Sentenza 14 novembre 2007
Massime • 1
La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerarsi legittima quando: a) faccia riferimento ad altro atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto delle ragioni del provvedimento di riferimento ritenendole coerenti con la sua decisione; c) l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile. (Fattispecie relativa all'integrale recepimento da parte del G.i.p. della richiesta del P.M. circa l'applicazione della misura cautelare).
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La massima Poiché la calunnia è delitto istantaneo, che si consuma con la presentazione di una denuncia o altro atto destinato all'autorità giudiziaria, completi in tutti gli elementi, l'eventuale successiva ritrattazione (nella specie, intervenuta il giorno successivo a quello di presentazione della denuncia) non vale ad integrare una causa di non punibilità, mentre può essere considerata come iniziativa spontanea, capace di attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato commesso (Cassazione penale , sez. VI , 02/07/2013 , n. 29536). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/11/2007, n. 4181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4181 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2007 |
Testo completo
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.9 075
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4 18 1 / 08 81
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 14/11/2007
SENTENZA
N.17961 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MARINI LIONELLO PRESIDENTE
1. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott. ZECCA GAETANINO IT N. 017286/2007
3. Dott. LICARI CARLO "
4. Dott. BRICCHETTI RENATO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA /
sul ricorso proposto da :
1) BE DE N. IL 20/05/1979
avverso ORDINANZA del 20/12/2006
TRIB. LIBERTA' di CATANIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere butte/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Francesco SALZAno BRUSCO CARLO GIUSEPPE
che ha concluso il per चंgetto del ricorso. Giorgio ANTOCI il ricevente l 'avv. Sentito per che ha concluse per l'accopliments del свя ricorse.
R
I) BE DE ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 20 dicembre 2006 (depositata il 2 febbraio 2007) del Tribunale di
Catania, sezione per il riesame, che ha rigettato la richiesta di riesame proposta contro l'ordinanza 23 novembre 2006 del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r. 309/1990. Il Tribunale dopo aver respinto alcune eccezioni di natura processuale ha ritenuto confermata la gravità indiziaria sull'esistenza dell'associazione operante in Catania in base al contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, ai sequestri di sostanza stupefacente, al sequestro di una sorta di contabilità dello spaccio rinvenuta nella disponibilità di uno degli associati e alle altre indagini svolte.
Per quanto riguarda l'odierno ricorrente il Tribunale ha sottolineato come il complesso indiziario acquisito fosse idoneo a confermare che BE svolgeva abitualmente la funzione di intermediario nello spaccio di sostanze stupefacenti e vengono indicati gli specifici elementi di prova che riguardano la sua posizione;
elementi costituiti in particolare da numerose conversazioni intercettate oltre che dall'arresto in flagranza di BENINCASA per detenzione di sostanze stupefacenti а fini di spaccio. Il Tribunale ha poi ritenuto l'esistenza delle esigenze cautelari ravvisando un grave rischio di reiterazione del reato in considerazione dei quantitativi spacciati e dello stabile inserimento del ricorrente nel contesto criminoso nonché dei suoi precedenti penali e pendenze, e ha ritenuto adeguata la sola misura carceraria.
II) A fondamento del ricorso BE DE ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:
la violazione dei commi 5° e 10° dell'art. 309 c.p.p.; il tribunale per il riesame avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia della misura perché non erano stati trasmessi al medesimo organo giudiziario i brogliacci relativi а telefonate intercettate utilizzate per la decisione;
la mancanza di motivazione dell'ordinanza del Gip non rilevata dal Tribunale per il riesame che non ha tenuto conto che l'ordinanza si limitava a recepire - senza alcun vaglio critico autonomo delle ragioni in essa contenute la la richiesta del p.m. che, a sua volta, aveva recepito comunicazione di reato della polizia giudiziaria;
all'interno del medesimo motivo si deduce poi la genericità dell'accusa
تے formulata nei confronti del ricorrente che non ha consentito l'esercizio del diritto di difesa;
l'inefficacia della misura applicata per mancanza di un valido interrogatorio di garanzia in quanto l'avviso al difensore era stato dato con modalità inidonee (a mezzo telefono alle ore sei del mattino);
il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria sulla sua partecipazione all'associazione; gli elementi indiziari addotti dal Tribunale a sostegno di questa accusa potrebbero infatti essere ritenuti idonei a dimostrare che BE, tossicodipendente, acquistasse sostanze stupefacenti ma non che fosse inserito nell'organizzazione.
