Sentenza 17 febbraio 2016
Massime • 1
Le dichiarazioni rese dalla persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata sono inutilizzabili "erga omnes" e la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta non secondo un criterio formale, quale l'esistenza della "notitia criminis" e l'iscrizione nel registro degli indagati, ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese.
Commentario • 1
- 1. Emergono indizi a carico del testimone? Le sue dichiarazioni diventano inutilizzabili anche contro i terzi (Cass. Pen. n. 33207/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 ottobre 2025
La massima La Seconda sezione, in tema di inutilizzabilità delle dichiarazioni autoindizianti, ha affermato che quando, durante l'esame di un testimone, emergono indizi di reità a suo carico, il giudice o il pubblico ministero devono interrompere immediatamente l'escussione e avvertirlo ai sensi dell'art. 63, comma 1, c.p.p. affinché possa nominare un difensore. Le dichiarazioni rese dopo tale momento, se l'esame non viene interrotto, sono inutilizzabili non solo contro chi le ha rese, ma anche contro i terzi, poiché l'emersione degli indizi comporta l'interversione dello statuto del dichiarante, che da testimone neutro diventa persona coinvolta nel fatto. L'inutilizzabilità prescinde …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2016, n. 8402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8402 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2016 |
Testo completo
V 8 4 0 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 17/02/2016 SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N. 484 Dott. DOMENICO GALLO - Presidente - REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO - Consigliere - N.52135/2014 Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - Dott. VINCENZO TUTINELLI - Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AJ BA ALIAS... N. IL 07/01/1989 avverso la sentenza n. 105/2014 CORTE APPELLO di FIRENZE del 22/07/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del pott. ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso per Я!інений we n du unise Udit i difensor Avv.; Raffine Eugen l'accogl الفاكر RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Firenze confermava la condanna dell'imputato alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 1400 di multa in relazione al reato di rapina aggravata lesioni e ricettazione.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione. si deduceva che gli elementi di prova erano stati valutati senza valorizzare le discordanze tra l'annotazione a firma del TT e l'annotazione a firma del ZA, che nella prospettiva del ricorrente, inciderebbero la solidità del quadro probatorio posto a sostegno dell'accertamento di responsabilità; inoltre non si era tenuto conto del fatto che il TT avrebbe dovuto essere indagato per il reato di lesioni, con conseguente attivazione dei presidi difensivi tipici della posizione di indagato connesso o collegato, e con relativa necessità di valutazione delle dichiarazioni nel rispetto della regola prevista dall'art. 192 cod. proc. pen.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'inquadramento della condotta dell'imputato nella fattispecie consumata, piuttosto che in quella tentata. Si deduceva che non vi era stato alcuno spossessamento dato che al momento dell'arrivo della polizia l'imputato ed i suoi complici si trovavano ancora all'interno del giardino dell'abitazione della vittima.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante delle «più persone riunite». Si deduceva che nel momento in cui l'imputato veniva bloccato dalle forze dell'ordine i complici dello stesso si erano già dileguati, con conseguente insussistenza dell'elemento di fatto necessario per riconoscere l'aggravante contestata.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità per il reato di lesioni. Si deduceva che né le lesioni patite dal TT, né quelle patite dal ZA erano riconducibili ad una azione dell'imputato, poichè dagli atti emergerebbe che gli agenti se le sarebbero procurate autonomamente.
