Sentenza 20 giugno 2012
Massime • 3
Integra il delitto di riciclaggio la condotta di monetizzazione di un assegno di provenienza illecita. (Fattispecie relativa al cambio di assegni provenienti dalle attività di un'associazione mafiosa, da parte di un titolare di un distributore di benzina).
Perché sussista il delitto di riciclaggio non è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità debbano provenire direttamente o immediatamente dai delitti presupposto, essendo sufficiente anche una loro provenienza mediata. (Fattispecie relativa ad attività di monetizzazione di assegni ritenuti provenienti dall'attività di un'associazione mafiosa, senza che fosse identificata la provenienza da specifici delitti fine).
Integra il delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria previsto dall'art. 132 D.Lgs. n. 385 del 1993 lo svolgimento verso una platea indeterminata di soggetti dell'attività di finanziamento, attraverso la monetizzazione di titoli di credito.
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- 1. Riciclaggio: non è necessario che il compendio ripulito sia restituito a chi l'aveva movimentatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 ottobre 2023
La massima Il reato di riciclaggio si perfeziona con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall' art. 648-bis, comma 1, c.p. , non essendo necessario che il compendio ripulito sia restituito a chi l'aveva movimentato, cosicché il mero trasporto materiale in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, da intendersi in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria. (Fattispecie relativa al trasporto transfrontaliero di denaro oggetto di movimentazione e di occultamento in Svizzera, in cui la Corte ha dichiarato la competenza del giudice del luogo in cui era avvenuta la reintroduzione …
Leggi di più… - 2. RiciclaggioAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 1 agosto 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/2012, n. 36759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36759 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2012 |
Testo completo
367 5 9/12 M 1427 Sentenza n. Registro generale n.2262 del 2012 Udienza pubblica del 20/6/2012 2012 (n. del ruolo) REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione sesta penale Composta dai Signori: Dott. AN AGRO' -- Presidente - - Consigliere - Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO - Consigliere rel.- Dott. ANGELO CAPOZZI - Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) OR CR SS N. 5/4/1976 2) IA VA N. 8/12/1958 3) LI AN N.24/01/1960 avverso la sentenza n. 1216/2008 CORTE APPELLO di LECCE in data 11/04/2011; visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita in Pubblica Udienza del 20/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. A.P.VIOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso nell'interesse di IA ER e per l'inammissibilità dei ricorsi di OR e LI;
Uditi i difensori avv.B. Scippa, avv. A. Pallaro, avv. S. De Francesco che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. G ☑+ Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 11.4.2011 la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa in data 23.3.2006 dal G.U.P presso il Tribunale di Lecce: confermava la condanna di OR AN DR in relazione al capo A) art. 416 c.p. e lo assolveva dagli altri reati ascrittigli ai capi B) artt.81-110-112 n. 1 e 648bis c.p.; C) artt. 81,110,112 n. 1, 644 c.p.; D) artt. 81,110,112 n. 1 c.p. 132 d.leg.vo n. 385/93, tutti commessi in Lecce sino all'aprile 2003, rideterminando la pena inflitta in primo grado, con le già concesse attenuanti generiche, in un anno e mesi due di reclusione, pena dichiarata sospesa, eliminando le pene accessorie. -confermava la condanna di LI AN in relazione al predetto capo A), assolvendolo in relazione ai capi B), C) e D), rideterminando la pena inflitta in primo grado, con le già concesse attenuanti generiche, in un anno e mesi due di reclusione, eliminandosi le pene accessorie. -- confermava la condanna di IA ER in ordine al capo A); al capo B) - per lui aggravato dall'art. 7 d.l. n. 152/91 per aver agevolato le attività delle associazioni mafiose di cui facevano parte LE e FE - in relazione agli episodi relativi ai titoli dei quali lo stesso viene indicato come beneficiario o girante;
al capo C) con esclusione degli episodi in danno di TA EO, AP AN, NO RI;
al capo D), rideterminando la pena in anni cinque e mesi sei di reclusione e 4.500,00 euro di multa, eliminando la pena accessoria dell'interdizione legale e sostituendo quella dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea per la durata di cinque anni.
1.1. Le vicende oggetto del processo avevano riguardo ad una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti di riciclaggio, esercizio abusivo dell'attività finanziaria e di usura diretta da IA RT e nell'ambito della quale il fratello, IA ER, teneva, tramite ZZ AN e UR OR, i contatti con il gruppo mafioso di appartenenza di questi ultimi, da cui riceveva denaro contante e titoli di credito che pol faceva confluire nelle casse sociali al fine di ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa;
reinvestiva il denaro in ulteriori attività di usura, ripartendo i profitti con il fratello, ZZ 1 а ST, CE CO e SE CA;
il IA ER,inoltre, dirigeva, controllava e coordinava le illecite attività di cambio assegni - materialmente svolte anche dagli addetti ai piazzali delle aree di distribuzione carburante del IA - attraverso le quali venivano riversati nelle casse delle società proprietarie degli impianti di distribuzione di carburante sia titoli di provenienza delittuosa che assegni emessi da persone che ricorrevano all'usura. LI AN e OR AN con altri - tenevano i contatti con - gli usurati, provvedendo alla riscossione degli interessi, ai solleciti di pagamento, alla novazione dei crediti. Il compendio probatorio considerava, innanzitutto, quanto accertato in altro processo contrassegnato dal n. 61/99 R.G.N.R. - nell'ambito del quale era emersa l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso operante in Lecce e facente capo a ZZ GI, interessato al controllo di varie attività illecite quali il traffico di stupefacenti, estorsioni, rapine, usura, contrabbando di t.l.e., gioco d'azzardo, controllo dei parcheggi abusivi e delle discoteche;
era stato poi accertato che IA ER era uomo di fiducia di ZZ e, utilizzando le attività lecite della gestione del distributori di carburante di cui era proprietario insieme al fratello RT, riusciva a movimentare e riciclare ingenti somme di denaro attraverso la pratica del prestito ad usura. In particolare, la stazione di servizio sita in Lecce sulla strada per Merine era uno del punti di incontro degli uomini di ZZ poiché la struttura, particolarmente grande e frequentata, nonché l'ubicazione della stessa poco fuori città, consentivano di incontrarsi indisturbati e di eludere eventuali controlli. Sulla base di tali risultanze si innestavano ulteriori indagini della Guardia di Finanza di Lecce intraprese nell'aprile del 2002 che davano origine al presente processo;
in particolare, era stata avviata una verifica fiscale nei confronti della CO.FIN. s.r.l., facente capo ai IA e proprietaria di due stazioni di servizio, ed erano state rilevate macroscopiche anomalie nella contabilità relativa agli anni 2000 e 2001. Erano, poi, effettuate attività di osservazione, intercettazione telefonica e acquisizione di documentazione presso İstituti bancari, che consentivano di individuare altri soggetti oltre quelli emersi nel precedente processo, coinvolti nelle varie attività illecite, ed il quadro probatorio emerso era corroborato anche dalle dichiarazioni provenienti da vari collaboratori di giustizia. 2 Я Secondo la sentenza gravata è emersa con certezza l'esistenza di una struttura associativa - costituita da una divisione di ruoli e dall'uso di basi operative come i distributori dei IA - finalizzata a commettere una serie indeterminata di delitti di usura ed abusivo esercizio di attività finanziaria, dovendosi escludere dai delitti fine quello di riciclaggio del quale era unico protagonista IA ER. Nell'ambito di tale contesto si collocavano OR e LI che si sono prestati a collaborare con IA nella gestione dei rapporti con i debitori. Parimenti sussistente doveva ritenersi il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria consistita nella intensa attività di cambio di assegni dietro pagamento di interessi, rivolta ad un numero indeterminato di persone e facente capo a IA ER ai quali i soggetti bisognosi si presentavano o venivano presentati.
