Sentenza 8 giugno 2017
Massime • 1
Ai fini della verifica della qualità di testimone o di indagato di reato connesso e della conseguente valutazione di utilizzabilità delle dichiarazioni rese, il giudice deve tenere conto di eventuali cause di giustificazione, ove queste siano di evidente ed immediata applicazione senza la necessità di particolari indagini o verifiche. (Fattispecie in cui sono state ritenute utilizzabile le dichiarazioni accusatorie rese al Pubblico Ministero e confermate, in forma "non assistita", in sede di incidente probatorio da persona che aveva ritrattato la precedente versione dei fatti fornita agli inquirenti, in considerazione dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen.).
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- 1. Art. 197 c.p.p. - Incompatibilità con l'ufficio di testimonehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Calunnia: non sussiste in caso di dubbio sull'innocenza dell'incolpatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima In tema di calunnia, la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato è esclusa qualora la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cassazione penale , sez. VI , 18/02/2020 , n. 12209). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 18/02/2020 , n. 12209 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2017, n. 40832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40832 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2017 |
Testo completo
40832-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 626/2017- Arturo Cortese Presidente - Angela Tardio PU - 08/06/2017 Relatore - Luigi Fabrizio Mancuso R.G.N. 47342/2016 Palma Talerico Alessandro Centonze ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da ME VA, nato a [...] il [...] RA IO, nato a [...] il [...] RA RI, nato a [...] il [...] VA CE, nato a [...] il [...] RR VA, nato a [...] il [...] GR CE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/03/2016 della Corte di assise di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AL Pompeo Viola, che conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi per ME VA l'avv. Vincenzo Iofrida, per RA IO l'avv. VA Aricò, per RA RI gli avvocati Franco Coppi e PE Rapisarda, per VA CE l'avv. PE Napoli, per RR VA gli avvocati Claudio Grassi e VA Ioppolo e per GR CE l'avv. Ernesto Pino, che chiedono l'accoglimento dei motivi dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 luglio 2014 il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Catania, all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato, escluse, per tutti gli imputati, le circostanze aggravanti di cui agli artt. 577 n. 4 cod. pen. per il capo a) e 7 legge n. 203 del 1991 per tutti i capi: - VA ME, IO RA, RI RA, CE VA, VA RR e CE GR colpevoli in concorso dei delitti di omicidio, ai sensi degli artt. 110 e 575 cod. pen., in danno di VA UD (capo a); tentata rapina aggravata, ai sensi degli artt. 110, 56-628, commi primo e terzo, n. 1, cod. pen., in danno del medesimo UD (capo b), e sequestro di persona aggravato, ai sensi degli artt. 61 n. 2, 110 e 605 cod. pen., in danno di PE Di RA (capo c); ME, IO RA, RI RA, VA e RR colpevoli in concorso anche del delitto di minaccia aggravata, ai sensi degli artt. 61 n. 2, 110 e 611, comma secondo, cod. pen., in danno di AL NT, PE Di RA e IO UL per costringerli e determinarli a commettere il delitto di favoreggiamento personale (capo f); ME, IO RA e VA colpevoli in concorso anche del delitto di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di un fucile non meglio identificato, ai sensi degli artt. 61 n. 2, 110 cod. pen., 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 (capo d); RI RA, RR e GR colpevoli anche del delitto di illegale porto in luogo pubblico di un fucile in condizioni di tempo e di luogo incompatibili con l'uso della caccia previsto dalla licenza, ai sensi degli artt. 61 n. 2 cod. pen., 2 e 7 legge n. 895 del 1967 (capo e). Con la stessa sentenza il Giudice: ha assolto GR dalla imputazione di cui al capo f) per non avere commesso il fatto;
ha concesso a RI RA, VA, RR e GR le circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva reiterata per VA, ha operato l'aumento per la recidiva reiterata contestata a ME e IO RA, ha unificato i delitti in continuazione e ha effettuato la riduzione per il rito;
-ha condannato ME e IO RA alla pena di anni diciassette e mesi due di reclusione, VA alla pena di anni quindici di reclusione, RI RA alla pena di anni dodici di reclusione, RR alla pena di anni undici e mesi quattro di reclusione e GR alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione;
2 - ha dichiarato gli imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente per la durata della pena;
- ha disposto la sottoposizione degli stessi a libertà vigilata, dopo l'espiazione della pena, per la durata di anni tre;
ha condannato tutti in solido al risarcimento del danno subito dalle parti civili costituite (OS ES, CE UD, IU UD, AB UD, NA UD e PE UD), da liquidarsi in sede civile e al pagamento di una provvisionale nella misura di euro quarantamila in favore di ciascuna, oltre al pagamento delle spese di costituzione e intervento in giudizio.
2. La Corte di assise di appello di Catania con sentenza del 25 marzo 2016, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata da tutti gli imputati, che ha confermato nel resto: -ha assolto GR per non avere commesso il fatto dai reati ascritti ai capi a) e c), rideterminando la pena per i reati di tentata rapina aggravata e porto illegale di fucile, ritenute le già concesse attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate per la rapina, in anni tre di reclusione ed euro ottocento di multa;
-ha rideterminato la pena inflitta a ME, esclusa la recidiva, in anni quindici e mesi sei di reclusione, ad IO RA, esclusa la recidiva, in anni quindici e mesi quattro di reclusione, a VA, esclusa la recidiva, in anni dieci e mesi due di reclusione, a RI RA in anni dieci e mesi sei di reclusione, e a RR in anni dieci e mesi quattro di reclusione;
- ha condannato tutti alla rifusione delle spese del grado sostenute dalle parti civili costituite.
3. Il processo, pervenuto al controllo di legittimità, ha per oggetto l'omicidio di VA UD, commesso in contrada LI di Caltabiano il 23 gennaio 2013, e i connessi reati di tentata rapina, sequestro di persona, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo e minaccia finalizzata al favoreggiamento personale. La ricostruzione dei fatti, operata dal Giudice della udienza preliminare sulla base degli atti del procedimento, detto "Bella cumpassa" dal titolo della indagine di cui alla comunicazione di notizia di reato del 15 aprile 2013 dei Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Giarre, e delle produzioni documentali delle difese, è stata ripresa e sintetizzata dal Giudice di appello, partendo dalla presentazione di VA ME alle ore 22.00 circa del 23 gennaio 2013 presso la Caserma dei Carabinieri di Giarre. 3 3.1. Il detto ME, presentandosi, aveva riferito di avere involontariamente ucciso, nella predetta contrada e quella stessa mattina, un pastore di nome VA UD, nel corso di una colluttazione insorta per avere egli chiesto allo stesso informazioni su alcuni vitelli, rubatigli la settimana precedente. Secondo il suo racconto, UD, fraintendendo il senso della domanda, aveva reagito imbracciando un fucile da caccia ed egli, nel tentativo di disarmarlo, gli si era scagliato contro, aveva afferrato l'arma e aveva esploso involontariamente un colpo, attingendolo al volto;
era, quindi, scappato a bordo della sua autovettura;
si era disfatto lungo il tragitto del fucile che aveva portato con sé; aveva poi girovagato per ore nelle strade delle campagne di Macchia di Giarre, e, infine, era stato accompagnato in caserma dal suo legale di fiducia, con il quale si era consultato. I Carabinieri, recatisi con lo stesso ME in contrada LI, avevano ritrovato il cadavere di UD, riverso a terra sul fianco sinistro. La ispezione cadaverica aveva confermato che il decesso era avvenuto nella tarda mattinata a seguito della esplosione di un colpo d'arma da fuoco lunga diretto al volto.
3.2. La versione dei fatti resa da ME non aveva, però, convinto gli inquirenti, poiché contrastava la rappresentata colluttazione l'assenza di tracce di fango, di terra o sangue sui vestiti dello stesso, che neppure aveva indicato il luogo dove aveva gettato il fucile, né aveva fornito spiegazioni circa il furto degli animali e come avesse identificato UD quale suo autore. La inattendibilità della versione difensiva era, anche, attestata dalle contraddizioni in cui erano incorsi i familiari e i collaboratori della vittima, e segnatamente AL NT, fidanzato all'epoca con la figlia e nipote di ME, il cognato PE Di RA e i nipoti Antonio e Filippo Di RA, apparsi reticenti. VA ME, sottoposto a fermo, era, quindi, raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere per omicidio volontario.
3.3. La consulenza medico-legale e balistica, intanto disposta e svolta dal dott. Ragazzi e dal prof. Compagnini, aveva accertato che il decesso di UD, collocato tra quattordici - sedici ore prima del sopralluogo (eseguito alle ore 4.00 del 24 gennaio 2013), era conseguito a un colpo di arma da fuoco esploso con direzione da destra verso sinistra e lievemente dal basso verso l'alto, a una distanza di circa cinquanta centimetri, determinata alla luce della morfologia del forame di ingresso e della presenza di affumicature. I detti consulenti avevano proceduto anche alla ricostruzione della dinamica dell'azione, avvalendosi di uno «studio sulla direzione dello sparo», eseguito dall'ausiliario prof. Plebe ricostruendo la scena criminosa con l'utilizzo di modelli antropomorfi della vittima e di ME, e avevano stimato, all'esito delle loro verifiche, una direzione dello sparo di quattro gradi dal basso rispetto all'orizzontale e di dodici gradi da destra rispetto alla perpendicolare, con un margine di incertezza di cinque gradi, non conciliabile con la versione dei fatti fornita dall'indagato ME. La stimata direzione di sparo era, invece, indicata come compatibile con una ricostruzione alternativa, rappresentandosi come più verosimile che la vittima e l'aggressore fossero di fronte e che il secondo avesse esploso il colpo, imbracciando il fucile, da distanza ravvicinata.
3.4. Nel corso delle indagini erano stati acquisiti i tabulati telefonici relativi alle utenze in uso alla vittima, a ME ed ai soggetti che avevano avuto contatti con loro nei giorni che avevano preceduto l'omicidio, e si erano verificate le celle telefoniche agganciate nelle comunicazioni. Dall'analisi dei tabulati telefonici erano tra l'altro risultati i contatti avuti da ME nei giorni precedenti l'omicidio; erano emersi numerosi contatti telefonici tra gli imputati la mattina del 23 gennaio 2013 ed era stata attestata dalla verifica delle celle telefoniche la presenza degli stessi in contrada LI nel lasso di tempo in cui si era verificata la morte di UD.
3.5. Assumevano valenza nella ricostruzione del fatto e delle responsabilità gli apporti dichiarativi di PE Di RA, cognato di UD, di AL NT, nipote di ME e all'epoca dei fatti fidanzato con la figlia dello stesso UD, e di IO UL, genero del predetto Di RA. Essi, dopo avere reso dinanzi alla Polizia giudiziaria un racconto dei fatti non compatibile con i dati investigativi già acquisiti, avevano riferito, sentiti dal Pubblico ministero, quanto successo in loro presenza, confermando poi le dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio.
3.5.1. AL NT aveva dichiarato, sentito il 5 aprile 2013 dal Pubblico ministero, che la mattina del precedente 23 gennaio si era recato a casa di PE Di RA, che non aveva trovato perché rimasto in contrada LI per fare la guardia alle pecore;
erano invece presenti UD e i familiari di Di RA con i quali aveva consumato il pasto;
durante la sua permanenza dai Di RA era stato chiamato ripetutamente al telefono dallo zio VA ME, che gli aveva detto, quando aveva risposto alla telefonata, anche sollecitato da UD, facistivu bella compassa, dicci a RI di acchianare a LI», rifiutando la proposta del nipote, suo interlocutore, di andare lui. NT aveva ancora riferito di avere capito che lo zio VA ME si era riferito a un furto di ovini subito circa tre/quattro mesi prima da RI RA (detto RI FI), che, con la sua intermediazione, aveva richiesto a UD di interessarsi per il loro ritrovamento, e di essersi recato in 5 contrada LI, nonostante la sua opposizione;
di avere notato, una volta giunto, la presenza, insieme allo zio, di IO RA (detto IO di Sant'IO), CE GR, CE VA, detto CI da Milo, RI RA e VA RR;
di avere rilevato che tutti erano armati di fucile, tranne VA che aveva un bastone da pastore, e che, in mezzo a loro, vi era PE Di RA. NT, sì come da lui dichiarato, dopo che lo zio VA ME gli aveva chiesto se lo avessero mandato a morire, era stato colpito con schiaffi e pugni alla testa e al volto da IO RA, che gli aveva intimato di chiamare UD per farlo andare a LI. A lui e a PE Di RA era stato quindi ordinato di portare gli animali (centocinquanta circa tra pecore e capre) fuori dal recinto verso Sant'IO. Secondo il suo racconto, egli, durante il percorso (che aveva intrapreso seguito dal gregge, da Di RA, ME, VA, IO RA e RR, oltre che da RI RA che era alla guida della sua auto Opel Frontera di colore verde), era riuscito di nascosto a telefonare a UD, sconsigliandogli di recarsi a LI, che UD aveva però quasi raggiunto, come da lui riferito;
aveva udito dopo avere percorso circa duecento metri uno sparo e la voce dello zio che urlava «AL, RI è morto»; tornato subito indietro, aveva visto UD a terra morto, lo zio VA ME molto agitato, IO RA che si puliva il volto dal sangue, RR in lacrime;
IO RA aveva replicato alla sua domanda circa la ragione di quel gesto di chiedere spiegazioni allo zio che aveva commesso l'omicidio; lo zio aveva proposto di addebitare il delitto a RI RA, mentre IO RA aveva proposto di uccidere tutti i testimoni;
RI RA, IO RA, ME, RR e VA, che si erano informati della identità di UL, giunto sul posto con UD, e avevano espresso minacce di morte, si erano allontanati a bordo della Opel Frontera di RI RA;
egli, che non aveva più visto sul posto GR, aveva ricondotto gli animali negli ovili insieme a Di RA e a UL, decidendo insieme di non raccontare nulla alle forze dell'ordine, concordando la versione da fornire;
aveva allora appreso da PE Di RA che quella mattina aveva trovato, in contrada LI, RI FI e RR, aveva visto arrivare UD che aveva invitato i presenti a prendersela con lui e non con gli altri e ad ammazzare lui, e ME aveva risposto che non doveva morire nessuno, mentre subito dopo aveva spinto e ammazzato UD, pur non avendolo puntato direttamente.
3.5.2. PE Di RA, sentito lo stesso giorno (5 aprile 2013) dal Pubblico mistero, aveva riferito, a seguito delle contestazioni pure a lui rivolte con riguardo alla non congruità delle precedenti dichiarazioni, che aveva trascorso la notte precedente il 23 gennaio 2013 in contrada LI per controllare gli animali;
la mattina successiva erano giunti, verso le ore 8.00, due uomini armati di fucili, uno più alto di nome IO, l'altro più basso (riconosciuti nelle foto ritraenti rispettivamente RI RA e VA RR), che gli avevano impedito di muoversi e avevano chiesto dove fosse UD;
dopo avere capito che questi non c'era, RR aveva fatto due telefonate, dicendo al suo interlocutore di salire;
dopo circa un'ora, erano giunte a bordo di un fuoristrada, quattro persone armate di «scupetta», tra cui VA ME;
quest'ultimo aveva telefonato a NT intimandogli di far salire VA a LI;
NT, arrivato a bordo dell'autocarro di esso Di RA, era stato picchiato da IO RA, ricevendo entrambi la intimazione di far uscire gli animali dal recinto;
dopo avere iniziato il percorso (esso Di RA dietro il gregge) verso Piedimonte, erano giunti VA UD e il genero IO UL con il veicolo Piaggio PO rosso;
ME imbracciando il fucile e IO RA erano andati loro incontro, e, dopo che UD era sceso dal veicolo, si era sentito il suono di uno sparo;
IO RA, sporco di sangue, li aveva intimati a tacere.
3.5.3. IO UL, genero di UD, sentito a sua volta il 5 aprile 2013 dal Pubblico ministero, aveva riferito che la mattina del 23 gennaio 2013, aveva incontrato, mentre si recava a LI, UD che gli aveva dato un passaggio;
durante il comune tragitto, UD, che aveva ricevuto una telefonata, aveva esclamato ma che vogliono fare? Si stanno portando tutti gli agnelli? Questi sono scimuniti»; aveva notato, giunti a LI, che gli animali erano fuori dall'ovile e si allontanavano percorrendo il sentiero che portava verso Piedimonte Etneo, seguiti da due uomini armati di fucile e da un fuoristrada;
UD, sceso dal veicolo, aveva detto ai detti due uomini, intanto avvicinatisi, di lasciare stare gli altri e di prendersela con lui;
non appena ME, zio di NT, che imbracciava un fucile, era arrivato di fronte a UD, si era sentito uno sparo e UD era caduto a terra, mentre l'altro uomo, tutto sporco di sangue, aveva chiesto a esso UL chi fosse, intimando poi a lui, a NT e a Di RA di raccontare di avere trovato il cadavere sul posto;
dopo altre intimidazioni al silenzio, in cinque erano andati via a bordo del fuoristrada.
3.6. La sentenza di primo grado, che aveva dato atto che NT, Di RA e UL avevano anche riconosciuto in fotografia le immagini degli imputati, aveva rappresentato gli esiti delle intercettazioni dei colloqui in carcere, dove ME era detenuto, con riguardo alla pretesa del medesimo che le spese del procedimento dovessero essere a carico di altre persone;
di quelle sull'utenza telefonica del medesimo ME e della di lui moglie, e di quelle relative alla utenza e all'auto di IO RA, nonché di quelle captate nella sala di attesa della caserma dei Carabinieri di Santa Venerina, evidenzianti la esortazione reciproca di NT, di Di RA e di UL a dire la verità senza ulteriori paure, e aveva altresì evidenziato che, unitamente alle dichiarazioni rese dagli stessi in sede di incidente probatorio (rispettivamente alle udienze del 18, 19 e 20 settembre 2013), confermative di quelle già rese al Pubblico ministero, e oggetto di specifica illustrazione e disamina, le emergenze acquisite, integrate dal disposto sopralluogo presso la proprietà UD in contrada LI, confortavano l'espresso giudizio di responsabilità degli imputati anche in esito alla disamina critica delle dichiarazioni degli imputati, delle indagini difensive e della consulenza medico-legale di parte.