2.5. Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio. Si deduceva l'illegittimità del mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla congruità dell'aumento della pena per la continuazione tra il reato di rapina e quello di ricettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1.Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo ed quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati in quanto il ricorrente, piuttosto che individuare fratture manifeste e decisive della motivazione, si limitava a proporre un'interpretazione alternativa delle emergenze processuali, peraltro già vagliata (e respinta) dalla Corte territoriale. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;
quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. E' noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'interno compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve dunque essere censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve diretto a essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico invece argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa;
quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. Nel caso di specie, come evidenziato in premessa, il ricorrente piuttosto che rilevare vizi decisivi della motivazione si limitava a offrire una interpretazione degli elementi di prova raccolti diversa da quella fatta propria dalla Corte di appello in contrasto palese con le indicate linee interpretative. I giudici di merito non rilevavano infatti alcuna contraddizione tra le ricostruzioni offerte dagli operanti TT e ZA e ritenevano provata la azione di resistenza dell'imputato: il che consentiva di ritenere legittimo l'inquadramento del fatto nella fattispecie contestata di rapina impropria. Analogamente con riferimento alle lesioni, il ricorrente si limitava a negare l'esistenza del nesso causale tra resistenza e lesioni, invocando una lettura 3 alternativa delle prove. Invero la motivazione della sentenza impugnata, anche in relazione al reato di lesioni, offre una ricostruzione del fatto non manifestamente illogica e coerente con le emergenze processuali, che non può essere rivisitata in sede di legittimità. Né, infine, è ammissibile la doglianza relativa all'inquadramento del TT come indagato di reato collegato. Quanto all'inquadramento del dichiarante come indagato\imputato di reato connesso la Corte di legittimità si è più volte pronunciata nel senso, condiviso dal collegio, secondo cui le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata sono inutilizzabili "erga omnes" e la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta non secondo un criterio formale (esistenza di "notizia criminis", iscrizione nel registro degli indagati) ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese (Cass. sez. U, n. 23868 del 23/04/2009 Cc. (dep. 10/06/2009) Rv. 243417, Sez. Sez. 6, 20 maggio 1998, dep. 15 giugno 1998, n. 7181; Sez. 4, 10 dicembre 2004, dep. 6 febbraio 2004, n. 4867). Tale approdo interpretativo valorizza la eventuale emersione di elementi indiziari a carico del dichiarante capaci di modificare lo statuto della prova dichiarativa ad esso riferibile. In assenza di indici formali, come l'iscrizione, cui ancorare la definizione dello statuto di prova testimoniale da riferire al dichiarante diventa centrale la valutazione giudiziale sulle emergenze processuali ritenute indicative del coinvolgimento nel fatto per cui si procede di chi dichiara. Tale delibazione, tuttavia, è pienamente ascrivibile alle valutazioni di merito: il collegio condivide, sul punto, quanto affermato dalla Corte di cassazione a sezioni unite secondo cui «in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità» (Cass. sez. un. 15208 del 25/02/2010, Rv. 246584). Nel caso di specie i giudici di merito non hanno mai ritenuto esistenti gli elementi per procedere all'inquadramento del TT come dichiarante coinvolto nel fatto;
né la relativa questione è stata mai sollevata nei precedenti gradi di giudizio. In sede di legittimità, come affermato da giurisprudenza costante, non è possibile effettuare le indagini di fatto necessarie per valutare la plausibilità di tale inquadramento, che peraltro, oltre a non essere stato mai ritenuto dai giudici di merito, non veniva mai sollecitato dagli imputati. 4 1.2. Il secondo motivo di ricorso che invoca l'inquadramento del fatto come tentativo di rapina è infondato. Sul punto il collegio condivide l'orientamento secondo cui il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della forza pubblica (Cass. sez. 2, n.5512 del 22/10/2013, dep. 2014, Rv. 258207). Il collegio territoriale, in coerenza con tali linee interpretative rilevava che l'impossessamento delle somme di denaro e del telefono cellulare era consumato, in quanto tali beni entrati nella disponibilità degli imputati, tanto che erano stati portati fuori dalla abitazione, nulla rilevando il fatto che gli autori dello stesso fossero stati sorpresi nelle pertinenze della abitazione, ovvero nel giardino.
1.3. Infondato è anche il motivo che deduce l'insussistenza dell'aggravante delle più persone riunite considerato che al momento della resistenza del ricorrente i correi si erano dati alla fuga. La ricostruzione offerta dal ricorrente invero è diversa da quella fatta propria dai collegi di merito che hanno rilevato la compresenza dei correi sul luogo del reato. Il ricorrente, sul punto, si è limitato ad asserire che l'episodio di resistenza avveniva dopo che i correi del Gjonaj si erano dileguati, ma non allega a supporto di tale diversa interpretazione alcuna prova della quale valutare il travisamento nel quale sarebbero incorsi i due collegi di merito che avevano ritenuto, al contrario, che i complici del Gjonaj erano riusciti a darsi alla fuga proprio grazie alla prevedibile azione violenta da questi posta in essere.
1.4. Anche le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate. Il collegio condivide la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione 4 (Cass. sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142) Pertanto il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione;
infatti, tale valutazione rientra 5 nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass. Sez. 2, sent. n. 12749 del 19/03/2008, dep. 26/03/2008, Rv. 239754; Sez. 4, sent. n. 56 del 16/11/1988, dep. 5/1/1989 rv 180075). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242). Nel caso di specie, in coerenza con tali linee ermeneutiche e con valutazione incensurabile in sede di legittimità, la Corte di appello riteneva, da un lato, che il valore dei beni rapinati non era di trascurabile entità e, dall'altro, che l'aumento per la continuazione contestato era coerente con la gravità del fatto e con la personalità dell'imputato che, malgrado la giovane età risultava inserito in ambienti criminali dediti alla consumazione seriale di reati contro il patrimonio.
2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 17 febbraio 2016 L'estensore Il Presidente Domenico CalleSallelo Sandra Recchione DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 2 MAR. 2016 IL REMA DIDICASS CANCELLIERE Claudia Planelli N A Z I A O * 60