Sentenza 11 marzo 2015
Massime • 2
In tema di elemento soggettivo, sussiste il dolo eventuale e non la colpa cosciente, quando l'agente si sia rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento e si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o accidentale, ma comunque preventivamente accettato, della propria azione, in modo tale che, sul piano del giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non si sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento medesimo. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per omicidio doloso pronunciata in relazione alla condotta dell'imputato, il quale, in stato di ebbrezza, aveva viaggiato contro mano in autostrada, provocando così la collisione con altra auto e, per l'effetto, sia il ferimento del conducente sia il decesso immediato dei quattro trasportati, affinché la corte territoriale enucleasse, con maggiore precisione e valutandone analiticamente gli indicatori sintomatici, l'elemento soggettivo del reato).
La regola secondo cui l'imputabilità non è esclusa né diminuita dall'ubriachezza o dall'assunzione di sostanze stupefacenti, a meno che esse non siano conseguenza di caso fortuito o forza maggiore, non esime dal dovere di accertamento della colpevolezza attraverso l'indagine sull'atteggiamento psicologico tenuto dall'agente al momento della commissione del fatto ascrittogli.
Commentari • 7
- 1. Processo penale telematico di Pasquale LiccardoPasquale Liccardo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Gli algoritmi del processo penale telematico: logica e grammatica del post-moderno tecnologico. di Pasquale Liccardo Contributo ad una riflessione sulla tecnologia ai tempi del Covid-19. Lo studio si propone di contribuire all'analisi del ruolo delle tecnologie ICT nel processo penale, sottolineando le potenzialità inespresse ed i limiti necessari da porre al loro dispiegamento. Propone una lettura delle tecnologie nel contesto delle istituzioni della giuridicità del terzo millennio e ne riscrive il ruolo quale componente essenziale del formante giudiziario, provvedendo a tracciare le possibili linee evolutive attraverso un nuovo legame tra telematica, processo, dati, intelligenza …
Leggi di più… - 2. Dolo eventuale o colpa cosciente: la nuova tappa compiuta dalla Corte di Assise d’Appello di Romahttps://www.iusinitinere.it/
A cura di: Francesco Di Gennaro Problematica di grande interesse ed al contempo di difficile risoluzione, nel panorama giurisprudenziale e dottrinale italiano, è rappresentata dalla corretta perimetrazione delle categorie giuridiche di dolo eventuale e colpa cosciente. Elemento costitutivo del reato è la colpevolezza intesa come complesso degli elementi soggettivi su cui si fonda la responsabilità penale[1]. Il principio di colpevolezza trova fondamento costituzionale nell'articolo 27 co. 1, Cost. che, ad oggi, è interpretato estensivamente non solo, dunque, come divieto di responsabilità per fatto altrui ma, in senso più ampio, come responsabilità per fatto proprio colpevole. Tale …
Leggi di più… - 3. Processo penale telematico di Pasquale LiccardoPasquale Liccardo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Gli algoritmi del processo penale telematico: logica e grammatica del post-moderno tecnologico. di Pasquale Liccardo Contributo ad una riflessione sulla tecnologia ai tempi del Covid-19. Lo studio si propone di contribuire all'analisi del ruolo delle tecnologie ICT nel processo penale, sottolineando le potenzialità inespresse ed i limiti necessari da porre al loro dispiegamento. Propone una lettura delle tecnologie nel contesto delle istituzioni della giuridicità del terzo millennio e ne riscrive il ruolo quale componente essenziale del formante giudiziario, provvedendo a tracciare le possibili linee evolutive attraverso un nuovo legame tra telematica, processo, dati, intelligenza …
Leggi di più… - 4. Bambino scappa da scuola: chi è responsabile?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 21 luglio 2021
- 5. Presta l'auto al commando omicida: risponde di concorso nel reato?Accesso limitatoAngela Maria Mellone · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2015, n. 18220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18220 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 11/03/2015
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 108
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - rel. Consigliere - N. 266/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BE LI, nato il [...];
Avverso la sentenza n. 6/2013 emessa il 20/06/2013 dalla Corte di assise di appello di TOno;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
Uditi per l'imputato il prof. avv. Coppi Franco e l'avv. IO Boccassi.
RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 20/07/2012 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di TOno, procedendo con rito abbreviato, condannava BE LI alla pena di anni venti di reclusione, ritenendolo responsabile dell'omicidio, ascritto al capo 1) della rubrica, di YM AN JU, OR EN LU PA, RD DR UL ed ES SA IT, che viaggiavano, quali trasportati, a bordo dell'autovettura Opel Astra, con cui collideva il suo veicolo Audi Q7, che guidava in stato di ebbrezza, con cui stava percorrendo contromano la carreggiata nord dell'autostrada A26. Questa ipotesi di reato veniva unificata sotto il vincolo della continuazione con quella ascrittagli al capo 2), consistente nelle lesioni personali gravi cagionate a BO LA, che era alla guida dell'autovettura a bordo della quale viaggiavano le quattro vittime dell'incidente.
L'imputato, inoltre, veniva condannato per il reato ascrittogli al capo 3), consistente nella guida in stato dì ebbrezza nelle circostanze di fatto e con le conseguenze delittuose di cui al capo 1), per il quale gli veniva irrogata la pena di anni uno di arresto e 4.000,00 Euro di ammenda. Il BE, inoltre, veniva condannato per il reato di cui al capo 4), consistente nel porto di un coltello a serramanico con lama lunga 9,30 centimetri, che portava fuori dalla sua abitazione senza giustificato motivo, per il quale veniva condannato alla pena di mesi quattro di arresto e 800,00 Euro di ammenda.
Oltre alle pene accessorie, con la sentenza di primo grado, il BE veniva condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio civile. Nella sentenza si accertava che, il 13/08/2011, alle ore 5.06, si verificava un sinistro stradale sull'autostrada A26, nel tratto che da Genova Voltri si dirige verso Gravellona, all'altezza del chilometro 36,632. Nell'occasione, il veicolo Audi Q7, condotto dall'imputato, procedendo contromano, urtava tangenzialmente la vettura Peugeot 206, condotta da ST IO, proveniente dalla direzione opposta;
per effetto dell'urto, il BE perdeva il controllo del mezzo e deviava verso sinistra, andando a collidere frontalmente contro l'autovettura Opel Astra guidata da BO LA, che, in quel momento, procedeva da Genova Voltri verso Gravellona, lungo la propria corsia destra.
