Sentenza 15 novembre 2011
Massime • 1
La responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 cod. pen., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il concorso ordinario nel tentato omicidio di un agente di una pattuglia della polizia, intervenuta per sventare un furto trasmodato in rapina impropria alla luce della reazione violenta di tutti i partecipi contro gli agenti operanti, in quanto, pur essendo il fatto stato commesso da uno dei compartecipi facendo uso della pistola sottratta durante la colluttazione, l'episodio più grave doveva comunque considerarsi innestato in una condivisa violenta reazione all'intervento della polizia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2011, n. 4330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4330 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 15/11/2011
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 3710
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 28820/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA RD, nato in [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 26 maggio 2011 del Tribunale del riesame di Bologna nel proc. n. 809/2011;
Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Patrizia Mazzei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Scardaccione Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
rilevato che il difensore del ricorrente non è comparso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 26 maggio 2011 e depositata il successivo 30 maggio, il Tribunale di Bologna, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di AM RD, emessa il 5 maggio 2011 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, per il delitti di concorso in tentata rapina impropria (capo A), lesioni e tentato omicidio (capo B), tentata rapina propria (capo C) e ricettazione (capo O).
I giudici della misura cautelare hanno ritenuto la sussistenza a carico del AM di gravi indizi di partecipazione a tutti i reati suddetti, sulla base della seguente ricostruzione dei fatti: nelle prime ore del 2 maggio 2011, un commando di quattro persone, di cui due non ancora identificate, le quali erano giunte sul posto utilizzando un veicolo di provenienza delittuosa, aveva tentato di commettere un furto nell'area di servizio autostradale Sillaro Ovest, lungo la carreggiata sud dell'autostrada A/14; i malviventi, utilizzando un cacciavite e un piede di porco, avevano forzato il lucchetto posto sul cancello posteriore e la porta di accesso, sul retro, all'ufficio del punto di ristoro "Chef Express", dove era ubicata la cassaforte, provvedendo altresì al taglio dei fili di alimentazione del sistema di allarme e alla forzatura anche della finestra all'ufficio, con accesso in esso a volto coperto da una maglia, previa deviazione dell'obiettivo di una telecamera ivi installata per evitare di essere ripresi;
sorpresi dagli operatori di polizia in servizio di vigilanza, intervenuti per impedire che il reato fosse portato ad ulteriori conseguenze, i malviventi, al fine di assicurarsi l'impunità, avevano reagito con violenza e minaccia nei confronti dell'ispettore capo, CA MA, spingendolo a terra e procurandogli lesioni della durata di cinque giorni con un cacciavite impugnato dal AM;
colpendo, inoltre, in varie parti del corpo, gli agenti scelti, IO EP e ZO EP, ai quali procuravano lesioni della durata di dieci giorni, con il piede di porco brandito da AZ AR;
tentando, infine, di impossessarsi con la forza della pistola di ordinanza dell'agente IO, azione materialmente eseguita dal AZ, il quale puntava l'arma contro l'altro agente, ZO, azionando ripetutamente il grilletto della pistola senza esito, essendo stata attivata la "sicura", e pertanto compiva, secondo la contestazione cautelare, atti idonei inequivocabilmente diretti a cagionare la morte del predetto pubblico ufficiale nell'esercizio e a causa delle sue funzioni.
