Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2013, n. 7508
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Sentenza 30 gennaio 2013

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L'esito positivo della detenzione domiciliare non esclude la rilevanza della relativa condanna ai fini dell'applicazione della recidiva in quanto gli artt. 47 ter e 47 quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354 non prevedono che ad esso consegua l'estinzione della pena e degli effetti penali, né sono suscettibili di essere interpretati in tal senso.

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che l'esito positivo della misura alternativa della detenzione domiciliare comporti l'estinzione della pena, a differenza di quanto dispone l'art. 47, dodicesimo comma, della medesima legge con riferimento all'affidamento in prova al servizio sociale, posto che rimane nella discrezionalità del legislatore la valutazione dei presupposti ai quali collegare, in ragione delle loro differenze, le diverse conseguenze in materia di estinzione della pena e degli effetti penali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2013, n. 7508
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7508
    Data del deposito : 30 gennaio 2013

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