Sentenza 1 ottobre 2015
Massime • 1
L'autorizzazione al porto di un'arma per un uso sportivo non rende legittimo il porto della stessa ove effettuato per finalità diverse da quella consentita dal provvedimento amministrativo. (Fattispecie di minaccia della persona offesa mediante l'utilizzo di pistola da parte del titolare della licenza di porto dell'arma per uso sportivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2015, n. 44419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44419 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2015 |
Testo completo
4441 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 01/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA MASSIMO VECCHIO - Presidente - N.840/2015- Dott. Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. ALDO CAVALLO - Consigliere - N. 29429/2015 FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. MARGHERITA CASSANO - Consigliere - Dott. - Consigliere - RAFFAELLO MAGI Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA EP N. IL 21/12/1957 avverso la sentenza n. 461/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 09/02/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Mauro laconiello, che ha concluso per il rigetto del ncorso;
Veito, per la parte civile, L'Avy- UdiɓildifensorAvvä Rofaria Moletta;
ریات Ае RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 9 febbraio 2015, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato quella emessa dal Tribunale di Cosenza l'8 giugno 2010, impugnata da MO SE, che aveva dichiarato l'appellante colpevole dei reati, unificati nel vincolo della continuazione, di porto illegale di una pistola Smith & SS, mod. 60, e di minaccia aggravata ai danni di RI SO, condannandolo alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 300,00 di multa.
1.1. La Corte, in primo luogo, ha confermato la ricostruzione dell'episodio (verificatosi in Cosenza il 2 aprile 2008) posta a base della gravata sentenza, secondo cui il MO, dopo una discussione con la persona offesa originata dal rifiuto di costui di andare a chiudere il portone di uno stabile che lo stesso imputato aveva lasciato aperto, minacciò effettivamente RI SO, con il quale si era appartato in un vicolo vicino al palazzo, puntandogli una pistola al collo, ciò emergendo sia dalla deposizione della persona offesa, definita dal primo giudice, logica e lineare, sia da quella della compagna dell'SO, la teste AS, che sentendo le urla dello stesso, scesa in strada spaventata, aveva notato il MO impugnare una pistola piccola ed argentata a tamburo;
quadro probatorio quello a carico dell'imputato, che trovava riscontro nella circostanza che l'imputato era in effetti legittimo detentore di un revolver Smith & SS, mod. 60, e munito di licenza di porto d'arma per uso sportivo.
1.2. Passando, quindi, all'esame dei motivi di gravame prospettati dalla difesa del MO, secondo cui doveva ritenersi impossibile che costui potesse aver impugnato la pistola di cui trattasi, ciò risultando impedito da una grave patologia (il morbo di Dupytren) da cui lo stesso era affetto all'epoca che - - comportava dei problemi neurologici alle mani (problemi in parte attenuati solo dopo il 2008, a seguito di un intervento chirurgico), la Corte territoriale, per quanto ancora rileva nel presente giudizio, ha ritenuto non decisiva tale circostanza, essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale (esame dell'imputato) che l'indicata malattia non aveva impedito all'appellante, il giorno dei fatti di cui è processo, di guidare un'automobile, ulteriormente precisando che, sempre dall'esame dell'imputato, era emerso che la teste AS, in precedenza, non ае 2 aveva avuto la possibilità di vedere la sua pistola, che la stessa aveva descritto perfettamente nel corso della sua testimonianza.
2. Avverso l'indicata sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione SE MO, prospettando tre motivi d'impugnazione. Più specificamente la difesa del MO deduce nell'ordine:
2.1. Vizio di motivazione, relativamente alla conferma della condanna dell'imputato per il reato di minaccia, sostenendo che i giudici di appello hanno compiuto una «disamina sommaria» dei fatti, valutando superficialmente, in particolare, le dichiarazioni dell'SO, che non potevano costituire un decisivo elemento di prova, ove si consideri: (a) che lo stesso non ha mai riferito di aver notato che l'imputato impugnasse un'arma, ma solo di aver sentito appoggiare sul suo collo una cosa fredda e metallica, solo presumendo che si trattasse di una pistola;
(b) che lo stesso ha escluso che l'imputato nel puntare qualcosa alla gola, abbia pronunciato la frase minacciosa "ti sparo"; senza risolvere il contrasto, pure rilevato nell'atto di appello, esistente tra le dichiarazione dell'SO e quelle della sua compagna, AS, su particolari non secondari, ли quali la posizione del MO e del proprio compagno nel vicolo, e la presenza al litigio dei testi Iaccino e Colacino, il primo dei quali, per altro, ha riferito di aver provveduto a separare i contendenti e di non aver notato alcuna pistola.
