Sentenza 11 aprile 2016
Massime • 1
Nel delitto di tentato omicidio, ai fini della sussistenza del reato è sufficiente il dolo diretto rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere, e quindi il dolo intenzionale inteso quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione. (nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente il tentativo, avendo ravvisato - per la modalità concreta con cui fu vibrato il colpo di coltello, per la precisione e freddezza dell'imputato e per la zona del corpo attinta - gli elementi oggettivi che permettevano di desumere il dolo diretto, senza ritenere necessario il dolo intenzionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2016, n. 23618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23618 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2016 |
Testo completo
23 6 1 8/ 1 6 18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 1107 Dott. MARIA VESSICHELLI - Presidente - N. Dott. SERGIO GORJAN - Consigliere REGISTRO GENERALE N. 46331/2015 -- Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO Dott. ANDREA FIDANZIA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN BE N. IL 07/01/1953 avverso la sentenza n. 3446/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del 25/06/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. еш - Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Paola Filippi, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio;
rigetto nel resto del ricorso. l'avvocato - Udity per parte civile, Porcile Michela Stefania, chiesto il rigetto del ricorso dell'imputato. che ha. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'assise d'appello di Genova, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte, ha, con la sentenza impugnata, confermato la condanna di NI ER per il tentato omicidio di UE CI GA CE, già pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Genova, in sede di giudizio abbreviato, nonché la pena a lui irrogata. L'annullamento della precedente sentenza era stato disposto limitatamente alla qualificazione del fatto di reato, che, ad avviso del giudice rescindente, era avvenuta senza adeguata motivazione.
2. Secondo quanto ricostruito dai giudici merito, NI, che aveva avuto una lunga relazione sentimentale con LO AN e non aveva accettato la separazione voluta dalla donna, in data 28 luglio 2011 aggredì la ex convivente con calci, pugni ed un coltello, tentando di ucciderla. Nell'occasione, venne colpita con una coltellata al torace anche UE CI GA CE, che si era avvicinata ai due con l'intenzione di soccorrere l'amica. Il giudice della sentenza annullata aveva ritenuto che l'accoltellamento al torace della odierna parte lesa fosse sorretto da dolo alternativo, in considerazione della zona attinta dal colpo (la parte destra del torace, vicino al collo) e della forza impressa al colpo. La Corte di cassazione ha censurato la sentenza suddetta in punto di elemento soggettivo, disponendo che gli elementi suddetti andassero messi a confronto sia con la mancata reiterazione dei colpi, sia col carattere pacificamente occasionale dell'azione reattiva posta in essere dal prevenuto.
3. La Corte d'assise di appello di Genova, giudicando un sede di rinvio, ha confermato il giudizio di colpevolezza per il reato di tentato omicidio in danno i della UE sulla base delle seguenti considerazioni: a) il colpo fu inferto volontariamente e coscientemente -in zona vitale, con forza sufficiente ad assicurare la penetrazione della lama nel corpo della donna e con mezzo idoneo ad uccidere (un coltello della lama di otto centimetri); b) il colpo provocò un concreto pericolo di morte, scongiurata solo dal pronto soccorso assicurato dal personale infermieristico dell'istituto San Tommaso, 2 alle presente in loco (la donna fu poi tradotta al dipartimento di emergenza dell'azienda universitaria dell'Ospedale di San Martino, dove giunse in arresto cardiaco); c) l'azione dell'imputato fu "occasionale" come rilevato dal giudice rescindente ma non "casuale", nel senso che fu originata dall'inaspettato intervento della UE a difesa dell'amica e non fu, quindi, premeditata. Ciò non significa, però, che l'azione fu incontrollata e che il colpo fu vibrato alla cieca, al solo scopo di liberarsi da una presenza incomoda (mentre NI infieriva contro la compagna, vero oggetto della sua ira); d) l'imputato agì in uno stato di calma e freddezza, come riferito dai testi presenti: il che fa addirittura dubitare che il gesto, non premeditato, potesse configurarsi come subitaneo e istintivo. Addirittura, nei giorni precedenti il tentativo di omicidio in danno di LO AN, l'imputato aveva minacciato LO EL (fratello di AN, di cui prendeva le difese) di colpirlo negli affetti più cari: vale a dire, nella persona di UE, che a LO EL era legata sentimentalmente;
e) la mancata reiterazione dei colpi su cui il giudice rescindente aveva richiamato l'attenzione del giudice di merito non è risolutiva per escludere il dolo di omicidio, trattandosi di "un post-factum che vede già realizzato il delitto di tentato omicidio" e che non toglie valenza agli altri elementi sopra evidenziati, dotati di autonoma forza dimostrativa.
4. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Giuliano Dominici, lamentando principalmente la www - violazione degli artt. 43, 56, 575 cod. pen., nonché dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione del fatto. Deduce che gli elementi valorizzati dalla Corte di merito non sono affatto indicativi della intenzionalità omicida, mancando ad essi la univocità di direzione, supposta, ma non dimostrata, dal giudice del rescissorio. Da essi, infatti, non si desume "la precisa previsione (anche) dell'evento mortale in termini di elevata probabilità (dolo diretto) e non anche di una tale possibilità con accettazione del suo eventuale inveramento (dolo eventuale, incompatibile con il tentativo)", richiesta dal giudice rescindente. è stato affermato sulla scorta della Il dolo diretto argomenta il ricorrente precisione dell'unico colpo, "così illogicamente confondendosi il dato obbiettivo postumo (la zona raggiunta dal colpo) con la circostanza anteriore da dimostrarsi (la chiara volizione di tale accadimento)". Si tratta aggiunge di una tipica - petizione di principio, giacché "la volontarietà del colpo in zona vitale è dimostrata dalla sede vitale attinta dal colpo". Oltre a ciò, la Corte d'Assise di appello ha errato nella configurazione del dolo nel tentativo di omicidio, allorché 3. ha affermato che "la specifica finalità di uccidere morte come scopo della propria azione non è necessaria nel delitto di omicidio tentato", giacché, al contrario, proprio nel delitto di tentato omicidio è necessaria la specifica finalità di uccidere, richiedendosi che la condotta sia diretta in modo non equivoco a commettere il delitto (cioè, a causare la morte). -lamenta cheSotto altro aspetto ma sempre in tema di elemento soggettivo la volontà di uccidere sia stata desunta dagli stessi elementi - la forza impressa al colpo e la zona attinta - valorizzati dalla sentenza annullata e ritenuti insufficienti dal giudice dell'annullamento: quindi, in violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., che consente al giudice di rinvio di pervenire alle stesse conclusioni cui era pervenuto il primo giudice, ma senza ripercorrerne l'iter motivazionale censurato. Col ulteriore motivo lamenta che non siano state prese in considerazione le doglianze relative all'aumento di pena per continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
1. Relativamente alla censura, avente carattere prioritario, di violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., la Corte osserva, preliminarmente, che a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento (ex multis, Cass., n. 47060 del 25/9/2013). L'applicazione di tale principio al caso di specie esclude che una violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. sia stata consumata, in quanto la Corte d'Assise di appello di Genova ha recepito pienamente le indicazioni provenienti dalla sentenza di annullamento, estendendo la sua indagine agli aspetti trascurati dal giudice della sentenza annullata (l'occasionalità del colpo e la mancata reiterazione dei colpi), posti a confronto come richiesto dal giudice rescindente - - con quelli che avevano contrassegnato l'originario percorso decisorio. Ed è all'esito di tale disamina che ha condiviso e confermato il giudizio espresso dal giudice precedente in tema di elemento soggettivo, rilevando che l'occasionalità 1 non è sinonimo di "casualità" e che il colpo fu inferto da un soggetto freddo e determinato, senza concitazione, in zona vitale, perché prossima al cuore, e аи 4 i quindi con la chiara rappresentazione dell'evento letale che ne sarebbe quasi certamente derivato;
rappresentazione che è segno, essa stessa, della inequivoca volontà di uccidere. Né ha mancato di prendere in considerazione l'ulteriore elemento "segnalato" dalla sentenza di annullamento, rilevando che gli elementi passati in rassegna sono unitariamente valutati - già indicativi della - direzione della volontà, cosicché non fa aggio, su di essi, la mancata reiterazione dei colpi, spiegabile col fatto altro era l'intento prioritario di NI (uccidere la LO) allorché colpì la UE, e che ad esso era accanitamente applicato. :
