Articolo 110 del Codice di procedura civile
Articolo 109Articolo 111
Versione
21 aprile 1942
Art. 110.
(Successione nel processo).

Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo e' proseguito dal successore universale o in suo confronto.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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