesso
AL e LÈ, apprese dal NT, coordinatore di un gruppo della organizzazione criminale nel quale il AN era inserito (per quanto è dato comprendere, con un ruolo analogo a quello che è proprio del "soldato" delle organizzazioni criminali).
Non sono "de relato", invece, molte altre dichiarazioni del AN che direttamente confermano quanto dallo stesso appreso originariamente dal NT: più in particolare quella sul ruolo svolto dal RO nell'assunzione del AN alle dipendenze dell'impresa NI, quella sulle mansioni che il RO esercitava nell'impresa NI, direttamente percepite dal AN proprio grazie al lavoro svolto in tale impresa, quelle sul colloquio in cui il AL ha invitato il AN a non rivolgersi al RO con toni confidenziali, perché quest'ultimo apparteneva "a noi" ed, in altri termini, rispondeva direttamente al AL.
Per altro, giova rilevare che anche la chiamata di reità de relato, che rappresenta una fonte indiziaria affine, nella struttura, alla testimonianza, può fornire la prova dei fatti riferiti se assistita, come nella specie, da adeguati riscontri esterni in relazione alla persona dello incolpato ed al fatto che forma oggetto dell'accusa.
Il motivo deve essere, dunque, disatteso.
Con il secondo motivo si denuncia carenza di motivazione sulla dosiometria della pena, sulla ritenuta aggravante di cul al comma quarto dell'art. 416 bis c.p., sui criteri che hanno guidato la Corte nel giudizio comparativo tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti.
La infondatezza dell'articolato motivo risulta manifesta se solo si considera che: 1) non manca affatto la indicazione delle specifiche circostanze che la Corte di merito ha ritenuto incidenti nella determinazione della pena e sul giudizio comparativo dato che nella sentenza impugnata ( a pag. 207) si evidenzia che tale pena è stata stabilita tenendo conto" del ruolo assolutamente centrale, nell'economia del contesto associativo svolto dall'imputato"; 2) nella sentenza di primo grado, alla quale quella di appello fa riferimento, si chiarisce espressamente che la disponibilità della armi da parte dei diversi gruppi criminali che facevano parte del cartello è stata accertata in altri procedimenti con
78 sentenze definitive e deve, dunque, ritenersi certo anche per l'associazione che gestiva le attività economiche del porto di IA RO e che la consapevolezza, da parte del
RO, della predetta disponibilità è, conseguentemente, frutto di un ulteriore necessario passaggio logico collegato al ruolo che, nell'ambito dell'associazione, il
RO ricopriva in posizione di referente della più importante organizzazione - quella dei LÈ - AL.
H) Considerato, in ordine ai ricorsi presentati nell'interesse di RA AR e
IA AT, che:
I due ricorrenti, già condannati in primo grado per il reato di associazione per delinquere, sono stati dichiarati responsabili, nella sentenza impugnata, che sul punto, ha riformato quella di primo grado, di concorso esterno nell'associazione mafiosa del LÈ.
Secondo la Corte di merito il RA, socio e direttore generale della società Sogeca, ha accettato il sostegno del LÈ, che a sua volta tentava di acquistare il controllo della società Sogeca, quando questa società, a causa del recesso del socio AT, stava per perdere una importante commessa (appalto di fornitura di materiale alla società
NI) del valore di oltre sette miliardi di lire, cercando, in tal modo, di conservare l'appalto
Lo IA, richiesto dal RA di fare parte della società, per la quale avrebbe dovuto anche lavorare con mansioni di capo cantiere, grazie alla sua notevole esperienza nel settore, ha, per parte sua, partecipato all'operazione dichiarandosi disponibile, anche e soprattutto nei confronti del LÈ, ad assumere, all'interno della società il ruolo di
referente degli interessi economici di quest'ultimo.
Per quanto sia certo che l'affare non è stato, poi, concluso, avendo la società Sogesca perduto definitivamente l'appalto, che è stato assegnato dalla società NI, anche a causa dell'intervento dell'ing. RO, ad altra impresa, probabilmente gradita, secondo il giudice di merito, al AL, la Corte ha ritenuto che l'azione dei due imputati, che per un verso si sono adoperati per ottenere, attraverso il NT, il gradimento del LÈ, senza del quale non avrebbero potuto neppure tentare di conservare il rapporto giuridico tra la società Sogesca e l'appaltante impresa NI, si sia tradotto in uno strumento, e comunque in un sostegno, dei progetti di ingerenza e controllo del gruppo criminale nella lucrosa attività economica che la società Sogesca avrebbe dovuto svolgere, sostegno, questo, secondo la Corte, che di per se concreta il reato di concorso esterno nella associazione criminale tutte le volte in cui esso sia finalizzato al superamento di un momento di crisi del gruppo.
