Sentenza 12 maggio 1998
Massime • 3
Per il principio dell'immanenza della parte civile costituita, la sua assenza nel giudizio di appello non può essere interpretata come revoca tacita o presunta, non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi previste dall'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen. (Nella specie, la S.C. ha escluso di poter ritenere realizzata una di tali ipotesi nella produzione, da parte dell'imputato, di una scrittura privata, a firma non autenticata della parte civile, dalla quale risultava la volontà di revoca).
Il potere del giudice di appello di applicare, anche d'ufficio, circostanze attenuanti si pone come eccezionale e discrezionale rispetto al principio generale, dettato dal primo comma dell'art. 597 cod. proc. pen., secondo il quale l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti. Ne consegue che il mancato esercizio di detto potere non è censurabile in cassazione, ne' è configurabile un obbligo di motivazione in assenza di una specifica richiesta, oltre che nei motivi di appello, nel corso del giudizio di secondo grado. (Fattispecie in tema di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967, in relazione alla quale, pur non essendo essa stata richiesta in appello, era stato proposto apposito motivo di censura in cassazione).
L'art. 7 della legge n. 895 del 1967 (come modificato dall'art. 14 della legge n. 497 del 1974) non prevede una circostanza attenuante rispetto ai delitti di cui ai precedenti articoli da 1 a 4, ma configura altrettanti autonomi reati, caratterizzati dalla diversità dell'oggetto (arma comune da sparo, anziché arma da guerra), e cioè di un elemento essenziale e non circostanziale. All'autonomia della previsione normativa corrisponde l'autonomia della relativa sanzione, la quale, per le armi comuni, è determinata "per relationem" con la diminuzione fissa di un terzo rispetto alle pene previste per le armi da guerra. Pertanto l'autonoma sanzione edittale per detenzione di arma comune da sparo è individuata dal legislatore con tale meccanismo, fra un minimo di mesi otto di reclusione e lire 266.667 di multa e un massimo di anni cinque e mesi quattro di reclusione e lire 2.000.000 di multa, e su di essa vanno apportati aumenti o diminuzioni in relazione alle eventuali circostanze del reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/1998, n. 9731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9731 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Renato TERESI Presidente del 12/05/98
l. Dott. Paolo BARDOVAGNI Cons. Relatore SENTENZA
2. " Anna MABELLINI Consigliere N. 593
3. " Giovanni SILVESTRI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Stefano CAMPO Consigliere N. 9838/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OT LU Rafael, n. 20.5.1970 a Caracas (Venezuela) avverso la sentenza in data I.12.1997 della Corte d'Appello di Bari Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Vincenzo VERDEROSA che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 1.12.1997 la Corte d'Appello di Bari, concesse le attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta il 2.2.1995 dal Tribunale di Foggia a OT LU per detenzione e porto illegali di fucile, triplice lesione personale con arma e sparo nell'abitato (art.703 C.P.), fatti commessi il 18.6.1994 e riuniti in continuazione. Osservava che l'imputato appariva meritevole di attenuanti ex art. 62 bis C.P. sia per avere risarcito il danno alle parti civili TA CI e GN MA, come da documentazione prodotta nel giudizio di appello, sia perché aveva manifestato concreta volontà di reinserimento sociale, entrando in comunità terapeutica fin dal 24.8.1995 e concludendo positivamente il programma nel novembre 1997. La pena base veniva determinata in anni tre di reclusione e lire 900.000 di multa, con riduzione ad anni due e lire 600.000 per le attenuanti e aumento ex art.81 C.P., globalmente determinato, pervenendo alla misura finale di anni due, mesi quattro e lire 800.000.
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore denunciando:
1) violazione dell'art. 486, co. 1, C.P.P., in quanto il giudizio di appello si era svolto in contumacia, non tenendo conto dell'impedimento a comparire per esigenze inerenti al programma di recupero, come da prodotta certificazione della comunità terapeutica;
2) illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, pur essendo stata rilevata la revoca della costituzione di parte civile, erano state confermate le disposizioni della sentenza di primo grado a tal proposito;
3) illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione della pena in quanto, trattandosi di porto di arma comune da sparo, non era stata operata sulla pena base la riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 7 L.
2.10.1967 n. 895 e non era stata concessa l'attenuante del fatto di lieve entità di cui al precedente art. 5, pur ritenendo l'imputato, con la concessione nella massima estensione delle attenuanti generiche, meritevole di un mite trattamento sanzionatorio.
