Sentenza 30 gennaio 2013
Massime • 2
L'esito positivo della detenzione domiciliare non esclude la rilevanza della relativa condanna ai fini dell'applicazione della recidiva in quanto gli artt. 47 ter e 47 quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354 non prevedono che ad esso consegua l'estinzione della pena e degli effetti penali, né sono suscettibili di essere interpretati in tal senso.
È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che l'esito positivo della misura alternativa della detenzione domiciliare comporti l'estinzione della pena, a differenza di quanto dispone l'art. 47, dodicesimo comma, della medesima legge con riferimento all'affidamento in prova al servizio sociale, posto che rimane nella discrezionalità del legislatore la valutazione dei presupposti ai quali collegare, in ragione delle loro differenze, le diverse conseguenze in materia di estinzione della pena e degli effetti penali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2013, n. 7508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7508 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 30/01/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 205
Dott. CAPOZZI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 35635/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST ME N. IL 04/02/1967;
avverso la sentenza n. 348/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 29/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO DIRITTO
1. Con sentenza del 29.3.2012 fa Corte di Appello di Bologna confermava fa sentenza emessa in data 6.12.11 dal G.I.P. del Tribunale della stessa città nei confronti di ST EN - appellata da quest'ultimo del quale era stata affermata la penale responsabilità in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 condannandolo a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 99 e 106 c.p., avendo la Corte territoriale applicato la recidiva ex art. 99 c.p. benché dagli atti risultasse incontestato il buon esito della misura alternativa della detenzione domiciliare speciale alla quale lo ST era stato a suo tempo sottoposto. In via subordinata - ove la Corte non avesse acceduto ad una interpretazione costituzionalmente orientata che equiparava gli effetti estintivi del buon esito della espiazione della detenzione domiciliare a quelli già previsti dall'art. 47, comma 12, L. cit. in materia di affidamento in prova ai servizi sociali - chiedeva di sollevare questione di costituzionalità, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., della L. n. 354 del 1975, art. 47 quinquies nella parte in cui non prevede che l'esito positivo detta misura alternativa comporti l'estinzione della pena.
3. Il ricorso è infondato.
4. La Corte territoriale ha correttamente rigettato la doglianza difensiva circa la considerazione della recidiva contestata all'imputato, in ragione del dato normativo di cui all'art. 106 c.p., comma 2, evidenziando il difetto di espressa previsione della estinzione della pena e degli effetti penali negli artt. 47 ter e 47 quinquies cit. L. - invece prevista dall'art. 47, comma 12 stessa legge per l'affidamento in prova ai servizi sociali - ed ha escluso che si potesse conseguire per via interpretativa ed analogica l'applicazione del ridetto disposto dell'art. 106 c.p., comma 2 all'espiazione della pena a regime domiciliare, perché le misure alternative dell'affidamento in prova ai servizi sociali e detenzione domiciliare non sono paritarie, ma operano su piani caratterizzati da sostanziale diversità, sia riguardo ai loro presupposti, sia riguardo alle loro conseguenze, diversità che di per sè esclude qualsiasi censura di legittimità costituzionale dei relativi regimi normativi, non determinando alcuna disparità di trattamento o di valutazione giuridica.
5. Il ragionamento svolto dalla Corte territoriale è del tutto condivisibile non potendosi, in radice accederà alla invocata interpretazione costituzionalmente orientata, in assenza del dato normativo polisenso suscettibile di interpretazione;
ne', sotto il profilo del subordinato sospetto di incostituzionalità, può rinvenirsi la decisiva ratto unificante le diverse ipotesi nello scopo rieducativo della pena, posto che rimane nella discrezionalità del legislatore la valutazione dei presupposti ai quali collegare - in ragione del diverso spessore degli stessi e come osservato nell'ambito della declaratoria di manifesta infondatezza di analoga istanza (Sez. 1, Sentenza n. 45511 del 11/11/2009 Rv. 245510 Imputato: Papandrea) - le diverse conseguenze in materia di estinzione della pena e degli effetti penali.
6. Alla stregua di quanto sopra detto, pertanto, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013