Ne sono conferma la circostanza che la "contabilità" dell'associazione 10 indicasse come debitore per 1.800,00 euro e il fatto che sia stato arrestato all'uscita della casa di CATALANO CARMELO dopo che aveva acquistato sostanza stupefacente: circostanze entrambe idonee a dimostrare
l'acquisto per uso personale (0, al più, per ulteriore rivendita) ma non certo l'inserimento nel sodalizio criminoso tanto più che non esistono telefonate tra BENINCASA e acquirenti di sostanze stupefacenti e addirittura le telefonate dal Tribunaleritenute significative dell'appartenenza al sodalizio sono distanziate di un mese una dall'altra;
la mancanza di motivazione sull'esistenza dei reati fine al ricorrente addebitati non essendo stato indicato alcun elemento a fondamento della gravità indiziaria per tali reati se non l'arresto per un episodio dal quale BE è stato peraltro assolto con sentenza divenuta definitiva;
la mancanza di motivazione sull'esistenza delle esigenze cautelari ritenuta dal Tribunale senza tener conto del tempo trascorso e del recupero dalla tossodipendenza avvenuto nel frattempo e ritenuta con formula apodittica riproduttiva del testo normativo.
III) Il ricorso infondato e deve conseguentemente essere rigettato.
Il primo problema da risolvere attiene all'accertamento se possa ritenersi verificata la sanzione di inefficacia prevista dai ricordati commi 5° e 10° dell'art. 309. L'inefficacia della misura applicata è infatti ricollegata, dalla norma indicata, esclusivamente alla mancata trasmissione al Tribunale del riesame degli atti presentati al giudice per le indagini preliminari con la richiesta di applicazione della misura e non ad eventuali altri vizi dai quali la misura possa essere affetta;
vizi che comportano diverse conseguenze.
3 Per la soluzione di questo problema Occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità che ha esaminato, in più occasioni, le conseguenze della mancata trasmissione, da parte del p.m., di atti di varia natura al g.i.p. o al tribunale per il riesame. Un primo tema affrontato dalla giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte è quello - che presenta aspetti particolari il problema oggi posto ma che utile anche per risolvere all'attenzione della Corte che riguarda la trasmissione dei
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decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche ambientali. Secondo la sentenza delle sezioni unite 31 maggio 1996,
Monteleone (per esteso in Cass. pen. 1996, 2913) "i decreti autorizzanti le intercettazioni e le proroghe debbono essere allegati dal p.m. agli atti da trasmettere al g.i.p., comprensivi delle intercettazioni, a fondamento della richiesta di adozione di una misura cautelare personale, successivamente, al tribunalee, in sede di riesame o di appello ex art. 310 c.p.p. La rilevabilità ed eccepibilità della inutilizzabilità in ogni stato e grado comporta che sia il primo che il secondo giudice hanno il dovere di vagliare la legittimità delle intercettazioni ai fini della possibilità di valutazione dei loro risultati per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e che la difesa, nel giudizio incidentale d'impugnazione, ha la facoltà di contestare tale legittimità proprio facendo leva sulla sanzione dell'inutilizzabilità". La sentenza TE, anche per la specificità del problema trattato, non aveva però affrontato o risolto il problema relativo alla trasmissione parziale al tribunale degli atti già trasmessi al g.i.p. per cui la successiva sentenza delle sezioni unite 20 novembre 1996, LI (per esteso in Cass. pen. 1997, 2037) ha precisato con affermazioni di carattere generale che riguardano
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non solo i decreti autorizzativi delle intercettazioni ma tutti gli atti presentati dal p.m. al gip con la richiesta di applicazione della misura cautelare che "la perdita di efficacia
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del provvedimento custodiale consegue solo al caso di mancato invio al tribunale di 'tutti gli atti' a suo tempo trasmessi al g.i.p. Nell'ipotesi, invece, nella quale anche quest'ultimo giudice aveva ricevuto gli atti in maniera parziale il corrispondente mancato esame degli stessi da parte del tribunale del riesame, non determina la perdita di efficacia dell'ordinanza
.ma solo la inutilizzabilità di quelli checautelare li presuppongono".
Questo percorso interpretativo (peraltro contrastato in alcune decisioni delle sezioni semplici: V. per es. sez. I, 23 gennaio
2001 n. 13042, Hu Shoudeng) è proseguito con la sentenza delle sezioni unite 27 marzo 2002, RA (per est. in Foro it.,
2002, II,558, che, sia pure con riferimento alla mancata
4 trasmissione al tribunale per il riesame della richiesta di applicazione della misura cautelare del p.m., ha affermato analogo principio optando espressamente per un'interpretazione di tipo sostanzialistico. Un primo punto fermo pertanto da registrare: la giurisprudenza delle sezioni unite, che questo collegio integralmente condivide, è nel senso che, anche dopo l'entrata in vigore della 1. 332/1995 (che ha esteso la sanzione di inefficacia alla mancata trasmissione degli atti), la trasmissione solo parziale degli atti al g.i.p. e al tribunale per il riesame comporta l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi e non l'inefficacia della misura;
conseguenza prevista solo per la mancata trasmissione al tribunale per il riesame di "tutti" gli atti trasmessi con la richiesta di misura cautelare.