Secondo il Tribunale del riesame, il AM, pur avendo dichiarato di essere rimasto all'esterno dei locali assaltati con funzione di palo, doveva ritenersi raggiunto da gravi indizi di colpevolezza di concorso ordinario in tutti i delitti ipotizzati (rapina impropria aggravata di cui al capo a); lesioni e tentato omicidio di cui al capo b); tentata rapina della pistola di ordinanza dell'agente IO di cui al capo c); e ricettazione di cui al capo d), per avere materialmente partecipato all'azione violenta intesa a guadagnare l'impunità, impugnando il cacciavite e colpendo l'ispettore capo CA al fine di sfuggire all'ammanettamento, e, quanto al più grave fatto di tentato omicidio dell'agente ZO, trattandosi di evento non imprevedibile ne' del tutto svincolato dal delitto di rapina, che determina pur sempre un grave pericolo per la vita del rapinato portato, per impulso naturale, a resistere alla violenza e minaccia e a sperimentare qualsiasi mezzo per sottrarsi ad essa, sicché l'omicidio o il tentato omicidio deve ritenersi legato alla rapina da un rapporto di regolarità causale e può considerarsi un evento che rientra, secondo l'id quod plerumque accidit, nell'ordinario sviluppo della condotta delittuosa (citata sentenza di questa Corte n. 9273 del 1995, Rv. 202419). In merito alle emergenze cautelari, il Tribunale ha ribadito la ricorrenza dell'esigenza di speciale prevenzione di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), essendo il AM, cittadino albanese come il AZ, privo di fissa dimora e di attività lavorativa, in Italia, da ritenersi inserito in ambienti delinquenziali dediti alla perpetrazione di delitti contro il patrimonio, aggiungendo che lo stesso non aveva mostrato alcun segno di resipiscenza ne' fornito alcuna indicazione utile al rintraccio dei complici datisi alla fuga, donde la necessità di una misura contentiva, idonea a prevenire il concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie, e l'adeguatezza a tal fine della sola cautela di massimo rigore.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il AM, tramite il difensore, avvocato Alessandro Cristofori del foro di Bologna, il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) c) ed e), in relazione agli artt. 272, 273, 274,
275, 292 e 125 c.p.p. e agli artt. 110 e 116 c.p., la contradaittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza, implicante altresì il vizio di erronea applicazione della legge sostanziale in punto di concorso di persone nel reato, per la ritenuta partecipazione del AM al delitto di tentato omicidio dell'agente ZO (capo B) e al tentativo di rapina della pistola di ordinanza dell'agente IO (capo C), sebbene posti in essere dal solo AZ.
Al riguardo il ricorrente denuncia, innanzitutto, una carenza investigativa per non essere state rese disponibili le videoriprese del fatto (i fotogrammi della telecamera ubicata nell'area di servizio interessata dall'azione criminosa restano in memoria, secondo quanto emerso nel corso delle indagini, per sole 72 ore, dopo le quali sono automaticamente cancellati), dalle quali avrebbe potuto desumersi la costante presenza del AM all'esterno degli uffici dell'area di servizio, in funzione di palo, e il probabile esaurimento della sua condotta criminosa prima che il AZ, introdottosi con altro correo all'interno degli uffici, sottraesse la pistola di ordinanza all'agente IO e la puntasse contro l'agente ZO, senza omettere di sottolineare che anche quest'ultimo segmento dell'azione criminosa resterebbe avvolto nell'incertezza, non potendosi escludere che, nella colluttazione tra i malviventi e gli operatori di polizia, la pistola fosse stata innanzitutto puntata contro lo stesso AZ, il quale ne avrebbe deviato la direzione per meri scopi difensivi.
Ad avviso del ricorrente, sarebbe, comunque, contraddittoria e illogica la motivazione e palese la violazione della legge sostanziale in tema di reato concorsuale, laddove il Tribunale del riesame sostiene che l'accordo tra più persone finalizzato alla commissione di un furto, con l'impiego di strumenti idonei soltanto al detto scopo (cacciavite e piede di porco), dovrebbe includere la previsione e l'accettazione del rischio, da parte di ciascun concorrente, di una degenerazione violenta dell'azione fino alla commissione di delitti contro la persona, come l'omicidio o il tentato omicidio, da imputare anche a coloro che non li hanno materialmente commessi a titolo di concorso ordinario o, secondo l'apertura, non priva di contraddizione, che si legge nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, a titolo di concorso anomalo di colui o coloro che vollero il fatto meno grave.
