Sentenza 5 dicembre 2013
Massime • 2
Non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, eppure nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumersi l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso.
L'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (conv. in l. n. 203 del 1991) può essere applicata ai concorrenti nel delitto, secondo il disposto dell'art. 59 cod. pen., anche quando essi non siano consapevoli della finalizzazione dell'azione delittuosa a vantaggio di un'associazione di stampo mafioso, ma versino in una situazione di ignoranza colpevole.
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- 1. Art. 648 - Ricettazionehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Aggravante speciale prevista dall'art.416 bis co. 1 c.p. ha natura soggettivaRedazione · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2020
La sezione II della Cassazione penale riteneva necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà». Ciò posto, si osservava in via preliminare come, nel caso di specie, la questione assumesse rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale aveva ritenuto la natura soggettiva dell'aggravante, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2013, n. 51424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51424 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 05/12/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - N. 2777
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere - N. 31168/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA OR N. IL 28/02/1981;
POSTIGLIONE STEFANO N. IL 17/02/1985;
RT EL N. IL 16/06/1954;
BE ON N. IL 15/09/1962;
avverso la sentenza n. 4101/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del 07/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Viola A.P. che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla ricettazione di cui al capo G) in ordine alla inammissibilità della pena e il rigetto nel resto per FE;
per la inammissibilità dei ricorsi di EC, LI e BE;
annullamento con rinvio limitatamente alla configurabilità dell'aggravante della manifesta e rigetto nel resto del ricorso di RA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 7 febbraio 2013, la Corte di appello di Torino, 1^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale in sede appellata dagli imputati FE OR, EC AN, LI AN, RA LO e BE NI, assolveva LI e RA dal delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. di cui al capo 16) per non aver commesso il fatto (con conseguente esclusione della pena accessoria e della misura di sicurezza); escludeva l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 contestata a LI ai capi 1) e 7) e a
RA al capo 11) limitatamente alla finalità di agevolare l'associazione e per l'effetto rideterminava la pena inflitta a LI in due anni sei mesi di reclusione ed Euro 440 di multa e a RA per il reato a lui ascritto al capo 11) in cinque anni quattro mesi di reclusione e mille euro di multa;
escludeva per FE l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2 e, riconosciute le attenuanti generiche, rideterminava la pena al lui inflitta in un anno sei mesi di reclusione e quattrocento euro di multa;
concedeva a BE le circostanze attenuanti generiche prevalenti e rideterminava la pena a lui inflitta in due anni otto mesi di reclusione e quattrocento euro di multa;
riduceva la pena inflitta a EC a tre anni otto mesi di reclusione e ottocento euro di multa;
revocava per RA e EC la dichiarazione di delinquente abituale e la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola per la durata di due anni;
sostituiva per EC la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per cinque anni;
eliminava per LI e BE la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale erano stati dichiarati colpevoli: LI (capi da 1 a 7) di concorso in una serie di reati di porto e detenzione illegali di armi e ricettazione delle stesse (fucile IK AK47 con matricola abrasa, fucile JA AK47, fucile doppietta AR con matricola abrasa, rivoltella ASTRA cal 38 special con matricola abrasa);
RA (capo 11) di concorso nel delitto di estorsione aggravata in danno degli imprenditori IN TO e NI costretti a versare complessivamente la somma di centomila/00 Euro;
FE (capi 8 e 9) di concorso nel porto e detenzione illegale nonché di ricettazione della rivoltella ASTRA cal. 38 special;
BE e EC di concorso nel delitto di estorsione aggravata (capo 10) in danno di IA GI e EC inoltre (capo 18) del delitto di cessione continuata di sostanza stupefacente (cocaina).