Altre decisioni delle sezioni semplici hanno poi ritenuto che, fermo restando il termine perentorio per la decisione sulla richiesta di riesame, il tribunale potesse d'ufficio disporre l'acquisizione dei decreti trasmessi al g.i.p. ma non al giudice del riesame (in questo senso V. Cass., sez. VI, 19 novembre 2001
n. 3535, Faouzi;
sez. IV, 1° giugno 2001 n. 2534, Laribi;
sez. I,
30 giugno 1999 n. 4582, Santoro) e comunque che i decreti in questione potessero essere depositati nel corso dell'udienza davanti al tribunale (v. Cass., sez. IV, 11 aprile 2000 n. 2362,
Luongo). E' invece oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità il problema se gli atti acquisiti precedentemente e non trasmessi al gip possano essere presentati direttamente all'udienza del riesame: in senso positivo v. Cass., sez. V, 17 dicembre 2002 n. 2486, Vetrugno;
per la risposta negativa v. Sez.
III, 7 luglio 1999 n. 2500, Thum. dell'art.Per quanto concerne invece la violazione 309 comma 5° c.p.p. nella parte in cui, a seguito della modifica introdotta dall'art. 16 comma 3° della citata 1. 8 agosto 1995
n. 332, impone la trasmissione al Tribunale, investito della richiesta di riesame di una misura cautelare coercitiva, di
"tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini" e quali siano le conseguenze di tale omissione secondo l'orientamento prevalente di questa Corte gli elementi a favore cui fa riferimento la norma indicata sono soltanto quelli di natura oggettiva (sez. I, 16 marzo 1998, Hammani;
sez. IV, 10 giugno 1997, Orges;
sez. VI, 2 dicembre di oggettività cui fanno 1997, Notarianni) e il carattere decisioni richiamate riferimento le si riferisce non agli elementi di fatto ma alla necessità che si tratti di elementi costituitinon mere allegazioni difensive о da da argomentazioni tratte da elementi acquisiti al logiche procedimento.
5 In questa ottica si è escluso (sez. un. 26 settembre 2000 n.
25, Mennuni, per est. in Cass. pen., 2001, 2652) che l'interrogatorio di garanzia rientri tra gli elementi sopravvenuti a favore. Questa sentenza è di particolare interesse anche per la soluzione di altro problema sul quale si è formato un contrasto di giurisprudenza: se l'obbligo di trasmissione riguardi anche gli atti di cui l'indagato e il suo difensore già dispongono ovvero se l'obbligo sia predisposto per garantire la discovery degli atti non ancora conosciuti (nel primo senso V. Cass., sez. IV, 11 luglio 2000 n. 4038, Mascalzi;
nel secondo sez. VI, 17 dicembre
2002 n., Mancini;
sez. IV, 6 giugno 2000 n. 3337).
In sintesi le coordinate all'interno delle quali va risolto il problema delle conseguenze della trasmissione solo parziale al tribunale della libertà degli atti presentati al gip con la richiesta di applicazione della misura cautelare sono le seguenti:
- l'inefficacia della misura consegue alla mancata trasmissione nei termini di tutti gli atti presentati con la richiesta al gip;
- gli atti non trasmessi al gip non devono essere trasmessi al tribunale della libertà a meno che non contengano elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini;
- il tribunale per il riesame non può utilizzare per la sua decisione gli atti che non gli siano stati trasmessi.
Alla luce dei principi in precedenza riassunti il motivo di è ricorso in esame da ritenere infondato per una ragione assorbente: il provvedimento impugnato ha rilevato che i brogliacci dei quali si discute non erano stati trasmessi al Gip con la richiesta di applicazione della misura cautelare
- e l'esito di questa verifica non è espressamente contestato dal ricorrente e, in base ai principi ai quali si è fatto cenno, da
-
ciò discende in modo indiscutibile che la menzionata sanzione di inefficacia non può ritenersi verificata.
ilFermo restando che l'interessato può contestare sotto profilo del vizio motivazionale la rilevanza in termini omissivi dell'atto non trasmesso sul ragionamento del giudici ai fini della ravvisata esistenza della gravità indiziaria.
