Sentenza 5 dicembre 2011
Massime • 1
La configurazione del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo od eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto configurabile il concorso anomalo per il mandante di una gambizzazione che non aveva partecipato all'organizzazione dell'agguato, affidata ad altri con piena autonomia nella scelta dei partecipi, dei ruoli e delle armi da utilizzarsi, e che, nella fase esecutiva, per la reazione della vittima ed il conseguente conflitto a fuoco, si era evoluta in un tentativo di omicidio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2011, n. 6214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6214 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBA Tito - Presidente - del 05/12/2011
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO NZ - Consigliere - N. 1828
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 17029/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
ZZ NZ, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza in data 6-10-10 della Corte di Appello di Napoli, sezione 6^ penale. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il procedimento. Udita la relazione fatta dal consigliere, dott. NZ Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi gli avv.ti Irace e Morra, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1 .-. Con sentenza in data 30-6-09 il Tribunale di Napoli ha condannato ZZ NZ alla pena di anni 18 di reclusione ed Euro mille di multa (con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici ed interdizione legale per la durata della pena e con libertà vigilata per anni tre) per tentato omicidio aggravato in concorso ai danni di IU SA capo A), illecita detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo capo B)) ed esplosione in luogo pubblico di diversi colpi d'arma da fuoco capo C), fatti avvenuti in Napoli in data 27-3-2004.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli in data 6-10-10, in riforma della predetta decisione, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo C) per essere lo stesso estinto per prescrizione, rideterminando la pena in anni 17 e mesi 10 di reclusione e confermando nel resto.
2 .-. I difensori del ZZ hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione avverso la suindicata sentenza del 6-10-10, chiedendone l'annullamento.
Nel primo ricorso, a firma dell'avv. Irace, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ZZ.
In particolare, la condanna del ZZ quale mandante del reato contestato sub A) sarebbe stata basata sulla chiamata in correità del collaborante RO GE, che in realtà, però, si era chiamato fuori dalla partecipazione all'agguato a IU SA (ò russo) e aveva solo riferito di avere partecipato a riunioni nelle quali con il ZZ si era deciso l'attentato, riunioni però non confermate da altro concorrente diretto nella aggressione, IC NZ, il quale, oltre tutto, aveva addotto una diversa causale e ricostruito diversamente il fatto. Nè potevano dare sostegno alle fragili prove raccolte le dichiarazioni di altro collaboratore di giustizia, e cioè IU SA, detto ò montone", in quanto si trattava di riferimenti incerti e de relato (da RO GE) e quindi autoreferenti. Con il secondo motivo di ricorso si insiste per la incompatibilità del dolo eventuale con il tentativo di omicidio e per la applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 116 c.p. con la relativa diminuzione di pena.
Il secondo ricorso (a firma dell'avv. Morra) si articola in censure analoghe.
In particolare, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dai Giudici di merito, in realtà le risultanze processuali non avrebbero fornito la prova certa in ordine al mandato da parte dell'imputato a compiere la cd. "gambizzazione" nei confronti di IU SA, detto ò russo.
Premesso che le fonti di prova erano costituite unicamente dalla chiamata in reità diretta da parte del collaboratore di giustizia, RO GE, dalla chiamata in reità de relato da parte del collaboratore di giustizia, SA IU (detto ò montone), e dalle chiamate in correità da parte dei collaboratori IC NZ e IN GE, nel ricorso si sottolineano le evidenti discrasie in riferimento al movente esistenti tra i riferimenti del IC (sgarbo in ospedale da parte del IU SA nei confronti del VE) e quelli del RO (dare una lezione a IU IR, che si stava autonomamente espandendo con il suo gruppo al di fuori dell'orbita del ZZ, per fargli capire che doveva stare al suo posto, e, nella impossibilità di colpire il predetto che viveva blindato, avere scelto come obbiettivo il nipote, IU SA detto ò russo, che, essendo l'unico che girava armato, scortando lo zio, poteva un domani nuocere ai ZZ).