La Corte territoriale, esclusa la sussistenza di elementi probatori a carico di LI e RA in ordine alla partecipazione all'associazione criminale di cui al capo 16 e in conseguenza alla sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 sotto il profilo della finalità agevolativa della stessa, osservava che l'estorsione di cui al capo 11) in danno dei fratelli PA (addebitata a titolo di concorso a RA) era caratterizzata da modalità mafiose di intimidazione anche per l'esplicito riferimento alla necessità di aiutare i fratelli detenuti di IS AV, con conseguente stato di terrore delle vittime, aggravante di tipo oggettivo sicché non rilevava che le minacce fossero state poste in essere materialmente solo da alcuni dei concorrenti. Quanto alla posizione di FE, la sua responsabilità per i delitti di cui ai capi 8) e 9) era provata dal contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni ambientali a bordo del veicolo di IS dimostrative della consapevolezza del fatto che in un vano dietro al cruscotto erano celati l'arma e i relativi proiettili, consapevolezza riscontrata dalla sua presenza a bordo del veicolo al momento della perquisizione e del sequestro. La responsabilità di EC e BE per l'estorsione aggravata ai danni di IA GI (capo 10) era provata dalle dichiarazioni accusatone della persona offesa avvalorate nella loro attendibilità dal contenuto delle numerose conversazioni oggetto di intercettazione dettagliatamente esaminate. Quanto al capo 18), la responsabilità di EC scaturiva dalle conversazioni intercettate e dal rinvenimento della sostanza stupefacente oggetto di sequestro all'esito dei servizi di osservazione da parte della polizia giudiziaria. Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
1) FE, a mezzo del difensore avv. Valentino Schierano: - per violazione di legge in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. e artt. 110 e 648 cod. pen., L. n. 110 del 1975, art. 23 perché dalla conversazione oggetto di intercettazione ambientale all'interno dell'autovettura di IS SS non può trarsi alcuna prova certa ed anzi le frasi pronunciate dal ricorrente evidenziano che vede l'arma per la prima volta e non ne assume la detenzione neanche a titolo di concorso;
- mancanza ed illogicità della motivazione e violazione di legge con riferimento alla sussistenza del reato di cui all'art. 648 cod. pen. perché l'assunto secondo il quale egli avrebbe conseguito il compossesso dell'arma è in contrasto con le risultanze processuali dalle quali risulta che dopo averne preso visione l'arma è stata riposta nel luogo dove già si trovava senza alcuna compartecipazione, sia pure di ordine morale, alla condotta già posta in essere da altri;
- mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio perché la riduttiva estensioni delle riconosciute attenuanti generiche e il diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. non trovano giustificazione e sono smentiti dal contenuto della conversazione registrata che da prova che l'arma fu rimessa nel luogo dove già si trovava e comunque non si spiega la ragione dell'irrogazione di pena tanto al di sopra del minimo edittale;
- violazione di legge con riferimento agli artt. 163 e 165 cod. pen. perché L'entità della pena inflitta consente il riconoscimento del beneficio della sospensione sia pure con una delle prescrizioni di legge.
2) RA, a mezzo del difensore avv. Cosimo Palumbo: - erronea applicazione di legge penale in riferimento alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e comunque mancanza e manifesta illogicità della motivazione atteso che il ricorrente non solo non è stato autore della minaccia ma non è stato presente al momento dell'intimidazione, sicché non se può ammettere L'estensione automatica nei confronti dell'inconsapevole. Comunque difettano i presupposti della sussistenza dell'aggravante, perché non è sufficiente il solo atteggiamento delle vittime, perché il comportamento deve risultare oggettivamente idoneo ad esercitare la particolare coartazione. L'accenno alla necessità di dover aiutare i fratelli detenuti di IS fu fatto dal catanese che erano intervenuti su richiesta dei IN, per come riferito dal ricorrente nel corso del suo interrogatorio;
- erronea applicazione di legge penale in riferimento alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e agli artt. 63 e 69 cod. pen. perché erroneamente L'aumento di pena per L'aggravante speciale (esclusa per legge dal giudizio di valenza) è stato calcolato dopo la quantificazione della pena per effetto della riconosciuta equivalenza delle concesse attenuanti generiche, mentre queste ultime avrebbero dovuto essere prese in considerazione dopo L'aumento di pena per L'aggravante;
3) LI: - omessa motivazione ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1 in relazione all'art. 133 cod. pen. e alla L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14 perché la pena base per il più grave reato di cui al capo 1) è stata quantificata in misura sensibilmente più alta dal minimo di legge senza alcuna giustificazione in ordine al rigoroso trattamento sanzionatorio;
5) BE: - a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) per mancata assunzione della testimonianza del padre del coimputato EC AN, prova decisiva per chiarire i rapporti intercorrenti tra le parti coinvolte in particolare i crediti vantati dal padre della parte lesa e da EC AN;
- manifesta illogicità della motivazione perché il ricorrente non ha preso parte alla presunta estorsione. Trattasi invero di esercizio arbitrario della proprie ragioni come da EC, non in concorso con il ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso nell'interesse di FE OR. 1.1. è inammissibile per la parte in cui la critica alla sentenza impugnata è sviluppata mediante il riferimento al contenuto della conversazione oggetto di intercettazione e alla possibile diversa lettura del suo significato.
