Sentenza 24 settembre 2014
Massime • 1
Non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, pur nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumere l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2014, n. 42911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42911 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 24/09/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 2648
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 8594/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO RT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 27/05/2013 della Corte d'Appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DOTT. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Azzi Giovanni in sostituzione dell'avv. Ernesto Pensato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Lecce del 30/03/2010, veniva confermata l'affermazione di responsabilità di TO RT per il reato continuato di cui agli artt. 116, 624, 625 e 648 c.p., commesso il 23/06/2009 in concorso con UZ NA, il quale operava materialmente entrando nella gioielleria Mossa di Lecce con l'originario intento di commettere il reato di truffa acquistando due orologi Cartier con la cessione in pagamento di due assegni circolari provento di furto in danno della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, mentre il TO rimaneva all'esterno del negozio per controllare l'eventuale arrivo di altre persone, e con la successiva realizzazione di una condotta di furto mediante la sottrazione degli orologi dal banco dell'esercizio allorché il titolare US NT si appartava per verificare telefonicamente la copertura degli assegni, sviluppo ritenuto per il TO prevedibile conseguenza del progetto concordato con il UZ. La sentenza di primo grado veniva riformata con la riqualificazione della condotta di furto dall'ipotesi di cui agli artt. 624-bis e 625 c.p., originariamente contestata, in quella di cui agli artt. 624 e 625 c.p., il riconoscimento in favore del TO dell'attenuante di cui all'art. 116 c.p. e la conseguente rideterminazione della pena in anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 600 di multa. L'imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di furto, il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni del UZ sull'estraneità del TO ai fatti. Lamenta altresì illogicità dell'attribuzione di rilevanza concorsuale al ruolo di vigilanza esterna ascritto al TO con riguardo all'originario progetto truffaldino, rispetto al quale un siffatto contributo era inutile e perfino controproducente. Deduce infine violazione di legge e mancanza di motivazione, in ordine alla qualificazione del fatto come furto, rispetto al contenuto del filmato dell'impianto di videosorveglianza della gioielleria, da cui risultava che gli orologi, muniti di certificazioni di garanzia e di autenticità, venivano spontaneamente consegnati al coimputato UZ dal personale del negozio, il che escludeva l'elemento oggettivo del l'impossessamento dei beni;
e comunque illogicità della motivazione nella ritenuta prevedibilità per il TO della mancata accettazione degli assegni e della possibilità che il UZ abbandonasse a quel punto il progetto criminoso concordato passando al diretto impossessamento degli orologi, in mancanza di elementi diversi dalla mera presenza del TO all'esterno della gioielleria.
2. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione, il ricorrente deduce violazione di legge ed illogicità della motivazione rispetto all'assenza di prova del concorso del TO nel momento in cui gli assegni venivano ricevuti dal UZ, nel quale si consumava il reato, ed all'irrilevanza a tal fine della funzione di vigilanza esterna contestata come svolta all'atto della successiva spendita dei titoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi proposti sull'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di furto sono fondati nei seguenti termini.