ہو 70 Nel ricorso presentato nell'interesse di AR RA si denuncia, anzitutto, vizio di
"manifesta illogicità della sentenza impugnata nonché erronea applicazione della legge in ordine alla ritenuta ricostruzione storica della vicenda ed alla conseguente responsabilità
dell'imputato"
Si rileva che la ricostruzione dell'intera vicenda relativa al RA muove da premesse di fatto del tutto ipotetiche, perché carenti di prova, quali l'originario collegamento, attraverso il AT, della società Sogesca con il AL, la presunzione che il RA fosse consapevole di tale collegamento e si sia perciò attivato dopo la "fuga" del AT, per ricercare altro protettore che gli consentisse di conservare il lucroso affare.
Ciò, appunto, determina, secondo il ricorrente, non solo un vizio di motivazione ma anche e soprattutto la violazione dei principi fondamentali sulla prova, la quale non può mai essere frutto di sensazioni del giudice
Il secondo motivo del ricorso del RA denuncia "errata applicazione degli artt. 110-416 bis c.p. e comunque manifesta illogicità della motivazione sul punto"
Si sostiene, anzitutto, che non è configurabile il concorso esterno nel reato di associazione per delinquere non essendo tale figura criminosa, creata solo dalla giurisprudenza, prevista da norma incriminatrice di sorta.
Si aggiunge che, comunque, il concorso può assumere rilevanza penale solo se ed in quanto causalmente rilevante e funzionale al superamento di una crisi dell'organizzazione criminale, requisiti, questi, del tutto mancanti dato che nel tentativo di conservare l'affare che stava per essere perduto dopo il recesso del AT, il RA, rivolgendosi al
LÈ, piuttosto che al AL, precedente patrono, attraverso il AT, avrebbe solo favorito una successione foriera di contrasti tra le due fazioni del gruppo criminale e dato che, soprattutto, il predetto tentativo non è stato comunque portato a termine, avendo il RA abbandonato l'impresa trasferendosi addirittura in altra città dell'Italia.
Nel ricorso presentato nell'interesse dello IA si denuncia la "erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 56 - 110 - 115 - 133 - 416 bis c.p. nonché illogicità e mancanza di motivazione"
Si afferma, anzitutto, con una analitica critica del contrario orientamento giurisprudenziale, che non è logicamente configurabile il concorso esterno nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, evidenziandosi, tra l'altro, come, risolvendosi la predetta fattispecie criminosa in una condotta atipica di sostegno dell'attività associativa in se e per se considerata, occorrerebbe almeno "definire la tipizzazione del contributo atipico al fine di evitare che la esegesi dilatativa dell'istituto del concorso, correlata alla intrinseca
30 indeterminatezza della condotta punita nell'ambito dei reati associativi comporti di fatto l'elusione del principio di tassatività" e come, inoltre, l'asserita possibilità giuridica del concorso esterno nel reato di associazione per delinquere sia contraddetta dalla specifica previsione degli artt. 378 e 416 ter c.p.
Si sostiene ancora che il concorso esterno nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso richiede, comunque, una effettiva rilevanza causale del contributo materiale esterno prestato dovendosi ritenere che "non ogni ausilio prestato all'associazione configuri necessariamente una ipotesi di concorso eventuale atteso che lo stesso, per essere rilevante, avendo riguardo allo schema stabilito dalla giurisprudenza (non condiviso dal ricorrente) deve rappresentare un concreto contributo alla permanenza in vita ed alla stabilità della struttura associativa, poiché, in caso contrario, la condotta posta in essere non presenterebbe alcun effettivo e tangibile collegamento causale con l'essenza del reato stesso e cioè l'esistenza del sodalizio"
Si aggiunge che tutt'al più si sarebbe potuto ipotizzare un tentativo di concorso esterno ad una associazione già costituita se non fosse del tutto arbitrario legare tale tentativo ad una mera dichiarazione di disponibilità al concorso.
L'ultimo motivo del ricorso presentato nell'interesse dello IA investe la pronuncia sulla misura della pena, assolutamente priva di una motivazione che tenga conto della concreta rilevanza della condotta dell'imputato, dei precedenti penali e degli altri elementi indicatori della gravità oggettiva e soggettiva del reato.