4. La Corte di assise di appello, ripercorsa la vicenda processuale, illustrate le ragioni di doglianza espresse dagli imputati appellanti con i motivi di appello, richiamata la propria ordinanza del 10 novembre 2015, ammissiva della sola produzione documentale allegata ai motivi aggiunti dell'appellante RI RA e reiettiva della richiesta di nuova perizia avanzata nell'interesse del medesimo e degli appellanti IO RA e CE GR, rilevava, in risposta alle eccezioni e alle richieste preliminari, che: era infondata l'eccezione, sollevata dagli appellanti IO RA, RI RA e F GR, di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi AL NT e PE Di RA in sede di sommarie informazioni del 5 aprile 2013 e nel corso dell'incidente probatorio, sul rilievo che i detti testi erano stati sentiti in precedenza dalla Polizia giudiziaria e, essendosi integrato il reato di cui all'art. 371-bis cod. pen. in dipendenza delle false dichiarazioni rilasciate a detto ufficio, dovevano essere sentiti quali indagati in reato connesso con le garanzie previste dagli artt. 63 e 64 cod. proc. pen., rilevando che non erano soggetti attivi dell'indicato reato coloro che, come i predetti, fossero stati richiesti di riferire circostanze utili ai fini delle indagini dalla Polizia giudiziaria, sia pure delegata dal Pubblico ministero;
era infondato anche l'ulteriore profilo di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi NT, Di RA e IO UL, eccepita dall'appellante RI RA per avere gli stessi (collaboratori di UD i primi due nel lavoro relativo agli animali e il terzo nella riparazione dei mezzi agricoli) concorso nel furto del bestiame in danno dello stesso RA, oltre ad avere comunque concorso nel reato di ricettazione di attrezzi agricoli e mezzi di provenienza delittuosa, rinvenuti nelle stalle e nei terreni pertinenti alla vittima, non sussistendo elementi di prova di un coinvolgimento degli stessi nei reati indicati, né risultando documentato l'avvio di un procedimento penale a loro carico per i medesimi fatti;
- era infondata l'eccezione di inutilizzabilità degli indicarti apporti dichiarativi anche in relazione alla dedotta commissione da parte dei testi del reato di 8 favoreggiamento personale, non ravvisabile per la presenza della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen. per avere i medesimi, minacciati per non rivelare nulla di quanto successo, agito per salvarsi da un grave nocumento alla libertà; non era necessaria ai fini della decisione la rinnovazione della istruttoria per essere irrilevanti i tabulati telefonici, la cui acquisizione era stata richiesta dagli appellanti IO RA e GR, relativi alle utenze in uso agli stessi nei tre mesi precedenti rispetto al giorno dell'omicidio in oggetto, essendo stata accertata, sulla base dei dati acquisiti, la rilevante circostanza della loro presenza la mattina dell'omicidio in contrada LI e delle numerose telefonate e messaggi intercorsi tra loro già dalla sera precedente;
per non essere in alcun modo decisiva una nuova perizia medica e balistica, che, mentre sarebbe stata ripetitiva degli accertamenti già svolti, avrebbe dovuto comunque basarsi su accertamenti effettuati in mancanza del fucile utilizzato per l'omicidio, laddove la verifica da farsi atteneva alla maggiore plausibilità e coerenza con gli elementi acquisiti della dinamica indicata dai consulenti del Pubblico ministero (assenza di colluttazione tra aggressore e vittima e sparo della seconda al volto da parte del primo imbracciando il fucile) o di quella della difesa (possibilità di colluttazione tra aggressore e vittima), e per essere il confronto richiesto, tra l'imputato RI RA e il teste Di RA, esperibile, ai sensi dell'art. 211 cod. proc. pen., solo fra persone già esaminate o interrogate.
4.1. La Corte, tanto premesso, rilevava in punto di responsabilità, a ragione della decisione, che non avevano fondamento le doglianze relative alla ricostruzione della vicenda omicidiaria e ai motivi della presenza degli imputati in contrada LI il 23 gennaio 2013, essendo risultato dalle dichiarazioni dei testi, presenti sul luogo dell'omicidio e attendibili e credibili, che gli imputati si erano recati nell'indicato posto per una spedizione punitiva, a scopo vendicativo, nei confronti di VA UD, colpevole di aver arrecato un torto venendo meno alla promessa fatta a VA ME e ad IO RA, avvalsisi di AL NT (nipote di ME e fidanzato della figlia di UD), di recuperare alcuni animali di proprietà di RI RA, anche verosimilmente appropriandosene egli stesso. L'incontro a LI era stato organizzato dagli imputati già dalla sera prima dell'omicidio, avuto riguardo allo scambio di chiamate telefoniche e di messaggi, attestato dai dati documentali acquisiti. Non aveva un fondamento di credibilità la versione dei fatti, opposta dagli appellanti, che l'incontro sarebbe stato del tutto casuale e dipendente dal fatto che RI RA, recatosi a caccia con VA RR e passato per la contrada LI, aveva deciso di controllare la presenza delle capre e, 9 constatatane la presenza, aveva convocato gli altri imputati per recuperarle, attesa la provenienza degli stessi da paesi diversi, la cadenza lavorativa della giornata (mercoledì) e la disponibilità di un fucile da parte di tutti, tranne che di VA armato di bastone da pastore, apparendo invece verosimile apprezzare il furto di capre come un pretesto ovvero l'antefatto della spedizione armata organizzata per regolare i conti con la vittima. In particolare, al preliminare arrivo di RI RA e di RR, che avevano accertato la presenza di Di RA, erano seguite la chiamata telefonica degli altri coimputati, e, essi giunti, la chiamata di ME al nipote NT, rimproverato per la brutta figura fatta fare per le capre (facistivu bella compassa») e richiesto di far salire UD a LI («dicci a RI di acchianare»), senza che egli stesso ci andasse. Il contenuto di tale conversazione, della quale aveva parlato NT nel suo esame del 5 aprile 2013 e nel corso dell'incidente probatorio, era giudicato indicativo dell'intento degli imputati e della indicata finalità della spedizione punitiva, che, non volta solo alla ripresa delle capre rubate, richiedeva la presenza personale di UD per un regolamento di conti, ulteriormente esplicato dalle parole di ME al nipote NT, giunto a LI con la sua opposizione, se fosse stato mandato a morire;
dalla disponibilità di un bastone da pastore da parte di VA e del fucile da parte di ciascun altro;
dalla peculiare personalità della vittima, che, gravata da precedenti penali di peso (anche ex art. 416-bis cod. pen.), incuteva soggezione tanto da essere stata richiesta di ritrovare gli animali rubati, e da meritare per la presa in giro una ritorsione violenta, non volta necessariamente alla sua uccisione, ma con modalità proporzionate alla sua figura. La disamina della vicenda in detti termini era confermata dalle ripercorse dichiarazioni dei testi in sede di incidente probatorio: Di RA il 20 settembre 2013, NT il 18 settembre 2013 e UL il 19 settembre 2013, reiterative di quelle rese al Pubblico ministero, ulteriormente esplicative della spedizione concertata e tali, per la partecipazione di ciascuno a segmenti diversi dell'accaduto, da consentire la coerente operata ricostruzione dello svolgimento dei fatti.
4.1.1. Secondo la Corte, neppure avevano fondamento le censure degli appellanti in ordine alla dedotta inattendibilità degli indicati testi, correlata alle presunte contraddizioni delle dichiarazioni e all'aggiunta nel loro esame in sede di incidente probatorio di nuove circostanze o particolari, poiché i testi, mentre avevano riferito quanto visto nel momento in cui erano sui luoghi, non si erano contraddetti sul nucleo centrale del racconto, rimanendo le contraddizioni non decisive ovvero solo apparenti (con riguardo alle percosse in danno di NT 1 10 0 il contrasto riguardava solo la loro intensità ed entità; con riguardo al momento della discesa di UL dal PO detta discesa era comunque pacifica) e avendo i testi riferito anche circostanze favorevoli all'indagato (come l'essersi RR messo a piangere dopo l'omicidio, l'essere IO RA disarmato quando aveva incontrato la vittima, il non aver ME puntato il fucile contro la vittima). Non avevano, inoltre, fondamento le deduzioni difensive, basate sulle risultanze della consulenza di parte della dott. Milana, alla cui stregua era teoricamente non impossibile» la versione dei fatti fornita da ME, dovendosi leggere, nell'espresso apprezzamento, le indicate risultanze tecniche alla luce del quadro probatorio in cui si inserivano. Non era, infatti, evincibile da alcun dato fattuale, traibile dalle testimonianze e dallo stato fisico di ME, una colluttazione tra aggressore e vittima, che era giunta disarmata come riferito dai testi, con conseguente irrilevanza del mancato rinvenimento di tracce di sparo nella sua auto o di un bossolo nella sua tuta. La concordanza tra le dichiarazioni dei testi e gli esiti della consulenza circa la posizione frontale dell'aggressore e della vittima e l'esplosione del colpo di fucile a distanza ravvicinata rendevano ipotetica qualsiasi diversa ricostruzione, pur teoricamente non impossibile o non priva di supporto scientifico.
4.1.2. Sotto il profilo soggettivo il delitto di omicidio era stato correttamente ascritto a ME a titolo di dolo diretto per aver egli, esecutore materiale, sparato a brevissima distanza dalla vittima (quantificata dai consulenti in circa cinquanta centimetri), con inequivocabile direzione al viso, dimostrativa della sua previsione e volontà di uccidere, pur dovendosi escludere il dolo intenzionale per non avere avuto la spedizione punitiva il fine diretto della uccisione della vittima. Per gli altri imputati, ad eccezione di GR, andava confermato il giudizio del primo Giudice circa la imputazione del fatto a titolo di dolo eventuale, perché, richiamati i principi pertinenti alla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente o con previsione dell'evento e agli indicatori sui quali era possibile fondare l'indagine per verificare l'iter e l'esito del processo decisionale, i dati fattuali emersi al riguardo della condotta e dell'azione degli imputati (IO RA, RI RA, VA RR e CE VA) erano probativi della loro partecipazione alla spedizione punitiva e della loro perseveranza in essa pur consapevoli della eventualità concreta che potesse verificarsi la morte di UD. Il contesto dei fatti non era tranquillo: dopo le telefonate di RI RA e di VA RR tutti gli altri erano arrivati a LI armati;
ME aveva chiesto tramite il nipote NT la presenza di UD non necessaria se avesse dovuto solo procedere a portare via le capre di RI RA;
all'arrivo di NT lo zio gli aveva chiesto se fosse andato a morire e IO 11 RA lo aveva percosso;
Di RA e NT avevano ricevuto l'ordine di portare gli animali fuori dal recinto;
NT aveva quindi cercato di dissuadere UD dall'andare, senza esito;
UD era arrivato disarmato senza sapere dell'agguato; lo avevano raggiunto ME e IO RA;
dopo poche battute, ME aveva sparato alla vittima. Assumevano peculiare rilievo nell'indicato contesto il fatto che gli imputati fossero andati a LI per un motivo del tutto illecito, che era quello di punire, per il torto commesso, UD, descritto come soggetto di elevata caratura criminale;
se avessero voluto avere un confronto pacifico non sarebbero giunti armati o avrebbero chiesto a UD un appuntamento in altro luogo e se avessero voluto il recupero solo delle capre rubate si sarebbero rivolti alle forze dell'ordine. Era, pertanto, consequenziale il rilievo che gli imputati indicati avevano inteso condividere le finalità della spedizione punitiva e avevano accettato il rischio, o l'avevano previsto quale effetto collaterale o avevano aderito psicologicamente alla eventualità concreta, poi effettivamente verificatasi, che potesse aversi una degenerazione della vicenda nella uccisione della vittima. Il fatto che RR fosse scoppiato a piangere dopo la commissione del delitto cui aveva contribuito non valeva a escludere l'elemento psicologico in capo allo stesso, che, alla pari degli altri coimputati, non aveva apertamente criticato né redarguito ME per la esplosione del colpo di fucile né aveva intrapreso alcuna discussione al riguardo, confermandosi in tal modo che egli si era rappresentato concretamente che l'uccisione di UD potesse accadere rimanendo sul luogo fino al suo epilogo. Confortavano la concertazione dell'azione il fatto che l'imputato IO RA, dopo l'omicidio, si era preoccupato di pulirsi il sangue dal viso e di minacciare i testimoni e che ME aveva espresso nei colloqui in carcere, dove era detenuto, la pretesa che le spese del procedimento dovessero essere a carico di altre persone.
4.1.3. La configurazione del chiesto concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen. era preclusa dal rilievo in diritto che i correi rispondevano a titolo di dolo eventuale, con conseguente sussistenza del concorso ordinario nel reato di omicidio.
4.2. Non sussistevano dubbi circa la sussistenza dei reati di sequestro di persona in danno di PE Di RA, privato della libertà personale per un tempo considerevole da aggressori armati, che gli avevano impedito la fuga, senza che potesse ritenersi assorbito detto reato in quello di tentata rapina, stante la sua protrazione per un tempo oltremodo superiore alla seconda. 12 Né il sequestro era escludibile per il fatto che Di RA fosse libero di muoversi per essere del tutto relativa la sua libertà in presenza di persone, che, armate di fucile, lo avevano minacciato. Anche in ordine alla tentata rapina erano inconferenti i rilevi difensivi per avere gli imputati usato violenza e minaccia con i fucili per costringere Di RA e NT a portare le pecore fuori dal recinto e l'incolonnamento di centocinquanta ovini circa da parte degli stessi, avvezzi a tale lavoro e minacciati, non era incoerente con le loro possibilità.
4.3. Era integrato, nel giudizio della Corte, il delitto di minaccia di cui al capo f), avendo tutti gli imputati, tranne GR assolto in primo grado, aderito alla imposizione fatta ai testimoni da IO RA, dopo avere proposto di ucciderli, di non parlare a nessuno dell'accaduto, senza adoperarsi al fine di tranquillizzare le persone offese, né potendo qualificarsi la condotta come tentata violenza privata, essendo stata la condotta finalizzata a indurre i testimoni al silenzio e, quindi, a commettere il reato di favoreggiamento ed eventualmente quello di falsa testimonianza.
4.4. Nell'analisi delle singole posizioni, la Corte del gravame ha rilevato che:
4.4.1. quanto a VA ME, andavano rigettati i motivi pertinenti alla chiesta qualificazione della condotta nella fattispecie di cui all'art. 589 cod. pen., alla contestata conferma della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 611 cod. pen. e per il reato di detenzione e porto illegale di fucile (capi d, f), e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, mentre le circostanze concrete della condotta giustificavano la diminuzione della pena inflitta dal primo Giudice, la esclusione dell'aumento di pena per la recidiva (anche alla luce della sentenza n. 185/2015 della Corte costituzionale) e il contenimento degli aumenti a titolo di continuazione;
4.4.2. quanto a IO RA, andavano rigettati, per le già espresse considerazioni, i motivi pertinenti alla responsabilità dell'imputato e alla contestata esclusione delle attenuanti generiche, mentre l'intensità del dolo e il suo essere disarmato nell'avvicinamento alla vittima consentivano la riduzione della pena, la esclusione dell'aumento della stessa per la recidiva e la riduzione degli aumenti per la continuazione;
4.4.3. quanto a RI RA, il rigetto delle doglianze relative alla mancata assoluzione era giustificato da quanto già enunciato, poiché l'omicidio andava imputato a titolo di dolo eventuale e non trovava applicazione né il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. né l'invocata ipotesi di cui all'art. 586 cod. pen., né era conducente l'assunto difensivo secondo il quale lo stesso non era complice dell'omicidio per essersi allontanato con RR in auto, prima 13 dell'arrivo di UD, percorrendo già quattrocento metri, avendo partecipato alla spedizione punitiva e aderito integralmente al programma criminoso. Erano anche infondate le eccezioni sollevate con la memoria contenente motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in allegato alla quale era stata prodotta certificazione rilasciata dall'ASP di Catania concernente la registrazione in contrada LI solo di un'azienda bovina, poiché la versione difensiva era smentita da altre risultanze istruttorie e dal dato, riferito dai testi, che a LI vi erano pecore e mucche, con conseguente non decisività della certificazione prodotta. Era integrato il contestato reato di cui al capo e), poiché la cadenza dell'omicidio in giorno in cui la caccia era consentita secondo il calendario venatorio non giustificava il porto del fucile, in condizioni incompatibili con l'uso previsto dalla licenza, in zona in cui la caccia non poteva essere esercitata. La sanzione inflitta poteva essere ridotta alla pari degli aumenti per continuazione alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; 4.4.4. quanto a CE VA, andava confermato il giudizio di responsabilità per i reati ascritti, e, riguardo al reato di cui al capo d), era infondato motivo di appello perché l'imputato, pur armato solo di un bastone da pastore, rispondeva comunque di porto illegale di fucile, per essere le armi nella disponibilità del gruppo e potendo lo stesso farne uso. In ordine al trattamento sanzionatorio, andava accolto il motivo di appello relativo alla entità della pena, con esclusione dell'aumento per la recidiva e riduzione dell'aumento di pena a titolo di continuazione;
4.4.5. quanto a VA RR, erano da disattendere i motivi attinenti alla responsabilità, tenuto conto delle risultanze delle testimonianze di NT e di Di RA (il secondo dei quali aveva affermato che anche lui imbracciava un fucile e aveva fatto alcune telefonate, a seguito delle quali erano sopraggiunti sui luoghi gli altri imputati), della non rilevanza della condotta tenuta dopo l'omicidio per escludere l'elemento soggettivo del reato di omicidio, ascrittogli a titolo di dolo eventuale, né della circostanza che egli al momento dello sparo fosse salito in macchina insieme a RI RA, né del fatto che egli non avesse concretamente puntato il fucile
contro
Di RA, né del suo possesso di licenza di porto di fucile utilizzato in condizioni diverse dall'esercizio venatorio. La sanzione inflitta poteva essere ridotta alla pari degli aumenti per continuazione alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; 4.4.6. quanto a CE GR, andavano accolti i motivi di appello relativi alla chiesta assoluzione dai reati di omicidio e di sequestro di persona per essere emerso dalla deposizione dei testi un suo allontanamento dai luoghi, senza che vi fossero elementi probatori sufficienti per correlare lo stesso 14 allontanamento all'attuazione del programma criminoso omicidiario, piuttosto che alla sua dissociazione dall'attività criminosa compiuta fino a quel momento, e non potendo egli ritenersi responsabile della privazione della libertà personale di Di RA oltre il tempo necessario per commettere la tentata rapina. Sussistevano, invece, ragioni per confermare il giudizio di responsabilità con riguardo alla tentata rapina, avuto riguardo alle dichiarazioni dei testi circa la condotta dell'imputato, che, insieme ai coimputati, imbracciando il fucile e ordinando a Di RA e a NT di far uscire gli animali di UD dall'ovile, aveva posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a impossessarsi degli stessi, e con riguardo al reato di porto in luogo pubblico del fucile in condizioni incompatibili con l'uso dell'esercizio venatorio previsto dalla licenza. Conseguiva la rideterminazione della pena per i reati di cui ai capi b) ed e).
5. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione con distinti atti tutti gli imputati.
6. VA ME chiede, per mezzo dell'avv. Vincenzo Iofrida, l'annullamento della sentenza sulla base di quattro motivi.
6.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione al capo a), inosservanza o erronea applicazione degli artt. 575-577 n. 4 cod. pen. e 589 cod. pen., erronea valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto.