1.2. Quanto alle singole posizioni degli attuali ricorrenti la sentenza gravata e nei limiti delineati dai proposti gravami - riteneva che:
1.2.1. Per IA ER 1.2.1.1. doveva rigettarsi l'eccezione di inutilizzabilità del decreto di autorizzazione alle intercettazioni del 4.5.2002 su utenze dei IA sussistendo la motivazione in relazione ai profili indiziari ed alla necessità delle captazioni.
1.2.1.2. doveva disattendersi l'istanza difensiva di estendere, in relazione alla sentenza resa dal Tribunale di Lecce il 26.5.2005, l'improcedibilità per preesistente giudicato a tutti i capi di imputazione trattandosi di fatti diversi.
1.2.1.3. doveva rigettarsi l'eccezione di inutilizzabilità dei dati provenienti dal precedente procedimento n. 61/99 in relazione alla presenza in atti di verbali di altri interrogatori resi dai medesimi collaboratori di giustizia di contenuto analogo a verbali riportati nella precedente ordinanza cautelare o che quelli richiamano;
come pure per la regolare acquisizione delle intercettazioni ivi svolte a seguito di decreto ex art. 270 c.p.p. del 16.4.2004.. 1.2.1.4. in relazione al capo B) doveva confermarsi la responsabilità del IA, direttamente coinvolto nei fatti relativi solo ad una serie di assegni per i quali risultava essere beneficiario, giratario o ultimo prenditore (in particolare, assegni provenienti dal clan ZZ;
tre assegni emessi da CH RI, sottoposto ad usura;
assegni provenienti dal clan RF;
un assegno emesso da MA;
un assegno emesso da EL CO LU;
un assegno all'ordine di 3 AN FIORENTINO;
assegni consegnati da CA Diego Vitangelo;
assegni emessi all'ordine di TU;
assegni emessi da RS;
assegni emessi da ER DI;
un assegno provento di una apertura truffaldina di c/c).
1.2.1.5. In relazione al capo C) la sentenza ha valorizzato, innanzitutto, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avevano concordemente riferito sui punti essenziali che presso i distributori di carburante dei IA si svolgeva un vasto giro di usura praticato mediante il cambio di assegni con trattenuta di interessi ( con un minimo dell'8% mensile), gestito personalmente dal IA ER. Richiamava le dichiarazioni confessorie del coimputato DE PA FR che aveva cambiato in più occasioni assegni presso il IA ER portandosi presso il distributore della via per Merine, descrivendo il sistema di interessi di volta in volta praticato dal predetto. Esaminava, quindi, la sentenza le singole vicende usurarie che sempre per la parte oggetto di - ricorso sono state così partitamente valutate:
1.2.1.5.1. Vicenda SPADA: è ricostruita a partire dalle dichiarazioni del collaboratore RF che lo indica come uno dei soggetti usurati, descrivendone le transazioni, e riferendo che il denaro prestato allo SPADA proveniva - oltre che dal RF e dal ZZ, anche dal IA ER il quale ebbe a riceversi anche il prezzo della vendita della casa dell'usurato allo LL per ripianare i debiti. Lo SPADA conferma la vicenda usuraria e la "necessitata" vendita della casa per 180 milioni di lire allo LL, ricordando che la relativa pattuizione fu realizzata presso il distributore del IA ed alla sua presenza, oltreché dello LL, RF, SPADA, LI. II IA prese in consegna tutte le cambiall rilasciate da LL per il successivo pagamento di parte del presso dell'immobile. Negava, lo SPADA, di aver avuto debiti con || IA con quale aveva solo cambiato in un paio di occasioni alcuni assegni a suo dire pagati alla pari. Ricordava che il - IA si vantava con tutti dei suoi rapporti con il ZZ e con RF.
1.2.1.5.2. Vicenda FE: è il collaboratore CE a indicare il FE, titolare di una rivendita di motocicli, quale soggetto usurato da ZZ e IA e in una telefonata tra questi ultimi due il primo dice al secondo di andarsi a prendere "la moto mia" alla Ducati. II FE con un dichiarato, secondo la sentenza, connotato da- 4 reticenza- riferisce di aver beneficiato del cambio di sei- sette assegni in un momento di difficoltà economica -a suo dire "in via eccezionale" e gratuitamente ma accordando al IA trattamenti di favore in concessionaria.
