Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2014, n. 42911
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Sentenza 24 settembre 2014

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Non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, pur nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumere l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/09/2014, n. 42911
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42911
    Data del deposito : 24 settembre 2014

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