6.1.1. Secondo il ricorrente, la Corte di assise di appello, confermando la tesi del primo Giudice, ha erroneamente qualificato l'omicidio come volontario invece di inquadrare l'elemento soggettivo come dolo eventuale о рій correttamente come colpa cosciente o con previsione, poiché, alla luce dei richiamati principi pertinenti alla imputazione soggettiva del reato e alle diverse possibili manifestazioni dolose, e in particolare al confine tra dolo diretto e dolo eventuale o indiretto e tra quest'ultimo e la colpa cosciente, non vi erano elementi dai quali fosse traibile il convincimento che l'evento omicidiario fosse stato da lui previsto e accettato come conseguenza certa o altamente probabile della sua condotta (dolo diretto) o che avesse accettato il rischio di cagionarlo (dolo eventuale). L'affermazione fatta in sentenza che gli imputati si sono recati in contrada LI la mattina del 23 gennaio 2013 con una organizzata spedizione punitiva per dare una lezione a VA UD è errata per non essersi considerata la possibilità che la presenza degli stessi, legati da rapporti di parentela e/o di amicizia, fosse dipesa da una estemporanea evoluzione degli eventi, correlata 15 alla riferita circostanza del casuale ritrovamento da parte di RI RA e VA RR -che erano in territorio di Caltabiano l'indicata mattina per una battuta di caccia- di taluni ovini sottratti al primo, alcuni mesi prima, in contrada LI presso predetto UD, che, interessato in tal senso, non lo aveva notiziato del loro ritrovamento, né personalmente né soprattutto per mezzo del suo aiutante NT, beffando tutti, compreso esso ricorrente zio del secondo, e determinando la «bella cumpassa». La richiesta di intervento degli altri coimputati è stata quindi avanzata solo quella mattina dopo la scoperta da parte di RI RA della incomprensibile presenza di parte degli animali sottratti nell'ovile di UD.
6.1.2. Egli ha chiarito spontaneamente e nella immediatezza dei fatti, presentandosi ai Carabinieri, di non volere uccidere VA UD, poiché l'unico colpo è stato involontario ed è stato inspiegabilmente esploso durante una brevissima colluttazione, fornendo una versione dei fatti, che, pur ritenuta dai periti non impossibile da un punto di vista teorico, è stata giudicata priva di credito, mentre un'attenta valutazione di «fattori utili» doveva consentire l'imputazione a titolo di colpa. Informazioni utili potevano trarsi dalle caratteristiche dell'arma, dalla unicità del colpo, dalla distanza dello sparo (circa cinquanta centimetri), dalla posizione verticale del fucile con la canna rivolta verso l'alto, dalla zona di impatto del proiettile (testa) e dalla sua incredulità mista a stupore dopo la esplosione del colpo, mentre la repentinità dello svolgimento dei fatti giustificava l'assenza di tracce di sangue o di fango sui suoi vestiti e di lesioni da difesa sugli arti superiori della vittima ai fini della non ravvisata colluttazione, non supponente una contesa a terra con rotoiamenti e trascinamenti. Tale dinamica, confermata anche dai testi di accusa, ha trovato conforto nella ripercorsa analisi svolta dal consulente di parte in termini critici rispetto alla diversa ipotesi sostenuta dai periti, ed era distante nitidamente e inequivocabilmente» dai modelli-tipo dell'omicidio volontario, con conseguente venir meno della prospettiva dolosa, la cui assenza era attestata anche dalla sua affermazione, all'arrivo di UD, che «non doveva morire nessuno», dal contesto di arretratezza socio-culturale dominato dalla legge del taglione (trafugare l'intero gregge di chi ha tradito senza giungere a ipotizzare l'omicidio del malfattore), dal comportamento repentino e impulsivo tenuto facendo partire l'unico colpo dopo uno spintone, dallo stupore espresso da lui stesso e dagli altri senza sapere cosa fare.
6.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione, in relazione al capo b), degli artt. 110, 56-628, commi primo e terzo, e, in relazione 16 al capo c), degli artt. 110, 61 n. 2, 605, erronea valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto.
6.2.1. Secondo il ricorrente, che ha premesso il richiamo ai principi in tema di concorso di persone nel reato, egli non ha contribuito personalmente al compimento di alcuna azione integrante le indicate fattispecie criminose, per essersi il suo ruolo limitato, almeno fino all'arrivo di UD, a presenziare sui luoghi, neppure sapendo, al momento del suo arrivo successivo alla telefonata di RI RA, della volontà dei correi di trafugargli le pecore. La sua condotta, pertanto, doveva essere inquadrata nell'ambito della c.d. mera connivenza con l'operato degli altri imputati, essendosi limitato ad assistere alla commissione dei reati commessi esclusivamente da altri, senza porre in essere alcun contributo materiale o morale alla realizzazione dell'evento, né manifestando approvazione o disapprovazione rispetto all'azione criminosa, in linea con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in punto di discrimen tra connivenza non punibile e concorso di persona nel reato, che è riferito alla condotta dotata di efficienza causale rispetto al fatto illecito.
6.2.2. In ogni caso, a prescindere dalla questione del concorso di persone, il reato di cui all'art. 605 cod. pen. doveva considerarsi assorbito in quello di tentata rapina per il suo rapporto di funzionalità con l'esecuzione della stessa, senza che la privazione della libertà personale potesse considerarsi di grado superiore rispetto alla violenza necessaria e sufficiente per compiere la rapina né che fosse durata più del tempo strettamente necessario per il tentato trafugamento degli ovini di UD.
6.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione, in relazione al capo f), degli artt. 61 n. 2, 110, 611 cod. pen. e degli artt. 56-610 cod. pen., erronea valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto anche in relazione al d.lgs. n. 28 del 2015 per la intervenuta depenalizzazione. Secondo il ricorrente, egli non ha commesso in concorso con i correi alcuna violenza idonea a indurre le persone offese a commettere il reato di favoreggiamento personale come contestato. Il teste UL, in sede di incidente probatorio, ha chiarito, su esplicita richiesta del Pubblico ministero, che nessuno degli imputati ha costretto lui o le altre persone offese a dichiarare il falso o ad ammettere una qualsiasi circostanza, ove escussi in ordine ai fatti accaduti, intralciando le investigazioni, essendo stato l'ordine finale «di non dire niente, dovevamo stare zitti e ce ne 17 dovevamo andare», con conseguente integrazione, al più, del reato di tentata violenza privata. In ogni caso, entrambe le fattispecie di reato sono state depenalizzate in virtù del d.lgs. n. 28 del 2015. 6.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche manifesta illogicità, contraddittorietà e assenza della motivazione, avendo egli reso ampia e resipiscente confessione delle sue responsabilità in ordine all'omicidio, consentendo la ricerca dei responsabili, e avuto riguardo alle sue reali responsabilità.
7. IO RA chiede, per mezzo dell'avv. VA Aricò, l'annullamento della sentenza sulla base di sei motivi.
7.1. Con il primo motivo sono denunciati, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 63 e 210 cod. proc. pen., con riferimento alla qualifica di testimoni attribuita a AL NT, PE Di RA e IO UL. Secondo il ricorrente, il dedotto profilo di inutilizzabilità, derivante dalla palese violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., attiene alle modalità di assunzione degli indicati dichiaranti. Detti soggetti, dopo aver reso dichiarazioni mendaci alla Polizia giudiziaria, hanno reso dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti dinanzi al Pubblico ministero, cambiando versione, confermata in sede di incidente probatorio, nel cui corso avrebbero dovuto pertanto essere escussi in forma assistita. A differenza del primo comma, il secondo comma dell'art. 63 ha la funzione di garantire anche i soggetti eventualmente attinti dalle propalazioni del dichiarante non indagato, e non solo quest'ultimo, alla luce dei richiamati principi. La sentenza, superando la devoluzione del tema con l'atto di appello, ha mal posto e mal risolto la questione, poiché, a differenza di quanto ritenuto, i testi, non riferendo nel corso della escussione dinanzi alla Polizia giudiziaria informazioni utili alle indagini, hanno commesso, come da contenuto della imputazione, il reato di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 cod. pen. I presidi della interruzione della escussione da parte del Pubblico ministero e della sua prosecuzione, dopo la nomina del difensore, in forma assistita avrebbero dovuto a maggior ragione essere applicati ab initio nell'incidente probatorio per la pacifica già avvenuta emersione di elementi indiziari, mentre era irrilevante la mancata formale iscrizione nel registro degli indagati, alla luce del principio fissato dalle Sezioni unite con la sentenza Mills, e l'eventuale 18 accertamento di una causa scriminante non poteva costituire oggetto di apprezzamento da parte del Giudice chiamato a valutare il contenuto dichiarativo della fonte, dovendo invece formare oggetto di apprezzamento nel corso del procedimento a carico della medesima fonte. A tali considerazioni erano conseguenti la inutilizzabilità assoluta del contenuto dichiarativo raccolto in sede di incidente probatorio ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., attesa la mancata escussione dei dichiaranti, ex art. 210 cod. proc. pen., e la necessaria applicazione del canone valutativo previsto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., «con tutte le conseguenze del caso in chiave di mancanza di autonomia probatoria del singolo dichiarante».
7.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'affermazione della sua responsabilità per il delitto di omicidio, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 110, 575 e 43 cod. pen. e manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione.
7.2.1. Secondo il ricorrente, la sentenza ha espresso un apparato argomentativo che ha rinunciato alla dimostrazione del suo contributo causale alla condotta di ME e ha applicato erroneamente i principi di diritto pertinenti al dolo eventuale, limitandosi a confutare gli argomenti difensivi relativi alla presenza degli imputati sul luogo del fatto e inferendo da essi la loro volontà preordinata di partecipare a una spedizione punitiva, avendo accettato il rischio o comunque previsto quale evento collaterale o aderito psicologicamente alla eventualità concreta di una degenerazione della vicenda nella uccisione della vittima. Movendo dalla considerazione in sentenza che la spedizione punitiva non aveva come fine diretto detta uccisione, dal rilievo della omessa contestazione della circostanza aggravante della premeditazione, e dalla operata descrizione dell'azione come sorretta dal dolo d'impeto, il ricorrente, premesso il richiamo ai principi in tema di concorso di persone sotto il profilo materiale, rappresenta che a lui e agli imputati diversi dall'autore materiale è stato contestato il concorso morale, che richiedeva la dimostrazione, del tutto non data, che VA ME fosse stato determinato ovvero rafforzato nel suo proposito omicida dalla mera presenza al suo fianco di esso ricorrente, anche se disarmato. Né la sentenza ha logicamente coniugato le tematiche della mancata contestazione della premeditazione e i dolo d'impeto con quella della individuazione del contributo morale degli altri pretesi concorrenti.
7.2.2. Inoltre, ad avviso del ricorrente, sono stati erroneamente applicati anche i principi relativi alla problematica categoria del dolo eventuale in correlazione con la regola di giudizio fissata dall'art. 533 cod. proc. pen. 19 La Corte, considerando che la sua responsabilità derivava dalla efficacia estensiva dell'art. 110 cod. pen., doveva, infatti, considerare la rappresentazione dell'evento morte come possibile sviluppo dell'azione criminosa derivante dalla condotta altrui con valutazione tale da escludere tutte le prospettazioni alternative, mentre, contrapponendosi all'arresto pure invocato delle Sezioni unite, ha affermato che vi è stata l'accettazione del rischio di causazione di un evento come sviluppo criminoso dell'azione, senza spiegare come tale accettazione sia avvenuta, se lo sviluppo dell'azione non era stato oggetto di rappresentazione, fino al momento della sua causazione, anche da parte dell'esecutore materiale, che ha agito con dolo d'impeto.
7.3. Con il terzo motivo si denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'att. 116 cod. pen. e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, nella ipotesi subordinata che la sua mera presenza fisica fosse ritenuta esaustiva rispetto all'onere dimostrativo della esistenza di un contributo causale alla realizzazione dell'evento, doveva essere valutato il mancato accertamento dell'elemento volontaristico rispetto all'evento diverso e più grave prodotto da ME con la sua condotta, secondo i principi del richiamato istituto del concorso anomalo, e tenersi conto della repentinità dell'azione del medesimo e della mancanza di volontà omicida nel contesto in cui è stata organizzata la spedizione omicida.
7.4. Il quarto motivo attiene alla denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., della violazione di legge in relazione agli artt. 110, 605 e 56-628 cod. pen. e della mancanza di motivazione rispetto alle doglianze difensive contenute nell'atto di appello. Secondo il ricorrente, che ribadisce l'eccepita inutilizzabilità assoluta, erroneamente non rilevata dai Giudici di merito, delle fonti di prova utilizzate, la sentenza si è limitata a rappresentare il dato dell'apprezzabile lasso di tempo in cui si è protratta la privazione della libertà personale di Di RA, trascurando le devoluzioni difensive relative alla sua assenza fisica sul luogo del fatto, sì da porre quantomeno in dubbio la sussistenza degli estremi del suo concorso nell'azione, e svolgendo una motivazione genericamente rivolta alla posizione di tutti gli appellanti. Anche sul punto della tentata rapina la sentenza, non superando la devoluta questione relativa al numero dei capi oggetto di tentata asportazione, non ha valutato la questione relativa alla corretta qualificazione giuridica del fatto, anche in termini di esercizio arbitrario ove fosse risultato corrispondente il numero dei capi oggetto di asporto con quelli originariamente sottratti a RI RA. 2 020 7.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei fatti contestati al capo f). Il ricorrente, richiamata la già eccepita inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni dei tre testi, rimarca che i Giudici di merito hanno omesso di considerare l'imponente interesse degli stessi a rendere dichiarazioni che costituivano di per sé notitia criminis autonoma rispetto al delitto di minacce contestato, avendo la chiamata in reità rispetto a quelle minacce dato luogo alla ritenuta sussistenza in concreto di una scriminante che li ha sottratti alla iscrizione nel registro degli indagati. Né si è tenuto conto del criterio di valutazione di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., che, applicabile nella specie, richiede l'apprezzamento della attendibilità intrinseca dei dichiaranti, quantomeno dubbia nella specie, alla luce del loro rilevantissimo interesse a rendere le dichiarazioni.
7.6. Con il sesto motivo, infine, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla denegata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza con il mero riferimento al suo ruolo di preminenza nel gruppo, ritenuto evidente.
8. RI RA, ricorrendo per mezzo degli avv. Franco Coppi e PE Rapisarda, chiede l'annullamento della sentenza sulla base di quattro motivi.
8.1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., contraddittorietà e illogicità della motivazione della preliminare ordinanza di rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento per disporre perizia. Il ricorrente, dopo avere illustrato le ragioni della richiesta di rinnovazione della perizia medico-legale sulla compatibilità della proposta ricostruzione dell'evento in termini di assoluta accidentalità, riconducibile alla reazione difensiva legittima di ME rispetto all'aggressione armata della vittima ovvero in termini di colpa, seppure cosciente, o di eccesso colposo nella difesa, sintetizza le emergenze probatorie (tratte dai reperti balistici e medico-legali disponibili e dalle dichiarazioni rese dagli imputati e da lui stesso anche nel giudizio di appello), giustificative di una inequivoca lettura alternativa della intera vicenda, tale da escludere l'attribuibilità dell'evento-morte in capo a tutti i coimputati come conseguenza prevista di altro reato e la volontà omicidiaria dell'azione dell'esecutore materiale. 212 1 Tali risultanze, congiunte all'avvenuta acquisizione da parte del Giudice di appello dei documenti necessari a dimostrare l'assenza di alcun gregge allevato nella zona, e quindi dell'oggetto della ritenuta illecita sottrazione, non potevano far esimere il Giudice di appello dal disporre la chiesta perizia medico-legale per approfondire la dinamica dell'azione di fuoco e riscontrare la plausibilità dell'alternativa ricostruzione sostenuta da tutte le difese, tenendo conto di quanto proposto dal consulente della difesa e non escluso dal consulente del Pubblico ministero.
8.2. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., violazione di legge con riguardo alla eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da NT, Di RA e UL. Secondo il ricorrente, la sentenza è partita da un assunto teoricamente ineccepibile ma apodittico, perché non coerente alla prospettata questione, poiché: con riguardo a NT, l'esame del 5 aprile 2013 doveva essere interrotto dal Pubblico ministero con iscrizione nel registro degli indagati -per il reato di cui all'art. 371-bis cod. pen.- del medesimo, che secondo la stessa prospettazione accusatoria aveva dichiarato il falso quando il 14 marzo 2013 era stato sentito dal Pubblico ministero, con gli avvertimenti di legge;
-con riguardo a Di RA, sentito dal Pubblico ministero non prima del 5 aprile 2013, il rigetto della sua eccezione secondo cui a detta data erano stati acquisiti elementi per iscrivere lo stesso e NT nel registro degli indagati per il reato di furto di bestiame o di ricettazione della refurtiva rinvenuta (oltre che il secondo per il reato di cui all'art. 371-bis cod. pen.), disposto per insussistenza di elementi di prova di un loro coinvolgimento nei reati, è assertivo e contraddittorio a fronte della affermazione, fatta in sentenza, della collaborazione prestata dagli stessi e da UL in favore di UD e della paradossale esclusione della loro conoscenza della provenienza degli animali e dei mezzi agricoli e della loro responsabilità per la ricettazione. Né la omessa iscrizione nominativa nel registro degli indagati è preclusiva del potere del giudice di verificare nella sostanza l'attribuibilità al dichiarante della qualità di indagato nel momento in cui sono rese le dichiarazioni.
8.3. Con il terzo motivo sono denunciate manifesta illogicità della motivazione ed erronea interpretazione e violazione di legge con riferimento all'affermazione di responsabilità in ordine a tutti i reati ascritti.
8.3.1. Secondo il ricorrente, la sentenza, nella sua apparente linearità argomentativa, ha operato una ricostruzione dei fatti fondata esclusivamente sulle interessate dichiarazioni dei testi NT, Di RA e UL, escussi prima in fase di indagini e poi in sede di incidente probatorio, interpretandole 22 senza tenere conto dei rilievi difensivi volti a rappresentare le discrasie tra le stesse e con gli altri atti di causa, le ragioni del tutto casuali della presenza degli imputati sui luoghi il giorno dell'omicidio, e le circostanze evidenziate nell'atto di appello in ordine alla contestata attendibilità e genuinità delle dichiarazioni dei testi di accusa e alla svolta analisi delle altre emergenze dichiarative e scientifiche. In ricorso sono, in particolare, richiamati i contenuti delle deduzioni del difensore in sede di discussione in data 11 gennaio 2016 e 26 febbraio 2016, rappresentandosi la mancanza di logica motivazione idonea a confutare la formulata ipotesi alternativa, sostenendosi la interpretazione unilaterale e preconcetta di ulteriori dati probatori (come il contenuto di una conversazione telefonica intercorsa tra NT e lo zio ME e il possesso dei fucili da parte degli imputati e non di uno solo «passato di mano in mano»), e deducendosi l'operato richiamo alle dichiarazioni dei testi senza apprezzamento della loro inutilizzabilità, della inattendibilità di alcune parti, risolta con formule di stile o con acritico richiamo alla tesi del primo Giudice, e dei contatti intercorsi tra i testi prima di essere sentiti.
