Sentenza 26 novembre 2002
Massime • 1
La semplice condotta omissiva e connivente non è sufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di concorso nel reato, occorrendo, a tal fine, che sussista un contributo materiale o psicologico che abbia consentito una più agevole commissione del delitto, stimolando o rafforzando il proposito criminoso del concorrente.
Commentario • 1
- 1. Voyeurismo: è reato assistere godendo ad un reato sessuale? (Cass. 35150/11)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 giugno 2020
Il "godimento visivo", cioè la presenza compiaciuta ad atti sessuali costituenti reato, di per sè non constituisce una forma concorsuale di partecipazione nel reato. Nel nostro sistema giuridico il voyeurismo in quanto tale - moralmente riprovevole e a volte costituente una forma di parafilia - non ha la rilevanza penale di condotta concorrente di una violenza sessuale posta in essere da altri, a meno che l'atto del guardare sìa stato oggetto di un preventivo accordo tra i soggetti oppure venga palesato all'esecutore materiale della violenza sessuale, divenendo in tal modo il guardare un'attività "consensuale" tra il voyeur e l'autore del reato, contribuendo in tal modo a sollecitare o a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2002, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 26/11/2002
1. Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1395
3. Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 17485/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL OT AR n. a Mesagne il 25.2.1981;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 16.1.2002;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Piccininni;
Udito il Pubblico Ministero in persona Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Veneziano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
Con sentenza del 16.1.2002 la Corte di Appello di Lecce, sezione per i minorenni, modificando la sentenza di primo grado limitatamente all'imputato ZI al quale veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermava la condanna a mesi sei di reclusione e L.
2.000.000 di multa inflitta a AR LL OT in concorso con TO ZI e AN BE, in relazione al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90. In particolare il giudice del merito accertava che la sostanza stupefacente rinvenuta (un grammo di marijuana) era stata ceduta da BE a ZI e da questi a ER MA, mentre la responsabilità del LL OT era stata affermata per essersi questi trovato nella villa comunale ove era avvenuta la cessione in compagnia del BE, con il quale aveva raggiunto lo ZI, nonché per la rapidità dell'operazione di scambio della droga avvenuta pochi secondi dopo l'incontro, circostanza da cui veniva desunto un presumibile previo accordo.
Avverso la detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione LL OT, il quale lamentava violazione di legge e carenza di motivazione sotto il duplice profilo della equivocità degli elementi indiziari posti a base del giudizio di responsabilità a suo carico, nonché della loro inadeguatezza a costituire prova sufficiente di colpevolezza a titolo di concorso nel reato. Chiedeva conseguentemente l'annullamento della sentenza impugnata. DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In proposito va invero osservato che il giudice del merito ha individuato gli elementi da cui desumere la responsabilità del ricorrente nella: a) sua presenza nella villa comunale in compagnia dell'autore materiale della cessione di sostanza stupefacente;
b) nella sua presenza al momento della consegna della droga;
e) nella rapida definizione dell'operazione di scambio.
Tuttavia se può essere ragionevole supporre, sulla base dell'accertamento in punto di fatto operato dalla Corte, che il LL OT fosse consapevole dell'operazione che aveva in animo di compiere il BE, tale circostanza non può di per sè essere ritenuta idonea a fondare un giudizio di colpevolezza a suo carico a titolo di concorso. La semplice condotta omissiva e connivente è infatti insufficiente a tale scopo occorrendo invece, al fine di una affermazione di responsabilità, che vi sia stato un contributo materiale o psicologico che abbia in qualche modo consentito una più agevole commissione del reato. Nessuna indicazione è stata esplicitamente fornita al riguardo dal giudicante ne' la dinamica dei fatti, quali ricostruiti dalla sentenza impugnata, consente di ritenere che la presenza del LL OT (è infatti incontestato che non vi sia stato alcun contributo materiale da parte sua) abbia stimolato o rafforzato, neppure indirettamente, il proposito criminoso del BE.
Da ciò consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla posizione del ricorrente, non essendovi prova della sua compartecipazione al reato addebitatogli.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla posizione di LL OT AR per non aver commesso il fatto. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2003