Quanto alle dichiarazioni di SA IU (ò montone), non si sarebbe dato rilievo al fatto che inizialmente costui aveva reso una versione diversa in ordine al movente e che solo, dopo che il RO aveva iniziato a collaborare, aveva parlato delle riunione a casa di ZZ NZ nel corso della quale si sarebbe decisa la gambizzazione, per altro con chiare discrasie e contraddizioni sui partecipanti e sui tempi della riunione medesima. A parte il fatto che la Corte di Appello avrebbe omesso qualunque valutazione sulle dichiarazioni del collaborante IN GE, essendosi fatto riferimento unicamente alle propalazioni del figlio IN NI. Infine la Corte di merito avrebbe stabilito che la volontà del mandante ZZ NZ era diretta unicamente a cagionare al IU delle lesioni personali (gambizzarlo affinché restasse su una sedia a rotelle per servire da esempio a chiunque si fosse messo in testa di creare un gruppo ed espandersi a Forcella, zona dove comandavano i ZZ). Conseguentemente in relazione alla posizione del ZZ se intenzionalità in riferimento al fatto contestato vi era stata, essa doveva necessariamente ricondursi al dolo eventuale, con la conseguenza che il predetto imputato mai avrebbe dovuto ricevere condanna per tentato omicidio, in virtù della conclamata incompatibilità del dolo eventuale con il delitto tentato. Su questo punto, quindi, i Giudici di merito avrebbero errato, come pure nell'escludere la applicazione dell'art. 116 c.p. e nell'inquadrare la fattispecie nell'ambito del concorso di persone di cui all'art. 110 c.p.. Nel caso in esame l'evento più grave non si sarebbe realizzato in concreto ma sarebbe rimasto nella fase del tentativo, in tal modo incontrando il limite insormontabile della incompatibilità del tentativo con il dolo eventuale.
3.-. I motivi principali di ricorso sono infondati.
Si tratta di censure che, investendo direttamente la motivazione della sentenza impugnata, si risolvono tutte nella dedotta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), denunciandosi errori di apprezzamento in ordine alle risultanze processuali e contraddizioni nell'iter argomentativo seguito dalla Corte di merito nella ricostruzione della vicenda processuale.
In tema di controllo sulla motivazione, è noto che alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Cass., S.U., 31 maggio 2001, Jakani). L'indagine sul discorso giustificativo della decisione impugnata ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risaltare ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass., S.U., 24 novembre 1999, Spina). "Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass., S.U., 30 aprile 1997, Dessimone;
Cass. 21 aprile 1999, Jovino). In sostanza, "in tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento" (Cass., 30 novembre 1999, Moro). In coerenza con queste decisioni, le Sezioni Unite hanno, infine, chiarito che l'illogicità della motivazione, censurabile ex art. 606 c.p.p., lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculì, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (S. U. 24-9-2003, Petrella, rv.226074).
Questo quadro non è sostanzialmente mutato neppure in virtù delle recenti modifiche all'art. 606 c.p.p., lett. e) apportate dalla Legge n. 46 del 2006. Infatti neanche la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, oltre che dal testo del provvedimento impugnato anche "da altri atti del processo", può nel caso di specie "salvare" le censure proposte dal ricorrente. Il sindacato di questa Corte resta pur sempre di legittimità, con la conseguenza che non può esserle demandato un riesame critico delle risultanze istruttorie. Il riferimento agli altri atti del processo può essere utilizzato unicamente per contestare la correttezza dell'iter logico- argomentativo utilizzato dal giudice di merito, non già per confutare in punto di fatto la valutazione dal medesimo offerta del materiale istruttorio allegato a fondamento della ipotesi accusatoria. Vale a dire che la omessa motivazione può essere dedotta là dove il giudice di merito abbia ingiustificatamente negato l'ingresso nella giustificazione della sua decisione ad un elemento di prova di segno contrario pacificamente risultante dagli atti processuali e dotato di efficacia "scardinante" dell'impianto motivazionale, non già quando ne abbia dato, coerentemente ed esaustivamente, una valutazione difforme rispetto alla prospettazione del ricorrente. Allo stesso modo la illogicità manifesta e la contraddittorietà sussistono quando "gli altri atti del processo", specificamente indicati nel gravame, inficino in modo radicale dal punto di vista logico l'intero apparato motivazionale, e non quando siano stati coerentemente ed adeguatamente valutati nel provvedimento di merito in modo diverso rispetto alla tesi propugnata in ricorso. Nel caso di specie, la adeguatezza, nel senso sopra specificato, della motivazione della sentenza impugnata non è stata minimamente censurata dal ricorrente, che si è, invece, limitato esclusivamente ad apportare le sue critiche sulla valutazione data dal Giudice di merito al materiale indiziario sottoposto al suo esame, proponendone una diversa lettura.
