Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2011, n. 5584
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Sentenza 11 gennaio 2011

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L'obbligo per gli albergatori e quanti gestiscono case di salute, e cioè case di riposo, di identificare le persone alloggiate e di comunicarne le generalità all'autorità di P.S. non si estende a quanti gestiscono case di cura, sui quali grava invece, ai sensi dell'art. 193 R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza), l'obbligo di tenuta di uno speciale registro, con notifica all'autorità di P.S. delle persone ricoverate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2011, n. 5584
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5584
    Data del deposito : 11 gennaio 2011

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