8.3.2. I limiti della motivazione emergono dal richiamo alle specifiche deduzioni difensive, afferenti ai colloqui intercorsi tra i testi Di RA e NT e tra i testi Di RA e UL prima o dopo il loro esame da parte del Pubblico ministero, dimostrativi di mancanza di genuinità delle dichiarazioni, indotte e prive di autonomia;
alle discrasie narrative tra i testi, ritenute riferite ad aspetti marginali e invece pertinenti ad aspetti cruciali nella ricostruzione della dinamica dei fatti, perché riguardanti, come opposto, il momento nevralgico della morte della vittima, la entità delle percosse patite da NT, il momento della uscita di UL dall'auto e dell'acquisto del vino da parte sua, le discrasie del racconto dello stesso;
al progressivo mutamento delle loro versioni da parte dei testi nei diversi momenti in cui sono stati sentiti;
al privilegio riservato alla consulenza del Pubblico ministero rispetto a quella della difesa, laddove le discordanze e le insufficienze avrebbero imposto l'espletamento di una perizia in contraddittorio.
8.3.3. Anche nell'esame dell'elemento soggettivo dell'omicidio la Corte, ritenuta corretta la impostazione accusatoria fatta propria dal Giudice della udienza preliminare circa la sussistenza del dolo diretto per ME e di quello eventuale per gli altri, ha seguito un iter argomentativo, che, testualmente riportato in ricorso unitamente alla disamina delle teorie sulla definizione del dolo, sulla sua struttura e sulle differenze tra solo eventuale e colpa cosciente o con previsione e degli interventi della giurisprudenza di legittimità a Sezioni semplici e unite, non ha fatto buon governo dei ripercorsi principi di diritto, individuando l'elemento soggettivo, ora diretto e ora eventuale, sulla base della 23 organizzazione di una spedizione punitiva volta a impartire una lezione alla vittima, confermata dalle telefonate intercorse tra gli imputati, che tuttavia si sono potute riscontrare solo, con riferimento ad alcuni degli imputati (tra i quali non vi è esso ricorrente), quanto alle chiamate in entrata e in uscita, ai numeri delle utenze e alla durata di ciascuna, ma non nel loro contenuto. La motivazione, contraddittoria nell'escludere -mentre ha enfatizzato il profilo dell'asserita spedizione punitiva per sostenere la tesi dell'omicidio volontario che gli imputati si fossero prefissi l'obiettivo dell'omicidio, ha anche trascurato di considerare che l'idea della soppressione fisica della vittima era del tutto incompatibile con la stessa ragione per la quale si era commessa una tale azione dimostrativa, che l'atteggiamento tenuto dai presenti dopo il fatto ha escluso che l'evento morte fosse stato previsto né tantomeno voluto, e che tale circostanza era confermata dal fatto che, a prescindere dal sopraggiungere della presunta vittima, gli imputati, e in particolare esso ricorrente distante in auto centinaia di metri, avevano deciso di allontanarsi dall'ovile per portare le capre a valle, interrompendo con la loro condotta ogni nesso eziologico tra la loro azione e l'evento lesivo della morte di UD. Non era, pertanto, possibile configurare nella specie un dolo eventuale desunto dalla mera presenza degli imputati sui luogo del delitto e dal fatto che essi fossero armati, trattandosi di elementi fattuali, da soli o in combinazione con altri di segno opposto, inidonei a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che l'evento più grave fosse stato previsto e voluto dagli agenti come conseguenza indiretta dell'azione posta in essere, trasformandosi l'omicidio da reato di evento a reato di pericolo. Dovendo escludersi il dolo eventuale in capo a esso ricorrente, si poteva in via subordinare inquadrare la condotta nella fattispecie di cui all'art. 586 cod. pen., il cui elemento soggettivo doveva essere verificato secondo il criterio della prevedibilità in concreto dell'evento non voluto, o, in via di ulteriore subordine, era possibile ipotizzare, secondo i richiamati principi di diritto, una responsabilità a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., presupponente tuttavia il dolo dell'autore del delitto più grave, non sussistente nella specie, dovendo al più riconoscersi la colpa in capo a ME.
8.3.4. La Corte, inoltre, che ha infondatamente ritenuto la sua responsabilità per il delitto di omicidio e per il sequestro e la tentata rapina, che neppure ha giudicato assorbiti, ha, ad avviso del ricorrente, apoditticamente ravvisato il reato di cui all'art. 611 cod. pen., invece di quello di cui agli artt. 56-610 cod. pen., e ha illogicamente ravvisato il reato di porto di fucile, legittimamente portato per essere egli titolare di licenza venatoria, omettendo una completa 24 valutazione degli atti processuali anche sulla base degli svolti e riproposti rilievi difensivi.
8.4. Con il quarto motivo, indicato come terzo, il ricorrente denuncia carenza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni civili, per non essersi indicate le ragioni della operata rideterminazione della pena e della quantificazione della provvisionale, affidate a formule di stile.
9. CE VA ricorre per mezzo dell'avv. PE Napoli e chiede l'annullamento della sentenza sulla base di quattro motivi.
9.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione della sua responsabilità per il delitto di omicidio di cui al capo a) e, in subordine, con riguardo al suo non considerato ruolo assolutamente marginale e alla sua eventuale condanna ai sensi dell'art. 116 cod. pen.
9.1.1. Secondo il ricorrente, è censurabile l'iter logico-argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello per la conferma della sua colpevolezza, in concorso con altri soggetti, per l'omicidio di VA UD a titolo di dolo. Nella condotta dell'esecutore materiale dell'omicidio (VA ME) deve, infatti, ravvisarsi non la volontà diretta di uccidere ovvero una comprovata accettazione del rischio concreto di causare l'evento, ma l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 589 cod. pen., che trova fondamento in plurimi dati di natura dichiarativa, tratti dalla testimonianza di AL NT, che ha riferito l'affermazione fatta da ME alla vittima, pochi attimi prima dell'accaduto, che nessuno sarebbe morto. Corroborano, ad avviso del ricorrente, la tesi della difesa anche le emergenze processuali relative alla personalità della vittima e allo sgomento espresso dallo stesso ME subito dopo l'accidentale partenza del colpo, i contenuti della consulenza medico-legale di parte che ha effettuato una ricostruzione dei fatti conciliabile con quanto narrato dal detto ME, qualche ora dopo il fato, ai Carabinieri e che ha ritenuto verosimile l'ipotesi della colluttazione, la corretta lettura del dato relativo alla rilevata mancanza di segni evidenti di lesioni sulle braccia della vittima, confermativa dell'accidentalità del colpo esploso, il fatto che ME si è recato in contrada LI, contestualmente agli altri imputati, per il recupero dei capi di bestiame sottratti a RI RA e per discutere dell'accaduto con UD, ritenuto diretto responsabile.
9.1.2. Pertanto, ripercorsi i principi in tema di dolo eventuale e di colpa cosciente o con previsione, ME doveva essere condannato per omicidio 25 colposo aggravato ex art. 61 n. 3 cod. pen. ed egli doveva essere assolto per la non configurabilità, nelle ipotesi di delitto colposo, della fattispecie concorsuale ex art. 110 cod. pen., mentre la sentenza, ritenendo ME colpevole di delitto doloso e i coimputati concorrenti, ha reso una motivazione non condivisibile, effettuando un'analisi delle condotte non corrispondente con la realtà né coerente con gli atti processuali. Né vi sono elementi che sostengono la tesi sostenuta dal Giudice di primo grado e avallata dalla sentenza di appello che, essendo in corso la rapina del bestiame, frutto di accordo, seguita al fatto iniziale del sequestro di persona ai danni di Di RA, l'evento morte del rapinato, presente sui luoghi, configuri per i correi una responsabilità a titolo di dolo per avere previsto e accettato la consumazione di un reato diverso da quello prospettato. L'opzione per l'omicidio a titolo di dolo doveva, in ogni caso, far ritenere a suo carico non la fattispecie concorsuale più grave ritenuta ma, considerato il suo ruolo marginale e il non essersi egli rappresentato come probabile, al pari dei coimputati, il verificarsi dell'evento morte, la sua responsabilità ex art. 116, comma secondo, cod. pen.
9.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo all'affermazione della sua responsabilità per i delitti di cui ai capi b) e c) e, in subordine, con riguardo al non ritenuto rapporto funzionale del sequestro di persona con l'esecuzione della tentata rapina. Secondo il ricorrente, richiamato l'istituto del concorso di persone nel reato, non sono condivisibili le argomentazioni svolte per ravvisare nella specie il reato di tentata rapina, attesa la impossibilità di un incolonnamento di duecento capi di bestiame e di un loro trasporto fino a valle, per circa quindici chilometri, senza mezzi idonei. Né egli, disarmato, ha apportato alcun contributo per la commissione del detto reato, neppure sotto il profilo del rafforzamento del proposito criminoso. Neppure è configurabile alla luce degli atti processuali il sequestro di persona, alla cui realizzazione neppure ha apportato alcun contributo. Tale reato, in ogni caso, non può concorrere con la tentata rapina, poiché la privazione della libertà personale di Di RA non è stata di grado superiore rispetto alla violenza necessaria e sufficiente a compiere il reato di rapina e detta privazione è avvenuta per il tempo necessario a compiere la sottrazione del bestiame.
9.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della 26 motivazione, con riguardo all'affermazione della sua responsabilità per il delitto di cui al capo d), per essergli stato ascritto il porto del fucile in quanto nella disponibilità del gruppo ed egli poteva darne uso, mentre egli si è determinato a raggiungere i coimputati ignaro che fossero armati, non ha avuto effettiva disponibilità di un'arma, né ha mai imbracciato un fucile.
9.4. Con il quarto e ultimo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riguardo all'affermazione della sua responsabilità per il delitto di cui al capo f), e ne chiede in subordine la riqualificazione nella fattispecie del tentativo di violenza privata. Secondo il ricorrente, il reato ascritto è configurabile in tutte le ipotesi in cui il reo abbia costretto taluno a tenere una condotta penalmente rilevante, mentre non sussiste nella specie l'ipotesi del favoreggiamento, avuto riguardo alle dichiarazioni testimoniali di UL in sede di incidente probatorio. In ogni caso, la condotta tenuta dovrebbe, al più, essere qualificata come tentata violenza privata per avere i testi, nonostante le minacce, comunque collaborato con gli inquirenti, seppure in una fase successiva. 10. VA RR ricorre per mezzo degli avvocati Claudio Grassi e VA Ioppolo e chiede l'annullamento della sentenza sulla base di quattro motivi, alla cui illustrazione premette una descrizione delle cadenze della vicenda. 10.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) e b) cod. proc. pen., travisamento delle prove, in particolare testimoniali, su cui è fondato il dictum di colpevolezza, correlato travisamento dei fatti oggetto degli accertati addebiti e derivata illogicità della motivazione, oltre a violazione derivata del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio espressamente sancito dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, la Corte di assise di appello, partendo dalle dichiarazioni testimoniali assunte in sede di incidente probatorio, che doveva apprezzare per la loro attendibilità, ha proceduto alla non condivisa valutazione della prova. Quanto al sequestro di persona le dichiarazioni del teste PE Di RA, unica vittima del sequestro, sono contraddette dai tabulati telefonici della sua utenza, che nell'ora indicata dal teste attaccava celle differenti da quella identificativa della contrada LI, mentre la Corte annotando solo la quantità delle telefonate e dei messaggi non ha reso conto delle informazioni traibili dai tabulati telefonici, neppure con riguardo ai suoi pregressi contatti con i 27 coimputati, nonostante l'arco temporale molto lungo considerato (dal 2011 al marzo 2013). Anche con riguardo alla condotta materiale dell'indicato reato, sono riscontrabili travisamenti degli elementi probatori, dimostrati dalla corretta riproposta lettura dei passaggi riportati in sentenza, che non individuano ristrettezze o vincoli incidenti sulla libertà di agire e di locomozione della persona offesa, limitano a venti minuti la durata del sequestro e fanno emergere il mancato riconoscimento da parte della stessa del suo sequestratore e presunto aguzzino. Quanto alla rapina di numerosi capi di bestiame, alle dichiarazioni di Di RA si sono aggiunte quelle di AL NT, che, contrariamente alle altre, ha riferito sul fatto che esso ricorrente «era messo un pochettino più da parte», in luogo di vincolare e limitare la libertà di movimento del sequestrato e, in contrasto con gli esiti dei tabulati telefonici, ha parlato della telefonata fatta a UD, mentre si allontanava con il gregge, per avvisarlo di non andare, mentre le tre conversazioni tra gli stessi intercorse sono state tutte fatte dalla utenza di UD, oltre a non essersi considerata la morfologia dei luoghi, pur documentata. Quanto all'omicidio, il teste UL, giunto in contrada LI con la vittima intorno alle ore 12,00 del 23 gennaio 2013, ha a sua volta parlato di una telefonata ricevuta da UD, che invece l'ha fatta a NT, e ha riferito di non avere ascoltato alcun colloquio tra UD, ME e IO RA, che NT ha invece sostenuto esservi stato per averlo appreso da Di RA, non presente al momento dello sparo. Né IO RA, indicato dal teste UL come presente sul luogo insieme a ME, è stato identificato dallo stesso teste in sede di ricognizione personale. Tali travisamenti e contraddizioni, secondo il ricorrente, sono esemplificativamente dimostrativi della incoerenza e dissonanza nell'apprezzamento della prova e nella ricostruzione della storia del caso, in contrasto con la necessità della perfetta aderenza del prodotto decisorio al principio della ragionevolezza del dubbio. 10.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 43 cod. pen. e contestuale contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo eventuale, impropriamente inteso quale accettazione di un rischio con conseguente rarefazione dell'elemento volitivo. Secondo il ricorrente, che ha ripreso la motivazione della sentenza e i riferimenti giurisprudenziali relativi, la verifica dell'indicato elemento deve essere 28 fatta in termini reali attingendo agli indicatori fattuali del dolo, invece non valutati o giudicati non rilevanti. Quanto alla condotta che caratterizza l'illecito e alle modalità dell'azione, egli è rimasto in disparte, nella prima parte della vicenda non ha mai puntato il fucile
contro
Di RA e ha ricevuto telefonate;
nella fase della rapina del gregge egli è scomparso del tutto dalla scena descritta dai testi;
nella fase dell'omicidio, era alla fine del gregge vicino alla jeep guidata da RI RA, sulla quale è poi salito, prendendo posto sul sedile posteriore. Con riguardo alla sua personalità, alla sua storia e alle sue precedenti esperienze rilevano il suo percorso di vita e l'assenza di ogni legame con i coimputati. Non è, inoltre, irrilevante per ricostruire profilo soggettivo il dato reale e oggettivo, relativo alla condotta successiva all'evento, che egli sia scoppiato a piangere, dimostrando resipiscenza e totale e piena dissociazione dagli accadimenti e dalle condotte degli altri coimputati. Né doveva trascurarsi, nell'apprezzamento del movente individuato in sentenza, che egli non conosceva il locus commissi delicti, non aveva rapporti con l'esecutore materiale e con il coimputato IO RA, e nulla sapeva della ragione dell'accesso dello stesso in contrada LI. 10.3. Con il terzo motivo sono denunciate, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e contestuale mancanza della motivazione in ordine alla valutazione delle doglianze prospettate in sede di gravame. Secondo il ricorrente, la Corte non ha risposto alle doglianze afferenti alla erronea qualificazione dell'elemento soggettivo in termini di dolo eventuale e alla inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi NT, Di RA e UL, con conseguente violazione dei principi normativi, costituzionali e sovranazionali e omessa concreta enunciazione delle ragioni per le quali si sono disattese le censure prospettate. 11. CE GR chiede per mezzo dell'avv. Ernesto Pino l'annullamento della sentenza sulla base di due motivi. 11.1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), in relazione all'art. 546, cod. proc. pen. e agli artt. 56-628 cod. pen., motivazione, anche in relazione ai motivi di appello, mancanza di sull'affermazione della responsabilità per il reato di tentata rapina. Secondo il ricorrente, la sua estraneità al delitto di tentata rapina è espressa dalle dichiarazioni del teste Di RA, allegate al ricorso ai fini della sua 2 29 9 autosufficienza, e non si sono riconsiderate criticamente in sentenza le dichiarazioni dei testi alla luce di quanto espressamente richiesto con i motivi di appello. 11.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 4 e 7 legge n. 895 del 1967. Egli, munito di licenza di porto di fucile per uso caccia, ha portato il fucile autorizzato in giorno in cui l'attività venatoria nella Regione Sicilia era consentita, e tale porto, anche se attuato non per l'attività venatoria, ma per fini diversi, non integra, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'indicato reato. 12. Con atto depositato il 19 maggio 2017 nell'interesse del ricorrente RI RA, si sono formulati due motivi nuovi a integrazione dei motivi proposti con il ricorso principale, relativi alla incorsa violazione di legge e al vizio di motivazione, rispettivamente riferiti alla inutilizzablità delle dichiarazioni rese dai testi NT, Di RA e UL e alla contestata affermazione di responsabilità penale per tutti i reati ascritti a titolo di concorso e dolo eventuale, ulteriormente illustrando con corredo documentale le deduzioni svolte con i motivi principali. 13. All'udienza pubblica odierna, all'esito della requisitoria del Sostituto Procuratore generale e della esposizione da parte degli intervenuti difensori degli imputati ricorrenti delle loro difese e conclusioni, nei termini riportati in epigrafe, si è data lettura, dopo la deliberazione, del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da VA ME merita accoglimento nei limiti che saranno precisati. 2. È privo di pregio il primo motivo che attiene, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, alla contestata conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato ascrittogli al capo a), opponendosi la non correttezza della sua qualificazione giuridica in termini di omicidio volontario ex art. 575 cod. pen. piuttosto che, come richiesto con i motivi di appello, ai sensi dell'art. 589 cod. pen. per la connotazione dell'elemento soggettivo come colpa cosciente o con previsione. 3030 2.1. La Corte di assise di appello, svolgendo le sue argomentazioni in rapporto alle doglianze di merito svolte con il gravame, dopo avere ripreso nella parte espositiva la disamina contenuta nella sentenza appellata degli sviluppi della vicenda processuale (sintetizzata sub 3 e relativi sottoparagrafi del ritenuto in fatto»), ha apprezzato positivamente, ragionevolmente riconsiderando i singoli passaggi che ne avevano cadenzato la svolta analisi critica, il giudizio pertinente alla imputazione soggettiva del reato di omicidio con riguardo al ricorrente, esecutore materiale, e ha ritenuto che la sussistenza del dolo diretto, implicante la previsione e volontà di cagionare la morte della vittima pur non costituente il fine della spedizione, insorta verosimilmente -pur dopo avere affermato che nessuno sarebbe morto- per il tono tenuto dalla vittima e ravvisata dal primo Giudice, fosse congruamente attestata da specifici elementi fattuali. Nella svolta analisi la Corte ha annotato detti elementi, che ha individuato, oltre che nella pacifica micidialità del mezzo usato (fucile), nella distanza ravvicinata dello sparo (quantificata in circa cinquanta centimetri dai consulenti del Pubblico ministero) e nella sua esplosione mentre il fucile era all'altezza del volto della vittima, inducendoli da individuate fonti di conoscenza e segnatamente da elementi di natura dichiarativa (testimonianze) e di natura tecnica (conclusioni dei ridetti consulenti), che ha ripercorso unitamente alle contrapposte deduzioni difensive, prese in esame e argomentativamente rigettate.