2.2. Violazione di legge, relativamente alla mancata rinnovazione del dibattimento, censurando il ricorrente la decisione della Corte territoriale, che acquisita la documentazione medica relativa alla grave patologia da cui era ed è affetto il MO, ha però incongruamente rifiutato, sulla base del solo esame dell'imputato, di disporre una consulenza tecnica diretta ad accertare la veridicità dell'assunto difensivo secondo cui l'imputato, a ragione della sua invalidità, non poteva aver impugnato il revolver.
2.3. Violazione di legge, relativamente alla conferma della condanna del ricorrente, per il reato di porto illegale dell'arma, censurando la decisione impugnata, per avere i giudici di appello omesso di motivare in merito alle specifiche deduzioni difensive, che richiamando principi di diritto ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, escludevano l'effettiva configurabilità del delitto in caso di titolarità di autorizzazione al porto dell'arma, sebbene rilasciata esclusivamente per l'esercizio del tiro a volo (in termini Sez. де 3 1, n. 2798 del 06/02/1998 - dep. 04/03/1998, P.G.in proc. Bianchini, Rv. 210037) ovvero per l'esercizio della caccia.
2.4. In conclusione la difesa del ricorrente, sulla scorta delle argomentazioni sin qui illustrate richiede: in via principale, la cassazione della sentenza impugnata al fine di ottenere l'assoluzione del MO, quanto al capo A), perché il fatto non sussiste, quanto al capo B), perché il fatto non costituisce reato;
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, onde disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante espletamento di idonea CTU medico legale, volta ad accertare le condizioni fisiche del MO alla data dell'evento e la compatibilità di tali condizioni con la contestazione mossa allo stesso relativamente all'uso di arma da fuoco. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di SE MO è infondato in tutte le sue prospettazioni e deve quindi essere rigettato con ogni dovuta رسد conseguenza di legge.
1.1. Infondati ed ai limiti dell'ammissibilità risultano i primi due motivi di impugnazione, tra loro strettamente interdipendenti, con i quali si ripropone la tesi difensiva della pretesa impossibilità per l'imputato di impugnare una pistola, in quanto affetto, all'epoca dei fatti (2 aprile 2008), da una grave patologia alle mani e si censura la sentenza impugnata per non aver dato ingresso ad una consulenza tecnica diretta a confermare l'effettiva impossibilità per l'imputato, all'epoca, di porre in essere la condotta ascrittagli. I giudici di merito, pur prendendo atto delle prospettazioni difensive in fatto (secondo cui l'imputato sarebbe stato impossibilitato a tenere tra le mani la pistola con la quale si assume abbia minacciato l'SO), con due decisioni sintoniche ed integrate, hanno infatti disatteso l'assunto difensivo, rilevando che esso confliggeva, intanto, con le dichiarazioni dell'SO e della NO, tra loro convergenti ed entrambe pienamente attendibili, precisando in particolare i giudici di appello (pagina 5 della sentenza impugnata) che esso trovava significativa smentita, altresì, nelle dichiarazioni dello stesso imputato, che sentito in dibattimento, aveva riconosciuto che, effettivamente, il giorno del fatto ае 4 si era posto alla guida della propria auto, con ciò rendendo superfluo l'espletamento di un accertamento tecnico sul punto. Trattasi di motivazione logica e lineare, coerente alle risultanze di causa immune da censure rilevabili in questa sede. In particolare la motivazione addotta dai giudici di appello per respingere l'istanza di rinnovazione del dibattimento non assoluta necessità della rinnovazione risulta logica ed adeguata, ove si consideri, per un verso, che nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, e, per altro verso, che il giudice di merito ha dimostrato in positivo, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza delle prove già acquisite (in tal senso, ex multis, Sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013 - dep. 06/09/2013, Bommarito, Rv. 257062).
1.3. In presenza di un percorso motivazionale, articolato, logico ed aderente ли, alle risultanze processuali, solo sommariamente illustrato in questa sede, le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso, in altri termini, lungi dal segnalare effettivi vizi motivazionali, non superano la soglia della ricostruzione alternativa e meramente congetturale e si risolvono, sostanzialmente, in censure di fatto che comportano, per il loro accoglimento, o una diversa lettura dei dati processuali oppure una diversa interpretazione delle prove, attività entrambe non consentite al giudice di legittimità.
1.4. Infondato deve ritenersi, infine, anche il terzo motivo d'impugnazione, con il quale si censura la decisione dei giudici di appello di confermare la condanna del MO anche per il delitto di porto illegale in luogo pubblico di arma, senza in alcun modo esaminare e confutare le specifiche censure mosse alla decisione del primo giudice.
