Massima: Accolta, per violazione dell'art. 106, primo e secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del d.l. n. 69 del 2013, sono assorbite quelle relative alla violazione dell'art. 102, primo comma, Cost.
Massima: Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del d.l. n. 69 del 2013, va preliminarmente affermato che sussistono le condizioni di ammissibilità delle questioni di costituzionalità sollevate da entrambe le ordinanze di rimessione sul piano della rilevanza. Indubbio è infatti che le disposizioni censurate condizionano la ritualità della costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., delle pronunce impugnate nei giudizia quibus, contestata dalle parti ricorrenti in entrambi i giudizi con distinto motivo di impugnazione. Anche la non manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale è diffusamente e puntualmente argomentata nelle ordinanze di rimessione.
Leggi di più...- diffusa argomentazione dei rimettenti·
- deposito di atto denominato "intervento/opinioni"·
- assorbimento delle questioni riferite ad altro parametro.·
- omessa previsione·
- ammissibilità delle questioni.·
- thema decidendum·
- giudici onorari·
- inammissibilità dell'opinione.·
- illegittimità costituzionale in parte qua.·
- conferimento dello status di componenti dei collegi delle corti d'appello (c.d. giudici ausiliari)·
- contraddittorio davanti alla corte costituzionale·
- sussistenza·
- rilevanza e non manifesta infondatezza della questione incidentale·
- tardività del deposito·
- sua qualificazione quale opinione degli amici curiae