2.2. Riaffermata, secondo linee fattuali e logiche convergenti con la sentenza di primo grado, la natura della «sortita a LI» del ricorrente e dei coimputati come «vera e propria spedizione punitiva» nei confronti di VA UD, la cui finalità diretta non era la sua uccisione ma il suo pestaggio o altra azione violenta, sulla scorta delle riprese deposizioni, assunte in sede di incidente probatorio, dei testi Di RA, NT e UL, delle emergenze dei tabulati telefonici, delle chiamate e messaggi telefonici, tra gli stessi intercorsi, e delle espresse connessioni logiche, la Corte, escluso il dolo intenzionale in capo al ricorrente, ha rappresentato, con riguardo al momento in cui UD è stato colpito, che mentre i testi Di RA e NT non avevano assistito allo sparo, avendo il primo sentito una schioppettata dopo aver visto il detto UD scendere disarmato dal veicolo e ME, odierno ricorrente, andargli incontro armato di fucile, con IO RA disarmato, e avendo il secondo sentito, e non visto, lo sparo il teste UL, sentito il 19 settembre 2013 in sede di incidente probatorio, aveva riferito che due uomini, uno dei quali armato, erano andati incontro a UD, che, sceso dal veicolo PO (con il quale erano entrambi giunti sui luoghi e sul quale egli non aveva visto armi), aveva loro detto di lasciare 31 stare Di RA e NT e di sparare a lui, e l'uomo che aveva il fucile, spinta la canna dal basso verso l'alto e puntatala alla gola di UD, gli aveva sparato all'altezza della gola, dopo averlo strattonato e avergli messo la mano sulla guancia sinistra. La Corte, che non si è astenuta da uno specifico confronto con la tesi difensiva del ricorrente, alla cui stregua il colpo era stato da lui esploso accidentalmente, nel corso di una colluttazione, con il fucile da caccia della stessa vittima che egli aveva cercato di disarmare, ha ragionevolmente rimarcato che essa era sostenuta da una consulenza di parte le cui conclusioni, volte ad avvalorarla evocando variabili incidenti sulla ricostruzione della distanza dello sparo, con conseguenti margini di errore, e la rilevata mancata lesione da difesa agli arti superiori, erano soccombenti rispetto a quelle dei consulenti del Pubblico ministero. Dette ultime conclusioni, che -scartando la tesi difensiva, pur ritenuta teoricamente non impossibile», in relazione alla direzione dello sparo, che avrebbe dovuto far pensare a una posizione della testa della vittima «innaturale ed incoerente con la dinamica degli eventi»- si erano espresse nel senso della posizione frontale della vittima e dell'aggressore e della esplosione del colpo di fucile a opera del secondo contro la prima da distanza ravvicinata, sono state positivamente apprezzate dalla Corte, che le ha correlate alle concordanti affermazioni dei testi e alle ulteriori evidenze disponibili. Con congrue notazioni e inferenze logiche, si è, in particolare, evidenziata l'assenza di dati fattuali dimostrativi di una colluttazione, nulla avendo al riguardo riferito i testi, nulla avendo rilevato i Carabinieri all'atto della costituzione in caserma del ricorrente e nessun elemento essendo traibile dalla presenza di tracce di polvere da sparo nel veicolo della vittima e di un bossolo nella sua tuta, posto che la stessa era stata indicata dai testi come disarmata, e si è sottolineato che la velocissima consumazione dell'azione criminosa, tale da non dare alla vittima il tempo di rendersene conto, è da ritenere esplicativa del mancato rinvenimento di lesioni ai suoi arti, pervenendosi al rilievo conclusivo che la concordanza sulla dinamica di elementi di natura dichiarativa e tecnica degrada a un livello ipotetico ogni altra ricostruzione anche «teoricamente non impossibile e non priva di basi scientifiche>.
2.3. Tale valutazione resiste ai rilievi del ricorrente.
2.3.1. Sono, innanzitutto, prive di pregio le considerazioni preliminari che dal dato, ritenuto in sentenza, che la finalità della spedizione punitiva nei confronti della vittima non fosse la sua uccisione traggono ragioni di consequenziale esclusione dei dolo e di inquadramento della fattispecie nell'ambito della colpa cosciente, non considerando -e neppure correlandosi con 32 le ragioni della sentenza sul punto- che, secondo consolidati e condivisi principi, il dolo diretto è rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, mentre la specifica finalità di uccidere è del dolo intenzionale inteso quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione (tra le altre, Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016, Ganapini, Rv. 266915; Sez. 1, n. 12954 del 29/01/2008, Li, Rv. 240275).
2.3.2. Si risolvono in censure di fatto le doglianze che, superato detto approccio preliminare, sono volte a contestare la configurazione in termini di organizzata «spedizione punitiva» dell'incontro in contrada LI del ricorrente e dei coimputati, correlato alla scoperta presenza degli animali, opponendo una possibile diversa spiegazione che, movendo dai riferiti rapporti di parentela e/o di amicizia tra gli stessi e la vittima, ripropone la tesi, già avanzata nei due gradi del giudizio di merito, della casuale scoperta nell'ovile di VA UD nella indicata contrada da parte di RI RA, che era in zona per una battuta di caccia con VA RR, di una parte degli ovini, a lui sottratti mesi prima e per il cui ritrovamento aveva interessato lo stesso UD, e della richiesta di intervento da lui avanzata agli altri «quella mattina stessa e all'ultimo momento»>, nella conseguita consapevolezza di essere stato beffato sia da UD sia dal suo aiutante NT, nipote del ricorrente, che avevano taciuto l'avvenuto ritrovamento. Tali rilievi, che sì come formulati sono anche privi di correlazione critica con le ragioni della decisione sfociando nell'aspecificità, corrispondono, comunque, agli esiti di un alternativo modello di ragionamento invasivo del campo della discrezionalità nelle valutazioni di merito delle emergenze probatorie, condotte dalla Corte (sub 4.1. del «ritenuto in fatto») con plausibili apprezzamenti non astratti dal confronto, con resistente approccio logico, con i temi dedotti, né dall'analitica esplicitazione delle considerazioni, non limitate a mere notazioni critiche, dei risultati dell'esame coordinato del materiale disponibile e utilizzato.
2.3.3. Non hanno pertinenza, inoltre, le diffuse argomentazioni difensive relative al tema delle possibili manifestazioni del dolo e della imputazione soggettiva del reato a titolo di colpa cosciente, che, generiche nella ripresa dei principi di diritto ovvero dei criteri interpretativi per la loro ricostruzione, attingono una specifica analisi fattuale, che dalla congiunta valorizzazione di dati di diversa fonte ha tratto il certo convincimento di un'azione di sparo volontaria, attuata dal ricorrente in forza di una risoluzione estemporanea, ma inequivoca nel suo obiettivo, a brevissima distanza dal volto della vittima che ha colpito. 33333 Né tali conclusioni univoche imponevano di verificare la sussistenza, con riguardo al ricorrente, degli estremi del dolo eventuale ovvero della colpa cosciente -che la sentenza ha apprezzato nella disamina della imputazione soggettiva dello stesso reato ai coimputati- dovendosi all'evidenza escludere che, a fronte di vari livelli crescenti di intensità di volontà dolosa, la verificata sussistenza di un dolo diretto di impeto non implichi la soccombenza delle ragioni che sostengono quello eventuale, meno intenso, e a maggior ragione profili di colpa cosciente. Peraltro, le deduzioni difensive -ripropositive di una, già, esclusa colluttazione, che anche, nella forma minima reclamata in dipendenza della rilevata assenza di tracce, non è stata riferita dai testi, che neppure, alla luce dei contenuti delle loro dichiarazioni riportate in sentenza, hanno riferito in ordine a uno spintone quale ragione dello sparo, senza allegare, alla stregua del principio dell'autosufficienza del ricorso, gli atti processuali, assunti come travisati ovvero pretermessi, cui questa Corte non ha accesso- contrappongono, a conforto dell'accidentalità del colpo, una posizione verticale del fucile con la canna verso l'alto, che non risulta essere stata oggetto di rappresentazione e discussione in sede di merito- Esse, inoltre, reclamano una rilettura nel merito delle conclusioni della consulenza di parte, già oggetto di espressa valutazione, nell'ottica di impegnare questa Corte in una non consentita revisione nel merito del giudizio svolto, che oltrepassa i limiti del sindacato logico della motivazione, e, minimizzando la potenza dell'unico sparo e la regione corporea contro cui è avvenuto lo sparo (testa, e non corpo), si dolgono della omessa valorizzazione, a conforto della non volontarietà della condotta, della frase pronunciata dal ricorrente che nessuno doveva morire», invece apprezzata e ritenuta superata dal sopraggiunto sparo, e delle reazioni conseguite all'evento verificatosi (incredulità mista a stupore, resipiscente confessione ai Carabinieri di Giarre), coerentemente ritenute dal primo Giudice, con conferma in esito al giudizio di appello, «espressione di un'improvvisa presa di coscienza del gesto commesso».
2.3.4. Né è fondata la doglianza che riguarda la dedotta violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che per costante e condivisa giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. 245879; Sez. 1, n. 17291 del 03/03/2010, Giampà, Rv. 247449; Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011, Javad, Rv. 251507; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600), impone al giudice un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del 'dubbio' e comporta che la verifica dell'ipotesi accusatoria da parte del giudicante deve essere effettuata in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (l'autocontraddittorietà o 34 la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica), come è avvenuto nella specie con puntuale e motivata disamina.
2.4. Segue il rigetto del primo motivo del ricorso.
3. Il secondo motivo del ricorso di ME è, invece, parzialmente fondato.
3.1. Non sono accoglibili le censure attinenti, sotto il primo dedotto profilo, alla contestata ritenuta sussistenza della ipotesi concorsuale di cui all'art. 110 cod. pen. nella commissione dei delitti di tentata rapina e di sequestro di persona, ascritti ai capi b) e c) della imputazione.
3.1.1. La Corte di merito, in esito a una valutazione organica delle risultanze processuali, svolta, come già rilevato, ripercorrendo, con le relative fonti di prova, la vicenda oggetto del giudizio che atteneva, presupposto il già avvenuto furto delle capre, alla spedizione punitiva in danno di UD VA, nel cui ovile le stesse erano in tutto o in parte, in vista del loro recupero, oltre che di un regolamento dei conti con il detto UD, ha rimarcato specifiche evidenze, correlate al fatto di essere il ricorrente e i coimputati confluiti in contrada LI armati di fucile (tranne VA armato di un bastone da pastore), come riferito dal teste NT, che giungendo (nonostante l'opposizione dello zio ME, odierno ricorrente) aveva trovato Di RA in mezzo a loro, e correlate, inoltre, all'ordine impartito dagli stessi a NT e Di RA (contro il quale era puntato il fucile degli imputati, come da lui dichiarato) di far uscire gli animali dal cortile e di farli incamminare verso Piedimonte Etneo, come concordemente riferito dai detti testi, posti rispettivamente all'inizio e alla fine della fila degli animali, seguita da RI RA a bordo della vettura Opel Frontera. È coerente con dette emergenze la confermata compartecipazione criminosa del ricorrente negli indicati delitti, logicamente rappresentandosi in sentenza, con rigetto della opposta tesi difensiva, che gli imputati, e tra essi il ricorrente, la cui presenza nei luoghi prima ancora dell'arrivo del nipote NT -cui egli stesso aveva telefonato dicendogli di sollecitare UD a «acchianare a LI>> e di non andare invece lui- era circostanza pacifica, al pari del suo essere armato, avevano usato violenza e minaccia con i fucili e costretto Di RA e NT, avvezzi a badare agli animali anche nelle opposte condizioni impervie dei sentieri, a portare le pecore fuori dall'ovile.
3.1.2. La conclusione indicata, rappresentativa di un esito coerente della svolta valutazione degli apporti, in contesto unitario con azione sinergica e concomitante, dei coautori dei fatti, non è inficiata dalle doglianze difensive, che 35 - mentre si scontrano, nella dedotta violazione dell'art. 110 cod. pen., con l'esatta interpretazione del suo contenuto e della sua ratio seguita nella sentenza impugnata- tendono a impegnare questa Corte, reiterando rilievi già discussi nella competente sede del merito e tentando di screditare le valutazioni dei dati di fatto e di accreditare una diversa lettura degli elementi di conoscenza apportati ai Giudici di merito dal materiale probatoria del processo, in una soprapposizione/contrapposizione argomentativa rispetto ai non condivisi contenuti della decisione. 3.2. È, invece, fondato il secondo profilo del secondo motivo, che attiene al dedotto assorbimento del reato di sequestro nel reato di tentata rapina.
3.2.1. La Corte ha richiamato il condiviso principio di diritto, alla cui stregua reato di sequestro di persona è assorbito in quello di rapina aggravata previsto dall'art. 628, comma terzo, n. 2, cod. pen. soltanto quando la violenza usata per il sequestro si identifica e si esaurisce col mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa, non quando invece ne preceda l'attuazione con carattere di reato assolutamente autonomo anche se finalisticamente collegato alla rapina ancora da porre in esecuzione o ne segua l'attuazione per un tempo non strettamente necessario alla consumazione (tra le altre, Sez. 2, n. 22096 del 19/05/2015, Coppola, Rv. 263788), senza tuttavia farne corretta applicazione. Secondo, invero, le stesse emergenze probatorie richiamate in sentenza, la libertà di Di RA è stata limitata per un tempo non eccedente quello necessario per la commissione del tentativo di rapina degli ovini, cui lo stesso ha proceduto (con NT) per effetto dell'ordine impartitogli, sotto minaccia con fucile, di portare i detti animali fuori dal recinto, senza che di sequestro di persona possa parlarsi con riguardo al periodo antecedente al detto ordine, che ha fatto seguito all'arrivo di NT, indicato genericamente in due/tre ore senza il riferimento a concrete limitazioni dello stesso nei movimenti, al di là del riferimento in sentenza alla presenza di uomini armati di fucile e a generiche minacce.
3.2.2. Per effetto del detto assorbimento, che non richiede ulteriori verifiche, la sentenza deve essere annullata senza rinvio in ordine al reato assorbito di sequestro di persona, di cui al capo c).
4. Anche il terzo motivo del ricorso di ME, fondato, merita accoglimento.
4.1. La doglianza attiene al reato di cui all'art. 611 cod. pen., contestato al ricorrente al capo f), e del quale lo stesso è stato ritenuto responsabile in concorso con IO RA, RI RA, CE VA e VA RR, sotto il profilo che, a fronte del comportamento tenuto da IO RA, che aveva proposto di uccidere i testimoni, aveva ordinato agli stessi di far 36 sparire il cadavere e aveva loro imposto di non parlare a nessuno dell'accaduto, il ricorrente, con i coimputati indicati, non si era adoperato «al fine di rassicurare i testi», sì che «in sostanza tutti hanno aderito all'imposizione fatta dal RA».
4.2 Il convincimento così manifestato dalla Corte di assise di appello con riguardo alla ritenuta responsabilità concorsuale del ricorrente non esprime in modo logicamente congruente ed esente da vizi giuridici le ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, ascrivendosi allo stesso una generica condotta omissiva rispetto a un'attività, che non si indica quando e come avrebbe dovuto esplicarsi, e traendosi dalla stessa una, altrettanto generica, condotta adesiva, mentre, per condivisi principi (tra le altre, Sez. 6, n. 61 del 26/11/2002, dep. 2003, Delle Grottaglie, Rv. 222976; Sez. 2, n. 28855 del 08/05/2013, Bielatowicz, Rv. 256465), la semplice condotta omissiva e connivente non è sufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di concorso nel reato, occorrendo, a tal fine, che sussista un contributo materiale o psicologico che abbia consentito una più agevole commissione del delitto, stimolando o rafforzando il proposito criminoso del concorrente.
4.3. Anche sul punto, in dipendenza della non commissione del fatto da parte del ricorrente, la sentenza deve essere annullata senza rinvio con l'adozione della relativa formula.
5. Non è fondato, infine, l'ultimo motivo del ricorso di ME, riguardante il confermato diniego delle attenuanti generiche.
5.1. La sentenza impugnata ha, infatti, esplicitato, dopo le determinazioni in punto responsabilità, le ragioni che giustificavano la scelta giudiziale, rappresentando che non poteva individuarsi alcun elemento suscettibile di apprezzamento favorevole e che non poteva neppure considerarsi rilevante la confessione>> del fatto da parte del ricorrente, risoltasi in racconto né genuino né conforme ai fatti, non avendo trovato la sua versione riscontro nelle attività investigative poi svolte.
5.2. Tale valutazione, attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente e anche coerentemente al principio di diritto (tra le altre, Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Biancofiore, Rv. 247959; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826), secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente, in tema di attenuanti generiche, l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure mosse, che, infondatamente denunciando affermate violazioni degli esposti principi di diritto e difetto di motivazione, oppongono il solo riferimento al comportamento processuale tenuto, invadendo plausibili apprezzamenti di merito. 37 6. Pertanto, nei confronti del ricorrente ME, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., in ordine al reato di cui al capo c), in quanto assorbito nel reato di cui al capo b), e in ordine al reato di cui al capo f) per non avere commesso il fatto, con conseguente eliminazione della pena di mesi sei di reclusione, determinata riducendo di un terzo per il rito gli aumenti per continuazione della pena base per il più grave di omicidio con riguardo agli indicati reati, con rigetto del ricorso nel resto.
7. Anche il ricorso proposto da IO RA, parzialmente fondato, merita accoglimento nei limiti che saranno precisati.
8. Le doglianze sviluppate con il primo motivo, che attengono, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, alla contestata qualifica di testimoni attribuita ad AL NT, PE Di RA e IO UL, sono destituite di fondamento.
