Sentenza 16 maggio 2012
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento della provvisionale, l'art. 539 cod. proc. pen. non richiede lo stato di bisogno della parte civile, essendo sufficiente l'accertamento di un danno nella misura corrispondente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/05/2012, n. 29064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29064 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 16/05/2012
Dott. SANDRELLI Gian G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - N. 1305
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 42712/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GG SA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 28/09/2010 del Tribunale di Crotone;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'assetto sanzionatorio e per il rigetto del ricorso nel resto;
udito per la parte civile l'avv. Colacino Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso depositando conclusioni e nota spese. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di pace di Crotone del 28/07/2008, con la quale SA GG veniva condannato alla pena di Euro700 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, per il reato di cui all'art. 594 cod. pen. commesso in Cutro il 15/01/2005 in danno dei Carabinieri Nicola Gorga e Pasquale Martino rivolgendo agli stessi l'espressione "ma tu guarda questi bastardi di merda" a seguito di una contravvenzione stradale elevata dai militari nei confronti di NO GG, figlio dell'imputato. La responsabilità dell'imputato era affermata in base alle dichiarazioni delle persone offese ed alle parziali ammissioni dell'imputato, escludendosi altresì nel comportamento dei militari la ravvisabiiità della scriminante della provocazione.
2. L'imputato ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine:
2.1. all'affermazione di responsabilità, lamentando omessa valutazione delle contraddizioni fra le dichiarazioni delle persone offese e della difformità della frase che l'imputato ammetteva di aver pronunciato rispetto a quella contestata;
2.2. all'esclusione della scriminante della provocazione a fronte del comportamento arrogante tenuto dai militari in risposta dell'osservazione dell'imputato per la quale l'infrazione contestata al figlio dipendeva in realtà da una caratteristica tecnica dell'autoveicolo, lamentando che sul punto siano state immotivatamente ritenute irrilevanti le prove richieste dalla difesa nell'acquisizione del libretto di istruzioni del veicolo e nell'escussione dei testi NO GG e NC AR, rispettivamente figlio e nipote dell'imputato;
2.3. al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, peraltro stabilita in misura superiore al massimo edittale previsto in Euro 516;
2.4. alla determinazione del danno, al riconoscimento della provvisionale in mancanza di prova di condizioni disagiate delle persone offese ed alla determinazione in primo grado di spese pari ad Euro200 per ciascuna delle parti civili in realtà non sostenute. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso relativo all'affermazione di responsabilità dell'imputato è infondato.
L'attendibilità delle persone offese veniva infatti adeguatamente valutata dai giudici di merito attribuendo rilievo alla qualità personale delle stesse ed al parziale riscontro delle loro dichiarazioni nell'ammissione dell'imputato di aver pronunciato una frase che, pur se non corrispondente a quella di cui all'imputazione, in quanto riferita nei termini "guarda un po' che abuso di potere mi hanno fatto questi", veniva coerentemente ritenuta confermativa di una reazione spropositata del GG;
e con pari coerenza logica venivano disattese, a fronte della significatività attribuita a tali considerazioni, le doglianze difensive sulle denunciate contraddizioni delle dichiarazioni di cui sopra, il cui richiamo in questa sede assume pertanto la dimensione della mera esposizione di una valutazione difforme della stessa questione già esaminata con la sentenza impugnata.
2. Anche il motivo di ricorso relativo all'esclusione della scriminante della provocazione è infondato.
Tale esclusione veniva infatti congruamente motivata osservando che il dissenso sulla legittimità della contravvenzione elevata nei confronti del figlio dell'imputato e l'asserita rigidità della posizione assunta in merito dai militari operanti, peraltro descritta dal ricorrente nei meri termini del rifiuto di questi ultimi di revocare una contestazione ormai già formulata, non costituiva comunque fatto ingiusto che giustificasse la condotta ingiuriosa. E da ciò era consequenziale il rigetto della richiesta di assunzione di prove vertenti su tali circostanze, una volta che le stesse erano ritenute per quanto detto irrilevanti;
non senza considerare come non si ravvisino comunque illogicità nell'aver ritenuto che una particolare caratteristica tecnica del veicolo condotto dal figlio dell'imputato, segnatamente l'accensione automatica dei fari antinebbia durante la sterzata, sia stata correttamente valutata dagli operanti come ininfluente sulla ravvisabilità di una violazione alla regole disciplinanti la circolazione stradale comunque integrata da tale modalità di funzionamento dell'autovettura.
3. Il motivo di ricorso relativo al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena è anch'esso infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il massimo edittale per il reato contestato è pari non ad Euro 516, ma alla diversa misura di Euro 2.582 ora prevista dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 74, art. 52 per i reati di competenza del giudice di pace puniti con la pena alternativa della reclusione e della multa. La dimensione della pena concretamente inflitta rispetto al minimo edittale di Euro 258 era adeguatamente motivata con la congruità di tale trattamento sanzionatorio, comunque di natura pecuniaria e non particolarmente distante dal predetto minimo;
ed il riconoscimento delle attenuanti generiche costituiva oggetto di una mera richiesta formulata nel corpo dell'atto di appello, la cui assoluta genericità esimeva il giudice di secondo grado da particolari oneri motivazionali a riguardo.
4. Infondato è infine il motivo di ricorso relativo alla determinazione del danno, al riconoscimento della provvisionale ed alla determinazione delle spese delle parti civili per il primo grado.
Quanto in particolare alla provvisionale, per il riconoscimento della stessa non è richiesto dall'art. 539 cod. proc. pen. il presupposto dello stato di bisogno della parte civile (come del resto già affermato nella previgente, analoga disciplina normativa, v. Sez. 4, n. 2648 del 18/10/1983, Sirigu, Rv. 163287), essendo sufficiente l'accertamento di un danno nella misura corrispondente;
accertamento nella specie coerentemente ritenuto nella modesta misura di Euro 500 per ciascuna delle parti offese. Ed altrettanto equilibrata, e come tale non bisognevole di motivazione ulteriore rispetto a quella offerta dai giudici di merito, era la liquidazione delle spese per ciascuna parte civile nella misura di Euro 700.
Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute dalle parti civili, che avuto riguardo alla modestia dell'impegno processuale si liquidano in Euro 1.800 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.800 oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2012