In particolare, la Corte di Appello di Napoli ha basato la responsabilità del ZZ per i gravi fatti a lui ascritti unicamente sulle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, RO GE, IC NZ, IU SA (ò montone).
Nella sentenza impugnata le dichiarazioni dei predetti, dettagliatamente riportate, sono state esaminate funditus e si è ampiamente motivato sulla attendibilità intrinseca dei dichiaranti e sulla credibilità delle loro propalazioni, fornendo idonea spiegazione delle discrasie esistenti tra loro e concludendo per la loro sostanziale sovrapponibilità, quanto meno nel nucleo essenziale del narrato. È chiaro che vi è una evidente discrasia in ordine al movente tra le dichiarazioni del IC e quelle del RO. La Corte Distrettuale ha mostrato, però, di esserne pienamente consapevole, ritenendo più attendibili quelle del RO, non solo perché riscontrate da quelle di IU SA, ma anche in base ad impeccabili argomenti logici, e cioè:
- la posizione più importante del RO nel sodalizio criminale ed i suoi contatti diretti con il ZZ, che rendevano del tutto plausibile la sua partecipazione anche alla fase ideativa;
- il ruolo meramente esecutivo del IC, alle dipendenze del VE, che rendevano plausibile che egli non fosse a piena conoscenza del come e del perché era stato deciso l'attentato a ò russo;
- il fatto che l'attentato era avvenuto nella zona di spettanza del ZZ, zona nella quale senza dubbio nessuno (neanche il Misso o il VE) poteva compiere un fatto di tale gravità e significato (un attentato contro uno dei IU, con i quali il ZZ aveva delicati equilibri) senza la autorizzazione del ZZ stesso;
- le dichiarazioni del IU riguardo all'episodio Di MM altro non erano che una mera deduzione del dichiarante e non si riferivano ad una circostanza fattuale a lui nota.
Con ragionamento del tutto corretto sul piano della logica e delle risultanze processuali la Corte di Appello ha, pertanto, ritenuto più plausibile la versione del RO, ponendo per altro in luce, con impeccabile argomentare, che era ben verosimile che gli episodi alla base dei moventi alternativi avessero concorso e rafforzato la decisione del ZZ, pur restando tale decisione autonomamente fondata sul fatto che IU IR (ò barone) stava formando un gruppo autonomo operante nella stessa zona del ZZ e che bisognava metterlo a posto con una azione esemplare da compiere, nella impossibilità di colpire il predetto, ai danni del nipote, IU SA detto ò russo, l'unico che girava armato scortando lo zio, il quale ben poteva in un prevedibile futuro nuocere ai ZZ.
D'altra parte la Corte di Appello ha preso in esame e vagliato con rigore la attendibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia e tale valutazione, da integrarsi oltre tutto con quella compiuta nella sentenza di primo grado, appare adeguatamente motivata. Ne discende che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata, sul piano della affermazione della penale responsabilità del ZZ per i gravi fatti a lui ascritti, non presenta affatto quella carenza o macroscopica illogicità del ragionamento del Giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte (v. da ultimo: S.U., 24-9-2003, Petrella, rv.226074), può indurre a ritenere sussistenti il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), (anche nella sua nuova formulazione), nel quale, come si è detto, sostanzialmente si risolvono le principali censure proposte nell'interesse del ricorrente. Come si è visto, gli elementi addotti dal ricorrente sono già stati tutti valutati e correttamente "smontati" dai giudici di merito. Le argomentazioni della Corte di Appello di Napoli sono logiche ed adeguate e, a fronte di esse, il ricorrente si è limitato sostanzialmente a dedurre tesi di segno contrario e ad insistere in ricostruzioni alternative dei fatti. Ma non può costituire vizio deducibile in sede di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più adeguata) valutazione delle risultanze processuali. Non rientra, infatti, nei poteri di questa Corte quello di compiere una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione. 4 .-. Fondato è, invece, il motivo di ricorso incentrato nella inquadrabilità della fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 116 c.p.. Come si è visto, la Corte di Appello di Napoli ha concluso che le risultanze processuali avevano con certezza indicato nel ZZ il mandante dell'agguato.