IV) Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la nullità dell'originaria ordinanza applicativa della custodia cautelare per mancanza di motivazione non rilevata dal tribunale per il riesame.
Secondo il ricorrente il vizio denunziato deriverebbe dal fatto che il gip aveva integralmente trasfuso nella sua ordinanza il contenuto della richiesta del p.m. e senza che esistessero i b requisiti per la legittima adozione della motivazione per relationem. In merito a questa eccezione si Osserva che deve essere preliminarmente esaminato il problema della ammissibilità della motivazione per relationem ad altro atto del procedimento. Su questo problema si sono pronunziate le sezioni unite di questa
Corte (sentenza 21 settembre 2000 n. 17 ud. 21 giugno 2000 -
Primavera) che, pur con riferimento al problema specifico della motivazione dei decreti in materia di intercettazioni telefoniche
о ambientali, hanno affermato i seguenti principi di carattere generale che consentono di ritenere legittima la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale:
il riferimento deve essere fatto ad un legittimo atto del procedimento la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria al provvedimento di destinazione;
deve risultare che il decidente abbia preso cognizione del contenuto delle ragioni del provvedimento di riferimento ritenendole coerenti alla sua decisione;
l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a
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lui ostensibile.
Nel caso in esame il ricorrente contesta l'esistenza del secondo presupposto ma la doglianza è infondata perché, come nota l'ordinanza impugnata, il gip - pur recependo la più parte delle richieste del p.m. richiamandone anche il contenuto risulta aver esercitato un vaglio critico applicando ad alcune delle persone indagate una misura meno grave.
Né ha fondamento l'eccezione del ricorrente secondo cui il vaglio critico va esercitato su ogni posizione non essendo illogica l'affermazione secondo cui il mancato accoglimento di alcune delle richieste del p.m. è idoneo a far ritenere che vi sia stato un implicito vaglio critico anche delle altre richieste.
V) Ma vi sono altre ragioni per ritenere infondato il secondo motivo di ricorso.
Com'è noto il giudizio davanti al tribunale, conseguente alla richiesta di riesame, ha carattere interamente devolutivo, non ricollegato ai motivi di ricorso (che possono anche mancare) e attribuisce al giudice del riesame una cognizione completa sulla verifica dei presupposti per l'applicazione della misura comma 9°, cautelare. Di ciò è conferma il disposto del seconda parte, dell'art. 309 c.p.p. che attribuisce al giudice del riesame il potere di annullare riformare il provvedimento impugnato о
anche per motivi diversi da quelli enunciati o di confermarlo per
7 ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento.
Questo potere integrativo о sostitutivo però può essere esercitato soltanto se la motivazione non sia del tutto assente о sia meramente apparente perché se rientra nei poteri del non 1
Tribunale per il riesame enucleare ragioni per confermare un provvedimento inidoneo, sotto il profilo degli elementi addotti, a fondare il giudizio sull'esistenza della gravità indiziaria ○ degli elementi posti a fondamento della valutazione sull'esistenza delle esigenze cautelari non può attribuirsi al giudice del riesame un potere spettante soltanto al giudice della misura perché, così operando, il Tribunale per il riesame diverrebbe il giudice dell'applicazione della misura che invece è soltanto chiamato a riesaminare.
A fronte di una mancanza totale di motivazione il giudice non può far altro che dichiararne la nullità. Del resto la nullità è esplicitamente prevista dall'art. 292 comma 2° lett. c del codice di rito (che ribadisce la previsione dell'art. 125 comma 3°); norma che certamente deve essere letta in correlazione al disposto del comma 9° dell'art. 309 citato ma, ove non si intenda affermarne un'interpretazione sostanzialmente abrogatrice, deve avere uno spazio sia pur ridotto di perdurante applicabilità quanto meno nei casi di assenza totale (grafica) o mera apparenza della motivazione.
La prevalente giurisprudenza di legittimità si è del resto ripetutamente espressa in questo senso: si vedano Cass., sez. VI,
10 gennaio 2000 n. 52, Iadadi;
sez. V, 7 dicembre 1999 n. 5954, 244, Cosci;
sez. IV, 27 Molinari; sez. I, 11 gennaio 1999 n. novembre 1997 n. 3215, Kass.
Nel caso in esame il provvedimento impugnato si è attenuto a questi principi con argomentazioni in diritto che devono essere integralmente condivise. Una motivazione per relationem che, pur recependo integralmente il contenuto di un altro atto, ne modifichi sia pure in piccola parte le conclusioni non può ritenersi mancante e quindi il giudice del riesame ben può esercitare il suo potere di integrazione del provvedimento impugnato.