1.2.1.5.3. Vicenda LO: trova fondamento sulla captazione dell'appuntamento tra il IA e AR RC dinanzi alla banca 121 di Lecce nel corso del quale si vedeva il AR consegnare un consistente numero di banconote al figlio del LO EL. Quest'ultimo confermava il cambio di assegni fattogli dal IA descrivendone le modalità e le "spese" da lui pagate per le varie operazioni, riferendo la consegna dei soldi percepita dalla p.g. alla copertura di un suo assegno consegnato al IA per un prestito. Anche il figlio del LO confermava i rapporti del padre per il cambio assegni con il IA, assumendo costi di interessi non saputi quantificare.
1.2.1.5.4. Vicenda NN: risulta dal versamento nelle casse CO.FIN., tra il 2000 e 2001, di un ammontare pari a oltre 122 milioni di lire a fronte di una fatturazione di poco più che due milioni. Il NN, titolare di una ditta edile, dichiarava di aver acquistato carburante presso il distributore del IA con propri assegni post-datati o con quelli di suoi clienti pure post-datati a due o tre mesi cambiati con suoi analoghi assegni, a loro volta, cambiati dal IA per ottenere denaro liquido non senza lasciargli - a suo dire spontaneamente- una certa somma "per il fastidio". Il tasso d'interesse era desunto, dalla sentenza, da tale ammessa dazione ed in rapporto al generale tasso usurario desunto dalle dichiarazioni dei collaboratori e da altri usurati.
1.2.1.5.5. Vicenda DE RL: come si desume da alcune captazioni è un debitore del IA che, per estinguere un debito di 1.200 euro per fornitura di carburante, deve un assegno post-datato di sei giorni dell'importo di 3.500,00 euro, ricevendo la differenza. Dalla consulenza tecnica sui conti CO.FIN. risultano versati 25 assegni girati dal DE RL e, quasi sempre, dopo di lui, dal IA per un importo complessivo di oltre 111 milioni di lire. IL DE CA ha ammesso di aver ricavato liquidità presso ❘ IA ai quali aveva dato assegni post-datati, tenendo conto di un "regalino" proporzionato all'entità della somma portata dall'assegno di volta in volta consegnato. RC AR ricordava i rapporti di cambio assegni tra il DE CA ed il IA, anche mediati da lui 5 Я personalmente, riferendo della somma trattenuta dal IA per le "spese", donde veniva individuata - dalla sentenza l'usurietà - delle operazioni.
1.2.1.5.6. Vicenda AR: dalle captazioni emerge il cambio assegni in cui è coinvolto l'imprenditore commerciale con il IA ER. La consulenza tecnica ha accertato l'ingresso nei conti CO.FIN. di assegni del AR per oltre 270 milioni di lire ed il AR- seppure con dichiarazioni secondo la Corte compiacenti ha confermato il cambio di assegni per ottenere liquidità dal IA "pagando" un interesse pari al 15% annuo, peraltro ricordando esemplificativamente un ben diverso caso in cui il tasso calcolabile era quello del 36% su base annua.
1.2.2. OR AN, in relazione all'accusa associativa, era raggiunto dalle dichiarazioni del collaboratore CE che aveva indicato fratelli OR coinvolti in una serie di truffe ai cui proventi partecipavano anche i fratelli IA, insieme a ZZ ST. E tali accuse erano state riscontrate dalla vicenda relativa agli assegni di ER DI dei quali i fratelli OR si erano appropriati illecitamente finendo nelle mani di IA ER ed incassati dalla CO.FIN.. La ulteriore prova degli stabili rapporti e cointeressenze economiche tra il OR ed il IA ER, nonché dei rapporti tra lo stesso OR ed il LI, provenivano da un compendio intercettivo vario e preciso nei suoi contenuti.
1.2.3. LI AN, sempre in relazione all'accusa associativa, era raggiunto dal plurimo compendio intercettivo che documentava i suoi rapporti con il IA in relazione all'attività di cambio assegni. Era risultato, inoltre, dalla consulenza tecnica del P.M. che sui conti CO.FIN. negli anni 2000 e 2001 erano stati versati 48 assegni girati dal LI e, quasi sempre dopo di lui da ER IA per import da 1.000.000 a 13.500.000 e complessivamente per Lire 214.772.000. Il LI risultava, ancora, coinvolto in alcune specifiche vicende usurarie ed alle accuse l'imputato aveva ammesso di aver utilizzato il IA per monetizzare gli assegni che, a sua volta, cambiava a soggetti in stato di bisogno economico, oltre che per ripagare propri debiti di gioco.
2. Propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe la difesa di OR AN DR prospettando un unico motivo relativo alla mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 416 c.p. con riguardo all'erroneo assunto del fondamento 6 probatorio dell'accusa mossa al OR poggiata sulle propalazioni -di CE CO, riscontrata secondo il ricorso solo dalla vicenda di ER DI, di cui alla sentenza prodotta dalla difesa, la cui lettura non tiene conto della parte relativa all'assoluzione del OR in ordine al più grave delitto. I rapporti tra il OR ed il IA erano giustificati solo dalla solvibilità del primo e dal buon fine degli assegni ricevuti dal IA in pagamento del carburante o in sostituzione degli assegni del LI il quale spesso, per mera cortesia., utilizzava assegni del primo per sue necessità. L'unico contatto telefonico tra il OR ed il IA, relativo a quale Notaio di Lecce avesse un titolo di un terzo soggetto da avviare al protesto è del tutto insufficiente al fine di giustificare l'inserimento del OR nel sodalizio criminale. Propone ricorso la difesa di IA ER con i 3. seguenti motivi:
3.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità nonché mancanza contraddittorietà e manifesta ' Illogicità della motivazione in relazione all'art. 13 d.l. n. 152/91 e 267 c.p.p. con riguardo ai risultati delle intercettazioni telefoniche di cui al decreto autorizzativo 334/02,335/02,336/02,338/02,339/02 R.I. del 4.5.2002 in quanto lo stesso è stato emesso in assenza dei presupposti di legge e, comunque, risulta carente di motivazione. In particolare, secondo il ricorrente, non può condividersi il rigetto della eccezione difensiva da parte del giudice di appello secondo il quale la sufficienza indiziaria si radicherebbe sulla articolata attività imprenditoriale dei soggetti da intercettare congiuntamente ai precedenti penali e giudiziari dei medesimi, di significanza del tutto neutra. Come pure nessuna rilevanza al fine dedotto doveva riconoscersi ai controlli "in compagnia di pregiudicati" e ad una denuncia di IA RT per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti risalente al 2000, rivelatasi successivamente frutto di un errore nell'interpretazione dell'intestazione di numerosissime schede telefoniche in effetti normalmente rivendute dallo stesso IA RT. Ancora, quanto alla necessità delle intercettazioni per lo svolgimento delle indagini risulta utilizzata una mera clausola di stile senza alcun riferimento al caso concreto risultando inconsistente al riguardo il richiamo allo "scopo di meglio delineare i rapporti che intercorrono tra i IA ed i pregiudicati innanzi elencati". Il punto della questione secondo il ricorso era 7 che, al contrario dell'assunto della Corte, il G.I.P. aveva poggiato il decreto autorizzativo sul riferimento a fonti informative confidenziali.