In sintesi, i giudici della misura cautelare avrebbero teorizzato una responsabilità penale di tipo oggettivo, estranea al nostro ordinamento giuridico, come evidenziato proprio dall'esempio addotto dal Tribunale per avallare la principale tesi sostenuta del concorso (ordinario) del AM nei più gravi delitti posti in essere dal AZ, ipotizzando il caso in cui i partecipanti al mancato furto si fossero allontanati a bordo dell'unica autovettura con la quale erano arrivati sul posto e l'autista, nel tentativo di guadagnare la fuga e l'impunità, avesse investito uno o più degli agenti di polizia inseguitori, uccidendolo o compiendo manovra idonea a tal fine. Nell'ipotesi suddetta, ad avviso del Tribunale, non si sarebbe dubitato della responsabilità concorsuale di tutti i trasportati sul veicolo investitore, già concorrenti nel tentativo di furto, per i più gravi delitti di omicidio o di tentato omicidio dei verbalizzanti, e ciò suffragherebbe la tesi del concorso criminoso di tutti i partecipanti nei reati (più gravi) materialmente eseguiti solo da alcuni di essi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Come già affermato da questa Corte in numerosi precedenti, la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario (art. 110 c.p.), se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave;
mentre configura il concorso anomalo (art. 116 c.p.), nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza (c.f.r., tra le molte, Sez. 6, n. 7388 del 13/01/2005, dep. 25/02/2005, Lauro). La responsabilità concorsuale resta esclusa, quindi, soltanto quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegabili in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestata l'azione di taluno dei correi nel reato originario, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità (c.f.r., tra le molte, Sez. 1, n. 7576 del 22/06/1993, dep. 03/08/1993, Rv. 194786). Coerentemente con l'interpretazione di cui sopra, la giurisprudenza ha ritenuto il nesso di compartecipazione nel caso di furto trasmodato in rapina impropria, affermandosi che non può considerarsi atipico e imprevedibile l'uso della violenza per assicurarsi la cosa sottratta o per garantirsi l'impunità (Sez. 2, n. 5352 del 09/11/1982, dep. 06/06/1983, Tabanelli, Rv. 159390;
precedenti conformi: Rv. 152493 Rv. 151871 Rv. 146590; massime successive conformi: Rv. 161598 Rv. 167299 Rv. 177606). Nel caso in esame, contrariamente all'assunto del ricorrente, il Tribunale del riesame e, prima ancora, il Giudice per le indagini preliminari, cui il primo si è uniformato, hanno fatto buon governo dei principi suddetti, evidenziando, da un lato, che il AM ha materialmente partecipato alla rapina impropria in cui è degenerata l'originaria azione furtiva concordata, utilizzando un cacciavite contro uno dei sopraggiunti verbalizzanti per assicurarsi l'impunità; e, dall'altro lato, che l'ulteriore più grave delitto di tentato omicidio materialmente posto in essere dal solo AZ, impossessatosi della pistola di uno degli ufficiali di polizia che tentò di utilizzare contro un altro verbalizzante, non riuscendo a colpirlo solo perché l'arma era munita di chiusura di sicurezza, si innestò in un contesto di condivisa violenta reazione all'intervento della polizia (da ritenersi del tutto prevedibile a presidio di un esercizio di pubblico ristoro ubicato lungo un'arteria autostradale di intenso scorrimento), con deliberata accettazione da parte di tutti, incluso il AM, non lesinante l'uso del cacciavite contro chi tentava di ammanettarlo, del rischio di ferire anche mortalmente i verbalizzanti antagonisti sia direttamente, sia per l'azione violenta di altro concorrente, come di fatto avvenuto con arresto, fortunatamente, del fatto allo stadio del tentativo. Quanto alla pur denunciata carenza investigativa a causa dell'automatica cancellazione delle immagini riprese dalla telecamera in funzione sul luogo del fatto, si tratta di una censura del tutto generica, rinviante ad una ipotizzata alternativa dinamica del fatto rispetto a quella che ha trovato puntuale e convergente fondamento nelle dichiarazioni dei verbalizzanti e negli altri elementi acquisiti nel corso delle indagini.
4. Non sussistendo, quindi, il vizio di motivazione e la violazione di legge denunciati, in tema di concorso di persone nel fatto diverso e più grave rispetto a quello originariamente convenuto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 606 c.p.p.. La cancelleria provvederà alle comunicazioni previste dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso, in Roma, il 15 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2012