Si accertava, inoltre, che la prima segnalazione telefonica pervenuta al 113 di un veicolo che procedeva contromano era stata effettuata alle ore 4.55 da un automobilista che comunicava di trovarsi sulla A26 con direzione nord e di avere visto un'autovettura, indicata come un SUV nero, percorrere in senso contrario la carreggiata. Tale segnalazione telefonica proveniva da TO GI che - assunto a sommarie informazioni il 07/10/2011 - confermava il contenuto della sua comunicazione, che precedeva di undici minuti il sinistro stradale in contestazione.
Nell'impatto veicolare che ne conseguiva il conducente della Opel Astra rimaneva ferito, mentre i quattro passeggeri che erano trasportati a bordo del suo mezzo decedevano;
per effetto dell'impatto, YM AN JU, OR EN LU PA e RD DR UL perivano sul colpo, mentre ES SA IT decedeva qualche ora dopo il suo ricovero ospedaliero. Sul sedile posteriore dell'autovettura condotta del BE, invece, viaggiava OS AN, che rimaneva illesa, come lo stesso imputato.
Nell'immediatezza dei fatti, l'imputato veniva sottoposto a controllo alcolimetrico, facendo registrare i seguenti tassi: alla prima verifica, eseguita alle ore 5.47, un tasso pari a 1,58 g/l; alla seconda verifica, eseguita alle ore 5.59, un tasso pari a 1,51 g/l;
alla terza verifica, eseguita alle ore 6.06, un tasso pari a 1,42 g/l.
Nel punto in cui si verificava lo scontro frontale tra l'Audi Q7 condotta dal BE e l'Opel Astra condotta dal BO, il tratto autostradale, composto da tre corsie di marcia, risultava costituito da due carreggiate separate per ogni senso di marcia, suddivise da strisce longitudinali discontinue di colore bianco, con un'unica striscia longitudinale del medesimo colore per suddividere la corsia di emergenza dalle altre corsie;
il tratto in questione, a senso unico di marcia, si sviluppava in modo rettilineo, con un andamento altimetrico leggermente sfavorevole, presentando un piano con una leggerissima salita nel senso di marcia da sud verso nord. Al momento del sinistro, il fondo del tratto autostradale, su cui vigeva il limite di velocità di 130 chilometri orari, si presentava asciutto e libero da sostanze sdrucciolevoli;
le condizioni meteorologiche erano buone e consentivano una visibilità discreta, con la precisazione che, data l'ora, proprio in quei frangenti, stava progressivamente svanendo l'oscurità notturna;
il traffico, al momento del sinistro, era relativamente scarso ma costante, atteso che si era all'inizio del ponte di ferragosto;
la carreggiata nord, in quello stesso tratto stradale, si presentava separata dalla carreggiata sud, per mezzo di un guard rail metallico, che non presentava irruzioni.
In ordine alla dinamica del sinistro stradale, nella sentenza, si accertava che la parte anteriore sinistra dell'Audi Q7, procedente nella direzione da Gravellona verso Genova Voltri, dapprima impattava tangenzialmente la fiancata laterale sinistra della Peugeot 206 e nella circostanza provocava il distacco delle portiere sinistre della vettura condotta da ST IO, che finivano nella corsia di emergenza;
subito dopo il primo urto, il BE perdeva il controllo del veicolo che guidava, il quale, continuando a percorrere la corsia di marcia in senso inverso alla direzione dell'Opel Astra condotta dal BO, impattava frontalmente con la stessa vettura, dando origine allo scontro mortale.
In particolare, la collisione interessava la parte anteriore destra dell'Audi Q7 e le parti anteriori centrale e destra dell'Opel Astra che, dopo lo scontro, compiva un movimento rotatorio da destra verso sinistra e concludeva la corsa contro il guard rail centrale;
la vettura antagonista, animata da residua energia cinetica, deviava verso la propria sinistra e, dopo avere lasciato sull'asfalto tracce di scalfittura e di abrasione gommosa, si arrestava nella corsia di emergenza, con la parte anteriore rivolta verso Alessandria, alla distanza di 60,50 metri dal punto di impatto con l'Opel Astra;
nella corsia di emergenza veniva in seguito rinvenuta la sua ruota anteriore destra, divelta dalla collisione.
Una pattuglia della Polizia stradale di Alessandria, Sottosezione di Ovada, giungeva sul posto alle ore 5.40, assumendo a sommarie informazioni l'imputato, OS AN, ST IO e IR EF, ancora presenti nell'area del sinistro. In tale ambito, si accertava che il veicolo guidato dal BE procedeva in direzione contraria e vietata rispetto al traffico circolante da sud verso nord, con una ricostruzione dei fatti che corrispondeva alle segnalazioni telefoniche effettuate da diversi automobilisti, nei minuti che avevano preceduto il sinistro, all'operatore in servizio presso la Questura di Alessandria.
Nell'occasione, il BE sosteneva di ricordare solo che proveniva da Arenano, di non essere in grado di ricostruire la dinamica del sinistro culminato con lo scontro frontale e di non sapere nemmeno contro quale veicolo avesse colliso. L'imputato, inoltre, aveva l'alito vinoso, gli occhi lucidi e un'espressione vocale confusa, con la conseguenza che veniva sottoposto ai controlli alcolimetrici, i cui risultati si sono richiamati.
Il 17/08/2012, veniva eseguita nei confronti del BE una misura cautelare, disposta in relazione al reato di plurimo omicidio volontario o di plurimo omicidio colposo di cui al capo 1), contestati in forma alternativa.
Nell'interrogatorio che ne seguiva, svoltosi il 18/08/2012, il BE dichiarava di avere trascorso la serata precedente con OS AN nel locale "La Kascia" di Arenano e di essere ripartito lungo l'autostrada A26 con l'amica, per fare ritorno ad Alessandria, ma di non ricordare se, arrivato al casello di Alessandria sud, aveva imboccato la rampa di uscita e di non sapere perché viaggiava contromano. Negava, inoltre, di essersi accorto degli autoveicoli che, procedendo in senso contrario al suo e incrociandolo, gli avevano ripetutamente lampeggiato e suonato il clacson, non essendo in grado di riferire quando aveva iniziato a viaggiare contromano.
Tali fatti venivano ritenuti incontroversi e non venivano contestati nella loro consistenza materiale nemmeno dalla difesa del BE, consentendo al giudice di primo grado di ritenere l'imputato colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1), 2), 3), 4) della rubrica, condannandolo alle pene richiamate in premessa.