8.1. Secondo la tesi del ricorrente (sintetizzata sub 7.1. del «ritenuto in fatto»), detti testi, dopo avere reso dichiarazioni mendaci alla Polizia giudiziaria, hanno cambiato versione, rendendo il aprile 2013 al Pubblico ministero, in sede di sommarie informazioni, dichiarazioni accusatorie a suo carico, che hanno confermato nel corso del successivo incidente probatorio, senza essere escussi in forma 'assistita', con conseguente inutilizzabilità assoluta, ex art. art. 63, comma 2, cod. proc. pen., del contenuto dichiarativo raccolto in incidente probatorio. La Corte di assise di appello, in risposta ad analoga eccezione, ha osservato che, rispetto ai testi NT e Di RA, ai quali era riferibile l'eccezione non avendo il teste UL reso dichiarazioni alla Polizia giudiziaria, non poteva ritenersi integrato il reato di false informazioni al pubblico ministero di cui all'art. 371-bis cod. pen., richiamando pertinente principio di diritto (Sez.5, n. 37306 del 14/07/2010, Martinelli, Rv. 248641), secondo cui non integra detto reato colui che renda false o reticenti dichiarazioni alla polizia giudiziaria, in quanto soggetto attivo è solo colui che sia richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini e non chi sia richiesto di riferire circostanze utili a tal fine dalla polizia giudiziaria, ancorché su delega del pubblico ministero, e ha aggiunto che la inutilizzabilità delle dichiarazioni dei tre indicati testi neppure poteva discendere dalla dedotta commissione da parte loro del reato di favoreggiamento personale, in difetto dei relativi presupposti, attesa l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 384 cod. pen. per essere stati gli stessi minacciati di tacere su quanto accaduto, agendo, quindi, per salvare se stessi da un grave nocumento alla propria libertà. 38 8.2. Il ricorrente, che ha puntualizzato la riconducibilità della eccezione di inutilizzabilità alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., che è peraltro il profilo di inutilizzabilità apprezzato in sentenza, mentre ha condiviso le considerazioni contenute nella stessa con riguardo al reato di cui all'art. 371-bis cod. pen., certamente non commesso dai testi, ha opposto che la condotta tenuta dagli stessi nel non riferire informazioni utili alla Polizia giudiziaria ha integrato il reato di cui all'art. 378 cod. pen., come comprovato dal contenuto della imputazione ascrittagli ex art. 611 cod. pen. al capo f), senza che rilevino, ai fini della eccepita inutilizzabilità, la mancata formale iscrizione nel registro degli indagati ovvero la ipotetica sussistenza di uno stato di necessità, che in teoria avrebbe scriminato le condotte favoreggiatrici e che potrebbe trovare applicazione solo in seguito a un accertamento di merito nel procedimento a carico della fonte.
8.3. Al rilievo opposto dalla difesa con riguardo alla non ritenuta sussistenza dei presupposti del delitto di favoreggiamento personale, null'altro opponendosi con riferimento al reato di cui all'art. 371-bis cod. pen., resiste la sentenza impugnata. Non ricorre, invero, il vizio della violazione di legge, essendo la sentenza coerente con il condiviso orientamento di legittimità (Sez. 1, n. 41467 del 18/07/2013, Rocca, Rv. 257602), secondo il quale, ai fini della verifica della qualità di testimone o di indagato di reato connesso e della conseguente valutazione di utilizzabilità delle dichiarazioni rese, il giudice deve tenere conto di eventuali cause di giustificazione, ove queste siano di evidente ed immediata applicazione senza la necessità di particolari indagini o verifiche (nella fattispecie, oggetto del detto arresto, in particolare, sono state ritenute utilizzabili dichiarazioni rese da persona che, contestualmente, aveva ritrattato la precedente versione dei fatti fornita agli inquirenti, impedendo così l'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti per il delitto di favoreggiamento). Neppure ricorre alcun vizio della motivazione, avendo la Corte dato adeguato conto delle ragioni della propria decisione, congruamente rappresentando che era applicabile e che quindi era legittima la non iscrizione- la causa di esclusione della punibilità per le minacce delle quali erano stati destinatari i testimoni (avendo il ricorrente proposto di ucciderli, lasciandoli poi andare, dopo averli ammoniti di tacere sull'accaduto). Rilevando, per condiviso indirizzo di legittimità, ai fini della configurabilità della ridetta esimente non solo il pericolo di un nocumento alla libertà o all'onore dell'autore del reato o di un suo prossimo congiunto, ma altresì quello di un nocumento all'incolumità fisica (Sez. 6, n. 26061 del 08/03/2011, Cerrone, 39 Rv. 250748), la causa di giustificazione, non richiedendo ulteriori accertamenti o verifiche, poteva trovare immediata applicazione.
9. Non ha fondamento il secondo motivo del ricorso di IO RA, con il quale il ricorrente contesta l'affermazione della sua responsabilità per il reato di omicidio con riguardo al suo non dimostrato contributo causale alla condotta dell'autore materiale e alla non condivisa analisi dell'elemento soggettivo.
9.1. La Corte di assise di appello, nell'operata analitica disamina degli sviluppi della vicenda processuale, ha apprezzato il tema della imputazione soggettiva del reato di omicidio distinguendo la posizione dell'esecutore materiale ME (già valutata nell'esame del primo motivo del ricorso proposto dallo stesso) e quella dei coimputati, tra i quali il ricorrente, e, svolgendo corretti richiami in diritto, ha affrontato ia questione, posta anche dal ricorrente e diffusamente argomentata nella sentenza di primo grado (antecedente al deposito della motivazione dell'ultimo intervento delle Sezioni unite n. 38343 del 2014 sul caso ThyssenKrupp, ma motivata anche con riferimento alla già diffusa informazione provvisoria), afferente alla distinzione tra dolo eventuale e colpa con previsione dell'evento ovvero colpa cosciente, riprendendo e illustrando i principi affermati da ultimo dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261104-261105), e ribaditi dalle Sezioni semplici (tra le altre, Sez. 1, n. 18220 del 11/03/2015, Beti, Rv. 263856; Sez. 5, n. 23992 del 23/02/2015, A., Rv. 265306). Alla stregua di tali principi, che già il primo Giudice aveva annotato, in tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi;
ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo (Rv. 261104). Per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre, poi, la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente a essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'iter e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa;
b) la personalità e le pregresse esperienze 40 dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto;
e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali;
f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione;
h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank) (Rv. 261105).
9.2. Facendo esatta interpretazione e corretta applicazione di tali condivisi principi, la Corte ha rimarcato, seguendo linee logiche e giuridiche concordanti con la sentenza appellata, la presenza di dati fattuali che avevano caratterizzato la condotta, per quanto qui interessa, del ricorrente, tali da dar ritenere che lo stesso avesse partecipato alla «spedizione punitiva», tale ritenuta la congiunta sortita a LI», con pestaggio o altra azione violenta, nei confronti di VA UD per il torto da lui commesso (sub 2.2. di questo «considerato in diritto»), e vi avesse perseverato pur nella conseguita «contezza della eventualità concreta che si verificasse la morte del UD», a tanto conseguendo che la morte poteva ritenersi «oggetto di volizione seppure eventuale» da parte dello stesso. La Corte, in particolare, sintetizzato il contesto e il clima, non pacifici, in cui i fatti si erano svolti, già ripresi più ampiamente in parte espositiva (sub 3 e 4 del ritenuto in fatto»), ha coerentemente sottolineato la valenza del dato che tutti gli imputati erano confluiti nella contrada LI per un motivo illecito;
la sussistenza di una situazione, confermata dai già ripercorsi dati fattuali, che fin dalla fase iniziale si presentava molto pregiudizievole;
l'essere gli imputati giunti armati;
l'evidenza della intenzione di pervenire a un regolamento di conti con VA UD di nota elevata caratura criminale, con modi non pacifici attesa la scelta del luogo e la presenza di armi, eccedente il solo scopo di recuperare le capre, altrimenti conseguibile una volta rilevatane la presenza nell'ovile di UD. A tali richiami fattuali deve aggiungersi, in raccordo con il valorizzato elemento che il ricorrente, dopo la morte di UD, si è pulito il sangue dal viso, concentrandosi sull'unica preoccupazione di minacciare i testimoni, che nella stessa sentenza, come già evidenziato (sub 2.2. di questo «considerato in diritto»), si sono richiamate le testimonianze dei testi Di RA e NT, concordi nell'affermazione della presenza del ricorrente, a fianco del coimputato ME, nell'andare incontro al sopraggiunto UD (unitamente al teste UL) mentre era in corso la rapina degli animali, nel ricevere l'invito>> del medesimo a lasciare stare i detti Di RA e NT e sparare a lui, e nell'azione di sparo contro lo stesso da parte del ridetto ME. 41 9.3. I rilievi svolti, che la Corte ha ribadito anche in esito all'esame della condotta successiva del ricorrente, fondano correttamente e logicamente l'epilogo decisorio conclusivo, espresso con l'affermazione -in linea con i ridetti principi che implicano, ai fini della ricostruzione dell'elemento soggettivo e della sua qualificazione in termini di dolo eventuale, il necessario confronto dell'agente con la specifica categoria di evento che in concreto si è verificato aderendo psicologicamente ad essa»- che, per quanto qui interessa, il ricorrente ha accettato il rischio, o comunque previsto quale evento collaterale, o comunque aderito psicologicamente alla eventualità concreta, poi effettivamente verificatasi, che la vicenda avrebbe potuto degenerare nell'uccisione della vittima». È coerente con detta qualificazione del dolo in rapporto al delitto di omicidio con riguardo al ricorrente, per la cui condotta nei termini in cui è stata ricostruita non è emersa una rottura del nesso di stretta funzionalità con la condotta dell'autore materiale, il successivo passaggio logico della sentenza nel senso che, sussistendo il dolo eventuale, si determina a carico del ricorrente una responsabilità a titolo di concorso ordinario nel reato di omicidio ex art. 110 cod. pen., che lo espone alla pena stabilita per il reato cui ha concorso.
9.4. La conclusione indicata, rappresentativa di un esito coerente ed esente da vizi della operata esaustiva valutazione della vicenda, non è inficiata dalle doglianze difensive, che: si scontrano, nella dedotta violazione dei principi pertinenti alla configurazione del dolo eventuale, con la corretta lettura operatane dalla sentenza impugnata sulla base di un ragionevole confronto con la fattispecie concreta, inquadrata giuridicamente con pertinenti considerazioni, senza che il richiamo alla regola di giudizio introdotta dall'art. 533 cod. proc. pen. (già indicata sub 2.3.4. di questo «considerato in diritto»), pretenda una verifica dell'ipotesi accusatoria che scongiuri ogni prospettazione alternativa e non, invece, quelle dotate di razionalità e plausibilità pratica, nella specie all'evidenza non riscontrate;
-sono prive di pregio nella contestazione della omessa esplicitazione del contributo concorsuale prestato dal ricorrente, avuto riguardo alla operata disamina della vicenda che ha visto lo stesso, a fianco dell'esecutore materiale, in evidente funzione di supporto sul luogo del fatto nell'incontro con VA UD, sopraggiunto mentre era già in corso la tentata rapina, e nel momento della commissione del fatto omicidiario, alla quale ha inequivocabilmente concorso prevedendo in concreto l'evento e accettando il rischio del suo accadimento come ragionevole, prevedibile e probabile conseguenza della spedizione punitiva intrapresa, cui era strettamente collegato;
42 sono infondate nella evocazione, quali ragioni incidenti sulla completezza dell'analisi in rapporto alla operata ricostruzione dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente, della irrilevante mancata contestazione dell'aggravante della premeditazione e della, correttamente valorizzata, sussistenza del dolo d'impeto dell'esecutore materiale. 10. Il terzo motivo del ricorso di IO RA è manifestamente infondato, poiché la ravvisata sussistenza della tipica responsabilità concorsuale, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., esclude di per sé la fondatezza di alcuna verifica circa la sussistenza degli elementi della fattispecie della responsabilità per concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod. pen., la cui configurabilità soggiace al limite negativo che non ricorra la responsabilità concorsuale ordinaria, secondo consolidati principi (tra le altre, Sez. 5, n. 36135 del 26/05/2011, S., Rv. 250936), e richiede, in particolare, che l'evento diverso non deve essere stato in alcun modo voluto, nemmeno a livello di dolo alternativo o eventuale, perché in tal caso il soggetto dovrebbe risponderne quale concorrente ai sensi dell'art. 110 cod. pen., e l'evento più grave non deve essersi verificato per effetto di fattori eccezionali sopravvenuti, non conosciuti, né conoscibili e quindi imprevedibili dall'agente e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa (Sez. 1, n. 14476 del 07/03/2014, Nave, n.m.). 11. È, invece, parzialmente fondato il quarto motivo del ricorso di IO RA. 11.1. Non hanno fondamento le censure che riguardano il contestato concorso nella commissione dei delitti di tentata rapina e di sequestro di persona, di cui ai capi b) e c) della imputazione. Si richiamano al riguardo le considerazioni già espresse in ordine ai medesimi reati esaminando il secondo motivo proposto dal ricorrente ME (sub 3.1.1. e 3.1.2. di questo «considerato in diritto»), alle stesse aggiungendosi la genericità dell'opposta assenza del ricorrente dai luoghi, non collocata temporalmente, e della dedotta incertezza del numero dei capi oggetto di tentata asportazione, indicata in sentenza in circa centocinquanta ovini sulla base delle dichiarazioni dei testi, a fronte di un non indicato numero di capi originariamente sottratti a RI RA. 11.2. Deve, invece, prendersi atto dell'assorbimento del reato di sequestro nel reato di tentata rapina, alla luce delle ragioni, che qui si richiamano, enunciate nell'esame del ricorso di VA ME (sub 3.1.1. e 3.1.2. di questo considerato in diritto>>). 43 Per effetto del detto assorbimento, che non richiede ulteriori verifiche, la sentenza deve essere annullata senza rinvio nei confronti del ricorrente in ordine al reato assorbito di sequestro di persona, di cui al capo c). 12. Non merita accoglimento il quinto motivo del ricorso di IO RA. Mentre il contestato rigetto della eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi AL NT, PE Di RA e IO UL per violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., è stato già giudicato infondato (sub 8. e relativi sottoparagrafi di questo «considerato in diritto»), sono da ritenere generiche le osservazioni circa la non attendibilità degli stessi per un loro supposto, non rilevato, interesse a riferire condotte minacciose a opera del ricorrente, implicante conoscenze di norme sostanziali e processuali, e infondata la dedotta violazione della regola di valutazione probatoria, di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non applicabile alle prove testimoniali. 13. Neppure è accoglibile la doglianza, oggetto dell'ultimo motivo del ricorso di IO RA, afferente al diniego delle attenuanti generiche, avendo la sentenza impugnata rilevato, con motivazione congrua e sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento, il ruolo di certa preminenza rivestito dal ricorrente nel gruppo, specificamente indicandone le ragioni e rimarcandone la esplicazione nella fattispecie concreta, che il ricorrente non contesta, limitandosi a dedurre l'omessa considerazione di elementi positivi dedotti con il nono motivo di appello, che non allega ovvero interamente trascrive per consentirne l'esame, né ne indica la rilevanza rispetto ai contenuti della decisione. 14. Si deve, quindi, annullare senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del ricorrente IO RA, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., in ordine al reato di cui al capo c), per essere assorbito nel reato di cui al capo b), con eliminazione della pena di mesi quattro di reclusione, pari alla entità del disposto aumento a titolo di continuazione per detto reato, ridotto per il rito. Segue il rigetto del ricorso nelle restanti parti. 15. Anche il ricorso di RI RA, in quanto parzialmente fondato per quanto si preciserà, merita parziale accoglimento. 16. Non è fondato il primo attinente alla contestata statuizione della Corte di assise di appello in ordine alla richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, volta all'espletamento di perizia medico-legale sulla 44 compatibilità della proposta ricostruzione dell'evento in termini di assoluta accidentalità, riconducibile alla reazione difensiva legittima del ME rispetto all'aggressione armata condotta dalla vittima ovvero, comunque, in termini di colpa, seppure cosciente, o di eccesso colposo nella difesa». 16.1. Costituisce ius receptum, nella elaborazione giurisprudenziale di legittimità, che, in tema di giudizio abbreviato, posta la possibilità per il giudice di primo grado di assumere, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. (come modificato con legge n. 479 del 1999), al giudice di appello è consentito disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., mentre le parti, che, prestato il consenso all'adozione del rito abbreviato senza integrazione probatoria» e, per il pubblico ministero, nonostante la sopravvenuta esclusione di un suo potere di consenso (con la citata legge n. 479 del 1979), hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova, possono solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello, il cui esercizio è regolato dal rigido criterio dell'assoluta necessità (tra le altre, Sez. U, n. 93 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203427; tra le successive, Sez. 1, n. 13756 del 24/01/2008, Diana, Rv. 239767; Sez. 2, n. 14649 del 21/12/2012, dep. 2013, Santostasi, Rv. 255358; Sez. 5, n. 11908 del 23/11/2015, dep. 2016, Rallo, Rv. 266158). Si è anche rilevato che non può ricondursi al concetto di prova decisiva l'accertamento peritale, mezzo di prova per sua natura neutro e, come tale, non classificabile né a carico né a discarico dell'imputato, sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità (tra le altre, Sez. 4, n. 14130 del 22/01/2007, Pastorelli, Rv. 236191; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto, Rv. 253707; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv. 255152; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Russo, Rv. 268815 16.2. Di tali condivisi, e qui riaffermati, principi la Corte di assise di appello ha fatto corretta applicazione, logicamente rilevando, che, contrariamente ai rilievi difensivi, in questa sede ulteriormente riproposti senza effettiva correlazione con le ragioni della decisione, non era necessario ai fini della decisione ulteriore accertamento circa la dinamica e la direzione dello sparo per essere già in atti quanto rappresentato dalle consulenze di parte dell'accusa e della difesa, per non essere possibile fare verifiche ulteriori in assenza del fucile utilizzato per l'omicidio e del quale l'imputato ME si era disfatto subito dopo, e per essere oggetto di valutazione la verifica, da farsi dal giudice e non 45 dal perito, della maggiore plausibilità e coerenza con le emergenze processuali delle prospettate ricostruzioni dei fatti. 17. Sono prive di pregio giuridico le doglianze sviluppate con il secondo motivo del ricorso di RI RA, ulteriormente illustrate con il primo motivo nuovo, che attengono, sotto i profili della violazione della legge processuale e del vizio della motivazione, al contestato rigetto della eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi AL NT, PE Di RA e IO UL ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen. 17.1. Si richiamano innanzitutto le osservazioni con le quali la Corte di assise di appello ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità, dedotta con riguardo alla ritenuta integrazione da parte dei testi dei reati di cui all'art. 371-bis cod. pen. ovvero dell'art. 378 cod. pen. (sintetizzate sub 8.1. di questo «considerato in diritto»), alle stesse aggiungendosi quelle relative alla ulteriore eccezione sollevata dall'appellante RI RA, ora ricorrente, con riferimento alle dichiarazioni rese dai medesimi testi, sul rilievo che essi dovevano essere sentiti dal Pubblico ministero e in sede di incidente probatorio quali indagati del furto dei capi di bestiame sottratti allo stesso RA e del reato di ricettazione di attrezzi agricoli e mezzi di provenienza delittuosa, rinvenuti presso le stalle e i terreni di VA UD. In risposta a tale eccezione la Corte ha rappresentato che non sussistevano elementi di prova del coinvolgimento dei tre testi negli indicati reati e che, mentre neppure era documentato in atti che nei loro confronti fosse stato avviato procedimento penale per detti fatti, non sussistevano al momento in cui erano stati sentiti precisi indizi di reità. 17.2. Si premette, inoltre, in diritto il richiamo ai consolidati condivisi principi pertinenti alla non denunciabilità, con il ricorso per cassazione, dei «vizi della motivazione sulle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito in relazione alle argomentazioni giuridiche delle parti» (Sez. 5, n. 4173 del 22/02/1994, Marzola, Rv. 197993), in quanto o le medesime «sono fondate, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) da luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge;