3.2. mancanza della motivazione in relazione agli artt. 648bis e 644 c.p. in quanto al riconoscimento da parte della Corte della omessa motivazione sui vari episodi di riciclaggio ed usura non poteva seguire una attività integrativa motivazionale della Corte che, invece, avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado.
3.3. inosservanza di norme processuali, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 529 c.p.p. con riferimento al rigetto della istanza difensiva " di estendere la pronuncia di non doversi procedere per precedente giudicato emessa a due episodi del capo C) a tutti i capi di imputazione in quanto già oggetto della sentenza del Tribunale di Lecce del 26.5.2005, emessa nel procedimento n. 61/99 R.G.N.R... che non risulta ancora definitiva" in quanto - secondo il ricorrente doveva applicarsi non - l'inesistente giudicato ma la preclusione all'esercizio dell'azione penale determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M. nel precedente procedimento, emergendo la sovrapponibilità delle due vicende processuali, quanto meno per gli episodi avvenuti prima del dicembre 2000 e considerata la generica contestazione dell'attività di riciclaggio ed usura. Ancora, ed in via subordinata sul punto, ia motivazione della sentenza sarebbe carente, manifestamente illogica e contraddittoria nella parte in cui ha posto a fondamento della decisione le dichiarazioni di MA RI, quelle di NC e le conversazioni telefoniche tutte del p.p. n. 61/99 tratte dalla ordinanza cautelare e dalla sentenza di primo grado e, pertanto, illogicamente poste a base della nuova condanna.
3.4. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione all'art. 648bis c.p., laddove nella specie la condotta del IA di aver sostituito titoli con denaro contante o, comunque, consegnato denaro contro titoli esula dalla fattispecie del riciclaggio. Esulerebbe la prima di tali condotte in quanto il cambio dell'assegno non può ostacolare I'Individuazione del denaro che ne costituisce la provvista;
quanto alla seconda, l'apposizione della girata da parte di colui che consegnava il titolo al IA analogamente rendeva possibile la verifica della provenienza.
3.4.1. Quanto, poi, ai singoli episodi per i quali era stata confermata la condanna andava ad analizzare i singoli episodi: 8 3.4.1.1. per agli assegni attribuiti al clan di GI LE, rimaneva da un lato all'incompatibile contemporanea contestazione - - IA del delitto di usura che preclude, stante la clausola di esclusione ex art. 648 bis "fuori dai casi di concorso", la condanna dell'imputato per aver riciclato il denaro proveniente dall'usura da lui stesso commessa;
dall'altro la provenienza delittuosa degli assegni trattati dal IA non potrebbe fondarsi solo sui profili soggettivi dei cedenti ed in assenza di individuazione dello specifico delitto presupposto. Ancora, non può riconoscersi fondamento probatorio alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che conterrebbero solo un mero spunto investigativo ed alle conversazioni telefoniche intercettate la cui riconosciuta cripticità nulla dice della provenienza illecita del denaro. Come pure deve eccepirsi secondo la difesa l'inversione del principio dell'onere della prova laddove la - sentenza ascrive significato a carico dell'imputato all'omessa giustificazione alternativa delle operazioni sottostanti al cambio di assegni. In ogni caso nessun accertamento è stato svolto sulla consapevolezza da parte del IA della provenienza delittuosa degli assegni.
3.4.1.2. in relazione all'assegno di 3.700,00 euro girato da ZZ LU a IA vi sarebbe, al più, il sospetto ma non la prova della provenienza illecita;
3.4.1.3. in relazione a tre assegni emessi dallo CH nulla si dice in ordine alla ipotesi che essi fossero stati consegnati dal ZZ ST e, comunque, non esiste prova della conoscenza da parte del IA della commissione da parte del ZZ dell'usura ai danni dello CH.
3.4.1.4. in relazione a tre assegni ascritti al RF ed alla moglie, nessuna provenienza illecita può ravvisarsi trattandosi di assegni tratti sui loro conti correnti e, comunque, era contraddittorio riconoscergli la natura di meri prestiti fatti dal IA al RF in un momento in cui gli assegni erano privi di copertura. Mancava, in ogni caso l'elemento oggettivo del delitto.
3.4.1.5. in relazione a due assegni emessi da NG MA non era sufficiente la qualità del MA di affiliato al clan MA per assegnare la connotazione di illiceità al primo di quegli assegni ( emesso direttamente in favore del IA), quanto al secondo (primo prenditore MU) neanche sarebbe sufficiente il riferimento alle affiliazioni mafiose del padre del EL o il coinvolgimento di questi in attività truffaldine. Contraddittoria era, infine, con la assunta provenienza illecita degli assegni del MA, la riconosciuta attività lecita svolta dal predetto. Ed analoghe considerazioni dovevano estendersi ad altro assegno emesso da EL CO LU all'ordine di MU Marino. Anche in questo caso difetterebbe qualsiasi riferimento al necessario dolo.
3.4.1.6. in relazione all'assegno emesso da VO AN all'ordine di AN RE non è sufficiente secondo quanto già sopra - dedotto - i generici traffici di droga tra il CE ed il FIORENTINO.
3.4.1.7. per gli assegni consegnati da CA, TU, RS parimenti insufficienti sarebbero le generiche dichiarazioni del CE secondo il quale si tratterebbe di soggetti che gli avrebbero pagato con gli assegni la fornitura di droga. Contraddittoria sarebbe l'affermazione dei rapporti di diretta conoscenza tra il TU e l'imputato ed illogico in relazione ad RS indicare come - - pertinenti al CE gli assegni emessi al'ordine di terzi. Con riferimento agli assegni sopra richiamati ed ascritti al CE carente è la motivazione circa la consapevolezza del IA sulla provenienza delittuosa dei titoli fondata solo sulla caratura criminale del CE e sugli stretti rapporti di amicizia con quest'ultimo dell'imputato.