2. Avverso tale sentenza la difesa dell'imputato proponeva appello, deducendo preliminarmente che le fattispecie contestate ai capi 1) e 2), alla stregua delle evidenze probatorie, non rientravano nella previsioni delle norme incriminatrici dei delitti di omicidio e di lesioni volontarie commessi con dolo eventuale, concretizzando al contrario le corrispondenti ipotesi di reati colposi commessi con colpa cosciente.
Secondo la ricostruzione difensiva, il giudice di primo grado aveva compiuto una valutazione errata, laddove, dopo avere premesso che l'imputato aveva posto in essere un comportamento di guida connotato da eccezionale pericolosità, osservava che tale condotta, per la sua abnormità, fatta eccezione per l'eventualità di un'incapacità di intendere e di volere non riscontrata nel caso di specie, poteva provocare conseguenze per l'incolumità degli altri utenti della strada. Tale erroneità del percorso argomentativo seguito emergeva proprio dalle espressioni utilizzate nella sentenza impugnata, che evidenziavano l'esistenza di obblighi di diligenza, prudenza e perizia a carico del BE, la cui violazione non poteva che comportare una responsabilità a titolo di colpa, facendosi riferimento alle conseguenze della sua azione, che l'imputato avrebbe dovuto e potuto prevedere.
Ne discendeva che il giudice di primo grado, dopo avere affermato la pericolosità della condotta di guida del BE, cadeva in un paralogismo giudiziario nel punto in cui interpretava tale pericolosità come un elemento indiziario dal quale ricavare la prova dell'accettazione del rischio, configurando conseguentemente la volontà eventuale di cagionare gli eventi dei reati di omicidio e di lesione personale volontaria. Tale paralogismo, nel caso di specie, consisteva nell'errore logico di attribuire, nelle premesse del ragionamento sul quale era fondata l'attribuzione di responsabilità, un differente significato all'obbligo di previsione degli eventi delittuosi provocati, che comportava - nella prospettiva recepita nella sentenza impugnata - che tutti coloro i quali adottano la condotta pericolosa contestata all'imputato hanno l'obbligo di prevedere le conseguenze che da essa possono scaturirne, con la conseguenza che il BE, non potendo non prevedere tali conseguenze, le aveva accettate.
Il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado veniva censurato anche sotto un ulteriore profilo, riguardante l'accettazione del rischio come il solo requisito perché l'elemento soggettivo dell'agente possa ricondursi alla figura del dolo eventuale. Infatti, una tale ricostruzione trascurava che, per configurare il dolo eventuale, non è sufficiente che l'agente si rappresenti la possibilità che l'evento si verifichi e ne accetti il rischio, occorrendo un'ulteriore elemento, relativo all'individuazione del momento volitivo.
In altri termini, si era trascurato di valutare il distinto requisito della volontà dell'evento, inesistente ad avviso dell'appellante, approdando in tal modo a un'arbitraria estensione della figura del dolo eventuale e invadendo la figura contigua della colpa con previsione dell'evento delittuoso.
Si deduceva ulteriormente che nella sentenza impugnata non si era fornita un'adeguata motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, allo scopo di adeguare l'entità della pena alla colpevolezza del BE, tenendo conto degli elementi fattuali emersi. Si evidenziava, in particolare, che il giudice di primo grado aveva omesso di considerare gli elementi relativi alla gravità concreta del fatto delittuoso contestato, considerato nelle specifiche circostanze storiche, la cui corretta disamina avrebbe imposto di concedere al BE le attenuanti generiche invocate. Si deduceva, infine, l'erroneità degli aumenti di pena a titolo di continuazione, distinguendo le ipotesi di reato contestate ai capi 1) e 2) della rubrica, unificate dal vincolo della continuazione, da quelle di cui ai capi 3) e 4), per cui veniva applicata una pena autonoma.
3. Con sentenza emessa il 20/06/2013 la Corte di assise di appello di TOno confermava la sentenza impugnata e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.
In tale ambito, innanzitutto, si ribadiva la correttezza dell'inquadramento dei delitti ascritti al BE ai capi 1) e 2) della rubrica, richiamandosi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per la sussistenza del dolo eventuale, occorre che l'agente abbia accettato la verificazione dell'evento delittuoso, consistente nell'accettazione della possibilità hic et nunc, della concreta probabilità che questo, ancorché non voluto direttamente, abbia a realizzarsi.
Nel caso di specie, gli elementi di prova sui quali fondare la conoscenza dei fatti e le possibilità volitive che concretamente si dischiudevano all'imputato, a proposito dell'atteggiamento psicologico maturato in quel determinato contesto, erano molteplici e complessivamente idonei a fondare una ricostruzione attendibile in funzione del giudizio di responsabilità penale compiuto nei suoi confronti. Tali elementi erano stati correttamente valutati dal giudice di primo grado sulla base dei rilievi eseguiti sul contingente traffico automobilistico dalla Polizia stradale di Alessandria, Sottosezione di Ovada, che giungeva sul posto nell'immediatezza dei fatti, che consentivano di individuare con certezza le circostanze di tempo e di luogo in cui si succedevano gli avvenimenti che portavano alla conclusione della vicenda delittuosa in esame.
Questa cornice probatoria veniva esaminata tenendo presente la giurisprudenza delle Sezioni unite formatasi in materia di dolo eventuale, nel valutare la quale la corte territoriale, pur recependone il presupposto ermeneutico, se ne discostava sul piano metodologico, affermando che la cosiddetta "formula di NK" su cui si incentrava tale arresto giurisprudenziale doveva ritenersi limitata ai soli delitti di ricettazione, in relazione ai quali tale arresto era intervenuto. Com'è noto, secondo tale formula, è possibile configurare il dolo eventuale tutte le volte in cui il giudice si formi la convinzione che l'imputato avrebbe agito nello stesso modo in cui si attivava concretamente, anche se fosse stato certo delle conseguenze della propria condotta e della verificazione dell'evento lesivo (cfr. Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009, dep. 30/03/2010, Nocera, Rv. 246324)
Nel caso di specie, l'applicazione di tale formula era inidonea a inquadrare il comportamento del BE, atteso che nei reati contro la persona che gli venivano contestati ai capi 1) e 2) della rubrica non sussistevano quelle connotazioni di inafferrabilità volitiva tipici dei reati di ricettazione e, per converso, era possibile valutare l'atteggiamento soggettivo dell'imputato sulla base degli elementi di prova acquisiti, che consentivano di enucleare le implicazioni causali derivanti dal suo comportamento e le scelte che avevano guidato la sua condotta fino al momento del sinistro stradale.