1.4.1. Al riguardo occorre considerare, preliminarmente, che nel giudizio di legittimità non è denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto. Invero, come più volte precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010, Maugeri, Rv. 247123; Sez. 1, n. 12454 del 02/11/1988, Ravaglioli, Rv. 179927), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice Ае 5 di rito (Sez. 4, n. 6243 del 07/03/1988, Tumarello, Rv. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano. E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. 5, n. 4173 del 22/02/1994, Marzola, Rv. 197993).
1.4.2. Tanto precisato, resta allora da esaminare il merito della censura mossa dal ricorrente alla conferma condanna per il reato di porto illegale di arma. Orbene, si sostiene in ricorso, anche attraverso il richiamo di pertinenti precedenti giurisprudenziali, che essendo il MO «titolare di permesso a رسد detenere l'arma sequestrata e di portarla in luogo pubblico per uso sportivo», ciò comporterebbe, di per sé solo, il venir meno «dell'elemento costitutivo del reato, ovverosia l'illegalità del porto in luogo pubblico», non sanzionando la norma incriminatrice, così come formulata, il porto in luogo pubblico «in maniera difforme dal titolo per cui legittimamente è stata concessa l'autorizzazione amministrativa al porto in luogo pubblico» (pagina 7 del ricorso). Il motivo è infondato. - come, peraltro, dedotto dalla difesa Il Collegio non ignora che un indirizzo giurisprudenziale, per vero non univoco, ritiene dell'imputato - -effettivamente che l'autorizzazione al porto di un'arma per l'esercizio dello sport del tiro a volo (nel caso esaminato da Sez. 1, n. 2798 del 06/02/1998, Bianchini, Rv. 210037), ovvero per l'esercizio della caccia (nei casi esaminati da Sez. 1, n. 8838 del 08/01/2010, Curridori, Rv. 246379; Sez. 1, n. 19771 del 24/04/2008, Franchina, Rv. 240376) renda legittimo il porto di detta arma, ancorché quest'ultima venga usata per fini diversi e, addirittura, illeciti. Tuttavia, all'esito della meditata riconsiderazione della questione, tale indirizzo si rivela non convincente e va, quindi, senz'altro disatteso. AC Al riguardo occorre considerare, anzitutto, che il nostro ordinamento, a differenza di altri (v. in primis il secondo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti di America che sancisce l'inviolabile «diritto dei cittadini di tenere e di portare armi»), non riconosce come diritto soggettivo pubblico la possibilità per il cittadino di portare seco un'arma da fuoco fuori dalla propria abitazione. Al contrario il porto delle armi in difetto dello specifico provvedimento della Autorità della Pubblica Sicurezza che, ai sensi dell'art. 42, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, lo consenta è in generale affatto vietato e costituisce condotta w w w illecita. In tale prospettiva può, quindi, affermarsi che è proprio il rilascio di un siffatto "permesso" al porto dell'arma (usando la terminologia del ricorrente), il fatto costitutivo del "diritto", per il suo titolare, di portare fuori dalla propria abitazione un'arma. In particolare non può essere condiviso l'assunto, invero apodittico, secondo cui le finalità per le quali il titolare di una licenza si avvalga dell'autorizzazione concessagli devono ritenersi penalmente irrilevanti. E invero, in presenza del generale divieto di porto delle armi in luogo ли pubblico e, comunque, fuori della abitazione del portatore, appare infatti senz'altro preferibile e più aderente al complessivo quadro normativo, l'opposto indirizzo giurisprudenziale (Sez. 5, n. 5445 del 15/04/1993, Iachino, Rv. 195379; Sez. 1, n. 1209 del 08/03/1991, Chiappetta, Rv. 187963; Sez. 1, n. 13192 del 29/03/1990, Valtriani, Rv. 185469) secondo il quale il "permesso" di porto di un'arma, per un uso specifico (venatorio o sportivo) non rende di per sé legittimo il porto dell'arma se effettuato per finalità diverse da quella consentita dal provvedimento amministrativo. Il porto in tal caso risulta illegale, in quanto, al di fuori dell'ambito consentito dal provvedimento amministrativo che lo permette per la specifica finalità stabilita, trova applicazione il generale di divieto, che rende la condotta illecita. Ritiene, dunque, il Collegio, che, nella specie, il rilascio al ricorrente del permesso a portare in luogo pubblico, per uso sportivo, l'arma da fuoco a canna corta (il revolver calibro 38 special Smith & SS), non può rendere legittimo il porto della pistola, per uno scopo del tutto estraneo a quello consentito, cioè per minacciare un male ingiusto alla persona offesa. не 7 2. In conclusione, risultando il ricorso infondato in ogni sua prospettazione, lo stesso va rigettato con tutte le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 1° ottobre 2015. Il consigliere estensore Il presidente Aldo Cavallo Massimo Vecchio animo recchio дель оже DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 OTT 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 80