Sentenza 8 gennaio 2010
Massime • 1
L'autorizzazione al porto di fucile rilasciata per l'esercizio della caccia rende legittimo il porto di detta arma, anche se esso è attuato non per l'attività venatoria ma per fini diversi, anche non leciti, ferma restando la sanzionabilità amministrativa e penale dell'eventuale abuso accertato, che può essere colpito da provvedimenti sospensivi o ablativi dell'autorizzazione.
Commentario • 1
- 1. Arma autorizzata per uso sportivo: vietate le finalità diverseAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 10 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2010, n. 8838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8838 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 08/01/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 49
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 35912/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, nei confronti di:
1) OR DA N. IL 21/07/1979;
2) IB PI N. IL 09/02/1950;
3) BA LU N. IL 09/08/1959;
avverso la sentenza n. 7625/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CAGLIARI, del 15/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO Aldo;
sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha richiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il GIP del Tribunale di Cagliari, per quanto ancora specificamente rileva nel presente giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, deliberata il 15 maggio 2009, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di DO IO, BA IE, AB LU e BA DO in ordine al reato di porto illegale in luogo pubblico di fucile calibro 12 contestato a ciascuno di essi, perché il fatto non sussiste.
1.1 IL tribunale cagliaritano ha ritenuto, infatti, che la licenza di porto d'arma per uso di caccia, di cui tutti gli imputati risultavano muniti, rendeva senz'altro legittimo il porto dei fucili di cui al capo d'imputazione, anche in caso di utilizzazione degli stessi per uno scopo diverso dall'esercizio venatorio.
2. Avverso la predetta sentenza ricorre il Procuratore Generale della Repubblica di Cagliari, deducendone l'illegittimità per violazione di legge (L. n. 895 del 1967, art. 4), in quanto la licenza di porto di fucile di cui gli imputati erano muniti autorizza, il porto dell'arma solo per uso di caccia e renderebbe quindi, ad avviso del ricorrente, illegale il porto della stessa in caso di sua utilizzazione per scopi diversi dall'esercizio venatorio, così come affermato anche in alcune pronunce di questa Corte di Cassazione.
3. Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto. Ritiene infatti il Collegio che nel caso in esame non vi è ragione per discostarsi dal più recente ed ormai prevalente orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui l'autorizzazione del porto di un fucile rilasciata per l'esercizio della caccia rende legittimo il porto di detta arma anche se l'esercizio stesso venga attuato non per l'attività venatoria ma per fini diversi, anche non leciti (in tal senso si veda da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 19771 del 24/4/2008 -16/5/2008, Rv. 240376). Ed invero le finalità per le quali il titolare di una licenza si avvalga dell'autorizzazione concessagli sono, in genere, penalmente irrilevanti, ferma restando la sanzionabilità in via amministrativa (e penale) dell'eventuale abuso accertato, che può essere colpito da provvedimenti sospensivi o ablativi dell'autorizzazione (Cass., Sez. 1, 29 luglio 1997, Roich;
Cass., Sez. 1, 20 giugno 1995, Piana;
Cass., Sez. 1, 6 febbraio 1998, Bianchini;
Sez. 1, Sentenza n. 16790 del 26/03/2004, ric. Pardini, Rv. 227927; Sez. 1, Sentenza n. 19771 del 24/04/2008, ric. Franchina, Rv. 240376).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010