Il 9.5.1998 il difensore ha fatto pervenire richiesta di rinvio della trattazione del ricorso, fissata per l'odierna udienza, dichiarando di aderire all'astensione proclamata dalla Camera Penale nazionale. va in proposito rilevato che, sebbene l'astensione dall'attività per far valere interessi collettivi della categoria professionale costituisca un diritto riconducibile alla libertà di associazione e di autotutela sindacale, esso non può esplicarsi illimitatamente e deve cedere di fronte al contrapposto diritto della parte alla difesa, la cui inviolabilità è costituzionalmente garantita (cfr. Corte Cost. 16-27.5.1996 n. 171). Ne segue che l'adesione all'agitazione della categoria non può integrare, di per sè e indipendentemente dall'interesse dell'imputato, una causa di "legittimo" impedimento che imponga automaticamente il rinvio a norma dell'art. 486, co. 5, C.P.P. e che l'assistito deve essere preventivamente posto in grado, mediante tempestiva comunicazione del difensore, di valutare se l'astensione non si ponga in contrasto con le proprie esigenze difensive e di esercitare, in caso contrario, la facoltà, pure prevista al co. 5 dell'art. 486, di richiedere che si proceda in assenza del difensore (che sarà sostituito ex art. 97, co. 4, C.P.P.) o di provvedere egli stesso alla designazione di altro patrocinatore, in aggiunta o in luogo di quello già nominato (Cass., Sez. I, ud. 20.1.1998, P.G. in proc. Cardelli). Non risultando avvenuta nel caso di specie la comunicazione di cui sopra non è stata accolta la richiesta di rinvio.
Il ricorso è manifestamente infondato. Invero:
1) Nessun impedimento dell'imputato a comparire nel giudizio di appello è stato dedotto o risulta agli atti;
come rilevato dal giudice di secondo grado ai fini delle concesse attenuanti, il OT aveva chiuso positivamente il programma terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza già da almeno un mese, e ciò è esplicitamente attestato dal certificato della comunità terapeutica "Avvenire" in data 6.11.1997; non si comprende quindi quali esigenze attinenti al programma ormai definitivamente concluso potessero ostacolarne la presenza all'udienza del I.12.1997.
2) Le costituzioni di parte civile non furono revocate nelle forme previste dall'art. 82, co. 1, C.P.P.; la volontà di revoca risulta soltanto da una scrittura privata a firma non autenticata esibita dalla difesa dell'imputato. Non vi è, pertanto, revoca espressa, ne il principio di immanenza della parte civile costituita consente di interpretarne l'assenza nel giudizio di appello come revoca tacita o presunta (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., ud. 13.12.1995, Clarke) o di attribuire tale effetto al rilascio della scrittura prodotta (che, fra l'altro, non dà atto dell'integrale risarcimento del danno, ma soltanto dell'attività posta in essere dall'imputato "per elidere le conseguenze dannose del reato"); non si tratta, infatti, di comportamenti riconducibili ad alcuna delle specifiche ipotesi previste dall'art. 82, co. 2, C.P.P.. 3) L'art. 7 L. n. 895/1967 (come sostituito dall'art. Quanto alla circostanza attenuante di cui all'art. 5 L. n. 895/1967, essa non è stata richiesta con i motivi di appello, e la concessione non risulta neppure sollecitata in occasione del dibattimento di secondo grado (ove la difesa concluse per l'assoluzione o, in subordine, per la "riduzione della pena nei limiti del presofferto"). In tal sede non era bensi preclusa, in forza della specifica. previsione dell'art.597, co. 5, C.P.P., l'applicazione d'ufficio di attenuanti;
il relativo potere si pone tuttavia come eccezionale e discrezionale rispetto al principio generale, dettato dal co. 1 dello stesso art. 597, secondo il quale l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti. Conseguentemente, il mancato esercizio del detto potere non è censurabile in cassazione, nè è configurabile un obbligo di motivazione in assenza di una specifica richiesta, oltre che nei motivi di appello, nel corso del giudizio di secondo grado (Cass., Sez. I, 18.3.1992, Schiavone e altri;
13.5.1993, Costantini;
9.11.1995, Schirripa;
24.9.1997, Chiavaroli;
Sez. IV 20.5.1993, Rodi;
10.7.1995, Abate;
Sez. VI 30.1.1991, Ricco). Respinto pertanto il ricorso, questa Corte deve tuttavia rilevare d'ufficio, ex art. 129 C.P.P., l'intervenuta prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 703 C.P. (contestata nell'ipotesi, non aggravata e punita con la sola ammenda, di cui al co. 1, come si desume dal tenore del capo d'imputazione).
I reati giudicati, fra i quali è stata ritenuta la continuazione, risultano infatti commessì tutti il 18.6.1994. Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione, ma il termine necessario perché si verifichi l'estinzione è quello previsto per ciascun singolo illecito (Cass., Sez. Un., 15.3.1996, Panigoni e altri). Esso è quindi decorsò per la contravvenzione. La sentenza impugnata va conseguentemente annullata "in parte qua", con eliminazione della aliquota di pena imputabile al reato estinto, da quantificare in giorni cinque e lire 100.000.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 703 C.P., essendo lo stesso estinto per prescrizione. Elimina ai sensi dell'art. 620 lett. 1) C.P.P. la relativa pena, che determina in giorni 5 di reclusione e lire 100.000 di multa. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 1998