3.4.1.8. con riguardo agli assegni compendio di appropriazione indebita ai danni della ER la Corte non ha tenuto conto che nel relativo processo conclusosi con la declaratoria di prescrizione la ricezione degli assegni venisse già contestata all'attuale imputato come ricettazione e, pertanto, doveva rilevarsi l'improcedibilità dell'azione per il medesimo fatto ( anche in considerazione della sopravvenuta irrevocabilità della sentenza). In ogni caso, ed in via subordinata, vì sarebbe difetto motivazionale sulla consapevolezza del IA sulla provenienza delittuosa degli assegni non sorretta da meri riferimenti ai rapporti personali o a generche divisioni di proventi truffaldini.
3.4.1.9. con riguardo all'assegno tratto da RE BR, sarebbe del tutto carente la prova del dolo in ordine alla provenienza delittuosa, posta l'estraneità rispetto agli autori delle truffe.
3.5. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 648 e 648bis c.p. non potendosi condividere che le condotte di cambio degli assegni ascritte al IA si 10 risolvessero nella sostituzione ai titoli di provenienza illecita con moneta liquida in quanto la ricezione del titolo non sarebbe idonea ad ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa.
3.6. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 644 c.p. in relazione ai seguenti episodi:
3.6.1. usura ai danni di AN SP: le dichiarazioni del RF sono prive di riscontro individualizzate tale non potendo essere quello dell'avvenuto incontro per il patto usurario presso il distributore del IA, sono inoltre smentite dallo SP che nega rapporti di debito con il IA. In ogni caso nulla si saprebbe sui connotati del prestito del IA ( diverso e distinto da quello accordato dal RF).
3.6.2. usura ai danni di BR AR: non è individuato il tasso usurario ed è contraddittoria con la smentita del FE. La conversazione telefonica riportata nella sentenza è inidonea a fornire riscontro non evincendosi trattarsi di una moto prelevata presso la concessionaria dal ZZ senza pagarla.
3.6.3. usura ai danni di EL UL: illogico è l'elemento dal quale si è desunto il tasso usurario, trattandosi di un esempio;
contraddittoria e l'imputazione ad interessi di somme dovute a spese;
carente la motivazione per la indeterminatezza del fatto in ordine al quale si è pervenuti a condanna.
3.6.4. usura ai danni di AB NN: manifestamente illogica è l'attribuzione della somma non meglio identificata consegnata al IA in conto interessi;
illogica e contraddittoria è la quantificazione degli interessi pari all'8-10% mensili sulla base delle generiche indicazioni provenienti dai collaboratori o dal UL, vittima di distinto episodio.
3.6.5. usura ai danni di NZ De CA: carente e illogica e contraddittoria è : - la determinazione del tasso d'interesse sulla base del mero esempio fatto dal Quarta;
- il riferimento del tasso a due mesi anziché a tre;
- il riferimento agli importi più alti, calcolandosi l'interesse del 7% ogni due mesi per importi più bassi;
- la condanna in presenza di una negazione di sottoposizione ad usura da parte della presunta parte offesa come pure i rapporti non 11 Я intimi tra il DE RL ed i IA, sebbene il primo avesse definito i secondi conosciuti da trent'anni e amici di famiglia.
3.6.6. usura ai danni di RC TI: illogico è desumere il tasso d'interesse dal discorso esemplificativo del TI;
frutto di errore è la determinazione del tasso.
3.7. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione agli artt.416 e 110-81 cpv c.p.. Contraddittorio è il riconoscimento della struttura associativa finalizzata alla commissione di delitti di usura con l'affermazione secondo la quale il IA è " l'unico degli appellanti certamente coinvolto nei vari episodi oggetto di contestazione...mentre gli altri non risultano aver avuto rapporti diretti con gli usurati indicati nel capo d'imputazione". Inoltre risulta ai fini della dimostrazione della struttura associativa una mera - sovrapposizione della struttura aziendale con quella ex art. 416 c.p... In realtà al più nella specie si verserebbe nella ipotesi del - concorso di persone nel reato continuato di programma.
3.7.1. in relazione al delitto di cui all'art. 132 d.leg.vo 385/93 manca un adeguato alla motivazionale connaturato impegno indeterminatezza del pubblico ai quali deve essere rivolta la condotta illecita.
3.8. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione all'art.132 d.leg.vo 385/1993 in quanto l'attività di "cambio assegni" non era riservata dall'art. 106 co. 1 della legge bancaria a " intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC". EL tutto carente sarebbe poi la motivazione sul fatto in esame - - nessun altro assegno, oltre quelli esaminati per i delitti di usura e riciclaggio, essendo preso in considerazione, né essendo sufficiente la mera considerazione del notevole flusso di assegni confluiti nella società.
3.9 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione all'art.7 d.l. n. 152/91 e 59 co.2 c.p. essendosi secondo il ricorrente - apoditticamente esteso i vantaggi e l'approvazione, riferibili al singolo soggetto asseritamente mafioso, all'associazione di cui questi avrebbe fatto parte. Difetto di motivazione si eccepisce in ordine al profilo psicologico rispetto al quale sarebbe insufficiente la sola consapevolezza di operare in favore di noti esponenti di clan mafiosi. 12 3.10 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione agli artt. 132 e 133 c.p. per l'apoditticità del riferimento all'intensità del dolo e la illogicità del riferimento al compimento del'azione " in luogo aperto al pubblico e frequentato da diverse persone".
3.11. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione all'art.62bis c.p. stante il diniego delle attenuanti in parola, in relazione alla duplice considerazione del precedenti penali, già valutata per la commisurazione della pena e l'assenza di valutazione i concreto della gravità dei fatti.
3.12. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione all'art.81 c.p. non trovandosi giustificazione per gli aumenti per nulla contenuti a titolo di continuazione.