La Corte territoriale non ha trascurato di considerare che L'arma si trovava già nel vano nascosto dell'autovettura di IS, ma ha valorizzato la circostanza che L'arma è stata posta da quest' ultimo nella disponibilità di FE che per L'effetto ne ha acquisito il compossesso. Tale motivazione, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede. Va ribadito che L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare L'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare L'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, rie. Dessimone e altri;
Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella);
1.2. è infondato per la parte in cui invoca il condiviso canone ermeneutico secondo il quale non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, seppure nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumersi l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso (Cass. Sez. 2, 13.4.2011 n. 23395). Nel caso in esame la Corte territoriale ha escluso che si versi in ipotesi di compartecipazione morale per adesione psicologica a delitto già posto in essere da Magris, perché ha ritenuto una ricezione da questi in compossesso dell'arma e quindi una nuova ricettazione, con consapevole nuovo occultamento dell'arma nel nascondiglio del sodale, nella piena consapevolezza della provenienza illecita, desunta dai giudici di merito dalla abrasione dei numeri di matricola. Tale parte della motivazione che non è stata oggetto di specifica critica e quindi rimane come valido argomento a sostegno della decisione adottata;
1.3. è infondato per la parte in cui denuncia come del tutto ingiustificata "la riduttiva incidenza dell'estensione" delle attenuanti generiche, posto che la pena base di due anni e quattro mesi di reclusione ha avuto una sensibile riduzione di otto mesi, in misura prossima al massimo consentito (nove mesi e dieci giorni), giustificata in ragione dell'"entità degli addebiti", vale a dire la ricezione e L'occultamento di un arma clandestina. Gravità della condotta che è valsa ad escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., attraverso valutazione non manifestamente illogica, come tale non censurabile in questa sede;
1.4. è infondato per la parte in cui denuncia formalmente violazione di legge con riferimento agli artt. 163 e 165 cod. proc. pen., perché la possibilità di concedere nuovamente il beneficio della sospensione condizionale della pena, ancorché subordinato alle ulteriori condizioni di cui all'art. 165 c.p., comma 2, è stata per implicito esclusa in ragione di giudizio prognostico sfavorevole desumibile dalla parte della motivazione sopra ricordata in cui si è posta in evidenza la gravità della condotta.
1.5. Il ricorso deve essere in conseguenza rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. Il ricorso nell'interesse di RA LO:
2.1. è infondato nella parte in cui denuncia erronea applicazione del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione perché, il Collegio condivide il canone ermeneutico secondo il quale "le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute insussistenti per errore determinato da colpa". (Cass. Sez. 4, 6.2.2004 n. 4853; Cass. Sez. 5, 6.4.2011 n. 19637 che richiama L'art. 59 c.p., comma 2). In ogni caso dalle dichiarazioni confessorie del ricorrente riportate in sentenza (pagg. 24-25) risulta che RA (coinvolto su richiesta del catanese) in occasione dell'incontro preliminare con IS AV seppe da questi che la pretesa estorsiva era motivata dalla necessità di aiutare i fratelli carcerati. Accettò poi di partecipare all'incontro con i IN. Se è vero che egli si appartò per conversare (assieme a Di Donato) con PA DO (con il quale aveva precedenti rapporti) e quindi non partecipò alle trattative dirette fra PA AN, IS AV e il catanese, resta provata la circostanza che gli era nota la causale della pretesa (aiuto ai fratelli carcerati), motivo che PA TO ha riferito essergli stato rappresentato in uno degli incontri con gli estorsori (pag. 32, ultimo cpv., della sentenza) e che gli fu confermato da AV all'esito dell'incontro (pag. 25 della sentenza: "andando via AV mi disse che PA aveva promesso che gli avrebbe dato qualcosa per i suoi fratelli in carcere");
2.2. è infondato per la parte in cui critica la sentenza impugnata per aver ritenuto la sussistenza dell'aggravante in ragione del riferimento alla necessità di aiutare i fratelli detenuti di IS AV (per come riferito in sede di interrogatorio da RA) e della percezione soggettiva delle persone offese. Quanto al primo profilo si osserva che la sentenza impugnata attribuisce a PA TO (pag. 32 ultimo cpv. della sentenza) L'indicazione del movente della pretesa estorsiva (aiuto ai fratelli carcerati), per come sopra evidenziato. Quanto al secondo profilo (percezione soggettiva della particolare pressione sulle vittime) si rileva che è assorbito dalla soluzione del primo. Una volta accertato che la pretesa era motivata dalla necessità di aiutare i carcerati deve ritenersi sussistente L'aggravante.