I Giudici di merito hanno, però, ritenuto accertato che l'imputato aveva dato l'incarico al VE di gambizzare semplicemente il IU. Sul punto apparivano emblematiche le dichiarazioni del collaboratore RO ("...doveva restare sulla sedia a rotelle perché doveva servire da esempio a chiunque altro si fosse messo in testa di creare un gruppo per cercare di espandersi perché a Forcella c'erano i ZZ e comandavano loro"). Ne derivava - si legge nella sentenza impugnata - che la volontà del mandante era diretta soltanto a cagionare al IU delle lesioni.
I fatti, però, avevano avuto un diverso svolgimento. In particolare, la sera del 27-3-2004 in Napoli, via Vicaria Vecchia si era verificata una sparatoria nel corso della quale era rimasta colpita la giovane AN RA, che a seguito delle lesioni riportate al capo era poi deceduta poche ore dopo il ricovero ospedaliero. La sparatoria era intercorsa tra più persone: da una parte IU SA e, dall'altra, due giovani, arrivati sul posto a bordo di un motorino, armati di una pistola cal. 38. IU SA era, a sua volta, armato e, accortosi dell'aggressione che stava per essere perpetrata ai suoi danni, aveva esploso un primo colpo verso i suoi potenziali aggressori, nascondendosi dietro un'autovettura ivi parcheggiata. Ne era seguito un vero e proprio conflitto a fuoco con esplosione di numerosi colpi, uno dei quali, proveniente dalla pistola del IU, aveva attinto la RA, cagionandone la morte.
La Corte d'Appello ha posto l'accento su una serie di incontrovertibili risultanze, e cioè:
- l'uso nel caso in esame di un'arma micidiale, quale una pistola cal. 38;
- il fatto che era noto che IU SA girava armato, sicché doveva ritenersi prevedibile una reazione da parte sua, come era poi avvenuto, avendo il predetto cominciato a sparare per primo;
- l'avere a questo punto uno degli esecutori materiali (IN) sparato più colpi ad altezza-uomo, non riuscendo a colpire il IU, che si era riparato dietro un'automobile;
- l'avere agito tanto il IU quanto l'IN con la volontà di uccidere, come dimostrato dai numerosi colpi sparati da distanza ravvicinata con potentissime armi.
Da questi dati fattuali, la Corte ha tratto tout court la conclusione che se l'IN avesse ucciso la vittima, il ZZ avrebbe risposto di omicidio a titolo di concorso normale: non essendosi verificato l'evento della morte, allo stesso modo l'imputato doveva rispondere del delitto tentato. Si tratta di una errata applicazione degli artt. 110 e 116 c.p.. La linea di demarcazione tra il concorso di persone di cui all'art.110 c.p. e quello di cui all'art. 116 c.p. è sostanzialmente determinata dalla prevedibilità del più grave evento verificatosi, tanto che la responsabilità per concorso anomalo in reato più grave e diverso da quello concordato resta esclusa soltanto se l'evento maggiore derivatone costituisca un evento atipico cagionato da circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, le quali spezzino il nesso di causalità in modo che l'evento non sia ricollegabile in alcun modo alla condotta ed alla volizione del compartecipe. Ne deriva che necessitano due condizioni negative, e cioè, da un lato, che l'evento diverso non sia stato voluto nemmeno sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale, perché altrimenti sussisterebbe la responsabilità di cui all'art. 110 c.p., e, dall'altro, che l'evento più grave concretamente realizzato non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base.
Nel caso di specie, stando ai fatti come dettagliatamente descritti nelle sentenze di merito, il ZZ si era limitato a dare mandato di gambizzare la vittima per darle una esemplare lezione, senza poi minimamente partecipare alla organizzazione dell'agguato, affidata completamente al VE, incaricato di scegliere, in piena autonomia, persone, ruoli ed armi. Ne deriva che risulta dimostrato che l'evento più grave non era stato in alcun modo voluto dal mandante, che aveva unicamente deciso la gambizzazione del IU. Si verte, quindi, in una tipica ipotesi di concorso anomalo in considerazione della concreta prevedibilità del più grave evento verificatosi, che non costituiva certo, date le particolarità del caso, un evento atipico dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili in grado da interrompere il nesso di causalità e rendere l'evento stesso non ricollegabile alla condotta ed alla volizione del compartecipe.
