Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2016, n. 8402
CASS
Sentenza 17 febbraio 2016

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Le dichiarazioni rese dalla persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata sono inutilizzabili "erga omnes" e la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta non secondo un criterio formale, quale l'esistenza della "notitia criminis" e l'iscrizione nel registro degli indagati, ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese.

Commentario1

  • 1Emergono indizi a carico del testimone? Le sue dichiarazioni diventano inutilizzabili anche contro i terzi (Cass. Pen. n. 33207/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 ottobre 2025

    La massima La Seconda sezione, in tema di inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti, ha affermato che quando, durante l'esame di un testimone, emergono indizi di reità a suo carico, il giudice o il pubblico ministero devono interrompere immediatamente l'escussione e avvertirlo ai sensi dell'art. 63, comma 1, c.p.p. affinché possa nominare un difensore. Le dichiarazioni rese dopo tale momento, se l'esame non viene interrotto, sono inutilizzabili non solo contro chi le ha rese, ma anche contro i terzi, poiché l'emersione degli indizi comporta l'interversione dello statuto del dichiarante, che da testimone neutro diventa persona coinvolta nel fatto. L'inutilizzabilità prescinde …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2016, n. 8402
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8402
Data del deposito : 17 febbraio 2016

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