2.3. L'ultimo motivo di ricorso, con il quale si denuncia erroneità delle modalità di calcolo della pena per essere stato effettuato L'aumento di pena per L'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 dopo il giudizio di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e le altre aggravanti, è manifestamente infondato. Secondo la diversa opzione ermeneutica caldeggiata dal ricorrente la riduzione di pena per le attenuanti generiche avrebbe dovuto seguire la quantificazione di pena per effetto dell'aumento dell'aggravante speciale del citato art.
7. Ma non spiega su quale pena base tale aumento si dovrebbe fare. Se cioè su quella del delitto di estorsione non aggravato (opzione che però presuppone come già effettuata la neutralizzazione delle altre aggravanti per effetto della ritenuta equivalenza con le attenuanti generiche) oppure su quella dell'estorsione aggravata (opzione però sfavorevole al ricorrente perché in tal caso la pena base potrebbe essere superiore).
2.4. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3. Anche il ricorso di LI AN è infondato. La pena base per il più grave delitto di cui al capo 1), relativo alla detenzione e al porto in luogo pubblico di arma da guerra (fucile Kalashnicov AK47) clandestina, perché con matricola abrasa, è stata fissata in 3 anni 3 mesi di reclusione ed Euro 550 di multa, in misura quindi prossima al minimo edittale (due anni di reclusione ed Euro 206 di multa;
cfr. Cass. Sez. 1, 22.1.2009 n. 16691) e ben lontana dal massimo (dieci anni di reclusione ed Euro 2.065 di multa) stabilito dalla L. n. 895 del 1967, art. 4 (come modificato dalla L. n. 497 del 1974, art. 12) in riferimento ad arma con matricola abrasa
(L. n. 110 del 1975, art. 23), fatto questo esplicitamente contestato e del quale i giudici di merito hanno tenuto evidentemente conto a norma dell'art. 133 cod. pen.. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4. Il ricorso di BE deve essere dichiarato inammissibile per genericità, perché si limita a reiterare le doglianze mosse con L'appello in ordine all'inattendibilità della persona offesa e alla necessità di acquisizione di documentazione bancaria per fugare i dubbi connessi a tale pretesa inattendibilità, senza formulare alcuna critica specifica alla dettagliata motivazione della sentenza impugnata, che ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto attendibili le dichiarazioni di IA GI (non solo per L'intrinseca coerenza ma anche per il conforto del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione - diffusamente riportate e commentate nei loro passaggi significativi - e dell'episodio del danneggiamento del furgone Ford Transit) e superflua L'integrazione probatoria richiesta dalla sua difesa (proprio in ragione dell'ammissione di EC di aver ricevuto dal IA la somma di quattromila/00 Euro, sicché è stata apprezzata L'inutilità dell'acquisizione di documentazione bancaria a riprova di consegna di danaro che lo stesso imputato riconosce essere avvenuta). Va ribadito che è inammissibile per genericità il ricorso per cassazione, i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato. (Cass. Sez. 6, 8.5.2009 n. 22445; Cass. Sez. 3, 5.5.2010 n. 29612:
5. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per il secondo motivo con il quale il ricorrente si limita ad affermare di non aver preso parte alla "presunta estorsione" ai danni di IA, che comunque sarebbe da qualificarsi come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, senza alcuna analisi e senza alcuna censura alla motivazione della sentenza impugnata, che ha spiegato le ragioni a sostegno del convincimento del concorso del ricorrente nel reato (sia perché riconosciuto dalla persona offesa come sodale di EC sia perché il suo interesse è confortato dal contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione).
6. Il ricorso di BE deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va in conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di somma, che in ragione dei motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di BE NI;
rigetta i ricorsi di FE OR, RA LO e LI AN. Condanna tutti al pagamento delle spese processuali e BE anche al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2013