È pur vero che l'espressa adesione del concorrente ad un'impresa criminosa, consistente nella produzione di un evento gravemente lesivo (la "gambizzazione" della vittima) mediante il necessario e concordato impiego di micidiali armi da sparo, implica comunque il consenso preventivo all'uso cruento e illimitato delle medesime da parte di colui che sia stato designato come esecutore materiale, anche per fronteggiare le eventuali evenienze peggiorative della vicenda o per garantirsi la via di fuga, sicché, determinando l'aggressione con uso di siffatte armi, già di per sè, l'evidente gravissimo pericolo per la vita della persona, il concorrente deve rispondere a titolo di concorso pieno per l'effettivo verificarsi di ogni evento lesivo del bene della vita e dell'incolumità individuale, oggetto dei già preventivati e prevedibili sviluppi, sebbene esso sia concretamente dovuto alla scelta esecutiva dello sparatore sulla base di una valutazione della contingente situazione di fatto, la quale rientri comunque nel novero di quelle già astrattamente prefigurate in sede di accordo criminoso come suscettibili di dar luogo alla produzione dell'evento dannoso (S.U. sentenza n. 357 del 18-12-08, rv 241574, Antonucci). Tuttavia, in base alla ricostruzione dei fatti effettuata dai Giudici di merito, risulta dimostrato che il ZZ si limitò a ordinare la gambizzazione del IU come fatto esemplare, precisando che "doveva restare su una sedia a rotelle", senza minimamente occuparsi delle successiva organizzazione ed esecuzione del fatto, lasciata interamente nelle mani di altri. In questa situazione non può dirsi dimostrato il suo consenso preventivo all'uso illimitato delle armi (non da lui) scelte per l'esecuzione dell'agguato.
Sussiste pertanto la responsabilità del ZZ a titolo di concorso anomalo, ex art. 116 c.p., in ordine al reato più grave e diverso da quello voluto, in quanto, quale mandante, vi è stata da parte sua la volontà di partecipare con altri alla realizzazione di un determinato fatto criminoso ed è riscontrabile un nesso causale nonché psicologico tra la sua condotta, come soggetto che ha voluto solo il reato meno grave, e l'evento diverso, nel senso che quest'ultimo era senz'altro oggetto di possibile rappresentazione in quanto logico sviluppo, secondo l'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, di quello concordato, senza peraltro che il ZZ stesso avesse effettivamente previsto ed accettato il relativo rischio.
D'altra parte, la prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente va effettuata in concreto, valutando la personalità dell'imputato e le circostanze ambientali nelle quali si è svolta l'azione (Sez. 5, Sentenza n. 39339 del 08/07/2009, Rv. 245152, Rizza). E nel caso in esame, come si è visto, le risultanze processuali depongono chiaramente nel senso che il ZZ intendesse soltanto ferire esemplarmente il IU, rappresentandosi certamente le ulteriori possibili conseguenze dell'incarico da lui affidato, ma non accettandone il relativo rischio, come, del resto, dimostrato dalle sue reazioni dopo il fatto.
Inquadrata la fattispecie nel concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p., resta superata la tematica relativa alla incompatibilità del dolo eventuale con il tentativo omicidiario. Trattandosi di concorso di persone nel reato, l'elemento psicologico del reato va riferito alla condotta posta in essere dagli autori materiali, per i quali è stato accertato il dolo omicidiario. Per il concorrente mandante, si applica, appunto, la disciplina di cui all'art. 116 c.p. (l'accordo era per le lesioni gravi, mentre si è verificato un tentativo di omicidio) e il ZZ risponde del reato più grave a titolo di concorso anomalo, trattandosi di evento diverso per lui prevedibile ma non voluto e di cui non aveva accettato neanche il rischio del suo verificarsi.
5.-. Una volta qualificato il concorso nel reato di tentato omicidio a carico del ZZ NZ a norma dell'art. 116 c.p., si impone il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per la necessaria riduzione della pena inflitta.
P.Q.M.
Qualificato il concorso nel reato di tentato omicidio a norma dell'art. 116 c.p., rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli per la riduzione della pena inflitta. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2012