Il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni del coimputato UZ, per le quali il TO si sarebbe limitato ad accompagnare il predetto a Lecce rimanendo estraneo all'operazione criminosa, non può dirsi per il vero affetto dal vizio di assoluta di motivazione lamentato dal ricorrente;
essendo tale valutazione fondata, nell'argomentazione della Corte territoriale, sull'assenza di una credibile spiegazione delle ragioni per le quali il TO, avendo accettato di accompagnare il UZ fino alla gioielleria, si tratteneva poi all'esterno della stessa senza entrarvi. Tanto premesso, la motivazione della sentenza impugnata sul punto si ferma a queste considerazioni, e non approfondisce il tema della esatta definizione del contributo causale del TO all'originario progetto criminoso truffaldino, se non con un generico riferimento alla mancanza di alternative logiche ad una funzione di vigilanza attribuita all'imputato, non supportato da ulteriori specificazioni sulle modalità con le quali tale funzione sarebbe stata in concreto esercitata. Ma, anche a voler superare queste problematiche, la motivazione risulta comunque carente sotto il profilo della possibilità, rispetto al ruolo gregario che per quanto detto veniva affidato nel disegno delittuoso all'imputato, di prevedere lo sviluppo in concreto assunto dall'azione criminosa, all'interno della gioielleria, a seguito della decisione del UZ di impossessarsi materialmente degli orologi e del conseguente mutamento della configurazione della condotta in quella tipica del furto. Se in ordine a tale mutamento la sentenza impugnata era adeguatamente motivata con il richiamo al mancato perfezionamento dell'acquisto in assenza dell'accettazione degli assegni offerti in pagamento e quindi di un consenso sia pur viziato al trasferimento del possesso dei beni, elemento differenziale della truffa rispetto al furto (Sez. 2, n. 3710 del 21/01/2009, Busato, Rv. 242678; Sez. 5, n. 6876 del 06/04/1999, Montaruli, Rv. 213601), tanto rendendo irrilevante che gli orologi fossero stati già confezionati e collocati sul banco del negozio come documentato dalle videoriprese, la prevedibilità di siffatto accadimento da parte del TO era tuttavia oggetto di un'affermazione apodittica, che non rispondeva alle esigenze di una specifica giustificazione della ricorrenza nel caso in esame della ritenuta fattispecie di cui all'art. 116 c.p.; la quale richiede l'esame tutte le circostanze del caso concreto al fine di stabilire se l'imputato avrebbe potuto prevedere il verificarsi della condotta effettivamente commessa, facendo uso della normale diligenza, quale sviluppo logicamente prevedibile dell'azione concordata (Sez. 5, n. 34036 del 18/06/2013, Malgeri, Rv. 257251;
Sez. 3, n. 44266 del 03/04/2013, De Luca, Rv. 257614; Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011 (dep. 01/02/2012), Camko, Rv. 251849), e non dovuto a fattori eccezionali o meramente occasionali (Sez. 2, n. 3167 del 28/10/2013 (dep. 23/01/2014), Sorrenti, Rv. 258604; Sez. 6, n. 6214 del 05/12/2011 (dep. 16/02/2012), Mazzarella, Rv. 252405) 2. Anche il motivo proposto sull'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione è fondato. Tale responsabilità richiede infatti che il soggetto abbia partecipato alla condotta istantanea che specificamente integra il reato, ossia la ricezione del bene di provenienza delittuosa;
e non può di conseguenza essere individuata nel successivo uso del bene unitamente all'autore di tale condotta, sia pure con la consapevolezza dell'illecita origine del bene, che in quanto mera adesione psicologica ad un fatto da altri precedentemente commesso non può integrare concorso morale nel fatto stesso (Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Ferrante, Rv. 258582; Sez. 2, n. 23395 del 13/04/2011, Faccioli, Rv. 250689). Orbene, la sentenza impugnata presenta sul punto una motivazione che si riduce all'affermazione dell'evidenza della codetenzione dei titoli dati in pagamento dal UZ, in capo al TO, alla luce della partecipazione di quest'ultimo all'azione criminosa in danno della gioielleria. Affermazione, questa, che ove intesa letteralmente attribuirebbe rilevanza concorsuale nella ricettazione proprio a quella condotta di coutilizzazione successiva dei beni ricettati che si è appena visto essere giuridicamente irrilevante a questi fini;
e, se viceversa riferita alla prova della partecipazione del TO alla ricezione degli assegni, è in termini manifesti illogicamente assertiva di tale conclusione in base all'unico e chiaramente insufficiente elemento del concorso dell'imputato nella condotta perpetrata con l'uso degli assegni.
Per questo, come per i profili indicati al punto precedente, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Lecce per nuovo esame sulle segnalate carenze motivazionali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2014