Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/1998, n. 9731
CASS
Sentenza 12 maggio 1998

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Per il principio dell'immanenza della parte civile costituita, la sua assenza nel giudizio di appello non può essere interpretata come revoca tacita o presunta, non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi previste dall'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen. (Nella specie, la S.C. ha escluso di poter ritenere realizzata una di tali ipotesi nella produzione, da parte dell'imputato, di una scrittura privata, a firma non autenticata della parte civile, dalla quale risultava la volontà di revoca).

Il potere del giudice di appello di applicare, anche d'ufficio, circostanze attenuanti si pone come eccezionale e discrezionale rispetto al principio generale, dettato dal primo comma dell'art. 597 cod. proc. pen., secondo il quale l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti. Ne consegue che il mancato esercizio di detto potere non è censurabile in cassazione, ne' è configurabile un obbligo di motivazione in assenza di una specifica richiesta, oltre che nei motivi di appello, nel corso del giudizio di secondo grado. (Fattispecie in tema di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967, in relazione alla quale, pur non essendo essa stata richiesta in appello, era stato proposto apposito motivo di censura in cassazione).

L'art. 7 della legge n. 895 del 1967 (come modificato dall'art. 14 della legge n. 497 del 1974) non prevede una circostanza attenuante rispetto ai delitti di cui ai precedenti articoli da 1 a 4, ma configura altrettanti autonomi reati, caratterizzati dalla diversità dell'oggetto (arma comune da sparo, anziché arma da guerra), e cioè di un elemento essenziale e non circostanziale. All'autonomia della previsione normativa corrisponde l'autonomia della relativa sanzione, la quale, per le armi comuni, è determinata "per relationem" con la diminuzione fissa di un terzo rispetto alle pene previste per le armi da guerra. Pertanto l'autonoma sanzione edittale per detenzione di arma comune da sparo è individuata dal legislatore con tale meccanismo, fra un minimo di mesi otto di reclusione e lire 266.667 di multa e un massimo di anni cinque e mesi quattro di reclusione e lire 2.000.000 di multa, e su di essa vanno apportati aumenti o diminuzioni in relazione alle eventuali circostanze del reato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/1998, n. 9731
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9731
Data del deposito : 12 maggio 1998

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