E parimenti adeguata ed esente da alcun vizio logico 0 giuridico deve essere ritenuta la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato relativamente alla eccepita genericità dell'imputazione formulata.
Il Tribunale ha rilevato come, seppur sintetica e priva di dettagli, la formulazione usata fosse conforme alla disciplina normativa (l'art. 292 comma 2 lett. b parla di "descrizione sommaria del fatto") e fosse idonea a consentire ampia difesa da
8 R parte del ricorrente che, di fatto, era stato posto in grado di comprendere la natura dell'accusa e di formulare concretamente tutti i necessari rilievi difensivi.
?
VI) Inammissibile è invece il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce l'inefficacia della misura applicata per mancanza di un valido interrogatorio di garanzia in quanto l'avviso al difensore era stato dato con modalità inidonee (a mezzo telefono alle ore sei del mattino).
Il procedimento di riesame è infatti preordinato alla verifica dell'esistenza dei presupposti che consentono l'adozione del provvedimento cautelare e non anche di quelli che legittimano la sua permanenza о ne fanno venir meno l'efficacia ○ ne importano l'estinzione.
Per far valere i quali la persona sottoposta alla misura cautelare deve proporre istanza al giudice con la possibilità di appellare l'eventuale provvedimento negativo (in questo senso cons. Cass., sez. III, 17 febbraio 2000 n. 809, Demo;
sez. un., 5 luglio 1995 n. 26, Galletto).
VII) Infondati, e al limite dell'ammissibilità, sono anche il quarto e quinto motivo con il quale BE contesta l'esistenza della gravità indiziaria sia per quanto riguarda il reato associativo addebitatogli sia per quanto riguarda i reati fine contestati.
Il ricorrente non contesta che sia stata raggiunta la gravità indiziaria per quanto riguarda l'esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (in particolare cocaina e hascish) ma esclude che il compendio acquisito sia idoneo a dimostrare la sua partecipazione al sodalizio criminoso essendo sufficiente soltanto a dimostrare che BE ha acquistato in talune occasioni tali sostanze da appartenenti all'associazione come risulta anche dal registro sequestrato dal quale emerge che egli risultava debitore dell'associazione per
1.800,00 euro.
In particolare il Tribunale ha posto in rilievo il contenuto delle conversazioni intercettate dalle quali emerge che BE svolgeva opera di intermediazione nella vendita delle sostanze per conto dell'associazione e vendeva direttamente agli acquirenti. A conferma di questa ipotesi l'ordinanza impugnata richiama le conversazioni dalle quali emerge che, dopo il suo arresto, gli associati discutevano apertamente il venir meno della sua partecipazione. Di qui la conclusione già ricordata con la precisazione che, per la sua rilevanza, il debito risultante dal registro non poteva derivare da acquisti per uso personale.
g Come è agevole verificare trattasi di motivazione adeguata che indica le fonti di prova acquisite idonee a fondare la gravità indiziaria e che, essendo esente da alcun vizio logico e giuridico, si sottrae al vaglio di legittimità.
VIII) Analoghe considerazioni vanno fatte per quanto riguarda la motivazione del provvedimento impugnato relativamente alla ritenuta esistenza delle esigenze cautelari.
Il Tribunale, contrariamente a quanto si afferma in ricorso, non si è limitato all'uso di formule apodittiche riproduttive del testo normativo ma ha esplicitato adeguatamente il suo convincimento sull'esistenza del pericolo di reiterazione evidenziando fossecome questa valutazione conseguente all'accertamento del rapporto di fiducia tra il ricorrente e i
"capi" dell'organizzazione, dalla reiterazione delle condotte, dall'esistenza di una stabile rete di clienti che escludeva l'episodicità dei comportamenti criminosi.
Queste caratteristiche della condotta addebitata a BE danno ragionevole conto della ritenuta esistenza delle ricordate esigenze e della adeguatezza di quella applicata che non possono essere incrinate dal decorso del tempo e dall'asserito recupero dalla tossicodipendenza nel frattempo intervenuto.
IX) Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, rigetta il ricorso е condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre del presente che copia provvedimento dell'Istituto sia trasmessa al Direttore perchè provveda a quanto stabilito Penitenziario competente nell'art. 23 c. 1 bis legge 8.8.1995 n. 332.
Così deciso in Roma il giorno 14 novembre 2007.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE RELATOREV Sezione Penale (dr. Carlo BrunEPOSITATO IN CANCELLERIA (dr. Lionello Marini) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
008 Brian 28 GEN. 2 COLLABORATOREN CANCELLERIA
Maria Angelilli