4. Propone ricorso la difesa del LI che si duole: -della falsa applicazione della legge penale in relazione all'art. 416 c.p. esulando dalla ricostruzione operata dalla Corte l'individuazione di uno scopo comune e, quindi, del pactum sceleris. - illogicità e contraddittorietà della motivazione in quanto i rapporti di amicizia tra il IA e il LI depongono in senso contrario rispetto all'accusa, assumendo il LI anche la posizione di usurato da parte del IA che mostra di disistimare lo stesso imputato. Considerato in diritto Il ricorsi nell'interesse di OR e LI sono inammissibili;
quello nell'interesse di IA ER è infondato.
1. Ritiene la Corte che la gravata sentenza abbia fornito una congrua e adeguata giustificazione sia della sussistenza dei dati probatori utilizzati, sia del loro grado di affidabilità e valore agli effetti della conferma della penale responsabilità, la quale, pertanto, su di essi congruamente basata, non risulta invalidata dai rilievi critici delle impugnazioni. Tali dedotti elementi infatti, quand'anche unitariamente apprezzati, non sono idonei ad alterare e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, in quanto privi di profili di radicale efficacia al fine di in concretocreare Я 13 "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo della sentenza impugnata. Invero i ricorsi, che fanno riferimento a "contraddizioni", "illogicità" e "carenze" motivazionali sembrano 萨 dimenticare il complesso e strutturato quadro probatorio (anche logico) a carico degli imputati, quale risulta valorizzato dalla sentenza di primo e secondo grado, e non considera che la "completezza della motivazione" va definita nel suo rapporto con la decisione, non con il compendio indiziario, perché è la motivazion è la decisione che deve essere conforme al compendio probatorio. Tale esigenza di conformità tra decisione e prove può si essere fatta valere nel giudizio di legittimità, ma soltanto laddove essa si sia tradotta in un error in procedendo, come quando il giudice erroneamente neghi l'esistenza stessa di un indizio oppure l'utilizzabilità di un atto (cfr. in termini: Cass. Pen. sez. 5, 39843/2007, In ric. Gatti), circostanze queste nella specie niente affatto realizzate. Inoltre in tema di giudizio di cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel procedimento, o quando si omette la valutazione di un elemento probatorio decisivo fatto questo non realizzato nella specie. In conclusione, ed in adesione ad una consolidata e pluriennale giurisprudenza (cfr. in termini: Cass. Sez. 6, 10951/2006), il controllo imposto al Giudice di legittimità è quello che ha per oggetto la persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale verifica, per sua natura, si declina (anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi " atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso) in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del Giudice. Diversamente opinando, e seguendo una diversa modalità di procedere (come sembra suggerire il tenore dell'impugnazione), si darebbe vita ad un'analisi tesa ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati, e si finirebbe con il fornire risposte circoscritte al diversi atti ed ai motivi ad essi relativi, così determinando una "impropria 14 riedizione del giudizio di merito", la quale risulta esclusa dalla funzione essenziale del sindacato sulla motivazione, che è stato appunto preordinato assicurare che la motivazione dei ad provvedimenti dei giudici di merito, nella specie quelli in materia di libertà personale, rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito per giungere alla decisione. Al giudice di legittimità resta infatti preclusa in sede di controllo sulla motivazione - la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli assunti dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
2. Sul ricorso nell'interesse di OR AN. rivalutazione del Esso è Inammissibile in quanto involge una fondamento probatorio posto a base dell'accusa associativa nell'ambito della quale il OR è coinvolto. Con motivazione corretta e priva di vizi logici la partecipazione associativa del OR è stata desunta dalle dichiarazioni accusatorie del collaboratore CE riscontrate dalla vicenda degli assegni della ER, dei quali i fratelli OR si impossessarono illecitamente riciclandoli presso il IA nonchè negli analoghi rapporti economici tra il OR ed il IA e nei rapporti tra il OR e l'altro sodale LI sempre relativo alla copertura di assegni girati al IA.
3. Sul ricorso nell'interesse di IA ER.
3.1. Il decreto di autorizzazione delle intercettazioni del 4.5.2002. Nell'ambito dell'orientamento generale in tema di esame delle questioni processuali, il sindacato del giudice di legittimità comprende il potere di esaminare gli atti per verificare la integrazione della violazione denunziata ma non anche quello di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione, se non nei limiti del rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione (v. Sez. IV sent. n. 47891 del 28/9/2004, imp. Mauro ed altri, in tema di doglianze difensive in ordine alla insussistenza della gravità indiziaria ritenuta dal giudice che aveva emesso i decreti di autorizzazione delle intercettazioni). Alla stregua di questa regola di giudizio il motivo di ricorso è inammissibile in quanto chiede di rivalutare in modo 15 parcellizzato ed anche con valutazioni ex post - gli elementi di fatto sulla base deli quali è stata ritenuta la sussistenza dei sufficienti indizi di reato posta a base dell'autorizzazione delle intercettazioni come pure della necessità delle stesse ai fini della prosecuzione delle indagini, essendo in presenza di una articolata motivazione - fondata su elementi legittimamente presi in considerazione e tra i quali non vi sono affatto informazioni provenienti da fonti confidenziali - sotto entrambi i profili che si sottrae al difetto di motivazione sostanzialmente censurato dal ricorrente.
3.2. L'integrazione motivazionale in secondo grado. Essa ha riguardato come si desume dalla sentenza gravata - lo specifico esame dei singoli episodi di riciclaggio ed usura, essendosi limitata la sentenza di primo grado alla generica esposizione del compendio fondato sulle dichiarazioni dei collaboratori e delle captazioni telefoniche. Ebbene è orientamento consolidato, del quale la sentenza gravata ha fatto corretta applicazione, secondo il quale anche la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante ( Cass. Sez. 6, Sentenza n. 26075 del 08/06/2011 Rv. 250513 Imputato: B. ). Pertanto, il motivo in esame è inammissibile.
