Articolo 211 del Codice di procedura penale
Articolo 197 bisArticolo 200
Versione
24 ottobre 1989
Art. 211. Presupposti del confronto 1. Il confronto e' ammesso esclusivamente fra persone gia' esaminate o interrogate, quando vi e' disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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