In questi termini, gli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari imponevano di ritenere che il BE avesse deciso con sufficiente chiarezza di procedere contromano sull'autostrada A26 prospettandosi l'eventualità che un sinistro stradale, con gravi conseguenze in danno delle persone, si potesse verificare in diretta connessione con la condotta che aveva deciso di tenere e accettando, in tal modo, la possibilità che questo tipo di eventi si potesse effettivamente verificare. Ne conseguiva che, avendo l'imputato percorso contromano un tratto autostradale di diversi chilometri, doveva ipotizzarsi che aveva una percezione di allarme visivo idonea a consentirgli di guidare la sua vettura, con la conseguenza di dovere ritenere che non soltanto aveva una chiara visione dei pericoli che erano collegati alla sua abnorme condotta, ma che, decidendo di proseguire nel suo comportamento, aveva accettato il rischio che si verificassero gli eventi di cui era in condizione di prefigurarsi l'accadimento.
Sul piano sanzionatorio, la corte territoriale riteneva corretta la quantificazione della pena irrogata all'appellante, tanto sotto il profilo della mancata concessione delle attenuanti generiche invocate dalla difesa, quanto sotto il profilo degli aumenti di pena disposti per la continuazione tra le ipotesi di reato contestate. Sotto il primo profilo, doveva rilevarsi che la mancata concessione delle attenuanti generiche da parte del giudice dì primo grado veniva fondata su un giudizio di gravità dei fatti delittuosi contestati esente da discrasie processuali, siccome fondato sulla disamina delle modalità dell'azione intrapresa e della gravità dei danni causati alle persone, rimaste vittime di un evento di matrice dolosa che aveva assunto proporzioni assolutamente drammatiche. La valutazione della spiccata pericolosità del comportamento del BE discendeva ulteriormente dal movente dell'azione criminosa, che assumeva un rilievo indiziario non secondario alla luce del criterio di giudizio indicato dall'art. 133 c.p., comma 2, n. 1, che doveva essere esaminato tenuto conto dei precedenti che connotavano l'anagrafe giudiziaria dell'imputato, gravata da pregressi reati. Quanto, infine, alla censura relativa agli aumenti di pena disposti dal giudice di primo grado, la corte territoriale rilevava che l'aumento sulla pena base di anni ventuno di reclusione per il reato di cui al capo 1) della rubrica, teneva conto della gravità delle condotte delittuose ascritte all'imputato, correttamente valutate sulla scorta dei parametri dell'art. 133 cod. pen. In ogni caso, la pena irrogata al BE nella sentenza impugnata si caratterizzava per l'irreprensibilità dei criteri di giudizio applicati al caso concreto e per la congruità dosimetrica della quantificazione finale.
4. Avverso tale sentenza ricorrevano per cassazione i difensori di BE IIir, il prof. avv. Franco Coppi e l'avv. IO Boccassi, con atto sottoscritto congiuntamente il 29/10/2013.
Quale primo motivo di ricorso, i difensori del BE eccepivano la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione della legge penale e per contraddittorietà e illogicità della motivazione. Si deduceva, innanzitutto, che la sentenza impugnata muoveva da un presupposto ermeneutico corretto, concordante con l'impostazione difensiva, secondo cui l'elemento qualificante del dolo eventuale consisteva nell'accettazione del rischio dell'evento delittuoso, in linea con la giurisprudenza delle Sezioni unite, secondo la quale tale configurazione dolosa imponeva di verificare che l'agente avesse agito pur avendo piena consapevolezza della possibile verificazione dell'evento medesimo (cfr. Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009, dep. 30/03/2010, Nocera, Rv. 246324).
Tuttavia, a fronte di tali presupposti ermeneutici incontroversi, i giudici di appello si discostavano dalle conseguenze metodologiche sottese all'approccio giurisprudenziale richiamato - eminentemente incentrato sulla cosiddetta "formula di NK" sulla quale ci si è già sinteticamente soffermati - effettuando una ricerca condotta sul terreno dei fatti, incapace di rivelare, alla luce delle emergenze processuali, l'effettivo ambito della determinazione volitiva del BE. In questo modo, nella sentenza impugnata, disattendendo i parametri ermeneutici richiamati in materia di dolo eventuale da questa Corte, si riteneva erroneamente che l'imputato avesse agito con dolo eventuale e che, a questo titolo, doveva essergli attribuita la responsabilità per la morte e per le lesioni personali determinatesi a seguito dell'incidente stradale provocato con la sua condotta di guida abnorme.
La dimostrazione dell'erroneità del percorso argomentativo seguito nella sentenza impugnata si traeva ulteriormente dal continuo riferimento alla personalità del BE, allo scopo di ricavare da questa motivi di ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato, con un percorso evidentemente fuorviante, nella misura in cui sembrava virare verso la teorica della "colpa d'autore" , ritenendo di potere dedurre la prova del dolo eventuale più dalla personalità dell'imputato che non dalle reali, concrete e irripetibili modalità dei fatti contestati. Ne conseguiva che il provvedimento impugnato si poneva in contrasto non solo con l'orientamento giurisprudenziale richiamato ma con la stessa lettura costituzionalmente orientata del dolo eventuale, così come affermata dall'art. 43 cod. pen., introducendo, nella verifica giurisdizionale sull'elemento soggettivo dei reati contestati ai capi 1) e 2), elementi non omogenei con la natura e la struttura di tale elemento.
Accanto a tali insuperabili discrasie, nella sentenza impugnata, emergevano ulteriori contraddizioni motivazionali, afferenti la rappresentazione volitiva del BE in ordine alle conseguenze della sua azione, atteso che nessuna verifica processuale era stata compiuta sulla possibilità o sulla mera probabilità di verificazione dell'evento considerato. Infatti, l'accettazione del pericolo poteva determinare una responsabilità per colpa in relazione a eventi ulteriori, ma mai una responsabilità a titolo di dolo, laddove tali eventi non avevano costituito oggetto di una puntuale rappresentazione e non ne era stata accettata, come probabile o comunque come possibile, la sua effettiva verificazione. Tali aporie motivazionali, secondo i difensori del ricorrente, emergevano dallo stesso testo del provvedimento impugnato, nel quale, alle pagine 35 e 36, si affermava che il reale atteggiamento volitivo che animava l'agente non era certamente quello di innescare un processo causale suscettibile di provocare uno scontro frontale, bensì di creare una gravissima turbativa del traffico che gli avrebbe permesso di porre in pericolo la altrui incolumità senza esporsi, nella sua previsione personale, ad analogo rischio di incidenti in danno della sua stessa incolumità.