Il primo motivo del ricorso dello IA, comune anche al RA (prima censura del secondo motivo), ripropone, come si è detto, la questione della astratta configurabilità del concorso esterno nel reati di associazione per delinquere già risolta dalle sezioni unite di questa Corte, che, superando il diverso orientamento di una parte della dottrina e della giurisprudenza, hanno riconosciuto la giuridica configurabilità del concorso esterna alla associazione per delinquere di tipo mafioso precisando come questo ricorra nei casi in cui il soggetto, benché estraneo alla struttura organica del sodalizio, e privo della c.d. affectio societatis, presti volontariamente un contributo concreto ed effettivamente rilevante, ancorché non necessariamente duraturo, all'attività delittuosa da questa svolta.
Il predetto motivo deve essere, pertanto, senz'altro disatteso per le ragioni indicate nella predetta sentenza delle sezioni unite e che, in questa sede, per esigenze di sintesi, possono essere richiamate.
E', invece, fondato il motivo, comune ai ricorsi dello IA e del RA, che fa leva sulla asserita irrilevanza causale della condotta in concreto addebitata ai due imputati.
му 21 Come si è detto, il concorso esterno nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso deve comunque concretarsi in un apporto effettivo alla permanenza in vita ed alla stabilità della struttura associativa o, almeno, alla realizzazione del programma criminoso di questa associazione.
Ora, la condotta che la Corte di merito ha in concreto addebitato al RA ed allo IA non è quella della effettiva accettazione di un patto che ponesse in condizione il LÈ di ingerirsi nella attività della società Sogeca ed esercitare, attraverso questa, la sua influenza mafiosa, ma quella di avere tentato di conservare il contratto di appalto che la società Sogeca aveva concluso con la società NI, e che il recesso del socio AT aveva reso difficilmente eseguibile, anche sondando la possibilità di superare gli ostacoli del controllo che, su ogni attività economica che si svolgeva nel Porto di IA Tauró, era esercitato dal "cartello mafioso, attraverso generiche assicurazioni di accettazione "
dell'eventuale ingerenza e controllo del LÈ, che di quel cartello faceva parte.
Non vi è stato, dunque, al di la di equivoche dichiarazioni di disponibilità, un accordo di massima, anche solo informale, per l' accettazione del ruolo di strumento dell'azione mafiosa o del controllo mafioso sull'attività economica che il RA sperava di potere intraprendere con l'esecuzione del contratto di appalto.
Ciò rivela, di per se, come sia mancato un qualsiasi vantaggio per l'associazione criminale,
o, più precisamente per quell'area di essa che faceva capo al LÈ, che ha solo ricevuto dei segnali, forse anche assicurazioni indirette, per il tramite di NT, sulla possibilità di avvalersi del contributo del RA e dello IA per accedere al controllo di un nuovo settore di attività economica, ma che non ha neppure tentato di intraprendere questa via per ragioni che nella sentenza impugnata, per altro senza la necessaria chiarezza, sono fatte al contempo dipendere dalla supposta prevalenza del AL, interessato ad assicurare per se stesso, e non per il LÈ, un più certo controllo di quella attività attraverso altra più affidabile impresa.
Manca, conseguentemente, un requisito essenziale del concorso esterno alla associazione per delinquere di tipo mafioso penalmente sanzionato in forza del combinato disposto degli artt. 110 e 416 bis c.p.: la presenza, cioè, di un effettivo apporto causalmente rilevante alla attività della associazione.
La mancanza di questo necessario requisito conduce all'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente al RA ed allo IA.
Tale annullamento rende superfluo l'esame di ogni altro motivo dei ricorsi dei predetti imputati.
32 Al rigetto dei ricorsi del IC, del AN, del LÈ, del RO, del D'ST e del
PE segue la condanna degli stessi, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Gli stessi ricorrenti debbono essere condannati alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio dalle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno, liquidate in euro 2000 complessivamente.
P.Q.M.
La Corte,
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IA STo e di RA
AR perché il fatto non sussiste.; annulla, altresì, la sentenza impugnata nei confronti di CC EL limitatamente alla qualifica di promotore - organizzatore e direttore dell'associazione (416 bis secondo comma c.p.) e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina;
rigetta, nel resto, il ricorso del CC e totalmente quelli del IC, del AN, del LÈ, del RO, del D'ST e del PE che condanna in solido al pagamento delle spese processuali nonché di quelle sostenute dalle parti civili,
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno, liquidate in euro 2'000 complessivamente oltre IVA.
Roma 25 novembre 2002
Il cons. est.
II Presidente
Миний
DEPOSITATO IN CANCELLERIA!
IL 1 9 MAR. 203
IL CANCELLERE NG Maria Cantemi