2. Tali considerazioni sgombrano il campo anche dalle censure di illogicità e di assertività mosse alla sentenza impugnata, perché spiegano che "la - volontarietà del colpo in zona vitale" non è dimostrata - semplicisticamente - "dalla sede vitale attinta dal colpo", bensì dalla freddezza con cui fu vibrato il colpo, dall'opportunità che NI ebbe di indirizzarlo con precisione e dai rapporti - pregressi - che l'imputato aveva, sia pure indirettamente (attraverso LO EL), con la vittima, che la rendeva - ad un livello inferiore rispetto a LO AN, ma pur sempre significativo oggetto d'elezione del suo- rancore e, quindi obbiettivo, all'occasione, della sua propensione omicida. Le suddette considerazioni portano anche ad escludere che la Corte d'Assise d'appello abbia errato nella interpretazione ed applicazione delle norme che disciplinano il tentativo, nonché l'elemento soggettivo che lo contraddistingue. Tutta la sentenza è rivolta a dimostrare con successo, per quanto si è detto - che NI fu mosso allorché colpì la UE col coltello - dalla volontà di - ucciderla, e che, quindi, pose in essere idonei diretti in modo non equivoco a tale scopo. Pertanto, quando la Corte ha affermato, chiosando, che "la specifica finalità di uccidere...non è necessaria nel delitto di omicidio tentato" ha inteso escludere che il tentativo di omicidio debba necessariamente essere sorretto dal dolo intenzionale, per ribadire com'è corretto affermare che è sufficiente il - dolo diretto e generico, rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta che, in base a regole di comune esperienza, è idonea a provocare con alto grado di probabilità la morte della persona verso cui si dirige. Trattasi di lettura giuridicamente corretta, giacché l'azione posta in essere con accettazione del rischio dell'evento può implicare, per l'autore, un maggiore o minore grado di adesione della volontà, a seconda che egli consideri maggiore o minore la probabilità di verificazione dell'evento. Se questo venga ritenuto certo o altamente probabile, l'autore non si limita ad accettare il rischio, ma accetta l'evento stesso;
se l'evento, oltre che accettato, è perseguito, il dolo si colloca in un più elevato livello di gravità. In relazione a tali diversi gradi di intensità, il dolo va qualificato come "eventuale" nel caso di accettazione del rischio, e come "diretto" negli altri casi, con l'ulteriore precisazione che, se l'evento è perseguito 5. ли come scopo finale, si ha il dolo "intenzionale" (Cass., n. 6880 del 15/4/1998. Da ultimo, Cass., n. 12954 del 29/1/2008). Quanto alla idoneità degli elementi da cui è stata tratta la prova della volontà omicida, va qui ribadito il costante orientamento di legittimità, secondo cui in tema di omicidio tentato, la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente. Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'animus necandi", assume valore determinante l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, con una prognosi formulata "ex post", con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso (Cass., n. 35006 del 18/4/2013). Pertanto, anche la mancata inflizione di più pugnalate non esclude la configurabilità del dolo omicida, ove sia accertato che, per le modalità operative e per lo strumento utilizzato, l'azione era idonea a causare la morte della vittima, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla volontà dell'agente (in questo senso si è già espressa, in un caso del tutto analogo, la sezione prima di questa Corte: sent. n. 51056 del 27/11/2013). In conclusione, la motivazione con la quale si è affermata la sussistenza della volontà omicida è tutt'altro che manifestamente illogica o scorretta - -ed a questa Corte non è consentito un intervento in sovrapposizione ricostruttiva.
3. Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è anch'esso infondato;
fors'anche inammissibile. Oggetto della doglianza dinanzi al giudice di legittimità era stato, invero, il fatto che era stato trascurato "l'aspetto soggettivo della capacità a delinquere dell'imputato (art. 133, comma II, cp), significativamente mai manifestatasi in precedenza" (così nel ricorso del 30/10/2013). La doglianza atteneva, quindi, ai criteri di determinazione della pena base e non investiva, in maniera specifica, l'aumento di pena disposto per continuazione (sei anni); per questo, non è censurabile la sentenza impugnata, che ha ritenuto non compresa nel devolutum "le richieste oggi formulate dalla difesa".
4. Segue a tanto il rigetto del ricorso atteso che i motivi proposti, pur se non manifestamente inammissibili, risultano infondati per le ragioni sin qui esposte;
ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla rifusione di quelle sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in dispositivo. 6 он
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2000, oltre accessori come per legge. Così deciso l'11/4/2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Antonio Settembre) (Maria Vessichelli) Mana Vilell DEPOSITATA IN CANCELLENA addl - 7 GIU 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 7