Sentenza 29 aprile 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il sequestro consegua a perquisizione operata dalla polizia e disposta dal pubblico ministero, non deve procedersi a convalida sempre che il provvedimento di perquisizione abbia individuato con sufficiente certezza l'oggetto specifico del sequestro medesimo (senza che a tal fine sia sufficiente una generica indicazione di pertinenza di quanto eventualmente rinvenuto rispetto al reato ipotizzato). Si deve, invece, procedere alla convalida qualora il decreto di perquisizione si limiti a indicare i reati e ad autorizzare la delega alla polizia giudiziaria a procedere ai conseguenti atti di sequestro, con invito ad avvalersi, durante la perquisizione, dei poteri di iniziativa in ordine al sequestro del corpo del reato e delle cose a esso pertinenti, senza altra specificazione del contenuto e dei termini della delega al sequestro. (Nella specie non è stata ritenuta necessaria la convalida, in quanto era stata delegata alla polizia giudiziaria l'esecuzione della perquisizione e del conseguente eventuale sequestro di cose, individuate e specificate, delle quali era indicato anche il nesso di pertinenzialità con i reati per i quali si procedeva: assegni bancari, effetti cambiari, carnet in bianco, agende, pro-memoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/04/1999, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 29.4.1999
1. Dott. Giovanni Caso Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ugo Candela " N. 1517
3. Dott. Bruno Oliva " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Francesco Trifone " N. 35590/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da DE LA IO, nato a [...] il 28 marzo avverso la ordinanza del tribunale di Avellino in data 25.6.1998
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
udito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Dott. G. Veneziano che ha concluso per il rigetto del ricorso con ogni altra conseguenza di legge;
nessun difensore essendo comparso per il ricorrente;
Osserva in
Fatto e diritto
In data 2.6.1998 il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Avellino - nell'ambito di una indagine relativa ai delitti di associazione per delinquere finalizzata all'usura ed all'estorsione, di usura e di estorsione nei confronti anche di IO De BL - emetteva decreto di perquisizione locale presso lo studio commerciale del predetto ed il locale ad esso pertinente e delegava per la esecuzione personale della Questura di Avellino e la Polizia tributaria presso la Guardia di Finanza della medesima città.
In data 5.6.1998, in attuazione del provvedimento, ufficiali di P.G. sequestravano presso lo studio commerciale dell'indagato in Avellino, alla via Vespucci n. 2, una serie di titoli di credito nonché documenti ed agende, come da indicazione di cui al verbale, una copia del quale veniva consegnata allo stesso De BL. Sulla istanza di riesame dell'indagato - il quale lamentava, fra l'altro, che il sequestro era stato tardivamente convalidato con decreto del P.M. in data 16.6.1998, notificato il 19.6.1998 - il tribunale di Avellino con ordinanza del 25.6.1998 rigettava la impugnazione nella considerazione che trattandosi non di attività della polizia giudiziaria, ma di attività ad essa delegata dal P.M. non era necessaria la convalida.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, il quale, nel denunciare la inosservanza della legge processuale penale ed il vizio di motivazione dell'impugnato provvedimento, reitera la censura già proposta con l'istanza di riesame nel senso che sussiste l'obbligo di convalida del P.M., pur quando il sequestro sia stato operato dalla polizia giudiziario, per cui, essendo la convalida intervenuta tardivamente, il tribunale avrebbe dovuto restituire la documentazione sequestrata. Alla udienza odierna il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso ed alla richiesta deve seguire conforme statuizione di questa Suprema Corte, che giudica la impugnazione infondata. Questo giudice di legittimità, in tema di sequestro operato dalla polizia giudiziaria, ha più volte precisato (ex plurimis:
Cass. pen., Sez. I, 3 giugno 1997, n. 2743, Diaw, m. CED 208.017) che, qualora sia decorso il termine di quarantotto ore dalla trasmissione del relativo verbale, il P.M. non può più esercitare il potere di convalida, ma deve immediatamente disporre la restituzione delle cose sequestrate. Qualora il P.M. non provveda in tal senso, l'interessato, avvalendosi del procedimento di cui all'art. 263 c.p.p., può avanzare istanza di restituzione e successivamente, in caso di diniego, proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari.
Quando, invece, il P.M., nonostante il decorso del termine, convalidi tardivamente il sequestro, l'interessato, ai sensi dell'art. 355, 3^ comma, c.p.p., può presentare istanza di riesame, sulla quale il tribunale deve provvedere, adempiendo all'obbligo imposto dalla norma di cui al secondo comma dello stesso articolo, e cioè ordinando la restituzione dei beni sequestrati. La convalida, invece, non occorre quando il sequestro sia stato disposto dal P.M. e la esecuzione sia stata affidata alla polizia giudiziaria, in tal caso essendo consentito proporre richiesta di riesame, anche nel merito, contro il relativo provvedimento. Allo stesso modo, nella ipotesi particolare in cui il sequestro consegua a perquisizione operata dalla polizia e disposta dal pubblico ministero, non dee procedersi a convalida, sempre che il provvedimento di perquisizione abbia individuato con sufficiente certezza l'oggetto specifico del sequestro medesimo e, a tal fine, questo giudice di legittimità ha pure già precisato (Cass. pen., Sez. I, 4 novembre 1997, n. 3130, Tazzini, m. CED 208. 868) che non basta una generica indicazione di pertinenza di quanto eventualmente rinvenuto rispetto al reato ipotizzato.
Alla convalida, invece, deve procedersi qualora il decreto di perquisizione, emesso dal P.M., si sia limitato ad indicare i reati per i quali si indaga e ad autorizzare la delega alla polizia giudiziaria a procedere ai conseguenti atti di sequestro, quale semplice invito ad avvalersi durante la perquisizione dei poteri di iniziativa in ordine al sequestro del corpo di reato e delle cose pertinenti al reato, senza altra specificazione del contenuto e dei termini della delega medesima al sequestro.
Nel caso di specie - siccome è stato puntualmente evidenziato dal tribunale del riesame in motivazione logica, convincente e non contraddittoria - il decreto del P.M. delegava alla polizia giudiziaria l'esecuzione della perquisizione e del conseguente eventuale sequestro di cose, bene individuate e specificate, delle quali era anche spiegata la pertinenzialità con i reati per i quali si procedeva a carico del ricorrente (assegni bancari;
effetti cambiari;
carnet in bianco;
agende; pro-memoria).
La esecuzione del sequestro ha avuto ad oggetto documenti, in possesso del ricorrente, esattamente del tipo e della specie di quelli indicati nel provvedimento del P.M., per cui, dovendosi il sequestro medesimo ritenere come disposto da detto organo e non affidato al potere di iniziativa della polizia giudiziaria, non occorreva alcuna successiva convalida, del tutto ultronea, pertanto, essendo quella effettuata in data 16.6.1998.
Il ricorso deve essere, perciò, rigettato con la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.
P.T.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 1999