ovvero sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 c.p.p., comma 1, che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta» (Sez. 1, n. 4931 del 17/12/1991, dep. 2012, Parente, Rv. 188913). 17.3. Tanto premesso, si rileva la insussistenza della denunciata violazione di legge. 46 17.3.1. Con riguardo alla eccezione relativa alla dedotta integrazione del reato di cui all'art. 371-bis cod. pen., che il ricorrente oppone di avere limitato al teste NT per avere lo stesso reso false dichiarazioni anche al Pubblico ministero il 14 marzo 2013, dopo averle già rese alla Polizia giudiziaria il 28 gennaio 2013 e il 5 marzo 2013, prima di mutare radicalmente versione rispetto a quanto prima dichiarato dinanzi al Pubblico ministero il 5 aprile 2013, deve richiamarsi, in tal senso integrando la motivazione della decisione, il condiviso principio di diritto, secondo il quale è causa che esclude la punibilità del delitto di falsa testimonianza la ritrattazione, che consiste in una smentita non equivoca del fatto deposto e nella manifestazione del vero, non essendo sufficiente una dichiarazione che, pur volta a minimizzare le conseguenze processuali della testimonianza, sostanzialmente confermi il precedente racconto (tra le altre, Sez. 6, n. 33078 del 11/06/2003, Trojano. Rv. 226442; Sez. 6, n. 9955 del 04/02/2016, Z., Rv. 266472). Nella specie, mentre è indubbia l'identità di ratio tra la previsione dell'art. 372 cod. pen. e quella dell'art. 371-bis cod. pen., è un dato, ammesso e ribadito, l'intervenuto radicale mutamento delle sue dichiarazioni da parte del teste, che con la ritrattazione del 5 aprile 2013 ha, per l'effetto, superato le precedenti dichiarazioni false>>. 17.3.2. Per l'eccezione relativa alla dedotta integrazione del delitto di favoreggiamento da parte dei tre indicati testi valgono le considerazioni espresse con riguardo all'analoga doglianza opposta con il primo motivo dal ricorrente IO RA (sub 8.3. di questo «considerato in diritto>>). 17.3.3. Quanto alla eccezione relativa alla dedotta integrazione dei reati di furto e di ricettazione, deve convenirsi con il ricorrente che, secondo il principio fissato dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584), ribadito dalle Sezioni semplici (tra le altre, Sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, Gjonaj, Rv. 267729), in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali (come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato), l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengono rese. Tuttavia, la Corte, dopo il rilievo che non risultava documentato l'avvio di alcun procedimento penale per i predetti reati, ha puntualizzato, richiamando pertinenti principi (tra le altre, Sez. 4, n. 2918 del 17/06/2015, Affatato, Rv. 264476), che l'inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., richiede che a carico del soggetto che ha reso le dichiarazioni risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità, e che tale condizione non 47 può farsi derivare automaticamente dal solo fatto che il dichiarante possa essere stato in qualche modo coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico, occorrendo, invece, che tali vicende, per come percepite dall'autorità inquirente, presentino connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando necessariamente l'esistenza di responsabilità penali a suo carico. È coerente con tali principi la decisione, che ha escluso la sussistenza di elementi di prova di un coinvolgimento dei testi nei reati di furto o di ricettazione, mentre le deduzioni opposte dalla difesa (correlate alle condizioni personali dei testi NT e Di RA, che collaboravano con UD nei terreni e con gli animali, e del teste UL, che si occupava della riparazione dei mezzi agricoli) si risolvono in rilievi ipotetici e congetturali. Peraltro, si rileva che questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare che non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, seppure nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendo da questa sola successiva condotta desumersi l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso (tra le altre, Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Ferrante, Rv. 258582; Sez. 5, n. 42911 del 24/09/2014, Lommito, Rv. 260684) 18. Merita parziale accoglimento il terzo motivo del ricorso di RI RA. 18.1. Devono, innanzitutto, richiamarsi la operata sintesi dello sviluppo decisionale della sentenza impugnata con riguardo alla ricostruzione della vicenda processuale, alla spedizione punitiva» intrapresa nei confronti di VA UD e alla imputazione soggettiva del reato di omicidio con riguardo al ricorrente ME (sub 2.1. e 2.2. di questo considerato in diritto») e con riguardo al tema della imputazione soggettiva di detto reato al ricorrente IO RA, quale coimputato diverso dal ridetto ME autore materiale (sub 9.1. e 9.2. di questo «considerato in diritto»), e le considerazioni espresse da questa Corte in risposta alle doglianze difensive dei ricorrenti indicati, confermando la qualificazione dell'elemento soggettivo dell'omicidio in termini di dolo diretto quanto al ricorrente ME e di dolo eventuale quanto al ricorrente IO RA e la sussistenza di un concorso ordinario (ex art. 110 cod. pen.) tra gli stessi nella commissione dell'omicidio (sub 2.3. e relativi sottoparagrafi e sub 9.2., 9.3. e 9.4. di questo considerato in diritto»). 48 A quanto già rappresentato, che supera le ulteriori contrarie deduzioni espresse dal ricorrente con il detto motivo principale e con il secondo motivo nuovo, reiterative di alternative ricostruzioni fattuali, già giudicate non percorribili, ovvero di rilettura dei principi di diritto sul ridiscusso tema della imputazione soggettiva dell'omicidio al suo autore materiale, deve aggiungersi (avendo il ricorrente fatto espresso richiamo alle obiezioni mosse, con l'atto di appello e nel corso della discussione finale del giudizio di appello, circa l'attendibilità dei testi NT, Di RA e UL, sulle cui dichiarazioni si è operata la ricostruzione dei fatti, le discrasie tra le loro dichiarazioni, la omessa analisi del complessivo materiale probatorio disponibile, e alla genericità ovvero carenza delle risposte ricevute) che la denuncia di omesso o travisato esame delle emergenze probatorie ovvero di omesso o parziale esame delle deduzioni difensive, volta a prospettare gli incorsi travisamenti probatori e carenze valutative, non può limitarsi in sede di legittimità al richiamo di atti processuali, senza allegazione ovvero integrale trascrizione dei loro contenuti e senza specifica indicazione della incidenza degli elementi omessi o travisati, in rapporto agli altri già valorizzati o ritenuti soccombenti, sulla tenuta logica della decisione secondo parametri di rilevanza e di decisività ai fini del decidere, sfociando altrimenti -come è all'evidenza avvenuto nella specie- nel generico accreditamento di una diversa lettura del materiale probatorio, in soprapposizione/contrapposizione argomentativa rispetto ai non condivisi contenuti della decisione. Né è, sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, già positivamente apprezzate, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali ° la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362, e, in precedenza, tra le altre, Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282; Sez. 6, n. 11752 del 20/10/1982, Berti, Rv. 156562). 18.2. Neppure è messa in crisi dai rilievi difensivi la ricostruzione della sortita a LI» del ricorrente e dei coimputati quale «vera e propria spedizione punitiva» nei confronti di VA UD, esaustivamente operata dalla Corte di assise di appello, con piena condivisione dell'analisi e del giudizio espressi dal primo Giudice e in correlazione con le richiamate evidenze probatorie e in critica risposta ai rilievi difensivi. A tale ultimo riguardo, e ferme le già rilevate omissioni (di allegazione degli atti e di rappresentazione della loro idoneità a disarticolare effettivamente la complessiva tenuta dell'impianto motivazionale, sì da renderlo non rappresentativo dell'espresso convincimento), non deve neppure sottacersi il 49 richiamo al condiviso, e qui riaffermato, orientamento di legittimità, alla cui stregua, quando ci si trova dinanzi a una «doppia conforme», e cioè doppia pronuncia di eguale segno, il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente specificamente rappresenti che l'argomento probatorio, asseritamente travisato, è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, non potendo superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso, qui neppure dedotto, in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (tra le altre, Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, ME, Rv. 237207; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). 18.3. Non introducono ulteriori riflessioni anche le deduzioni difensive che, esposte nel ricorso principale e riprese nei motivi aggiunti, ripropongono la tesi della matrice colposa del reato di omicidio per la presenza di elementi rivelatori dell'accidentalità della sua commissione, a fronte della già ribadita volontarietà dello stesso con dolo diretto del suo esecutore materiale. Né l'ampia analisi svolta in ricorso sul tema generale della imputazione soggettiva e della distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente attinge, e quindi contesta, la correttezza dell'analisi che al riguardo ha svolto la Corte del gravame pervenendo in via generale al medesimo esito giuridico (sub 9.1. di questo considerato in diritto»), la cui applicazione in concreto è stata apprezzata nell'esame del secondo motivo del ricorso, che è stato rigettato, del ricorrente IO RA. 18.4. Le doglianze difensive, che, nel ricorso e nel secondo motivo nuovo, censurano l'operata ricostruzione del profilo soggettivo della condotta del ricorrente e della sua responsabilità concorsuale, rivelano, invece, una non corretta applicazione da parte della Corte di assise di appello dei principi di diritto, pur esattamente richiamati, e una incongrua estensione, con la sentenza impugnata, al ricorrente del discorso giustificativo della decisione valido, invece, quanto agli imputati diversi dall'esecutore materiale, per il solo IO RA. Posta, invero, la emersa partecipazione anche del ricorrente, tra gli imputati diversi da quest'ultimo, tutti armati, alla «spedizione punitiva», con pestaggio o altra azione violenta, nei confronti di VA UD, in contesto molto pregiudizievole per lo stesso fin dall'inizio, con palese intento di un non pacifico regolamento di conti, non limitato al solo recupero coatto delle capre, secondo l'operata disamina (ripresa sub 9.2. di questo considerato in diritto»), la sentenza impugnata non ha considerato che di accettazione del rischio della 5050 uccisione della vittima, ovvero di una sua previsione quale effetto collaterale, o comunque di adesione psicologica alla concreta eventualità della degenerazione in essa della vicenda potesse parlarsi con riguardo al solo IO RA. Quest'ultimo, come già rilevato (sub 9.2. prima richiamato), era rimasto a fianco dell'esecutore materiale armato di fucile, nell'affrontare il ridetto UD, sopraggiunto dopo essere stato convocato, mentre era stato già intrapreso l'allontanamento forzato degli animali dal recinto. Gli esiti aperti della spedizione, invece, se ricomprendevano anche l'omicidio come suo sviluppo prevedibile non si esaurivano in esso, sì che, con riguardo al ricorrente (e ai coimputati diversi da IO RA), presente in loco in esecuzione della condivisa spedizione, ma impegnato nell'attività di allontanamento degli animali a chiusura della fila, intanto formata, alla guida dell'auto Opel Frontera, la responsabilità concorsuale doveva essere apprezzata secondo diversi criteri ermeneutici. 18.4.1. Si rileva in diritto che, secondo principi consolidati, la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011, dep. 2012, Camko, Rv. 251849). Deve, invece, escludersi la responsabilità del compartecipe solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegato in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo a escludere il nesso di causalità (Sez. 1, n. 7576 del 22/06/1993, Rho, Rv. 194786). L'applicabilità della fattispecie descritta dall'art. 116 cod. pen. -che non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, inconciliabile con il principio di colpevolezza, come interpretato dalla Corte costituzionale alla luce della regola della personalità della responsabilità penale di cui all'art. 27, comma 1, Cost. (Corte Cost., sent. n. 42 del 1965; sent. n. 364 del 1988) e la cui componente psichica si colloca in un'area compresa tra la mancata previsione di uno sviluppo in effetti imprevedibile (situazione nella quale la responsabilità resta esclusa) e l'intervenuta rappresentazione dell'eventualità che il diverso evento possa verificarsi, anche in termini di mera possibilità o scarsa probabilità (situazione 51 nella quale si realizza un'ordinaria fattispecie concorsuale su base dolosa)- soggiace, quindi, a due limiti negativi: che l'evento diverso non sia stato previsto come certo o come altamente probabile, e quindi voluto neanche sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale, perché in tal caso sussisterebbe la tipica responsabilità concorsuale ai sensi dell'art. 110 cod. pen., e che l'evento più grave concretamente realizzato non sia conseguenza di fattori accidentali e imprevedibili, che abbiano spezzato l'ordinaria coerenza dello svolgersi dei fatti umani (tra le altre, Sez. 6, n. 6214 del 05/12/2011, dep. 2012, Mazzarella, Rv. 252405; Sez. 2, n. 3167 del 28/10/2013, dep. 2014, Sorrenti, Rv. 258604; Sez. 2, n. 49486 del 14/11/2014, Cancelli, Rv. 261003; Sez. 5, n. 44359 del 18/03/2015, Sisti, Rv. 265728; Sez. 6, n. 15958 del 15/12/2015, dep. 2016, Provenzano, Rv. 267363). 18.4.2. Alla fattispecie delineata da tali principi è certo riconducibile il caso in esame, dovendo escludersi alla stregua della sequenza dei momenti che hanno caratterizzato, nel descritto contesto, lo svolgimento della vicenda e delle ridette implicazioni soggettive, tratte l'una e le altre dai dati fattuali consegnati dalla stessa sentenza- che l'evento morte, non del tutto eccezionale per plurime concause (quali tra l'altro, la ragione della spedizione, comprensiva del recupero delle capre sottratte;
la presenza di armi;
l'intrapresa sottrazione degli animali;
il sollecitato arrivo nella contrada della vittima), sia stato in concreto previsto dal ricorrente, che, tuttavia, avrebbe dovuto rappresentarselo. A ciò consegue che non risultando necessari ulteriori accertamenti quanto alla responsabilità del ricorrente in ordine al reato di omicidio, può essere riconosciuta allo stesso l'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen., alla stregua del cui secondo comma «se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave». 18.5. Con riguardo ai delitti di tentata rapina e di sequestro di persona, ascritti ai capi b) e c) della imputazione, devono richiamarsi, a conforto della infondatezza della doglianza relativa alla contestazione della responsabilità, le considerazioni con le quali sono state rigettate le censure proposte dal ricorrente ME (sub 3.1. e relativi sottoparagrafi di questo «considerato in diritto>>) e quelle del ricorrente IO RA (sub 11.1 di questo «considerato in diritto»), nessun elemento ulteriore, che non si traduca in un non consentito riesame del merito, essendo stato dedotto, e deve disporsi, in dipendenza dell'assorbimento del reato di sequestro nel reato di tentata rapina, sì come già rilevato quanto ai predetti ricorrenti (sub 3.2. e relativi sottoparagrafi e 11.2. di questo considerato in diritto»), l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti del ricorrente in ordine al reato assorbito di sequestro di persona, di cui al capo c). 52 18.6. La sentenza deve essere annullata senza rinvio anche con riguardo al reato previsto dall'art. 611 cod. pen., di cui al capo f), per non averlo il ricorrente commesso, alla luce delle stesse ragioni, qui richiamate, enunciate nell'esame del ricorso di ME (sub 4.2. e 4.3. di questo «considerato in diritto»). 18.7. Il ricorso è fondato anche in relazione alla ritenuta infondatezza della censura relativa al contestato reato di porto illegale del fucile, della cui licenza il ricorrente era titolare per uso caccia, essendo assertivo l'argomento speso in sentenza per ritenere sussistente il reato, correlato alla certa, ma indimostrata, impossibilità di esercizio della caccia a LI, in periodo consentito dal calendario venatorio. Segue anche sul punto l'annullamento senza rinvio della sentenza con l'adozione della pertinente formula. 19. Il quarto motivo, indicato come terzo, del ricorso di RI RA è destituito di fondamento nella parte concernente la provvisionale, poiché secondo consolidati principi la pronuncia circa l'assegnazione della stessa in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione del suo ammontare è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto, con la conseguenza che il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione in quanto, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato, è destinato a essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli, Rv. 186722; tra le successive, Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Mearini, Rv. 236068; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486). Con riguardo alla contestata entità della pena, deve rilevarsi che, per effetto dei disposti annullamenti senza rinvio vengono meno gli aumenti a titolo di continuazione per i reati di cui ai capi c), e), f), e che, corrispondendo la pena base inflitta per reato di omicidio, sulla quale inciderà la ritenuta attenuante ex art. 116 cod. pen, al minimo edittale, nessuna motivazione si richiedeva, mentre che sono stati in ogni caso richiamati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., congruamente sostengono anche il disposto aumento per il reato di cui al capo b). 20. Nei confronti del ricorrente RI RA, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 lett. 1) cod. proc. pen., in ordine al reato di cui al capo c) per essere assorbito nel reato di cui al capo b), in ordine al reato di cui al capo f) per non avere il ricorrente 53 commesso il fatto e in ordine al reato di cui al capo e) perché il fatto non sussiste, con eliminazione della pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, corrispondente ai disposti aumenti a titolo di continuazione, ridotti per il rito. Al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. per il reato di cui al capo a), segue il rinvio per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catania, restando ferma per detto reato la soglia minima derivante dalla eventuale riduzione della misura massima di un terzo della pena al riguardo già inflitta. Il ricorso deve essere, invece, rigettato nel resto. 21. Il ricorso di CE VA va accolto nei termini che seguono. 22. Il primo motivo non è fondato nella parte in cui il ricorrente contesta l'iter logico-argomentativo della sentenza in ordine al reato di omicidio, con riguardo alla ritenuta responsabilità dell'esecutore materiale ME a titolo di dolo diretto, piuttosto che ricondurne la condotta alla ipotesi di omicidio colposo aggravato dalla previsione dell'evento, secondo le riprese emergenze della testimonianza di NT, del comportamento dello stesso ME immediatamente successivo allo sparo e della consulenza medico-legale di parte, e alla luce dei ripercorsi criteri guida utili alla verifica della sussistenza del dolo eventuale o della colpa cosciente, fissati dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni unite. 