Art. 211. Presupposti del confronto 1. Il confronto e' ammesso esclusivamente fra persone gia' esaminate o interrogate, quando vi e' disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Commentari • 25
- 1. Confronto tra testimoni: cos’è e come funziona?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 settembre 2026 · 168.66956
[…] Le regole del procedimento civile stabiliscono che il confronto possa avvenire solamente tra testimoni (art. 254 c.p.c.); quelle del processo penale, al contrario, estendono il confronto a tutte le persone già esaminate, per cui esso può riguardare anche gli imputati che abbiano chiesto di essere sottoposti ad esame (art. 211 c.p.p.). […]
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Giurisprudenza • 236
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2020, n. 32424Provvedimento: […] Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva e l'omessa motivazione della mancata assunzione della prova, costituita dal confronto ai sensi dell'art. 211, cod. proc. pen., tra GI SC e IN SA. […] E' infondato anche il primo motivo di ricorso, nella parte in cui il ricorrente si duole della mancanza di motivazione sul rigetto dell'istanza di confronto ex art. 211 cod. proc. pen.. […]Leggi di più...
- lesione personale·
- beneficio non menzione condanna·
- art. 211 cod. proc. pen.·
- omessa motivazione·
- competenza giudice di pace·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- illegalità pena·
- prova decisiva·
- riconoscimento persona