Art. 211. Presupposti del confronto 1. Il confronto e' ammesso esclusivamente fra persone gia' esaminate o interrogate, quando vi e' disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Commentari • 23
- 1. Mezzi di prova nel processo penalehttps://www.studiocataldi.it/
[…] Confronto Consiste nell'esaminare contestualmente due testimoni, indagati, imputati o parti che sono già state sentite o interrogate e che hanno fornito versioni opposte su importanti fatti di causa (art. 211 C.P.P). […] presupponendo l'avvenuta escussione di due dichiaranti, che, in relazione a "fatti o circostanze importanti", come recita l'art. 211 cod. proc. pen., abbiano reso versioni discordanti, mira a verificare non tanto quale delle opposte versioni corrisponda a verità, ma se il contrasto, […]
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Giurisprudenza • 234
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2020, n. 32424Provvedimento: […] Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva e l'omessa motivazione della mancata assunzione della prova, costituita dal confronto ai sensi dell'art. 211, cod. proc. pen., tra GI SC e IN SA. […] E' infondato anche il primo motivo di ricorso, nella parte in cui il ricorrente si duole della mancanza di motivazione sul rigetto dell'istanza di confronto ex art. 211 cod. proc. pen.. […]Leggi di più...
- lesione personale·
- beneficio non menzione condanna·
- art. 211 cod. proc. pen.·
- omessa motivazione·
- competenza giudice di pace·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- illegalità pena·
- prova decisiva·
- riconoscimento persona