Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/04/1999, n. 1517
CASS
Sentenza 29 aprile 1999

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Nell'ipotesi in cui il sequestro consegua a perquisizione operata dalla polizia e disposta dal pubblico ministero, non deve procedersi a convalida sempre che il provvedimento di perquisizione abbia individuato con sufficiente certezza l'oggetto specifico del sequestro medesimo (senza che a tal fine sia sufficiente una generica indicazione di pertinenza di quanto eventualmente rinvenuto rispetto al reato ipotizzato). Si deve, invece, procedere alla convalida qualora il decreto di perquisizione si limiti a indicare i reati e ad autorizzare la delega alla polizia giudiziaria a procedere ai conseguenti atti di sequestro, con invito ad avvalersi, durante la perquisizione, dei poteri di iniziativa in ordine al sequestro del corpo del reato e delle cose a esso pertinenti, senza altra specificazione del contenuto e dei termini della delega al sequestro. (Nella specie non è stata ritenuta necessaria la convalida, in quanto era stata delegata alla polizia giudiziaria l'esecuzione della perquisizione e del conseguente eventuale sequestro di cose, individuate e specificate, delle quali era indicato anche il nesso di pertinenzialità con i reati per i quali si procedeva: assegni bancari, effetti cambiari, carnet in bianco, agende, pro-memoria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/04/1999, n. 1517
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1517
    Data del deposito : 29 aprile 1999

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