22.1. Devono richiamarsi sul punto sia la operata sintesi della motivazione della sentenza con riguardo alla imputazione soggettiva del reato di omicidio al ricorrente ME, sia le considerazioni svolte in questa sede in risposta alle doglianze del medesimo ricorrente e a conferma del ravvisato dolo diretto in capo al medesimo (sub 2.2. e 2.3 e relativi sottoparagrafi di questo «considerato in diritto»). Dette considerazioni possono ritenersi esaustive anche nei confronti del ricorrente VA, le cui opposte censure, come già rilevato con riguardo al ricorrente RI RA (sub 18.1., 18.2., 18.3., 18.4. di questo «considerato in diritto»), si risolvono nella proposta richiesta di rinnovazione della esperienza valutativa di elementi di fatto, già svolta in termini conformi nei due gradi del giudizio di merito, anche con il rinvio ad atti, asseritamente travisati ovvero pretermessi e neppure allegati, e nella richiesta di ulteriore lettura degli arresti giurisprudenziali sul tema della distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, già oggetto di esatta interpretazione. 22.2. Il primo motivo del ricorso è, invece, fondato nella parte in cui è contestata l'attribuzione al ricorrente della responsabilità per l'omicidio, 54 ricostruito il profilo soggettivo della sua condotta in termini di dolo eventuale, a titolo di concorso ordinario con l'esecutore materiale. Presupposte, invero, la già svolta disamina ricostruttiva della vicenda processuale e in particolare della ridetta «spedizione punitiva», che, intrapresa nei confronti di VA UD, era volta, e non solo, al recupero delle capre, con sottrazione forzata al medesimo, e la partecipazione alla stessa anche del ricorrente, devono richiamarsi, per la univoca pertinenza anche alla sua posizione, senza essere contrastate da argomenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già apprezzati, le ragioni che, esposte nell'esame della posizione del coimputato ricorrente RI RA (sub 18.4. e relativi sottoparagrafi di questo considerato in diritto»), sostengono la decisione, che qui si conferma, del riconoscimento anche al ricorrente VA per il reato di omicidio dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. 23. Anche il secondo motivo del ricorso di VA è in parte fondato. Non sono, in particolare, accoglibili le censure volte a contestare la sussistenza del ritenuto concorso del ricorrente, ex art. 110 cod. pen., nella commissione dei reati di cui ai capi b) e c) (tentata rapina e sequestro di persona). Deve al riguardo richiamarsi quanto già rappresentato, rimarcandosi dato emerso e pacifico che anche il ricorrente VA era armato anche se di un bastone da pastore (e non di un fucile come gli altri), con riguardo a doglianze sostanzialmente conformi del ricorrente ME (sub 3.1. e relativi sottoparagrafi di questo «considerato in diritto»), del ricorrente IO RA (sub 11.1.) e del ricorrente RI RA (sub 18.5.), e pervenirsi per le stesse ragioni già indicate (rispettivamente sub 3.2. e relativi sottoparagrafi, sub 11.2. e sub 18.5.) all'annullamento senza rinvio della sentenza in ordine al reato di sequestro di persona, di cui al capo c), perché assorbito nella tentata rapina di cui al capo b). 24. Non ha fondamento la deglianza, svolta con il terzo motivo del ricorso di VA, afferente al confermato giudizio di responsabilità, a titolo di concorso, per il porto illegale di fucile, avuto riguardo alla correttezza della decisione, che in linea con pertinenti riferimenti in diritto (tra le altre, Sez. 1, n. 45940 del 15/11/2011, Benavoli, Rv. 251585; Sez. 6, n.13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259479) e congruente con i già illustrati riferimenti fattuali, ha rimarcato che la configurabilità del concorso nel porto delle armi, che erano nella disponibilità dei partecipanti alla comune spedizione», trovava solida base nella 55 circostanza che anche il ricorrente, pur munito solo di un bastone da pastore, poteva farne uso, nella delineata situazione di fatto, in qualsiasi momento. 25. La fondatezza del quarto motivo del ricorso di VA, afferente al reato di cui all'art. 611 cod. pen. (capo f), consegue alla estraneità del ricorrente alla sua commissione, come già rilevato con riguardo al terzo motivo del ricorso di ME e al terzo motivo del ricorso di RI RA (sub 4.1., 4.2. e 18.6 di questo «considerato in diritto>>). La sentenza deve essere per l'effetto annullata sul punto senza rinvio per non avere il ricorrente commesso il reato ascrittogli. 26. Pertanto, e in definitiva, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., nei confronti del ricorrente VA, in ordine al reato di cui al capo c) per essere assorbito nel reato di cui al capo b), e in ordine al reato di cui al capo f) per non avere il ricorrente commesso il fatto, con eliminazione della pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, corrispondente ai disposti aumenti a titolo di continuazione, ridotti per il rito. In dipendenza del riconoscimento a detto ricorrente dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. per il reato di cui al capo a), segue il rinvio per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catania, restando ferma per detto reato la soglia minima derivante dalla eventuale riduzione della misura massima di un terzo della pena al riguardo già inflitta. Il ricorso deve essere, invece, rigettato nel resto. 27. Anche il ricorso di VA RR merita parziale accoglimento. 28. È in parte fondato il primo motivo. 28.1. I dati fattuali che sostengono l'addebito per i reati di sequestro di persona e di tentata rapina, comuni al ricorrente e ai coimputati sono stati già sintetizzati nell'esame del secondo motivo del ricorso proposto da VA ME (sub 3.1. e relativi sottoparagrafi di questo «considerato in diritto>>), e richiamati nell'esame dei ricorsi di IO RA (sub 11.1.), di RI RA (sub 18.5.) e di VA (sub 23). Alle considerazioni espresse al riguardo delle mosse censure deve farsi integrale richiamo, sottolineandosi ancora una volta la soccombenza, rispetto alle corrette conclusioni cui è pervenuta la Corte di assise di appello e al congruente e completo percorso argomentativo che le sostiene, delle questioni che, 56 ripropositive di deduzioni, osservazioni ed obiezioni, relative alle emergenze probatorie (dichiarative e documentali), già oggetto del dibattito giudiziario, non sono correlate alle coordinate risposte ricevute, e vi oppongono una lettura parziale, e per l'effetto incompleta, di atti processuali, con l'allegazione al ricorso di alcuni stralci, in apparente conformità al principio di autosufficienza del ricorso. Deve, invece, riaffermarsi il già rilevato assorbimento, correttamente eccepito dal ricorrente, del reato di sequestro di persona in quello di tentata rapina per le ragioni, che, indicate con riguardo al ricorso di ME (sub 3.2. e relativi sottoparagrafi di questo «considerato in diritto»), sono state già riprese con riguardo ai ricorsi di IO RA (sub 11.2.), di RI RA (sub 18.5.) e VA (sub 23), e disporsi, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza in ordine al reato di sequestro di persona, di cui al capo c), perché assorbito nella tentata rapina di cui al capo b). 28.2. Anche in ordine all'omicidio, la cui ricostruzione il ricorrente contesta per le insorte e non valorizzate contraddizioni e incoerenze degli apporti testimoniali, per emersi travisamenti probatori e per illogica correlazione tra prove dichiarative, tabulati telefonici e morfologia dei luoghi, deve farsi richiamo alla svolta positiva verifica circa la logicità e coerenza della disamina della vicenda, svolta dalla Corte di assise di appello tenendo conto delle evidenze probatorie, correlandole tra loro e con gli esiti dell'esame degli apporti tecnici del consulente del Pubblico ministero, senza astrarre dal confronto con le tesi della difesa e del consulente di parte e dalla critica valutazione della rilevanza e attendibilità delle fonti di prova (tra l'altro sub 2.2., 9.2., 18.1. di questo considerato in diritto»), e deve riaffermarsi il principio che dinanzi a una doppia conforme», come nella specie, non può superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, alla luce del condiviso principio di diritto, già richiamato (sub 18.2.), alla cui stregua il vizio di travisamento della prova, in cui si traduce la doglianza difensiva, può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso di specifica rappresentazione, qui non risultante, da parte del ricorrente della introduzione per la prima volta dell'argomento probatorio, asseritamente travisato, come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Né sono consentite in sede di legittimità, ex art 606, comma 3, cod. proc. pen., le censure che investono direttamente, benché inscenate sotto la prospettazione di vizi di legittimità, la valutazione di merito compiuta nella sentenza impugnata, proponendo una rilettura del materiale probatorio e un suo diverso apprezzamento, nella non consentita prospettiva di accreditare una rilettura degli elementi di fatto, enucleati nel correlato tema di accusa, la cui 57 valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che, per consolidato orientamento, possa integrare un vizio di legittimità la rappresentazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, disamina delle risultanze processuali. 28.3. Quanto alla evocazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e della necessaria aderenza allo stesso del prodotto decisorio, è sufficiente il richiamo alla sua già svolta illustrazione e alla sua constata applicazione (sub 2.3.4. di questo «considerato in diritto>>). 29. È accoglibile il secondo motivo del ricorso di RR nella parte in cui sono contestate la sussistenza e identificazione dell'elemento soggettivo della condotta del ricorrente, quanto all'omicidio, in termini di dolo eventuale e l'attribuzione allo stesso della responsabilità a titolo di concorso ordinario con l'esecutore materiale, senza che a tale accoglimento segua, tuttavia, un giudizio di esonero da responsabilità del ricorrente per il detto addebito. Richiamando, come già fatto per il ricorrente VA, la già svolta disamina ricostruttiva della vicenda processuale e in particolare della «spedizione punitiva», che, intrapresa -con la partecipazione anche del ricorrente- nei confronti di VA UD, era volta, e non solo, alla sottrazione forzata al medesimo delle capre, devono, invero, richiamarsi, per la univoca pertinenza anche alla posizione del ricorrente, che contrappone argomenti non diversi da quelli già apprezzati, ovvero neutri o irrilevanti (come la sua personalità e la sua storia, il suo pianto successivo al fatto), le ragioni che, indicate con riguardo al coimputato ricorrente RI RA (sub 18.4. e relativi sottoparagrafi di questo considerato in diritto»), sostengono la decisione del riconoscimento anche al ricorrente RR, per il reato di omicidio, dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. 30. Non ha alcun fondamento il terzo motivo del ricorso di RR, poiché la censura relativa alla omessa risposta alle doglianze riguardanti l'erronea qualificazione dell'elemento soggettivo in termini di dolo eventuale sono generiche, oltre a essere comunque superate da quanto rilevato con riguardo al secondo motivo, e le censure riferite al mancato riferimento nella sintesi, fatta in sentenza, delle richieste conclusive dell'atto di appello- della eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni dei testi NT, Di RA e UL, sono superate dall'esame, che il ricorrente non contesta, di tale eccezione da parte della Corte di assise di appello. 58 31. Nei confronti del ricorrente RR, che non ha proposto ricorso con riguardo al reato di cui al capo e), relativo al contestato porto illegale di fucile in condizioni di tempo e di luogo incompatibili con l'uso di caccia, previsto dalla licenza rilasciatagli, devono estendersi, ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen., per la identità delle posizioni, gli effetti favorevoli della impugnazione proposta da RI RA (sub 18.7. di questo «considerato in diritto»), con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza sul punto con la formula della insussistenza del fatto. Del pari, devono estendersi, ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen., nei confronti del ricorrente, che non ha proposto ricorso con riguardo al reato ex art. 611 cod. proc. pen., di cui al capo f), gli effetti favorevoli della impugnazione proposta da ME e RI RA (sub 4. e relativi sottoparagrafi e sub 18.6. di questo «considerato in diritto»), con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza sul punto per non avere il ricorrente commesso il fatto. 32. Pertanto, con riguardo al ricorrente RR la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 lett. 1) cod. proc. pen., in ordine al reato di cui al capo c) per essere assorbito nel reato di cui al capo b), in ordine al reato di cui al capo f) per non avere il ricorrente commesso il fatto e in ordine al reato di cui al capo e) perché il fatto non sussiste, con eliminazione della pena di mesi otto e giorni venti di reclusione, corrispondente ai disposti aumenti a titolo di continuazione per detti reati, ridotti per il rito. Al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. per il reato di cui al capo a), segue il rinvio per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catania, ferma restando per detto reato la soglia minima derivante dalla eventuale riduzione della misura massima di un terzo della pena al riguardo già inflitta. Il ricorso va, invece, rigettato nel resto. 33. Il ricorso proposto da CE GR, infine, è parzialmente fondato. 33.1. La infondatezza del primo motivo consegue al rilievo che la valutazione organica delle risultanze acquisite, che, secondo il ricorrente, è manchevole, è stata compiutamente condotta dalla Corte di assise di appello, che è pervenuta al giudizio conclusivo, confermativo dell'affermazione della responsabilità dello stesso in ordine al reato di tentata rapina in concorso, di cui al capo b), all'esito della coerente valutazione delle dichiarazioni dei testi, sulla cui base il ricorrente, imbracciando il fucile, insieme agli altri coimputati, ha posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a impossessarsi degli animali del UD, ordinando a Di RA e NT di fare uscire detti animali 59 dall'ovile», assolvendolo, invece, dai reati di omicidio e di sequestro di persona per il suo allontanamento «subito dopo che gli animali erano stati fatti uscire dal cortile». Lo sviluppo decisionale della sentenza, che ha espresso in termini esaustivi i dati fattuali e il loro apprezzamento in diritto, non è attinto fondatamente dalle osservazioni difensive, che, nel richiamare le dichiarazioni rese dal teste Di RA, contestando il significato alle stesse riservato in sentenza, rende espresso il tentativo di impegnare questa Corte, il cui sindacato è di sola legittimità, in una non consentita, e come tale, inammissibile, nuova lettura degli elementi di conoscenza apportati ai Giudici di merito dal materiale probatorio del processo e in una, del pari inammissibile, revisione delle valutazioni effettuate e delle conclusioni dagli stessi raggiunte. 33.2. È, invece, fondato il secondo motivo afferente al reato di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 (capo e), non sussistente come già rilevato, con riguardo al terzo motivo del ricorso di RI RA (18.7 di questo considerato in diritto»), con rilievi assorbenti rispetto alla questione in diritto posta dal ricorrente circa la legittimità dei porto del fucile attuato per fini diversi dall'attività venatoria, ove l'autorizzazione sia stata rilasciata per l'esercizio della caccia, sulla quale si registra un già segnalato contrasto di giurisprudenza, opponendosi diverso indirizzo (da ultimo, Sez. 1, n. 44419 del del 01/10/2015, dep. 2016, Mongiardo, Rv. 268259) alla giurisprudenza non univoca evocata in ricorso (Sez. 1, n. 8838 del 08/01/2010, Curridori, Rv. 246379; Sez. 3, n. 14749 del 20/01/2016, Mereu, Rv. 266391). Segue l'annullamento senza rinvio sul punto della sentenza impugnata. 33.3. Pertanto, nei confronti del ricorrente GR, la sentenza va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 lett. 1) cod. proc. pen., in ordine al reato di cui al capo e) perché il fatto non sussiste, con conseguente eliminazione della relativa pena di mesi quattro di reclusione ed euro 266,00 di multa, determinata riducendo di un terzo per il rito il disposto aumento per continuazione della pena base per il più grave reato di cui al capo b). Il ricorso deve essere rigettato nel rest.c. 34. In definitiva sono adottate le seguenti riprese statuizioni per ciascun ricorrente: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del ricorrente ME in ordine al reato di cui al capo c), in quanto assorbito nel reato di cui al capo b), e in ordine al reato di cui al capo f) per non avere lo stesso commesso il fatto, con eliminazione, per l'effetto, della pena di mesi sei di 60 reclusione e con rigetto del ricorso nel resto (sub 6. di questo «considerato in diritto»); - annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del ricorrente IO RA in ordine al reato di cui al capo c), per essere assorbito nel reato di cui al capo b), con eliminazione, per l'effetto, della pena di mesi quattro di reclusione e con rigetto del ricorso nel resto (sub 14. di questo considerato in diritto>>); annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del ricorrente RI RA in ordine al reato di cui al capo c), per essere assorbito nel reato di cui al capo b), in ordine al reato di cui al capo f) per non avere lo stesso commesso il fatto e in ordine al reato di cui al capo e) perché il fatto non sussiste, con eliminazione, per l'effetto, della pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione;
riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. per il reato di cui al capo a) e rinvio per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catania, ferma restando la soglia minima derivante dalla eventuale riduzione della misura massima di un terzo della pena al riguardo già inflitta;
rigetto del ricorso nel resto (sub 20. di questo considerato in diritto>>); - annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del ricorrente VA in ordine al reato di cui al capo c), per essere assorbito nel reato di cui al capo b), e in ordine al reato di cui al capo f) per non avere lo stesso commesso il fatto, con eliminazione, per l'effetto, della pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione;
riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. per il reato di cui al capo a) e rinvio per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catania, ferma restando la soglia minima derivante dalla eventuale riduzione della misura massima di un terzo della pena al riguardo già inflitta;
rigetto del ricorso nel resto (sub 27. di questo considerato in diritto>>); - annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del ricorrente RR in ordine al reato di cui al capo c), per essere assorbito nel reato di cui al capo b), in ordine al reato di cui al capo f) per non avere lo stesso commesso il fatto e in ordine al reato di cui al capo e) perché il fatto non sussiste, con eliminazione, per l'effetto, della pena di mesi otto e giorni venti di reclusione;
riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. per il reato di cui al capo a) e rinvio per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catania, ferma restando la soglia minima derivante dalla eventuale riduzione della misura massima di un terzo della pena al riguardo già inflitta;
rigetto del ricorso nel resto (sub 32. di questo «considerato in diritto>>); 61 annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del ricorrente GR in ordine al reato di cui al capo e) perché il fatto non sussiste, con eliminazione, per l'effetto, della pena di mesi quattro di reclusione ed euro 266,00 di multa e rigetto del ricorso nel resto (sub 33.3. di questo «considerato in diritto»). Atteso l'accoglimento parziale dei ricorsi, non possono porsi a carico dei ricorrenti le spese processuali (Sez. 5, n. 7584 del 11/05/1983, Pagani, Rv. 160971).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ME, RA IO, RA RI, VA e RR, in ordine al reato di cui al capo c) della rubrica in quanto assorbito nel reato di cui al capo b); nei confronti di ME, RA RI, VA e RR, in ordine al reato di cui al capo f) per non avere commesso il fatto;
nei confronti di RA RI, RR e GR, in ordine al reato di cui al capo e) perché il fatto non sussiste;
elimina, per l'effetto, la pena di mesi sei di reclusione a ME, la pena di mesi quattro di reclusione a RA IO, la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione a RA RI, la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione a VA, la pena di mesi otto e giorni venti di reclusione a RR, la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 266,00 di multa a GR;
riconosciuta a RA RI, VA e RR l'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. per il reato di cui al capc a), rinvie ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catania per la rideterminazione della pena per tale reato nei confronti dei tre predetti imputati, ferma restando la soglia minima derivante dalla eventuale riduzione della misura massima di un terzo della pena al riguardo già inflitta;
rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso il 08/06/2017 11 Presidente Il Consigliere estensore ру Cortese Angela Tardio Angela Bordi's DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 SET 2018 IL CANCELLIERE Kelana PA LLA