3.3. Sull'omessa declaratoria di improcedibilità dell'azione, il motivo è privo di autosufficienza non essendo allegato al ricorso l'atto in base al quale dovrebbe essere valutata la censura mossa e, comunque, generico in relazione al riferimento ad episodi sovrapponibili a quelli oggetto di giudizio. In ogni caso, è orientamento consolidato quello secondo il quale non è deducibile in sede di legittimità ma proponibile dinanzi al giudice - dell'esecuzione la violazione del divieto del "ne bis in idem" (art. 649 cod. proc. pen.), considerato che il relativo giudizio, presupponendo necessariamente un raffronto fra elementi fattuali relativi alle imputazioni contestate nelle sentenze in ordine alle quali la preclusione è addotta, si risolve in un accertamento sul fatto (v. da ultimo Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24954 del 06/05/2011 Rv. 250920 Imputato: Brunetto). EL tutto analogamente deve ritenersi nel caso in esame nel quale si invoca la consumazione del potere di azione da 16 parte del P.M. in relazione a processo nell'ambito del quale non si è pervenuti a sentenza passata in giudicato. Pertanto, il motivo di ricorso in esame è inammissibile.
3.3.1. Sul subordinato rilievo della contraddittorietà ed illogicità della motivazione sul punto in relazione all'utilizzazione delle dichiarazioni di TOMA e CE e delle intercettazioni disposte nel procedimento n.61/99 R.G.N.R.. La censura è infondata avendo dato la sentenza impugnata corretta giustificazione della utilizzabilità delle fonti di prova citate legittimamente riversate nel presente processo.
3.4. Sulla violazione dell'art. 648bis c.p.. Il ricorso denunzia l' error in judicando sotto il profilo dell'errata sussunzione del cambio assegni effettuato dall'imputato nell'ambito della fattispecie di riciclaggio contestata. Questa Corte ha già insegnato che integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi monetizzi presso un istituto di credito un assegno di provenienza illecita, atteso che la somma di danaro ricevuta in sostituzione del suddetto titolo appare formalmente di provenienza lecita (Cass.Sez. 6, Sentenza n. 495 del 15/10/2008 Rv. 242373 Imputato: Argiri Carrubba). A maggior ragione deve dirsi per la monetizzazione dell'assegno da parte del singolo soggetto privato, quale il IA, rispetto al quale si verifica anche l'ulteriore circolazione del titolo ceduto per la monetizzazione. Pertanto, il motivo di ricorso è infondato.
3.5. Difetto di motivazione in relazione al delitto di cui all'art. 648bis c.p. con particolare riguardo alla individuazione del delitto presupposto ed alla clausola di esclusione "fuori dei casi di concorso". Si tratta di una censura difensiva comune all'esame delle diverse fattispecie per le quali è intervenuta condanna. Il testo vigente della fattispecie in parola con la modifica apportata dall'art. 4 della 1. 9 - agosto 1993 n. 328 che ha esteso la punibilità al riciclaggio dei proventi di qualunque delitto non colposo - ha abbandonato il criterio : selettivo dei presupposti della condotta fondato sulla specifica indicazione dei medesimi, adeguandosi alla nozione di "reato presupposto" elaborata dalla convenzione sul riciclaggio stipulata a Strasburgo in data 8.11.1990 m. 141: nelle < definizioni >> contenute nell'art. 1 lett. e) del testo, si legge infatti che < reato presupposto>> significa qualsiasi reato in conseguenza del quale si formano proventi che possono diventare oggetto di uno dei reati 17 segna un allargamento dell'oggetto materiale della condotta. Secondo costante orientamento di legittimità la fattispecie in esame punisce non solo le condotte che hanno ad oggetto i proventi diretti dei reati presupposti ma anche quelle che hanno ad oggetto denaro o valori che abbiano provenienza mediata da delitto (Cass. 1 febbraio 1986, Chillari;
Cass. 12 giugno 1987, Mammoliti). Con specifico riguardo alle vicende degli assegni provenienti dal capo-clan ZZ, RF e CE - esulando la fattispecie da quella affrontata da questa Sezione con sent. n. 25633/12, Schiavone in cui si tratta dei beni movimentati dall'associato e dei quali è fonte l'associazione secondo costante - orientamento di legittimità delitto presupposto del delitto di riciclaggio è anche il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso sulla base dell'osservazione che tall sodalizi producono redditi illeciti anche al di là di quelli prodotti in conseguenza della realizzazione dei reati- fine (Sez. 1, Sentenza n. 1439 del 27/11/2008 Rv. 242665 Imputato: P.M. in proc. Benedetti). Quanto all'onere probatorio da soddisfare in relazione al reato presupposto non si richiede la sua esatta individuazione e l'accertamento giudiziale, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile ( Sez. 6, Sentenza n. 495 del 15/10/2008 Rv. 242374 Imputato: Argiri Carrubba) e l'affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio non richiede l'accertamento dell'esatta tipologia del delitto non colposo presupposto e, in particolare, la precisa identificazione del soggetto passivo, essendo sufficiente la prova logica della provenienza delittuosa delle utilità oggetto delle operazioni compiute, anche se il delitto presupposto sia delineato per sommi capi quanto alle esatte modalità di commissione (Sez. 2, Sentenza n. 546 del 07/01/2011 Rv. 249444 Imputato: P.G. in proc. Berruti.).
3.5.1. Ebbene, alla stregua di tali consolidati principi di diritto, le censure difensive, declinate in relazione alle singole vicende sub B), risultano infondate.
3.5.1.1. Per gli assegni provenienti dal clan LE, nei cui reati fine il IA non è coinvolto, ed in ordine ai quali è ben giustificata la provenienza delittuosa degli assegni, in ragione della loro pertinenza alle attività del clan di cui ZZ GI è esponente 18 la apicale, e la consapevolezza della provenienza delittuosa in capo all'imputato, legato personalmente al capo-clan anche attraverso il fratello ZZ ST, risolvendosi per altro verso le critiche difensive in una inammissibile rivisitazione dell'articolato convergente compendio probatorio.
3.5.1.2. Analoghe osservazioni vanno fatte sull'assegno di lire 3.700.000 laddove la difesa induce chiari profili di merito, insindacabili in questa sede siccome logicamente motivate, sulla attendibilità delle dichiarazioni considerate.
3.5.1.3. Inammissibili sono le censure relative alla vicenda degli assegni provenienti dallo CH: esse appaiono solo frutto di una parcellizzata considerazione del più ampio corredo motivazionale che tiene conto delle dichiarazioni del RF, dell'usurato e della figlia dell'usurato sulla sottoposizione a usura da parte del ZZ verificandosi il successivo riciclaggio degli assegni da parte del IA ( che è stato coerentemente assolto dal delitto di usura).
