Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2011, n. 6214
CASS
Sentenza 5 dicembre 2011

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La configurazione del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo od eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto configurabile il concorso anomalo per il mandante di una gambizzazione che non aveva partecipato all'organizzazione dell'agguato, affidata ad altri con piena autonomia nella scelta dei partecipi, dei ruoli e delle armi da utilizzarsi, e che, nella fase esecutiva, per la reazione della vittima ed il conseguente conflitto a fuoco, si era evoluta in un tentativo di omicidio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2011, n. 6214
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6214
    Data del deposito : 5 dicembre 2011

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