Queste discrasie, inoltre, emergevano da ulteriori passaggi argomentativi, contenuti nelle pagine 37, 40 e 41 del provvedimento impugnato, espressamente richiamati nel ricorso in esame. Il tenore letterale di questi passaggi, secondo la difesa ricorrente, rendeva evidenti gli errori valutativi nei quali erano incorsi i giudici di appello, la cui ricostruzione non consentiva di configurare in capo al BE il dolo eventuale presupposto per il giudizio di colpevolezza formulato nei suoi confronti, in relazione alle ipotesi delittuose ascrittegli ai capi 1) e 2) della rubrica. A tutto questo occorreva aggiungere che, nel compiere una tale valutazione, la corte territoriale poneva in secondo piano la circostanza che il BE, al momento del sinistro, versava in stato di ebbrezza alcolica, così come contestargli al capo 3) della rubrica. Tale disattenzione motivazionale appariva ancora più rilevante alla luce delle carenze argomentative che si richiamavano a proposito dell'elemento soggettivo sotteso alla condotta del ricorrente, nel valutare il quale occorreva osservare che, se è vero che l'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude l'imputabilità, è parimenti vero che, nella ricostruzione dei fatti delittuosi, non era possibile ignorare gli effetti che lo stato di ebbrezza aveva determinato nei processi rappresentativi e volitivi dell'imputato.
La prospettazione di tali elementi circostanziali, secondo la difesa, non mirava a vanificare il dettato normativo dell'art. 92 cod. pen., ma a rendere evidente la natura colposa delle condotte di guida del BE, non essendo dubitabile che - proprio a causa della sua ubriachezza - era caduto in un errore di percezione, di cui si doveva tenere conto sul piano dell'inquadramento dell'elemento soggettivo. Passando, infine, a considerare il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del BE, deve evidenziarsi che, con tale doglianza, i suoi difensori eccepivano la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione della legge penale e per illogicità della motivazione, in relazione al diniego delle attenuanti generiche e agli aumenti di pena per la continuazione.
Si deduceva, in tale ambito, che la sentenza impugnata riteneva, con una motivazione apodittica, che al BE non potevano essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, valutando erroneamente come congrui gli aumenti per la continuazione, sul presupposto che i delitti contestati al BE ai capi 1) e 2) fossero di natura colposa.
Tuttavia, le considerazioni che la difesa del ricorrente aveva esposto nel primo motivo di ricorso, alle quali si faceva espressamente rinvio, inducevano a ritenere erroneamente valutato il presupposto applicativo del giudizio dosimetrico compiuto dai giudici di appello, non potendosi affermare con certezza - sulla base di tali considerazioni - la natura dolosa delle condotte di cui ai capi 1) e 2) della rubrica.
Questi motivi di ricorso imponevano l'annullamento della sentenza impugnata nell'interesse di BE LI.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, deve rilevarsi che i fatti ascritti al ricorrente ai capi 1), 2), 3), 4) della rubrica, nella loro consistenza materiale, risultano incontroversi e non vengono contestati dalle parti processuali.
In questa cornice probatoria, occorre prendere le mosse dal primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di BE LI, con cui i suoi difensori eccepivano la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per erronea applicazione della legge penale e per contraddittorietà e illogicità della motivazione.
1.1. In tale ambito, occorre evidenziare che costituisce un'operazione ermeneutica preliminare quella funzionale a individuare i parametri giurisprudenziali utili a distinguere il dolo eventuale dalla colpa cosciente, compiendo un'attività ricognitiva necessaria a inquadrare la condotta del BE, allo scopo di valutare le carenze motivazionali lamentate nel primo motivo di ricorso. Deve, in proposito, rilevarsi che la possibilità che l'evento non voluto sia comunque previsto dal soggetto che agisce è indicata incidentalmente nella definizione del delitto colposo dall'art. 43 c.p., comma 3, secondo cui tale delitto si configura quando l'evento,
anche se preveduto, non è voluto dall'agente.
Secondo un'impostazione risalente che ha avuto origine e diffusione nella dottrina tedesca, venendo successivamente ripresa dalla dottrina e dalla giurisprudenza nostrana, la colpa cosciente è una categoria confinante con quella del dolo eventuale, che rappresenta la situazione soggettiva di chi, analogamente a quanto si contesta al BE, agisce con la consapevolezza della possibilità di verificazione di un evento delittuoso, accettandone il rischio (cfr. R. NK, Das Strafgesetzbuch fur das deutsche Reich, 1926, pp. 181 ss.).
In questa prospettiva, il criterio distintivo tra il dolo eventuale e la colpa cosciente è stato tradizionalmente individuato attraverso la cosiddetta "formula di NK" - dall'autore tedesco cui la stessa è dovuta - che è stata recepita dalla giurisprudenza di legittimità, inizialmente con riferimento al tema del rapporto tra la ricettazione e l'incauto acquisto. In tale ambito giurisprudenziale, la necessità di un approccio rigoroso nell'accertamento del dolo eventuale si riteneva imposto dalla necessità di delimitare l'ambito di operatività del reato di ricettazione rispetto a quello di incauto acquisto, evitando che attraverso il dolo eventuale le condotte incaute venissero ricondotte surrettiziamente alla fattispecie della ricettazione (cfr. Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009, dep. 30/03/2010, Nocera, Rv. 246324). Ai presenti fini processuali, si reputa necessario richiamare il passaggio contenuto nelle pagine 10 e 11 della pronunzia delle Sezioni unite richiamata, in cui si precisava: "Insomma perché possa ravvisarsi il dolo eventuale si richiede più di un semplice motivo di sospetto, rispetto al quale l'agente potrebbe avere un atteggiamento psicologico di disattenzione, di noncuranza o di mero disinteresse;
è necessaria una situazione fattuale di significato inequivoco, che impone all'agente una scelta consapevole tra l'agire, accettando l'eventualità di commettere una ricettazione, e il non agire, perciò, richiamando un criterio elaborato in dottrina per descrivere il dolo eventuale, può ragionevolmente concludersi che questo rispetto alla ricettazione è ravvisabile quando l'agente, rappresentandosi l'eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuta la certezza" (cfr. Sez. un., n. 12433 del 26/11/2009, dep. 30/03/2010, Nocera, Rv. 246324).