3.5.1.4. Inammissibili sono le censure afferenti alla monetizzazione degli assegni del RF, involgendo il motivo una incensurabile valutazione di fatto sulla provenienza delle provviste giustificatamente ritenute illecite in ragione della pertinenza al clan di provenienza. - siccome affette da3.5.1.5. Possono considerarsi unitariamente comuni profili di inammissibilità - le censure difensive relative agli assegni MA, DEL CO, DI ( all'ordine di FIORENTINO), CA, TU, RS. Si tratta di assegni provenienti dal mafioso CE rispetto ai quali incensurabile è l' accertamento in fatto, privo di vizi logici, che li qualifica come di provenienza illecita in ragione della pertinenza al clan.
3.5.1.6. Quanto agli assegni della ER, in relazione ai quali si chiede annullamento della sentenza per ne bis in idem, vale quanto già detto in ordine all'inammissibilità del motivo che involge valutazioni di fatto. Analogamente inammissibile è il motivo relativo alla consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza delittuosa degli assegni. 19 8 3.5.1.7. Infine, e per terminare la disamina dei motivi afferenti i singoli episodi, inammissibile è la censura relativa all'assegno emesso su carnet truffaldinamente ottenuto da CO e CC e negoziato dal LO nei confronti dell'attuale imputato, anche in questo caso involgendo valutazioni di fatto sulla provenienza illecita dell'assegno e sulla consapevolezza di essa del IA.
3.5.1.8. L'ulteriore motivo circa l'errata sussunzione in diritto della condotta di ricezione e cambio assegni posta in essere dal IA è già stata sopra considerata infondata.
3.5.2. Quanto alle censure afferenti i vari episodi di usura sub C) del pari deve ritenersi l'inammissibilità involgendo le doglianze la valutazione delle dichiarazioni dei soggetti usurati e la individuazione del tasso usurario ben giustificate in sentenza, oltre che le specifiche emergenze correlate ai vari episodi - la cui valutazione è priva di vizi logici in uno al complessivo contesto probatorio emergente dal processo a carico del IA, professionalmente dedito all'attività usuraria nei confronti di una indeterminata platea di soggetti in stato di bisogno. :
3.5.3. Infondata è la censura difensiva sulla ritenuta sussistenza dell'associazione a delinquere sub A). Invero, la doglianza si fonda sulla parcellizzata considerazione dell'esclusione dal programma associativo dei delitti di riciclaggio e dell'attribuzione al IA soltanto dei delitti di usura contestati: la sentenza, invece, si perita di giustificare la sodalità della quale il IA si avvaleva per l'attività usuraria, disponendo di soggetti (i benzinai UO, RI, ZZ e De CA) che operavano in sua assenza e nell'ambito di una logistica stabilmente destinata all'attività illecita ( la stazione di servizio), oltrechè dei sodali OR e LI.
3.5.4. Analoghe considerazioni valgono per le censure difensive in ordine al delitto di cui all'art. 132 d.leg.vo n. 385/93 della quale è correttamente giustificata la sussistenza in ragione della valutazione di fatto, insindacabile in questa sede, dello svolgimento verso una platea indeterminata di soggetti dell'attività di finanziamento attraverso la monetizzazione dei titoli cedutigli quale è quella - svolta dal IA e che, pertanto, sicuramente rientra tra quelle attribuite a soggetti qualificati ex art. 106 d.leg.vo cit.. 20 3.5.5. Inammissibile è la censura difensiva sulla ritenuta aggravante ex art. 7 l.n. 230/91 involgendo la stessa profili di merito che tendono a rivalutare la il fondamento probatorio dell'aggravante (i rapporti del IA con il clan ZZ dimostrato anche dal flusso di assegni provenienti da quel clan e dai suoi sodali e dai rapporti personali del IA con i ZZ).
3.5.6. Inammissibile in quanto parimenti involgente giudizi di merito privi di vizi logici è la censura sia sulla quantificazione della pena, sia sul dinlego delle attenuanti generiche che hanno correttamente tenuto conto di tutti gli indici all'uopo da considerare.
3.5.7. Infine inammissibile è la doglianza del tutto generica circa l'aumento asseritamente non "contenuto"- a titolo di continuazione.- 4.Sul ricorso nell'interesse di LI AN.
4.1. Esso è inammissibile deducendosi una rivalutazione dei fatti posti a base della ritenuta partecipazione associativa correttamente giustificata sulla base da un lato - degli esiti intercettivi da quali sono stati desunti i suoi rapporti con il IA aventi ad oggetto il cambio di assegni ( che lo stesso imputato ha ammesso in rapporto alla necessità di monetizzarli anche per conto terzi) la cui entità si è palesata attraverso la quantificazione dell'importo contenuta nella consulenza tecnica e- dall'altro-nel coinvolgimento dell'imputato Nessuna contraddizione sussiste tra ilnelle vicende usurarie. riconoscimento di penale responsabilità del solo IA per le vicende usurarie oggetto del presente processo e la considerazione, ai fini del coinvolgimento del LI, di quelle risultate prescritte o giudicate in altri processi. Generico e manifestamente infondato è l'asserto difensivo che attacca la motivazione in relazione alla pretesa omessa individuazione del pactum sceleris.
4.2. Manifestamente infondata è la pretesa contraddittorietà tra la posizione di usurato del LI e quella della sua partecipazione associativa, posto che la sentenza giustifica in termini appropriati la non incompatibilità tra le difficoltà economiche del LI ed il suo consapevole ruolo associativo. 21 h 5. In conclusione i ricorsi del OR e del LI vanno dichiarati inammissibili, quello del IA va rigettato. I ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali;
il OR ed il LI vanno, altresì, condannati ciascuno al pagamento della somma equitativamente fissata in euro 1.000,00 alla cassa della ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di OR AN DR e di IA AN che condanna al pagamento di 1000,00 euro ciascuno alla cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di IA ER. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, Così deciso in Roma il 20.6.2012. IL CONSIGLIERE Estensore IL PRESIDENTE of Ne Dott. NG CAPOZZI DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 24 SET 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Plata Esposito 2 2 22 2