Sentenza 9 gennaio 2008
Massime • 1
Il divieto dell'adozione di una misura cautelare quando sia ipotizzabile, con la sentenza, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, deve essere riferito esclusivamente alla detenzione in carcere e agli arresti domiciliari e non alle altre limitazioni della libertà personale (nel caso di specie, la presentazione periodica alla P.G.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2008, n. 18683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18683 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 09/01/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 77
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 16393/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE TI, nato il [...] ad [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino 6 marzo 2007 nel proc. pen. n. 377/07 R.G.N.R. Proc. Trib. Ivrea;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Santi CONSOLO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 6 marzo 2007 il Tribunale del riesame di Ivrea confermava l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Ivrea 19 febbraio 2007, che aveva applicato la misura coercitiva dell'obbligo di presentazione alla P.G. a TI PE in ordine al reato previsto dagli artt. 81 cpv. e 99 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Avverso la predetta ordinanza il PE ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 292 c.p.p., lett. c bis) (art. 606 c.p.p., lett. c)) perché nessuna valutazione è stata fornita in relazione alle dichiarazioni rilasciate dall'indagato in sede di convalida, che la sostanza stupefacente, una parte di hashish e una parte di cocaina ed eroina, era stata da lui acquistata per sè e nella stessa giornata, dopo aver telefonato al suo conoscente ZI SI per farsi dare un passaggio, gliene aveva ceduto una parte e ne avevano fumato un po' insieme (la medesima dichiarazione aveva rilasciato spontaneamente il 17 febbraio 2007 nell'immediatezza del fatto);
2. violazione dell'art. 273 c.p.p., comma 2 (art. 606 c.p.p., lett. c)) perché nel caso di specie non vi sono elementi che ostacolano l'applicazione della sospensione condizionale della pena all'indagato, il cui unico precedente riguarda una pena detentiva convertita in pena pecuniaria.
Col primo motivo di ricorso si ripropone la medesima eccezione disattesa dal Tribunale, il quale aveva rilevato la mancanza di elementi apportati dalla difesa a sostegno delle dichiarazioni dell'indagato, rendendosi in tal modo impossibile un intervento integrativo in sede di riesame. Il motivo predetto è perciò manifestamente infondato.
Quanto al secondo motivo si osserva che, secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia al quale si è correttamente uniformato il Tribunale, il divieto dell'adozione di una misura cautelare quando sia ipotizzabile, con la sentenza, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, deve essere riferito esclusivamente alla detenzione in carcere e agli arresti domiciliari e non alle altre limitazioni della libertà personale, qual è nel caso di specie la presentazione periodica alla Polizia Giudiziaria (Cass., Sez. 3, 14 gennaio 1997 n. 58, ric. Pm in proc. Siciliano A.).
Anche questo motivo risulta quindi manifestamente infondato. Pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di E. 1000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di Euro 1000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2008