Sul piano processuale, questo modello non è empiricamente verificabile, ma costituisce una piattaforma epistemologica che, in quanto tale, non rappresenta un criterio di verificabilità fattuale del dolo eventuale, necessitando di un ulteriore e imprescindibile passaggio giurisdizionale, funzionale a riscontrare la connessione dell'evento delittuoso con l'azione criminosa, tenuto conto della rappresentazione volitiva del soggetto attivo del reato. Su questi passaggi metodologici i giudici di appello si soffermavano nelle pagine 26 e 27, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni unite che originariamente confinava l'applicazione del modello ermeneutico riconducibile alla "formula di NK" alle sole ipotesi di ricettazione.
Con un successivo approdo interpretativo le Sezioni unite intervenivano nuovamente sul tema del dolo eventuale, individuandone i confini distintivi rispetto alla colpa cosciente ed elaborando una nozione, eminentemente connotata sul piano dell'accertamento probatorio dell'elemento soggettivo, con la quale ci si deve necessariamente confrontare nel valutare la posizione processuale del BE.
In questo intervento, innanzitutto, le Sezioni unite, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, distinguevano il dolo eventuale e la colpa cosciente nei seguenti termini: "In tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi;
ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo" (cfr. Sez. un., n. 8 del 24/04/2014, dep. 18/09/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261104).
Nello stesso arresto chiarificatore le Sezioni unite fornivano, sul piano probatorio, l'indicazione degli elementi sintomatici del dolo eventuale, ai fini della distinzione con la colpa cosciente, affermando: "In tema di elemento soggettivo del reato, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'"iter" e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa;
b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; v) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto;
e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali;
f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione;
h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di NK)" (cfr. Sez. un., n. 8 del 24/04/2014, dep. 18/09/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261105). In questa cornice ermeneutica, non può non prendersi atto che le categorie del dolo eventuale e della colpa cosciente sono concepite dogmaticamente come figure contigue e speculari, tanto è vero che si utilizza la "formula di NK" proprio allo scopo di risolvere i casi di confine, analoghi a quello che si sta considerando;
tuttavia, è proprio questa contiguità dogmatica - ed evidentemente sistematica - a imporre al giudice del merito di compiere una verifica rigorosa degli elementi processuali sottoposti alla sua cognizione, che non lasci spazio a presunzioni o a semplificazioni probatorie, ossequiose a esigenze esclusivamente edittali.
Si è, dunque, in presenza di un giudizio ipotetico, ma ciò non è per nulla estraneo alla scienza penalistica che, a ben vedere, da valutazioni di natura congetturale e controfattuale è tradizionalmente pervasa. L'importante è, come hanno sottolineato le Sezioni unite, nella parte narrativa dell'arresto giurisprudenziale che si è richiamato, a pagina 187, che "si sia in possesso di informazioni altamente affidabili che consentano di esperire il controfattuale e di rispondere con sicurezza alla domanda su ciò che l'agente avrebbe fatto se avesse conseguito la previsione della sicura verificazione dell'evento illecito collaterale". Occorre, però, prendere atto realisticamente che tale situazione processuale non sempre si verifica, atteso che in molte situazioni il dubbio rimane irrisolto, in quanto vi sono casi in cui neppure l'interessato saprebbe rispondere ad una domanda del genere. Ne consegue che il modello in esame costituisce un indicatore importante ed anzi sostanzialmente risolutivo quando si abbia modo di esperire in modo affidabile e concludente il relativo giudizio controfattuale. L'accertamento del dolo eventuale, tuttavia, non può essere affidato solo a tale modello euristico, come affermato dalle stesse Sezioni unite a pagina 187, in ragione del fatto che il giudice, nel compiere una tale valutazione processuale, deve "avvalersi di tutti i possibili, alternativi strumenti d'indagine".
Tali affermazioni inducevano le Sezioni unite, a pagina 188, nel passaggio dedicato al procedimento di accertamento controffattuale che deve compiere il giudice di merito, ad affermare: "In conseguenza, in tutte le situazioni probatorie irrisolte alla stregua della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, occorre attenersi al principio di favore per l'imputato e rinunziare all'imputazione soggettiva più grave a favore di quella colposa, se prevista dalla legge".
1.2. Ricostruita in questi termini la differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente, non sembra che, nel caso di specie, i giudici di merito, sulla base delle evidenze processuali e dei parametri ermeneutici forniti da questa Corte, abbiano risposto al quesito fondamentale sotteso alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei confronti del BE, consistente nel comprendere se lo stesso, al momento dell'impatto con l'autovettura Opel Astra condotta dal BO, procedeva contromano inconsapevolmente, per effetto dello stato di alterazione alcolica nella quale versava;
procedeva contromano consapevolmente, prevedendo l'evento mortale che correva e accettandolo, allo scopo di sfidare il pericolo che correva con tale condotta di guida abnorme;
ovvero, procedeva contromano consapevolmente, prevedendo l'evento rischioso che poteva correre con il suo comportamento, ma non accettandolo.
Tale fondamentale passaggio della vicenda processuale, a tutt'oggi, non è risolto, come evidenziato dalle conclusioni formulate, nel giudizio di appello e in quello di legittimità, dai procuratori generali di udienza, che concludevano la loro requisitoria esprimendo una valutazione contraria a quella trasfusa nella sentenza impugnata. Invero, sul punto, la sentenza impugnata non si mostra esaustiva, limitandosi a richiamare, per un verso, il dato processuale incontroverso secondo cui il BE aveva imboccato contromano l'autostrada A26, nel tratto che da Genova Voltri si dirige verso Gravellona, per affermare che avesse percorso in modo pienamente consapevole il tratto autostradale nel quale si verificava l'incidente mortale, per altro verso, facendo riferimento alla personalità dell'imputato, valutata attraverso i comportamenti che precedevano la sua condotta di guida e l'imbocco del tratto stradale nel quale si verificava il sinistro. Tali discrasie motivazionali, già evidenti sulla base del compendio probatorio richiamato nella sentenza impugnata, assumono un rilievo processuale ancora maggiore se vagliate alla luce dei parametri ermeneutici forniti dalle Sezioni unite nell'arresto giurisprudenziale al quale ci si è riferiti nel paragrafo precedente.
Sotto il primo profilo, i giudici di appello non spiegavano, salvo un breve riferimento contenuto a pagina 40, le ragioni che avevano indotto il BE a effettuare un'inversione di marcia repentina, dopo avere oltrepassato l'uscita per Alessandria sud, compiendo il tratto autostradale che lo separava dal punto dell'impatto con l'autovettura del BO, limitandosi ad affermare in modo assertivo che l'imputato "aveva precisa coscienza e volontà di procedere contromano". Su questa fondamentale frazione della vicenda delittuosa - compresa tra le ore 4.55 in cui perveniva al 113 la prima segnalazione telefonica di un veicolo che procedeva contromano effettuata da TO GI e le ore 5.06 in cui perveniva allo stesso recapito d'emergenza la telefonata di RN IA che comunicava in diretta all'operatore il verificarsi del sinistro stradale di cui al capo 1) - la ricostruzione della corte territoriale non risulta approfondita, non collegando adeguatamente tale profilo processuale al problema dell'enucleazione dell'elemento soggettivo in capo al BE, che deve essere eseguito alla luce degli indicatori sintomatici richiamati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. un., n. 8 del 24/04/2014, dep. 18/09/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261105).
