Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2002, n. 61
CASS
Sentenza 26 novembre 2002

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La semplice condotta omissiva e connivente non è sufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di concorso nel reato, occorrendo, a tal fine, che sussista un contributo materiale o psicologico che abbia consentito una più agevole commissione del delitto, stimolando o rafforzando il proposito criminoso del concorrente.

Commentario1

  • 1Voyeurismo: è reato assistere godendo ad un reato sessuale? (Cass. 35150/11)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 giugno 2020

    Il "godimento visivo", cioè la presenza compiaciuta ad atti sessuali costituenti reato, di per sè non constituisce una forma concorsuale di partecipazione nel reato. Nel nostro sistema giuridico il voyeurismo in quanto tale - moralmente riprovevole e a volte costituente una forma di parafilia - non ha la rilevanza penale di condotta concorrente di una violenza sessuale posta in essere da altri, a meno che l'atto del guardare sìa stato oggetto di un preventivo accordo tra i soggetti oppure venga palesato all'esecutore materiale della violenza sessuale, divenendo in tal modo il guardare un'attività "consensuale" tra il voyeur e l'autore del reato, contribuendo in tal modo a sollecitare o a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2002, n. 61
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 61
Data del deposito : 26 novembre 2002

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