Sotto il secondo profilo, non appaiono esaustivi rispetto all'impostazione processuale recepita dalla corte territoriale i riferimenti allo stato d'animo che caratterizzava il BE nel momento in cui si poneva alla guida della sua autovettura, esplicitati senza spiegarne la pertinenza rispetto alla determinazione volitiva sottesa ai delitti contestati ai capi 1) e 2) della rubrica. Tali riferimenti, infatti, possiedono una valenza meramente congetturale, inidonea in quanto tale - in assenza di un'adeguata ricognizione delle evidenze probatorie da cui trarre tali conclusioni - a fondare un giudizio adeguato sulla determinazione volitiva del BE, nella prospettiva ermeneutica prefigurata dalla corte territoriale.
Esemplare, da questo punto di vista, ci appare il passaggio della motivazione del provvedimento impugnato, contenuto a pagina 37, nel quale la corte territoriale, facendo riferimento alle delusioni patite dal BE durante la serata appena trascorsa, conclusasi con il suo allontanamento dalla discoteca "La Kascia" in compagnia della OS, affermava in termini evidentemente congetturali:
"In breve, aveva motivo di sentirsi avvilito e ferito nell'orgoglio per il modo con cui aveva trascorso le ultime ore, aveva bisogno perciò di riscattare ai propri occhi ed agli occhi della OS la propria figura dagli affronti e dagli insuccessi che l'avevano mortificato. Tutto ciò evidentemente costituiva per lui una ragione sufficiente perché si lasciasse attirare dalla smania di adottare dei comportamenti di aperta sfida verso la società che avevano la funzione di medicare il suo amor proprio offeso. Naturalmente la constatazione non può in nessun modo rappresentare una scusante per la condotta adottata nella circostanza;
dimostra tuttavia che non agì con totale irrazionalità, ma che, anzi, in qualche misura gli atti da lui realizzati erano coerenti con i tratti salienti della sua personalità e sono spiegabili con la particolare situazione psicologica del momento".
Invero, questo passaggio non sembra coerente con gli obiettivi motivazionali perseguiti dai giudici di appello, non comprendendosi perché il comportamento abnorme del BE fosse da collegare alla presenza della OS all'interno del veicolo, se si considera che l'amica, al momento dell'incidente, dormiva, in condizioni di ubriachezza, nel sedile posteriore del veicolo, senza essere in grado di apprezzare o anche solo di valutare il senso delle azioni del guidatore. Nè si comprende, sulla scorta di quanto riferito nella sentenza impugnata, nelle pagine 35-37, se e in quale misura il presunto atteggiamento di sfida e di rivalsa individuale del BE abbia inciso sulla rappresentazione volitiva degli eventi delittuosi mortali esaminati, orientando il giudizio della corte territoriale verso il dolo eventuale anziché verso la colpa cosciente, determinando la situazione di incertezza probatoria segnalata dalla difesa del ricorrente, su cui il provvedimento in esame non forniva alcuna indicazione risolutiva, omettendo di esaminare analiticamente gli elementi sintomatici dell'elemento soggettivo del ricorrente. Analoghe considerazioni valgono per l'ulteriore passaggio della sentenza impugnata, contenuto a pagina 41, nel quale l'intento volitivo del BE veniva desunto presuntivamente dalla sua volontà di dimostrare la sua abilità di conducente, sulla base di un'analisi meramente congetturale, affermando: "L'atteggiamento soggettivo che emerge dalle considerazioni ora esposte concreta la prova del dolo eventuale. Infatti la volontà dell'imputato era diretta principalmente a percorrere l'autostrada contromano, evitando di misura lo scontro con i veicoli che circolavano nella direzione opposta e dando così a se stesso una prova di destrezza nella guida, di audacia e di prontezza di riflessi. Tuttavia era perfettamente in grado di rappresentarsi, e in effetti si rappresentò, che, agendo nel modo che aveva deciso di seguire, dalla sua azione sarebbero potute derivare delle conseguenze devastanti per l'altrui integrità".
In questi termini, se lo scopo della prova di esibizione era quello di dimostrare la sua destrezza alla guida e se tale prova di abilità doveva consistere proprio nell'evitare i veicoli che provenivano dalla direzione opposta, la corte territoriale avrebbe dovuto affrontare preliminarmente il problema del momento in cui il BE - proprio al fine di concretizzare tale progetto esibizionistico - imboccava contromano il tratto autostradale in cui si verificava il sinistro stradale nel quale andava a impattare contro il veicolo condotto dal BO, provocando la morte dei suoi quattro passeggeri.
Così ricostruiti i passaggi motivazionali censurati dalla difesa del ricorrente, occorre rilevare che la sentenza impugnata non consente di affermare con certezza che il BE, viaggiando contromano, abbia accettato il rischio degli eventi lesivi prodotti con la sua condotta di guida, soddisfacendo i parametri richiesti per ipotizzare la sussistenza del dolo eventuale da questa Corte, sui quali ci si è soffermati nel paragrafo precedente (cfr. Sez. un., n. 8 del 24/04/2014, dep. 18/09/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261105). Tali conclusioni impongono un ulteriore giudizio, affinché la corte territoriale enuclei, con maggiore precisione e valutandone analiticamente gli indicatori sintomatici, l'elemento soggettivo sotteso al comportamento del ricorrente.
1.3. Nell'ambito del primo motivo di ricorso occorre richiamare l'ulteriore doglianza attraverso cui si articolava la censura difensiva, secondo cui i giudici di appello avevano trascurato la circostanza che il ricorrente, al momento del sinistro, versava in uno stato di ebbrezza alcolica, così come contestatogli al capo 3), che rendeva ancora più evidenti le disarmonie motivazionali richiamate nel paragrafo precedente sul piano dell'accertamento probatorio dell'elemento soggettivo.
Deve, invero, rilevarsi che, sotto questo profilo, la sentenza impugnata presenta delle carenze motivazionali oggettive, atteso che nella ricostruzione dei fatti delittuosi non era possibile ignorare gli effetti che lo stato di ebbrezza aveva potuto provocare nel processo di determinazione del BE, con quanto di conseguenza ai fini della sussistenza o meno di quella particolare figura di dolo - il dolo eventuale - connotata proprio, rispetto alla colpa cosciente, da una residua, anche se sfocata in confronto a quella netta del dolo diretto, presenza dell'elemento volitivo.
Si consideri, in proposito, che, su tale fondamentale profilo, entrambe le sentenze di merito si limitavano ad affermare che, a seguito del controllo alcolimetrico effettuato dalla pattuglia della polizia stradale giunta sul luogo del sinistro stradale, l'imputato faceva registrare, nel corso delle verifiche alcolimetriche eseguite tra le ore 5.47 e le ore 6.06, un tasso superiore ai limiti imposti dalla legge, donde la contestazione di cui al capo 3). Nelle sottostanti sentenze di merito nessun'altra indicazione veniva fornita, ne' tantomeno veniva precisato se e in quale misura lo stato di alterazione alcolica nel quale versava il BE avesse influito sulle sue condizioni psichiche, tenuto conto del processo di determinazione volitiva sotteso al delitto contestato al capo 1). Tale accertamento probatorio, a ben vedere, era indispensabile, proprio alla luce delle incertezze che si sono richiamate nel paragrafo precedente, a proposito dell'accettazione del rischio di verificazione dell'evento lesivo, verificatosi in concreto, valutato in modo incongruo da entrambi i giudici di merito.
Nè è possibile attribuire, sotto questo aspetto, decisività all'esame clinico del ricorrente, eseguito presso l'Ospedale di Ovada alle ore 10.10 del 14/08/2012, atteso che nel provvedimento impugnato si faceva riferimento a tali verifiche, a pagina 42, in termini assertivi: "Del resto in seguito, ed esattamente alle ore 10.10, visitato presso l'Ospedale di Ovada, è risultato perfettamente orientato nel tempo e nello spazio, privo di deficit di memoria, di allucinazioni e di dispercezioni e calmo, pur con la precisazione che in quel tempo accusava un tasso di alcolemia pari a 1 g/l. Perciò non si può sostenere che all'atto del sinistro che aveva provocato fosse frastornato e disorientato, ed ancor meno che fosse inconsapevole delle circostanze di tempo e di luogo. Quindi è coerente ritenere che, quando aveva tenuto la condotta causalmente collegata con il verificarsi della collisione frontale, si fosse trovato nella condizione di valutare adeguatamente, con discreto grado di consapevolezza, le possibili conseguenze di danno per l'incolumità delle persone che dipendevano dall'anomalia degli atti che stava compiendo. Pertanto è altrettanto coerente concludere che, in allora, aveva accettato in anticipo tali conseguenze per l'ipotesi che si verificassero".
In questi termini, è certamente un dato ermeneutico incontroverso quello secondo cui l'ubriachezza non derivata da caso fortuito o forza maggiore non è idonea, in quanto tale, a escludere l'imputabilità dell'agente, secondo quanto previsto dall'art. 92 c.p.p., comma 1. Tuttavia, di tale circostanza, così come di ogni altro elemento circostanziale utile ai fini della valutazione dell'atteggiamento volitivo del BE, occorreva tenere conto, non potendosi ignorare gli effetti che tale stato di alterazione psichica, determinato dall'ingerenza di elevati quantitativi di sostanze alcoliche, era idoneo a produrre sui processi rappresentativi e volitivi del ricorrente.
Come si è detto, passando in rassegna il passaggio della sentenza di appello dedicato alla visita ospedaliera effettuata la mattina dopo il sinistro stradale, il BE veniva ritenuto pienamente consapevole delle azioni che lo avevano portato a compiere le condotte illecite che gli venivano contestate ai capi 1) e 2) della rubrica.
Tuttavia, la sobrietà accertata in sede di visita non poteva considerarsi dirimente circa l'incidenza dello stato di ebbrezza sul grado di lucidità e consapevolezza dell'imputato al momento dei fatti, in quanto si riferiva a una verifica effettuata a distanza di ore dagli stessi e in un contesto certamente non comparabile a quello, cui la valutazione andava rapportata, della guida in orario prelucano su tratto autostradale interessato da traffico non intenso ma costante.
Tutto questo rende evidenti le lacune motivazionali su tale fondamentale profilo della vicenda delittuosa, che avrebbe dovuto essere affrontato in maniera più approfondita e che, in sede di rinvio, impone una nuova adeguata ricognizione, essenziale per il problema della distinzione tra colpa cosciente e dolo eventuale. Nè potrebbe essere diversamente, tenuto conto di quanto affermato da questa Corte che, fermi restando i parametri ermeneutici indicati dagli artt. 92 e 93 cod. pen., con particolare riferimento allo stato di alterazione psichica dovuto all'ingestione di sostanze alcoliche o stupefacenti, osserva: "La regola secondo cui l'imputabilità non è esclusa ne' diminuita dall'ubriachezza o dall'assunzione di sostanze stupefacenti, a meno che esse non siano conseguenza di caso fortuito o forza maggiore, non esime dal dovere di accertamento della colpevolezza attraverso l'indagine sull'atteggiamento psicologico tenuto dall'agente al momento della commissione del fatto imputato" (cfr. Sez. 1, n. 42387 del 28/09/2007, dep. 16/11/2007, Bruschi, Rv. 238111).
Queste considerazioni processuali rendono evidente la necessità di un nuovo giudizio, affinché che la corte territoriale, applicando correttamente i principi di diritto che si sono richiamati, enuclei l'elemento soggettivo, doloso o colposo, sotteso al comportamento del BE.
Nel compiere tale operazione il giudice del rinvio dovrà tenere conto del più recente arresto giurisprudenziale in tema di accertamento del dolo eventuale del quale la sentenza impugnata - emessa in epoca antecedente all'approdo ermeneutico medesimo - non poteva tenere conto, ma con il quale nel nuovo giudizio non potrà fare a meno di confrontarsi (cfr. Sez. un. n 8 del 24/04/2014, dep. 18/09/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261105).
2. L'accoglimento del primo motivo di ricorso deve essere ritenuto assorbente rispetto all'ulteriore doglianza della difesa del ricorrente, relativa all'erronea applicazione della legge penale e all'illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato al BE, che si omettè di esaminare.
3. Le ragioni giuridiche che si sono esposte compiutamente nei paragrafi 1.1 e 1.2 di questa sentenza impongono conclusivamente l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di TOno per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di assise di appello di TOno.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2015. Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2015